Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 13/03/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 29/2025 PROCEDIMENTO UNITARIO
TRIBUNALE DI AREZZO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott. Federico Pani Presidente est.
- dott. Andrea Turturro Giudice
- dott.ssa Alessia Caprio Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 270 CCI
Letto il ricorso con cui (C.F. , per mezzo del suo Parte_1 C.F._1 amministratore di sostegno, (C.F. ), ha presentato un ricorso Parte_2 C.F._2 volto all'apertura della propria liquidazione controllata;
letta la relazione depositata dai gestori nominati dall'OCC (rag. , nonché la successiva Controparte_1 attestazione depositata su richiesta del tribunale;
visti gli artt. 268 ss. CCII;
OSSERVA
In primo luogo, si rileva che padre del ricorrente e suo amministratore di sostegno, Parte_2 ha sottoposto al giudice tutelare l'istanza volta all'accesso alla liquidazione controllata, ottenendo l'autorizzazione da parte del giudicante.
Ciò posto, sussiste la competenza per territorio di questo tribunale, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3,
CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti.
Sussistono inoltre i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in quanto:
a) la ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall'art. 1, comma 2, lett. c del CCII come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»; ed infatti, a fronte di un indebitamento di quasi 100 mila euro, il ricorrente può contare soltanto sull'eventuale vendita dell'automobile di proprietà e sui redditi da lavoro dipendente, al netto di quanto necessario per il proprio sostentamento;
b) il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, essendo un consumatore e derivando l'indebitamento dall'assunzione di molteplici prestiti (sotto diverse forme) per alimentare la ludopatia che, dopo la separazione dalla moglie, lo ha afflitto;
c) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
[1]
inoltre, il gestore ha illustrato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
e) infine, il gestore ha attestato che, al netto delle spese di procedura e di mantenimento, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori (art. 268, comma 3, ultimo periodo).
Preme in questa sede sottolineare come, sebbene il ricorso sia presentato alla stregua di una proposta, nel caso di proposizione di una domanda volta all'apertura di una liquidazione controllata non può in alcun modo discorrersi di un “piano” proposto dal debitore. La liquidazione controllata, infatti, altro non è che l'equivalente della liquidazione giudiziale applicata al soggetto sovraindebitato, e si sostanzia nella liquidazione integrale dei beni (nessuno escluso) di proprietà del debitore per un lasso di tempo indicato dal liquidatore nominato. Spetterà al liquidatore, previo ottenimento delle autorizzazioni necessarie, stabilire in che misura e con quali modalità l'attivo patrimoniale del debitore dovrà essere liquidato, indipendentemente da quanto previsto o ipotizzato nel ricorso.
Proprio in virtù degli effetti propri dell'apertura della liquidazione controllata il giudicante non deve assumere determinazioni apposite e speciali per arrestare la cessione volontaria del quinto (il quale si sostanzia in un rapporto obbligatorio che scade automaticamente una volta apertasi la liquidazione controllata, esattamente come avviene in caso di apertura della liquidazione giudiziale), né assume il benché minimo rilievo il profilo della c.d. meritevolezza.
Per ciò che attiene alla nomina del Liquidatore, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, per come recentemente riformato, il Tribunale «nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento». La norma, per come modificata, conferma l'orientamento già condiviso da questo Tribunale secondo il quale il professionista liquidatore non deve (anche) essere iscritto nell'albo previsto dall'art. 356 CCII, essendo sufficiente l'iscrizione nel registro dei gestori di cui al d.m. 202/2014.
Ad ogni modo, in accordo con la regola appena richiamata, ritiene questo collegio che nulla osti alla conferma della dott.ssa gestore nominato dall'OCC. Controparte_2
Infine, ai sensi della lettera f) dell'art. 270, comma 2, il Tribunale «dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia». Ritiene il Tribunale di dover dare continuità al decreto n. 22 del 2021 con il quale il Presidente del Tribunale, sotto il regime della Legge 3/2012, ha richiamato l'attenzione sull'esigenza di contemperare, da un lato, l'interesse pubblicistico sotteso all'obbligo di pubblicità sopra richiamato e, dall'altro lato, la tutela del diritto alla riservatezza del debitore, disponendo «che la pubblicazione del decreto di apertura della procedura di risoluzione di crisi da sovraindebitamento o della sentenza di apertura della liquidazione controllata abbia la durata di sei mesi e che il giudice ordini alla cancelleria di oscurare i dati sensibili presenti nel ricorso e nel provvedimento».
P.Q.M.
▪ dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di
[...]
(C.F. ; Parte_1 C.F._1
▪ nomina giudice delegato il dott. FEDERICO PANI;
▪ nomina liquidatori la rag. Controparte_1
[2] ▪ rimette al giudice delegato la fissazione del limite di mantenimento di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, previa documentata e motivata istanza del liquidatore;
▪ dispone che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale, mensilmente, verrà accreditata la retribuzione o l'intero introito dell'attività d'impresa o professionale eventualmente svolta, con successivo riversamento della quota necessaria per il mantenimento;
▪ assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
▪ dispone che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione (i cui contenuti e durata saranno determinati dall'organo liquidatore, ma che non può essere inferiore ai 3 anni), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
▪ dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza venga trascritta presso gli uffici competenti (se necessario in funzione della composizione del patrimonio del soggetto sovraindebitato);
▪ dispone che la sentenza venga inserita per sei mesi nel sito internet dell'intestato Tribunale.
Si comunichi al liquidatore e al ricorrente.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
Il Presidente est.
Dott. Federico Pani
[3]