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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 31/10/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Nr.1028/2021 R.G. Trib.
R E P UB B L IC A I T A LI A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, IA AM, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 09.10.2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. dell'Avv. Giuseppe Impaglione (C.F. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata in Caltanissetta nel viale Sicilia 106
- ricorrente contro in persona del Presidente pro tempore, e Controparte_1 difeso dagli Avv.ti DOLCE STEFANO e RUSSO CARMELO ed elettivamente domiciliato in
Caltanissetta nella via Val d'Aosta 14/d - presso l'Avvocatura distrettuale dell' CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 15.09.202, premetteva di aver Parte_1 presentato in data 17/01/2020 domanda di indennità di disoccupazione, essendosi dimessa dal lavoro per giusta causa, dall' denominato Opera Pia Boccone del OV RR NC CP_1
CA IPA;
con provvedimento del 27/01/2020 l' comunicava che la predetta domanda di indennità di CP_1 disoccupazione NASpI veniva respinta con la seguente motivazione: “la S.V. non ha le trenta giornate di lavoro effettivo richieste nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione”; con ricorso in via gerarchica del 22/05/2020, la ricorrente comunicava che dal 09/04/2018 sino al
31/12/2019 era stata in astensione ai sensi della Legge 104/92, pertanto, poteva far valere le trenta giornate di lavoro effettivo, nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
con successivo provvedimento del 07/09/2020 notificato a mezzo raccomandata n. 61806455578-9 ricevuta in data 17/09/2020 l' , comunicava il rigetto della domanda di disoccupazione con la CP_1 seguente motivazione: “La S.V. non ha cessato il rapporto di lavoro”.
Ciò posto, con il presente ricorso, concludeva: “-accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di rigetto della domanda di disoccupazione NASpI n° 603384180017 ( prot
2020/940385) per le motivazioni indicate in narrativa, e, conseguentemente, annullare il provvedimento de quo;
Accertare di conseguenza, il diritto della ricorrente a percepire la Naspi dall'ottavo giorno successivo alla presentazione della domanda (17/01/2020) come per legge, e CP_ condannare conseguentemente l' al pagamento della indennità di disoccupazione ( NASpI) per il periodo massimo previsto dalla legge ( 24 mesi ) e da quantificarsi secondo la retribuzione imponibile media mensile degli ultimi quattro anni di lavoro e per come sarà quantificata a mezzo di apposita CTU di cui sin da ora si chiede la relativa ammissione” .
Ritualmente instauratosi il contradditorio si costituiva in giudizio l' contestando la CP_1 fondatezza della domanda ed insistendo per il suo rigetto per le motivazioni illustrate in memoria difensiva.
La causa è stata più volte riassegnata e rinviata.
L'istruttoria ha avuto luogo attraverso le produzioni documentali delle parti, riassegnata a questo GOP, è stata rinviata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, all'udienza del 09.10.2025 per discussione e decisione.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Il GOP definisce il procedimento con l'adozione, fuori udienza, della sentenza.
***
Il ricorso è parzialmente fondato nei termini che saranno di seguito precisati.
La presente causa, istruita dalle produzioni documentali, ha ad oggetto l'accertamento del diritto della parte ricorrente al pagamento dell'indennità di disoccupazione NASpI, a seguito di domanda amministrativa presentata in data 17.01.2020, sul presupposto di dimissioni per giusta causa rassegnate in pari data dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato con l'Istituto Opera Pia Boccone del OV RR NC CA.
Come noto, la Naspi è l'indennità mensile di disoccupazione istituita con D.Lgs 22/2015 a decorrere dal 1.5.2015 in sostituzione delle prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo
2 della legge n. 92 del 2012.
La Naspi spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi: apprendisti;
soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, d. lgs. n. 22/2015, “La Naspi è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”.
Va precisato che la Naspi spetta anche in caso di dimissioni per giusta causa, essendo le stesse assimilabili alla involontaria perdita del lavoro. CP_ Nel presente giudizio l' resistente contesta il requisito previsto dall'art. 3, comma 1, lett.
A), ossia lo stato di disoccupazione involontaria, sostenendo che il rapporto è cessato in data
22.01.2020, come comunicato dal datore di lavoro tramite il modello Unilav e non il 17.01.2020 come sostenuto dalla ricorrente.
Dunque, quanto allo stato di disoccupazione involontaria, parte ricorrente, ha dato prova del possesso dello stato di involontaria disoccupazione sotto forma di dimissioni per giusta causa, relative al mancato pagamento delle retribuzioni come si evince dal modello UNILAV presentato dallo stesso datore di lavoro (all. n. 1 al ricorso) e dal Modulo di Recesso Rapporto di Lavoro
(giusta causa - mancato pagamento 20 mensilità -).
Controversa risulta invece la data effettiva di cessazione del rapporto di lavoro.
Dalla Scheda ID online prodotta in atti risulta che la dichiarazione è stata effettuata in data
17.01.2020.
Nel corso del giudizio, verificata la suddetta divergenza di date le parti sono state invitate a depositare documentazione idonea a dimostrare la data certa di cessazione del rapporto di lavoro.
Nonostante l'invito, non sono stati offerti elementi di prova sufficienti ex art. 2967 c.c. per superare tale discrasia e ritenere che il rapporto di lavoro sia cessato in data 17.01.2020 a seguito di dimissioni per giusta causa consistente nel mancato pagamento delle retribuzioni. Invero, parte ricorrente ha prodotto unitamente alle note autorizzate: HE ID (già in atti) e ricevuta di presentazione della domanda NASpI, entrambe datate 17.01.2020; MODULO
RECESSO RAPPORTO DI LAVORO dal quale emerge che la data di recesso per giusta causa
(mancato pagamento di 20 mensilità) è il 22.01.2020; delibera n. 7 del 05.03.2020, avente ad oggetto: “presa d'atto delle dimissioni per giusta causa del Dipendente ”, del Parte_1
Consiglio dell'Istituto Opera Pia Boccone del OV RR NC CA IPA, che segnatamente riporta: “che con nota del 21.01.2020, acquisita agli atti con protocollo n. 20/37/20 del 27/01/2020, la dipendente a tempo pieno e indeterminato , ha trasmesso Parte_1 copia del Modulo Recesso Rapporto Di Lavoro con decorrenza 22/01/2020 per giusta causa mancato pagamento di 20 mensilità lavorative”.
Pertanto, in mancanza dell'allegazione dei fatti costitutivi del diritto alla data invocata dalla ricorrente, non può ritenersi raggiunta la prova del diritto alla liquidazione della prestazione a partire dal 17.01.2020.
Di contro, risultano provati, alla luce della documentazione allegata, i requisiti richiesti dalla normativa suindicata per ottenere l'indennità NASpI, in particolare le dimissioni per giusta causa della lavoratrice nonché la cessazione del rapporto di lavoro a decorrere dal 22.01.2020 come riportato dall' e dalla successiva produzione documentale depositata da parte ricorrente. CP_3
Alla luce delle superiori considerazioni, va dichiarato il diritto della a Parte_1 percepire l'indennità di disoccupazione NASPI per la cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa a decorrere dal 22.01.2020.
L'accoglimento parziale della domanda giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il GOP, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettate e/o disattese:
- accerta e dichiara che dal 22.01.2020 è cessato il rapporto di lavoro tra e Parte_1
l'Istituto Opera Pia Boccone del OV RR NC CA IPA, per dimissioni per giusta causa;
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire la NASpI con la decorrenza e nella misura di legge, e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità CP_1
NASpI con la decorrenza e nella misura di legge, oltre interessi legali come per legge;
- compensa fra le parti le spese di lite
Caltanissetta, 31 ottobre 2025
Il GOP
IA AM
R E P UB B L IC A I T A LI A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, IA AM, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 09.10.2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. dell'Avv. Giuseppe Impaglione (C.F. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata in Caltanissetta nel viale Sicilia 106
- ricorrente contro in persona del Presidente pro tempore, e Controparte_1 difeso dagli Avv.ti DOLCE STEFANO e RUSSO CARMELO ed elettivamente domiciliato in
Caltanissetta nella via Val d'Aosta 14/d - presso l'Avvocatura distrettuale dell' CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 15.09.202, premetteva di aver Parte_1 presentato in data 17/01/2020 domanda di indennità di disoccupazione, essendosi dimessa dal lavoro per giusta causa, dall' denominato Opera Pia Boccone del OV RR NC CP_1
CA IPA;
con provvedimento del 27/01/2020 l' comunicava che la predetta domanda di indennità di CP_1 disoccupazione NASpI veniva respinta con la seguente motivazione: “la S.V. non ha le trenta giornate di lavoro effettivo richieste nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione”; con ricorso in via gerarchica del 22/05/2020, la ricorrente comunicava che dal 09/04/2018 sino al
31/12/2019 era stata in astensione ai sensi della Legge 104/92, pertanto, poteva far valere le trenta giornate di lavoro effettivo, nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
con successivo provvedimento del 07/09/2020 notificato a mezzo raccomandata n. 61806455578-9 ricevuta in data 17/09/2020 l' , comunicava il rigetto della domanda di disoccupazione con la CP_1 seguente motivazione: “La S.V. non ha cessato il rapporto di lavoro”.
Ciò posto, con il presente ricorso, concludeva: “-accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di rigetto della domanda di disoccupazione NASpI n° 603384180017 ( prot
2020/940385) per le motivazioni indicate in narrativa, e, conseguentemente, annullare il provvedimento de quo;
Accertare di conseguenza, il diritto della ricorrente a percepire la Naspi dall'ottavo giorno successivo alla presentazione della domanda (17/01/2020) come per legge, e CP_ condannare conseguentemente l' al pagamento della indennità di disoccupazione ( NASpI) per il periodo massimo previsto dalla legge ( 24 mesi ) e da quantificarsi secondo la retribuzione imponibile media mensile degli ultimi quattro anni di lavoro e per come sarà quantificata a mezzo di apposita CTU di cui sin da ora si chiede la relativa ammissione” .
Ritualmente instauratosi il contradditorio si costituiva in giudizio l' contestando la CP_1 fondatezza della domanda ed insistendo per il suo rigetto per le motivazioni illustrate in memoria difensiva.
La causa è stata più volte riassegnata e rinviata.
L'istruttoria ha avuto luogo attraverso le produzioni documentali delle parti, riassegnata a questo GOP, è stata rinviata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, all'udienza del 09.10.2025 per discussione e decisione.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Il GOP definisce il procedimento con l'adozione, fuori udienza, della sentenza.
***
Il ricorso è parzialmente fondato nei termini che saranno di seguito precisati.
La presente causa, istruita dalle produzioni documentali, ha ad oggetto l'accertamento del diritto della parte ricorrente al pagamento dell'indennità di disoccupazione NASpI, a seguito di domanda amministrativa presentata in data 17.01.2020, sul presupposto di dimissioni per giusta causa rassegnate in pari data dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato con l'Istituto Opera Pia Boccone del OV RR NC CA.
Come noto, la Naspi è l'indennità mensile di disoccupazione istituita con D.Lgs 22/2015 a decorrere dal 1.5.2015 in sostituzione delle prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo
2 della legge n. 92 del 2012.
La Naspi spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi: apprendisti;
soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, d. lgs. n. 22/2015, “La Naspi è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”.
Va precisato che la Naspi spetta anche in caso di dimissioni per giusta causa, essendo le stesse assimilabili alla involontaria perdita del lavoro. CP_ Nel presente giudizio l' resistente contesta il requisito previsto dall'art. 3, comma 1, lett.
A), ossia lo stato di disoccupazione involontaria, sostenendo che il rapporto è cessato in data
22.01.2020, come comunicato dal datore di lavoro tramite il modello Unilav e non il 17.01.2020 come sostenuto dalla ricorrente.
Dunque, quanto allo stato di disoccupazione involontaria, parte ricorrente, ha dato prova del possesso dello stato di involontaria disoccupazione sotto forma di dimissioni per giusta causa, relative al mancato pagamento delle retribuzioni come si evince dal modello UNILAV presentato dallo stesso datore di lavoro (all. n. 1 al ricorso) e dal Modulo di Recesso Rapporto di Lavoro
(giusta causa - mancato pagamento 20 mensilità -).
Controversa risulta invece la data effettiva di cessazione del rapporto di lavoro.
Dalla Scheda ID online prodotta in atti risulta che la dichiarazione è stata effettuata in data
17.01.2020.
Nel corso del giudizio, verificata la suddetta divergenza di date le parti sono state invitate a depositare documentazione idonea a dimostrare la data certa di cessazione del rapporto di lavoro.
Nonostante l'invito, non sono stati offerti elementi di prova sufficienti ex art. 2967 c.c. per superare tale discrasia e ritenere che il rapporto di lavoro sia cessato in data 17.01.2020 a seguito di dimissioni per giusta causa consistente nel mancato pagamento delle retribuzioni. Invero, parte ricorrente ha prodotto unitamente alle note autorizzate: HE ID (già in atti) e ricevuta di presentazione della domanda NASpI, entrambe datate 17.01.2020; MODULO
RECESSO RAPPORTO DI LAVORO dal quale emerge che la data di recesso per giusta causa
(mancato pagamento di 20 mensilità) è il 22.01.2020; delibera n. 7 del 05.03.2020, avente ad oggetto: “presa d'atto delle dimissioni per giusta causa del Dipendente ”, del Parte_1
Consiglio dell'Istituto Opera Pia Boccone del OV RR NC CA IPA, che segnatamente riporta: “che con nota del 21.01.2020, acquisita agli atti con protocollo n. 20/37/20 del 27/01/2020, la dipendente a tempo pieno e indeterminato , ha trasmesso Parte_1 copia del Modulo Recesso Rapporto Di Lavoro con decorrenza 22/01/2020 per giusta causa mancato pagamento di 20 mensilità lavorative”.
Pertanto, in mancanza dell'allegazione dei fatti costitutivi del diritto alla data invocata dalla ricorrente, non può ritenersi raggiunta la prova del diritto alla liquidazione della prestazione a partire dal 17.01.2020.
Di contro, risultano provati, alla luce della documentazione allegata, i requisiti richiesti dalla normativa suindicata per ottenere l'indennità NASpI, in particolare le dimissioni per giusta causa della lavoratrice nonché la cessazione del rapporto di lavoro a decorrere dal 22.01.2020 come riportato dall' e dalla successiva produzione documentale depositata da parte ricorrente. CP_3
Alla luce delle superiori considerazioni, va dichiarato il diritto della a Parte_1 percepire l'indennità di disoccupazione NASPI per la cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa a decorrere dal 22.01.2020.
L'accoglimento parziale della domanda giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il GOP, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettate e/o disattese:
- accerta e dichiara che dal 22.01.2020 è cessato il rapporto di lavoro tra e Parte_1
l'Istituto Opera Pia Boccone del OV RR NC CA IPA, per dimissioni per giusta causa;
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire la NASpI con la decorrenza e nella misura di legge, e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità CP_1
NASpI con la decorrenza e nella misura di legge, oltre interessi legali come per legge;
- compensa fra le parti le spese di lite
Caltanissetta, 31 ottobre 2025
Il GOP
IA AM