Ordinanza cautelare 5 settembre 2024
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00111/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00550/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 550 del 2021, proposto dal sig. IO IA CO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Romolo e Gabriella Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Palma Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- del provvedimento prot. 30/06/2021. 0124724.U, adottato dal Comune di Reggio Calabria, Dirigente del Settore Sviluppo Economico avente ad oggetto: " Rigetto istanza e provvedimento di decadenza permesso a costruire” -Disp. n. 1202 del 14/11/2016- Prot. n. 0179007 del 14.11.2016- pubblicato al n. 0006456 il 14/11/2016- "Realizzazione serre agricole fotovoltaiche destinate alla manipolazione di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda da erigersi in località Bocale di Reggio Calabria ”;
- del provvedimento prot. 22.07.2021.0136977.U. di rigetto dell'istanza di revoca in autotutela;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa OB ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 29.09.2021 e depositato il successivo 28.10.2021, il ricorrente ha premesso, in fatto, di essere titolare del provvedimento disp. n. 1202 del 14.11.2016 - prot. n. 0179007 del 14.11.2016 con il quale il Comune di Reggio Calabria, visti i pareri favorevoli delle autorità amministrative competenti alla tutela degli interessi pubblici incisi dal proposto intervento, lo ha autorizzato a realizzare serre agricole fotovoltaiche destinate alla manipolazione di prodotti agricoli provenienti dalla sua azienda, da erigersi in località Bocale di Reggio Calabria.
Mediante il rinvio al disposto di cui all’art. 15 comma 2 D.P.R. n. 380/2001, il provvedimento in questione reca l’indicazione del necessario avvio dei lavori, entro un anno dal rilascio dello stesso, nonché del relativo completamento entro tre anni dall’avvio, pena la decadenza e salva la proroga, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare.
1.1 Con istanza del 10.11.2017, il ricorrente evidenziava al Comune l’erroneità delle prescrizioni dettate in tema di efficacia del titolo autorizzatorio, stante la pretesa inoperatività, avuto riguardo alla materia degli impianti di produzione di energia rinnovabile, oggetto dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 D.lgs. n. 387/2003, del disposto di cui all’art. 15 D.P.R. n. 380/2001. Ad avviso del ricorrente, infatti, l’amministrazione avrebbe, piuttosto, dovuto fare applicazione del disposto di cui agli artt. 22 e 23 del citato DPR 380/2001, nel testo illo tempore vigente, con conseguente applicabilità del solo termine finale di tre anni, indicato dal comma 2 dell’art. 23 citato D.P.R.
1.2 A tale istanza faceva seguito il provvedimento prot. 0029772 del 20.02.2018, con il quale il Comune, visto l’art. 15 comma 2 D.P.R. n. 380/2001, ritenendo che il mancato avvio dei lavori fosse eziologicamente connesso a fatti sopravvenuti, non imputabili al titolare del permesso, autorizzava la proroga del termine iniziale di cui al provvedimento autorizzatorio – ivi espressamente definito “ Permesso di Costruire n. 1202 del 14/11/2016 ” - nella misura pari a due anni e, quindi, fino al 14.11.2019.
1.3 Seguiva un’ulteriore istanza del 12.11.2019, con la quale il ricorrente - ribadite l’erroneità della qualificazione formale del titolo autorizzatorio del 2016 in termini di permesso di costruire e, dunque, l’inoperatività delle disposizioni di cui all’art. 15 comma 2 D.P.R. n. 380/2001 – affermava che, a suo avviso, il titolo sarebbe stato valido fino al 14.11.2021 ossia dal 2016 al 2019, quale termine triennale ordinario, ex art. 23 T.U.E., cui si sarebbe aggiunta la concessa proroga biennale.
2. Sulla scorta delle superiori contestazioni, in data 15.06.2020 il ricorrente comunicava l’avvio dei lavori (avvenuto il 12/06/2020) ed il successivo 28.05.2021 depositava, presso il SUAP, istanza di avvalimento di una ulteriore proroga di tre anni, all’uopo invocando il disposto di cui all’art. 10, comma 4, ultimo inciso del D.L. 70/2020 (legislazione emergenziale a fronte della pandemia da Covid 19), con conseguente pretesa posticipazione del termine di efficacia del titolo, rilasciato il 14.11.2016 fino all’11.06.2026.
2.1 In data 21.06.2021, l’odierno ricorrente chiedeva al Comune di Reggio Calabria il rilascio di una dichiarazione attestante la validità del titolo autorizzativo, per l’installazione di pannelli fotovoltaici, funzionale alla partecipazione alla finestra del Decreto FER 2021.
2.2 Faceva seguito il provvedimento prot. 30/06/2021. 0124724.U, con cui l’amministrazione comunale, nella parte motivazionale, evidenziava come, per effetto del provvedimento di proroga prot. 0029772 del 20.02.2018, il termine iniziale di avvio dei lavori, autorizzati in data 14.11.2016, fosse scaduto il 12.11.2019 e, quindi, molto tempo prima rispetto all’epoca (15.06.2020) in cui il ricorrente aveva, effettivamente, comunicato di aver intrapreso l’attività. Tale circostanza, ad avviso del Comune, avrebbe ostato alla proroga di cui all’art. 10 comma 4 DL n. 76/2020, trattandosi, per l’appunto, di un termine spirato in epoca antecedente rispetto all’entrata in vigore della normativa emergenziale di favore. Pertanto, il Comune rigettava la richiesta di proroga dei termini del “ permesso di costruire ”, da ultimo avanzata ai sensi dell’art. 10 comma 4 D.L. n. 76/2020 e, nel contempo, dichiarava la decadenza del titolo edilizio disp. N. 1202 del 14/11/2016-prot numero 0179007 del 14.11.2026.
3. In data 22.07.2021, il Comune di Reggio Calabria riscontrava negativamente l’istanza di autotutela inoltrata dal ricorrente avverso il provvedimento da ultimo citato, sulla scorta dei presupposti di fatto e di diritto appresso sintetizzati:
- il provvedimento prot. n. 0179007 del 14.11.2016 sarebbe stato rilasciato ai sensi dell'art. 15 del Dpr. n. 380/2001;
- il provvedimento conclusivo e la proroga dello stesso non effettuerebbero alcun richiamo al D.lgs n. 28/2011;
- la comunicazione di inizio lavori - presentata al Comune, in data 15.06.2020, con nota prot. n. 0109859, oltre i termini per di validità del titolo autorizzatorio – sarebbe stata, comunque, irricevibile per mancato utilizzo della piattaforma telematica obbligatoria prevista per le pratiche SUAP dal Dpr 160/2010, oltre a tradursi in una iniziativa dell'istante in linea con le previsioni di cui all'art. 15 del DPR 380/2001;
- il riferimento al D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28 non sarebbe pertinente poiché l’oggetto dell’autorizzazione coinciderebbe non già, in via esclusiva, con l’impianto fotovoltaico (rientrante nella procedura PAS, definibile mediante la fattispecie semplificativa del silenzio assenso), quanto piuttosto con la realizzazione ex novo di serre agricole fotovoltaiche, rientranti nel regime del cd. permesso di costruire, di fatto rilasciato in data 14.11.2026, previo rilascio di tutti i pareri da parte delle amministrazioni competenti;
- le serre fotovoltaiche, in quanto "fisse" ed ancorate al terreno con struttura rigida, non rientrerebbero nel regime autorizzatorio di cui agli artt. 22 e 23 DPR 380/2001 né si tratterebbe di attività edilizia libera di cui all’art. 6 DPR 380/2001.
4. Il ricorrente ha, dunque, impugnato i provvedimenti da ultimo citati (dichiarazione di decadenza del titolo del 30.06.2021 e rigetto dell’istanza di autotutela del 22.07.2021), affidando il gravame ai motivi di diritto appresso sintetizzati.
- “I.- VIOLAZIONE DI LEGGE D.lg.vo 03.03.2011 n. 28, ART. 6”;
Il provvedimento autorizzativo unico, oggetto della contestata dichiarazione di decadenza, sarebbe stato adottato nell’esercizio del potere di cui all’art. 6 D.lgs. n. 28/2011, disciplinante una procedura abilitativa semplificata, secondo cui la realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della stessa. Diversamente da quanto ritenuto dal Comune, la normativa in questione non prevederebbe alcun termine iniziale di avvio dei lavori, con conseguente insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di decadenza del titolo.
- “ II.- VIOLAZIONE DI LEGGE REGIONALE 29/12/2010 N. 34 ART. 29 c. 3”;
- “III.- VIOLAZIONE DI LEGGE: DPR 380/2001 – MANCATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 22 E 23 ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 6 E 15”;
Il provvedimento di decadenza si porrebbe, altresì, in contrasto con l’art. 29, comma 3 Legge Regionale del 29/12/2010 n. 34, contenente un espresso richiamo, in tema di impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico di cui all'articolo 1 comma 1 lettera e) del D.L. 29 dicembre 2003 n. 387, al regime edilizio di cui agli artt. 22 e 23 D.P.R. n. 380/2001 ed alla connessa disciplina in termini di efficacia del titolo, la quale non imporrebbe alcun termine iniziale di avvio dei lavori.
L’installazione di serre fotovoltaiche, a differenza di quanto sostenuto dal Comune, rientrerebbe a pieno titolo nel regime giuridico di cui agli artt. 22 e 23 T.U.E.
5. Il Comune di Reggio Calabria ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
6. Con ordinanza n. 186 del 5.09.2024, non impugnata, il Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare per insussistenza tanto del fumus boni iuris quanto del periculum in mora.
7. In occasione dell’udienza straordinaria del 15 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
9. Tutte le censure poste a base dell’impugnazione dei provvedimenti in epigrafe ruotano attorno ad un assunto - a ben vedere, pregiudiziale, dal punto di vista logico-giuridico – secondo cui il provvedimento disp. n. 1202 del 14.11.2016 - prot. n. 0179007 del 14.11.2016, rilasciato dal Comune di Reggio Calabria, non sarebbe qualificabile in termini di permesso di costruire, giacché abilitante la realizzazione di serre fotovoltaiche ritenute attratte al regime autorizzatorio di cui agli artt. 22 e 23 D.P.R. n. 380/2001. Ne conseguirebbe l’inoperatività del termine iniziale di efficacia del titolo di cui all’art. 15 comma 2 citato D.P.R., con conseguente illegittimità della dichiarazione di decadenza dello stesso, siccome contenuta nei provvedimenti oggetto di gravame.
10. Tale assunto risulta viziato dall’omessa considerazione di una circostanza esiziale, coincidente nell’espressa attribuzione, avuto riguardo al provvedimento autorizzatorio del 14.11.2016, di una efficacia coincidente con quella di cui all’art. 15 D.P.R. n. 380/2001.
Pertanto, pur volendo ritenere, come affermato dal ricorrente, che l’autorizzazione in questione non sia qualificabile in termini di permesso di costruire, traendo piuttosto titolo nelle disposizioni normative “speciali” afferenti la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (D.lgs. n. 28/2011; L.R. n. 34/2010), l’efficacia della stessa sarebbe, comunque, subordinata alle condizioni di cui all’art. 15 comma 2 D.P.R. n. 380/2001, siccome ivi puntualmente richiamate da parte dell’amministrazione comunale.
Sicché, ove il ricorrente avesse voluto opporsi alla previsione relativa alla necessità che i lavori, salva proroga (nella specie assentita in forza del provvedimento prot. 0029772 del 20.02.2018), avessero inizio entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione, pena la decadenza della stessa, avrebbe dovuto farlo nelle forme e nei termini all’uopo previsti dall’ordinamento.
In altri termini, al fine di contestare l’asserita indebita attribuzione del regime giuridico relativo all’efficacia del permesso di costruire (ex art. 15 comma 2 D.P.R. n. 380/2001), l’interessato avrebbe dovuto tempestivamente impugnare, in parte qua , il titolo autorizzatorio del 14.11.2016 e non già limitarsi all’inoltro di mere diffide ed istanze, inidonee a scalfire siffatto regime.
11. Le superiori considerazioni disvelano, quindi, la complessiva infondatezza di tutte le censure poste a base del gravame.
12. In conclusione, il ricorso è infondato e, come tale, merita di essere rigettato.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Reggio Calabria, della complessiva somma di € 1.000,00 a titolo di spese di lite, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB ZZ, Presidente, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
Guido Gabriele, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OB ZZ |
IL SEGRETARIO