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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/09/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1275 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
14/09/1974, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario FAEDO
e
CH EL, , nata ad [...] il C.F._2
09/11/1978, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca BARGELLONI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: Le parti chiedono che il Tribunale omologhi la loro separazione alle seguenti condizioni:
1 – I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, potendo ciascuno fissare ove crede la propria residenza.
2 – Affidamento del figlio e residenza della figlia . CP_1 Persona_1
Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, in CP_1
affido condiviso, con obbligo di provvedere di comune intesa all'educazione,
istruzione, cura e mantenimento dello stesso. Il figlio abiterà CP_1
con la madre (genitore collocatario), presso la quale conserverà la residenza.
Il padre ha facoltà di vedere e tenere con sé il figlio compatibilmente CP_1
con gli impegni scolastici ed extra-scolastici dello stesso e al reperimento da parte del padre di un alloggio adeguato per consentire il pernotto del figlio: a)
due giorni alla settimana dalle 18.00 alla mattina del giorno successivo;
b) il week-end a settimane alterne dal sabato sera ore 18.00 al lunedì mattina;
c)
3 giorni durante le vacanze di Pasqua (con il giorno di Pasqua e di Lunedì
compresi ad anni alterni); d) 5 giorni durante le vacanze di Natale (con il giorno di Natale e quello di Capodanno compresi ad anni alterni); e) 15 giorni durante le ferie estive. La figlia (maggiorenne ma non autosufficiente) Persona_1
abiterà con la madre, presso la quale conserverà la residenza.
3 - Assegnazione della casa coniugale. La casa coniugale, sita in Arzignano
(VI) Via Poiaracca 30, con gli arredi in essa contenuti, viene assegnata alla
2 signora CH EL alle seguenti condizioni:
- La signora CH EL si farà carico in via esclusiva della manutenzione ordinaria della casa e delle tasse/imposte collegate all'uso della stessa, così come per legge. Le spese straordinarie saranno, invece, a carico del sig. con le precisazioni che seguono. Parte_1
- La riparazione ordinaria e straordinaria degli elettrodomestici e/o la sostituzione degli stessi resterà a carico esclusivo della signora CH
EL, fatta eccezione per la sostituzione dello “scaldaacqua” che sarà a carico del sig. quale proprietario (l'immobile è privo di caldaia). - La CP_1
signora CH EL si impegna a rimborsare al marito il 50% della spesa della polizza assicurativa in essere sulla casa.
- La moglie si impegna, qualora non già avvenuto nei contratti per le utenze di casa, a subentrare e a pagare tutte le bollette della casa e dei telefoni sia della casa che dei cellulari dei figli ed eventuali altri abbonamenti. Quanto alla bolletta dell'energia elettrica si precisa che essendo collegata all'impianto fotovoltaico la stessa resterà intestata al marito ma verrà addebitata sul conto corrente della moglie (che quindi dovrà farsi carico della stessa in via esclusiva). - il signor asporterà l'asciugatrice a gas dalla casa Parte_1
di residenza coniugale sita ad Arzignano (VI), Via Poiaracca, 30, qualora non già fatto.
- Il sig. lascerà la casa coniugale alla firma del ricorso e Parte_1
comunque non oltre 7 giorni dalla sottoscrizione del medesimo;
dal rilascio
3 dell'immobile inizieranno ad essere applicate le condizioni concordate sia per quanto attiene le spese della residenza coniugale sia le spese per il mantenimento dei figli e quelle relative all'AU come meglio esposto al punto 5.
4 – Mantenimento dei figli: Il padre si farà carico del mantenimento ordinario dei figli nella misura di € 400,00 mensili ciascuno (per un totale di € 800,00)
con aggiornamento ISTAT a fare data dall'anno e mese successivo alla sentenza di separazione, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate che verranno indicate dalla moglie. Il padre corrisponderà, inoltre, alla madre il 70% delle spese straordinarie come da
Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia in uso presso il
Tribunale di Vicenza. I coniugi convengono che il padre si farà carico esclusivamente delle spese di bollo e assicurazione dell'auto Suzuki in uso alla figlia e intestato e del motociclo in uso al figlio Persona_1 CP_2 CP_1
, ma non sosterrà nessuna altra spesa per detti mezzi e per l'uso degli
[...]
stessi. Per quanto riguarda la figlia , si conviene che un eventuale Persona_1
futuro soggiorno/trasferimento fuori casa per la frequenza universitaria dovrà
essere espressamente e preventivamente autorizzato da entrambi i genitori,
così come dovrà essere concordato tra i genitori il riparto del relativo costo.
5 - Assegno unico Quanto all'assegno unico per i figli, i ricorrenti convengono che lo stesso sia attribuito a ciascuno nella misura del 50% come per legge.
Sino a quando la metà dell'AU non verrà accreditato direttamente dall'Inps alla sig.ra CH, il sig. , che da sempre lo percepisce al 100%, verserà CP_1
la metà sul conto corrente indicato dalla moglie, e ciò a far data dal mese di
4 aprile 2025.
6 - Detraibilità delle spese in dichiarazione dei redditi. I ricorrenti convengono,
altresì, che la detraibilità delle spese in dichiarazione dei redditi avvenga per il
70% a favore del padre. Al superamento del 21° anno di età dei figli, invece,
la detrazione per figli a carico dichiarazione dei redditi spetterà a ciascun coniuge nella misura del 50%. A tal proposito ciascun genitore si impegna a comunicare tempestivamente all'altro l'impossibilità di sfruttare la detrazione,
anche parzialmente, in dichiarazione dei redditi, in modo che la detrazione possa essere usufruita dall'altro genitore (fermo restando che la ripartizione delle spese extra resterà per il 70% a carico del padre e per il 30% a carico della madre).
8 – Pattuizioni di ordine economico finalizzate al raggiungimento di un accordo in sede di separazione. Darsi atto che i coniugi hanno pattuito quanto segue al fine di raggiungere un accordo in sede di separazione in sede di separazione. Rispetto a tali accordi le parti chiedono l'applicazione dei benefici fiscali di legge (ed in specie il regime di esenzione fiscale previsto dall'art. 19
della legge 6 marzo 1987 n. 74 e successive modificazioni).
8.1. Cessione quota di immobile. I signori e CH EL, Parte_1
che anche ed espressamente a tale fine sottoscrivono personalmente il presente ricorso, si obbligano a stipulare, entro il termine di 30 giorni dal deposito della sentenza di separazione personale, avanti al notaio Per_2
di Chiampo un atto notarile con il quale la signora CH EL
[...]
cederà al sig. l'intera sua quota di proprietà (pari al 20%) Parte_1
5 dell'immobile adibito a residenza coniugale con ogni annesso e pertinenza così catastalmente contraddistinto: - sito in comune di Arzignano (VI), Via
Poiaracca, 30 censito al C.F. Comune di Arzignano – partita – foglio P.IVA_1
3 (tre) particelle: a) n. 942 sub 3, Via Poiaracca, Piano 1.2., Categ. A/3, Classe
2, Vani 4, rendita catastale lire 612.000 nat. A/3 con corte esclusiva b) n. 942
sub. 5, Via Poiaracca, Piano St., Categ. C/6, Classe 2, consistenza catastale mq 33, rendita catastale lire 171.600 nat. C/6, congiuntamente alla proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni dell'edificio e, in particolare, sulla corte e gli accessi identificabili nell'elaborato planimetrico con il mappale n. 942 sub.
1 - la piena proprietà della quota di 11/110 della striscia di terreno adibita ad accesso ai garage del suddetto fabbricato sito in Comune
di Arzignano Via Poiaracca, C.T., foglio 3, particella 863 di Ha 0.02.85 RDL
2.565 RAL 1.568 - l'intera proprietà dell'appezzamento di terreno adibito a marciapiede, censito al N.C.E.U. del Comune di Arzignano (VI) foglio 3 mapp.
n. 942 sub. 7, Via Poiaracca P.T. il tutto eventualmente da individuarsi meglio a cura del notaio rogante. Contestualmente alla stipula del predetto atto notarile, il sig. corrisponderà alla signora CH EL la Parte_1
somma di € 25.000,00, quale corrispettivo per la cessione, mediante assegno circolare. Le parti chiedono l'applicazione dei benefici fiscali di legge (ed in specie il regime di esenzione fiscale previsto dall'art. 19 della legge 6 marzo
1987 n. 74 e successive modificazioni).
8.2. Definizione dei rapporti relativi ai conti correnti cointestati e ai titoli ad essi appoggiati. I coniugi, sempre nel contesto degli accordi di separazione, hanno
6 provveduto a disciplinare ed attribuirsi le somme ed i titoli relativi ai conti correnti cointestati. All'esito di tali accordi, il signor ha versato Parte_1
contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso per separazione e divorzio alla signora CH EL, a saldo e stralcio di ogni sua pretesa sulle predette somme, la somma complessiva di € 15.000,00. IN OGNI CASO
Spese legali compensate, con precisazione che ciascuna parte si farà carico delle competenze del proprio avvocato (avvocato che anche per rinuncia alla solidarietà sottoscrive il presente ricorso).
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 03/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in ARZIGNANO (VI) in data
18/05/2002, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 17/06/2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
7 pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione CP_1
dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico del padre nella misura del 70%;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a CH EL, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , maggiorenne ma non autosufficiente, la Per_1
somma mensile di euro 400,00 nonché di sostenere al 70% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Arzignano (VI) Via Poiaracca 30, in favore di CH EL
quale genitore convivente con il figlio minore e con la figlia maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente;
8 -delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
CH EL, uniti in matrimonio in ARZIGNANO (VI) in data
18/05/2002 con atto trascritto al n. 15, parte II, serie A, anno 2002, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di ARZIGNANO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori
9 incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.9.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1275 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
14/09/1974, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario FAEDO
e
CH EL, , nata ad [...] il C.F._2
09/11/1978, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca BARGELLONI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: Le parti chiedono che il Tribunale omologhi la loro separazione alle seguenti condizioni:
1 – I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, potendo ciascuno fissare ove crede la propria residenza.
2 – Affidamento del figlio e residenza della figlia . CP_1 Persona_1
Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, in CP_1
affido condiviso, con obbligo di provvedere di comune intesa all'educazione,
istruzione, cura e mantenimento dello stesso. Il figlio abiterà CP_1
con la madre (genitore collocatario), presso la quale conserverà la residenza.
Il padre ha facoltà di vedere e tenere con sé il figlio compatibilmente CP_1
con gli impegni scolastici ed extra-scolastici dello stesso e al reperimento da parte del padre di un alloggio adeguato per consentire il pernotto del figlio: a)
due giorni alla settimana dalle 18.00 alla mattina del giorno successivo;
b) il week-end a settimane alterne dal sabato sera ore 18.00 al lunedì mattina;
c)
3 giorni durante le vacanze di Pasqua (con il giorno di Pasqua e di Lunedì
compresi ad anni alterni); d) 5 giorni durante le vacanze di Natale (con il giorno di Natale e quello di Capodanno compresi ad anni alterni); e) 15 giorni durante le ferie estive. La figlia (maggiorenne ma non autosufficiente) Persona_1
abiterà con la madre, presso la quale conserverà la residenza.
3 - Assegnazione della casa coniugale. La casa coniugale, sita in Arzignano
(VI) Via Poiaracca 30, con gli arredi in essa contenuti, viene assegnata alla
2 signora CH EL alle seguenti condizioni:
- La signora CH EL si farà carico in via esclusiva della manutenzione ordinaria della casa e delle tasse/imposte collegate all'uso della stessa, così come per legge. Le spese straordinarie saranno, invece, a carico del sig. con le precisazioni che seguono. Parte_1
- La riparazione ordinaria e straordinaria degli elettrodomestici e/o la sostituzione degli stessi resterà a carico esclusivo della signora CH
EL, fatta eccezione per la sostituzione dello “scaldaacqua” che sarà a carico del sig. quale proprietario (l'immobile è privo di caldaia). - La CP_1
signora CH EL si impegna a rimborsare al marito il 50% della spesa della polizza assicurativa in essere sulla casa.
- La moglie si impegna, qualora non già avvenuto nei contratti per le utenze di casa, a subentrare e a pagare tutte le bollette della casa e dei telefoni sia della casa che dei cellulari dei figli ed eventuali altri abbonamenti. Quanto alla bolletta dell'energia elettrica si precisa che essendo collegata all'impianto fotovoltaico la stessa resterà intestata al marito ma verrà addebitata sul conto corrente della moglie (che quindi dovrà farsi carico della stessa in via esclusiva). - il signor asporterà l'asciugatrice a gas dalla casa Parte_1
di residenza coniugale sita ad Arzignano (VI), Via Poiaracca, 30, qualora non già fatto.
- Il sig. lascerà la casa coniugale alla firma del ricorso e Parte_1
comunque non oltre 7 giorni dalla sottoscrizione del medesimo;
dal rilascio
3 dell'immobile inizieranno ad essere applicate le condizioni concordate sia per quanto attiene le spese della residenza coniugale sia le spese per il mantenimento dei figli e quelle relative all'AU come meglio esposto al punto 5.
4 – Mantenimento dei figli: Il padre si farà carico del mantenimento ordinario dei figli nella misura di € 400,00 mensili ciascuno (per un totale di € 800,00)
con aggiornamento ISTAT a fare data dall'anno e mese successivo alla sentenza di separazione, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate che verranno indicate dalla moglie. Il padre corrisponderà, inoltre, alla madre il 70% delle spese straordinarie come da
Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia in uso presso il
Tribunale di Vicenza. I coniugi convengono che il padre si farà carico esclusivamente delle spese di bollo e assicurazione dell'auto Suzuki in uso alla figlia e intestato e del motociclo in uso al figlio Persona_1 CP_2 CP_1
, ma non sosterrà nessuna altra spesa per detti mezzi e per l'uso degli
[...]
stessi. Per quanto riguarda la figlia , si conviene che un eventuale Persona_1
futuro soggiorno/trasferimento fuori casa per la frequenza universitaria dovrà
essere espressamente e preventivamente autorizzato da entrambi i genitori,
così come dovrà essere concordato tra i genitori il riparto del relativo costo.
5 - Assegno unico Quanto all'assegno unico per i figli, i ricorrenti convengono che lo stesso sia attribuito a ciascuno nella misura del 50% come per legge.
Sino a quando la metà dell'AU non verrà accreditato direttamente dall'Inps alla sig.ra CH, il sig. , che da sempre lo percepisce al 100%, verserà CP_1
la metà sul conto corrente indicato dalla moglie, e ciò a far data dal mese di
4 aprile 2025.
6 - Detraibilità delle spese in dichiarazione dei redditi. I ricorrenti convengono,
altresì, che la detraibilità delle spese in dichiarazione dei redditi avvenga per il
70% a favore del padre. Al superamento del 21° anno di età dei figli, invece,
la detrazione per figli a carico dichiarazione dei redditi spetterà a ciascun coniuge nella misura del 50%. A tal proposito ciascun genitore si impegna a comunicare tempestivamente all'altro l'impossibilità di sfruttare la detrazione,
anche parzialmente, in dichiarazione dei redditi, in modo che la detrazione possa essere usufruita dall'altro genitore (fermo restando che la ripartizione delle spese extra resterà per il 70% a carico del padre e per il 30% a carico della madre).
8 – Pattuizioni di ordine economico finalizzate al raggiungimento di un accordo in sede di separazione. Darsi atto che i coniugi hanno pattuito quanto segue al fine di raggiungere un accordo in sede di separazione in sede di separazione. Rispetto a tali accordi le parti chiedono l'applicazione dei benefici fiscali di legge (ed in specie il regime di esenzione fiscale previsto dall'art. 19
della legge 6 marzo 1987 n. 74 e successive modificazioni).
8.1. Cessione quota di immobile. I signori e CH EL, Parte_1
che anche ed espressamente a tale fine sottoscrivono personalmente il presente ricorso, si obbligano a stipulare, entro il termine di 30 giorni dal deposito della sentenza di separazione personale, avanti al notaio Per_2
di Chiampo un atto notarile con il quale la signora CH EL
[...]
cederà al sig. l'intera sua quota di proprietà (pari al 20%) Parte_1
5 dell'immobile adibito a residenza coniugale con ogni annesso e pertinenza così catastalmente contraddistinto: - sito in comune di Arzignano (VI), Via
Poiaracca, 30 censito al C.F. Comune di Arzignano – partita – foglio P.IVA_1
3 (tre) particelle: a) n. 942 sub 3, Via Poiaracca, Piano 1.2., Categ. A/3, Classe
2, Vani 4, rendita catastale lire 612.000 nat. A/3 con corte esclusiva b) n. 942
sub. 5, Via Poiaracca, Piano St., Categ. C/6, Classe 2, consistenza catastale mq 33, rendita catastale lire 171.600 nat. C/6, congiuntamente alla proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni dell'edificio e, in particolare, sulla corte e gli accessi identificabili nell'elaborato planimetrico con il mappale n. 942 sub.
1 - la piena proprietà della quota di 11/110 della striscia di terreno adibita ad accesso ai garage del suddetto fabbricato sito in Comune
di Arzignano Via Poiaracca, C.T., foglio 3, particella 863 di Ha 0.02.85 RDL
2.565 RAL 1.568 - l'intera proprietà dell'appezzamento di terreno adibito a marciapiede, censito al N.C.E.U. del Comune di Arzignano (VI) foglio 3 mapp.
n. 942 sub. 7, Via Poiaracca P.T. il tutto eventualmente da individuarsi meglio a cura del notaio rogante. Contestualmente alla stipula del predetto atto notarile, il sig. corrisponderà alla signora CH EL la Parte_1
somma di € 25.000,00, quale corrispettivo per la cessione, mediante assegno circolare. Le parti chiedono l'applicazione dei benefici fiscali di legge (ed in specie il regime di esenzione fiscale previsto dall'art. 19 della legge 6 marzo
1987 n. 74 e successive modificazioni).
8.2. Definizione dei rapporti relativi ai conti correnti cointestati e ai titoli ad essi appoggiati. I coniugi, sempre nel contesto degli accordi di separazione, hanno
6 provveduto a disciplinare ed attribuirsi le somme ed i titoli relativi ai conti correnti cointestati. All'esito di tali accordi, il signor ha versato Parte_1
contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso per separazione e divorzio alla signora CH EL, a saldo e stralcio di ogni sua pretesa sulle predette somme, la somma complessiva di € 15.000,00. IN OGNI CASO
Spese legali compensate, con precisazione che ciascuna parte si farà carico delle competenze del proprio avvocato (avvocato che anche per rinuncia alla solidarietà sottoscrive il presente ricorso).
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 03/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in ARZIGNANO (VI) in data
18/05/2002, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 17/06/2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
7 pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione CP_1
dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico del padre nella misura del 70%;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a CH EL, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , maggiorenne ma non autosufficiente, la Per_1
somma mensile di euro 400,00 nonché di sostenere al 70% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Arzignano (VI) Via Poiaracca 30, in favore di CH EL
quale genitore convivente con il figlio minore e con la figlia maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente;
8 -delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
CH EL, uniti in matrimonio in ARZIGNANO (VI) in data
18/05/2002 con atto trascritto al n. 15, parte II, serie A, anno 2002, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di ARZIGNANO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori
9 incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.9.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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