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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/09/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Virginia Marletta Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1046 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, Parte_1 dagli Avv.ti Luigi Giacomo Messina del Foro di Trapani ed Antonio Bonanno del Foro di Marsala elettivamente domiciliato digitalmente alle caselle pec dei legali, giusta procura alle liti in atti di primo grado appellante
CONTRO con sede sociale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Dalfino per procura in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, Via Emerico Amari n. 94
OGGETTO: BA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante: «Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Palermo riformare l'impugnata Sentenza, con accoglimento di tutte le domande spiegate nell'atto di citazione di primo grado, di merito ed istruttorie, anche alla luce di quanto esposto nei motivi di impugnazione;
2. con condanna alle spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio;
»
Conclusioni per l'appellato: « contraria istanza, eccezione e difesa: - preliminarmente, ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e/o 348 bis c.p.c.; - nel merito, ritenere e dichiarare che l'appellata ha riproposto Controparte_1 integralmente ai sensi dell'art. 346 c.p.c. tutte le domande, eccezioni, argomentazioni, difese, istanze e conclusioni, anche istruttorie, già formulate nel corso del giudizio di primo grado;
per l'effetto, nel merito, respingere l'appello, dovendosi ritenere meritevoli di integrale recepimento le conclusioni già rassegnate dalla convenuta nel giudizio di primo grado;
in ogni caso, con refusione delle spese del grado di appello.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 1.12.2020 l'appellante ha convenuto in giudizio al fine di accertare la nullità del contratto di mutuo fondiario (n. Controparte_1
18162 – Racc. 2850) stipulato in data 12.05.2005. Detta nullità deriverebbe dal superamento del limite di finanziabilità stabilito dall'art. 38 T.U.B., dalla omessa Par indicazione del TAE e dall'errata indicazione del TAEG – in seno al documento contrattuale.
Sulla scorta di tali premesse, l'appellante ha chiesto di accertare la nullità dell'ipoteca avente ad oggetto l'immobile oggetto di compravendita, nonché di accertare “... che parte attrice, a causa della nullità del negozio, nulla deve a titolo di interessi, spese e commissioni”.
In subordine, il signor ha chiesto di “... rideterminare il TAEG – ISC al tasso Pt_1
BOT pari al due virgola sedici per cento (2,16%)”, nonché in ulteriore subordine di “...
2 dichiarare l'indeterminatezza della clausola afferente il tasso di interesse del mutuo, in quanto non prevede il regime di capitalizzazione degli interessi” (cfr. conclusioni atto di citazione).
si è costituita in giudizio contestando le domande di parte attrice Controparte_1
e chiedendone l'integrale rigetto. Esaurita la fase istruttoria e precisate le rispettive conclusioni, il Tribunale di Trapani ha rigettato integralmente le domande attoree con compensazione delle spese di lite.
Avverso detta sentenza è stato interposto appello da . Parte_1
Si è costituita nel presente giudizio di appello che ha riproposto Controparte_1 ai sensi dell'art. 346 c.p.c. tutte le domande, eccezioni, argomentazioni e difese già prospettate nel corso del giudizio di primo grado.
La causa è stata posta in decisione e le parti hanno depositato gli scritti conclusionali nei termini assegnati.
Tanto premesso, il motivo di doglianza proposto dalla parte opponente in merito alla discrasia tra il TAEG pattuito e quello effettivamente applicato non può essere accolto, per le seguenti considerazioni giuridiche e sistematiche:
1. TAEG come indicatore informativo e non vincolante
L'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, più volte ribadito in sede civile (tra cui, Cass. n. 2950/2017; Cass. n. 8806/2020), ha chiarito che il T.A.E.G. è un indicatore di costo complessivo del finanziamento con finalità meramente informativa e non precettiva, non configurandosi come tasso d'interesse ai sensi dell'art. 117 TUB.
Conseguentemente, una sua errata indicazione non determina di per sé la nullità della clausola relativa agli interessi né comporta l'applicazione automatica di tassi sostitutivi.
La sua funzione è quella di consentire il confronto tra diverse offerte commerciali, e non quella di vincolare giuridicamente l'intermediario a un determinato rendimento effettivo.
3 2. Inapplicabilità dell'art. 117, comma 6 TUB
L'art. 117, comma 6, TUB si riferisce esclusivamente a tassi, prezzi e condizioni effettivamente pattuite e più sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate. Tuttavia, come chiarito anche da orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità e di merito, la nozione di "tasso pubblicizzato" non può estendersi al TAEG nei rapporti non rientranti nel credito al consumo, se non al fine della trasparenza ex ante.
Nel contratto in esame non si ravvisa una volontà negoziale volta a vincolare l'effettiva remunerazione del credito al TAEG indicato, né tale tasso è stato oggetto di specifica pattuizione vincolante tra le parti. Ne consegue che l'eventuale discrepanza non può essere considerata quale causa di nullità della clausola sugli interessi, né legittima il ricalcolo del piano di ammortamento.
3. Non assimilabilità delle condizioni contrattuali a condizioni pubblicizzate
L'affermazione secondo cui ogni contratto standard proposto dalla banca costituirebbe pubblicità ai sensi dell'art. 117 TUB non trova fondamento normativo né giurisprudenziale. La giurisprudenza maggioritaria distingue chiaramente tra offerte al pubblico tramite mezzi di comunicazione di massa (pubblicità), e le condizioni standardizzate di contratto, che sono invece soggette a valutazione ai sensi della disciplina sulle clausole vessatorie (art. 1341 c.c.) ma non assimilabili automaticamente a condizioni “pubblicizzate” in senso tecnico-giuridico.
4. Non ricorre la nullità della clausola né si applica il tasso sostitutivo BOT
Poiché non risulta provata la violazione di norme imperative sulla determinazione del tasso effettivo pattuito, né risulta che il TAEG sia stato indicato come clausola vincolante del contratto, non trova applicazione la sanzione di nullità di cui al comma 6 dell'art. 117 TUB, né, conseguentemente, può disporsi la sostituzione con il tasso minimo dei BOT ai sensi del comma 7 della medesima norma.
La CTU, nel determinare la divergenza tra TAEG contrattuale e quello effettivo, ha correttamente riconosciuto la natura informativa del primo e non ha rilevato anomalie
4 in punto di validità e determinabilità del tasso contrattuale.
5. Sulla capitalizzazione e indeterminatezza del tasso di interesse
In relazione alla mancata indicazione del regime di capitalizzazione, si osserva che:
L'applicazione del piano di ammortamento “alla francese” è un modello standardizzato riconosciuto anche dalla Banca d'Italia, la cui logica implica una capitalizzazione implicita conforme ai parametri del contratto, e non può essere equiparata ad anatocismo in senso tecnico.
La mancata indicazione del T.A.E. non inficia la validità del contratto, in quanto il tasso d'interesse nominale e le condizioni di rimborso risultano espressi con sufficiente determinatezza.
La recente sentenza delle Sezioni Unite n. 15130/2024, richiamata dall'appellante non
è pertinente al caso in esame, poiché riferita ad ipotesi del tutto diverse: mancanza di pattuizione del tasso, assenza di piano di ammortamento e di qualsivoglia determinazione degli oneri economici principali. Al contrario, nel caso di specie il tasso d'interesse risulta chiaramente indicato, e la struttura del piano di ammortamento è desumibile dai dati contrattuali.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello non può essere accolto. Non sussistono i presupposti per dichiarare la nullità della clausola relativa al TAEG né per procedere alla sostituzione del tasso pattuito con quello legale o minimo dei BOT.
Conseguentemente, non vi è motivo per disporre un nuovo ricalcolo del piano di ammortamento né per integrare o correggere la CTU espletata, la quale deve ritenersi congrua e condivisibile nei presupposti tecnici e giuridici.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 147 del 2022, vigenti pro tempore, in euro
2.200,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., nella misura di legge.
Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
5 n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Palermo, definitivamente pronunziando:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
2.200,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione stessa.
4. Così deciso in Palermo il 3.7.2025
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi
Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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