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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/05/2025, n. 1976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1976 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
7 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 90/2024 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Trigila, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Palazzo, giusta Controparte_1
procura allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente -
; Controparte_2
- Resistente contumace -
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 02.01.2024, la ricorrente indicata in epigrafe ha agito in giudizio, esponendo: di avere prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta individuale “Tabacchi 88” di , con sede in Catania, Via Etnea n. 241 Controparte_2
ininterrottamente dal 25.05.2020 fino al 23.05.2023, data in cui il rapporto lavorativo è cessato per licenziamento motivato da “cessazione dell'attività aziendale”; di avere impugnato il licenziamento, per mancanza di giusta causa e giustificato motivo (soggettivo e oggettivo), con lettera raccomandata del 06.07.2023 anticipata via pec in pari data, formulando al
1 contempo espressa offerta della propria prestazione lavorativa;
che, dopo l'intimato licenziamento, la sig.ra , in data 16.06.2023, ha formalizzato il trasferimento di CP_2
azienda (già concordata fin dal febbraio 2023) in favore del sig. Controparte_1
Per_ giusto atto di cessione Rep. 5852 - Racc. 4256, dalla quale ha incassato Persona_2
un prezzo di vendita pari a euro 280.000,00; in data 01.09.2023 la sig.ra ha CP_2
provveduto alla cancellazione della ditta dal Registro delle Imprese;
che ella, a causa dell'inadempimento della datrice, ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento delle retribuzioni ancora dovute per ultima mensilità maggio 2023 e TFR, nonchè per mensilità di dicembre 2022; che all'emanazione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1133/2023 reso il 24.07.2023, ha fatto seguito un tentativo di esecuzione con pignoramento presso terzi rivelatosi infruttuoso.
Ciò premesso e ritenuta insussistente nella specie quella “cessazione dell'attività aziendale” posta a base del licenziamento, riscontrandosi piuttosto una ordinaria cessione di azienda con regolare continuità dell'attività aziendale e con trasferimento del rapporto di lavoro in capo al cessionario ex art. 2112 c.c., la ricorrente ha domandato al giudice adito di: ritenere e dichiarare la illegittimità dell'impugnato licenziamento per insussistenza di giusta causa o giustificato motivo e, comunque, per la assoluta insussistenza del “fatto” posto a base dell'intimato licenziamento e, per l'effetto, dichiararlo nullo (o inefficace) o, in subordine, annullarlo con qualunque formula, dichiarando, altresì, il suo diritto alla reintegrazione nel relativo posto di lavoro;
conseguentemente, dichiarare il suo diritto alla prosecuzione o ricostituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario sig. Controparte_1
, condannando quest'ultimo al compimento degli incombenti di legge per l'effettivo
[...]
ripristino del rapporto di lavoro, nonché al pagamento in suo favore dell'indennità risarcitoria di legge pari alle retribuzioni maturate dal dì del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione o, in subordine, nella diversa misura che il Giudice adito riterrà equa, oltre al versamento dei relativi contributi previdenziali di legge;
condannare in ogni caso il cessionario sig. , CP_1
per il principio di solidarietà passiva di cui agli artt. 2112 e 2560 cod. civ., al pagamento in suo favore delle retribuzioni insolute maturate alle dipendenze della cedente sig.ra CP_2
nella misura di euro 6.307,17 indicata in seno al decreto ingiuntivo n. 1133/2023, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo;
condannare entrambi i convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali.
Instauratosi il contraddittorio, la sig.ra , nonostante fosse stata regolarmente citata, CP_2
non si è costituita in giudizio, per cui se ne deve dichiarare la contumacia;
il sig. CP_1
2 invece, con memoria del 01.03.2024 si è costituito in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, contestando che vi sia stato un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la sig.ra e rilevando l'insussistenza di un obbligo di reintegrazione del CP_2 lavoratore licenziato dal cedente in capo ad esso cessionario e l'inopponibilità, nei suoi confronti, del d.i. ottenuto dalla sig.ra Pt_1
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale, all'esito dell'udienza del
07.05.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente.
L'eccezione è infondata: invero, almeno con riferimento al profilo principale, avente ad oggetto la domanda di impugnazione del licenziamento e la connessa domanda risarcitoria, deve applicarsi il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale, “in tema di trasferimento d'azienda, l'effetto estintivo del licenziamento illegittimo intimato in epoca anteriore al trasferimento medesimo, in quanto. meramente precario e destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisce, ai sensi dell'art. 2112 c.c., in capo al cessionario” (Cass.
Sez. lav. 11.03.2022, n. 8039; Cass. Sez. lav. 01.04.2016, n. 6387; Cass. Sez. lav., 17.01.2013,
n. 1220; Cass. Sez. lav. 27.02.2012, 3041; Cass. Sez. lav. 16.10.2013, n. 23533; Cass. Sez. lav. 12.04.2010, n. 8641), per cui in capo al resistente, quale cessionario dell'azienda, non può configurarsi un difetto di legittimazione passiva al riguardo.
3. Passiamo ora ad analizzare il merito della controversia.
Ovviamente, la domanda tesa ad ottenere la dichiarazione di nullità o inefficacia o l'annullamento del licenziamento da parte della sig. , quale cedente l'azienda, e la CP_2
connessa domanda risarcitoria presuppongono la preliminare verifica che tra le parti sia effettivamente intercorso un rapporto di lavoro subordinato.
Il cessionario, costituitosi in giudizio, ha negato che tra la cedente e l'odierna ricorrente sia mai esistito un rapporto di lavoro subordinato, aggiungendo che le predette avrebbero ordito ai suoi danni una operazione finalizzata a conseguire indebiti vantaggi, mediante l'ottenimento del decreto ingiuntivo e il fittizio esperimento della conseguente azione esecutiva.
Oggetto preliminare del contendere, quindi, è la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata, affermata dalla ricorrente e negata dalla resistente.
3 Sul tema, è bene premettere che la Suprema Corte ha già precisato che “il lavoro subordinato in agricoltura è pianamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094
c.c., del lavoro subordinato nell'impresa, nonostante la presenza di specifiche discipline normative di taluni suoi aspetti, dato il tenore dell'articolo citato, peraltro collocato in una ripartizione del codice civile relativa all'"impresa in generale". Può anche ricordarsi che
l'art. 2083 c.c. annovera i coltivatori diretti del fondo tra i piccoli imprenditori e che lo stesso statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) riguardo alle imprese agricole si limita
a prevedere limiti occupazionali diversi (e più bassi) ai fini dell'applicabilità di talune disposizioni (si vedano artt. 18 e 35). Può e deve quindi farsi riferimento alla ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro” (Cass.
20.03.2001 n. 3975; conf. Cass. 29.09.2003 n. 14513; Cass. 02.04.2001 n. 4824; Cass.
12.10.1996, n. 8935).
Va quindi rammentato che, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione,
"l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva". (Cass. Sez. lav.,
6.8.2004, n. 15275; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Sez. lav., 27.3.2018, n. 7587/ord.;
Cass. Sez. lav., 25.10.2004, n. 20669; Cass. Sez. lav., 23.7.2004, n. 13884; Cass. Sez. lav.,
25.5.2004, n. 10043; Cass. Sez. lav., 13.5.2004, n. 9151; Cass. Sez. lav., 17.7.2003, n. 11203;
Cass. Sez. Lav., 28.3.2003, n. 4770).
Nello stesso senso si è affermato che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di soggezione gerarchica del lavoratore consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione, e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in
4 modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale, elemento che deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (così Cass., civ. sez. lav., 9.3.2009 n. 5645; Cass. Sez. lav., 8.6.2017,
n. 14296; Cass. Sez. lav. 14.6.2018, n. 15631; Cass. Sez. lav. 5.7.2021, n. 18943).
Sul tema la Corte di legittimità ha avuto, altresì, modo di ribadire che, qualora sia difficile, per la peculiarità del rapporto, individuare il discrimine, “ai fini della individuazione della c.d. natura giuridica del rapporto, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall'effettivo svolgimento del rapporto” (Cass. Sez. lav. 14.6.2018, n. 15631; Cass. Sez. lav., 8.6.2017, n.
14296; Cass. Sez. Lav., 28.3.2003, n. 4770; Cass. Sez. lav., 15.6.1999, n. 5960), con la precisazione che i suddetti indici rivelatori della subordinazione consistono nella retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa, nell'orario di lavoro fisso e continuativo, nella continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali, nel vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia, nell'inserimento nell'organizzazione aziendale
(Cass. Sez. lav., 8.4.2015, n. 7024; Cass. Sez. lav. 5.7.2021, n. 18943).
E sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (così, tra le numerose altre, Cass. Sez. lav. 5.7.2021, n. 18943; Cass., Sez. lav.,
3.8.2017, n. 19436; Cass. Sez. lav., 22.5.2017, n. 12801; Cass., Sez. lav. 14.5.2013, n. 11530;
Cass. Sez. lav., 8.2.2010, n. 2728; Cass., Sez. lav. 17.11.2009, n. 2728).
Facendo applicazione di tali principi, si ricava che la parte ricorrente è gravata dell'onere di allegare e provare, in maniera precisa e rigorosa, l'esistenza e l'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore o, in alternativa, l'esistenza di indici sussidiari caratterizzanti il rapporto, in forza dei quali il giudice possa compiere un giudizio positivo di sussistenza del vincolo di subordinazione.
Orbene, nel caso di specie, a fronte della contestazione della parte resistente e sebbene non sia dimostrabile in questa sede che la ricorrente e la cedente abbiano ordito una collusione dolosa e fraudolenta ai danni del sig. deve ritenersi che l'onere probatorio gravante CP_1 sull'attrice non sia stato adeguatamente assolto, dal momento che: nessuna prova orale è stata
5 articolata sul punto;
la lettera di assunzione prodotta dalla ricorrente (v. doc. 1 fasc. ric.) è incompleta (essendo stata allegata soltanto la prima pagina) e priva di qualsiasi sottoscrizione;
nel contratto di cessione dell'azienda del 16.06.2023 (v. doc. n. 4 fasc. ric. e n. 2 fasc. res.), la cedente ha dichiarato e garantito che “nell'azienda ceduta” non esistevano “rapporti di lavoro subordinato in corso di esecuzione, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2112 cod. civ.”; le note dell'Inps del novembre 2024 (con le quali è stato comunicato alla sig.ra Pt_1
l'accoglimento della sua domanda di ammissione al Fondo di garanzia per la liquidazione dei crediti di lavoro), prodotte dalla ricorrente con la nota del 09.01.2025 (e delle quali viene ammessa la produzione, trattandosi di documenti sopravvenuti in corso di causa), non sono idonee da sole a dimostrare l'effettiva esistenza e la perduranza del rapporto di lavoro inter partes.
Il ricorso, peraltro, risulta estremamente generico e carente già in punto di fatto e sotto il profilo dell'allegazione degli elementi distintivi della subordinazione, la ricorrente essendosi limitata ad affermare di avere “prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della
”, senza null'altro aggiungere o Controparte_3
specificare in ordine, ad esempio, alle mansioni svolte, alla retribuzione percepita, all'orario di lavoro osservato, alle modalità di corresponsione della retribuzione, al contenuto e al concreto atteggiarsi del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro.
Difetta, quindi, a monte, un'allegazione precisa e puntuale, non consentendosi, così, una ricostruzione fattuale della vicenda in termini pregnanti.
Quanto alle domande che avevano formato oggetto del ricorso monitorio illo tempore proposto dalla sig.ra la tesi attorea non è accoglibile, sia perché il sig. è un Pt_1 CP_1
terzo estraneo al procedimento esitato con il rilascio del suddetto decreto ingiuntivo, sia, soprattutto, perché su tali domande esiste un titolo esecutivo, rappresentato proprio dal medesimo decreto ingiuntivo, per cui l'attrice, anziché agire per ottenere altro titolo giudiziale sui medesimi crediti retributivi, avrebbe dovuto semplicemente proseguire nell'esperimento dell'azione esecutiva nei confronti dell'originaria debitrice ingiunta.
Peraltro, come detto, su gran parte dei crediti azionati in sede monitoria, e cioè sui crediti aventi ad oggetto il T.F.R. e la retribuzione di maggio 2023 (oltre che le retribuzioni di marzo e aprile 2023, di cui in ricorso non è stata dedotta la mancata corresponsione), la ricorrente ha ottenuto la liquidazione in suo favore da parte dell'Inps a valere sul Fondo di garanzia per la liquidazione dei crediti di lavoro.
5. Il ricorso, pertanto, risulta privo di fondamento e va rigettato.
6 Analogamente immeritevole di accoglimento ed inammissibile appare la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria proposta dal sig. trattandosi di domanda CP_1
tardivamente proposta soltanto con le note di trattazione del 15.04.2024 e del 06.05.2025 e, in ogni caso, di domanda alquanto generica e priva di un concreto supporto assertivo e dimostrativo.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo nel loro importo minimo con riferimento alle cause di lavoro aventi valore indeterminabile e complessità bassa per le fasi di studio e decisoria, seguono la regola della soccombenza e, quindi, vanno poste a carico della ricorrente soccombente in favore della resistente costituitasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 90/2024 R.G.L., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione: rigetta il ricorso;
dichiara inammissibile la domanda proposta ex art. 96 c.p.c. dal resistente;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
, spese che si liquidano in euro 3.088,00, oltre a rimborso forfettario Controparte_1
delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., ove dovute, come per legge;
nessuna statuizione adotta in ordine alle spese processuali nei confronti della resistente contumace.
Catania, 7 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
7 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 90/2024 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Trigila, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Palazzo, giusta Controparte_1
procura allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente -
; Controparte_2
- Resistente contumace -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 02.01.2024, la ricorrente indicata in epigrafe ha agito in giudizio, esponendo: di avere prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta individuale “Tabacchi 88” di , con sede in Catania, Via Etnea n. 241 Controparte_2
ininterrottamente dal 25.05.2020 fino al 23.05.2023, data in cui il rapporto lavorativo è cessato per licenziamento motivato da “cessazione dell'attività aziendale”; di avere impugnato il licenziamento, per mancanza di giusta causa e giustificato motivo (soggettivo e oggettivo), con lettera raccomandata del 06.07.2023 anticipata via pec in pari data, formulando al
1 contempo espressa offerta della propria prestazione lavorativa;
che, dopo l'intimato licenziamento, la sig.ra , in data 16.06.2023, ha formalizzato il trasferimento di CP_2
azienda (già concordata fin dal febbraio 2023) in favore del sig. Controparte_1
Per_ giusto atto di cessione Rep. 5852 - Racc. 4256, dalla quale ha incassato Persona_2
un prezzo di vendita pari a euro 280.000,00; in data 01.09.2023 la sig.ra ha CP_2
provveduto alla cancellazione della ditta dal Registro delle Imprese;
che ella, a causa dell'inadempimento della datrice, ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento delle retribuzioni ancora dovute per ultima mensilità maggio 2023 e TFR, nonchè per mensilità di dicembre 2022; che all'emanazione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1133/2023 reso il 24.07.2023, ha fatto seguito un tentativo di esecuzione con pignoramento presso terzi rivelatosi infruttuoso.
Ciò premesso e ritenuta insussistente nella specie quella “cessazione dell'attività aziendale” posta a base del licenziamento, riscontrandosi piuttosto una ordinaria cessione di azienda con regolare continuità dell'attività aziendale e con trasferimento del rapporto di lavoro in capo al cessionario ex art. 2112 c.c., la ricorrente ha domandato al giudice adito di: ritenere e dichiarare la illegittimità dell'impugnato licenziamento per insussistenza di giusta causa o giustificato motivo e, comunque, per la assoluta insussistenza del “fatto” posto a base dell'intimato licenziamento e, per l'effetto, dichiararlo nullo (o inefficace) o, in subordine, annullarlo con qualunque formula, dichiarando, altresì, il suo diritto alla reintegrazione nel relativo posto di lavoro;
conseguentemente, dichiarare il suo diritto alla prosecuzione o ricostituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario sig. Controparte_1
, condannando quest'ultimo al compimento degli incombenti di legge per l'effettivo
[...]
ripristino del rapporto di lavoro, nonché al pagamento in suo favore dell'indennità risarcitoria di legge pari alle retribuzioni maturate dal dì del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione o, in subordine, nella diversa misura che il Giudice adito riterrà equa, oltre al versamento dei relativi contributi previdenziali di legge;
condannare in ogni caso il cessionario sig. , CP_1
per il principio di solidarietà passiva di cui agli artt. 2112 e 2560 cod. civ., al pagamento in suo favore delle retribuzioni insolute maturate alle dipendenze della cedente sig.ra CP_2
nella misura di euro 6.307,17 indicata in seno al decreto ingiuntivo n. 1133/2023, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo;
condannare entrambi i convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali.
Instauratosi il contraddittorio, la sig.ra , nonostante fosse stata regolarmente citata, CP_2
non si è costituita in giudizio, per cui se ne deve dichiarare la contumacia;
il sig. CP_1
2 invece, con memoria del 01.03.2024 si è costituito in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, contestando che vi sia stato un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la sig.ra e rilevando l'insussistenza di un obbligo di reintegrazione del CP_2 lavoratore licenziato dal cedente in capo ad esso cessionario e l'inopponibilità, nei suoi confronti, del d.i. ottenuto dalla sig.ra Pt_1
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale, all'esito dell'udienza del
07.05.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente.
L'eccezione è infondata: invero, almeno con riferimento al profilo principale, avente ad oggetto la domanda di impugnazione del licenziamento e la connessa domanda risarcitoria, deve applicarsi il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale, “in tema di trasferimento d'azienda, l'effetto estintivo del licenziamento illegittimo intimato in epoca anteriore al trasferimento medesimo, in quanto. meramente precario e destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisce, ai sensi dell'art. 2112 c.c., in capo al cessionario” (Cass.
Sez. lav. 11.03.2022, n. 8039; Cass. Sez. lav. 01.04.2016, n. 6387; Cass. Sez. lav., 17.01.2013,
n. 1220; Cass. Sez. lav. 27.02.2012, 3041; Cass. Sez. lav. 16.10.2013, n. 23533; Cass. Sez. lav. 12.04.2010, n. 8641), per cui in capo al resistente, quale cessionario dell'azienda, non può configurarsi un difetto di legittimazione passiva al riguardo.
3. Passiamo ora ad analizzare il merito della controversia.
Ovviamente, la domanda tesa ad ottenere la dichiarazione di nullità o inefficacia o l'annullamento del licenziamento da parte della sig. , quale cedente l'azienda, e la CP_2
connessa domanda risarcitoria presuppongono la preliminare verifica che tra le parti sia effettivamente intercorso un rapporto di lavoro subordinato.
Il cessionario, costituitosi in giudizio, ha negato che tra la cedente e l'odierna ricorrente sia mai esistito un rapporto di lavoro subordinato, aggiungendo che le predette avrebbero ordito ai suoi danni una operazione finalizzata a conseguire indebiti vantaggi, mediante l'ottenimento del decreto ingiuntivo e il fittizio esperimento della conseguente azione esecutiva.
Oggetto preliminare del contendere, quindi, è la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata, affermata dalla ricorrente e negata dalla resistente.
3 Sul tema, è bene premettere che la Suprema Corte ha già precisato che “il lavoro subordinato in agricoltura è pianamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094
c.c., del lavoro subordinato nell'impresa, nonostante la presenza di specifiche discipline normative di taluni suoi aspetti, dato il tenore dell'articolo citato, peraltro collocato in una ripartizione del codice civile relativa all'"impresa in generale". Può anche ricordarsi che
l'art. 2083 c.c. annovera i coltivatori diretti del fondo tra i piccoli imprenditori e che lo stesso statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) riguardo alle imprese agricole si limita
a prevedere limiti occupazionali diversi (e più bassi) ai fini dell'applicabilità di talune disposizioni (si vedano artt. 18 e 35). Può e deve quindi farsi riferimento alla ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro” (Cass.
20.03.2001 n. 3975; conf. Cass. 29.09.2003 n. 14513; Cass. 02.04.2001 n. 4824; Cass.
12.10.1996, n. 8935).
Va quindi rammentato che, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione,
"l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva". (Cass. Sez. lav.,
6.8.2004, n. 15275; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Sez. lav., 27.3.2018, n. 7587/ord.;
Cass. Sez. lav., 25.10.2004, n. 20669; Cass. Sez. lav., 23.7.2004, n. 13884; Cass. Sez. lav.,
25.5.2004, n. 10043; Cass. Sez. lav., 13.5.2004, n. 9151; Cass. Sez. lav., 17.7.2003, n. 11203;
Cass. Sez. Lav., 28.3.2003, n. 4770).
Nello stesso senso si è affermato che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di soggezione gerarchica del lavoratore consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione, e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in
4 modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale, elemento che deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (così Cass., civ. sez. lav., 9.3.2009 n. 5645; Cass. Sez. lav., 8.6.2017,
n. 14296; Cass. Sez. lav. 14.6.2018, n. 15631; Cass. Sez. lav. 5.7.2021, n. 18943).
Sul tema la Corte di legittimità ha avuto, altresì, modo di ribadire che, qualora sia difficile, per la peculiarità del rapporto, individuare il discrimine, “ai fini della individuazione della c.d. natura giuridica del rapporto, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall'effettivo svolgimento del rapporto” (Cass. Sez. lav. 14.6.2018, n. 15631; Cass. Sez. lav., 8.6.2017, n.
14296; Cass. Sez. Lav., 28.3.2003, n. 4770; Cass. Sez. lav., 15.6.1999, n. 5960), con la precisazione che i suddetti indici rivelatori della subordinazione consistono nella retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa, nell'orario di lavoro fisso e continuativo, nella continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali, nel vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia, nell'inserimento nell'organizzazione aziendale
(Cass. Sez. lav., 8.4.2015, n. 7024; Cass. Sez. lav. 5.7.2021, n. 18943).
E sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (così, tra le numerose altre, Cass. Sez. lav. 5.7.2021, n. 18943; Cass., Sez. lav.,
3.8.2017, n. 19436; Cass. Sez. lav., 22.5.2017, n. 12801; Cass., Sez. lav. 14.5.2013, n. 11530;
Cass. Sez. lav., 8.2.2010, n. 2728; Cass., Sez. lav. 17.11.2009, n. 2728).
Facendo applicazione di tali principi, si ricava che la parte ricorrente è gravata dell'onere di allegare e provare, in maniera precisa e rigorosa, l'esistenza e l'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore o, in alternativa, l'esistenza di indici sussidiari caratterizzanti il rapporto, in forza dei quali il giudice possa compiere un giudizio positivo di sussistenza del vincolo di subordinazione.
Orbene, nel caso di specie, a fronte della contestazione della parte resistente e sebbene non sia dimostrabile in questa sede che la ricorrente e la cedente abbiano ordito una collusione dolosa e fraudolenta ai danni del sig. deve ritenersi che l'onere probatorio gravante CP_1 sull'attrice non sia stato adeguatamente assolto, dal momento che: nessuna prova orale è stata
5 articolata sul punto;
la lettera di assunzione prodotta dalla ricorrente (v. doc. 1 fasc. ric.) è incompleta (essendo stata allegata soltanto la prima pagina) e priva di qualsiasi sottoscrizione;
nel contratto di cessione dell'azienda del 16.06.2023 (v. doc. n. 4 fasc. ric. e n. 2 fasc. res.), la cedente ha dichiarato e garantito che “nell'azienda ceduta” non esistevano “rapporti di lavoro subordinato in corso di esecuzione, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2112 cod. civ.”; le note dell'Inps del novembre 2024 (con le quali è stato comunicato alla sig.ra Pt_1
l'accoglimento della sua domanda di ammissione al Fondo di garanzia per la liquidazione dei crediti di lavoro), prodotte dalla ricorrente con la nota del 09.01.2025 (e delle quali viene ammessa la produzione, trattandosi di documenti sopravvenuti in corso di causa), non sono idonee da sole a dimostrare l'effettiva esistenza e la perduranza del rapporto di lavoro inter partes.
Il ricorso, peraltro, risulta estremamente generico e carente già in punto di fatto e sotto il profilo dell'allegazione degli elementi distintivi della subordinazione, la ricorrente essendosi limitata ad affermare di avere “prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della
”, senza null'altro aggiungere o Controparte_3
specificare in ordine, ad esempio, alle mansioni svolte, alla retribuzione percepita, all'orario di lavoro osservato, alle modalità di corresponsione della retribuzione, al contenuto e al concreto atteggiarsi del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro.
Difetta, quindi, a monte, un'allegazione precisa e puntuale, non consentendosi, così, una ricostruzione fattuale della vicenda in termini pregnanti.
Quanto alle domande che avevano formato oggetto del ricorso monitorio illo tempore proposto dalla sig.ra la tesi attorea non è accoglibile, sia perché il sig. è un Pt_1 CP_1
terzo estraneo al procedimento esitato con il rilascio del suddetto decreto ingiuntivo, sia, soprattutto, perché su tali domande esiste un titolo esecutivo, rappresentato proprio dal medesimo decreto ingiuntivo, per cui l'attrice, anziché agire per ottenere altro titolo giudiziale sui medesimi crediti retributivi, avrebbe dovuto semplicemente proseguire nell'esperimento dell'azione esecutiva nei confronti dell'originaria debitrice ingiunta.
Peraltro, come detto, su gran parte dei crediti azionati in sede monitoria, e cioè sui crediti aventi ad oggetto il T.F.R. e la retribuzione di maggio 2023 (oltre che le retribuzioni di marzo e aprile 2023, di cui in ricorso non è stata dedotta la mancata corresponsione), la ricorrente ha ottenuto la liquidazione in suo favore da parte dell'Inps a valere sul Fondo di garanzia per la liquidazione dei crediti di lavoro.
5. Il ricorso, pertanto, risulta privo di fondamento e va rigettato.
6 Analogamente immeritevole di accoglimento ed inammissibile appare la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria proposta dal sig. trattandosi di domanda CP_1
tardivamente proposta soltanto con le note di trattazione del 15.04.2024 e del 06.05.2025 e, in ogni caso, di domanda alquanto generica e priva di un concreto supporto assertivo e dimostrativo.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo nel loro importo minimo con riferimento alle cause di lavoro aventi valore indeterminabile e complessità bassa per le fasi di studio e decisoria, seguono la regola della soccombenza e, quindi, vanno poste a carico della ricorrente soccombente in favore della resistente costituitasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 90/2024 R.G.L., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione: rigetta il ricorso;
dichiara inammissibile la domanda proposta ex art. 96 c.p.c. dal resistente;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
, spese che si liquidano in euro 3.088,00, oltre a rimborso forfettario Controparte_1
delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., ove dovute, come per legge;
nessuna statuizione adotta in ordine alle spese processuali nei confronti della resistente contumace.
Catania, 7 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
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