Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 14/03/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2007/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, lette le note scritte depositate da parte opposta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2007 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), nella qualità di socio accomandatario della CodiceFiscale_2 Controparte_1
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Giancarlo De Marco come
[...] P.IVA_1
da procura in atti OPPONENTI
E
(C.F. e P.I. e (C.F. e P.I. Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
), entrambe in persona dell'amministratore delegato, rappresentate e difese dall'avv. P.IVA_3
Guido Cappuccilli come da procure in atti OPPOSTE
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
socio accomandatario della convenivano in giudizio, davanti a Controparte_1
questo Tribunale, la e la chiedendo, in via Controparte_2 Controparte_3
preliminare, la sospensione e, nel merito, la "revoca" dell'ordinanza del 27.3.2023 con cui il G.E. aveva revocato il proprio precedente decreto del 12.12.2022 con cui aveva disposto la sospensione della procedura esecutiva iscritta al n. 92/2020.
A sostegno, gli opponenti ritenevano l'applicabilità al caso in esame del provvedimento emesso dal
Pubblico Ministero presso questo Tribunale il 12.12.2022, ai sensi dell'art. 20, comma 7, L. n.44/99, di sospensione dei termini di scadenza degli atti aventi efficacia esecutiva nelle procedure esecutive pendenti a carico di per la durata di anni due. Parte_1
Si costituivano in giudizio entrambe le società opposte, contestando l'assunto avversario, di cui chiedevano il rigetto.
Ritiene il Tribunale che nella specie debba pronunciarsi declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Infatti, come risulta dalla documentazione prodotta dalle parti opposte il 4 marzo 2025, la procedura esecutiva n. 92/2020 si è conclusa a seguito della vendita di tutti i beni staggiti e del piano di riparto delle somme dovute ai creditori (doc. 13), come regolarmente approvato, tant'è che il G.E. ne ha disposto l'archiviazione (doc. 15).
A tanto si aggiunga che la sospensione prevista dall'art. 20, comma 7, L. n. 44/1999 ha la durata di anni due a decorrere dal provvedimento di sospensione, termine allo stato scaduto - il decreto del
P.M. è stato emesso il 28.11.2022 - per cui non è più ottenibile l'invocato effetto sospensivo.
Di qui la cessazione della materia del contendere.
Ad ogni buon conto, e per completezza, si evidenzia l'infondatezza nel merito della spiegata opposizione, alla luce della giurisprudenza della S.C. che, con riferimento al controllo che deve essere svolto dal giudice dell'esecuzione qualora sia intervenuto un provvedimento di sospensione dei termini ai sensi della L. n. 44/1999, ha chiarito che "Il provvedimento del P.M. che dispone la
“sospensione dei termini" di una procedura esecutiva a carico di un soggetto che abbia chiesto l'elargizione di cui alla l. n. 44 del 1999, deve essere trasmesso al giudice dell'esecuzione, il quale non può sindacare né la ritenuta sussistenza dei presupposti per il rilascio della provvidenza sospensiva, né l'idoneità della procedura esecutiva ad incidere sull'efficacia dell'elargizione richiesta dall'esecutato; spetta, invece, al giudice dell'esecuzione il controllo della riconducibilità del provvedimento all'art. 20, comma 7, della l. n. 44 del 1999, l'accertamento che esso riguardi uno o più processi esecutivi pendenti dinanzi al suo ufficio e la verifica che, nel processo esecutivo in
2 corso, o da iniziare, decorra un termine in ordine al quale lo stesso possa dispiegare i suoi effetti"
(Cass., sez. un., 20/09/2017, n. 21854).
Al G.E., dunque, non spetta il sindacato sul merito della valutazione già svolta dal P.M. al fine della sospensione dei termini, essendo piuttosto suo compito verificare la riconducibilità del provvedimento emesso dal P.M. medesimo ad uno o più procedimenti esecutivi pendenti davanti a sè, per verificare se, nell'ambito degli stessi, vi sia un termine rispetto al quale il provvedimento del
P.M. possa spiegare i suoi effetti.
Occorre, altresì, evidenziare che "La disciplina dettata dai primi quattro commi dell'art. 20 della l. n.
44 del 1999, mirando a realizzare, attraverso la sospensione dei termini sostanziali e processuali, rispettivamente, per il pagamento e per l'accertamento dei debiti pecuniari, un bilanciamento tra l'interesse dei creditori all'adempimento e l'esigenza di verificare il nesso eziologico tra la difficoltà dell'adempimento e la genesi criminale del debito, determina un'indubbia alterazione delle ordinarie relazioni civili, la cui operatività, pur trovando giustificazione nell'interesse pubblico alla tutela delle posizioni debitorie, deve ritenersi necessariamente circoscritta ad ipotesi tassative" (Cass. n.
1582/17).
Deve, dunque, escludersi l'applicazione analogica della norma in esame ad ipotesi di sospensione dalla stessa non espressamente contemplate.
E' stato altresì affermato che "In tema di sospensione delle procedure esecutive promosse nei confronti di vittima dell'usura, ai sensi dell'art. 20, comma 7, della l. n. 44 del 1999, come modif. dalla l. n. 3 del 2012, il giudice dell'esecuzione, pur dopo il provvedimento favorevole, avente carattere generale, emesso dal P.M. all'esito della verifica, di sua competenza, dei presupposti legittimanti l'ammissione dell'istante al beneficio, può sempre negare, con riguardo alla singola procedura esecutiva, la sospensione se ritenga assenti i presupposti rientranti nella propria sfera di controllo, quali la non coincidenza tra esecutato e soggetto ammesso a fruire dei benefici, ovvero la già ottenuta fruizione della sospensione per la medesima causa" (Cass. n. 8956/16).
Ciò posto, nella specie - come già condivisibilmente rilevato dal G.E. nell'ordinanza impugnata - il soggetto beneficiario della sospensione ( persona fisica) non è la parte Parte_1
esecutata, in quanto la procedura esecutiva n. 92/2020 è stata incardinata nei confronti di una persona giuridica ( , come tale avente una propria soggettività giuridica ed autonomia CP_1
patrimoniale e della quale il soggetto richiedente e beneficiario della misura risultava essere solo socio accomandante.
L'opposizione, dunque, è infondata nel merito.
Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, considerata la particolarità della vicenda.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e nella qualità di socio Parte_1 Parte_2
accomandatario della nei confronti della Controparte_1 CP_2
e della entrambe in persona dell'amministratore delegato, ogni ulteriore
[...] Controparte_3
istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere (e/o comunque rigetta l'opposizione);
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Pescara, il 14 marzo 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Cleonice G. Cordisco
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