Decreto 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, decreto 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Designato, Dott.ssa Maria Ida Ercoli;
Visti gli atti del procedimento civile n. 931/2024 r.g. v.g. , L. 24.03.2001
n. 89;
promosso da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ), (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (c.f. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6
(c.f. ), ( c,f. Parte_7 C.F._7 Parte_8
), (c.f. ), C.F._8 Parte_9 C.F._9
(c.f. tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_10 C.F._10
Alessandro Leonardi del Foro di Fermo (c.f. , ed C.F._11 elettivamente domiciliati presso il suo studio legale sito in Grottammare alla
Via Ischia I n. 254 in forza di procure in atti;
nei confronti di
; Controparte_1
ha emesso il seguente
DECRETO
Sul ricorso ex art. 3 L. 24.03.2001 n. 89 e successive modifiche, depositato dai ricorrenti volto ad ottenere il riconoscimento dell'equa riparazione per la irragionevole durata del giudizio cd. presupposto: fallimento del “ ,, dichiarato dal Controparte_2 Parte_11
Tribunale di con sentenza pubblicata in data 23.05.2013 ;
ritenuto che
secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 bis, della L.
24 marzo 2001 n. 89 e successive modifiche, si considera rispettato il termine ragionevole “… se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni
…”; che nella fattispecie in esame la durata del giudizio cd. presupposto va così determinata: dal 16.07.2014 , data di esecutività dello stato passivo ( come richiesto), al 29.04.2024 , data di deposito del decreto di chiusura;
che, pertanto, il giudizio cd. presupposto ha superato la soglia della ragionevolezza per un lasso temporale quantificabile in anni quattro ottenuto detraendo, dalla sua durata complessiva, il periodo di anni sei, nel quale , sulla base dei richiamati parametri, la procedura avrebbe potuto e dovuto essere definita;
che a norma dell'art. 2 bis, comma 1, della L.24 marzo 2001 n. 89, “il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a 400 euro e non superiore a euro 800,00 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo”; che, inoltre, a norma dell'art. 2 bis, comma 3 della citata legge, “la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice”; che le norme sopra richiamate “(…) entrate in vigore il 10 gennaio 2016
(art. 1, comma 999, legge 28 dicembre 2015, n. 208) e ben possono essere applicate a domande di equa riparazione (quale quella in esame) proposte dopo tale data, ancorché relative ad indennizzi di irragionevole durata preesistente, atteso che, ai fini della disciplina sulla misura dell'indennizzo disposta dalla nuova legge, tali norme devono essere prese in considerazione in se stesse, restando escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore del danno (arg. da Cass. Sez. U,
12/12/1967, n. 2926) ( Cass. Sez. 2, 14/10/2019 n.25837 );
che il limite posto dall'art. 2 bis, comma 3, della l. n. 89 del 2001 all'indennizzo per ingiusta durata del processo presuppone che il giudice dell'equa riparazione individui l'esatto valore della causa;
che nella fattispecie in esame va, dunque, liquidato in favore di ciascun ricorrente l'importo di euro 1.600,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, tenuto conto degli elementi sopra indicati e, in particolare, della natura degli interessi coinvolti;
che non sono ravvisabili ragioni per aumentare, né per ridurre l'indennizzo come sopra determinato, in base all'art. 2 bis commi 1, 1 bis, 1 ter L. cit.;
che la somma come sopra liquidata non è superiore ai limiti determinati ex art. 2 bis cit., avuto riguardo alla entità dei crediti insinuati al passivo, come accertati dal giudice;
che in favore della parte ricorrente vanno liquidate le spese, come da dispositivo, sulla base dei parametri riguardanti il decreto monitorio ( Cass.
Sez. 2, Sentenza, 31/07/2020 n. 16512) attese le analogie esistenti fra i due pur diversi procedimenti, sulla base della tariffa applicabile ratione temporis;
P.Q.M.
INGIUNGE
Al di pagare a titolo di equa riparazione, senza Controparte_1 dilazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, in favore di
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , la somma di Parte_8 Parte_9 Parte_10 euro 1.600,00 ciascuno , oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese di lite liquidate in euro 700,00 per compenso ed euro 27,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,
IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 5
L. n. 89/2001 e le comunicazioni di rito.
Ancona, così deciso il 07.03.2025
Il G.D.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli