TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 111
TAR
Ordinanza cautelare 5 settembre 2024
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Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge D.lg.vo 03.03.2011 n. 28, art. 6

    Il Tribunale ritiene che, indipendentemente dalla qualificazione del titolo autorizzatorio, la sua efficacia era subordinata alle condizioni di cui all’art. 15 comma 2 D.P.R. n. 380/2001, come espressamente richiamate dal Comune. Il mancato avvio dei lavori entro un anno dal rilascio, salva proroga (concessa), comportava la decadenza del titolo. Il ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il titolo autorizzatorio per contestare l'applicazione di tale regime, anziché limitarsi a diffide e istanze.

  • Rigettato
    Violazione di legge regionale 29/12/2010 n. 34 art. 29 c. 3

    Il Tribunale ritiene che, indipendentemente dalla qualificazione del titolo autorizzatorio, la sua efficacia era subordinata alle condizioni di cui all’art. 15 comma 2 D.P.R. n. 380/2001, come espressamente richiamate dal Comune. Il mancato avvio dei lavori entro un anno dal rilascio, salva proroga (concessa), comportava la decadenza del titolo. Il ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il titolo autorizzatorio per contestare l'applicazione di tale regime, anziché limitarsi a diffide e istanze.

  • Rigettato
    Violazione di legge: DPR 380/2001 – Mancata applicazione degli artt. 22 e 23 ed errata applicazione degli articoli 6 e 15

    Il Tribunale ritiene che, indipendentemente dalla qualificazione del titolo autorizzatorio, la sua efficacia era subordinata alle condizioni di cui all’art. 15 comma 2 D.P.R. n. 380/2001, come espressamente richiamate dal Comune. Il mancato avvio dei lavori entro un anno dal rilascio, salva proroga (concessa), comportava la decadenza del titolo. Il ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il titolo autorizzatorio per contestare l'applicazione di tale regime, anziché limitarsi a diffide e istanze.

  • Rigettato
    Infondatezza delle censure

    Il Tribunale ha ritenuto che tutte le censure poste a base del ricorso sono infondate, in quanto l'assunto del ricorrente sulla non applicabilità dell'art. 15 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 è viziato dall'omessa considerazione dell'espressa attribuzione di efficacia del titolo autorizzatorio secondo tale regime e dalla mancata impugnazione tempestiva del titolo stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 111
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 111
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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