Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/06/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 677/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente est dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera dott. Giovanni Casella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 3615/2023 del Tribunale di Milano
(est. dott.ssa Camilla Stefanizzi) promossa:
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Davide Valsecchi ed elettivamente Parte_1
domiciliato in Monza, via Mosè Bianchi n. 14, presso lo studio del difensore appellante
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Controparte_1
Guglielmi ed elettivamente domiciliata in Milano, C.so di Porta Vittoria n. 56, presso lo studio del difensore appellato
E
già Controparte_2 [...]
(P.IVA , rappresentata e difesa dagli Avv. Annalisa Controparte_3 P.IVA_1
Avolio e Gabriella Battaglioli ed elettivamente domiciliata presso lo “Studio legale Avolio e
Associati” in Milano, Viale Gian Galeazzo n. 16 appellato
I procuratori delle parti rassegnavano le seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTE Voglia la Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa e/o rigettata ogni contraria istanza, in riforma della Sentenza del Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 3615 / 2023 del 27 dicembre 2023:
1
2. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di ricevere, da parte di Controparte_5 ora , le “timbrature” che la riguardano riferite al periodo di lavoro
[...] Controparte_2 sopra indicato e, per l'effetto – eventualmente anche a norma dell'art. 210 c.p.c. – intimare alle due convenute la consegna in favore dell'interessata, ad oggi negata, della documentazione di riferimento;
3. condannare dunque e ora Controparte_1 _3
, in solido fra loro, nella persona dei rispettivi legali rappresentanti pro- Controparte_2 tempore, al pagamento in favore della ricorrente : (i) della somma di Euro 7.078,95
(settemilasettantotto/95) come risultante dal conteggio proposto nella tabella di cui al punto 10) della parte in fatto del presente ricorso o nella diversa misura ritenuta di giustizia del caso, ex art. 1226 c.c., anche in via equitativa (ii) nonché della somma dovuta a titolo di “premio produttività” per come la stessa risulterà all'esito della consegna delle buste paga di cui, di seguito, viene fatta richiesta in via istruttoria. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4. con vittoria di competenze professionali di causa da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Davide Valsecchi che si dichiara antistatario”.
- il tutto, con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
condanna e vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Davide Valsecchi;
sentenza provvisoriamente esecutiva.
Controparte_1 Voglia la Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, disattesa e reietta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso, così pronunciarsi:
Nel merito: confermare la Sentenza impugnata e, per l'effetto, respingere il ricorso in appello avversario e tutte le domande ed istanze proposte dall' appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto e sfornite di prova, con ogni e più opportuna statuizione.
In via subordinata: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'eventuale diritto alle differenze retributive chieste con riferimento al periodo precedente la data del 25.01.2017, con ogni conseguente statuizione;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande promosse dalla ricorrente nei confronti di accertare e dichiarare il diritto della Tempor ad essere CP_1 garantita, manlevata e tenuta indenne da (oggi Controparte_6 [...]
in relazione a ogni onere e/o somma eventualmente dovuti alla Controparte_2 ricorrente secondo i titoli da questa azionati, ovvero, il suo diritto ad essere rimborsata delle somme eventualmente oggetto di una pronuncia di condanna nei confronti di con CP_1 conseguente condanna della stessa (oggi CP_6 Controparte_6 Controparte_2
al pagamento/rimborso in favore di di tutti gli oneri e/o somme
[...] CP_1 oggetto di eventuale condanna secondo i titoli azionati dai ricorrenti e a questi connessi ed anche a titolo di spese legali.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Controparte_2
Si conclude in principalità, per la reiezione dell'appello; in subordine, nella denegata ipotesi in cui la pretesa dell'originaria ricorrente dovesse trovare ingresso, e salvo gravame, per la riduzione degli importi eventualmente oggetto di condanna per quanto di ragione, anche in accoglimento dell'eccezione di prescrizione per i crediti maturati anteriormente al 3 aprile 2018.
Vinte spese ed onorari.
FATTO E DIRITTO
2 Con ricorso depositato in data 25.6.2024, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
3615/2023 del Tribunale di Milano che ha respinto il ricorso volto a condannare le resistenti al pagamento delle somme dovute alla predetta, operatrice socio-sanitaria dipendente della società di somministrazione ed inviato presso la di Monza dal CP_1 Controparte_2
1.4.2014 al 31.3.2019, in applicazione del principio di parità di trattamento di cui all'art. 35 d.lgs.
23/2023, relativamente alle seguenti voci retributive: RAR (Risorse Aggiuntive Regionali); cd. tempo tuta (o tempo di vestizione); premio di produttività collettiva;
festa del Santo Patrono
(24.6).
Il Tribunale, premesso che la causa si colloca nell'ambito di un contenzioso già affrontato dal
Tribunale di Milano in diverse pronunce, di cui condivideva e richiamava l'iter argomentativo, in cui era stato riscontrato l'assoluto difetto di allegazione con conseguente rigetto delle domande proposte ai ricorrenti;
che la ricorrente non era stata parte dei giudizi promossi e definiti dal
Tribunale di Monza con sentenze favorevoli ai lavoratori ricorrenti;
che le sentenze del Tribunale di Monza in ogni caso non spiegavano alcuna efficacia diretta nei confronti della ricorrente;
tanto premesso, rilevava l'assenza di allegazione prima che di prova da parte della ricorrente dei presupposti di fatto dei crediti rivendicati.
L'appellante censura la sentenza lamentando con il primo motivo l'errata interpretazione, da parte del primo giudice, delle pronunce rese dal Tribunale di Monza a proposito del diritto al pari trattamento retributivo, nonché la violazione del principio di non contestazione e del divieto di “ne bis in idem”.
Secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe dovuto pronunciarsi non già sull'an del diritto – già accertato dalle sentenze–, incorrendo nella violazione del principio del ne bis in idem, bensì esclusivamente sul quantum, senza che potesse risultare decisiva in senso ostativo la mancata partecipazione del ricorrente e di ai giudizi presupposti, in virtù del principio in materia di CP_1
c.d. giudicato riflesso.
Con il secondo motivo l'appellante contesta la ritenuta carenza di allegazione relativamente alle voci RAR (risorse aggiuntive regionali), premio Covid e premio di produttività ed eccepisce la violazione dei principi di parità di trattamento dei lavoratori somministrati (art. 35, cc. 1 e 3,
D.Lgs. 81/2015; art. 23, c. 1, D.Lgs. 276/2003; art. 59, c. 4, CCNL Comparto Sanità; art. 30, c. 8,
CCNL Somministrazione) e di ripartizione dell'onere probatorio, oltre che l'errata valutazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie.
Pacifico e documentale che le RAR e il premio di produttività fossero voci retributive previste e disciplinate in favore esclusivamente dei dipendenti del Servizio Sanitario Regionale con esclusione del personale somministrato, il giudice avrebbe dovuto reputare sufficiente, a livello di
3 allegazioni, l'indicazione del livello di inquadramento, oltre alle ulteriori pacifiche circostanze dell'avvenuto espletamento della prestazione lavorativa e del mancato pagamento dell'emolumento (e ciò sulla scorta delle non contestate deduzioni di cui al ricorso introduttivo), e ciò nel rispetto della corretta ripartizione dell'onere probatorio (Cass. n. 8782/2023).
In merito al quantum richiesto, sottolinea l'assenza di una contestazione specifica dei conteggi elaborati nel corso del giudizio di primo.
Con il terzo motivo contesta la carenza di allegazione relativamente alle rivendicazioni attinenti alla maggiorazione retributiva per il lavoro prestato nella giornata del Santo Patrono di Monza e alla remunerazione del tempo di vestizione.
Quanto nello specifico alla maggiorazione relativa alla giornata del Santo Patrono insiste nella richiesta di acquisizione delle timbrature per il periodo di riferimento, richiamando lo schema riepilogativo di cui al punto 10) pag. 3 del ricorso di primo grado.
Analoga richiesta di esibizione in giudizio delle timbrature reitera con riguardo alle rivendicazioni retributive per il tempo di vestizione, al fine di dimostrare documentalmente la sfasatura tra risultanze delle timbrature e risultanze delle buste paga, evidenziando che “nonostante fosse previsto il “conglobamento” dell'indennità di vestizione nella retribuzione normale, questo non è avvenuto nel senso che i dipendenti diretti dell'Ospedale San Gerardo hanno visto riconosciuta la relativa voce … mentre l'odierna appellante no! Si volesse ritenere in contestazione la relativa circostanza, molto semplicemente, non resterà che acquisire – come richiesto dall'appellante – le timbrature di modo da veder confermata la sfasatura fra le sue busta paga e l'orario di lavoro effettivamente osservato”.
Conclude per l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si sono costituite le società e chiedendo il CP_1 Controparte_7
rigetto dell'appello.
Acquisita la documentazione richiesta dall'appellante nonché nuovi conteggi, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello è fondato per i motivi di seguito esposti.
Le questioni oggetto del presente giudizio sono state già decise da questa Corte con le sentenze n.
1141/2024 e n. 13/2015 le cui motivazioni, che si condividono, si richiamano anche ai sensi dell'art.118 disp. att. cpc.
“Costituisce principio pacifico, nella legislazione nazionale ed eurounitaria, quello secondo cui per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i dipendenti del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.
4 Muovendo da tale pacifico dato normativo, le doglianze dell'appellante risultano fondate, solo che si individuino correttamente gli oneri di allegazione e prova rispettivamente gravanti sulle parti in causa.
Come già osservato da questa Corte in causa analoga a quella odierna (promossa da una collega degli odierni appellanti), «la pretesa retributiva azionata (…) deve ritenersi fondata in considerazione del fatto che – contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata – il datore di lavoro e il committente non hanno adempiuto i loro rispettivi oneri probatori. Una volta, infatti, assodato che il lavoratore somministrato ha diritto al medesimo trattamento dei dipendenti del committente che svolgono le stesse mansioni (come stabilito dall'art. 35 del dlgs 81/2025 secondo cui “Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore”), spetta al lavoratore– creditore dedurre il mancato pagamento della corretta retribuzione rispetto agli omologhi dipendenti dell'utilizzatore, spettando invece alle controparti dimostrare fatti impeditivi o estintivi della pretesa creditoria. Nello specifico, quindi, è sufficiente che il lavoratore somministrato si limiti a censurare la mancata corresponsione di voci retributive, riconosciute invece ai dipendenti dell'utilizzatrice che svolgono le sue stesse mansioni, spettando invece alla controparte dimostrare la sostanziale diversità delle mansioni assunte in comparazione ovvero, in assenza di tale contestazione (come nella specie), le ragioni della mancata erogazione delle componenti retributive (perché ad es., legate a presupposti soggettivi/oggettivi non posseduti dal somministrato o a particolari e diverse modalità esecutive della prestazione, etc.). Per costante giurisprudenza, il concetto di trattamento economico 'complessivo' non dev'essere limitato ai soli istituti contrattuali minimi, ma dev'essere esteso a tutte le componenti retributive, comprese quelle variabili o legate al raggiungimento di obiettivi. Il terzo comma del citato art. 35 attribuisce all'autonomia collettiva non già il diritto di escludere i lavoratori somministrati dai premi di risultato, ma esclusivamente la facoltà di stabilirne i criteri di erogazione. Il comma terzo ha quindi mera funzione di specificazione del principio di parità, affermato in via generale dal primo comma della medesima norma, in relazione alle caratteristiche del caso concreto: interpretazione che si pone in continuità rispetto alla giurisprudenza formatasi sul previgente art. 23, quarto comma, Decreto Legislativo n. 276/2003. Recentemente, inoltre, la CGUE, con sentenza 24 ottobre 2024 n. C-441/23, si è espressa sul lavoro tramite agenzia interinale, confermando il principio secondo cui i lavoratori somministrati hanno diritto di percepire una retribuzione almeno pari a quella che avrebbero percepito se fossero stati assunti direttamente dall'impresa utilizzatrice: “In forza dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2008/104, i
5 lavoratori tramite agenzia interinale, per la durata della loro missione presso un'impresa utilizzatrice, devono beneficiare di condizioni di base di lavoro e di occupazione almeno uguali a quelle che sarebbero loro applicabili se fossero direttamente impiegati da tale impresa per svolgervi lo stesso lavoro. L'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), di detta direttiva definisce le
«condizioni di base di lavoro e d'occupazione» come quelle stabilite da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative, da contratti collettivi e/o da qualsiasi altra disposizione generale e vincolante in vigore nell'impresa utilizzatrice, relative, in particolare, alla retribuzione. Di conseguenza, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/104 deve essere interpretato nel senso che un lavoratore tramite agenzia interinale messo a disposizione di un'impresa utilizzatrice, ai sensi di detta direttiva, deve, per la durata della sua missione presso di essa, percepire un salario almeno pari a quello che avrebbe percepito se fosse stato assunto direttamente da tale impresa”. Anche il Ministero del Lavoro, con propria circolare n. 13/2019, segue tale interpretazione, affermando che, “nel caso i contratti collettivi nazionali o aziendali prevedano la corresponsione di premi di risultato o di produttività
(e simili), essi devono essere riconosciuti anche ai lavoratori somministrati secondo quanto previsto dagli stessi contratti ed erogato secondo le modalità previste dal CCNL delle agenzie di somministrazione)”. Il CCNL Agenzie di somministrazione, art. 30, prevede espressamente che
“in coerenza con il principio di parità di trattamento, i premi di produzione e risultato previsti dalla contrattazione collettiva applicata presso l'utilizzatore sono corrisposti ai lavoratori somministrati in costanza di missione e proporzionalmente al lavoro svolto, secondo tempi e modalità previsti dagli accordi stessi…”» (così sentenza n. 1141/2024 di questa Corte, est.
Casella).
***
Detti principi valgono anche per i compensi in senso lato incentivanti, legati al raggiungimento di obiettivi e/o risultati, come sono, nel caso di specie, le RAR e il premio di produttività.
Come condivisibilmente affermato nella già citata sentenza n. 1141/2024, «per diretta previsione di legge interna ed eurounitaria nonché di contrattazione collettiva nazionale, il diritto dei lavoratori somministrati di ricevere le voci retributive premiali discende dal solo fatto che tali emolumenti siano previsti dai contratti collettivi aziendali dell'utilizzatore. La stessa Suprema
Corte, in tema di “compenso incentivante”, riconosciuto ai soli dipendenti a tempo indeterminato e non erogato ai lavoratori a termine (per i quali – analogamente ai lavoratori somministrati – vige il principio di non discriminazione e, quindi, di parità di trattamento), ha affermato che incombe sul datore di lavoro l'onere di provare la “sussistenza di elementi precisi e concreti tali da giustificare la disparità di trattamento nel trattamento dei propri dipendenti”, dovendo, invece,
6 “i lavoratori, nell'agire per l'adempimento dell'obbligo datoriale di corresponsione del compenso incentivante, [provare], quale fonte negoziale integrante fatto costitutivo del proprio diritto, la prestazione lavorativa a tempo determinato e l'inquadramento ricevuto”. In caso di mancata contestazione di tali elementi, spetta, quindi, al datore – a fronte dell'allegato inadempimento –
“dimostrare il fatto impeditivo della pretesa ex adverso azionata” (vedi, ex plurimis, Cass.,
27/11/2015, n.24309). Tale orientamento è coerente con le ordinarie regole poste a presidio della corretta ripartizione del regime probatorio in forza delle quali al creditore è sufficiente la prova degli elementi costitutivi dell'obbligazione (contratto, inquadramento e mansioni) e la deduzione dell'inadempimento, mentre è onere del debitore allegare le ragioni estintive od impeditive della pretesa».
Non persuade l'obiezione dell'appellata, secondo la quale per ottenere la liquidazione delle voci premiali la lavoratrice- oltre che allegare il proprio livello di inquadramento, le mansioni svolte ed il reparto di impiego (cfr. ricorso ex art. 414 c.p.c.), ed oltre ad affermare che per i dipendenti dell'utilizzatore di pari inquadramento impiegati nei medesimi reparti erano previsti RAR e premi di produttività- avrebbe dovuto anche allegare ed offrire di provare di essere stata nelle condizioni di raggiungere gli obiettivi ed i risultati cui gli accordi aziendali subordinavano la liquidazione delle voci premiali a favore dei dipendenti dell'utilizzatrice.
E' infatti pacifico che detti accordi escludessero in radice i lavoratori somministrati dal novero dei potenziali destinatari dei compensi premiali, e che pertanto, per i lavoratori somministrati, nessun obiettivo o risultato era stato ex ante individuato.
La stessa Corte di Cassazione (sentenza n. 8782/2023), esaminando una fattispecie analoga a quella odierna (spettanza di compenso incentivante per lavoratori somministrati a termine come autisti di Croce RO), ha riformato la sentenza della Corte distrettuale che aveva respinto le istanze di un lavoratore che “si era limitato ad affermare di avere svolto mansioni di autista, senza riferire se avesse lavorato in equipe con colleghi a tempo indeterminato, se a questi ultimi fossero stati fissati obiettivi e quali, se tali obiettivi fossero stati raggiunti e verificati o, al limite, se i compensi fossero stati corrisposti a tutti i lavoratori a tempo indeterminato, indipendentemente da tale verifica”, reputando che “la carenza di allegazione avrebbe reso inaccoglibile la domanda anche nel caso di dipendente diretto di Croce RO AN”.
Nell'annullare la decisione della Corte territoriale, la Cassazione ha infatti accolto il motivo di ricorso con cui, in quella fattispecie, il lavoratore aveva evidenziato che “la domanda era fondata sul diritto dei lavoratori utilizzati in somministrazione a percepire il medesimo trattamento retributivo dei dipendenti a tempo indeterminato dell'utilizzatore, a parità di mansioni e di condizioni di lavoro, sulla base dell'art. 5 della direttiva 2008/104/CE, D.Lgs. n. 276 del 2003,
7 art. 23, comma 1, dell'art. 26, comma 1, c.c.n.l. Agenzie per il lavoro 2009; tale trattamento comprendeva il compenso incentivante, secondo la contrattazione collettiva, nazionale ed integrativa (…)in punto di fatto, egli aveva allegato di avere sempre operato con modalità identiche a quelle dei dipendenti della [utilizzatrice] Croce RO AN addetti alle medesime mansioni di autista e di non avere percepito il compenso incentivante che Croce RO AN aveva corrisposto a questi ultimi”.
La Cassazione, nell'annullare la decisione sfavorevole all'autista, ha reputato applicabile anche alla somministrazione il medesimo principio di ripartizione dell'onere probatorio, secondo cui
“sull'ente datore ricade l'onere di allegazione e prova della sussistenza di elementi precisi e concreti tali da giustificare la disparità di trattamento tra lavoratori con rapporto a termine e quelli assunti a tempo indeterminato;
il lavoratore è, invece, tenuto a provare quale fonte negoziale integrante fatto costitutivo del proprio diritto, la prestazione lavorativa a tempo determinato, l'inquadramento ricevuto e l'inadempimento all'obbligo di corresponsione del trattamento retributivo”.
Tale essendo il riparto degli oneri probatori, non competeva all'odierna appellante dimostrare di avere svolto la propria attività lavorativa in modo tale da raggiungere gli obiettivi e i risultati cui gli accordi aziendali subordinavano la liquidazione dei compensi incentivanti (a maggior ragione posto che è pacifico che detti accordi non contemplavano affatto, tra i destinatari, i lavoratori somministrati).
Peraltro, nel medesimo senso questo Collegio si è espresso con la sentenza già citata n.
1141/2024: “In particolare, in relazione alla voce retributiva RAR, si rileva che l' nella _3 propria memoria di primo grado ha ammesso che “il beneficio economico in parola viene riconosciuto solo al personale direttamente assunto dall' ”, senza, Parte_2
peraltro, contestare di aver riconosciuto il beneficio ai propri addetti a parità di mansioni con il ricorrente. Tale difesa non merita accoglimento perché finisce per giustificare contra legem il trattamento deteriore dei lavoratori somministrati, esclusi a priori dalle provvidenze premiali e perciò ingiustamente discriminati rispetto ai dipendenti dell'utilizzatore. Era onere degli appellati dimostrare il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del lavoratore somministrato rispetto ai colleghi di reparto, dipendenti dell'utilizzatrice (…). Con riferimento al premio di produttività, in analogia con le RAR, la corretta ripartizione degli oneri probatori imponeva al lavoratore di allegare la prova degli elementi costitutivi dell'obbligazione (contratto, inquadramento e mansioni) e la deduzione dell'inadempimento (violazione del diritto di parità di trattamento), mentre sarebbe stato onere del debitore allegare le ragioni estintive od impeditive della pretesa. Peraltro, con specifico riferimento a tale premio, l' , anche in questo caso, non _3
8 ha negato di aver corrisposto la relativa voce al proprio personale inquadrato come operatore sociosanitario, ma ha sostenuto di non aver potuto destinare al personale somministrato risorse finanziarie riservate ab origine solamente ai propri dipendenti. Tale tesi non è decisiva in quanto, come sopra enunciato, l'esclusione dalla retribuzione premiale, pregiudica in modo illegittimo i lavoratori somministrati, riservando ad essi un trattamento retributivo deteriore in contrasto col citato art. 35. Per costante giurisprudenza, inoltre, “con specifico riguardo al vincolo di
"invarianza della spesa", secondo quanto affermato reiteratamente dalla Corte costituzionale
(vedi, per tutte: sentenza n. 132 del 2014) il suddetto vincolo posto all'interno di normative di ampia portata "va riferito agli oneri complessivi dell'intervento legislativo, comportando conseguentemente una ponderazione globale ed aggregata degli effetti positivi e negativi in termini di spesa delle nuove disposizioni". Sicché tale vincolo consente di effettuare la compensazione tra previsioni recanti aggravi di spesa con quelle aventi effetti riduttivi, onde pervenire a risultati neutri o anche vantaggiosi in termini di equilibrio complessivo degli effetti economico finanziari prodotti dalla nuova normativa (vedi anche: sentenze n. 108 del 2014; n. 70
e 115 del 2012). Inoltre, il rispetto di tale vincolo, nell'ambito del lavoro pubblico, non può mai comportare che si pervenga ad un assetto dei rapporti che possa irragionevolmente creare un potenziale vulnus al principio di parità di trattamento, che le Amministrazioni Pubbliche devono garantire (Corte cost., sentenza n. 311 del 2009)” (vedi, ex plurimis, Cass., 30/11/2018, n.31087).
La stessa Consulta, infatti, ha più volte ribadito che “Il criterio di invarianza degli oneri finanziari è fissato, infatti, con riguardo agli effetti complessivi della norma e non comporta 'in sé' la preclusione di un eventuale aggravio di spesa purché tale aggravio sia 'neutralizzato' con una compensazione in altre disposizioni produttive di risparmi o di maggiori entrate” (Corte
Costituzionale, sentenza n. 132/2014). Nella specie, sulla base dei documenti acquisiti in corso di causa, l'appellante ha provveduto a quantificare tale premio sulla base di una 'media', calcolata tra tutti i premi corrisposti al personale 'di corsia', avente le caratteristiche del ricorrente
(operatore sociosanitario categoria BS). Tale modalità – che poggia su riscontri oggettivi – risponde pienamente ad un ponderato criterio equitativo. Nella specie, poi, nessuna deduzione specifica è stata svolta dall' per dimostrare il mancato raggiungimento degli obiettivi da _3
parte del lavoratore somministrato rispetto ai suoi colleghi di reparto, dipendenti dell'utilizzatrice. La circostanza – evidenziata in sede di discussione dall' – che, in un solo _3
caso, il premio di produttività non è stato riconosciuto, non pare affatto decisiva poiché, non essendo state esplicitate le motivazioni della mancata erogazione, non permette di valutarne la rilevanza e l'incidenza in capo all'appellante (potendo, ad es., il diniego essere determinato da ragioni soggettive o motivi disciplinari e non invece costituire l'esito di un procedimento
9 valutativo – neppure decritto – circa il mancato raggiungimento degli obiettivi del reparto).”.
(così sentenza n.13/2025 di questa Corte, est. Bertoli)
Con riguardo alla quantificazione di dette voci premiali può utilmente farsi riferimento ai conteggi elaborati dalla difesa dell'appellante.
In ordine alla quantificazione delle RAR, essa deriva per tabulas dall'applicazione delle previsioni degli accordi prodotti dalla sub doc. 8 nel primo grado di giudizio, i quali prevedono _3
un importo base, inizialmente pari a € 616,00, poi ridotto a € 581,00 annui, cui si somma un ulteriore importo di valore pari a € 227,00 annui.
Quest'ultimo importo è dovuto, in quanto connesso allo svolgimento della prestazione lavorativa su 3 turni a copertura delle 24 ore, che è pacificamente il caso dell'odierna appellante (cfr. doc. 3
che conferma l'orario ripartito su tre turni: 7,00 / 13,00 – 14,00 / 20,00 – 21,00 / _3
7,00).
Detta articolazione oraria ha poi trovato conferma all'esito della produzione delle timbrature.
Per quanto attiene il premio di produttività, le somme indicate nel prospetto depositato dall'appellante sono state liquidate tenendo conto dei compensi medi erogati nel periodo a personale dipendente operante in identiche mansioni e nei medesimi reparti. Detti conteggi dal punto di vista strettamente aritmetico, non sono stati adeguatamente contestati dall'appellata (che, infatti, non ha fornito indicazioni alternative) e sono pertanto utilizzabili in questa sede.
Devono essere pertanto riconosciute le somme complessive indicate nel prospetto finale depositato dall'appellante.
Anche per il c.d. tempo di vestizione le censure formulate dall'appellante sono fondate.
Questa Corte, nel precedente più volte citato (n.1141/2024), ha già condivisibilmente evidenziato che “occorre ribadire che con la presente causa il lavoratore ha rivendicato tale voce retributiva sul presupposto che, nonostante avesse sempre svolto le medesime mansioni dei colleghi dipendenti dell' con le stesse modalità esecutive, non gli era mai stato riconosciuto in busta _3 paga il c.d. 'tempo divisa' dell' Parte_3 Parte_4
l'accordo aziendale del 23-5-2015 in forza del quale – dovendo il personale indossare
[...]
indumenti di lavoro specifici – il tempo vestizione/svestizione era convenzionalmente fissato in 13 minuti per ogni turno di servizio con conseguente 'estensione' dell'orario di lavoro giornaliero prevista al punto 7 di tale accordo. E' pacifico che il ricorrente dovesse cambiarsi all'inizio del turno per indossare la divisa e svestirsi alla fine del turno per indossare gli abiti civili perché tale prassi era comune a tutti i lavoratori operanti in corsia presso l'Ospedale tant'è vero che per tale attività l' aveva stipulato un apposito accordo sindacale in forza del quale veniva _3 corrisposta una voce retributiva forfettaria per l'esplicazione di tale attività propedeutica al
10 lavoro. Nella specie, quindi, spettava al datore di lavoro (e all'utilizzatore) dimostrare che le modalità di vestizione/svestizione adottate dal ricorrente fossero diverse dagli altri dipendenti dell' ” - e nello specifico, si osserva, per gli operatori sanitari- “(per i quali – come detto – _3 vigeva l'accordo sindacale) ovvero che tale attività propedeutica fosse stata effettivamente retribuita. Nessuna prova in tal senso è stata fornita dagli appellati. In particolare, non CP_1 ha dimostrato, in modo inequivocabile, che in busta paga il c.d. 'tempo divisa' venisse effettivamente riconosciuto e retribuito in aggiunta all'orario del turno, compreso, cioè, tra la timbratura in entrata – effettuata dall'appellante con già indossata la divisa – e in uscita, anch'essa effettuata dall'appellante con ancora indosso la divisa. Sul punto, peraltro, non è emersa alcuna corrispondenza tra le timbrature e le ore riportate nelle buste paga (decisamente inferiori a quelle registrate dal badge), rendendo ancor più improbabile l'erogazione del compenso per il tempo impiegato per la vestizione/svestizione. Ne consegue, pertanto, la debenza della voce retributiva in oggetto calcolata sulla base dei turni giornalieri effettivamente lavorati
(…)”.
A ciò si aggiunga l'ulteriore considerazione che la stessa difesa della (cfr. pagine 15- CP_2
18 della memoria di quest'ultima), non ha affatto negato che l'accordo aziendale prodotto al doc.
14 fosse applicabile anche all'appellante.
Tuttavia, una volta ritenuta la pacifica applicabilità delle previsioni dell'accordo aziendale di cui al doc. 12, a fronte dell'eccezione di inadempimento con cui l'appellante ha lamentato la non corretta remunerazione del tempo di vestizione, gravava sulla parte debitrice dimostrare il proprio esatto adempimento nei termini previsti dall'accordo (il che, nel caso di specie, non è avvenuto).
Per quanto attiene le maggiorazioni retributive relative alla giornata del Santo Patrono la documentazione acquisita nel corso di causa (a seguito dell'ordine di esibizione) ha permesso di appurare che l'appellante ha lavorato in tale giorno festivo negli anni 2015 e 2016.
Come rilevato nella citata sentenza n. 1141/2024 di questa Corte, “Sul punto, invero, non è sufficiente affermare – come ha fatto – che nella busta paga di giugno appare la voce CP_1
festività (o similare) in quanto era preciso onere del datore di lavoro (e, quindi, dell'utilizzatore) dimostrare che quell'indennità fosse stata erogata proprio a tale titolo (Santo Patrono) e non, ad es., per il lavoro svolto il 2 di giugno (Festa della Repubblica) ovvero in altre domeniche dello stesso mese (vedi tabella riassuntiva depositata in data 3-12- 2024).”
Dev'essere pertanto riconosciuta a tale titolo la somma complessiva di € 118,68 come indicata nel conteggio finale depositato dall'appellante.
In relazione, infine, alla domanda di manleva, promossa da nei confronti dell' come CP_1 _3
già evidenziato da questa Corte con la già citata sentenza n. 1141/2024 “occorre rilevare che,
11 nell'ambito del contratto commerciale di somministrazione sottoscritto tra le parti, l'utilizzatrice si era assunta l'obbligo di “comunicare al somministratore i trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale ed applicati ai propri dipendenti di livello pari a quello dei prestatori di lavoro in particolare … [e di] comunicare, se previste, le modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa”.
L'accordo, oltre a prevedere che “L'informazione dovrà essere comunicata dall'utilizzatore nel tempo più breve possibile”, stabiliva che “Gli oneri di qualsiasi natura che il somministratore sarà tenuto a sostenere per effetto e a causa della mancata o inesatta comunicazione dei trattamenti retributivi e previdenziali in atto presso l'utilizzatore saranno integralmente a carico di quest'ultimo. In questo caso, il somministratore avrà diritto di rivalsa nei confronti dell'utilizzatore per ogni onere sostenuto” (cfr. art.
1.10 sub doc. 8).
In forza di tale previsione negoziale, la pretesa di deve ritenersi fondata in relazione alle CP_1 sole voci retributive premiali, non avendo l' , per tali componenti stipendiali, adempiuto _3 tempestivamente all'obbligo di comunicare all'Agenzia di somministrazione i trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale ed applicati ai propri dipendenti di livello pari a quello dei prestatori di lavoro.
L'omessa comunicazione ha impedito all' di somministrazione di adeguare il trattamento CP_1
retributivo premiale dei propri dipendenti a quello riservato ai dipendenti dell'utilizzatrice.
Non si ritiene invece operante la manleva in relazione al lavoro prestato nel giorno del Santo
Patrono nonché a quello impiegato per la vestizione e svestizione, trattandosi, nel primo caso, di giorno pacificamente festivo (e, quindi, da retribuire comunque con maggiorazione) e, nel secondo caso, di tempo rientrante nel concetto di ordinario orario di lavoro.
Infatti, come ribadito dalla giurisprudenza, le operazioni di vestizione e svestizione del personale sanitario rientrano nell'orario di lavoro se il tipo di indumenti da indossare è imposto (come nella specie) da superiori esigenze di sicurezza e igiene attinenti alla gestione del servizio prestato e all'incolumità del personale addetto, sicché - anche nel silenzio della contrattazione collettiva - il tempo impiegato per tali operazioni dà diritto a retribuzione (vedi, da ultimo, Cass., 08/07/2024,
n.18612).”.
Nulla è stato chiesto quanto al premio Covid.
Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, assorbenti e dirimenti di ogni altra questione, in riforma della sentenza impugnata, e Controparte_1 Controparte_2
in solido fra loro, devono essere condannate a pagare a le
[...] Parte_1
12 seguenti somme: € 4.101 per RAR;
€ 118,68 per Santo Patrono;
€ 2.681,25 per indennità di vestizione;
€ 5.788,07 per premio produttività. Per un totale di € 12.689,00. Il tutto oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.
Le spese processuali del doppio grado, liquidate come in dispositivo (€ 2.800 per il primo grado, €
3.800 per l'appello), ai sensi del DM 10.3.2014 n. 55 come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Tra e si ritiene equo – considerata l'identica posizione processuale condivisa nei _3 CP_1 confronti dell'appellante – disporre la compensazione delle spese.
PQM
In riforma della sentenza n. 3615/2023 del Tribunale di Milano, condanna
[...]
e Controparte_1 Controparte_8
, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'appellante dell'importo
[...]
complessivo di € 12.689,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Condanna a manlevare e tenere indenne Controparte_8 CP_1 per le somme dovute all'appellante a titolo premiale.
Condanna gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado liquidate in complessive € 6.600 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre a favore del procuratore antistatario.
Compensa tra e le spese del doppio Controparte_8 CP_1
grado.
Milano 11.6.2025
Presidente est
Maria Rosaria Cuomo
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