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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/03/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
5846/2023 in data 30/10/2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Fruncillo
FRUNCILLO SERGIO parte attrice
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Izzo parte convenuta
***
avente per oggetto: Assicurazione contro i danni,
trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
per parte attrice:
“chiede che l'ill.mo Tribunale voglia: a) accertare e dichiarare la nullità della clausola della polizza infortuni denominata “Capitale Umano”, num. 52.900.4686421,
denominata franchigia assoluta e delle Condizioni Generali di Polizza (artt. 8.1.1), nella parte in cui stabilisce che la Compagnia liquida l'indennizzo quando l'invalidità permanente è superiore al 5% e solo per la parte eccedente tale limite;
b) per l'effetto condannare la Compagnia
resistente a corrispondere in favore della ricorrente, “ut supra” rappresentata, difesa e domiciliata la somma a titolo di indennizzo di euro 24.000,00, così determinata:
€. 240.000,00 capitale assicurato (cfr. polizza infortunio all. sub doc. n. 1) * 10% di I.P. come determinata nella perizia di parte a firma del dr. o in Persona_1
quella maggiore o minore che sarà accertata a mezzo di CTU
medico legale, oltre interessi legali in misura di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì della richiesta e fino all'effettivo soddisfo;
c) in via meramente gradata accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi liquidata a titolo di indennizzo la somma di €. 12.000,00, così determinata: €. 240.000,00
capitale assicurato (cfr. polizza infortunio all. sub doc.
n. 1) * 10% di I.P. come determinata nella perizia di parte a firma del dr. detratta la somma di €. Persona_1
Pag. 2 di 8 12.000,00 a titolo di franchigia, o in quella maggiore o minore che sarà accertata a mezzo di CTU medico legale, oltre interessi legali in misura di cui all'art. 1284, 4°
comma, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì della richiesta all'effettivo soddisfo. Condannare, in ogni caso,
parte resistente al pagamento in favore del procuratore antistatario delle spese e degli onorari di lite, oltre al pagamento delle spese di CTU e CTP stragiudiziale e giudiziale”.
per parte convenuta:
“Vorrà pertanto l'adito Tribunale così provvedere:
Part 1) rigettare tutte le domande formulate dalla Sig.ra in quanto infondate in fatto e in diritto, oltre che
[...]
sprovviste di prova, per i motivi tutti meglio espressi in narrativa;
2) in via subordinata, accertare il grado di invalidità
permanente effettivamente subito dalla Sig.ra anche Pt_1
a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio) determinando, se superiore al 5%, l'indennizzo assicurativo dovuto alla stessa, sulla scorta delle condizioni di assicurazione della Polizza;
3) condannare la Sig.ra alla rivalsa delle spese, Pt_1
anche generali, e competenze del giudizio, con Iva e Cpa.
Pag. 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
La signora adiva il Tribunale per sentir Parte_1
dichiarare la nullità della clausola contenuta nella polizza infortuni stipulata con Controparte_1
(polizza denominata “Capitale Umano” n.
[...]
52.900.4686431) che prevedeva, nel caso di invalidità permanente da infortunio, una franchigia pari al 5%.
La ricorrente esponeva di avere subito il giorno 3/4/2022 un infortunio cadendo accidentalmente dalla bicicletta;
aveva denunciato l'infortunio alla compagnia lamentando un danno permanente pari all'8%; l'assicurazione aveva rifiutato l'indennizzo perché aveva valutato il danno nella misura del 4%.
Chiedeva quindi la condanna di al pagamento CP_1
dell'indennizzo.
La convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda: l'invalidità era pari al 4% e dunque nessun indennizzo spettava all'assicurata vista la previsione contrattuale di una franchigia al 5%.
Veniva espletata C.T.U. medico legale;
i procuratori precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
***
1. Il grado di invalidità
L'espletata C.T.U. medico legale – alla quale si fa qui integrale riferimento – ha descritto le lesioni riportate
Pag. 4 di 8 dalla signora a causa della caduta Parte_1
accidentale dalla bicicletta il giorno 3/4/2022.
L'Invalidità permanente che ne è derivata è pari all'8%.
Il C.T.U., rispondendo in modo convincente alle obiezioni del consulente di parte convenuta circa il paventato recupero funzionale del gomito già all'esito dei trattamenti fisioterapici (si veda alle pagine 6 e 7 della relazione), ha concluso così:
“ 1. A causa dell'evento traumatico denunciato in atti come avvenuto il 03.04.2022, che configura un infortunio secondo
la definizione di cui al contratto di polizza in atti, la
signora ha riportato le seguenti lesioni Parte_1
indennizzabili: trauma del gomito sinistro (in destrimane)
da caduta a terra con frattura parzialmente ingranata del
capitello radiale (parzialmente affossato specie sul versante laterale), abbondante versamento endoarticolare e
residuo lieve dismorfismo accertato strumentalmente, abrasione superficiale dell'eminenza tenar della mano
sinistra.
2. Residuano postumi permanenti quantificabili, in base alle indicazioni dei barèmes medico-legali di riferimento
in tema di valutazione del danno nell'ambito dell'infortunistica privata, con un punteggio di invalidità
permanente pari 8% (otto per cento) secondo tabella INAIL
(prevista dal contratto di polizza in atti sottoscritto dal ricorrente)”.
2. La franchigia
Pag. 5 di 8 Il contratto prevede una franchigia al 5%.
L'art.
8.1.1 Sezione Infortuni - Invalidità permanente stabilisce: “la somma assicurata per l'Assicurato
Principale è soggetta alla franchigia scelta nella proposta di Polizza. Pertanto la compagnia liquiderà gli importi in base alla franchigia scelta, con le modalità di seguito indicate: Franchigia assoluta al 5%- La compagnia liquida l'indennizzo quando l'invalidità permanente è superiore al
5% e solo per la parte eccedente tale limite. La Compagnia non liquida alcun indennizzo se l'invalidità permanente è
di grado pari o inferiore al 5%”.
L'assicurata ha eccepito la nullità della clausola sostenendo che con essa verrebbe meno la corrispettività
tra premio e rischio, con significativo squilibrio del sinallagma contrattuale e conseguente venir meno dell'interesse in capo all'assicurato; si creerebbe un vantaggio per l'assicuratore che non viene riequilibrato con una corrispondente riduzione del premio.
L'eccezione è infondata.
Il premio è calibrato rispetto ad un indennizzo che è dovuto solo al superamento dei 5 punti di invalidità;
l'interesse dell'assicurato è quello di vedersi corrisposto l'indennizzo - a fronte del versamento del premio come pattuito – in caso di infortunio che comporti una invalidità permanente di grado superiore ai 5 punti, e solo per i punti eccedenti;
il rischio dunque non è nullo e il premio è parametrato al rischio che le parti hanno
Pag. 6 di 8 contrattualmente stabilito essere rilevante.
Pertanto la domanda di nullità va respinta.
All'infortunata spetta un indennizzo per il 3 punti di permanente eccedenti i 5 coperti dalla franchigia.
Il capitale assicurato è pari ad euro 240.000; per i 3
punti per i quali spetta l'indennizzo, questo risulta pertanto pari ad euro 7.200.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo (valore minimo per la fase decisionale), vengono poste a carico di parte convenuta e parametrate all'ammontare dell'indennizzo riconosciuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa RG n. 5846/2023,
così decide:
1.condanna al pagamento di Controparte_1
euro 7.200 in favore di oltre rivalutazione Parte_1
e oltre interessi ex art 1284 quarto comma cod. civ. come per legge;
2. condanna alla rifusione Controparte_1
delle spese di lite in favore di spese che Parte_1
si liquidano in euro 4.227 complessivamente per compenso
Pag. 7 di 8 professionale (valore minimo per la fase decisionale) oltre ad euro 264 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge;
in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario;
oltre alla rifusione della spesa di CTP pari ad euro 1.220;
3. pone la spesa della CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Treviso, 22/03/2025
Il giudice
- dott.ssa Susanna Menegazzi -
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