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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUNTOLI GIULIO LINO AR, Presidente
GRASSI MA, Relatore
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 381/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca - Via Di Sottomonte, 3 55060 Capannori LU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K03L1005302025 IRES-SOCIETA' DI COMODO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K03L1005302025 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K03L1005302025 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 srl, società esercente attività immobiliare di costruzione, impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe indicato emesso dalla Agenzia delle Entrate di Lucca per il periodo di imposta 2020, basato sul mancato superamento del test di operatività per le società di comodo, ai sensi della legge n. 724 del 1994.
La società ricorrente acquistava un terreno nel 2005, iniziando la costruzione di un fabbricato destinato alla rivendita, ultimato nel 2011. L'immobile, a causa di vizi costruttivi e della crisi del mercato immobiliare, rimaneva invenduto, sempre classificato in bilancio fra i beni merce, suscettibile quindi di essere inserito tra le rimanenze iniziali e finali di esercizio.
L'Agenzia delle Entrate contestava la classificazione dell'immobile nell'ambito dei beni merce, procedendo all'inserimento nelle immobilizzazioni materiali, in quanto asseritamente destinato ad un impiego durevole e non ad una vendita in tempi brevi.
L'Agenzia delle Entrate, ritenendo quindi la società non operativa, applicando i criteri di cui alla citata legge n. 724 del 1994, accertava maggior imposta Ires per Euro 7248,00, Irap per Euro 1178,00, e maggiorazione
Ires per Euro 3171,00.
Con i primi due motivi del ricorso, la società ricorrente contesta l'accertamento della presunzione delle società di comodo basato su tre elementi indiziari: il mutuo acceso da Nominativo_1, amministratore della società, per la durata di quindi anni con iscrizione ipotecaria sull'immobile; la presenza di utenze attive;
la mancata messa in vendita dell'immobile, o comunque il fatto che non sia mai stato in effetti venduto. Pertanto non esisterebbero presunzioni gravi, precise e concordanti in ordine alla non operatività della società
La società ricorrente argomentava poi che la legge n. 192 del 2024 modificava il regime delle società di comodo, dimezzando le percentuali per la determinazione del reddito minimo.
Inoltre con la sentenza 7 marzo 2024 la Corte di Giustizia dell'UE escludeva la sussistenza di un nesso fra risultati economici insufficienti e presunzione di non operatività.
Con il terzo motivo, la ricorrente ribadiva la correttezza dell'operato: l'unico immobile, che non era dato in godimento al socio, doveva essere indicato ed iscritto a bilancio alla voce immobili merce.
Con il quarto motivo, eccepiva la applicazione della normativa emergenziale per l'epidemia Covid19.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che chiedeva il rigetto del ricorso, precisando che già per le precedenti annualità la Corte Tributaria aveva respinto i ricorsi.
La Ricorrente_1 srl rientrava tra quelle società soggette alla disciplina delle società di comodo, perché la classificazione dell'immobile tra le rimanenze finali non risultava corretta, emergendo presunzioni che lo stesso non fosse destinato alla vendita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
La società ricorrente ha mantenuto l'immobile fra le rimanenze per oltre dieci anni, senza che emergessero impedimenti reali alla vendita. Inoltre il contratto di mutuo in favore del socio unico Difensore_1 per quindici anni con ipoteca sull'immobile, che rappresenta un finanziamento a fini personali, e la presenza di utenze attive per tre mesi determinano la presunzione che il bene non fosse destinato alla vendita, e quindi che la sua collocazione fra le rimanenze fosse artificiosa, dovendo invece essere collocato fra le immobilizzazioni materiali.
Il test di operatività si basa su una presunzione relativa (Cass. N. 7647 del 2018), a fronte della quale il contribuente non ha fornito prova contraria, non avendo evidenziato l'esistenza di trattative per la vendita dell'immobile, e neppure mai intrapreso o programmato interventi per l'eliminazione dei difetti che asseritamente avrebbero impedito la commercializzazione del bene.
Pertanto sussistono presunzioni idonee a dimostrare il non superamento del test di operatività per le società di comodo;
l'Agenzia delle Entrate ha determinato ricavi presunti applicando correttamente i coefficienti specifici stabiliti dalla legge ai valori medi di alcuni beni e attività patrimoniali della società.
Si osserva inoltre che le modifiche apportate dal DL 13.12.2024 alla legge n. 724 del 1994 sono entrate in vigore dal 31.12.2024 e quindi non trovano applicazione al caso in esame.
Neppure sussiste contrasto con la sentenza della Corte di Giustizia dell'UE citata dal ricorrente, in quanto riguardante unicamente l'Iva, tributo armonizzato.
Le spese legali seguono la soccombenza. Si condanna la Ricorrente_1 srl al pagamento delle spese processuali in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi euro mille e duecento.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.200,00.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUNTOLI GIULIO LINO AR, Presidente
GRASSI MA, Relatore
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 381/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca - Via Di Sottomonte, 3 55060 Capannori LU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K03L1005302025 IRES-SOCIETA' DI COMODO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K03L1005302025 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K03L1005302025 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 srl, società esercente attività immobiliare di costruzione, impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe indicato emesso dalla Agenzia delle Entrate di Lucca per il periodo di imposta 2020, basato sul mancato superamento del test di operatività per le società di comodo, ai sensi della legge n. 724 del 1994.
La società ricorrente acquistava un terreno nel 2005, iniziando la costruzione di un fabbricato destinato alla rivendita, ultimato nel 2011. L'immobile, a causa di vizi costruttivi e della crisi del mercato immobiliare, rimaneva invenduto, sempre classificato in bilancio fra i beni merce, suscettibile quindi di essere inserito tra le rimanenze iniziali e finali di esercizio.
L'Agenzia delle Entrate contestava la classificazione dell'immobile nell'ambito dei beni merce, procedendo all'inserimento nelle immobilizzazioni materiali, in quanto asseritamente destinato ad un impiego durevole e non ad una vendita in tempi brevi.
L'Agenzia delle Entrate, ritenendo quindi la società non operativa, applicando i criteri di cui alla citata legge n. 724 del 1994, accertava maggior imposta Ires per Euro 7248,00, Irap per Euro 1178,00, e maggiorazione
Ires per Euro 3171,00.
Con i primi due motivi del ricorso, la società ricorrente contesta l'accertamento della presunzione delle società di comodo basato su tre elementi indiziari: il mutuo acceso da Nominativo_1, amministratore della società, per la durata di quindi anni con iscrizione ipotecaria sull'immobile; la presenza di utenze attive;
la mancata messa in vendita dell'immobile, o comunque il fatto che non sia mai stato in effetti venduto. Pertanto non esisterebbero presunzioni gravi, precise e concordanti in ordine alla non operatività della società
La società ricorrente argomentava poi che la legge n. 192 del 2024 modificava il regime delle società di comodo, dimezzando le percentuali per la determinazione del reddito minimo.
Inoltre con la sentenza 7 marzo 2024 la Corte di Giustizia dell'UE escludeva la sussistenza di un nesso fra risultati economici insufficienti e presunzione di non operatività.
Con il terzo motivo, la ricorrente ribadiva la correttezza dell'operato: l'unico immobile, che non era dato in godimento al socio, doveva essere indicato ed iscritto a bilancio alla voce immobili merce.
Con il quarto motivo, eccepiva la applicazione della normativa emergenziale per l'epidemia Covid19.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che chiedeva il rigetto del ricorso, precisando che già per le precedenti annualità la Corte Tributaria aveva respinto i ricorsi.
La Ricorrente_1 srl rientrava tra quelle società soggette alla disciplina delle società di comodo, perché la classificazione dell'immobile tra le rimanenze finali non risultava corretta, emergendo presunzioni che lo stesso non fosse destinato alla vendita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
La società ricorrente ha mantenuto l'immobile fra le rimanenze per oltre dieci anni, senza che emergessero impedimenti reali alla vendita. Inoltre il contratto di mutuo in favore del socio unico Difensore_1 per quindici anni con ipoteca sull'immobile, che rappresenta un finanziamento a fini personali, e la presenza di utenze attive per tre mesi determinano la presunzione che il bene non fosse destinato alla vendita, e quindi che la sua collocazione fra le rimanenze fosse artificiosa, dovendo invece essere collocato fra le immobilizzazioni materiali.
Il test di operatività si basa su una presunzione relativa (Cass. N. 7647 del 2018), a fronte della quale il contribuente non ha fornito prova contraria, non avendo evidenziato l'esistenza di trattative per la vendita dell'immobile, e neppure mai intrapreso o programmato interventi per l'eliminazione dei difetti che asseritamente avrebbero impedito la commercializzazione del bene.
Pertanto sussistono presunzioni idonee a dimostrare il non superamento del test di operatività per le società di comodo;
l'Agenzia delle Entrate ha determinato ricavi presunti applicando correttamente i coefficienti specifici stabiliti dalla legge ai valori medi di alcuni beni e attività patrimoniali della società.
Si osserva inoltre che le modifiche apportate dal DL 13.12.2024 alla legge n. 724 del 1994 sono entrate in vigore dal 31.12.2024 e quindi non trovano applicazione al caso in esame.
Neppure sussiste contrasto con la sentenza della Corte di Giustizia dell'UE citata dal ricorrente, in quanto riguardante unicamente l'Iva, tributo armonizzato.
Le spese legali seguono la soccombenza. Si condanna la Ricorrente_1 srl al pagamento delle spese processuali in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi euro mille e duecento.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.200,00.