Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/05/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.633/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Luciano Guaglione
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, come innanzi rubricata, promossa
Da
in persona del legale Parte_1 rappresentante, con sede in Matera ed elettivamente domiciliata in Altamura alla via
Michele Viterbo n.70 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Claudio Dipalo, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellante
Contro
, già . Già , in persona del legale Controparte_1 CP_2 Controparte_3 rappresentante, con sede legale in Torino ed elettivamente domiciliata in Bari alla via
Trevisani n.153 presso lo studio dell'avv. Alessandro Garofalo, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti pagina 1 di 16
^^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1211/2016, resa dal Tribunale di Bari in data
3/3/2016, in pari data pubblicata, a definizione del giudizio n.9167/2007 r.g., promosso dall'odierna appellante in danno della (avente causa dell'odierna Controparte_3 LL) ed avente ad oggetto accertamento di credito e ripetizione d'indebito bancario.
Conclusioni: così riassunte con le rispettive note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite , in previsione dell'udienza di p.c. del 24/11/2023, trattata con modalità cartolare-telematica: per la società appellante “L'avv. Vincenzo Dipalo, in qualità di difensore della società appellante si riporta all'atto di appello ed ai propri scritti difensivi
e precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto richiesto, dedotto ed eccepito nel proprio atto di appello e nei verbali di causa chiedendone l'integrale accoglimento. In particolare chiede la condanna della banca LL al pagamento, in favore della società appellante, della ulteriore somma ancora dovuta ad essa appellante così come quantificata dal nominato CT all'esito degli accertamenti espletati, previa decurtazione della somma di €19.757,48 già corrisposta alla società appellante all'esito del giudizio di primo grado
e, in particolare, si chiede che venga presa in considerazione solo la seconda elaborazione formulata nel suo elaborato dal nominato CT (con prescrizione verificata previo ricalcolo del rapporto) allegata sub D della relazione che accertava la sussistenza di un credito della società appellante pari ad €37.693,26, conseguendone che alla società appellante la ulteriore somma di €17.936,26 (pari alla differenza tra quella complessiva e quella già versata all'esito del giudizio di 1° grado) oltre interessi come per legge e svalutazione monetaria: Con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre accessori di legge ; per la società LL : “ L'avv. Alessandro Garofalo, nell'interesse della NC LL
( , già ), preso atto dell'esito delle risultanze peritali Controparte_1 CP_2 integrative, in merito alle quali contesta l'ammissibilità e pertinenza della seconda elaborazione eseguita previo ricalcolo del rapporto epurato dagli addebiti ritenuti illegittimi, poiché in contrasto con il precetto normativo contemplato dall'art.1422 c.c., rassegna le proprie conclusioni riportandosi integralmente a quelle già rassegnate in comparsa di costituzione e risposta”.i
Svolgimento del processo
pagina 2 di 16 La complessa e risalente vicenda processuale, caratterizzata, in questa fase, da ben tre rimessioni sul ruolo onde acquisire rideterminazioni contabili peritali ritenute necessarie per adeguare le stesse alle più recenti evoluzioni giurisprudenziali in materia bancaria succedutesi nel corso del giudizio, trae origine sostanziale da un remoto rapporto bancario intrattenuto dall'odierna appellante fin dal 28/6/1988 ed estinto il 31/12/2005 con l'agenzia altamurana della , avente ad oggetto un conto corrente ordinario. CP_3
Il giudizio in esame veniva introdotto con citazione del 30/7/2007 dinanzi il Tribunale di
Bari dall'odierna società appellante la quale, convenendo la predetta , Controparte_3 chiedeva accertarsi e dichiararsi la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt.1283,
2697 e 1482 c.c. delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e conto corrente n.10100/2598 alla stessa intestato e relative alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri e C.S.M. applicate nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiararsi la inefficacia di ogni e qualsiasi capitalizzazione di interessi al rapporto in esame;
accertarsi e dichiararsi, inoltre, la nullità delle spese, oneri e cms applicate dalla banca nel corso del rapporto per non essere state oggetto di espressa pattuizione tra le parti senza determinazione alcuna della relativa misura e periodicità; accertarsi e dichiararsi illegittimo il regolamento delle valute sulle singole operazioni, in quanto basato su un sistema che non teneva in considerazione l'effettiva data in cui la banca aveva preteso ed acquisito la disponibilità del denaro;
condannarsi, per l'effetto, la convenuta al pagamento, in favore della società attorea, della somma di €49.136,73, ovvero di quella maggiore o minore a risultarsi tramite ctu tecnico contabile invocata;
condannarsi la convenuta alle spese e competenze di lite;
istruttoriamente chiedendo ammettersi interrogatorio formale del l.r.p.t. della convenute sulle circostanze di fatto di cui in citazione nonchè CT tecnica contabile con i quesiti dettagliatamente proposti.
In punto di diritto, supportava le predette conclusioni, contestando la legittimità dell'applicazione delle ridette clausole contrattuali di natura anatocistica, di interessi uso piazza, spese non pattuite e valute.
Con comparsa del 29/11/07 si costituiva la banca convenuta, contestando la fondatezza e genericità dell'attorea domanda ed invocandone il rigetto con le conseguenze di rito.
In particolare, eccepiva la compiuta decadenza per la contestazione degli estratti conto, assumendone l'approvazione tacita per il decorso del termine di legge dalla loro ricezione;
assumeva la legittima applicazione della capitalizzazione periodica per avvenuto pagina 3 di 16 adeguamento alla delibera interministeriale del 2000 adottando un regime di reciprocità
e pari periodicità; disconosceva l'applicazione di interessi ultralegali ed ultra soglia precedenti la L.108/96 con riferimento al bimestre aprile-giugno 97 ed eccepiva, infine, la prescrizione delle rimesse ante decennio la notifica della citazione introduttiva.
Così radicatosi il contradittorio, veniva disposta CT contabile per la ricostruzione del rapporto sulla scorta dei seguenti criteri rideterminativi: 1)applicazione interessi legali dalla data in cui era documentato il rapporto, dagli interessi ex art.5 L.154/92 dalla data di entrata in vigore della legge e degli interessi convenzionali dalla data del 14/1/2003; applicazione delle cms per il solo periodo in cui le stesse risultavano rese pubbliche alla clientela ai sensi del TUB e come da scrittura contrattuale del 14/1/2003;
3)capitalizzazione annuale degli interessi e delle cms, sostituite dalla capitalizzazione trimestrale dell'1/7/2000.
All'esito del deposito della demandata relazione, integrata la stessa per aggiornarla alla rilevante sentenza 24418/2010 delle SS.UU. in punto di distinzione del periodo prescrittivo per le rimesse solutorie rispetto a quelle ripristinatorie in caso di affidamento del conto, la causa veniva riservata in decisione nel corso dell'udienza del 3/2/2012.
Con successiva ordinanza del 18/7/14 veniva rimessa sul ruolo per acquisire chiarimenti dalle parti, per ritornare in decisione all'esito dell'udienza del 3/7/2015.
Con successiva sentenza del 3/3/2016, oggetto dell'impugnativa in esame, l'adito
Tribunale definiva la controversia accogliendo la domanda e condannando la al CP_3 pagamento della somma di €19.757,00 a titolo di debito in favore della società attorea con le conseguenze di rito.
Con pertinente motivazione, illustrava l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
In particolare, riteneva il Tribunale fondata la domanda attorea per quanto di ragione, con rilevante riduzione del petitum originario.
Con riguardo all'applicata capitalizzazione periodica degli interessi debitori, riteneva, condividendo l'ipotesi prospettata dal CT, l'esclusione di qualsiasi capitalizzazione per tutto il corso del rapporto (essendo il rapporto precedente la delibera interministeriale del
CICR del 9/2/2000 e comportando, quindi, la capitalizzazione periodica, in assenza di esplicita accettazione del cliente, un peggioramento delle condizioni precedenti che pagina 4 di 16 escludevano qualsiasi tipo di interessi anatocistici); disattendeva la eccepita irripetibilità ex art.2034 c.c. degli addebiti di interessi intese quali obbligazioni naturali da parte della convenuta e, riguardo alla effettiva rideterminazione del rapporto, recepiva la ricostruzione peritale operata all'esito della sentenza 24418/2010, oggetto della disposta perizia integrativa del 17/4/2012.
A tale riguardo, rilevava l'efficacia interruttiva della prescrizione, individuata dal CT nella racc. del 20/6/2007 e, conseguentemente, la disamina del periodo antecedente la predetta racc. ai fini della prescrizione, valutando la natura delle rimesse ai fini prescrittivi alla luce del ritenuto “fido di fatto” operato dalla NC, con un'applicata capitalizzazione semplice tra il 1° trimestre 1997 al 30/6/2000 con successiva capitalizzazione trimestrale dall'1/7/2000 in adeguamento alla delibera del CICR, con interessi “BOT” es art.117 TUB sino al 13/1/13 e quelli contrattuali dal 14/1/03 e recependo, infine, il saldo a credito della correntista, come in dispositivo, sulla scorta della seconda ricostruzione peritale con i criteri predetti e senza inclusione di spese di gestione conto.
La predetta soluzione decisoria veniva, tuttavia, contestata dalla società attorea con l'appello che ci occupa, a supporto del quale venivano articolate molteplici censure.
In particolare, premessa la ricostruzione delle risultanze peritali di cui innanzi, con il primo motivo, contestava un vizio di omessa pronuncia in merito alla dedotta applicazione di tassi usurari, reiterando, a supporto, l'eccezione già proposta in primo grado ed invocando una integrazione peritale atta ad accertare gli effettivi tassi applicati, in tesi inclusivi delle cms e dei tassi di mora, con conseguente applicazione dell'art.1815 cc in ordine alla nullità della clausola, rilevabile d'ufficio ex art.1421 c.c.; con un secondo motivo, eccepiva la tardività ed irritualità dell'avversa allegazione difensiva circa la prospettata natura solutoria delle rimesse, rilevando, a tale riguardo, l'incontestata natura di eccezione in senso stretto della prescrizione, con conseguenziale decadenza dalla stessa nel senso predetto, attesa la genericità di quella originaria, assumendo che era onere della CP_3 convenuta indicare tempestivamente le rimesse solutorie da intendersi prescritte, con conseguenziale richiesta di rigetto della eccepita prescrizione in quanto tardiva ed irrituale;
con un terzo motivo, si doleva per la contraddittorietà e carente motivazione in ordine alla individuazione di un limite concesso al fido di fatto, assumendo, a supporto, che nel corso del rapporto non vi fosse mai stato un superamento dello stesso, con conseguente inesistenza di alcuna rimessa solutoria ai fini della prescrizione, assumendo pagina 5 di 16 la persistenza di un fido di fatto costante e privo di limite, con reiterata richiesta di rinnovo ctu senza distinzione alcuna tra rimesse solutorie e ripristinatorie;
con un quarto motivo, contestava gli errati saldi trimestrali in quanto contenenti illegittimi interessi anatocistici ed eccepiva l'erroneità della ricostruzione delle rimesse dal c.d. saldo banca e non da quello “rettificato”, ovvero depurato dalle competenze illegittimamente addebitate nel corso del rapporto, prospettando una rappresentazione contabile difforme da quella legale;
con un quinto motivo si doleva di un'omessa pronuncia circa la illegittimità delle cms, delle spese gestionali, dell'adeguamento alla delibera CICR e delle valute postergate.
Sulla scorta di quanto innanzi, concludeva per la riforma della gravata sentenza sotto molteplici aspetti e, in particolare: a)nella parte in cui in motivazione, pur riconoscendo la nullità dell'applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi, si recepiva la soluzione della seconda CT, ingiustificatamente ed illegittimamente disposta;
b)nella parte in cui in motivazione il Tribunale ha ritenuto, richiamando le risultanze errate del secondo elaborato peritale, sussistente un limite dell'affidamento di fatto con conseguente applicazione della prescrizione extrafido, mentre, nel caso di specie, l'affidamento di fatto doveva ritenersi privo di limite in quanto mai specificamente pattuito e/o provato da controparte, conseguendone che nessuna prescrizione extrafido fosse eccepibile e/o rilevabile;
c)nella parte in cui in motivazione si riteneva corretta l'applicazione della capitalizzazione semplice per il periodo in primo trimestre 1997 e sino al 30/6/2000, con applicazione della capitalizzazione trimestrale per il periodo successivo, ritenendo che la LL si fosse adeguata alla delibera CICR del 9/2/2000; d)nella parte in cui il CP_3
Tribunale in motivazione ometteva di pronunciarsi in merito alla dedotta nullità delle CMS corrisposte dalla società appellante nel corso del rapporto ed ometteva di disporne la restituzione in suo favore poiché illegittimamente riscosse dalla e)nella parte in CP_3 cui il Tribunale ingiustificatamente ometteva di considerare i risultati del primo elaborato peritale con cui era stato effettuato il ricalcolo partendo dalla data di accensione del conto sino alla sua estinzione senza applicazione di alcuna prescrizione e considerando tutte le rimesse di natura ripristinatoria, in mancanza di idonea prova fornita dalla convenuta;
f)nella parte in cui il Tribunale ometteva di accertare la sussistenza e l'applicazione, nel corso del rapporto bancario, di interessi superiori ai tassi soglia usurari, disponendone la restituzione delle relative somme illegittimamente applicate nel corso del rapporto in favore della società appellante;
g)nella parte in cui il Tribunale ometteva di accertare e pagina 6 di 16 dichiarare la nullità delle cms, oneri e spese per tutto il corso del rapporto, applicate unilateralmente dalla NC LL , per essere dette voci mai state oggetto di espressa pattuizione e per non esserne mai stata determinata la misura e periodicità, nonché nella parte in cui ometteva di accertare l'illegittimità del regolamento delle valute sulle singole operazioni in conto corrente, attesa l'insussistenza di alcuna corretta e puntuale pattuizione in merito, disponendone la ripetizione in favore della società appellante.
Sulla scorta di quanto innanzi, previo rinnovo della CT, chiedeva quindi condannarsi la LL al pagamento in favore di essa appellante, a titolo di differenza tra quanto CP_3 già riconosciuto in primo grado (€19.757,48) e quanto effettivamente dovutole, della ulteriore somma di €29.379,25 (prospettando quindi un saldo complessivo a credito pari ad €49.136,25, somma richiesta con la citazione introduttiva) ovvero, subordinatamente, nella somma di €27.113,81 (pari alla differenza tra quanto accertato dal CT all'esito del primo elaborato peritale di €46.871,29 e quanto liquidato nella sentenza di primo grado ovvero, infine, della somma maggiore o minore quale risulterà dalla espletanda CT di cui si chiedeva la rinnovazione, oltre le spese e competenze del grado, insistendo, istruttoriamente insistendo per il rinnovo della ctu con proposizione degli indicati quesiti.
Si costituiva la LL, preliminarmente eccependo l'ammissibilità formale CP_3 dell'avverso gravame per mancata specificazione dei motivi d'appello ex art.342 c.p.c, quanto al merito, contestando l'avversa ricostruzione fattuale e sostanziale del rapporto, assumendo l'esistenza di un contratto del 28/6/88 prodotto dalla stessa correntista;
contestando la genericità degli eccepiti interessi usurari, allegando un difetto di prova per l'omessa produzione dei decreti ministeriali con cui operare il confronto;
contestando le avverse argomentazioni in ordine alla valida eccezione di prescrizione, di fido di fatto con limite ed errata determinazione dei saldi, legittima risultando l'applicazione della capitalizzazione periodica in regime di reciprocità.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 9/9/2016, la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza del 4/5/18, riscontrandosi nelle more il subingresso della
[...] in luogo dell'originaria LL , udienza differita, per CP_2 Controparte_3 rilevato carico del ruolo a quella del 6/12/19 e quindi, per astensione degli avvocati, a quella del 28/2/20, pervenendo poi, ex art.309 c.p.c, a quella del 27/3/20, d'ufficio rinviata a quella decisoria del 18/9/2020 nel corso della quale veniva, una prima volta, riservata in decisione ex art.190 c.p.c. pagina 7 di 16 Con successiva ordinanza dell'1/4/2021, la causa veniva rimessa sul ruolo a seguito di una ritenuta rinnovazione della CT alla stregua dei disposti criteri determinativi con riguardo specifico: a)al tasso degli interessi debitori, disposti con quello legale dall'inizio del rapporto alla pattuizione contrattuale del 14/1/2003 e con quello convenzionale fino alla estinzione (omettendo quindi l'applicazione del tasso sostitutivo intermedio ex art.117
TUB); b)alla capitalizzazione periodica, disponendone l'esclusione radicale per tutto il periodo, comportando l'adeguamento alla delibera CICR dall'1/7/2000 un peggioramento delle condizioni contrattuali in danno del cliente, subordinato alla sua esplicita accettazione, nel caso di specie insussistente;
c)alla eccezione di prescrizione proposta dalla in relazione ad asserite rimesse solutorie, il ritenuto costante affidamento del CP_3 conto senza limite, comportava la sussistenza di sole rimesse ripristinatorie, con conseguente termine prescrizionale dalla data di estinzione del conto;
d)alla eccezione di superamento del tasso soglia, con rigetto dell'eccezione proposta dall'appellante per ritenuta genericità ed incompletezza della stessa, carente di specificità in ordine ai periodi ed ai limiti del superamento;
e)alla eccezione delle CMS e spese gestionali non pattuite, esclusione di entrambe per indeterminatezza delle prime e mancata espressa pattuizione delle seconde;
f)alla eccezione di postergazione delle valute, determinazione delle stese con le date effettive come evincibili dalle annotate operazioni contabili.
Espletati gli adempimenti di rito nel corso della successiva fissata udienza del 28/5/2021 ed acquisita la disposta relazione peritale, la causa veniva, una seconda volta, riservata in decisione nel corso dell'udienza cartolare del 28/1/2022, per essere tuttavia, nuovamente rimessa sul ruolo con successiva ordinanza del 9/5/2023 con la quale, in conseguenza del più recente sviluppo giurisprudenziale di legittimità, tanto in ordine alla validità dell'eccezione prescrittiva, tempestivamente proposta dalla convenuta nel CP_3 giudizio di primo grado (a nulla rilevando la dedotta genericità della stessa e l'omessa specificazione della natura solutoria delle rimesse) quanto in ordine alla misura dell'affidamento del conto rilevabile dalle misure progressivamente concesse e modificate dalla (così superando la presunzione di fatto di fido costante ed illimitato, con CP_3 conseguente rilevanza della distinzione tra le rimesse solutorie e quelle ripristinatorie in punto di decorrenza del rispettivo termine prescrittivo) si disponeva una integrazione della disposta perizia suppletiva, incaricando il confermato CT, previa individuazione delle rimesse solutorie da intendersi prescritte, epurando le stesse sul saldo rettificato.
pagina 8 di 16 Acquisita, quindi, anche la disposta integrazione, la causa veniva definitivamente riservata in decisione nel corso dell'udienza del 24/11/2023, trattata con la disposta modalità cartolare, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta, veniva nuovamente riservata in decisione, previa concessione alle parti dei termini di rito ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
Per quanto le richiamate ordinanze istruttorie e, in particolare, l'ultima del 9/5/2023, abbiano di fatto, circoscrivendo l'ambito della disposta rinnovazione peritale contabile con successiva integrazione della stessa, evidenziato l'orientamento del Collegio in ordine ai molteplici motivi di appello sulla scorta dei successivi sviluppi giurisprudenziali di legittimità acquisiti nel corso del giudizio e per quanto con le richiamate note di trattazione scritta, successive alla disposta integrazione peritale, entrambe le parti, richiedendo il recepimento delle due ricostruzioni prospettate dal CT, aderendo, in particolare,
l'appellante, a quella con determinazione della rimesse solutorie da intendersi prescritte sul conto “rettificato” a fronte di quella della LL con riferimento a quella con CP_3 la predetta prescrizione sul “conto banca”, ovvero sul conto effettivo senza alcuna preventiva espunzione di clausole nulle, con conseguenziale differenza dei due saldi, sempre a credito della correntista, abbiano di fatto limitato la controversia alla delibazione della necessità della rettifica o meno del saldo, implicitamente ritenendosi assorbite le ulteriori questioni introdotte dalle censure originarie di cui al gravame, pur tuttavia si ritiene opportuno, per completezza motivazionale, dare corso allo scrutinio delle singole doglianze prospettate.
In via prioritaria, in ogni caso, deve disattendersi la proposta eccezione d'inammissibilità formale ex art.342 c.p.c. proposta dall'LL per asserita carente specificazione dei motivi di appello, rilevando, al contrario, una chiara ed esaustiva specificazione degli stessi nel corpo del gravame, a nulla rilevando l'omessa evidenza delle parti della sentenza attinte dal gravame e la carenza di “formule sacramentali” avendo, a tale riguardo, da lungo tempo, la giurisprudenza di legittimità superato tali rigide preclusioni e ritenuto, con molteplici pronunce, sempre condivise da questa Corte, la regolarità formale di un gravame con esaustiva allegazione di una parte volitiva (nella specie, inequivocamente espressa dalle rassegnate conclusioni di cui innanzi) supportata da una pertinente parte argomentativa. pagina 9 di 16 Venendo quindi allo scrutinio delle singole censure, volendo seguire il medesimo ordine espositivo adottato dall'appellante, ritiene il Collegio priva di fondamento la prima censura, con la quale lamentava l'appellante un vizio di pronuncia in merito alla dedotta applicazione di tassi usurari.
A tale riguardo, a destituire di pregio la prima doglianza è sufficiente valorizzare, da un lato, l'implicito rigetto dell'eccezione da parte del Tribunale che, come evincibile dagli atti, con la prima ordinanza istruttoria del 19/11/2018 con cui specificava i criteri rideterminativi per la prima ricostruzione contabile del rapporto, non includeva tra gli stessi la verifica circa il superamento del tasso soglia contestato per la presumibile ragione della stessa collocazione del rapporto precedente l'entrata in vigore della Legge antiusura del 1996, rilevando tale omissione quale implicito rigetto dell'eccezione difensiva, equivalente alla pronuncia che si assume omessa.
In subiecta materia, invero, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, dal quale questo collegio non intende discostarsi, ha affermato che, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basti la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto e ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass.
20/2/2020 n.4451; conf. Cas. 13/12/2018 n.32258).
La censura, d'altronde, risultava già negativamente delibata con la richiamata ordinanza dell'1/4/2021 laddove il Collegio, con riferimento specifico all'eccepito superamento del tasso soglia a partire dalla legge dispositiva dello stesso, riteneva che “la genericità e
l'incompletezza dell'asserzione, carente di specificità in ordine ai periodi ed ai limiti del superamento, induce a disattendere l'eccezione” così, di fatto, integrando la prospettata omessa motivazione in primo grado, rilevando che la carente specificità non risulta affatto emendata nel corso del giudizio di primo grado, perpetuandosi la mancata precisazione dei singoli trimestri contabili asseritamente viziati dal superamento dei tassi soglia e dagli stessi decreti ministeriali quali fonti normative via vigenti circa l'individuazione della soglia medesima, così precludendo qualsiasi indagine in merito. pagina 10 di 16 A tale riguardo, per quanto l'omessa produzione documentale possa ritenersi superata dal principio dell'eterointegrazione da parte del Giudice, rimane, dirimente, nell'escludere l'ammissibilità dell'eccezione, la carente specificità del periodo (vedasi generica allegazione del punto nella citazione introduttiva) e l'erronea allegazione circa l'inclusione nel calcolo del TEG delle commissioni di massimo scoperto, notoriamente escluse per il periodo antecedente la novella del 2009 (cfr. SS.UU. 20/6/2018 n.16303; Cass.
3/11/2016 n.22270).
Le successive seconda, terza e quarta censura, possono trattarsi congiuntamente per la evidente stretta connessione.
Tale aspetto del gravame rappresenta uno dei tre punti cruciali dello stesso (gli altri due attengono al superamento della presunzione di fido di fatto illimitato ed al saldo rettificato) vertendo , in primo luogo su un'asserita inammissibilità rituale della eccezione di prescrizione della per una prospettata genericità della stessa e carente CP_3 specificazione delle rimesse aventi natura solutoria e, conseguentemente, di una prospettata errata disposta rinnovazione della ctu a seguito della rilevante pronuncia delle
Sezioni Unite n.24418 del 2010, in tesi inapplicabile al caso di specie.
Premessa l'infondatezza della tesi circa l'inapplicabilità della rilevante distinzione operata in chiave nomofilattica ad un giudizio già in corso, alcuna norma precludeva al Giudice del merito, essendo la causa ancora in fase istruttoria, di dare corso al rilevante principio di diritto circa la ritenuta decorrenza prescrittiva dalla data contabile alle sole rimesse interpretabili quali effettivi pagamenti, ovvero alle sole rimesse solutorie, deve, a tale riguardo, valorizzarsi l'evoluzione giurisprudenziale di legittimità, cui questo Collegio si è attenuto, in ordine alla ritenuta ammissibilità rituale dell'eccezione prescrittiva generica e carente di specificazione circa l'oggetto della stessa.
Come concordemente enunciato dalla Suprema Corte con recente consolidato orientamento, non compete alla banca convenuta fornire specifica indicazione delle rimesse solutorie cui è applicabile la prescrizione atteso che “un tale incombente è estraneo alla disciplina positiva dell'eccezione in esame” e che una volta che la parte convenuta abbia formulato la propria eccezione di prescrizione, compete al giudice verificare quali rimesse, per essere ripristinatorie, siano irrilevanti ai fini della prescrizione, non potendosi considerare quali pagamenti, conseguendone che l'eccezione di prescrizione debba intendersi validamente proposta quando la parte ne abbia allegato pagina 11 di 16 il fatto costitutivo e cioè l'inerzia del titolare e manifestato la volontà di avvalersene (cfr.
Cass. 19/7/2016 n.15790; 20/1/2014 n.1064; 22/10/2010 n.21752), fino a giungere alla rilevante pronuncia delle Sezioni Unite allorché affermavano che: “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie” (cfr. SS.UU. n.15895/2019; conf. Cass. 18581/2017).
Superata, quindi, la questione circa l'ammissibilità dell'eccezione de qua e, riscontratane la effettiva rilevanza della stessa solamente con riguardo alle rimesse solutorie (quelle ripristinatore devono ritenersi escluse dall'eccezione, in quanto il correlativo termine decorre, in caso di conto affidato, costante ed illimitato, dall'estinzione del rapporto) viene in evidenza, l'ulteriore aspetto della censura (quarta doglianza) ovvero della contestata interpretazione ed individuazione delle rimesse solutorie coperte da prescrizione a fronte di una presunzione di affidamento costante per tutto il corso del rapporto ed illimitato, circostanza preclusiva a qualsiasi rimessa solutoria.
Con riferimento alla censura in esame, non può condividersi, in primo luogo, l'erronea ripartizione del correlativo onere probatorio, imputato, in tesi appellante, alla NC convenuta, dovendo invece correttamente ascriversi lo stesso in capo alla correntista, attenendo lo stesso al fatto costitutivo del credito in ripetizione, conseguendone che, assumendone la costante sussistenza dell'affidamento per tutto il corso del rapporto, senza la pattuizione di alcun limite (circostanza addotta a supporto della asserita sussistenza di sole rimesse ripristinatorie escluse dalla prescrizione) era preciso onere della società attorea comprovare la asserita circostanza (cfr. Cass. 4/2/2020 n.2435;
Cass. 2660/2019; Cass. 27704/2018), principio anche recentemente ribadito (cfr. Cass.
9196 del 2/4/2021; 2297/ del 2/2/2021; 188 del 5/1/2022 e n.1833 del 18/1/2022
A fronte di tale omissione probatoria si è invece rilevato dalle emergenze peritali
(circostanza che induceva il Collegio a modificare la precedente ordinanza istruttoria dell'1/4/2001, integrandola con quella successiva del 9/5/2023), la sussistenza di un affidamento di fatto, successivamente pattizziamente formalizzato, con fissazione di un duplice limite progressivo (v.perizia espletata in primo grado) consentendo, quindi, la pagina 12 di 16 individuazione di pagamenti effettuati extra fido, con conto scoperto, allorchè le rimesse venivano effettuate nel periodo in cui il fido veniva materialmente superato.
Del resto, il c.d. “fido di fatto” precontrattuale, intendendosi per tale il fido risultante dall'esame degli estratti conto e desumibile dall'applicazione di un tasso infra ed extra fido, da differenti aliquote di c.m.s., così come da precise indicazioni riportate sui documenti contabili era agevolmente evincibile dagli estratti conto depositati in giudizio ed analiticamente individuati dal CTP della in calce alle osservazioni trasmesse al CP_3
CT (cfr. a tale riguardo, le risposte alle predette osservazioni del ctu del primo grado con individuazione del duplice limite progressivo di £20.000.000 e di £40.000.000 succedutesi nel corso del rapporto prima del contratto del gennaio del 2003).
Proprio in considerazione di tali risultanze peritali e di tali sviluppi giurisprudenziali, questo
Collegio re melius reperpensa con la seconda ordinanza istruttoria del 9/5/2023, a parziale modifica della precedente ordinanza dell'1/4/2021, riteneva di non poter più coltivare la presunzione per facta concludentia di un affidamento costante ed illimitato, riscontrata nella precedente nell'ordinanza modificata, così prospettando periodi di superamento di tale affidamento, con conseguenziale evidenza di rimesse solutorie soggette alla eccepita prescrizione da parte della banca, così come accertate ed espunte dal demandato accertamento integrativo peritale.
Destituite, quindi le prime tre censure, la quarta deve ritenersi, implicitamente, già accolta con l'ordinanza citata dell'1/4/21 con la quale, in punto di preteso adeguamento della banca alla delibera CICR del 9/2/2000 con introduzione ed applicazione di una capitalizzazione periodica in regime di reciprocità e pari periodicità, si motivava e supportava la ritenuta illegittimità dell'adeguamento in assenza di specifica approvazione scritta del correntista, atteso che con lo stesso si procedeva ad un peggioramento delle condizioni previgenti che escludevano qualsiasi tipo di capitalizzazione.
La motivazione predetta va in questa sede reiterata ed avallata sulla scorta di un incontestato dato temporale, ovvero l'origine del rapporto in esame antecedente la delibera “derogatoria” del 9/2/2000, con evidenza di una fase storica del rapporto senza alcuna capitalizzazione degli interessi, con conseguente introduzione di un regime anatocistico palesemente peggiorativo delle condizioni del cliente (cfr. Cass. 21/10/19
n.26769) così come enunciato dalla rilevante sentenza della Consulta (successiva di pochi mesi alla delibera CICR) del 17/10/2000 n.425. pagina 13 di 16 La censura merita, quindi, accoglimento, avendo il Tribunale erroneamente omesso di considerare il dato cronologico di cui innanzi, erroneamente ritenendo efficace l'adeguamento della banca con il regime di reciprocità per una legittima capitalizzazione periodica.
Così come già di fatto accolte devono ritenersi le ulteriori censure relative all'omessa pronuncia circa la illegittimità delle CMS, delle spese e delle valute, dovendo ritenersi illegittime le medesime per le motivazioni già enunciate con l'ordinanza dell'1/4/2021 (v. punti e ed f) e in particolare, per indeterminabilità delle prime, anche successivamente alla convenzione del 14/1/2003, carente in ordine alla precisazione dei criteri determinativi e per la mancanza di espressa pattuizione delle seconde, con ritenuta illegittima anche della applicata “postergazione” delle valute, dovendo le stesse determinarsi con riferimento alle date effettive in cui la banca acquisiva o perdeva la disponibilità del denaro conseguente alle annotate operazioni contabili.
Sulla scorta di tali rilievi, veniva quindi demanda dal Collegio una ulteriore rideterminazione del rapporto che prevedesse: a)la esclusione di qualsiasi capitalizzazione degli interessi;
b)la eliminazione delle c.m.s.; c)la eliminazione delle spese di tenuta conto;
d)l'applicazione di un tasso legale per gli interessi debitori fino al 13/1/2003 e, successivamente, quello convenzionale fino all'estinzione dello stesso.
Quanto poi alla rideterminazione del saldo finale in conseguenza della prescrizione delle rimesse solutorie, contrariamente a quanto rilevato dal CTP della e dal suo CP_3 difensore, si precisava l'adozione di un criterio rideterminativo con “saldo rettificato”, laddove si prescriveva un calcolo del nuovo saldo “epurato lo stesso da tutti gli addebiti per interessi ultralegali anteriori alla pattuizione del 14/1/2003, della capitalizzazione trimestrale, delle C.M.S. e di tutte le spese non pattuite” ovvero epurato da tutti gli addebiti da ritenersi illegittimi in conseguenza della rilavata nullità delle correlative clausole applicate dalla banca.
La ricostruzione “alternativa” pure operata dal CT sui dati “storici”, ovvero senza alcuna preventiva rettifica del saldo banca, deve intendersi, pertanto, ultrapetita ed estranea al quesito come innanzi specificato, conseguendone l'inaccoglibilità della specifica conclusione rassegnata dalla banca in ordine al saldo alternativo di €15.289,49
(comportando la stessa un conguaglio in favore della banca attivo in ragione delle somme già liquidate a seguito della sentenza di primo grado). pagina 14 di 16 A tale riguardo, infatti, ritiene il Collegio non doversi discostare dal più recente orientamento di merito e di legittimità circa la necessità di adottare quale criterio di riferimento il saldo reale, ovvero quello epurato da tutti gli addebiti illegittimi, e non quello
“storico” evincibile dagli estratti conto elaborati dalla banca e quindi, comprensivo di tali addebiti (cfr. Cass. 9141/2020; 3858/2021; 7721/2023; 18742/23, App. Lecce
9/5/2021).
Conclusivamente, alla stregua dei rilievi di cui innanzi, deve recepirsi la “seconda elaborazione” delle conclusioni della CT del 18/9/2023, ovvero quella con prescrizione verificata previo ricalcolo del rapporto, con determinazione di un saldo finale a credito per la società correntista , pari ad €37.693,74, misura che va a sostituire quella individuata all'esito del giudizio di primo grado, con conseguente saldo residuo a credito della correntista a seguito dell'avvenuto incasso della somma già liquidata con la gravata sentenza.
L'accoglimento solo parziale del gravame, con il rigetto delle prime tre censure, configura un' ipotesi di reciproca soccombenza, tale da giustificare, quanto alla regolamentazione delle spese del grado, una parziale compensazione delle stesse nella misura di 1/3, gravando la residua quota a carico della banca LL.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
in persona del suo legale rappresentante, avverso la Parte_1 sentenza n.1211/2016, resa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in data
3/372016, in pari data pubblicata, così provvede:
1)Accoglie, per quanto di ragione, l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza
2)Condanna l'LL , in persona del legale rappresentante, a Controparte_1 pagare, in favore della società appellante, a titolo ripetitorio, la complessiva somma di
€37.693,74 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3)Condanna l'LL , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 alla parziale refusione, nella misura di 2/3, delle spese e competenze relative al presente grado, liquidate le stesse nella misura per l'intero di €10.795,00 di cui €804,00 per esborsi pagina 15 di 16 ed €9.991,00 per competenze difensive, oltre accessori di legge, con compensazione della residua quota di 1/3;
4)Pone definitivamente a carico delle parti, nella ridetta misura di 2/3 per l'LL ed
1/3 dell'appellante, il costo della disposta ctu in questo grado, liquidata come da decreto in atti.
Così deciso all'esito della Camera di consiglio in videoconferenza del 29/4/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota)
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