CA
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 14/04/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2441/2023
T R A
, nato a [...] il [...], residente in Giugliano in Campania (NA) Parte_1 alla via Domitiana n. 24, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Gallotto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Scipione Rovito 22;
Appellante
E
, in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Calamia ed elett.te dom.to presso la sede in via A. de Gasperi, n. 55 Napoli;
CP_2
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte territoriale in data 10.10.2023, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 1665/2023 pubblicata in data 11.4.2023 del Tribunale di
Napoli Nord, con cui è stato dichiarato inammissibile il suo ricorso volto ad ottenere il pagamento del t.f.r. in sostituzione del datore di lavoro insolvente a carico del Fondo di Garanzia presso CP_ l' ex lege n. 297/1982.
L'odierno appellante ha esposto:
-di aver lavorato con mansioni di impiegato categoria “A” livello economico “5 e 4” dal luglio 1993 ad aprile 1998 dapprima alle dipendenze della società “Punto Quattro di Badioli Veniero e La Cecilia AR s.n.c.” e successivamente, senza soluzione di continuità, da aprile 1998 a settembre 2008 per la società “Punto Quattro s.r.l.”;
-di non aver percepito il t.f.r. maturato durante il periodo di lavoro pari ad euro 18.745,42; -di aver ottenuto decreto ingiuntivo n. 4081/09, depositato il 16.11.2009, del Tribunale di Napoli, sez. lavoro, opposto e successivamente confermato con sentenza resa nel giudizio di opposizione n. 21108 del 16.09.2010 (all. sub. 1 e 2 fascicolo di primo grado), contenente la condanna della società Punto Quattro srl – nelle more entrata in stato di liquidazione - al pagamento della somma di euro 18.745,82, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di t.f.r. per il lavoro prestato dal ricorrente;
-di aver infruttuosamente esperito pignoramento mobiliare presso la sede legale della Punto
Quattro che corrispondeva allo studio fiscale del commercialista e non vi era altra sede ove reiterare l'istanza di pignoramento (cfr. all. 4 fascicolo di primo grado);
-di aver presentato in data 22.11.2010 una prima domanda amministrativa di pagamento del t.f.r. al Fondo di garanzia e, a seguito del rigetto dell' previdenziale e del ricorso al Comitato CP_3 provinciale del 22.9.2012, azione giudiziaria con due ricorsi per decreto ingiuntivo (del 6.6.2012
e del 22.10.2012), entrambi negati dal Tribunale di Napoli, nonché un terzo procedimento monitorio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, il cui decreto ingiuntivo è stato poi revocato a CP_ seguito del giudizio di opposizione proposto dall' con sentenza n. 1259/2017 per insussistenza dei presupposti per richiedere il pagamento del t.f.r. al Fondo di garanzia, non essendovi prova della non assoggettabilità a fallimento dell'ex datore di lavoro;
-di aver proposto in data 07.07.2020 ricorso di fallimento nei confronti della Punto Quattro, dichiarato inammissibile dal Tribunale di Napoli per insufficienza del requisito dimensionale del credito di euro 30.000 (all. 3 fascicolo di primo grado); CP_
-di aver nuovamente richiesto al Fondo di garanzia dell' con domanda amministrativa del 11.10.2020, il pagamento delle somme non corrisposte dal datore di lavoro a titolo di t.f.r. (all. 5 fascicolo di primo grado); CP_
-di aver ricevuto provvedimento dell' di diniego della domanda datato 21.01.2021, in quanto
“… la domanda è stata presentata oltre il termine prescrizionale previsto dalle norme vigenti” (all. 6 fascicolo di primo grado), impugnato mediante reclamo al Comitato Provinciale in data
05.03.2021, rimasto senza esito (all. 7 fascicolo di primo grado).
Il ricorrente aveva quindi proposto ricorso giudiziario innanzi al Tribunale di Napoli Nord in data 12.2.2022, chiedendo di accertare il suo diritto all'intervento del Fondo di garanzia per il pagamento del t.f.r. ex l. 297/1982, con condanna dell' convenuto alla corresponsione in CP_3 suo favore dell'importo di euro 18.745,02.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per decadenza dalla azione ex art. 47 d.p.r. 639/1970. In particolare il primo giudice ha statuito nel senso della decadenza dall'azione giudiziaria in quanto ”la domanda amministrativa per il pagamento del t.f.r. a carico del fondo di garanzia CP_ dell' risulta proposta nel 2010, cui seguiva nel settembre 2011 ricorso amministrativo;
la domanda giudiziale risulta pertanto tardiva, essendo decorso, al più tardi, il termine annuale di decadenza dalla data virtuale di esaurimento del procedimento amministrativo, computato a partire da quella della domanda amministrativa (al massimo tre anni e trecento giorni). Né vale a rimettere in termini l'istante la presentazione a distanza di quasi dieci anni di un ricorso di fallimento e di una nuova domanda amministrativa”.
Avverso la suddetta decisione il ha interposto tempestivo gravame censurando con unico Pt_1 motivo l'erronea applicazione dell'art. 47 d.p.r. 639/1970 cit. poiché il giudice di prime cure non ha tenuto conto della circostanza, documentata in atti, che a seguito del diniego della prima domanda amministrativa del 2010 il ricorrente ha impedito la decadenza processuale avendo proposto ricorso giudiziario nel termine annuale prescritto dall'art. 47 cit. Non essendovi all'epoca della prima domanda i presupposti per il diritto alla prestazione, ha poi presentato una seconda domanda amministrativa dell'11.10.2020, quando il diritto alla prestazione è effettivamente sorto, da cui il Giudice di prime cure avrebbe dovuto far decorrere il termine di decadenza annuale ex art. 47.
L'appellante ha quindi chiesto, in accoglimento del gravame, di riformare la sentenza di primo grado e dichiarare ammissibile ed accogliere il ricorso introduttivo, accertando il suo diritto al pagamento del t.f.r. a carico del Fondo di garanzia in sostituzione del datore di lavoro insolvente.
CP_ Instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che resistendo al gravame ne ha chiesto il rigetto.
L'Istituto appellato ha ribadito l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziale ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 639/1970 (rilevabile d'ufficio), essendo decorso il termine annuale per la proposizione del ricorso giurisdizionale rispetto alla data di presentazione della prima domanda amministrativa CP_ inoltrata dal ricorrente all' nonché rispetto alla data di scadenza del termine per la decisione del ricorso al Comitato Provinciale o, comunque, di scadenza del termine di definizione del procedimento amministrativo.
Sempre in via preliminare ha poi eccepito l'avvenuta prescrizione del credito per t.f.r. ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. n.80/1992, essendo il rapporto di lavoro tra la il e la Punto Quattro S.r.l. Pt_1 cessato nel settembre del 2008 (in data 30.09.2008) e avendo il ricorrente chiesto ed ottenuto, nei confronti dell'ex datore di lavoro decreto ingiuntivo n. 4081/09, depositato il 16.11.2009, confermato con sentenza del 16.09.2010, cui faceva seguito un tentativo di esecuzione con la richiesta di pignoramento mobiliare dell'8.11.2010. Dopo ben 10 anni il ricorrente ha poi depositato, nel luglio del 2020, l'istanza per la declaratoria di fallimento della Punto Quattro S.r.l. CP_ e la nuova domanda amministrativa dell'11.10.2020, respinta dall' – appunto – per decorso del termine quinquennale di prescrizione.
CP_ Nel merito l' ha negato i presupposti per poter affermare la sussistenza del diritto, ritenendo che il ricorrente non avesse compiuto alcun serio tentativo di recupero del proprio credito, essendosi lo stesso limitato ad una sola richiesta di pignoramento mobiliare, peraltro presso una sede (ufficio del commercialista ove era domiciliata la sede legale) ove, difficilmente, potevano rivenirsi beni da sottoporre a pignoramento. Non sono stati fatti ulteriori tentativi di recupero, né è stata provata l'acquisizione di altre informazioni utili ai fini della fattibilità delle stesse. Secondo l'istituto appellato, quindi, lo stato di insolvenza non sarebbe stato dimostrato, non essendo state compiute le necessarie attività esecutive richieste al predetto fine.
Nelle more del giudizio, è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento. Indi, depositate dalle parti le note di trattazione scritta, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
1.Sulla decadenza l'art. 47 del d.p.r. 649/1970 statuisce che “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controvediziariorsie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della L. n.
88 del 1989 l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
Nella specie, il Giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile il ricorso poiché ha fatto decorrere il termine di decadenza dell'art. 47 cit. dalla prima domanda amministrativa del 2010.
In realtà, come documentato dal ricorrente, quest'ultimo ha proposto una prima domanda amministrativa per l'intervento del Fondo di garanzia in data 22.11.2010, negata dall'Ente previdenziale, successivo ricorso al Comitato provinciale del 22.9.2011 e azione giudiziaria mediante la proposizione dei ricorsi monitori del 6.6.2012 e del 22.10.2012, così impedendo la decadenza processuale sulla (prima) domanda (v. all. 9 fascicolo di primo grado).
Mutati i presupposti per l'accesso al Fondo di garanzia, in data 11.10.2020 ha presentato una nuova (seconda) domanda amministrativa, cui ha fatto seguito provvedimento di diniego CP_ dell' del 21.1.2021 per prescrizione del diritto e ricorso al Comitato provinciale del 5.3.2021. Prima del decorso del termine annuale, in data 12.2.2022 ha poi proposto il ricorso giudiziario, impedendo così la decadenza ex art. 47 in esame anche rispetto alla nuova domanda dell'11.10.2020 (doc. 5, 6, 7 fascicolo di primo grado).
CP_ E' quindi priva di fondamento l'eccezione di decadenza sollevata dall'
CP_ 2. L' ha poi contestato la prescrizione del diritto osservando che la (seconda) domanda amministrativa dell'11.10.2020 è stata inoltrata a distanza di circa dieci anni dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione, ossia dal verbale di pignoramento mobiliare (dell'8.11.2010; cfr. all. 4 fascicolo di primo grado). Ha evidenziato come anche l'istanza di fallimento fosse stata depositata dopo il decorso della prescrizione, solo in data 7.07.2020, e comunque non fosse idonea ad interrompere i termini di prescrizione, né nei confronti del datore di lavoro né dell'Istituto. Secondo la prospettazione dell'Ente appellato, l'inerzia del ricorrente avrebbe determinato la prescrizione del credito non solo nei confronti dell'Istituto (essendo decorso il termine quinquennale dalla cessazione del rapporto o, al più, dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione) ma anche nei confronti del datore di lavoro (essendo decorsi più di dieci anni dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione, ossia, dall'atto di pignoramento mobiliare).
Sulla prescrizione del diritto del lavoratore di ottenere il pagamento del t.f.r. da parte del Fondo di garanzia (e lo stesso vale per gli altri crediti di lavoro), va ricordato l'orientamento della S.C. che ha statuito “Il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di CP_2 lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, senza che possa configurarsi un'ipotesi di obbligazione solidale (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale). Esso si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (quali l'insolvenza del datore di lavoro, la verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all e, CP_2 pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia “ (Cass., sentenza n. 16617 del 2011 e ordinanza 12971 del 2014; v. anche, per gli altri crediti di lavoro, Cass. ord. n. 29519 del 2022; ord. n. 17643 del 2020; sent. n. 16852 del 2020). Nella fattispecie, risulta documentalmente che la prescrizione del credito previdenziale (nei CP_ confronti del Fondo di garanzia dell' è stata interrotta più volte: con la (prima) domanda di pagamento al Fondo del 22.11.2010; con il ricorso al Comitato Provinciale del 22.09.2011; CP_2 con i ricorsi per decreto ingiuntivo del 06.06.2012 e del 22.10.2012, entrambi negati dal Tribunale di Napoli;
con il terzo ricorso monitorio del 18.12.2013 proposto dinanzi al Tribunale di Napoli CP_ Nord, che ha concesso il decreto ingiuntivo n. 7/14 del 13.1.2014, opposto dall' con ricorso depositato il 28.2.2014.
Il termine di prescrizione è quindi rimasto sospeso ex artt. 2943 e 2945 c.c. fino alla definizione del giudizio di opposizione con la sentenza n. 1259/2017 del 26.6.2017, che ha revocato il d.i. del
13.1.2014 cit. (allegati 8 e 9 fascicolo di primo grado), e poi nuovamente interrotto con la nuova richiesta di prestazione del Fondo di Garanzia dell'11.10.2020 (all. 5 fascicolo di primo grado), CP_ il ricorso al Comitato provinciale del 5.3.2021 a fronte del diniego dell' (all. 7 fascicolo di primo grado) e la proposizione del ricorso di primo grado il 12.2.2022.
Non rileva invece l'eventuale prescrizione del credito retributivo nei confronti del datore di lavoro, trattandosi di diritto autonomo e distinto dal credito di natura previdenziale oggetto di causa. In ogni caso, si osserva che il credito per t.f.r. nei confronti della Quattro Punto s.r.l., essendo stato accertato in un provvedimento giurisdizionale (d.i. n. 4981/2009, confermato con la sentenza resa nel giudizio di opposizione del 16.9.2010; doc. 1 e 2 fascicolo di primo grado),
è soggetto al termine di prescrizione decennale, interrotto a novembre 2010 con il verbale di pignoramento negativo (doc. 4 fascicolo di primo grado) e poi a luglio 2020 con la istanza di fallimento della Punto Quattro s.r.l., dichiarata improcedibile dal Tribunale di Napoli per credito sotto soglia (doc. 3 fascicolo di primo grado).
3. Nel merito, si ritiene che l'istante abbia dato prova del possesso dei presupposti per l'accesso al Fondo di garanzia ex lege n. 297/1982.
In primo luogo, il credito per t.f.r. pari ad euro 18.745,42 è accertato nel decreto ingiuntivo n.
4081/2009, dep. il 16.11.2009, del Tribunale di Napoli, confermato con la sentenza del giudizio di opposizione n. 2118 del 16.9.2010 (all. 1 e 2 fasc. di primo grado).
La non fallibilità dell'ex datore di lavoro è comprovata dalla sentenza del Tribunale di Napoli di luglio 2020, che dichiara improcedibile l'istanza di fallimento della Punto Quattro s.r.l. presentata dal “non risultando che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia complessivamente Pt_1 almeno pari a euro trentamila” (all. 3 fasc. primo grado).
Per quanto riguarda l'insolvenza del datore di lavoro, attesa la non fallibilità della Punto Quattro, l'istante ha prodotto il verbale di pignoramento mobiliare di novembre 2010 presso la sede legale della società, coincidente con lo studio del commercialista, con esito negativo, a riprova dell'infruttuoso esperimento di una procedura esecutiva individuale, e la visura storica della s.r.l. da cui risulta che la società è stata posta in liquidazione e non deposita i bilanci dal 2009 (all. 4 e
10 fasc. di primo grado).
CP_ L' ha negato che la documentazione descritta sia sufficiente ad integrare un serio tentativo di recupero del credito e a dimostrare lo stato di insolvenza del datore di lavoro. Osserva la Corte che il punto controverso della causa risiede nella valutazione della diligenza dell'istante nel procedere, prima di accedere al fondo di garanzia, ad ogni utile tentativo di escutere il patrimonio del debitore, datore di lavoro, tenendo conto che nella specie si tratta di società di capitali a responsabilità limitata.
Occorre fare riferimento all'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte in materia.
CP_ Ha ritenuto la Suprema Corte che “L'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l per la realizzazione dei crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982
e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire “in executivis” nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione” (Cassazione civile, 07/07/2020, n. 14020).
In motivazione sullo specifico punto si legge: “
8. Viene quindi in esame soltanto la questione, fondamentale nell'interpretazione della normativa che riguarda l'estensione dell'onere di diligenza (sul piano oggettivo e soggettivo) del lavoratore creditore che agisce in executivis. E che secondo il criterio guida, osservato in tutta la vasta e risalente elaborazione giurisprudenziale intervenuta nella materia, deve essere conformata alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale (Cass. sentenza n. 4666 del 2002, Cass.
28 marzo 2003 n. 4783, Cass. n. 1848/2004; Cass. n. 9108/2007).
E' stato infatti precisato in proposito che trattandosi di attività diretta al concreto soddisfacimento di un credito, per valutare la sussistenza dell'ordinaria diligenza debba tenersi conto anche della sua economicità (Cass. n. 9108/2007). La S.C. ha conseguentemente escluso la necessità di intraprendere o proseguire un'esecuzione i cui costi, non recuperabili, superino quelli del credito;
oppure quando l'esecuzione si appalesi aleatoria;
oppure ancora quando risulti aliunde già acquisita la prova della mancanza o dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali.
9. La ricostruzione giurisprudenziale nella materia muove, com'è noto, dalla premessa (Sez. L,
Sentenza n. 1848 del 02/02/2004, che a sua volta richiama sentenza n. 3511 del 2001) secondo cui la tutela del lavoratore risulti modulata attraverso il meccanismo della presunzione legale.
E che vada concessa in ogni caso in cui esista l'insufficienza o la mancanza della garanzia patrimoniale desunta dall'in fruttuosità di una esecuzione individuale mobiliare o immobiliare;
senza che sia necessario il compimento di una ulteriore attività costituita dalla ricerca di altri beni, mobili o immobili, di proprietà del datore di lavoro nei comuni di residenza o di nascita diversi da quello in cui ha sede l'impresa.
10. Secondo il medesimo indirizzo giurisprudenziale, dunque, la legge detta una presunzione legale collegata all'esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata;
non prevede attività di ricerca ulteriori di beni. La procedura esecutiva non deve essere estesa ad ogni forma di esecuzione possibile essendo sufficiente sul piano della diligenza una delle forme possibili di CP_ esecuzione. nvece l' cui spetta il diritto di surroga, ad azionare direttamente il titolo CP_4 ottenuto dal lavoratore ed a proseguire l'attività di ricerca ed esecuzione nei confronti dell'obbligato, nell'ipotesi in cui si rinvengano nuovi beni sui quali rivalersi.
11. La legge, infatti, prevede soltanto “l'esperimento dell'esecuzione forzata” e non già il compimento di una ulteriore attività da parte del lavoratore - la ricerca di beni mobili e immobili nei luoghi di residenza e di nascita del debitore diversi da quello in cui ha sede l'impresa - soprattutto perché tale attività può rilevarsi sommamente gravosa, oltre che dispendiosa, per un soggetto che, di norma, è privo di adeguate risorse economiche (nonché, in ipotesi, pure inutile, ben potendo il datore di lavoro essere proprietario di beni solamente in luoghi diversi da quelli sopra indicati). E questa conclusione è conforme alla ratio della disposizione di legge di cui si discute, avendo il legislatore, in osservanza di una direttiva comunitaria, inteso perseguire finalità di carattere sociale con il consentire al lavoratore, molto spesso astretto dal bisogno, di ottenere, nel tempo più breve possibile e tramite l'intervento di un soggetto diverso dall'obbligato CP_ principale, il pagamento del credito maturato e non adempiuto: è semmai l' cui è attribuito il diritto di surroga (v. medesimo art. 2, comma 7) e che ne ha gli strumenti - essendo le sue sedi ed i suoi uffici legali dislocati su tutto il territorio nazionale - che può effettuare le opportune ricerche allo scopo di conseguire dal datore di lavoro, che sia eventualmente proprietario di beni utilmente aggredibili in un luogo diverso da quello in cui ha sede l'impresa, la somma erogata al lavoratore. Da questi rilievi deriva l'inconsistenza della tesi secondo cui il creditore, dopo
l'inutile esperimento di un'azione esecutiva mobiliare presso la sede dell'impresa, deve effettuare una ricerca di beni mobili o immobili anche in luoghi diversi dal comune in cui è situata tale sede, dovendosi soltanto pretendere, qualora debitore sia una persona fisica o se vi siano altri soggetti solidalmente obbligati, che la ricerca, in ossequio al generale principio di diligenza che deve assistere il creditore, avvenga, nel primo caso, solamente nel luogo in cui ha sede l'impresa e, nel secondo caso, del luogo di residenza dei coobbligati” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1848 del 02/02/2004).
12. L'orientamento giurisprudenziale di cui sopra risulta però integrato da un successivo che ha esteso l'onere di diligenza del lavoratore, il quale abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, nell'ipotesi in cui si prospettino ulteriori fruttuose procedure esecutive (Cass. Sez.
L, sentenza n. 11379 del 08/05/2008) oppure allorché risultino, sulla base degli atti, altre circostanze le quali dimostrino che esistano altri beni aggredibili con l'azione esecutiva (Cass.
Sez L. ordinanza n. 27467 del 20/11/2017; Sez. L, Sentenza n. 7585 del 01/04/2011; Sez. L,
Sentenza n. 8529 del 29/05/2012; Sez. L, Sentenza n. 1607 del 28/01/2015, Cass. 9108/2007;
Cass. 14447/2004).
13. Anche sulla scorta di tale secondo orientamento non risulta posto a carico del lavoratore un onere indistinto di ricerca di beni e/o di condebitori, ma solo un onere di riattivare l'esecuzione quando essa si prospetti fruttuosa e ragionevole.
Tutte le suddette pronunce sono nel senso che per integrare l'onere di diligenza, dopo un'esecuzione infruttuosa già effettuata, occorra che risultino, in base agli atti, beni agevolmente aggredibili ovvero sotto il profilo soggettivo che esistano altri condebitori solidalmente ed illimitatamente responsabili.
14. Non risulta invece conforme al tenore letterale della norma che regola la materia ed alla relativa ratio sostenere che il lavoratore, una volta compiuta una procedura esecutiva nei confronti del debitore, debba compiere ricerche in tutte le possibili direzioni, allo scopo di escludere, all'esito, che debbano esperirsi quelle procedure che risultino infruttuose in base agli atti. Essendo piuttosto vero, in base alla giurisprudenza citata, che un onere di attivarsi ulteriormente in via esecutiva può essere predicato - al contrario - solo quando risulti positivamente dimostrato in base agli atti che l'esecuzione possa risultare fruttuosa.
15. Vale osservare in proposito che l'inutile esperimento dell'esecuzione forzata individuale rappresenta già, di per sè, una condizione di aggravamento della tutela concessa al lavoratore dipendente da un datore non assoggettato a procedura concorsuale (ad es. perché non dichiarato fallito entro l'anno dalla cancellazione;
oppure per insufficienza dell'attivo; condizioni che non dipendono certo dal comportamento del creditore) rispetto al lavoratore creditore di un datore di lavoro assoggettato a procedura concorsuale. Quest'ultimo può infatti accedere al Fondo di CP_ Garanza chiedendo direttamente all' la stessa tutela una volta decorsi 15 giorni dall'accertamento del credito (dal deposito dello stato passivo) senza essere tenuto a rapportarsi con la misura del riparto in sede concorsuale (e quindi anche se in ipotesi questo risultasse capiente).
Non vi è quindi nessuna ragione per rendere ulteriormente aggravata la tutela per il primo;
dal momento che l'istituzione del Fondo di garanzia, secondo la L. n. 297 del 1982, risponde pur sempre - per tutti (ed a prescindere dalla natura del datore di lavoro) - ad una esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza, per cui sarà il Fondo, surrogandosi al lavoratore, a dover sopportare i rischi delle lungaggini delle procedure e del recupero del credito. 16. D'altra parte questa Corte ha pure evidenziato nella stessa direzione che “tale orientamento risulta coerente con la finalità perseguita dal legislatore del 1982, che mediante l'istituzione di un Fondo di garanzia affidato all'ente previdenziale pubblico, ha inteso compensare la peculiarità della disciplina del t.f.r., nella quale il sistema degli accantonamenti fa sì che gli importi spettanti al lavoratore vengano trattenuti e utili fiati dal datore di lavoro, con la previsione di una tutela certa del credito, realizzata attraverso modalità garantistiche e non soggetta a limitazioni e difficoltà procedurali” (Cass. n. 2746/2017 che rinvia a Cass. n.
17227/2010).
17. Per quanto riguarda, invece, l'estensione soggettiva dell'onere di diligenza ovvero dell'onere di escussione nei confronti dei soci, la Corte di Cassazione ha affermato che in ipotesi di datore di lavoro costituito da una società di persone l'onere di diligenza comprenda anche la diretta esecuzione dei soci solidalmente ed illimitatamente responsabili in considerazione della natura sussidiaria delle prestazioni poste a carico del Fondo (Cass. 28091/2017, nella stessa direzione in precedenza anche Cass. 1607/2015 e Cass. n. 1848/2004).
18. Analogo obbligo di diretta ed inderogabile esecuzione non può però affermarsi nei confronti dei soci di società di capitali dal momento che si tratta, in base all'art. 2495 c.c., di una responsabilità limitata ed eventuale, subordinata alla estinzione della società ed alla riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione” (Cass. 14020 del 2020 cit.).
Tale orientamento è stato ripreso e fatto proprio nei medesimi termini da numerose sentenze successive.
Nel caso in esame le circostanze in fatto dedotte all'attenzione del collegio sono inequivoche. Il lavoratore, come già osservato, è in possesso di un titolo giudiziale con cui viene condannata la società datrice di lavoro al pagamento, in suo favore, del debito avente ad oggetto euro 18.745,02
a titolo di t.f.r. Risulta documentalmente che la società a responsabilità limitata in questione non ha sedi operative o succursali e che nella sede legale sita in Napoli Piazza Vanvitelli n. 5, risultante dalla visura camerale e coincidente con lo studio del commercialista, l'Ufficiale giudiziario non ha rinvenuto beni mobili appartenenti alla s.r.l. (cfr. visura camerale della Punto Quattro s.r.l., all.
10 fasc. primo grado, e verbale di pignoramento mobiliare negativo, all. 4).
La visura camerale indica inoltre che la società è in liquidazione dal 2009 e dal medesimo anno non deposita i bilanci. L'ultimo bilancio depositato è relativo all'esercizio 2008.
Dunque, nella specie, tentata con esito negativo la procedura esecutiva mobiliare presso la sede legale della s.r.l. risultante dalla visura camerale, manca la materiale possibilità per il lavoratore di esperire altre esecuzioni, non essendovi altre sedi o beni su cui rivalersi evincibili dalla visura.
Peraltro, la Punto Quattro s.r.l. ha per oggetto il “commercio al dettaglio di articoli di cancelleria- tecnici-informatici-arredamenti uffici-macchine per uffici”, risultando pertanto conforme alla ordinaria diligenza la scelta dell'istante di procedere esecutivamente mediante esecuzione mobiliare al fine di individuare possibili beni sociali aggredibili, poi non rinvenuti.
La suprema Corte ha ben ribadito che la diligenza deve essere valutata anche in termini di economicità dell'azione posta in essere, escludendo la necessità di intraprendere o proseguire un'esecuzione i cui costi, non recuperabili, superino quelli del credito;
oppure quando l'esecuzione si appalesi aleatoria;
oppure ancora quando risulti aliunde già acquisita la prova della mancanza o dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali.
Quanto sinora detto evidenzia pienamente la legittimità del ricorso al Fondo di garanzia tenuto presso l il cui scopo è quello di intervenire “rispondendo ad un'esigenza di socializzazione CP_2 del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito...”.
In conclusione, l'appello va accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, va condannato l' CP_2 al pagamento, in favore dell'appellante, del t.f.r. dovuto dal Fondo di garanzia quantificato in euro 18.745,02, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: CP_
-accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' al pagamento, in favore di , dell'importo di euro 18.745,02 a titolo di t.f.r. a carico Parte_1 del Fondo di garanzia ex l. n. 297/1982, oltre accessori come in motivazione;
CP_
-condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 2540,00 per il primo grado e in euro 1984,00 per il grado di appello, oltre per entrambi i gradi
IVA CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Napoli, 14/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 14/04/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2441/2023
T R A
, nato a [...] il [...], residente in Giugliano in Campania (NA) Parte_1 alla via Domitiana n. 24, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Gallotto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Scipione Rovito 22;
Appellante
E
, in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Calamia ed elett.te dom.to presso la sede in via A. de Gasperi, n. 55 Napoli;
CP_2
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte territoriale in data 10.10.2023, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 1665/2023 pubblicata in data 11.4.2023 del Tribunale di
Napoli Nord, con cui è stato dichiarato inammissibile il suo ricorso volto ad ottenere il pagamento del t.f.r. in sostituzione del datore di lavoro insolvente a carico del Fondo di Garanzia presso CP_ l' ex lege n. 297/1982.
L'odierno appellante ha esposto:
-di aver lavorato con mansioni di impiegato categoria “A” livello economico “5 e 4” dal luglio 1993 ad aprile 1998 dapprima alle dipendenze della società “Punto Quattro di Badioli Veniero e La Cecilia AR s.n.c.” e successivamente, senza soluzione di continuità, da aprile 1998 a settembre 2008 per la società “Punto Quattro s.r.l.”;
-di non aver percepito il t.f.r. maturato durante il periodo di lavoro pari ad euro 18.745,42; -di aver ottenuto decreto ingiuntivo n. 4081/09, depositato il 16.11.2009, del Tribunale di Napoli, sez. lavoro, opposto e successivamente confermato con sentenza resa nel giudizio di opposizione n. 21108 del 16.09.2010 (all. sub. 1 e 2 fascicolo di primo grado), contenente la condanna della società Punto Quattro srl – nelle more entrata in stato di liquidazione - al pagamento della somma di euro 18.745,82, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di t.f.r. per il lavoro prestato dal ricorrente;
-di aver infruttuosamente esperito pignoramento mobiliare presso la sede legale della Punto
Quattro che corrispondeva allo studio fiscale del commercialista e non vi era altra sede ove reiterare l'istanza di pignoramento (cfr. all. 4 fascicolo di primo grado);
-di aver presentato in data 22.11.2010 una prima domanda amministrativa di pagamento del t.f.r. al Fondo di garanzia e, a seguito del rigetto dell' previdenziale e del ricorso al Comitato CP_3 provinciale del 22.9.2012, azione giudiziaria con due ricorsi per decreto ingiuntivo (del 6.6.2012
e del 22.10.2012), entrambi negati dal Tribunale di Napoli, nonché un terzo procedimento monitorio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, il cui decreto ingiuntivo è stato poi revocato a CP_ seguito del giudizio di opposizione proposto dall' con sentenza n. 1259/2017 per insussistenza dei presupposti per richiedere il pagamento del t.f.r. al Fondo di garanzia, non essendovi prova della non assoggettabilità a fallimento dell'ex datore di lavoro;
-di aver proposto in data 07.07.2020 ricorso di fallimento nei confronti della Punto Quattro, dichiarato inammissibile dal Tribunale di Napoli per insufficienza del requisito dimensionale del credito di euro 30.000 (all. 3 fascicolo di primo grado); CP_
-di aver nuovamente richiesto al Fondo di garanzia dell' con domanda amministrativa del 11.10.2020, il pagamento delle somme non corrisposte dal datore di lavoro a titolo di t.f.r. (all. 5 fascicolo di primo grado); CP_
-di aver ricevuto provvedimento dell' di diniego della domanda datato 21.01.2021, in quanto
“… la domanda è stata presentata oltre il termine prescrizionale previsto dalle norme vigenti” (all. 6 fascicolo di primo grado), impugnato mediante reclamo al Comitato Provinciale in data
05.03.2021, rimasto senza esito (all. 7 fascicolo di primo grado).
Il ricorrente aveva quindi proposto ricorso giudiziario innanzi al Tribunale di Napoli Nord in data 12.2.2022, chiedendo di accertare il suo diritto all'intervento del Fondo di garanzia per il pagamento del t.f.r. ex l. 297/1982, con condanna dell' convenuto alla corresponsione in CP_3 suo favore dell'importo di euro 18.745,02.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per decadenza dalla azione ex art. 47 d.p.r. 639/1970. In particolare il primo giudice ha statuito nel senso della decadenza dall'azione giudiziaria in quanto ”la domanda amministrativa per il pagamento del t.f.r. a carico del fondo di garanzia CP_ dell' risulta proposta nel 2010, cui seguiva nel settembre 2011 ricorso amministrativo;
la domanda giudiziale risulta pertanto tardiva, essendo decorso, al più tardi, il termine annuale di decadenza dalla data virtuale di esaurimento del procedimento amministrativo, computato a partire da quella della domanda amministrativa (al massimo tre anni e trecento giorni). Né vale a rimettere in termini l'istante la presentazione a distanza di quasi dieci anni di un ricorso di fallimento e di una nuova domanda amministrativa”.
Avverso la suddetta decisione il ha interposto tempestivo gravame censurando con unico Pt_1 motivo l'erronea applicazione dell'art. 47 d.p.r. 639/1970 cit. poiché il giudice di prime cure non ha tenuto conto della circostanza, documentata in atti, che a seguito del diniego della prima domanda amministrativa del 2010 il ricorrente ha impedito la decadenza processuale avendo proposto ricorso giudiziario nel termine annuale prescritto dall'art. 47 cit. Non essendovi all'epoca della prima domanda i presupposti per il diritto alla prestazione, ha poi presentato una seconda domanda amministrativa dell'11.10.2020, quando il diritto alla prestazione è effettivamente sorto, da cui il Giudice di prime cure avrebbe dovuto far decorrere il termine di decadenza annuale ex art. 47.
L'appellante ha quindi chiesto, in accoglimento del gravame, di riformare la sentenza di primo grado e dichiarare ammissibile ed accogliere il ricorso introduttivo, accertando il suo diritto al pagamento del t.f.r. a carico del Fondo di garanzia in sostituzione del datore di lavoro insolvente.
CP_ Instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che resistendo al gravame ne ha chiesto il rigetto.
L'Istituto appellato ha ribadito l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziale ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 639/1970 (rilevabile d'ufficio), essendo decorso il termine annuale per la proposizione del ricorso giurisdizionale rispetto alla data di presentazione della prima domanda amministrativa CP_ inoltrata dal ricorrente all' nonché rispetto alla data di scadenza del termine per la decisione del ricorso al Comitato Provinciale o, comunque, di scadenza del termine di definizione del procedimento amministrativo.
Sempre in via preliminare ha poi eccepito l'avvenuta prescrizione del credito per t.f.r. ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. n.80/1992, essendo il rapporto di lavoro tra la il e la Punto Quattro S.r.l. Pt_1 cessato nel settembre del 2008 (in data 30.09.2008) e avendo il ricorrente chiesto ed ottenuto, nei confronti dell'ex datore di lavoro decreto ingiuntivo n. 4081/09, depositato il 16.11.2009, confermato con sentenza del 16.09.2010, cui faceva seguito un tentativo di esecuzione con la richiesta di pignoramento mobiliare dell'8.11.2010. Dopo ben 10 anni il ricorrente ha poi depositato, nel luglio del 2020, l'istanza per la declaratoria di fallimento della Punto Quattro S.r.l. CP_ e la nuova domanda amministrativa dell'11.10.2020, respinta dall' – appunto – per decorso del termine quinquennale di prescrizione.
CP_ Nel merito l' ha negato i presupposti per poter affermare la sussistenza del diritto, ritenendo che il ricorrente non avesse compiuto alcun serio tentativo di recupero del proprio credito, essendosi lo stesso limitato ad una sola richiesta di pignoramento mobiliare, peraltro presso una sede (ufficio del commercialista ove era domiciliata la sede legale) ove, difficilmente, potevano rivenirsi beni da sottoporre a pignoramento. Non sono stati fatti ulteriori tentativi di recupero, né è stata provata l'acquisizione di altre informazioni utili ai fini della fattibilità delle stesse. Secondo l'istituto appellato, quindi, lo stato di insolvenza non sarebbe stato dimostrato, non essendo state compiute le necessarie attività esecutive richieste al predetto fine.
Nelle more del giudizio, è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento. Indi, depositate dalle parti le note di trattazione scritta, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
1.Sulla decadenza l'art. 47 del d.p.r. 649/1970 statuisce che “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controvediziariorsie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della L. n.
88 del 1989 l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
Nella specie, il Giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile il ricorso poiché ha fatto decorrere il termine di decadenza dell'art. 47 cit. dalla prima domanda amministrativa del 2010.
In realtà, come documentato dal ricorrente, quest'ultimo ha proposto una prima domanda amministrativa per l'intervento del Fondo di garanzia in data 22.11.2010, negata dall'Ente previdenziale, successivo ricorso al Comitato provinciale del 22.9.2011 e azione giudiziaria mediante la proposizione dei ricorsi monitori del 6.6.2012 e del 22.10.2012, così impedendo la decadenza processuale sulla (prima) domanda (v. all. 9 fascicolo di primo grado).
Mutati i presupposti per l'accesso al Fondo di garanzia, in data 11.10.2020 ha presentato una nuova (seconda) domanda amministrativa, cui ha fatto seguito provvedimento di diniego CP_ dell' del 21.1.2021 per prescrizione del diritto e ricorso al Comitato provinciale del 5.3.2021. Prima del decorso del termine annuale, in data 12.2.2022 ha poi proposto il ricorso giudiziario, impedendo così la decadenza ex art. 47 in esame anche rispetto alla nuova domanda dell'11.10.2020 (doc. 5, 6, 7 fascicolo di primo grado).
CP_ E' quindi priva di fondamento l'eccezione di decadenza sollevata dall'
CP_ 2. L' ha poi contestato la prescrizione del diritto osservando che la (seconda) domanda amministrativa dell'11.10.2020 è stata inoltrata a distanza di circa dieci anni dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione, ossia dal verbale di pignoramento mobiliare (dell'8.11.2010; cfr. all. 4 fascicolo di primo grado). Ha evidenziato come anche l'istanza di fallimento fosse stata depositata dopo il decorso della prescrizione, solo in data 7.07.2020, e comunque non fosse idonea ad interrompere i termini di prescrizione, né nei confronti del datore di lavoro né dell'Istituto. Secondo la prospettazione dell'Ente appellato, l'inerzia del ricorrente avrebbe determinato la prescrizione del credito non solo nei confronti dell'Istituto (essendo decorso il termine quinquennale dalla cessazione del rapporto o, al più, dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione) ma anche nei confronti del datore di lavoro (essendo decorsi più di dieci anni dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione, ossia, dall'atto di pignoramento mobiliare).
Sulla prescrizione del diritto del lavoratore di ottenere il pagamento del t.f.r. da parte del Fondo di garanzia (e lo stesso vale per gli altri crediti di lavoro), va ricordato l'orientamento della S.C. che ha statuito “Il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di CP_2 lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, senza che possa configurarsi un'ipotesi di obbligazione solidale (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale). Esso si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (quali l'insolvenza del datore di lavoro, la verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all e, CP_2 pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia “ (Cass., sentenza n. 16617 del 2011 e ordinanza 12971 del 2014; v. anche, per gli altri crediti di lavoro, Cass. ord. n. 29519 del 2022; ord. n. 17643 del 2020; sent. n. 16852 del 2020). Nella fattispecie, risulta documentalmente che la prescrizione del credito previdenziale (nei CP_ confronti del Fondo di garanzia dell' è stata interrotta più volte: con la (prima) domanda di pagamento al Fondo del 22.11.2010; con il ricorso al Comitato Provinciale del 22.09.2011; CP_2 con i ricorsi per decreto ingiuntivo del 06.06.2012 e del 22.10.2012, entrambi negati dal Tribunale di Napoli;
con il terzo ricorso monitorio del 18.12.2013 proposto dinanzi al Tribunale di Napoli CP_ Nord, che ha concesso il decreto ingiuntivo n. 7/14 del 13.1.2014, opposto dall' con ricorso depositato il 28.2.2014.
Il termine di prescrizione è quindi rimasto sospeso ex artt. 2943 e 2945 c.c. fino alla definizione del giudizio di opposizione con la sentenza n. 1259/2017 del 26.6.2017, che ha revocato il d.i. del
13.1.2014 cit. (allegati 8 e 9 fascicolo di primo grado), e poi nuovamente interrotto con la nuova richiesta di prestazione del Fondo di Garanzia dell'11.10.2020 (all. 5 fascicolo di primo grado), CP_ il ricorso al Comitato provinciale del 5.3.2021 a fronte del diniego dell' (all. 7 fascicolo di primo grado) e la proposizione del ricorso di primo grado il 12.2.2022.
Non rileva invece l'eventuale prescrizione del credito retributivo nei confronti del datore di lavoro, trattandosi di diritto autonomo e distinto dal credito di natura previdenziale oggetto di causa. In ogni caso, si osserva che il credito per t.f.r. nei confronti della Quattro Punto s.r.l., essendo stato accertato in un provvedimento giurisdizionale (d.i. n. 4981/2009, confermato con la sentenza resa nel giudizio di opposizione del 16.9.2010; doc. 1 e 2 fascicolo di primo grado),
è soggetto al termine di prescrizione decennale, interrotto a novembre 2010 con il verbale di pignoramento negativo (doc. 4 fascicolo di primo grado) e poi a luglio 2020 con la istanza di fallimento della Punto Quattro s.r.l., dichiarata improcedibile dal Tribunale di Napoli per credito sotto soglia (doc. 3 fascicolo di primo grado).
3. Nel merito, si ritiene che l'istante abbia dato prova del possesso dei presupposti per l'accesso al Fondo di garanzia ex lege n. 297/1982.
In primo luogo, il credito per t.f.r. pari ad euro 18.745,42 è accertato nel decreto ingiuntivo n.
4081/2009, dep. il 16.11.2009, del Tribunale di Napoli, confermato con la sentenza del giudizio di opposizione n. 2118 del 16.9.2010 (all. 1 e 2 fasc. di primo grado).
La non fallibilità dell'ex datore di lavoro è comprovata dalla sentenza del Tribunale di Napoli di luglio 2020, che dichiara improcedibile l'istanza di fallimento della Punto Quattro s.r.l. presentata dal “non risultando che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia complessivamente Pt_1 almeno pari a euro trentamila” (all. 3 fasc. primo grado).
Per quanto riguarda l'insolvenza del datore di lavoro, attesa la non fallibilità della Punto Quattro, l'istante ha prodotto il verbale di pignoramento mobiliare di novembre 2010 presso la sede legale della società, coincidente con lo studio del commercialista, con esito negativo, a riprova dell'infruttuoso esperimento di una procedura esecutiva individuale, e la visura storica della s.r.l. da cui risulta che la società è stata posta in liquidazione e non deposita i bilanci dal 2009 (all. 4 e
10 fasc. di primo grado).
CP_ L' ha negato che la documentazione descritta sia sufficiente ad integrare un serio tentativo di recupero del credito e a dimostrare lo stato di insolvenza del datore di lavoro. Osserva la Corte che il punto controverso della causa risiede nella valutazione della diligenza dell'istante nel procedere, prima di accedere al fondo di garanzia, ad ogni utile tentativo di escutere il patrimonio del debitore, datore di lavoro, tenendo conto che nella specie si tratta di società di capitali a responsabilità limitata.
Occorre fare riferimento all'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte in materia.
CP_ Ha ritenuto la Suprema Corte che “L'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l per la realizzazione dei crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982
e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire “in executivis” nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione” (Cassazione civile, 07/07/2020, n. 14020).
In motivazione sullo specifico punto si legge: “
8. Viene quindi in esame soltanto la questione, fondamentale nell'interpretazione della normativa che riguarda l'estensione dell'onere di diligenza (sul piano oggettivo e soggettivo) del lavoratore creditore che agisce in executivis. E che secondo il criterio guida, osservato in tutta la vasta e risalente elaborazione giurisprudenziale intervenuta nella materia, deve essere conformata alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale (Cass. sentenza n. 4666 del 2002, Cass.
28 marzo 2003 n. 4783, Cass. n. 1848/2004; Cass. n. 9108/2007).
E' stato infatti precisato in proposito che trattandosi di attività diretta al concreto soddisfacimento di un credito, per valutare la sussistenza dell'ordinaria diligenza debba tenersi conto anche della sua economicità (Cass. n. 9108/2007). La S.C. ha conseguentemente escluso la necessità di intraprendere o proseguire un'esecuzione i cui costi, non recuperabili, superino quelli del credito;
oppure quando l'esecuzione si appalesi aleatoria;
oppure ancora quando risulti aliunde già acquisita la prova della mancanza o dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali.
9. La ricostruzione giurisprudenziale nella materia muove, com'è noto, dalla premessa (Sez. L,
Sentenza n. 1848 del 02/02/2004, che a sua volta richiama sentenza n. 3511 del 2001) secondo cui la tutela del lavoratore risulti modulata attraverso il meccanismo della presunzione legale.
E che vada concessa in ogni caso in cui esista l'insufficienza o la mancanza della garanzia patrimoniale desunta dall'in fruttuosità di una esecuzione individuale mobiliare o immobiliare;
senza che sia necessario il compimento di una ulteriore attività costituita dalla ricerca di altri beni, mobili o immobili, di proprietà del datore di lavoro nei comuni di residenza o di nascita diversi da quello in cui ha sede l'impresa.
10. Secondo il medesimo indirizzo giurisprudenziale, dunque, la legge detta una presunzione legale collegata all'esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata;
non prevede attività di ricerca ulteriori di beni. La procedura esecutiva non deve essere estesa ad ogni forma di esecuzione possibile essendo sufficiente sul piano della diligenza una delle forme possibili di CP_ esecuzione. nvece l' cui spetta il diritto di surroga, ad azionare direttamente il titolo CP_4 ottenuto dal lavoratore ed a proseguire l'attività di ricerca ed esecuzione nei confronti dell'obbligato, nell'ipotesi in cui si rinvengano nuovi beni sui quali rivalersi.
11. La legge, infatti, prevede soltanto “l'esperimento dell'esecuzione forzata” e non già il compimento di una ulteriore attività da parte del lavoratore - la ricerca di beni mobili e immobili nei luoghi di residenza e di nascita del debitore diversi da quello in cui ha sede l'impresa - soprattutto perché tale attività può rilevarsi sommamente gravosa, oltre che dispendiosa, per un soggetto che, di norma, è privo di adeguate risorse economiche (nonché, in ipotesi, pure inutile, ben potendo il datore di lavoro essere proprietario di beni solamente in luoghi diversi da quelli sopra indicati). E questa conclusione è conforme alla ratio della disposizione di legge di cui si discute, avendo il legislatore, in osservanza di una direttiva comunitaria, inteso perseguire finalità di carattere sociale con il consentire al lavoratore, molto spesso astretto dal bisogno, di ottenere, nel tempo più breve possibile e tramite l'intervento di un soggetto diverso dall'obbligato CP_ principale, il pagamento del credito maturato e non adempiuto: è semmai l' cui è attribuito il diritto di surroga (v. medesimo art. 2, comma 7) e che ne ha gli strumenti - essendo le sue sedi ed i suoi uffici legali dislocati su tutto il territorio nazionale - che può effettuare le opportune ricerche allo scopo di conseguire dal datore di lavoro, che sia eventualmente proprietario di beni utilmente aggredibili in un luogo diverso da quello in cui ha sede l'impresa, la somma erogata al lavoratore. Da questi rilievi deriva l'inconsistenza della tesi secondo cui il creditore, dopo
l'inutile esperimento di un'azione esecutiva mobiliare presso la sede dell'impresa, deve effettuare una ricerca di beni mobili o immobili anche in luoghi diversi dal comune in cui è situata tale sede, dovendosi soltanto pretendere, qualora debitore sia una persona fisica o se vi siano altri soggetti solidalmente obbligati, che la ricerca, in ossequio al generale principio di diligenza che deve assistere il creditore, avvenga, nel primo caso, solamente nel luogo in cui ha sede l'impresa e, nel secondo caso, del luogo di residenza dei coobbligati” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1848 del 02/02/2004).
12. L'orientamento giurisprudenziale di cui sopra risulta però integrato da un successivo che ha esteso l'onere di diligenza del lavoratore, il quale abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, nell'ipotesi in cui si prospettino ulteriori fruttuose procedure esecutive (Cass. Sez.
L, sentenza n. 11379 del 08/05/2008) oppure allorché risultino, sulla base degli atti, altre circostanze le quali dimostrino che esistano altri beni aggredibili con l'azione esecutiva (Cass.
Sez L. ordinanza n. 27467 del 20/11/2017; Sez. L, Sentenza n. 7585 del 01/04/2011; Sez. L,
Sentenza n. 8529 del 29/05/2012; Sez. L, Sentenza n. 1607 del 28/01/2015, Cass. 9108/2007;
Cass. 14447/2004).
13. Anche sulla scorta di tale secondo orientamento non risulta posto a carico del lavoratore un onere indistinto di ricerca di beni e/o di condebitori, ma solo un onere di riattivare l'esecuzione quando essa si prospetti fruttuosa e ragionevole.
Tutte le suddette pronunce sono nel senso che per integrare l'onere di diligenza, dopo un'esecuzione infruttuosa già effettuata, occorra che risultino, in base agli atti, beni agevolmente aggredibili ovvero sotto il profilo soggettivo che esistano altri condebitori solidalmente ed illimitatamente responsabili.
14. Non risulta invece conforme al tenore letterale della norma che regola la materia ed alla relativa ratio sostenere che il lavoratore, una volta compiuta una procedura esecutiva nei confronti del debitore, debba compiere ricerche in tutte le possibili direzioni, allo scopo di escludere, all'esito, che debbano esperirsi quelle procedure che risultino infruttuose in base agli atti. Essendo piuttosto vero, in base alla giurisprudenza citata, che un onere di attivarsi ulteriormente in via esecutiva può essere predicato - al contrario - solo quando risulti positivamente dimostrato in base agli atti che l'esecuzione possa risultare fruttuosa.
15. Vale osservare in proposito che l'inutile esperimento dell'esecuzione forzata individuale rappresenta già, di per sè, una condizione di aggravamento della tutela concessa al lavoratore dipendente da un datore non assoggettato a procedura concorsuale (ad es. perché non dichiarato fallito entro l'anno dalla cancellazione;
oppure per insufficienza dell'attivo; condizioni che non dipendono certo dal comportamento del creditore) rispetto al lavoratore creditore di un datore di lavoro assoggettato a procedura concorsuale. Quest'ultimo può infatti accedere al Fondo di CP_ Garanza chiedendo direttamente all' la stessa tutela una volta decorsi 15 giorni dall'accertamento del credito (dal deposito dello stato passivo) senza essere tenuto a rapportarsi con la misura del riparto in sede concorsuale (e quindi anche se in ipotesi questo risultasse capiente).
Non vi è quindi nessuna ragione per rendere ulteriormente aggravata la tutela per il primo;
dal momento che l'istituzione del Fondo di garanzia, secondo la L. n. 297 del 1982, risponde pur sempre - per tutti (ed a prescindere dalla natura del datore di lavoro) - ad una esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza, per cui sarà il Fondo, surrogandosi al lavoratore, a dover sopportare i rischi delle lungaggini delle procedure e del recupero del credito. 16. D'altra parte questa Corte ha pure evidenziato nella stessa direzione che “tale orientamento risulta coerente con la finalità perseguita dal legislatore del 1982, che mediante l'istituzione di un Fondo di garanzia affidato all'ente previdenziale pubblico, ha inteso compensare la peculiarità della disciplina del t.f.r., nella quale il sistema degli accantonamenti fa sì che gli importi spettanti al lavoratore vengano trattenuti e utili fiati dal datore di lavoro, con la previsione di una tutela certa del credito, realizzata attraverso modalità garantistiche e non soggetta a limitazioni e difficoltà procedurali” (Cass. n. 2746/2017 che rinvia a Cass. n.
17227/2010).
17. Per quanto riguarda, invece, l'estensione soggettiva dell'onere di diligenza ovvero dell'onere di escussione nei confronti dei soci, la Corte di Cassazione ha affermato che in ipotesi di datore di lavoro costituito da una società di persone l'onere di diligenza comprenda anche la diretta esecuzione dei soci solidalmente ed illimitatamente responsabili in considerazione della natura sussidiaria delle prestazioni poste a carico del Fondo (Cass. 28091/2017, nella stessa direzione in precedenza anche Cass. 1607/2015 e Cass. n. 1848/2004).
18. Analogo obbligo di diretta ed inderogabile esecuzione non può però affermarsi nei confronti dei soci di società di capitali dal momento che si tratta, in base all'art. 2495 c.c., di una responsabilità limitata ed eventuale, subordinata alla estinzione della società ed alla riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione” (Cass. 14020 del 2020 cit.).
Tale orientamento è stato ripreso e fatto proprio nei medesimi termini da numerose sentenze successive.
Nel caso in esame le circostanze in fatto dedotte all'attenzione del collegio sono inequivoche. Il lavoratore, come già osservato, è in possesso di un titolo giudiziale con cui viene condannata la società datrice di lavoro al pagamento, in suo favore, del debito avente ad oggetto euro 18.745,02
a titolo di t.f.r. Risulta documentalmente che la società a responsabilità limitata in questione non ha sedi operative o succursali e che nella sede legale sita in Napoli Piazza Vanvitelli n. 5, risultante dalla visura camerale e coincidente con lo studio del commercialista, l'Ufficiale giudiziario non ha rinvenuto beni mobili appartenenti alla s.r.l. (cfr. visura camerale della Punto Quattro s.r.l., all.
10 fasc. primo grado, e verbale di pignoramento mobiliare negativo, all. 4).
La visura camerale indica inoltre che la società è in liquidazione dal 2009 e dal medesimo anno non deposita i bilanci. L'ultimo bilancio depositato è relativo all'esercizio 2008.
Dunque, nella specie, tentata con esito negativo la procedura esecutiva mobiliare presso la sede legale della s.r.l. risultante dalla visura camerale, manca la materiale possibilità per il lavoratore di esperire altre esecuzioni, non essendovi altre sedi o beni su cui rivalersi evincibili dalla visura.
Peraltro, la Punto Quattro s.r.l. ha per oggetto il “commercio al dettaglio di articoli di cancelleria- tecnici-informatici-arredamenti uffici-macchine per uffici”, risultando pertanto conforme alla ordinaria diligenza la scelta dell'istante di procedere esecutivamente mediante esecuzione mobiliare al fine di individuare possibili beni sociali aggredibili, poi non rinvenuti.
La suprema Corte ha ben ribadito che la diligenza deve essere valutata anche in termini di economicità dell'azione posta in essere, escludendo la necessità di intraprendere o proseguire un'esecuzione i cui costi, non recuperabili, superino quelli del credito;
oppure quando l'esecuzione si appalesi aleatoria;
oppure ancora quando risulti aliunde già acquisita la prova della mancanza o dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali.
Quanto sinora detto evidenzia pienamente la legittimità del ricorso al Fondo di garanzia tenuto presso l il cui scopo è quello di intervenire “rispondendo ad un'esigenza di socializzazione CP_2 del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito...”.
In conclusione, l'appello va accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, va condannato l' CP_2 al pagamento, in favore dell'appellante, del t.f.r. dovuto dal Fondo di garanzia quantificato in euro 18.745,02, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: CP_
-accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' al pagamento, in favore di , dell'importo di euro 18.745,02 a titolo di t.f.r. a carico Parte_1 del Fondo di garanzia ex l. n. 297/1982, oltre accessori come in motivazione;
CP_
-condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 2540,00 per il primo grado e in euro 1984,00 per il grado di appello, oltre per entrambi i gradi
IVA CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Napoli, 14/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano