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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 27/10/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
SETTORE CIVILE
N. 868/2022 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Irene Colladet
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 868/2022 R.G. promossa da:
(c.f. , con l'avv. PILLER RONER VALERIO Parte_1 C.F._1
(c.f. ) giusta procura in atti;
C.F._2
attrice,
contro
(c.f. ), con l'avv. BALDISSARUTTI MANUELE CP_1 C.F._3
(c.f. ) giusta procura in atti;
C.F._4
convenuto
in punto: accertamento comproprietà; eccezione di usucapione;
modalità di
godimento del bene comune
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attrice (cfr. foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 18/06/2025):
“nel merito, in via principale: - accertato che il terreno censito
catastalmente in Comune di Santo NO di DO al F. 31, mappali 152 e
pagina 1 di 20 160 è corte comune del fabbricato censito al medesimo Fg. 31 mappale 152,
di cui parte attrice è comproprietaria, sia condannato il sig.
[...]
alla liberazione dello stesso da tutti i manufatti e beni collocati CP_1
sulla parte ovest, a confine con i terreni F. 31, mappali 151, 363 e 466 di
parte attrice;
nel merito, in via principale subordinata, nella non creduta ipotesi di
accoglimento dell'eccezione di usucapione proposta da parte convenuta:
accertato che i manufatti realizzati dal sig. su una porzione CP_1
del terreno censito in catasto Comune di Santo NO di DO al F. 31
mappale 160 e precisamente sulla parte ovest del fabbricato mappale F. 31
mappale 152, a confine con i terreni F. 31, mappali 151, 363 e 466 di
proprietà parte attrice, sono ad una distanza inferiore da quella legale
prevista nei regolamenti edilizi comunali e/o dal codice civile (art. 873 e
ss), dal citato fabbricato F. 31 mapp. 152 e dai terreni F. 31 mapp.li 151,
363, 466, 311 e 150, ne sia ordinata la demolizione a cura e spese del
convenuto;
- in via subordinata: siano determinate da parte del Giudice adito le
modalità di utilizzo dell'area limitrofa al fabbricato F. 31, mapp. 152,
ovverosia della corte dello stesso mappale 152 e dell'area mapp.le 160,
disponendo che il sig. rimuova dal fondo comune tutti i CP_1
manufatti e beni collocati sulla parte ovest, a confine con i terreni F. 31,
mappali 151, 363 e 466 di parte attrice;
in ogni caso: - sia condannato il sig. (C.F.: CP_1 C.F._5
, al risarcimento del danno subito dalla sig.ra
[...] Parte_1
(C.F.: , per il mancato godimento del bene comune, CodiceFiscale_6
pagina 2 di 20 quantomeno dal 2017 ad oggi, danno che si indica in € 1.000,00 per ciascun
anno e dunque complessivamente ad oggi in € 9.000, o per quella diversa
somma ritenuta di giustizia ed equità dal Tribunale;
- sia rigettata ogni domanda avversaria, perché infondata in fatto ed in
diritto;
- spese e competenze di causa interamente rifuse e da liquidarsi secondo i
parametri di cui ai DM 55/2014 e 147/2022;
In via istruttoria: per quanto occorra, si insiste per l'ammissione delle
istanze istruttorie formulate da parte attrice, per la parte rigettata con
ordinanza 30.1.2024.”
Conclusioni del convenuto (cfr. foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 18/0672025):
“- nel merito, in via principale: I) per i motivi esposti siano
integralmente rigettate tutte le domande di parte attrice, in quanto
infondate in fatto ed in diritto;
II) sia dichiarata inammissibile la
domanda formulata in via subordinata da parte attrice per genericità del
petitum; III) sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata per i
motivi esposti, la domanda nuova proposta da parte attrice con prima
memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.;
- nel merito, in via riconvenzionale: sia condannata la sig.ra Parte_1
alla rimozione del cancello realizzato sul lato est del terreno
[...]
catastalmente censito al Fg. 31 mapp. 151 e alla successiva chiusura del
varco, stante l'inesistenza, per i motivi esposti, di un diritto di accesso
pedonale e/o carraio dal mapp. 160 in corrispondenza del predetto mapp.
151;
pagina 3 di 20 - in ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario
per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- in via istruttoria: I) sia dichiarata la nullità della C.T.U. espletata
per i motivi esposti;
II) si insiste per l'ammissione delle istanze
istruttorie richieste e non ammesse.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni
nuove.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sig.ra conveniva in giudizio per Parte_1 CP_1
sentirlo condannare alla liberazione del terreno, costituente corte comune,
censito catastalmente in Comune di Santo NO di DO al F. 31,
mappali 152 e 160.
A fondamento della propria domanda, l'attrice allegava
in fatto:
- di essere proprietaria di un'unità immobiliare sita nel Comune di Santo
NO di DO (BL), presso il fabbricato censito al F. 31, mapp. 152;
- di essere comproprietaria della corte del fabbricato, di cui al mappale
160 (corte comune pure al fabbricato mapp. 152 ed al fabbricato mapp. 159),
nonché dei seguenti terreni: F. 31, mapp. 151, seminativo, per l'intero, F.
31, mapp. 363, seminativo, quota ½, Fg. 1, mapp. 466, C/2, quota ½; F. 31,
mappali 311 e 150 (cfr. doc. 1, nonché doc.ti 15 e 16 attrice);
- che il convenuto, sig. in qualità di proprietario di CP_1
un'unità immobiliare presso il medesimo fabbricato, da anni occupava e occupa la parte della corte comune a ovest dell'immobile, ivi depositando pagina 4 di 20 cataste di legna lunghe diversi metri, coperte da teli, lamiere, nonché
materiale di ogni genere e sorta (cfr. doc. 2 attrice);
- che il sig. realizzava anche una palizzata lungo il confine ovest, CP_1
impedendo così alla sig.ra di accedere ai propri terreni di cui ai Pt_1
mappali 151 e 363 (cfr. doc. 2 attrice);
- che l'attrice richiedeva la rimozione di tali manufatti (cfr. docc. da 3
a 7 attrice),
- che veniva incardinato il procedimento di mediazione, esitato in verbale negativo (cfr. docc. 9 e 10 attrice);
in diritto:
- la violazione degli artt. 1102 e 1117 c.c. per godere il convenuto in via esclusiva di beni comuni, escludendone l'analogo godimento da parte degli altri comunisti ed alterandone la destinazione d'uso;
- il diritto ad ottenere la liberazione dei beni comuni ed il risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio il sig. instando per il CP_1
rigetto delle domande attoree e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della sig.ra alla rimozione del cancello Parte_1
realizzato sul lato est del terreno catastalmente censito al Fg. 31 mapp.
151 e alla successiva chiusura del varco.
A sostegno delle proprie pretese il convenuto deduceva
In fatto:
- di essere proprietario delle unità immobiliari catastalmente contraddistinte nel Comune di Santo NO di DO, al Fg. 31, mapp. 152
sub. 3 e 11, in vicolo LE n. 7 (doc. n. 2), inserite in un pagina 5 di 20 complesso immobiliare composto da due edifici contigui, entrambi catastalmente contraddistinti al mapp. 152;
− che l'edificio più a nord è di proprietà del sig. , dove vi sono CP_1
anche gli ingressi della sua abitazione e del seminterrato, rispettivamente al primo piano e al piano terra, lato ovest;
- che l'unità in proprietà della sig.ra , insieme a quella di altri Pt_1
soggetti, si trova, invece, nella parte a sud, ove è presente l'unico ingresso alle unità ivi presenti;
− che la porzione di area esterna in corrispondenza delle unità immobiliari del sig. insistente sui mapp. 152 e mapp. 160, (cfr. planimetria CP_1
doc. n. 6 convenuto), a prescindere dall'intestazione catastale, era ed è
da sempre pertinenza esclusiva dei sub 3 e 11;
- Che tale area era ed è sempre stata utilizzata in via esclusiva dal sig.
e dai suoi danti causa;
CP_1
− che l'uso esclusivo da parte del convenuto della porzione del mapp. 160
in questione non impedisce all'attrice di accedere ai terreni di sua proprietà censiti ai mapp. 363 e 151;
in diritto:
- che la porzione esterna dei mapp. 152 e mapp. 160 costituisce pertinenza delle unità immobiliari sub 3 e 11 di proprietà del convenuto;
- che ivi il convenuto vi depositava e deposita beni propri e legna,
pavimentava interamente l'area, realizzava una scalinata laddove vi era una rampa (doc. n. 7 e n. 8 convenuto), recintando l'intera porzione e ripristinando il marciapiede del mapp. 152 con spese esclusivamente a carico proprio;
pagina 6 di 20 - che la parte a nord del mapp. 152 risulta adibita, in parte ad atrio esterno delle unità di cui ai sub 3 e 11, ed in parte a giardino di pertinenza esclusiva dell'abitazione del sig. in continuazione con CP_1
il mapp. 478, di esclusiva proprietà del convenuto, da dove si diparte il vialetto di accesso alla sua proprietà, chiuso da un cancello che dà sulla parte finale di vicolo LE (cfr. doc. n. 9 convenuto);
- che sull'area in questione il sig. ed i suoi danti causa CP_1
esercitavano un possesso uti dominus esclusivo, continuato, pacifico ed ininterrotto, quanto meno dagli anni Quaranta;
- che nell'estate 2022, l'attrice faceva installare un cancello sulla recinzione in corrispondenza del mapp. 151, senza che attraverso esso fosse possibile transitare, trovandosi a ridosso della catasta di legna del sig.
(cfr. doc. 2 attrice); CP_1
- la sussistenza dei presupposti per ordinare la rimozione del cancello di cui al punto precedente;
- l'inammissibilità della domanda con cui l'attrice chiedeva al Giudice di stabilire le modalità di utilizzo del bene comune;
- l'insussistenza del diritto al risarcimento.
La causa veniva istruita documentalmente.
In particolare, con la prima memoria istruttoria, parte attrice contestava puntualmente l'eccezione di usucapione del convenuto e modificava nei termini che seguono le proprie conclusioni: “nel merito, in
via principale: - accertato che il terreno censito catastalmente in Comune
di Santo NO di DO al F. 31, mappali 152 e 160 è corte comune del
fabbricato censito al medesimo Fg. 31 mappale 152, di cui parte attrice è
pagina 7 di 20 comproprietaria, sia condannato il sig. alla liberazione CP_1
dello stesso da tutti i manufatti e beni collocati sulla parte ovest, a
confine con i terreni F. 31, mappali 151, 363 e 466 di parte attrice;
nel merito, in via principale subordinata, nella non creduta ipotesi di
accoglimento dell'eccezione di usucapione proposta da parte convenuta:
accertato che i manufatti realizzati dal sig. su una porzione CP_1
del terreno censito in catasto Comune di Santo NO di DO al F. 31
mappale 160 e precisamente sulla parte ovest del fabbricato mappale F. 31
mappale 152, a confine con i terreni F. 31, mappali 151, 363 e 466 di
proprietà parte attrice, sono ad una distanza inferiore da quella legale
prevista nei regolamenti edilizi comunali e/o dal codice civile (art. 873 e
ss), dal citato fabbricato F. 31 mapp. 152 e dai terreni F. 31 mapp.li 151,
363, 466, 311 e 150, ne sia ordinata la demolizione a cura e spese del
convenuto;
- sia condannato il sig. (C.F.: , al CP_1 CodiceFiscale_5
risarcimento del danno subito dalla sig.ra (C.F.: Parte_1 [...]
, per il mancato godimento del bene comune, quantomeno dal 2017 C.F._6
ad oggi, danno che si indica in € 1.000,00 per ciascun anno e dunque
complessivamente ad oggi in € 6.000, o per quella diversa somma ritenuta di
giustizia ed equità dal Tribunale;
- in via subordinata: siano determinate da parte del Giudice adito le
modalità di utilizzo dell'area limitrofa al fabbricato F. 31, mapp. 152,
ovverosia della corte dello stesso mappale 152 e dell'area mapp.le 160,
disponendo che il sig. rimuova dal fondo comune tutti i CP_1
manufatti e beni collocati sulla parte ovest, a confine con i terreni F.
pagina 8 di 20 31, mappali 151, 363 e 466 di parte attrice;
in ogni caso: - sia rigettata
ogni domanda avversaria, perché infondata in fatto ed in diritto;
- spese e competenze di causa interamente rifuse e da liquidarsi secondo i
parametri di legge”.
Con la propria seconda memoria istruttoria, parte convenuta eccepiva l'inammissibilità della domanda di demolizione dei manufatti, trattandosi di mutatio libelli.
Con la propria terza memoria istruttoria l'attrice evidenziava che la
DIA a sanatoria 24/03/2006 (cfr. doc. 7 convenuto) aveva contenuto confessorio nella parte in cui, nelle premesse, il dichiarante specificava di essere “proprietario della porzione a Nord” (mentre oggetto del presente contenzioso è la porzione ad ovest e comprende pure il mappale 160).
Con ordinanza in data 08/05/2023, veniva disposta CTU sul seguente quesito: “Il CTU, letti gli atti e documenti di causa, effettuati i
sopralluoghi ritenuti necessari o utili ed acquisita, se necessario,
documentazione presso Uffici pubblici:
1) descriva, anche graficamente e, se utile, attraverso fotografie, i
luoghi oggetto di causa, in particolare riferisca:
- in merito ai manufatti realizzati e posizionati dal signor , CP_1
esponendo in particolare il loro ingombro rispetto allo spazio disponibile,
l'amovibilità/fissità e la legittimità urbanistica ed edilizia dei
medesimi;
- in merito alla recinzione/steccato che delimita il mapp Fg.31 mapp. 160.
2) nell'ipotesi in cui le parti manifestino un concreto atteggiamento volto
alla bonaria composizione della controversia, agevoli la conciliazione;
pagina 9 di 20 3) riferisca ogni altra notizia utile”.
In data 19/09/2023 il fascicolo veniva assegnato a questo Giudice.
L'elaborato peritale veniva depositato in data 10/01/2024.
Veniva acquisita la prova per interpello e testi (cfr. udienze in data
18/03/2024 e 25/11/2024).
All'udienza del 24/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., venivano precisate le conclusioni e, all'esito, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
Al fine di decidere la presente controversia occorre anzitutto esaminare le eccezioni di corte pertinenziale e di usucapione formulate dal convenuto e, in caso di rigetto, affrontare le domande dell'attrice. Da
ultimo, ci si occuperà della domanda formulata in via riconvenzionale dal convenuto.
1. Sull'eccezione di usucapione
Secondo la ricostruzione del convenuto, la domanda attorea non può
essere accolta per avere egli usucapito l'area in questione.
L'art. 1102 comma secondo c.c. statuisce che “Il partecipante non può
estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri
partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo
possesso”.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha enucleato i seguenti principi:
pagina 10 di 20 - “In tema di comunione, anche in mancanza di un atto formale di
interversione del possesso, può essere usucapita la quota di un
comproprietario da parte degli altri, sempre che l'esercizio della signoria
di fatto sull'intera proprietà comune non sia dovuto alla mera astensione
del titolare della quota ma risulti inconciliabile con la possibilità di
godimento di quest'ultimo ed evidenzi, al contrario, in modo del tutto
univoco, la volontà di possedere "uti dominus" e non "uti condominus"”.
(cfr. Cass. 12775/2008).
- “Il condomino che deduce di avere usucapito la cosa comune deve provare
di averla sottratta all'uso comune per il periodo utile all'usucapione e
cioè deve dimostrare una condotta diretta a rivelare in modo inequivoco che
si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso, costituita
da atti univocamente rivolti contro i compossessori, e tale da rendere
riconoscibile a costoro l'intenzione di non possedere più come semplice
compossessore, non bastando al riguardo la prova del mero non uso da parte
degli altri condomini, stante l'imprescrittibilità del diritto in
comproprietà” (cfr. Cass. 2261/1998).
- “Il partecipante alla comunione che intenda dimostrare l'intenzione di
possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo ("uti
dominus"), non ha la necessità di compiere atti di "interversio
possessionis" alla stregua dell'art. 1164 c.c., dovendo, peraltro, il
mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento
durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed "animo domini" della
cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui, non essendo al
riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo
pagina 11 di 20 compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora
atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di
spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad
una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro
compossessore (Sez. 2, n. 9100, 12/4/2018, Rv. 648079; conf., ex multis,
Cass. nn. 8404/2019, 10734/2018, 10734/2018, 24214/2014, 7221/2009,
16841/2005, 2622/1984)” (cfr. Cass. 26024/2024).
In altre parole, ai fini dell'usucapione, il convenuto doveva provare il possesso esclusivo, pubblico e pacifico per almeno vent'anni dell'area in questione.
Dall'istruttoria esperita emergeva che:
- il sig. depositava nell'area in questione beni propri (panchine, CP_1
sedie da giardino, vasi di fiori, etc.) e legna per l'inverno (cfr. doc. n.
10 di parte attrice);
- faceva pavimentare l'area;
- realizzava una scalinata laddove vi era una rampa (cfr. docc. n. 7 e n.
8);
- faceva recintare l'intera porzione;
- ripristinava il marciapiede del mapp. 152 in corrispondenza con l'abitazione del;
CP_1
- eseguiva tali interventi a sue spese esclusive.
I testi escussi confermavano tali circostanze.
Tuttavia, trattasi di elementi che provano unicamente che il CP_1
possedesse ed utilizzasse l'area in questione, apportandovi delle pagina 12 di 20 migliorie, in quanto tali tollerate dall'altra comproprietaria ma difetta la prova dell'utilizzo esclusivo per il ventennio.
L'unico elemento astrattamente rilevante ai fini dell'usucapione dell'area era la sussistenza di una recinzione.
Tuttavia il convenuto non ha provato né la data di installazione della ridetta recinzione, né il fatto che la stessa fosse idonea a delimitare interamente l'area sub judice, impedendone l'accesso alla comproprietaria.
Non avendo il sig. provato di aver goduto, per il ventennio di CP_1
rilevanza, di un accesso esclusivo all'area in questione, idonea ad escludere l'altra comproprietaria, l'eccezione di usucapione deve essere rigettata.
Chiarita la situazione di comproprietà che interessa l'area in questione, è ora possibile esaminare la tesi del convenuto, secondo cui l'area in questione costituirebbe una pertinenza della propria unità
immobiliare.
2. Sull'eccezione di corte pertinenziale
Secondo l'art. 817 c.c., “sono pertinenze le cose destinate in modo
durevole a servizio od ornamento di un'altra cosa” e, quanto al soggetto che può effettuarla, il secondo comma specifica che trattasi del proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.
L'art. 819 c.c. stabilisce poi che “La destinazione di una cosa al
servizio o all'ornamento di un'altra non pregiudica i diritti preesistenti
su di essa a favore dei terzi.
pagina 13 di 20 Tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non
risultano da scrittura avente data certa anteriore, quando la cosa
principale e' un bene immobile o un bene mobile iscritto in pubblici
registri”.
Con riferimento a tali norme, la giurisprudenza di legittimità
(peraltro analizzando una fattispecie molto simile a quella sub judice) ha ribadito che “Questa Corte Suprema ha, in primo luogo, affermato che per
potersi ravvisare il vincolo pertinenziale tra due beni, tra loro distinti
ed autonomi, è necessario che il proprietario della cosa principale abbia
la piena disponibilità anche della cosa accessoria e che la destinazione
pertinenziale, specie quando derivi da un atto non negoziale, risulti nella
sua attualità ed effettività e possa essere fatta risalire ad un
comportamento oggettivamente valutabile che destini l'una cosa al servizio
o all'ornamento dell'altra, postulando, peraltro, il vincolo anche la
esclusività della funzione accessoria dell'un bene rispetto all'altro, nel
senso che ove tale requisito manchi ed il bene accessorio sia adibito
contemporaneamente a servizio di diversi beni in proprietà singola, non
potrà parlarsi di pertinenza ma dovrà ravvisarsi un caso di proprietà
comune del bene accessorio ovvero un caso di servitù imposta su di esso
(Cass. 2^ 5262/93; Cass. 2^ 9221/94)” (cfr. Cass. 14559/2004).
Ciò in quanto la pertinenzialità attiene alla destinazione d'uso della cosa, ma non costituisce una modalità di acquisto del diritto di proprietà.
Nel caso di specie, si è avuto modo di chiarire nel paragrafo precedente che l'area in questione risulta in comproprietà tra parte attrice e parte convenuta.
pagina 14 di 20 Non è poi contestato tra le parti che non sussistono contratti o altri atti con i quali i due comproprietari abbiano destinato l'area in questione a servizio od ornamento dell'unità immobiliare del convenuto in modo durevole.
In difetto pertanto di una volontà comune (a parte attrice e convenuta), manifestata anche per fatti concludenti (che nel caso di specie non sussiste) deve escludersi che l'area in questione costituisca pertinenza dell'unità immobiliare del sig. CP_1
3. Sulla violazione degli art. 1102 e 1117 c.c.
L'art. 1102 c.c. prevede che “Ciascun partecipante può servirsi della
cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli
altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal
fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il
miglior godimento della cosa”.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che “In tema di
comunione, ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene comune una
utilità maggiore e più intensa di quella degli altri comproprietari, purché
non venga alterata la destinazione del bene o compromesso il diritto al
pari uso da parte di questi ultimi. In particolare, per stabilire se
l'utilizzo più intenso del singolo sia consentito ai sensi dell'art. 1102
c.c., deve aversi riguardo non all'uso concreto fatto dagli altri condomini
in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti
di ciascuno;
l'uso deve in ogni caso ritenersi permesso se l'utilità
aggiuntiva ricavata dal singolo comproprietario non sia diversa da quella
derivante dalla destinazione originaria del bene, sempre che tale uso non
pagina 15 di 20 dia luogo ad una servitù a carico del suddetto bene comune” (cfr. ex multis
Cass. 9278/2019).
Si tratta quindi di stabilire se l'utilizzo più intenso dell'area in questione da parte del sig. abbia in qualche modo alterato la CP_1
destinazione del bene o compromesso il diritto al pari uso da parte della sig.ra . Pt_1
Nel proprio atto quest'ultima lamentava che il convenuto creava “seri
ostacoli all'accesso, da parte della sig.ra , di propri terreni Pt_1
limitrofi al fabbricato, da sempre funzionale al miglior godimento
dell'unità abitativa”, nonché occupava arbitrariamente numerose porzioni della corte comune costituite da aree interamente calpestabili.
Quanto alla prima doglianza, occorre preliminarmente rilevare che non
è stato in alcun modo provato che l'area in contestazione costituisse altresì una servitù di passaggio a favore dei terreni limitrofi in proprietà esclusiva della sig.ra , non essendo a tal fine dirimente la Pt_1
presenza di un cancelletto, peraltro installato (rectius: reinstallato nel
2022) lungo la recinzione di questi ultimi.
Ne consegue che la sig.ra sta chiedendo che venga tutelata una Pt_1
situazione giuridica soggettiva, consistente in una servitù di passaggio, a favore dei propri fondi in proprietà esclusiva e gravanti sui fondi di proprietà comune, che non risulta gravasse sull'area in questione e,
pertanto, la domanda non potrà che essere rigettata.
Quanto alla seconda doglianza, è emerso che il deposito delle panchine, delle sedie da giardino e dei vasi di fiori ha carattere pagina 16 di 20 stagionale e non continuativo;
inoltre parte attrice non ha provato che la presenza di tali manufatti le impedisca un pari uso della corte comune.
Con particolare riferimento all'occupazione di parte della corte comune imputabile alla presenza di legna accatastata, in un caso simile, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di escludere il pregiudizio per gli altri comproprietari: “L'art. 1102 c.c. intende assicurare al singolo
partecipante, per quel che concerne l'esercizio del suo diritto, la maggior
possibilità di godimento della cosa comune, nel senso che, purchè non resti
alterata la destinazione del bene comune e non venga impedito agli altri
partecipanti di fare parimenti uso della cosa, egli deve ritenersi libero
di servirsi della cosa stessa anche per fine esclusivamente proprio,
traendo ogni possibile utilità, senza che possano costituire vincolo per
lui forme più limitate di godimento attuate in passato dagli altri
partecipanti, e può scegliere, tra i vari possibili usi quello più
confacente ai suoi personali interessi (nella specie, si è escluso che
esorbiti dal corretto uso della cosa comune la transennatura e
l'occupazione periodica di un portico con legna da parte di un condomino,
in assenza di prova del carattere stabile dell'occupazione e di un
apprezzabile pregiudizio per gli altri condomini)” (cfr. Cass. 7652/1994).
Anche nel caso di specie, difetta la prova che la legna sia stata accatastata stabilmente e che da tale fatto derivi un apprezzabile pregiudizio per l'altra comproprietaria sig.ra . Pt_1
Ne consegue, pertanto, che sia la domanda di liberazione, sia la domanda di risarcimento del danno devono essere rigettate.
pagina 17 di 20
4. Sulla domanda attorea formulata in via principale subordinata,
nell'ipotesi di accoglimento dell'eccezione di usucapione proposta da parte
convenuta, di accertarsi che la legnaia realizzata dal sig. si trova CP_1
ad una distanza inferiore da quella legale prevista nei regolamenti edilizi
comunali e/o dal codice civile (art. 873 e ss) e ne sia conseguentemente
ordinata la demolizione
Tale domanda veniva formulata dall'attrice in via subordinata per il caso di accoglimento dell'eccezione di usucapione.
Poiché l'eccezione di usucapione è stata respinta, tale domanda,
unitamente alla eccezione di mutatio libelli, non può essere esaminata.
5. Sulla domanda formulata da parte attrice di regolamentare le
modalità di utilizzo della corte comune
Neppure tale domanda può trovare accoglimento, perché è precluso all'autorità giudiziaria regolare l'uso della parte comune: “non è
consentito il ricorso all'A.G. per ottenere determinazioni finalizzate al
"migliore godimento" delle cose comuni, ovvero l'imposizione di un
regolamento contenente norme circa l'uso delle stesse, spettando unicamente
al gruppo l'espressione della volontà associativa di autorganizzazione
contenente i futuri criteri di comportamento vincolanti per i partecipanti
alla comunione.” (cfr. Cass. 18038/2020).
6. Sulla domanda riconvenzionale formulata dal convenuto di rimozione
del cancello realizzato sul lato est del terreno catastalmente censito al
Fg. 31 mapp. 151 e alla successiva chiusura del varco
In comparsa conclusionale il convenuto deduceva che la presenza del cancello “portava l'odierno convenuto a presentare domanda riconvenzionale,
pagina 18 di 20 proprio al fine di veder accertata l'inesistenza di qualsivoglia diritto di
passaggio a favore dei fondi della sig.ra con conseguente Pt_1
illegittimità a mantenere in quel punto il cancello installato”.
Preliminarmente occorre precisare che il convenuto, nella propria comparsa di costituzione, non agiva nei confronti dell'attrice in negatoria
servitutis (domanda di accertamento), limitandosi a chiedere la condanna dell'attrice alla rimozione del cancello (domanda di condanna).
Chiarito ciò, deve ritenersi che la domanda di accertamento negativo della servitù, formulata per la prima volta in comparsa conclusionale, sia tardiva e pertanto inammissibile.
Con riferimento invece alla domanda di condanna alla rimozione del cancello installato dall'attrice, deve rilevarsi che non è contestato tra le parti che esso veniva realizzato su un terreno catastalmente intestato e di proprietà di parte attrice, per accedere ad un terreno di cui la medesima è comproprietaria.
Quanto realizzato, pertanto, rientra tra le modalità di godimento del diritto di proprietà e non sussistono i presupposti per condannare parte attrice alla rimozione dello stesso.
7. Sulle spese di lite
Tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere compensate e le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti in via solidale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 868/2022 R.G. promossa da
(c.f. contro (c.f. Parte_1 C.F._1 CP_1
pagina 19 di 20 ), ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta e/o C.F._3
assorbita:
I. ACCERTA che il terreno censito catastalmente in Comune di Santo NO
di DO al F. 31, mappali 152 e 160 è corte comune del fabbricato censito al medesimo Fg. 31 mappale 152;
II. RIGETTA le ulteriori domande di parte attrice e la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
III. COMPENSA le spese legali;
IV. PONE le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in via solidale.
Belluno, 27/10/2025
Il Giudice
dott. Irene Colladet
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