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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/09/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 23.05.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2538/2024 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione”;
promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in strada Vittoria- Parte_1 Pedalino km 4,000, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Serena Loggia C.F._1 del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Ragusa del 07.10.2024;
OPPONENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.09.2024 ha proposto opposizione - sul Parte_1 rilievo di numerosi vizi formali e sostanziali - avverso l'ordinanza ingiunzione n. 001862397 e l'ordinanza ingiunzione n. 002414389, entrambe notificatale il 03.08.2024, a mezzo delle quali l' le aveva ingiunto il pagamento dei rispettivi importi sanzionatori di € 2.471,79 e di € CP_2
3.067,64, oltre spese, per la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983 commessa mercé l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2018 e all'anno 2019. Costituitosi in lite, l' ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, CP_2 siccome proposta oltre lo spirare del termine di giorni trenta di legge, non trovando nella specie applicazione la sospensione feriale dei termini processuali. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 23.05.2025.
***
L'esame del merito della proposta opposizione è precluso dall'accoglimento della fondata eccezione di inammissibilità formulata dall' in ragione della sua tardiva proposizione CP_1 oltre il termine di giorni trenta di cui all'art. 6, comma sesto, D.Lvo n. 150/2011, a mente del quale
“il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero”; il ricorso è stato invero depositato il 30.09.2024, a ben oltre 30 giorni dalla notificazione degli impugnati provvedimenti sanzionatori, eseguita il 03.08.2024. Come infatti correttamente rilevato dall'ISTITUTO e di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. CASS. SS.UU. n. 2145/2021, alla quale si rinvia per la compiuta disamina della questione e dell'argomento ex art. 35 L. n. 689/1981), la sospensione dei termini processuali di cui all'art. 3 L. n. 742/1969 non trova applicazione ai giudizi ex art. 6 D.Lvo n. 150/2011 promossi avverso OO.II. emesse, come nel caso sub iudice, a sanzione di omissioni contributive. L'opposizione va per quanto sopra dichiarata inammissibile, con conseguente condanna dell'opponente, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2538/2024 R.G.; dichiara inammissibile la proposta opposizione e condanna l'opponente Parte_1 al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 per CP_2 compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa l'08.09.2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 23.05.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2538/2024 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione”;
promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in strada Vittoria- Parte_1 Pedalino km 4,000, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Serena Loggia C.F._1 del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Ragusa del 07.10.2024;
OPPONENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.09.2024 ha proposto opposizione - sul Parte_1 rilievo di numerosi vizi formali e sostanziali - avverso l'ordinanza ingiunzione n. 001862397 e l'ordinanza ingiunzione n. 002414389, entrambe notificatale il 03.08.2024, a mezzo delle quali l' le aveva ingiunto il pagamento dei rispettivi importi sanzionatori di € 2.471,79 e di € CP_2
3.067,64, oltre spese, per la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983 commessa mercé l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2018 e all'anno 2019. Costituitosi in lite, l' ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, CP_2 siccome proposta oltre lo spirare del termine di giorni trenta di legge, non trovando nella specie applicazione la sospensione feriale dei termini processuali. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 23.05.2025.
***
L'esame del merito della proposta opposizione è precluso dall'accoglimento della fondata eccezione di inammissibilità formulata dall' in ragione della sua tardiva proposizione CP_1 oltre il termine di giorni trenta di cui all'art. 6, comma sesto, D.Lvo n. 150/2011, a mente del quale
“il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero”; il ricorso è stato invero depositato il 30.09.2024, a ben oltre 30 giorni dalla notificazione degli impugnati provvedimenti sanzionatori, eseguita il 03.08.2024. Come infatti correttamente rilevato dall'ISTITUTO e di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. CASS. SS.UU. n. 2145/2021, alla quale si rinvia per la compiuta disamina della questione e dell'argomento ex art. 35 L. n. 689/1981), la sospensione dei termini processuali di cui all'art. 3 L. n. 742/1969 non trova applicazione ai giudizi ex art. 6 D.Lvo n. 150/2011 promossi avverso OO.II. emesse, come nel caso sub iudice, a sanzione di omissioni contributive. L'opposizione va per quanto sopra dichiarata inammissibile, con conseguente condanna dell'opponente, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2538/2024 R.G.; dichiara inammissibile la proposta opposizione e condanna l'opponente Parte_1 al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 per CP_2 compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa l'08.09.2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella