Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 03/06/2025, n. 10722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10722 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10722/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05171/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5171 del 2021, proposto da
We Unit Group S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Simone Ciccotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lucrezio Caro 62;
contro
Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Carbonetti, Francesco Carbonetti e Loredana Giani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
- del provvedimento del 26.3.2021 dell’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi di applicazione alla società ricorrente della sanzione pecuniaria di € 6.000,00 ai sensi dell’art. 128-duodecies, comma 1, lett. a-bis), del TUB;
- nonché di ogni altro atto presupposto, derivato o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Marcello Polimeno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento del 26.3.2021 l’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi ha applicato alla società ricorrente la sanzione di € 6.000,00 ai sensi dell’art. 128-duodecies, comma 1, lett. a-bis), del TUB.
A fondamento di tale provvedimento l’Organismo ha posto:
in primo luogo, contestazioni relative alla “ omessa dotazione di un sistema di controllo interno adeguato alla struttura organizzativa e all’operatività ”, nonché al “ carattere meramente formale della Relazione sui requisiti organizzativi ” con conseguente violazione “ dell’art. 128-septies, comma 1, lett. c), seconda parte, del TUB e degli artt. 4 e 6 del Decreto del M.E.F. del 22.1.2014, n. 31, emesso in virtù della delega di cui all’art. 29 del D.lgs. 13.8.2010, n. 141, e ss.mm., nonché delle disposizioni di attuazione di cui al Provvedimento della Banca d’Italia del 29.7.2009 e ss.mm. (di seguito: “Disposizioni”), con particolare riferimento al par. 2-bis della Sezione XI, come da richiami della Sezione VIII, par. 2, alinea iii ”;
in secondo luogo, contestazioni circa l’inadempimento degli obblighi informativi ed in materia di trasparenza previsti in favore dei clienti per violazione “ dell’art. 128-decies, comma 1, del TUB, delle norme del Titolo VI dello stesso TUB, nonché le Disposizioni, con particolare riferimento alla Sezione VIII e alle altre ivi richiamate, per aver la Società per un verso omesso di consegnare al cliente la documentazione precontrattuale e, a richiesta, lo schema di contratto relativi al rapporto di mediazione, in tempo utile per consentire un consapevole e informato conferimento dell’incarico (cfr. l’art. 120-decies, comma 1, del TUB e, nelle Disposizioni, la Sezione VI-bis, par. 5.2.5, e la Sezione VIII, par. 2, alinea iii), e, per altro verso, per avere l’iscritta sottoposto alla clientela un format contrattuale di mediazione creditizia che, alla voce “Condizioni del contratto e provvigione del mediatore”, non rappresenta la possibilità che la We Unit Group Spa venga remunerata, anche o in toto, dall’istituto erogante e che tali somme possono avere un’incidenza sui costi complessivi del finanziamento. A causa di questa carenza è stata ravvisata un’inadeguata prospettazione dei costi dell’operazione, tale da inficiare la genuinità del convincimento del cliente (cfr. l’art. 120- decies, comma 1, lettera g, del TUB e, nelle Disposizioni, la Sezione VI-bis, par. 5.2.5, lettera g, come dai richiami contenuti nella Sezione VIII) ”.
L’Organismo ha poi archiviato le contestazioni in precedenza sollevate in relazione ad altri aspetti.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 12.5.2021 e depositato in data 17.5.2021) la società ricorrente ha chiesto in via principale l’annullamento di tale provvedimento ed in via subordinata la riduzione della sanzione al minimo edittale per i seguenti motivi:
I) violazione del principio di tassatività della condotte suscettibile di sanzione e carenza dell’elemento soggettivo in capo all’agente (v. par. C del ricorso); l’amministrazione avrebbe violato il principio di legalità, non essendo stata individuata la norma violata dalla società ricorrente ed avendo l’amministrazione creato direttamente in sede ispettiva il parametro dell’adeguatezza della condotta; non potrebbe poi ritenersi ravvisabile l’elemento soggettivo, poiché la condotta da tenere da parte della ricorrente non sarebbe stata previamente delineata nei suoi elementi essenziali;
II) “ SPECIFICA INFONDATEZZA DELLA PRIMA CONTESTAZIONE ” (v. par. D del ricorso);
la ricorrente ha prima di tutto ribadito che la sanzione irrogata sarebbe illegittima per mancata preventiva indicazione della normativa violata; inoltre, nel caso di specie la contestazione dell’amministrazione avrebbe riguardato non già l’assenza dei controlli interni, bensì la non adeguatezza degli stessi; nell’ambito dei rapporti tra la ricorrente e soggetti operanti in regime libero professionale la ricorrente non avrebbe potuto avere poteri cogenti nei confronti dei collaboratori, essendo limitata dal contenuto del contratto e tenuto conto della possibilità di sindacare soltanto le attività poste in essere dal collaboratore nell’ambito del rapporto di lavoro con la società ricorrente; non potrebbero essere imputate alla ricorrente condotte poste in essere da collaboratori, né tantomeno sarebbe postulabile un onere di controllo in capo alla stessa;
III) “ SPECIFICA INFONDATEZZA DELLA SECONDA CONTESTAZIONE ” (v. par. E del ricorso);
con riferimento poi alla violazione degli obblighi informativi ed in materia di trasparenza previsti in favore dei clienti la società ricorrente ha prima di tutto sostenuto l’illegittimità della sanzione per mancata preventiva indicazione della normativa violata; inoltre, la ricorrente ha affermato che la propria prassi sul punto sarebbe perfettamente conforme al dettato normativo;
IV) “ NULLITA’ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER ESSERE STATA RADICALMENTE OMESSA LA MOTIVAZIONE SUI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE- SUBORDINATO VIZIO DEL PROVVEDIMENTO IN RELAZIONE ALL’ECCESSIVA DETERMINAZIONE DEL QUANTUM – VIOLAZIONE DELL’ART-128 DUODECIES COMMA I TER ” (v. par. F del ricorso);
sarebbe mancata ogni motivazione in punto di determinazione della sanzione; l’amministrazione avrebbe omesso di valutare i singoli elementi di giudizio imposti dalla legge; non sarebbe chiara neppure la sanzione base applicabile alla fattispecie; del resto, il giudice non potrebbe supplire a tale carenza di motivazione; in subordine, la motivazione andrebbe comunque ridotta nei limiti del minimo edittale, stante l’attivazione delle procedure prescritte da parte della ricorrente e l’assenza di precedenti sanzioni irrogate ai danni della stessa.
3. In vista dell’udienza per la trattazione del merito la ricorrente ha depositato memoria in data 15.4.2025, reiterando i motivi di ricorso ed ulteriormente argomentando in ordine alla fondatezza degli stessi, e l’Organismo intimato ha depositato memoria di replica in data 24.4.2025 con la quale ha chiesto la reiezione del ricorso, replicando puntualmente a ciascuno dei motivi di ricorso.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16.5.2025, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, sono comparsi i difensori, hanno discusso le questioni oggetto di causa ed il difensore di parte ricorrente ha eccepito che non si potrebbe tenere conto della memoria depositata dall’amministrazione in ragione del mancato deposito di reale memoria difensiva prima di tale memoria di replica. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, va prima di tutto affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo nella materia oggetto di ricorso.
Sul punto va ricordato quanto segue:
“ L’art. 133 del c.p.a., alla lettera l), devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati [dalla Banca d’Italia], dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (…).
… L’art. 128-duodecies del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario, TUB) è stato introdotto dal D. Lgs. 141/2010 e detta le disposizioni procedurali che l’OAM deve osservare anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni ai soggetti iscritti. Le funzioni di tenuta degli elenchi e di disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi sono attribuiti all’OAM dall'art. 128-undecies del TUB. Pur avendo l’OAM personalità giuridica di diritto privato, i provvedimenti da esso adottati soggiacciono alla giurisdizione amministrativa, in quanto scaturiscono da un procedimento che è regolato dalla legge e che comporta l’esercizio di potere autoritativo. Ciò si pone in coerenza con l’art. 7 del c.p.a., ove si intendono pubbliche amministrazioni ai fini della devoluzione delle controversie alla giurisdizione amministrativa anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo ” (T.A.R. Lazio, Sezione Terza Ter, 5 aprile 2024, n. 6670).
6. Va poi respinta l’eccezione sollevata da parte ricorrente in udienza relativamente alla presunta tardività della memoria di replica depositata dall’amministrazione.
In effetti, l’amministrazione ha ritualmente depositato entro il termine prescritto dall’art. 73 c.p.a. memoria di replica con oggetto correttamente limitato alle controdeduzioni agli assunti di parte ricorrente contenuti nella memoria diretta.
7. Ciò posto, il ricorso proposto è infondato e va respinto.
8. I primi tre motivi di ricorso possono essere affrontati congiuntamente, poiché le relative doglianze sono strettamente connesse.
8.1. A tal fine vanno preventivamente individuate le disposizioni di rilievo nel caso di specie:
- il comma 4 dell’art. 128-undecies del D. Lgs. 385/1993: “ L'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini ”;
- il comma 1 dell’art. 128-septies del D. Lgs. 385/1993: “ 1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, ovvero nella sezione speciale di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti: … c) … rispetto dei requisiti di organizzazione ”;
- il comma 1 dell’art. 128-decies del D. Lgs. 385/1993: “ Agli agenti in attività finanziaria, agli agenti previsti dall'articolo 128-quater, comma 7, e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI. La Banca d'Italia può stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela. ”;
- il comma 1 dell’art. 120-decies (rubricato “Obblighi di informazione relativi agli intermediari del credito”) del D. Lgs. 385/1993: “ L'intermediario del credito, in tempo utile prima dell'esercizio di una delle attività di intermediazione del credito, fornisce al consumatore almeno le seguenti informazioni, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:
a) la denominazione e la sede dell'intermediario del credito;
b) il registro in cui è iscritto, il numero di registrazione e i mezzi esperibili per verificare la registrazione;
c) se l'intermediario del credito è soggetto a vincolo di mandato o opera in via esclusiva con uno o più finanziatori; in questo caso, l'intermediario del credito indica la denominazione del finanziatore o dei finanziatori per i quali opera. L'intermediario del credito può dichiarare di essere indipendente se è un consulente indipendente ai sensi dell'articolo 120-terdecies, comma 2;
d) se presta servizi di consulenza;
e) se previsto, il compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del credito per i suoi servizi o, ove non sia determinato, il metodo per il calcolo di tale compenso;
f) le procedure attraverso le quali i consumatori o le altre parti interessate possono presentare reclami nei confronti dell'intermediario del credito e le modalità di accesso a un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso, ove esistente;
g) l'esistenza e, se noto, l'importo di eventuali commissioni o altre somme che il finanziatore o terzi dovranno versare all'intermediario del credito per i servizi dallo stesso prestati in relazione al contratto di credito. Se l'importo non è noto al momento della comunicazione, l'intermediario del credito informa il consumatore che l'importo effettivo sarà comunicato in una fase successiva nel modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato»;
h) se l'intermediario del credito richiede il pagamento di un compenso da parte del consumatore e riceve anche una commissione da parte del finanziatore o da un terzo, la spiegazione circa l'eventuale detrazione della commissione, in tutto o in parte, dal compenso corrisposto dal consumatore stesso;
i) se l'intermediario del credito riceve commissioni da uno o più finanziatori, il diritto del consumatore di chiedere e ottenere informazioni indicate al comma 2 ”;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 22 gennaio 2014 n. 31 (rubricato “ Regolamento recante attuazione dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, concernente il contenuto dei requisiti organizzativi per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi ”) applicabile alle società di mediazione creditizia (v. art. 2) che prevede:
all’art. 3 (rubricato “Responsabile del controllo”): “ Per verificare l'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili all'attivita' svolta l'organo di controllo nominato ai sensi di legge si avvale del sistema di controllo interno previsto dall'articolo 4 ”;
all’art. 4 (rubricato “Sistema di controllo interno”): “ 1. Le societa' di mediazione creditizia si dotano di un sistema di controllo interno proporzionato alla propria complessita' organizzativa, dimensionale ed operativa.
2. Il sistema assicura:
a) un'efficace gestione e controllo dei rischi derivanti dall'inosservanza e dal mancato adeguamento alle norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili all'attivita' svolta a cui la societa' e' esposta anche in relazione alla rete di soggetti che operano per suo conto;
b) la riservatezza e l'integrita' delle informazioni e l'affidabilita' e sicurezza delle procedure per il loro trattamento;
c) la verifica della conformita' dell'attivita' svolta con norme di legge, regolamentari e statutarie ad essa applicabili e con le procedure interne che la societa' ha definito per osservarle.
3. Nelle societa' che superino i limiti dimensionali stabiliti dall'Organismo con riferimento al numero di dipendenti o collaboratori, e' costituita una funzione di controllo interno cui e' affidata la valutazione periodica del sistema di controllo interno e la verifica della correttezza e regolarita' dell'operativita' aziendale. La funzione puo' essere affidata a soggetti esterni dotati di idonei requisiti in termini di professionalita', autorevolezza e indipendenza; resta ferma la responsabilita' dell'organo previsto dall'articolo 3 e della societa' per il corretto svolgimento della funzione esternalizzata.
4. Le societa' conservano agli atti la documentazione relativa ai controlli effettuati ”;
all’art. 5 (rubricato “Dipendenti e collaboratori”):
“ 1. Le societa' di mediazione creditizia applicano rigorose procedure di selezione dei propri dipendenti e collaboratori, acquisendo e conservando la documentazione probatoria dei requisiti posseduti.
2. Esse verificano la correttezza dell'operato dei propri dipendenti e collaboratori anche attraverso apposite indagini sul grado di soddisfazione della clientela e periodici accessi ispettivi; questi ultimi devono essere effettuati annualmente su almeno un quinto dei collaboratori esterni. In caso di anomalie, le societa' adottano prontamente adeguate misure.
3. Le forme di remunerazione e valutazione dei dipendenti e collaboratori adottate non devono costituire un incentivo a distribuire prodotti non adeguati rispetto alle esigenze dei clienti ”;
all’art. 6 (rubricato “Relazione sui requisiti organizzativi”): “ Le societa' di mediazione creditizia predispongono una relazione che descrive le scelte effettuate e i presidi adottati per rispettare le disposizioni del presente regolamento, motivandone l'adeguatezza rispetto alla propria complessita' organizzativa, dimensionale e operativa. Specifica evidenza deve essere data alle procedure adottate per assicurare la corretta applicazione della disciplina in tema di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela emanata ai sensi del Titolo IV del Testo unico e di ogni altra disposizione vigente su questa materia. La relazione e' aggiornata in caso di modifiche organizzative di rilievo ed e' presentata all'Organismo su sua richiesta ”
- il Provvedimento della Banca d’Italia del 29.7.2009 (rubricato “ Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti ”) con riferimento a quanto previsto dalla Sezione VI-bis (dedicata al credito immobiliare ai consumatori), dalla Sez. VIII (dedicata ai mediatori creditizi) e dal par. 2-bis della Sez. XI (dedicata ai requisiti organizzativi).
8.2. Così richiamate le predette disposizioni risulta palesemente priva di fondamento la doglianza della ricorrente (contenuta nel primo motivo di ricorso e nella parte iniziale dei motivi secondo e terzo) di violazione del principio di legalità da parte dell’Organismo. Al contrario, l’amministrazione ha puntualmente indicato nel provvedimento impugnato le disposizioni suddette poste a fondamento degli addebiti rivolti nei confronti della ricorrente. Tanto vale anche a sgombrare il campo dalla doglianza relativa al difetto di elemento soggettivo, poiché le contestazioni dell’Organismo sono state legate a condotte sicuramente coscienti e volontarie della ricorrente, tenute per un lungo lasso di tempo, in violazione delle summenzionate disposizioni.
8.3. Concentrandosi poi più specificamente sulle censure relative al tema dei controlli interni gli addebiti dell’Organismo risultano giustificati alla stregua di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 128-septies del D. Lgs. 385/1993 in ordine alla necessità del rispetto dei requisiti di organizzazione, per come specificamente dettagliati dal Decreto del M.E.F. n. 31/2014.
Tale Decreto ha previsto: la necessità che il sistema di controllo interno alle società di mediazione creditizia sia proporzionato alla complessità organizzativa, dimensionale ed operativa delle stesse, dovendo assicurare, tra l’altro, “ un'efficace gestione e controllo dei rischi derivanti dall'inosservanza e dal mancato adeguamento alle norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili all'attività svolta a cui la società è esposta anche in relazione alla rete di soggetti che operano per suo conto ” (v. art. 4 del Decreto); l’obbligo da parte di tali società di verificare “ la correttezza dell'operato dei propri dipendenti e collaboratori anche attraverso apposite indagini sul grado di soddisfazione della clientela e periodici accessi ispettivi ” e la correlativa necessità nel caso di riscontro di anomalie di adottare “ prontamente adeguate misure ” (v. art. 5 del Decreto).
Orbene, tali essendo le previsioni del Decreto del M.E.F. n. 31/2014 questo Collegio ritiene che l’Organismo abbia in modo del tutto legittimo contestato alla ricorrente sotto una pluralità di profili la non adeguatezza dei controlli posti in essere da parte da questa in ordine all’operato dei propri dipendenti e collaboratori. Del resto, la ricorrente non ha specificamente ed autenticamente contestato le plurime violazioni delle suddette disposizioni riscontrate dall’Organismo.
In questa cornice particolarmente significativo è il riferimento alla vicenda del collaboratore che con la qualifica di Area Manager (con ruolo di coordinamento e controllo su una rete di 90 collaboratori della società ricorrente) versava nella situazione di incompatibilità di cui al comma 4-quinquies dell’art. 17 del D. Lgs. 141/2010 (disposizione in base alla quale “ L'attività di mediazione creditizia non è compatibile con l'attività di agenzia di assicurazione prevista dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e con l'attività di promotore finanziario prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ”), operando sia per conto della ricorrente che per conto di un agente di assicurazione (quanto a tale specifica vicenda v. pagg. da 15 a 18, 33, 36 e 43 del provvedimento impugnato).
In tale situazione l’Organismo ha correttamente stigmatizzato la condotta omissiva tenuta dalla società ricorrente nonostante fosse stato effettuato specifico controllo ispettivo nei confronti di tale collaboratore da parte della responsabile dell’ Internal Audit della società ricorrente, nonché il rifiuto di esibizione della documentazione richiesta dall’Organismo in fase procedimentale.
A tale riguardo non persuade in alcun modo l’argomento della ricorrente per cui la stessa non avrebbe potuto effettuare controlli nei confronti dei propri collaboratori, né tantomeno costringerli a fare alcunché.
Basta considerare sul punto: come sopra osservato, in base agli artt. 4 e 5 del Decreto del M.E.F. n. 31/2014 la società ricorrente aveva ed ha un obbligo specifico di controllare la correttezza dell'operato dei propri dipendenti e collaboratori, nonché di adottare prontamente adeguate misure; in tale obbligo rientra certamente l’obbligo di accertare la sussistenza di situazioni di incompatibilità in capo ai propri collaboratori; pur nell’esercizio della relativa autonomia contrattuale la società ricorrente ha l’obbligo di conformare il contenuto dei relativi contratti stipulati con i propri collaboratori al rispetto di tali prescrizioni; il mancato esercizio di tali obblighi non può che essere imputato alla società ricorrente stante l’obbligo di assicurare un sistema di controllo interno all'efficace gestione e controllo dei rischi; del resto, se si consentisse alle società di mediazione creditizia di sottrarsi ai propri obblighi adducendo l’imputabilità dell’inadempimento in capo ai propri collaboratori sarebbe del tutto vanificata la portata delle suddette disposizioni, in chiara violazione della ratio delle stesse e dei rilevanti interessi pubblici in materia; a diverse considerazioni non porta l’argomentazione spesa dalla ricorrente in memoria di discussione secondo cui trattandosi di lavoratori autonomi la società ricorrente non disporrebbe degli stessi poteri relativi ad un rapporto di lavoro subordinato; in effetti, pur nella diversità di poteri non si può dubitare che a fronte della mancata collaborazione da parte del lavoratore autonomo rispetto ai controlli posti in essere dalla società di mediazione creditizia ai fini del rispetto degli obblighi di legge la società dispone di rimedi civilistici sicuramente efficaci che possono arrivare sino alla risoluzione / recesso dal rapporto contrattuale.
8.4. Passando alla questione della violazione degli obblighi informativi ed in materia di trasparenza previsti in favore dei clienti la tesi della ricorrente (per la verità assai genericamente prospettata in ricorso) di correttezza della prassi seguita in materia contrattuale non coglie nel segno a fronte delle puntuali contestazioni dell’Organismo intimato e delle difese svolte dallo stesso nel presente giudizio.
Vengono in rilievo le summenzionate previsioni di cui al comma 1 dell’art. 128-decies ed al comma 1 dell’art. 120-decies del D. Lgs. 385/1993. Da tale combinato disposto deriva l’obbligo per la società di mediazione creditizia di consegnare al consumatore una corposa documentazione precontrattuale (su supporto cartaceo o su altro supporto durevole).
Tale obbligo promana altresì dal par. 5.2.5. della Sez. VI-bis (dedicata al credito immobiliare ai consumatori) e dal par. 2, alinea iii, della Sezione VIII (dedicata ai mediatori creditizi) del Provvedimento della Banca d’Italia del 29.7.2009 (atto di natura sostanzialmente regolamentare).
Nel caso di specie la stessa ricorrente ha ammesso in sede procedimentale (senza smentire tale circostanza in ricorso) di seguire una prassi violativa di tale obbligo di consegnare la documentazione suddetta “ in tempo utile prima dell'esercizio di una delle attività di intermediazione del credito ”, vale a dire con congruo anticipo rispetto all’effettiva stipula del contratto.
In effetti, la ricorrente ha ivi ammesso di seguire “ la prassi di sottoporre alla clientela la documentazione informativa e precontrattuale relativa al contratto di mediazione creditizia contestualmente alla sottoscrizione del contratto medesimo ” (v. pag. 37 del provvedimento impugnato).
Sul punto l’Organismo intimato ha osservato sulla base di un’interpretazione per nulla irragionevole del suddetto quadro normativo che “ gli obblighi di informativa e di trasparenza impongono ai mediatori creditizi di fornire al cliente, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un’offerta di credito, tutte le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto.
Quest’obbligo non risulta assolto quando, come nella prassi rilevata presso l’iscritta, la documentazione precontrattuale relativa al contratto di mediazione creditizia (modulo Dichiarazioni cliente e certificazioni collaboratore) risulta sottoscritta dal cliente unitamente all’incarico di mediazione, al modulo privacy e al modulo antiriciclaggio.
In definitiva, la prassi, riconosciuta anche in sede di controdeduzioni, secondo la quale “il cliente firma il contratto di mediazione e contestualmente tutta la documentazione precontrattuale relativa al finanziamento desiderato: pertanto tutti tali documenti portano la medesima data al pari della contestuale richiesta di finanziamento” non appare conforme alla funzione propedeutica alla corretta formazione della volontà contrattuale sottesa alle norme indicate nella contestazione ”.
In effetti, a ragionare diversamente sarebbe abolita in via interpretativa la previsione che la consegna della documentazione avvenga “ in tempo utile prima dell'esercizio di una delle attività di intermediazione del credito ”, con chiara violazione della ratio legis di tutela del consumatore.
È poi altrettanto pacifico (stante l’assenza di puntuali contestazioni in merito) che la ricorrente abbia seguito l’ulteriore illegittima prassi di sottoporre alla clientela un format contrattuale di mediazione creditizia che, alla voce “Condizioni del contratto e provvigione del mediatore”, non rappresenta la possibilità che l’iscritta venga remunerata, anche o in toto, dall’Istituto erogante, e che tali somme possano avere un’incidenza sui costi complessivi del finanziamento.
Sul punto condivisibilmente l’Organismo ha ritenuto la violazione da parte della società ricorrente della lett. g) del comma 1 dell’art. 120-decies del D. Lgs. 385/1993 (riguardante l’obbligo di fornire informazioni in ordine all’esistenza “ e, se noto, l'importo di eventuali commissioni o altre somme che il finanziatore o terzi dovranno versare all'intermediario del credito per i servizi dallo stesso prestati in relazione al contratto di credito. Se l'importo non è noto al momento della comunicazione, l'intermediario del credito informa il consumatore che l'importo effettivo sarà comunicato in una fase successiva nel modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato» ”).
Del resto, la ricorrente neppure nell’odierno giudizio ha negato di essere rimasta inadempiente all’obbligo di comunicare ai clienti il compenso di mediazione.
9. Infine, si arriva all’ultimo motivo di ricorso. Neppure questo è meritevole di condivisione.
Iniziando dalla censura relativa alla mancanza di motivazione in ordine alla sanzione irrogata a ben vedere l’ampia motivazione contenuta nel provvedimento impugnato in ordine alla pluralità di addebiti contestati ed al carattere sistematico delle violazioni poste in essere dalla ricorrente vale a spiegare sia la ritenuta gravità della condotta, sia l’ammontare della sanzione irrogato.
Quanto al fondamento normativo del potere sanzionatorio dell’Organismo questo è rinvenibile all’art. 128-duodecies del D. Lgs. 385/1993 (rubricato “Disposizioni procedurali”) che al comma 1 dispone: “ Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti, l'Organismo applica nei confronti degli iscritti:
a) il richiamo scritto;
a-bis) la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila nei confronti degli iscritti persone fisiche e la sanzione pecuniaria da euro mille fino al 10 per cento del fatturato nei confronti degli iscritti persone giuridiche. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati alla presente lettera, le sanzioni pecuniarie sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dalla presente lettera affluiscono al bilancio dello Stato. (75)
b) la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a un anno; (75)
c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2 ”.
Tale disposizione è stata espressamente citata dall’amministrazione nella parte dispositiva del provvedimento, per cui per relationem nel provvedimento impugnato risulta menzionata la cornice edittale rilevante.
In effetti, dalla lettura di questa norma risulta chiaramente che la cornice edittale da prendere in considerazione ai fini dell’irrogazione della sanzione pecuniaria nei confronti delle persone giuridiche è quella da € 1.000,00 fino al 10% del fatturato.
Orbene, in mancanza di puntuale contestazione circa l’ammontare del fatturato della ricorrente (vale a dire nel senso di dimostrare che l’importo del fatturato non consentirebbe di irrogare la sanzione pecuniaria di € 7.000,00) non si ravvisano i presupposti né per l’annullamento, né per la rideterminazione della sanzione in senso riduttivo della stessa (rideterminazione chiesta dalla ricorrente in via subordinata). Al riguardo, non può non tenersi conto del carattere prolungato e sistematico delle condotte poste in essere dalla ricorrente e del fatto non contestato che per l’anno 2019 la ricorrente ha avuto ricavi per € 9.729.912 ed utili per € 798.968 (v. pag. 3 del provvedimento impugnato), senza che la ricorrente abbia dedotto e dimostrato sensibili riduzioni del fatturato per gli anni successivi.
Non risulta poi in alcun modo corretto e pertinente il riferimento fatto a più riprese dalla ricorrente a quanto previsto dal D. Lgs. 150/2011, trattandosi di Decreto concernente la semplificazione dei riti strettamente relativi al processo civile e riguardando l’art. 6 di tale Decreto il rito da seguirsi dinanzi al giudice civile per le opposizioni ad ordinanza – ingiunzione. Peraltro, risulta sul punto assorbente il profilo per cui nel caso di specie la società ricorrente non ha specificamente e puntualmente contestato quasi nessuna delle circostanze fattuali poste a fondamento dell’impugnato provvedimento, avendo più che altro svolto censure concernenti la violazione di disposizioni da parte dell’amministrazione.
10. In conclusione, il ricorso proposto va respinto.
Le spese seguono la soccombenza della società ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento in favore dell’Organismo intimato delle spese di lite, che si liquidano in € 2.000,00 per compensi professionali forensi, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO