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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/05/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 92-1/2025 PU
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott. Pasquale LICCARDO - Presidente Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 92-1/2025 PU da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. BARALDINI MONICA Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Viale Martiri della Libertà n. 36 41121 Modena presso il difensore avv. BARALDINI MONICA
- ricorrente n e i c o n f r o n t i d i
con sede legale in Granarolo Parte_2 dell'Emilia (BO) via dell'Artigianato 20 C.F. e P.I. P.IVA_2
Rappresentato e difeso dall'avv. AUGUSTO BONAZZI elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via Santo Stefano 23
- resistente M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso depositato in data 8/3/2025 è stata proposta da istanza di Parte_1 apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_2
deducendo il mancato pagamento della somma complessiva di euro
[...]
mancato pagamento di forniture come da decreto ingiuntivo definitivo. La resistente si è costituita rappresentando le vicende della società (inattiva e in liquidazione dal luglio 2024) e rimettendosi alle valutazioni del Tribunale. A seguito della costituzione, la ricorrente ha formulato istanza subordinata di apertura della liquidazione controllata, laddove il Tribunale ritenesse non sussistenti i limiti dimensionali per l'apertura della procedura liquidatoria maggiore, istanza cui la resistente non si è opposta, rinunciando alla concessione di qualsiasi termine a difesa.
pagina 1 di 4 Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna. La documentazione versata in atti (cfr. decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile di cui al doc. n. 3) unitamente ai debiti risultanti dalle cartelle esattoriali per 4.505,75 euro consentono di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI), come peraltro ammesso dalla resistente che ha evidenziato una esposizione debitoria complessiva per euro 191.945,86. Si rileva, inoltre, che non vi è prova dell'esenzione della liquidazione giudiziale per limiti dimensionali in quanto il debitore non ha depositato documentazione attestante con certezza il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI. Non vi sono bilanci depositati neppure per l'esercizio 2023 (l'unico esercizio di attività della Società), mentre dalle dichiarazioni del liquidatore emerge solo l'ammontare dei debiti e dell'attivo attuale, ma non l'attivo patrimoniale, né, soprattutto, l'ammontare dei ricavi lordi per il 2023-2024. Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali, anche alla luce dello stato di liquidazione e dell'evidente sbilancio tra l'attivo realizzabile e i debiti dichiarati. Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista – dotato della necessaria esperienza e professionalità - è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI, operativo e consultabile dal 1° aprile 2023. P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_2
con sede legale in Granarolo dell'Emilia (BO) via dell'Artigianato 20 C.F.
[...]
e P.I. , esercente, tra l'altro, l'attività di: laboratorio per confezionamento capi di P.IVA_2 abbigliamento per signora n o m i n a
Giudice Delegato la Alessandra Mirabelli n o m i n a
Curatore il dott. dando atto che entro due giorni dovrà accettare la Persona_1 nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6
pagina 2 di 4 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;
a v v e r t e il Curatore che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 01/10/2025 ad ore 10:30 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
pagina 3 di 4 6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 13/05/2025
La Giudice Rel. Il Presidente Alessandra Mirabelli Pasquale Liccardo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott. Pasquale LICCARDO - Presidente Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 92-1/2025 PU da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. BARALDINI MONICA Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Viale Martiri della Libertà n. 36 41121 Modena presso il difensore avv. BARALDINI MONICA
- ricorrente n e i c o n f r o n t i d i
con sede legale in Granarolo Parte_2 dell'Emilia (BO) via dell'Artigianato 20 C.F. e P.I. P.IVA_2
Rappresentato e difeso dall'avv. AUGUSTO BONAZZI elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via Santo Stefano 23
- resistente M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso depositato in data 8/3/2025 è stata proposta da istanza di Parte_1 apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_2
deducendo il mancato pagamento della somma complessiva di euro
[...]
mancato pagamento di forniture come da decreto ingiuntivo definitivo. La resistente si è costituita rappresentando le vicende della società (inattiva e in liquidazione dal luglio 2024) e rimettendosi alle valutazioni del Tribunale. A seguito della costituzione, la ricorrente ha formulato istanza subordinata di apertura della liquidazione controllata, laddove il Tribunale ritenesse non sussistenti i limiti dimensionali per l'apertura della procedura liquidatoria maggiore, istanza cui la resistente non si è opposta, rinunciando alla concessione di qualsiasi termine a difesa.
pagina 1 di 4 Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna. La documentazione versata in atti (cfr. decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile di cui al doc. n. 3) unitamente ai debiti risultanti dalle cartelle esattoriali per 4.505,75 euro consentono di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI), come peraltro ammesso dalla resistente che ha evidenziato una esposizione debitoria complessiva per euro 191.945,86. Si rileva, inoltre, che non vi è prova dell'esenzione della liquidazione giudiziale per limiti dimensionali in quanto il debitore non ha depositato documentazione attestante con certezza il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI. Non vi sono bilanci depositati neppure per l'esercizio 2023 (l'unico esercizio di attività della Società), mentre dalle dichiarazioni del liquidatore emerge solo l'ammontare dei debiti e dell'attivo attuale, ma non l'attivo patrimoniale, né, soprattutto, l'ammontare dei ricavi lordi per il 2023-2024. Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali, anche alla luce dello stato di liquidazione e dell'evidente sbilancio tra l'attivo realizzabile e i debiti dichiarati. Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista – dotato della necessaria esperienza e professionalità - è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI, operativo e consultabile dal 1° aprile 2023. P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_2
con sede legale in Granarolo dell'Emilia (BO) via dell'Artigianato 20 C.F.
[...]
e P.I. , esercente, tra l'altro, l'attività di: laboratorio per confezionamento capi di P.IVA_2 abbigliamento per signora n o m i n a
Giudice Delegato la Alessandra Mirabelli n o m i n a
Curatore il dott. dando atto che entro due giorni dovrà accettare la Persona_1 nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6
pagina 2 di 4 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;
a v v e r t e il Curatore che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 01/10/2025 ad ore 10:30 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
pagina 3 di 4 6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 13/05/2025
La Giudice Rel. Il Presidente Alessandra Mirabelli Pasquale Liccardo
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