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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 08/11/2024, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
(introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 23 ottobre 2024 – ha pronunciato in data 6 novembre 2024, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4054, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. VIGLIETTA MARCO,
- ricorrente -
E
, Controparte_1
- convenuto (contumace) -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.07.2022 la parte ricorrente
[...]
ha chiamato in giudizio la parte convenuta Pt_1 CP_1
e – premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha
[...]
1 presentato le conclusioni di cui alle pagg.
4-5 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
Piaccia al Sig. Giudice adito, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione previo accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro dedotto nel presente ricorso, in contraddittorio con Sig. titolare dell'omonima impresa edile, corrente Controparte_1 in ARDEA, Via S. Marino 30:
- condannare la parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di €.
9.488,33 per le intere retribuzioni dei mesi di novembre e dicembre 2020, festività indennità di mensa e trasporti, cassa edile, e, T.F.R., come da allegato conteggio e, o di quella somma che si riterrà di giustizia, anche in via equitativa, ex art. 432. c.p.c., ed in applicazione degli artt. 2099 C.C. e 36 Cost.;
- condannare la parte convenuta al pagamento della rivalutazione monetaria per effetto del maggior danno, in conseguenza del diminuito valore del credito, e degli interessi sulla somma rivalutata;
- con vittoria di spese, competenze, onorari, IVA e CPA, e sentenza immediatamente esecutiva, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.
* * *
La parte convenuta è rimasta contumace.
La causa – istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalla parte ricorrente, con l'assunzione di prove testimoniali e con l'ammissione dell'interrogatorio formale della parte convenuta (che tuttavia non si è presentata a rendere l'interpello, senza fornire un giustificato motivo) – è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti costituite.
* * *
Il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni e nei limiti indicati appresso.
Va premesso, in punto di diritto, che nell'ordinamento vigente la contumacia della parte convenuta equivale a ficta contestatio delle asserzioni della
2 parte ricorrente e non a ficta confessio delle medesime: pertanto la distribuzione dell'onere della prova non subisce alcuna modificazione per effetto della contumacia della parte convenuta (Cassazione civile , sez. lav. , 03/05/2007 ,
n. 10182; Cassazione civile , sez. III , 12/07/2006 , n. 15777; Cassazione civile
, sez. III , 11/07/2003 , n. 10947; Cassazione civile , sez. III , 06/02/1998 , n.
1293; Cassazione civile , sez. lav. , 09/03/1990 , n. 1898; Cassazione civile , sez. III , 13/11/1989 , n. 4800; Cassazione civile , sez. lav. , 04/12/1986 , n.
7186; Cassazione civile , sez. lav. , 11/04/1985 , n. 2410; Cassazione civile , sez. lav. , 20/07/1985 , n. 4301; Cassazione civile , sez. lav. , 28/06/1984 , n.
3796; Cassazione civile , sez. I , 28/01/1982 , n. 560; chiarissima sul punto
Cassazione civile , sez. lav. , 09/12/1994 , n. 10554, secondo cui “La contumacia del convenuto, di per sè sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio”).
Da quanto sopra deriva, inoltre, che il meccanismo di semplificazione probatoria di cui all'art. 115 c.p.c. non opera in caso di contumacia della parte convenuta.
Tuttavia va altresì ricordato che, secondo la giurisprudenza, “una volta notificata ai sensi dell'art. 292 c.p.c., comma 1, l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio e rispettato così il contraddittorio nel processo contumaciale, il giudice ha il potere di valutare, come nella specie, ogni altro elemento di prova e di ritenere come ammessi i fatti dedotti, ai sensi dell'art. 232, primo comma, dello stesso codice (Cass. 14 giugno 1995 n. 7626, 1^ settembre 1997 n. 8340)” (Cassazione civile, sez. lav., 31/12/2009, n. 28293): in altri termini – nell'ipotesi in cui la parte convenuta contumace abbia ricevuto la regolare notificazione dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale della stessa e, nonostante ciò, non si sia presentata in udienza per rendere l'interpello – è possibile desumere da tale comportamento omissivo (ulteriori) elementi di prova idonei ad attestare la fondatezza delle pretese attoree.
3 Ancora in punto di diritto occorre ricordare, preliminarmente, che – per quanto riguarda le domande fondate sull'esistenza di un rapporto di lavoro irregolare – la giurisprudenza ha chiarito che “è […] principio risalente e indiscusso che la volontà negoziale non ha il potere di qualificare giuridicamente i rapporti posti in essere, trattandosi di compito riservato al giudice;
nondimeno, con specifico riguardo al contratto di lavoro, poichè ogni attività umana economicamente valutabile può costituire oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo, le parti possono esprimere la volontà di stipulare un contratto di lavoro autonomo, mediante pattuizioni che precisino le modalità di attuazione del rapporto in modo che siano giuridicamente compatibili con l'autonomia e, in questo caso, la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione sarà consentito solo ove le pattuizioni iniziali non siano state rispettate in sede di esecuzione, esprimendo, quindi, le parti la volontà di modificarle” (cfr.
Cassazione civile, sez. lav., 29/12/2006, n. 27608; in senso analogo Cassazione civile, sez. lav., 21/10/2015, n. 21424; Cassazione civile, sez. lav., 19/11/2003,
n. 17549; Cassazione civile sez. lav. 7 novembre 2001 n. 13778; Cassazione civile sez. lav. 10 aprile 2000 n. 4533; Cassazione civile, sez. lav.,
10/08/1999, n. 8574).
La giurisprudenza ha pure individuato gli elementi sintomatici della subordinazione nel vincolo di soggezione personale del lavoratore a poteri – facenti capo al datore di lavoro – di direzione generica e programmatica (da soli invero non sufficienti a configurare la subordinazione) uniti a più pervasivi poteri gerarchici di “eterodirezione” tramite ordini specifici (con efficacia in termini di obbligatoria conformazione immediata della condotta del lavoratore nel senso indicato di volta in volta dal datore di lavoro), di vigilanza e di controllo sullo svolgimento della prestazione lavorativa, e disciplinari
(Cassazione civile sez. lav. 3 agosto 2016 n. 16210; Cassazione civile sez. lav.
5 settembre 2014 n. 18783; Cassazione civile sez. lav. 17 ottobre 2011 n.
21439; Tribunale Roma sez. lav. 7 dicembre 2016 n. 10602; Tribunale Milano sez. lav. 8 settembre 2017 n. 2046; Tribunale Milano sez. lav. 28 luglio 2014;
4 Tribunale Milano sez. lav. 16 gennaio 2012 n. 128; Tribunale Milano sez. lav.
9 dicembre 2010 n. 5122; Tribunale Napoli sez. lav. 24 novembre 2011 n.
30771), nonché in ulteriori fatti indiziari – che tuttavia assumono valenza probatoria sussidiaria e da sola non decisiva – costituiti dalla collaborazione e dall'inserimento stabile e continuativo del lavoratore nell'organizzazione aziendale (con correlata limitazione dell'autonomia del lavoratore nell'organizzazione e nello svolgimento della sua prestazione lavorativa), dalla durata complessiva del rapporto intercorso tra le parti, nella regolamentazione dell'orario (cioè nel vincolo d'orario predeterminato a monte dal datore di lavoro in modo rigido e fisso, con conseguente necessità per il lavoratore di concordare preventivamente assenze, richiedendo cioè di fatto l'autorizzazione per usufruire di ferie o permessi), dalla forma e nella modalità pattuita per la retribuzione (in particolare, in caso di compenso mensile fisso), dall'assenza di rischio del lavoratore in relazione all'andamento positivo o negativo dell'attività di impresa, dalla primaria rilevanza attribuita allo svolgimento della prestazione nelle forme pattuite rispetto al risultato ottenuto per il tramite di essa (Cassazione civile sez. lav. 10 luglio 2015 n. 14434; Cassazione civile sez. lav. 8 aprile 2015 n. 7024; Cassazione civile sez. lav. 8 gennaio 2015 n. 66;
Cassazione civile sez. lav. 21 ottobre 2014 n. 22289; Cassazione civile sez. lav.
12 gennaio 2012 n. 248; Cassazione civile sez. lav. 17 ottobre 2011 n. 21439;
Cassazione civile sez. lav. 27 aprile 2010 n. 10024; Tribunale Milano sez. lav.
8 settembre 2017 n. 2046; Tribunale Milano sez. lav. 16 gennaio 2012 n. 128;
Tribunale Milano sez. lav. 9 dicembre 2010 n. 5122; Tribunale Napoli sez. lav.
24 novembre 2011 n. 30771; Tribunale Trieste sez. lav. 12 gennaio 2012;
Tribunale Pescara sez. lav. 20 gennaio 2016 n. 42).
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha dedotto:
- di avere prestato attività lavorativa, in favore della parte convenuta (esercente una impresa individuale in ambito edile) e in posizione di subordinazione
5 rispetto alla stessa, nel periodo dal 10.12.2017 al 20.12.2020, con assegnazione presso taluni cantieri in Roma (zona Boccea) e in Ardea (zona Casa Lazzera);
- di avere svolto mansioni di muratore addetto, tra l'altro, alla ristrutturazione di appartamenti, alla costruzione di opere murarie e di manufatti edili di vario tipo, alla predisposizione del massetto e delle tracce per gli impianti elettrici ed idraulici;
- che tali mansioni corrispondono alla qualifica di operaio specializzato di cui al 3° livello di inquadramento di cui al CCNL Edilizia e artigianato, asseritamente applicato dalla parte convenuta;
- di avere lavorato per 7 ore e mezzo al giorno (dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di mattina e dalle ore 13.00 alle ore 16.30 di pomeriggio), dal lunedì al venerdì di ciascuna settimana, per un totale di circa 38 ore settimanali;
- che il suddetto rapporto di lavoro subordinato non è mai stato formalizzato né regolarizzato;
- di non avere ricevuto il pagamento integrale delle retribuzioni spettanti per il lavoro svolto.
Dall'istruttoria testimoniale concretamente espletata nel presente giudizio
(vd. testimonianze di e di ) è emersa la Testimone_1 Testimone_2 sostanziale conferma delle deduzioni della parte ricorrente circa:
(a) l'esistenza del rapporto di lavoro intercorso tra quest'ultima e la parte convenuta, seppure limitatamente al periodo decorrente dall'anno 2019;
(b) la natura subordinata di tale rapporto di lavoro (desumibile dagli ordini specifici e dalle direttive generali che la parte convenuta impartiva alla parte ricorrente e agli altri operai presenti sui cantieri di assegnazione);
(c) le mansioni svolte dalla parte ricorrente (mansioni di manovale addetto alla costruzione di opere murarie e di pavimentazioni);
(e) gli orari e i turni di lavoro della parte ricorrente (per cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 16.30).
6 In ragione di quanto sopra deve pertanto ritenersi accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la parte ricorrente e la parte convenuta, in assenza di formalizzazione contrattuale, a decorrere dal
1.01.2019.
Tale rapporto di lavoro deve quindi essere qualificato, a partire da tale data, in termini di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, il quale si è poi definitivamente concluso – come ammesso dalla stessa parte ricorrente
– in data 20.12.2020.
Tenuto conto della mancata presentazione della parte convenuta a rendere l'interrogatorio formale in assenza di alcuna giustificazione, da un lato,
e delle risultanze dell'istruttoria testimoniale in punto di mansioni, dall'altro, è possibile desumere, rispettivamente, l'applicabilità, nel caso concreto, del
CCNL invocato dalla parte ricorrente ( ) e Parte_2
l'effettiva riconducibilità delle predette mansioni alla qualifica e al livello di inquadramento rivendicati dalla stessa (qualifica di operaio specializzato e 3° livello di inquadramento previsto dal CCNL cit.)
In punto di diritto, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali relativi al riparto dell'onere della prova, si devono distinguere – tra i vari titoli
(causali) indicati nei conteggi dalla parte ricorrente – quelli in riferimento ai quali la medesima parte era gravata soltanto dall'onere di provare l'esistenza del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro subordinato di fatto esistente con la controparte (c.d. “rapporto contrattuale di fatto”) e di dedurre le proprie pretese fondate su di esso, e quegli altri in relazione ai quali la parte ricorrente era gravata dall'onere di provare l'esistenza di altri fatti storici, costitutivi dei diritti vantati.
Difatti il diritto vivente – nell'applicare i principi di cui agli artt. 1218,
1453 ss. e 2697 c.c. – ha chiarito che, in materia contrattuale, “L'esenzione del creditore dall'onere di provare il fatto negativo dell'inadempimento in tutte le ipotesi di cui all'art. 1453 c.c. ( e non soltanto nel caso di domanda di adempimento), con correlativo
7 spostamento sul debitore convenuto dell'onere di fornire la prova del fatto positivo dell'avvenuto adempimento, è conforme al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, che muove dalla considerazione che il creditore incontrerebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione,
l'onere della prova viene infatti ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Ed appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione” (Cassazione civile SS. UU. 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme cfr. Cass.
982/2002; Cass. 13925/2002; Cass. 18315/2003; Cass. 6395/2004; Cass.
8615/2006; Cass. 13674/2006; Cass. 1743/2007).
Pertanto il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore o del rapporto di lavoro – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455
c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.).
Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla
14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, all'indennità di mancato preavviso
(laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva).
8 Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi o impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli (causali), spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento.
Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci retributive: lavoro straordinario e/o supplementare, lavoro notturno, lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi retribuiti non goduti.
Difatti la giurisprudenza ha chiarito, in materia di lavoro straordinario, che “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha
l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (Cassazione civile sez. lav.,
20/02/2018, n. 4076; Cassazione civile sez. lav., 14/05/2015, n.9906) e che
“Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (Cassazione civile sez. lav.,
19/06/2018, n. 16150).
Analoghi principi valgono altresì per il lavoro supplementare – cioè per il lavoro svolto in misura superiore a quella prevista da un contratto di lavoro a tempo parziale – e per il lavoro domenicale e festivo (Cassazione civile sez. lav., 14/05/2015, n. 9906)): anche in tali ipotesi grava sul lavoratore l'onere di dimostrare di aver prestato attività lavorativa al di fuori degli orari e dei giorni previsti dal contratto di lavoro.
Lo stesso vale pure per le ferie: difatti, come chiarito dalla giurisprudenza, “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa
9 in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (Cass. sez. lav., 7.7.2008 n. 18584; Cass. sez. lav., 16.2.2007 n. 3619; Cass. sez. lav., 21.8.2003, n. 12311; Cass. sez. lav.,
3.6.2000, n. 7445; Cass. sez. lav., 3.2.1999, n. 935); mentre incombe al datore di lavoro, per come detto, l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (Cassazione civile sez. lav., 22/12/2009, n. 26985).
Nel caso di specie, accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti – e facendo applicazione dei principi giurisprudenziali suesposti – la parte ricorrente ha diritto al pagamento delle rivendicate differenze retributive a titolo di paga ordinaria e di TFR, non avendo la parte convenuta provato di aver già soddisfatto interamente tali diritti tramite il relativo pagamento e gravando sulla medesima parte convenuta l'onere di provare tale fatto estintivo.
Non è invece possibile riconoscere alla parte ricorrente la spettanza di somme a titolo di indennità di mensa e di trasporto, in ragione della totale lacunosità delle affermazioni attoree sul punto e della mancata acquisizione di prove al medesimo riguardo.
Dalla mancata presentazione della parte convenuta a rendere l'interrogatorio formale è possibile desumere inoltre la correttezza dei conteggi presentati dalla parte ricorrente (con conseguente esonero dalla necessità di effettuare una C.T.U. contabile per verificare l'esattezza dei predetti conteggi).
Tuttavia le somme indicate nei predetti conteggi devono essere rideterminate, in via equitativa ex art. 432 c.p.c., tenuto conto che l'istruttoria testimoniale ha confermato l'esistenza del rapporto di lavoro intercorso tra le parti esclusivamente in relazione al periodo decorrente dal 1.01.2019 (e non anche in riferimento al periodo anteriore).
Spettano quindi alla parte ricorrente le seguenti somme liquidate in via equitativa ex art. 432 c.p.c.: euro 2.015,82 a titolo di differenze retributive sulla paga ordinaria ed euro 4.005,20 a titolo di residuo di TFR.
10 * * *
In conclusione, il ricorso deve essere quindi parzialmente accolto, nei limiti sopra indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono poste a carico della parte convenuta.
Tali spese – tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti,
5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché 6) delle previsioni di cui al D.M. n. 155/2014 emanato dal Ministero della Giustizia, da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, e delle tabelle allegate al D.M. ult. cit. – sono liquidate nella misura di euro 3.300,00: ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Le spese suddette devono essere parzialmente compensate, nella misura di 1/3, in ragione della soccombenza parziale reciproca.
P.Q.M.
- accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti nel periodo dal 1.01.2018 al 20.12.2020 e svoltosi tramite le modalità indicate in motivazione, dichiara il diritto della parte ricorrente al pagamento, a carico della parte convenuta, di euro 6.021,02 per i titoli parimenti indicati in motivazione (di cui euro 4.005,20 a titolo di
TFR);
- per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, di euro 6.021,02, oltre a interessi e rivalutazione monetaria;
- rigetta il ricorso nella restante parte;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in
11 favore di parte ricorrente, che liquida, previa compensazione parziale, in euro 2.200,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Velletri, 6 novembre 2024
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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