Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/02/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
-Seconda Sezione civile-
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Carlo Azzolini
-Presidente relatore
Dr. Federica Benvenuti
-Giudice
Dr. Vincenzo Ciliberti
-Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa R.G. n. 5016/2024 VG promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. da
Parte 1 e Parte 2 rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
All'udienza del 5.02.2025, celebrata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da istanze di conclusioni scritte e/o come da ricorso"; per il P.M. intervenuto: “dichiarare il divorzio/cessazione degli effetti civili, alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 31.03.1997 contratto matrimonio concordatario in Venezia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione in data 21.03.2024 avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, poi conclusasi con sentenza di omologazione n. 1498/2024 pubbl. il 21.05.2024. Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge
- domanda diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata dal Giudice relatore, mediante trattazione scritta.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte 1 in data 31.03.1997, trascritto nel registro atti di matrimonio alla e Parte 2 parte II serie A n. 9 ufficio 14 anno 1997 Comune di Venezia;
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 5.02.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Venezia 31/3/1997 tra il signor MO UM, nato a [...] il
3/5/1969, residente in [...], codice fiscale
[...], e la sig.ra TI RP, nata a [...] il
16/8/1970, codice fiscale [...], residente in [...]
(VE) Via Sant'Antonio n. 7, e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 9/p.2/s.A/uff. 14/1997, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione del provvedimento e agli ulteriori incombenti.
2. Assegnare la casa familiare di Marcon (VE), Via Sant'Antonio n. 7, con il relativo arredo, al padre, affinché vi abiti con i figli.
3. Tenuto conto delle risorse dei genitori, il padre provvederà a quanto necessario per il mantenimento del figlio AS, maggiorenne, fino al raggiungimento della sua completa indipendenza economica;
le spese straordinarie come individuate nel Protocollo adottato dal Tribunale di
Venezia in data 20.09.2019, di cui le parti hanno preso conoscenza,
rimarranno a carico del padre nella misura del 100% (salva l'intesa che la madre contribuirà alle stesse nella misura del 30% quando reperirà
una stabile attività lavorativa).
4. La signora TI RP, nata a [...] il [...], codice fiscale
[...], si obbliga a trasferire al signor UM MO,
nato a [...] il [...], codice fiscale [...],
che si obbliga ad acquistare, per riequilibrare l'assetto patrimoniale della famiglia, la sua quota pari al 20% della piena proprietà degli immobili qui di seguito descritti siti nel Comune di Marcon (VE), in via S. Antonio n. 7, e precisamente la porzione Ovest del primo fabbricato "Bifamiliare" a sinistra venendo dal parcheggio pubblico, così descritta in censo al Catasto dei Fabbricati del Comune di Marcon, al foglio 3, mappale 507,
sub. 35 (ex sub. 22 e sub. 8), via S. Antonio, piani S1-T-1, abitazione;
foglio 3 mappale 507 sub. 23 via S. Antonio, piano T, garage;
l'abitazione in oggetto si estende ai piani interrato, terreno e primo, è dotata di garage
(sub. 23), ha uno scoperto di proprietà ai lati nord, ovest e sud e partecipa alla comproprietà per quota di 1/8 (un ottavo) della stradina distinta con il mappale 507 sub.
1 - bene comune non censibile che serve di accesso a tutto il complesso delle quattro "Bifamiliari". Quanto qui oggetto di trasferimento è meglio descritto e rappresentato nelle schede planimetriche allegate alla lettera A, fatta avvertenza che quanto a misure le stesse non sono attendibili in quanto trattasi di fotocopie ottenute con procedimento di riduzione.
La signora TI RP con riferimento agli obblighi imposti dalla legge 28.02.1985 n. 47 e dal DPR 06.06.2001 n. 380 e successive modifiche dichiara che gli immobili in oggetto sono stati costruiti in piena conformità al permesso di costruire in data 25.03.2004 n. 64/04 prot. N.
8201 (cambio d'intestazione in data 19.10.2004 prot. N. 26308),
variazione del 01.10.2012 pratica n. VE 0154050 in atti dal 01.10.2012 e ampliamento del 30.04.2020 pratica n. VE 0037736 in atti dal 04.05.2020
n. 17895.1/2020.
Le parti dichiarano di non aver affidato ai legali l'incarico di provvedere ad accertamenti urbanistici né di controllare la corrispondenza delle risultanze amministrative con le dichiarazioni sopra rese.
Le parti dichiarano altresì che non sono stati eseguiti lavori e/o varianti e/o mutamenti di destinazione d'uso tali da richiedere la sanatoria o altro provvedimento concessorio, nè sono stati adottati i provvedimenti sanzionatori previsti dalla suddetta normativa Urbanistico-Edilizia.
La signora TI RP garantisce la piena e libera disponibilità degli immobili suindicati, per essere alla stessa pervenuti in forza di atto di compravendita del 26.07.2005 a rogito del notaio Dalla Valle Albano
registrato presso l'ufficio di Venezia 2 il 27.07.2005 rep. n. 27541 raccolta n. 20921.
I signori TI RP e UM MO dichiarano che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto delle unità immobiliari e in particolare non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di far luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa.
Le unità vengono pro quota trasferite a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, ben noti ed accettati dal signor UM
MO, con ogni inerenza, pertinenza e accessione, diritti, azioni e ragioni,
servitù attive e passive, nulla escluso od eccettuato, comprese le parti comuni, a norma di legge, nonché i diritti e gli spazi in comproprietà. La
signora TI RP ricorda, a titolo esemplificativo, che la condotta fognaria (acque bianche e nere) che corre nella stradina privata (sub. 1)
continua gravando il lato ovest dello scoperto (sub. 2) dell'ultima abitazione a destra venendo dal parcheggio pubblico per collegarsi poi con la condotta comunale;
fa presente inoltre che sull'estremo lato ovest della stradina privata comune (sub. 1) è interrato un contenitore per il gas
GPL; il tutto così come meglio descritto nell'atto di compravendita del
26.07.2005 a rogito del notaio Dalla Valle Albano registrato presso l'ufficio di Venezia 2 il 27.07.2005 rep. n. 27541 raccolta n. 20921, ben noto al signor MO UM.
La signora TI RP garantisce, inoltre, che quanto compravenduto è libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli,
ipoteche, privilegi e vincoli, arretrati tributari e diritti di terzi in genere, di qualunque origine e natura.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 2-ter del Decreto Legislativo 19
agosto 2005, n. 192 di attuazione della direttiva 2002/91/CE e succ., le parti dichiarano di aver ottenuto l'Attestazione di prestazione energetica identificata al codice 128643/2024 del 15.10.2024 redatto dall'arch.
Roberto Mazzobel iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di
Venezia al n. 2365 qui allegata sotto la lettera B e di essere edotti della sua validità decennale e della necessità di un suo aggiornamento ad ogni intervento edilizio e/o impiantistico, che modifichi la prestazione energetica dell'edificio.
In relazione a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico n. 37 del 22 gennaio 2008, e con riferimento a tutti gli impianti di cui all'Articolo 1 del Decreto predetto, esistenti nell'immobile, la signora TI RP dichiara di garantire la loro conformità alle normative in materia di sicurezza vigenti all'epoca in cui gli stessi sono stati realizzati.
Il corrispettivo della cessione predetta viene convenuto tra le parti, in conformità di quanto già previsto in sede di separazione consensuale dei coniugi. nell'importo complessivo di € 65.000,00 (euro sessantacinquemila), che verrà corrisposto dal sig. UM MO alla sig.a TI RP a mezzo due assegni circolari di primario istituto bancario italiano non trasferibili intestati a TI RP di cui €
15.000,00 (quindicimila) al deposito del presente ricorso ed € 50.000,00
(cinquantamila) all'atto del rogito notarile, che dovrà essere fissato avanti al Notaio che verrà indicato a cura del sig. UM MO entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che definirà il presente giudizio,
dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese notarili rimarranno a carico di parte acquirente come per legge.
Per effetto del succitato trasferimento, che comprende anche il mobilio e gli arredi eccetto quelli che le parti hanno concordato aver diritto la signora
TI RP di asportarli, il signor UM MO rimarrà proprietario esclusivo degli immobili sopra descritti (abitazione, garage e scoperto).
Il possesso con il diritto ai frutti ed il carico dei tributi, oneri e spese e quant'altro si considererà passato alla parte acquirente con effetto dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti precisano che l'accordo patrimoniale oggetto del presente punto e relativo alla cessione della quota di proprietà immobiliare della signora
TI RP a beneficio di UM MO, è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
I coniugi chiedono, in relazione all'attribuzione patrimoniale oggetto del presente punto l'esenzione da ogni imposta, tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 I. n. 06.03.1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n.
154/1999.
5. I coniugi si danno reciproco consenso per l'espatrio, nonché per il rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti.
6. Spese e competenze del presente procedimento interamente compensate tra le parti.
4. compensa le spese.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 5.02.2025.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -