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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/11/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 399/2025
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al nr. R.G. 399/2025, promossa da:
, e , rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difesi dagli avv.ti Nicola Marino e Francesca Marino, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio;
- ricorrenti -
nei confronti di in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ada Controparte_1
Carabba, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
- resistente -
Conclusioni delle parti: come da note scritte di cui all'udienza cartolare del
14.10.2025.
Oggetto: ricorso in opposizione alla stima ex art. 29 del Dlgs n. 150/2011.
Fatto.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 26.02.2025, , Parte_1
e chiedevano alla odierna Corte di rideterminare l'indennità di esproprio ex Pt_2 Pt_3 art. 54, co. 1, T.U. espropri, nonché quella per occupazione temporanea d'urgenza dei fondi rustici di loro proprietà disposta dall'AQP s.p.a., con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di lite.
All'uopo, esponevano:
pagina 1 di 7 - che agivano in qualità di proprietari dei seguenti fondi rustici ubicati in agro di Cerignola alla Contrada “San Martino”:
• per l'estensione di Ha 0.62.13, riportato nel Catasto Terreni di Parte_1
Cerignola al Foglio 207, part.lla 262, coltivato ad Uliveto;
• per l'estensione di Ha 0.62.44, riportato nel Catasto Terreni di Parte_2
Cerignola al Foglio 207, part.lla 247, coltivato ad Uliveto;
• per l'estensione di Ha 0.62.44, riportato nel Catasto Terreni di Parte_3
Cerignola al Foglio 207, part.lla 245, coltivato a Uliveto irriguo;
- che i suddetti beni immobili erano loro pervenuti con un atto pubblico di donazione per
AR , stipulato il 05.03.1999, registrato in Cerignola il 23.03.1999 e Persona_1 trascritto in Foggia il 16.03.1999 ai nn. 5043/3798;
- che i detti fondi rustici, con i rispettivi dati catastali, erano stati oggetto di espropriazione per pubblica utilità ed occupazione temporanea per la realizzazione di opere idriche da parte dell' , delegate CP_1 CP_2 Controparte_3 all' per l'esercizio dell'espropriazione ed esecuzione dei lavori;
Controparte_1
- che avevano contestato all'Ente espropriante l'illegittimo modus procedendi dell'espropriazione per pubblica utilità delle rispettive proprietà immobiliari e il quantum dell'indennità di esproprio, determinato evidentemente in via provvisoria;
- che avevano reiterato a mezzo PEC del 19.11.2024 la contestazione dell'ammontare dell'indennità proposta, allegando perizie tecniche estimative con indicazione del corretto importo;
- che, sul punto, il perito di parte dr. agr. aveva dichiarato che il Persona_2 percorso interessato ad esproprio od occupazione temporanea aveva diviso la superficie fondiaria in due tronchi, il che avrebbe costituito pregiudizio per il terreno agricolo, nella prospettiva di impianti di colture arboree, nonché per la realizzazione di condotte idriche sotterranee, a servizio della proprietà privata;
- che, inoltre, il perito aveva constatato che la realizzazione dell'opera prevedeva la complessiva eliminazione di n. 22 piante secolari di ulivo nel terreno di proprietà
, di n. piante 22 nel terreno di proprietà e di n. 19 Parte_1 Persona_3 piante nel terreno di proprietà ; Controparte_4
- che, di fatto, tutte le piante di ulivo risultavano estirpate, così come era stato interrotto l'impianto di irrigazione a servizio dei rispettivi fondi rustici;
- che, infine, l'Ente espropriante aveva proceduto all'apertura della recinzione metallica e pali di cemento, installata a tutela degli appezzamenti;
pagina 2 di 7 - che, nonostante i reiterati inviti, non era stato ancora ripristinato lo status quo ante, né per l'impianto irriguo né in ordine alla recinzione né era pervenuto alcun riscontro da parte dell'Ente sulla rideterminazione e sul pagamento delle indennità.
Tanto premesso, concludevano per la rideterminazione della indennità di esproprio ex art. 54, co. 1 T.U., nonché di quella per occupazione temporanea d'urgenza in favore di tutti i ricorrenti con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa del 06.05.2025, si costituiva il quale resisteva Controparte_1 al ricorso, premettendo:
- che, con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 74, assunta nella seduta del
19.05.2023, l'Autorità Idrica Pugliese (A.I.P.), in qualità di Ente di Governo d'Ambito per il governo pubblico dell'acqua, nonché soggetto rappresentativo dei comuni CP_1 aveva approvato, ai sensi dell'art. 158 bis, co. 1 del D.lgs. n. 152/2006, la progettazione
P1292 – “Acquedotto del Fortore, LO e FA-Opere di interconnessione - II Lotto: condotta dall'opera di disconnessione di al serbatoio di Foggia”, dichiarando Pt_4 altresì la pubblica utilità;
- che, nell'ambito dei progetti approvati ai sensi del richiamato articolo, l'AIP agiva quale autorità espropriante, che poteva delegare in tutto o in parte i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato;
- che, pertanto, l'AIP, con deliberazione n. 55 del 04/08/2021, aveva rinnovato nei confronti di AQP, Soggetto Gestore del SII, la delega amministrativa per l'esercizio delle potestà espropriative strumentali alla realizzazione delle opere previste nei piani d'investimento;
- che l'intervento in progetto rientrava nell'ambito della strategia di interconnessione idraulica dei grandi acquedotti, in particolare tra lo schema FA - LO e quello
, interessando il territorio dei Comuni di Canosa di Puglia, di San Ferdinando di CP_2
Puglia nella Provincia di Barletta-Andria-Trani, e di Cerignola, di Orta Nova, di Carapelle, di Troia e di Foggia nella Provincia di Foggia;
- che esso consisteva nella realizzazione di una condotta del DN 900 in acciaio per una lunghezza pari a circa 61 km, oltre alle opere accessorie, avente origine dall'esistente vasca di disconnessione di e confluente nella vasca di arrivo dell'Acquedotto del Pt_4
Fortore, realizzata all'interno dell'esistente Nuovo Serbatoio di Foggia;
- che beneficiaria dell'espropriazione risultava essere, pertanto, la;
CP_5
- che, nell'ambito del pianto particellare di esproprio, erano stati inseriti anche i terreni di proprietà degli odierni ricorrenti, ai quali, con distinte note, veniva notificato il pagina 3 di 7 provvedimento prot. n. 82646 del 19.12.2023 di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio ex art. 22 bis del d.P.R. 327/2001;
- che, con PEC del 03.03.2024, i ricorrenti avevano dichiarato di non accettare le indennità provvisorie di esproprio e occupazione temporanea comunicate con il surrichiamato provvedimento prot. n. 82646/2023 ed avevano inviato tre distinte perizie di stima a firma del dott. agr. Persona_4
- che sussisteva la nullità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 undecies, co. 1, e 164, co. 1, ult. cpv, c.p.c., poiché non contenente “l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”;
- che sussisteva l'improcedibilità del ricorso per assenza del definitivo decreto di esproprio (nella specie, tre decreti), non ancora emesso dall'Ente competente, rilevante quale condizione dell'azione oltre che l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto collettivamente da tre distinte ditte espropriate, non essendo i ricorrenti comproprietari delle aree interessate, bensì titolari di posizioni autonome e distinte;
- che sussisteva l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica agli altri soggetti legittimati passivi, ovverosia l'Autorità Idrica Pugliese, in qualità di autorità espropriante e la in qualità di beneficiaria dell'esproprio, in violazione, pertanto, CP_5 dell'art. 29, co. 4 del D.lgs. n. 150/2011;
- che era errata la quantificazione dell'indennità come risultante dalle perizie di parte, stante la mancata allegazione di documenti sulla base dei quali poter quantificare in €
7,80 mq. il più probabile valore agricolo di mercato delle particelle oggetto di esproprio, con conseguente compromissione del diritto di difesa dell'A.Q.P.;
- che, in merito agli ulivi ricadenti nella fascia di occupazione temporanea, gli stessi sarebbero stati successivamente rimpiantati, come previsto dal progetto e autorizzato dalla , erano stati già messi a vivaio, georeferenziati ed etichettati, per cui CP_5 non era dovuto alcun indennizzo per l'acquisto di nuove piante secolari;
- che, in ogni caso, in alternativa al reimpianto degli ulivi estirpati, le ditte espropriate avrebbero potuto scegliere la piantumazione di nuove piante giovani, come avvenuto nel caso di specie;
pagina 4 di 7 - che, peraltro, i ricorrenti avevano dichiarato di accogliere un certo numero di piante giovani dall'età di tre anni in sostituzione degli ulivi espiantati, costi rientranti nel progetto posti a carico di AQP.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:” - in via pregiudiziale e preliminare dichiarare: o la nullità del ricorso per la mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 281 undecies, comma 1, c.p.c.; in caso di non accoglimento della presente eccezione, Voglia codesta Corte fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini ex art. 164, comma 3,
c.p.c. o l'improcedibilità del ricorso per assenza dei decreti di esproprio quale condizione dell'azione; o l'inammissibilità del ricorso collettivo in assenza di identità di posizione sostanziale e processuale tra i ricorrenti;
o l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso all'autorità espropriante (AIP) ed al beneficiario dell'espropriazione
( ); - nel merito e nel legittimo contraddittorio tra le parti, rigettare la CP_5 domanda dei ricorrenti siccome improponibile ed infondata;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
Con provvedimento del 06.05.2025, veniva dichiarata la nullità del ricorso, poiché introdotto nelle forme dell'art. 702 bis e carente dell'avvertimento n. 7 di cui all'art. 163
c.p.c., e la causa rinviata all'udienza del 09.09.2025 al fine di consentire il rispetto dei termini processuali.
Con provvedimento del 09.09.2025, veniva fissata per la discussione dinanzi al Collegio
l'udienza del 14.10.2025, con termine alle parti sino al 30.09.2025 per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e ulteriore termine sino al 10.10.2025 per note conclusionali.
Con le note di precisazione delle conclusioni del 30.09.2025, i ricorrenti dichiaravano espressamente di aderire all'eccezione preliminare formulata dall' resistente (di CP_6 improcedibilità della domanda per mancanza dei decreti di esproprio), per cui dichiaravano di rinunciare all'azione, richiedendo la compensazione integrale delle spese di lite.
All'udienza collegiale del 14.10.2025, la Corte si è riservata per la decisione.
Diritto.
Ciò posto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante la rinuncia all'azione da parte dei ricorrenti, che è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. e plurimis Cass. n.18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n.
2268/99, Cass. n. 5556 del 1995; vedasi anche Cass. n. 4499 del 1996, determinando la pagina 5 di 7 cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte).
Tanto si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione di contrasto fra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle controdifese svolte (cfr. ex multis: Cass. civile, Sez. I, 28/05/2012, n. 8448; Cass. civile,
Sez. III, 04/06/2009, n. 12887; Cass. civile, sez. III, 1 giugno 2004, n. 10478; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332; Cass., sez. unite, 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. civile sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268; Cass. civile sez. lav., 7 marzo 1998, n.
2572; Cass. civile sez. II, 15 maggio 1997, n. 4283; Cass. civile sez. III, 28 gennaio
1995, n. 1047; Cass. civile sez. III, 5 luglio 1991 n. 7413; Cass. civile, sez. I, 19 marzo
1990 n. 2267; Cass. civile, sez. I, 28 ottobre 1988 n. 5859).
La pronuncia va emessa ogniqualvolta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004, n. 6395; Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004, n. 6403; Cass. civile, sez. un.,
26 luglio 2004, n. 13969; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962).
Quanto alle spese, tenuto conto che la domanda non è inammissibile (posto che il decreto di espropriazione costituisce solo una condizione dell'azione che sia proposta per ottenere la determinazione definitiva di tale indennità) e che il decreto di esproprio non è ancora intervenuto al momento della presente pronuncia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa integralmente le spese del giudizio;
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di appello di
Bari del 14.10.2025
pagina 6 di 7 Il Giudice est.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 7 di 7
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al nr. R.G. 399/2025, promossa da:
, e , rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difesi dagli avv.ti Nicola Marino e Francesca Marino, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio;
- ricorrenti -
nei confronti di in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ada Controparte_1
Carabba, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
- resistente -
Conclusioni delle parti: come da note scritte di cui all'udienza cartolare del
14.10.2025.
Oggetto: ricorso in opposizione alla stima ex art. 29 del Dlgs n. 150/2011.
Fatto.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 26.02.2025, , Parte_1
e chiedevano alla odierna Corte di rideterminare l'indennità di esproprio ex Pt_2 Pt_3 art. 54, co. 1, T.U. espropri, nonché quella per occupazione temporanea d'urgenza dei fondi rustici di loro proprietà disposta dall'AQP s.p.a., con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di lite.
All'uopo, esponevano:
pagina 1 di 7 - che agivano in qualità di proprietari dei seguenti fondi rustici ubicati in agro di Cerignola alla Contrada “San Martino”:
• per l'estensione di Ha 0.62.13, riportato nel Catasto Terreni di Parte_1
Cerignola al Foglio 207, part.lla 262, coltivato ad Uliveto;
• per l'estensione di Ha 0.62.44, riportato nel Catasto Terreni di Parte_2
Cerignola al Foglio 207, part.lla 247, coltivato ad Uliveto;
• per l'estensione di Ha 0.62.44, riportato nel Catasto Terreni di Parte_3
Cerignola al Foglio 207, part.lla 245, coltivato a Uliveto irriguo;
- che i suddetti beni immobili erano loro pervenuti con un atto pubblico di donazione per
AR , stipulato il 05.03.1999, registrato in Cerignola il 23.03.1999 e Persona_1 trascritto in Foggia il 16.03.1999 ai nn. 5043/3798;
- che i detti fondi rustici, con i rispettivi dati catastali, erano stati oggetto di espropriazione per pubblica utilità ed occupazione temporanea per la realizzazione di opere idriche da parte dell' , delegate CP_1 CP_2 Controparte_3 all' per l'esercizio dell'espropriazione ed esecuzione dei lavori;
Controparte_1
- che avevano contestato all'Ente espropriante l'illegittimo modus procedendi dell'espropriazione per pubblica utilità delle rispettive proprietà immobiliari e il quantum dell'indennità di esproprio, determinato evidentemente in via provvisoria;
- che avevano reiterato a mezzo PEC del 19.11.2024 la contestazione dell'ammontare dell'indennità proposta, allegando perizie tecniche estimative con indicazione del corretto importo;
- che, sul punto, il perito di parte dr. agr. aveva dichiarato che il Persona_2 percorso interessato ad esproprio od occupazione temporanea aveva diviso la superficie fondiaria in due tronchi, il che avrebbe costituito pregiudizio per il terreno agricolo, nella prospettiva di impianti di colture arboree, nonché per la realizzazione di condotte idriche sotterranee, a servizio della proprietà privata;
- che, inoltre, il perito aveva constatato che la realizzazione dell'opera prevedeva la complessiva eliminazione di n. 22 piante secolari di ulivo nel terreno di proprietà
, di n. piante 22 nel terreno di proprietà e di n. 19 Parte_1 Persona_3 piante nel terreno di proprietà ; Controparte_4
- che, di fatto, tutte le piante di ulivo risultavano estirpate, così come era stato interrotto l'impianto di irrigazione a servizio dei rispettivi fondi rustici;
- che, infine, l'Ente espropriante aveva proceduto all'apertura della recinzione metallica e pali di cemento, installata a tutela degli appezzamenti;
pagina 2 di 7 - che, nonostante i reiterati inviti, non era stato ancora ripristinato lo status quo ante, né per l'impianto irriguo né in ordine alla recinzione né era pervenuto alcun riscontro da parte dell'Ente sulla rideterminazione e sul pagamento delle indennità.
Tanto premesso, concludevano per la rideterminazione della indennità di esproprio ex art. 54, co. 1 T.U., nonché di quella per occupazione temporanea d'urgenza in favore di tutti i ricorrenti con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa del 06.05.2025, si costituiva il quale resisteva Controparte_1 al ricorso, premettendo:
- che, con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 74, assunta nella seduta del
19.05.2023, l'Autorità Idrica Pugliese (A.I.P.), in qualità di Ente di Governo d'Ambito per il governo pubblico dell'acqua, nonché soggetto rappresentativo dei comuni CP_1 aveva approvato, ai sensi dell'art. 158 bis, co. 1 del D.lgs. n. 152/2006, la progettazione
P1292 – “Acquedotto del Fortore, LO e FA-Opere di interconnessione - II Lotto: condotta dall'opera di disconnessione di al serbatoio di Foggia”, dichiarando Pt_4 altresì la pubblica utilità;
- che, nell'ambito dei progetti approvati ai sensi del richiamato articolo, l'AIP agiva quale autorità espropriante, che poteva delegare in tutto o in parte i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato;
- che, pertanto, l'AIP, con deliberazione n. 55 del 04/08/2021, aveva rinnovato nei confronti di AQP, Soggetto Gestore del SII, la delega amministrativa per l'esercizio delle potestà espropriative strumentali alla realizzazione delle opere previste nei piani d'investimento;
- che l'intervento in progetto rientrava nell'ambito della strategia di interconnessione idraulica dei grandi acquedotti, in particolare tra lo schema FA - LO e quello
, interessando il territorio dei Comuni di Canosa di Puglia, di San Ferdinando di CP_2
Puglia nella Provincia di Barletta-Andria-Trani, e di Cerignola, di Orta Nova, di Carapelle, di Troia e di Foggia nella Provincia di Foggia;
- che esso consisteva nella realizzazione di una condotta del DN 900 in acciaio per una lunghezza pari a circa 61 km, oltre alle opere accessorie, avente origine dall'esistente vasca di disconnessione di e confluente nella vasca di arrivo dell'Acquedotto del Pt_4
Fortore, realizzata all'interno dell'esistente Nuovo Serbatoio di Foggia;
- che beneficiaria dell'espropriazione risultava essere, pertanto, la;
CP_5
- che, nell'ambito del pianto particellare di esproprio, erano stati inseriti anche i terreni di proprietà degli odierni ricorrenti, ai quali, con distinte note, veniva notificato il pagina 3 di 7 provvedimento prot. n. 82646 del 19.12.2023 di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio ex art. 22 bis del d.P.R. 327/2001;
- che, con PEC del 03.03.2024, i ricorrenti avevano dichiarato di non accettare le indennità provvisorie di esproprio e occupazione temporanea comunicate con il surrichiamato provvedimento prot. n. 82646/2023 ed avevano inviato tre distinte perizie di stima a firma del dott. agr. Persona_4
- che sussisteva la nullità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 undecies, co. 1, e 164, co. 1, ult. cpv, c.p.c., poiché non contenente “l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”;
- che sussisteva l'improcedibilità del ricorso per assenza del definitivo decreto di esproprio (nella specie, tre decreti), non ancora emesso dall'Ente competente, rilevante quale condizione dell'azione oltre che l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto collettivamente da tre distinte ditte espropriate, non essendo i ricorrenti comproprietari delle aree interessate, bensì titolari di posizioni autonome e distinte;
- che sussisteva l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica agli altri soggetti legittimati passivi, ovverosia l'Autorità Idrica Pugliese, in qualità di autorità espropriante e la in qualità di beneficiaria dell'esproprio, in violazione, pertanto, CP_5 dell'art. 29, co. 4 del D.lgs. n. 150/2011;
- che era errata la quantificazione dell'indennità come risultante dalle perizie di parte, stante la mancata allegazione di documenti sulla base dei quali poter quantificare in €
7,80 mq. il più probabile valore agricolo di mercato delle particelle oggetto di esproprio, con conseguente compromissione del diritto di difesa dell'A.Q.P.;
- che, in merito agli ulivi ricadenti nella fascia di occupazione temporanea, gli stessi sarebbero stati successivamente rimpiantati, come previsto dal progetto e autorizzato dalla , erano stati già messi a vivaio, georeferenziati ed etichettati, per cui CP_5 non era dovuto alcun indennizzo per l'acquisto di nuove piante secolari;
- che, in ogni caso, in alternativa al reimpianto degli ulivi estirpati, le ditte espropriate avrebbero potuto scegliere la piantumazione di nuove piante giovani, come avvenuto nel caso di specie;
pagina 4 di 7 - che, peraltro, i ricorrenti avevano dichiarato di accogliere un certo numero di piante giovani dall'età di tre anni in sostituzione degli ulivi espiantati, costi rientranti nel progetto posti a carico di AQP.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:” - in via pregiudiziale e preliminare dichiarare: o la nullità del ricorso per la mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 281 undecies, comma 1, c.p.c.; in caso di non accoglimento della presente eccezione, Voglia codesta Corte fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini ex art. 164, comma 3,
c.p.c. o l'improcedibilità del ricorso per assenza dei decreti di esproprio quale condizione dell'azione; o l'inammissibilità del ricorso collettivo in assenza di identità di posizione sostanziale e processuale tra i ricorrenti;
o l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso all'autorità espropriante (AIP) ed al beneficiario dell'espropriazione
( ); - nel merito e nel legittimo contraddittorio tra le parti, rigettare la CP_5 domanda dei ricorrenti siccome improponibile ed infondata;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
Con provvedimento del 06.05.2025, veniva dichiarata la nullità del ricorso, poiché introdotto nelle forme dell'art. 702 bis e carente dell'avvertimento n. 7 di cui all'art. 163
c.p.c., e la causa rinviata all'udienza del 09.09.2025 al fine di consentire il rispetto dei termini processuali.
Con provvedimento del 09.09.2025, veniva fissata per la discussione dinanzi al Collegio
l'udienza del 14.10.2025, con termine alle parti sino al 30.09.2025 per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e ulteriore termine sino al 10.10.2025 per note conclusionali.
Con le note di precisazione delle conclusioni del 30.09.2025, i ricorrenti dichiaravano espressamente di aderire all'eccezione preliminare formulata dall' resistente (di CP_6 improcedibilità della domanda per mancanza dei decreti di esproprio), per cui dichiaravano di rinunciare all'azione, richiedendo la compensazione integrale delle spese di lite.
All'udienza collegiale del 14.10.2025, la Corte si è riservata per la decisione.
Diritto.
Ciò posto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante la rinuncia all'azione da parte dei ricorrenti, che è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. e plurimis Cass. n.18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n.
2268/99, Cass. n. 5556 del 1995; vedasi anche Cass. n. 4499 del 1996, determinando la pagina 5 di 7 cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte).
Tanto si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione di contrasto fra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle controdifese svolte (cfr. ex multis: Cass. civile, Sez. I, 28/05/2012, n. 8448; Cass. civile,
Sez. III, 04/06/2009, n. 12887; Cass. civile, sez. III, 1 giugno 2004, n. 10478; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332; Cass., sez. unite, 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. civile sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268; Cass. civile sez. lav., 7 marzo 1998, n.
2572; Cass. civile sez. II, 15 maggio 1997, n. 4283; Cass. civile sez. III, 28 gennaio
1995, n. 1047; Cass. civile sez. III, 5 luglio 1991 n. 7413; Cass. civile, sez. I, 19 marzo
1990 n. 2267; Cass. civile, sez. I, 28 ottobre 1988 n. 5859).
La pronuncia va emessa ogniqualvolta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004, n. 6395; Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004, n. 6403; Cass. civile, sez. un.,
26 luglio 2004, n. 13969; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962).
Quanto alle spese, tenuto conto che la domanda non è inammissibile (posto che il decreto di espropriazione costituisce solo una condizione dell'azione che sia proposta per ottenere la determinazione definitiva di tale indennità) e che il decreto di esproprio non è ancora intervenuto al momento della presente pronuncia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa integralmente le spese del giudizio;
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di appello di
Bari del 14.10.2025
pagina 6 di 7 Il Giudice est.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
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