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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/07/2025, n. 2545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2545 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 13076/2023, avente ad oggetto “la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio” e riservata per la decisione all'udienza dell'11/06/2025
TRA
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa da Avv. D'AMBROSIO PASQUALE
– PARTE RICORRENTE –
E
( ) Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE – NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– PARTE INTERVENUTA –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata la parte ricorrente ha concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno Parte_1 Controparte_1 adito questo Tribunale deducendo di essere coniugi in forza di ma- trimonio celebrato il 28/09/1998. Hanno precisato che dalla loro
1 unione sono nati due figli, (l'8/02/1999) e (il Per_1 Per_2
28.08.2003).
Hanno dedotto che tra loro è venuta meno la affectio coniugalis ed hanno concluso domandando la pronuncia di separazione perso- nale alle condizioni di cui al ricorso.
Il Presidente ha disposto la comunicazione degli atti al Pubblico
Ministero per l'intervento in giudizio.
All'udienza del 13/02/2024 il non è comparso e non CP_1 ha reso il consenso alla separazione consensuale;
dichiarati, per- tanto, cessati gli effetti del ricorso, la causa è stata rimessa per l'ul- teriore corso in forma contenziosa.
All'udienza dell'11/06/2025, dichiarata la contumacia del resi- stente, interrogata la sola parte ricorrente e preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Presidente ha assunto i provvedi- menti temporanei ed urgenti;
successivamente ha invitato il difen- sore a precisare le conclusioni e ha assegnato contestualmente la causa a sentenza per la decisione ex art. 473 bis c.p.c..
La domanda di separazione proposta da Parte_1
è fondata e merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 C. C. (come novellato dall'art. 33 della L.
n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere di- sposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi.
L'istituto della separazione giudiziale conserva, dunque, il carat- tere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema Corte, “…a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipen- dere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 1992, n. 7148; Cass. Sez. I, Sentenza n. 3356 del 14/02/2007; Cass. Sez. I, Sen- tenza n. 21099 del 09/10/2007 e, più di recente, anche Cass. Sez. I,
2 Sentenza n. 2183 del 30/01/2013 e Cass. Sez. I, Sentenza n. 8713 del 29/04/2015).
Nel caso di specie la convivenza tra i coniugi sia divenuta intol- lerabile, e quindi impossibile, risulta dalla circostanza che il resi- stente, rimasto contumace, non si è opposto in alcun modo alla do- manda di separazione e che il tentativo di conciliazione esperito dal
Presidente del Tribunale è fallito.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti, in difetto della prospettazione di circostanze nuove e diverse rispetto a quelle indicate in ricorso, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza dell'11/06/2025.
La causa dovrà proseguire come da separata ordinanza per deli- bare l'istanza di divorzio.
Spese rimesse alla definizione del procedimento divorzile.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 21/11/2023 da
[...] nei confronti di Parte_1 Controparte_2
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
2. CONFERMA i provvedimenti dettati all'udienza dell'11/06/2025;
3. SPESE rimesse all'esito della definizione del giudizio divorzile;
4. RINVIA la causa per l'ulteriore corso come da separata ordi- nanza;
5. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione
3 civile del Tribunale in data 17/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 13076/2023, avente ad oggetto “la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio” e riservata per la decisione all'udienza dell'11/06/2025
TRA
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa da Avv. D'AMBROSIO PASQUALE
– PARTE RICORRENTE –
E
( ) Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE – NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– PARTE INTERVENUTA –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata la parte ricorrente ha concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno Parte_1 Controparte_1 adito questo Tribunale deducendo di essere coniugi in forza di ma- trimonio celebrato il 28/09/1998. Hanno precisato che dalla loro
1 unione sono nati due figli, (l'8/02/1999) e (il Per_1 Per_2
28.08.2003).
Hanno dedotto che tra loro è venuta meno la affectio coniugalis ed hanno concluso domandando la pronuncia di separazione perso- nale alle condizioni di cui al ricorso.
Il Presidente ha disposto la comunicazione degli atti al Pubblico
Ministero per l'intervento in giudizio.
All'udienza del 13/02/2024 il non è comparso e non CP_1 ha reso il consenso alla separazione consensuale;
dichiarati, per- tanto, cessati gli effetti del ricorso, la causa è stata rimessa per l'ul- teriore corso in forma contenziosa.
All'udienza dell'11/06/2025, dichiarata la contumacia del resi- stente, interrogata la sola parte ricorrente e preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Presidente ha assunto i provvedi- menti temporanei ed urgenti;
successivamente ha invitato il difen- sore a precisare le conclusioni e ha assegnato contestualmente la causa a sentenza per la decisione ex art. 473 bis c.p.c..
La domanda di separazione proposta da Parte_1
è fondata e merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 C. C. (come novellato dall'art. 33 della L.
n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere di- sposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi.
L'istituto della separazione giudiziale conserva, dunque, il carat- tere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema Corte, “…a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipen- dere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 1992, n. 7148; Cass. Sez. I, Sentenza n. 3356 del 14/02/2007; Cass. Sez. I, Sen- tenza n. 21099 del 09/10/2007 e, più di recente, anche Cass. Sez. I,
2 Sentenza n. 2183 del 30/01/2013 e Cass. Sez. I, Sentenza n. 8713 del 29/04/2015).
Nel caso di specie la convivenza tra i coniugi sia divenuta intol- lerabile, e quindi impossibile, risulta dalla circostanza che il resi- stente, rimasto contumace, non si è opposto in alcun modo alla do- manda di separazione e che il tentativo di conciliazione esperito dal
Presidente del Tribunale è fallito.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti, in difetto della prospettazione di circostanze nuove e diverse rispetto a quelle indicate in ricorso, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza dell'11/06/2025.
La causa dovrà proseguire come da separata ordinanza per deli- bare l'istanza di divorzio.
Spese rimesse alla definizione del procedimento divorzile.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 21/11/2023 da
[...] nei confronti di Parte_1 Controparte_2
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
2. CONFERMA i provvedimenti dettati all'udienza dell'11/06/2025;
3. SPESE rimesse all'esito della definizione del giudizio divorzile;
4. RINVIA la causa per l'ulteriore corso come da separata ordi- nanza;
5. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione
3 civile del Tribunale in data 17/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4