TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 09/06/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 138/2025 promossa da:
c.f. , con l'avv. Daniela Giraudo;
Parte_1 C.F._1
parte attrice
nei confronti di:
, c.f. , con l'avv. Sergio Gronda;
Controparte_1 C.F._2
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifiche della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente al figlio minore , nato a [...] il [...] Persona_1
Conclusioni: come da accordi raggiunti all'udienza del 4 giugno 2025
- il minore di sarà affidato in modo super esclusivo alla madre, con Persona_1 CP_1 collocamento e residenza presso quest'ultima e con possibilità di incontrare il padre, su richiesta di quest'ultimo, previo accordo con la madre e con l'iniziale intermediazione dei Servizi Sociali;
- il padre contribuirà al mantenimento del minore versando alla madre un contributo di € 180,00 mensili rivalutabili (prima rivalutazione giugno 2025) oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Biella;
- l'assegno unico verrà interamente percepito dalla madre;
- spese legali compensate.
per i seguenti MOTIVI
FATTO E DIRITTO
Il 12 febbraio 2025 ricorreva al Tribunale per modificare le condizioni di Parte_1 affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore di cui al decreto del Persona_1
Tribunale di Biella del 10 marzo 2021. Il 5 maggio 2025 si costituiva nel Controparte_1 procedimento. All'udienza del 4 giugno 2025 le parti raggiungevano un accordo e ne chiedevano il recepimento, la giudice lo adottava provvisoriamente e si riservava di riferire al collegio. Tanto premesso, il Tribunale osserva che l'accordo, pur salvaguardando il principio di bigenitorialità, tiene conto del crescente disinteresse del padre verso il minore, la cui educazione, istruzione e cura nel corso degli anni ha finito per essere gestita interamente dalla madre;
esso risulta inoltre coerente con la situazione patrimoniale e reddituale delle parti. Ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c., risultando incontestato che il padre si sia ripetutamente sottratto ai doveri inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, con evidente pregiudizio morale ed economico per il figlio, il Tribunale ritiene di ammonirlo. Infine, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., stante la concorde richiesta delle parti, il
Tribunale ritiene di compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 138
2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- omologa e prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe;
- rivolge a l'ammonimento di cui all'art. 473 bis.39, comma 1, lett. a) c.p.c.; Controparte_1
- compensa interamente le spese di lite.
Biella, 04/06/2025
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 138/2025 promossa da:
c.f. , con l'avv. Daniela Giraudo;
Parte_1 C.F._1
parte attrice
nei confronti di:
, c.f. , con l'avv. Sergio Gronda;
Controparte_1 C.F._2
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifiche della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente al figlio minore , nato a [...] il [...] Persona_1
Conclusioni: come da accordi raggiunti all'udienza del 4 giugno 2025
- il minore di sarà affidato in modo super esclusivo alla madre, con Persona_1 CP_1 collocamento e residenza presso quest'ultima e con possibilità di incontrare il padre, su richiesta di quest'ultimo, previo accordo con la madre e con l'iniziale intermediazione dei Servizi Sociali;
- il padre contribuirà al mantenimento del minore versando alla madre un contributo di € 180,00 mensili rivalutabili (prima rivalutazione giugno 2025) oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Biella;
- l'assegno unico verrà interamente percepito dalla madre;
- spese legali compensate.
per i seguenti MOTIVI
FATTO E DIRITTO
Il 12 febbraio 2025 ricorreva al Tribunale per modificare le condizioni di Parte_1 affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore di cui al decreto del Persona_1
Tribunale di Biella del 10 marzo 2021. Il 5 maggio 2025 si costituiva nel Controparte_1 procedimento. All'udienza del 4 giugno 2025 le parti raggiungevano un accordo e ne chiedevano il recepimento, la giudice lo adottava provvisoriamente e si riservava di riferire al collegio. Tanto premesso, il Tribunale osserva che l'accordo, pur salvaguardando il principio di bigenitorialità, tiene conto del crescente disinteresse del padre verso il minore, la cui educazione, istruzione e cura nel corso degli anni ha finito per essere gestita interamente dalla madre;
esso risulta inoltre coerente con la situazione patrimoniale e reddituale delle parti. Ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c., risultando incontestato che il padre si sia ripetutamente sottratto ai doveri inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, con evidente pregiudizio morale ed economico per il figlio, il Tribunale ritiene di ammonirlo. Infine, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., stante la concorde richiesta delle parti, il
Tribunale ritiene di compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 138
2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- omologa e prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe;
- rivolge a l'ammonimento di cui all'art. 473 bis.39, comma 1, lett. a) c.p.c.; Controparte_1
- compensa interamente le spese di lite.
Biella, 04/06/2025
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore