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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 14/09/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro
n. 3017/22 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO all'esito della trattazione mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa vertente
T R A
(nato a [...] il [...]), rappresentato e difeso Parte_1
dall'Avv. Lorenzo Spangaro in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Baisi giusta procura in atti convenuta
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. è dipendente dell' dal mese di Parte_1 CP_1 giugno 2018 con qualifica di dirigente medico specialista in anestesia e rianimazione.
1 Prima di essere immesso in ruolo, egli ha prestato attività lavorativa per l' dal 30.3.2009 al 31.5.2018 con contratti di prestazione d'opera ex CP_1 art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001.
Il ha sostenuto che la prestazione resa per l' , durante Pt_1 CP_1 il periodo formalizzato con contratti di lavoro autonomo, debba essere ricondotta allo schema del lavoro subordinato e ha chiesto la condanna della predetta azienda al pagamento in suo favore delle differenze retributive, come da allegati conteggi, oltre che alla regolarizzazione della propria posizione assicurativa. Ha chiesto, inoltre, la condanna della medesima azienda al risarcimento del danno per l'illegittimo utilizzo di forme contrattuali di lavoro flessibile, in violazione delle norme imperative in materia di assunzioni alle dipendenze di pubbliche amministrazioni (artt. 7 e 36 d.lgs. n. 165/2001). Ha domandato, infine, il riconoscimento dell'anzianità di servizio quale lavoratore subordinato a decorrere dal giorno di sottoscrizione del primo contratto di collaborazione professionale.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza della CP_1 domanda sostenendo la genuinità dei contratti stipulati con l'odierno ricorrente prima dell'immissione in ruolo del medesimo e l'assenza dei caratteri tipici della subordinazione;
ha eccepito altresì l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati da parte ricorrente.
Non sì è costituito invece in giudizio l' nonostante la regolare notifica CP_2 del ricorso nei suoi confronti.
Espletato infruttuosamente il tentativo di conciliazione, istruito il giudizio mediante l'assunzione della prova per testimoni e l'acquisizione di documenti nonché disposto il deposito di nuovi conteggi, la causa viene decisa ex art. 127- ter c.p.c. come da dispositivo in calce.
II. La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
Il ricorrente ha dedotto di aver prestato attività lavorativa in favore della odierna convenuta dal 30.3.2009 al 1.6.2018 in forza di molteplici contratti di lavoro autonomo, sostenendo che tale attività è stata svolta di fatto, e per tutto il periodo, secondo lo schema della subordinazione.
2 I contratti in questione hanno ad oggetto una “prestazione d'opera art. 7 comma 6 D.L.vo 30/3/2011 n. 165” (vedi produzione documentale in atti).
È incontestato che il dott. abbia prestato attività lavorativa in Pt_1
favore dell' per tutto il suddetto periodo, in virtù di una serie di CP_1 contratti di tal tipo, svolgendo le mansioni di medico anestesista disimpegnate presso vari presidi ospedalieri della predetta azienda.
L'oggetto del contendere riguarda l'apprezzamento della natura del concreto atteggiarsi della prestazione lavorativa in questione, ricondotta dal ricorrente nell'alveo della subordinazione, mentre inquadrata dall'azienda convenuta come lavoro autonomo coerentemente alla formale qualificazione del rapporto.
In proposito, va ricordato che la qualificazione del rapporto di lavoro, operata dalle parti, come contratto di prestazione d'opera (il cd. nomen iuris), pur essendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, non assume tuttavia rilievo dirimente in presenza di elementi fattuali che costituiscono indici rivelatori della natura subordinata del rapporto stesso, venendosi così a configurare, l'iniziale autoqualificazione, in contrasto con le successive e concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo (per tutte, da ultimo, Cass. 14.6.2021 n. 16720 e Cass. 16.1.2023, n. 1095).
Dunque, sebbene l'ordinamento consenta l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni di forme flessibili di lavoro per reclutare il personale (peraltro, entro stringenti limiti oggettivi, cfr. art. 7 d.lgs. n. 165 del 2001), non può negarsi che un lavoratore, ancorché abbia stipulato un contratto di collaborazione autonoma, possa dimostrare sul piano concreto di aver svolto un'attività lavorativa subordinata.
Il fatto che il Legislatore legittimi le pubblica amministrazioni a conferire incarichi di lavoro autonomo in deroga al principio generale secondo cui il reclutamento nella p.a. avviene con contratti di lavoro subordinato a indeterminato non esclude, di per sé, che sul piano concreto tali strumenti concreti abbiano di fatto celato rapporti di diversa natura e che, quindi, il
3 prestatore di lavoro possa chiedere (ed eventualmente ottenere) l'accertamento in giudizio della concreta esecuzione del rapporto secondo tali forme diverse.
A questo punto, deve ricordarsi che il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, pur ravvisando l'elemento essenziale della subordinazione nell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, ha precisato che:
a) detta requisito concreta essenzialmente la nozione giuridica di subordinazione, a fronte della quale sono configurabili elementi sintomatici di tale situazione, quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale e l'alienità del risultato,
l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico, sicché il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo ha carattere sintetico, nel senso che, rilevati alcuni indici significativi, essi devono essere valutati nel loro assieme, in relazione alle peculiarità del caso concreto (vedi, tra le altre, Cass.,
3.7.2011, n.9019; Cass., 2.9.2000 n. 11502; Cass.,14.12.1996 n.11178);
b) gli elementi sintomatici, in precedenza indicati, anche se individualmente considerati sono privi di valore decisivo, ben possono essere valutati, globalmente considerati, come indizi concordanti, gravi e precisi, rivelatori di un rapporto di lavoro subordinato, assumendo il giudizio relativo alla qualificazione del rapporto carattere sintetico in relazione all'insieme degli indici significativi e alle specificità del caso concreto (vedi, tra le tante, Cass.,
5.5.2005 n. 8569; Cass., 24.2.2006 n. 4171; Cass., 19.4.2010, n. 9252;
Cass.,29.10.2020, n.23928);
c) mentre l'esercizio del potere disciplinare è sicuro indice di subordinazione, la mancata manifestazione del potere disciplinare può costituire indice sintomatico del difetto di tale requisito solo se significativa di una esclusione del potere anzidetto in linea di principio, ma non quando esso non
4 sia stato semplicemente esercitato in concreto per l'assenza di fatti rilevanti sul piano disciplinare (vedi Cass., 2.6.1999, n. 5411; Cass.,18.12.1996, n. 11329);
Con specifico riguardo alla prestazione di lavoro rese da medici, si è osservato che “in relazione alla inquadrabilità come autonome o subordinate delle prestazioni rese da un esercente la professione medica cui ove le prestazioni necessarie per il perseguimento dei fini aziendali siano organizzate in maniera tale da non richiedere l'esercizio da parte del datore di lavoro di un potere gerarchico concretizzantesi in ordini e direttive e nell'esercizio del potere disciplinare, non può farsi ricorso ai criteri distintivi costituiti dall'esercizio dei poteri direttivo e disciplinare, ne' possono considerarsi indicativi della natura subordinata dal rapporto elementi come la fissazione di un orario per le visite, o eventuali controlli nell'adempimento della prestazione, se non si traducono nell'espressione del potere conformativo sul contenuto della prestazione proprio del datore di lavoro, dovendo, in tali ipotesi, la sussistenza
o meno della subordinazione essere verificata in relazione alla intensità della etero - organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del medico con quella dell' impresa, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall' interesse dell' impresa, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui” (Cass. n. 3471 del 2003; in senso conforme, Cass. n. 12241 del 2004).
Sicché, allorquando vengono in rilievo prestazioni mediche, di pressoché esclusivo profilo intellettuale, la sussistenza dell'essenziale criterio distintivo della subordinazione (intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro) deve necessariamente essere verificata sulla base di elementi sussidiari, quali l'autonoma gestione del lavoro da parte del lavoratore, l'assoggettamento o meno a direttive programmatiche, la predisposizione di turni lavorativi, la reperibilità, la modalità del compenso ragguagliato alle ore e non al risultato, l'identità delle modalità di espletamento di mansioni rispetto a lavoratori qualificati come subordinati, l'accettazione del
5 rischio derivante dal mancato espletamento dell'attività lavorativa al fine di fruire di periodi di riposo.
Applicando gli illustrati principio di diritto alla fattispecie in esame, deve rilevarsi come l'insieme delle risultanze probatorie, documentali e testimoniali, consenta di ritenere, senza dubbio alcuno, che dal marzo 2009 al giugno 2018, tra le parti il rapporto di lavoro si sia atteggiato secondo lo schema del lavoro subordinato.
Ebbene, già la lettura dei contratti di prestazione d'opera evidenzia alcuni indici “sospetti”: il era tenuto, infatti, a prestare la sua attività di Pt_1 medico anestesista per 36 ore settimanale;
inoltre, contestualmente alla dichiarata assenza di subordinazione (“il presente contratto non dà luogo a rapporto di lavoro subordinato”); il contratto ha previsto una specifica clausola che imponeva un obbligo di presenza, l'impossibilità di avvalersi di sostituti e la parametrazione del compenso al numero di ore lavorate, caratteri che mal si conciliano con un rapporto di lavoro non subordinato.
Inoltre, tali contratti di lavoro autonomo si sono reiterati per numero di anni davvero cospicuo (quasi dieci), in violazione della previsione legislativa secondo cui il ricorso a forme di lavoro flessibile debba avvenire “per esigenze temporanee ed eccezionali” (art. 7 d.lgs. 165 del 2001).
Ma ciò che maggiormente rileva è quanto concordemente riferito dai testimoni ascoltati sull'attività di lavoro prestata dal a favore dell' Pt_1 [...]
In particolare, dall'istruttoria orale è emerso quanto segue: il CP_1 Pt_1
ha lavorato presso l'UOC Anestesia e Rianimazione dell'ospedale di Tivoli ove operavano indifferentemente colleghi strutturati e colleghi collaboratori, non strutturati;
ha osservato turni di 36 ore settimanali, anche notturni e festivi, sulla base delle disposizioni date a tutti i medici dal responsabile di turno;
era tenuto a giustificare la sua assenza dal lavoro e, per eventuali cambi turno, doveva chiedere l'autorizzazione al responsabile dell'unità; era inserito nelle disponibilità in caso di richieste di cambio turno effettuate da altri medici dell'unità; ha utilizzato strumenti per registrare le sue presenze;
l'attività da egli svolta presso la predetta unità era la medesima di quella svolta dai colleghi
6 strutturati;
ha espletato tutte le tipologie di turni e servizi presenti presso l'unità ed è stato destinato presso presidi ospedalieri differenti da quello di assegnazione per estemporanee esigenze aziendali;
era tenuto a prolungare la prestazione di lavoro oltre il normale orario in caso di interventi complessi o urgenti;
la sua attività era supervisionata dal responsabile dell'unità; ha coordinato e impartito direttive al personale infermieristico;
l'attività professionale del non è mutata nella sostanza, allorquando lo stesso è Pt_1 stato stabilizzato;
nel piano ferie il era preso in considerazione insieme Pt_1
a tutti i colleghi dell'unità, tant'è che il piano ferie veniva programmato acquisendo la disponibilità di tutti in medici dell'unità (compreso il Pt_1
per assicurare la continuità della prestazione assistenziale.
Inoltre, i testimoni ascoltati hanno affermato che il reclutamento del
Caranese è stato essenziale per garantire l'effettività del servizio e che senza il suo apporto non avrebbe potuto essere assicurata la continuità dell'attività assistenziale, stante la cronica carenza degli organici.
Sul punto, si riportano i passaggi essenziali delle dichiarazioni testimoniali acquisite in giudizio:
- “ Ho sempre lavorato nel reparto di rianimazione presso l'ospedale di
Tivoli. Ricordo la presenza del ricorrente, è arrivato quando era primario il dott. Il ricorrente è medico anestesista e si occupava (e si occupa) Per_1 delle varie incombenze anche del reparto, nonché della sala operatoria, pronto soccorso, emergenze ospedaliere, trasporto pazienti critici, terapia del dolore.
Da quando ha iniziato a lavorare per l' 5 sino ad oggi la presenza del CP_1 ricorrente è stata continuativa. Il ricorrente ha svolto la sua prestazione principalmente nel reparto rianimazione e nella sala operatoria. I responsabili che si sono avvicendati sono stati poi per Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
un anno sono stato io e attualmente il dott. CP_3
Il ricorrente doveva osservare gli orari di lavoro come i nostri, era un turnista, quindi lavorava su turni alternati 8.00/14.00, 14.00/20.00 e
20.00/8.00.
7 Il ricorrente svolgeva il mio stesso orario di 36 ore settimanale distribuito su turni, come appena indicato.
[…]
La turnistica era decisa dal primario che assegnava i turni ai vari medici, compreso il ricorrente, pur tenendo conto delle esigenze individuali. Il ricorrente non si poteva rifiutare di svolgere un determinato turno, anche perché questi erano gli accordi, al massimo poteva esprimere una preferenza.
Il ricorrente si rendeva disponibile per la copertura dei turni in caso di necessità lavorativa, come ad esempio nel caso in cui un turno rimanesse scoperto.
In caso di impedimento per motivi di salute e personale, il ricorrente avvertiva il primario affinché si provvedesse alla sua sostituzione.
Il ricorrente partecipava alle sostituzioni e cambi turno come tutti i medici strutturati.
[…] nostro è un lavoro di equipe e quindi si lavora con un confronto, anche se tutti i medici impiegati nel reparto rianimazione sono competente nello svolgimento della loro attività. Per quanto riguarda l'attività di riparto, c'è un confronto con il primario , ma se si tratta di un atto di natura semplice viene svolto in autonomia del medico, compreso il ricorrente. Se si tratta di un caso clinico complesso c'è un confronto con l'equipe ed il primario;
ciò vale sia per la rianimazione che per la sala operatoria. Anche il ricorrente seguiva tale metodologia di lavoro.
Non ho assistito ad episodi di richiamo disciplinare. Tutti i medici del reparto erano sottoposti al potere disciplinare, quindi ovviamente se veniva compiuta un'irregolarità veniva segnalata, ma che io sappia non è accaduto.
La postazione del ricorrente coincide con il turno assegnato (per esempio, ambulatorio, emergenze etc).
Ricordo che il ricorrente non aveva contrattualmente il diritto alle ferie, però di fatto partecipava al piano ferie, nel senso che cercavamo di garantire anche a lui un periodo di riposo. Noi concordavamo i periodi di ferie in modo
8 da garantire il servizio ed il ricorrente partecipava a questo confronto, sulla base di tale confronto veniva predisposto un piano ferie che poi veniva sottoposto al primario per l'avallo.
[…]
Il ricorrente svolgeva turni coincidenti con giorni feriali e festivi. Era quindi normalmente inserito nella turnazione anche per quanto riguarda tali giornate e ciò per garantire le guardie d'urgenza, rianimazione
[…]
Capitava che il ricorrente venisse inviato all'ultimo e improvvisamente presso altri presidi (Monterotondo, Subiaco, Palestrina Colleferro) per far fronte ad emergenze, come noi del resto.
In merito al capitolo j) non ricordo se il ricorrente dovesse informare il primario di sue scelte diagnostiche che potevano comportare il rinvio dell'intervento ai fini di un eventuale conferma.
[…]
L'organico dei medici assunti con contratto subordinato era insufficiente per garantire il normale svolgimento del servizio e, per questo motivi, il personale assunto co.co.co. svolgeva le stesse mansioni nostre ed era fondamentale per non chiudere gli ospedali” (teste ; Testimone_1
- “ Lavoro con il ricorrente da circa il 2008/2009. Il ricorrente è un medico che ha lavorato sia presso la rianimazione sia presso sala operatoria, nonché in emergenza per consulenze ai reparti. La presenza del ricorrente da quando
è arrivato sino ad oggi è stata continuativa.
Il ricorrente svolgeva l'orario di lavoro come veniva organizzato dal primario e ciò come tutti noi. La turnistica era decisa dal primario.
Quest'ultimo incaricava altri medici per la predisposizione dei turni e tale turnazione era ovviamente supervisionata e approvata dal primario, anche al fine di garantire che alcune competenze professionali fossero presenti in determinati turni. Il ricorrente partecipava all'assegnazione dei turni come tutti noi. Non poteva decidere il proprio turno, tant'è che io non ho avuto per molto tempo la percezione che gli avesse un contratto diverso dal mio. Né poteva
9 rifiutarsi di svolgere un turno che gli veniva assegnato. I turni erano e sono variabili, poteva essere di 12 ore (8.00-20.00 oppure 20-8.00) oppure dalle
8.00-14.00 in caso di sala operatoria breve. Ma erano turni molti variabili, anche in base alle esigenze.
Capitava che al ricorrente venisse richiesto di prolungare la propria prestazione dopo il turno per far fronte ad esigenze di lavoro. Il ricorrente era principalmente addetto all'ospedale di Tivoli, tuttavia accadeva che andasse a coprire turni in altri presidi del distretto, soprattutto Subiaco.
Il ricorrente, proprio come chiunque di noi, faceva sostituzione turni in caso di necessità.
In caso di impedimento, il ricorrente doveva comunicare la sua assenza e concordare con il primario il cambio turno.
Il ricorrente era sempre presente nei turni come noi e quindi doveva garantire l'osservanza del monte ore settimanale.
[…]
Il piano ferie era concordato tra noi medici per garantire la copertura del servizio, il ricorrente partecipava a questo confronto e per avere un periodo di riposo doveva recuperare i turni non svolti in altri periodi.
Il ricorrente seguiva le direttive del primario, il quale controllava l'operato del ricorrente e chiedeva spiegazioni in ordine a scelte gestionali dei pazienti.
[…]
Il ricorrente dava direttive e coordinava il personale infermieristico quanto era di turno.
In merito al capitolo m posso dire che il ricorrente doveva avvisare il primario di tutto ed era tenuto a giustificare le assenze. Comunque il turno era imposto e doveva osservarlo.
Preciso che il ricorrente ha svolto sempre correttamente la sua attività, comunque tutti i noi medici siamo sottoposti al potere del primario quale superiore gerarchico e ciò ha riguardato anche il ricorrente.
L'organico dei dipendenti assunti con contratto subordinato è sempre stato insufficiente per garantire il servizio. L'attività del ricorrente, come quella
10 degli altri assunti co.co.co, era necessaria per garantire l'espletamento del servizio.” (teste ). Testimone_2
La valutazione complessiva di tali elementi probatori consente di ritenere che il pur essendo stato un medico formalmente legato all'Azienda Pt_1 da un rapporto di collaborazione autonoma, abbia di fatto svolto, nel periodo in esame, la sua attività medica secondo lo schema del lavoro subordinato.
A tal fine, sono significativi e decisivi elementi quali l'assoggettamento dell'odierno ricorrente alle disposizioni del responsabile dell'UOC Anestesia e
Rianimazione, analogamente ai suoi colleghi strutturati;
l'organizzazione del suo lavoro strutturata secondo turni predeterminati e vincolanti;
lo stabile, continuativo e duraturo inserimento delle prestazioni del Pt_1 nell'organizzazione del lavoro della predetta unità; il compenso erogato in misura fissa e con cadenza mensile, e quindi in base al tempo lavorato, e non in vista di un risultato finale.
Va sottolineata, poi, la non indifferente circostanza che non è affatto risultato che le concrete e sostanziali modalità della prestazione lavorativa resa dal ricorrente siano mutate quando quest'ultimo, dopo numerosi anni di lavoro precario, è stata stabilizzato a tempo indeterminato, segno evidente, questo che, tra il primo e il dopo l'assunzione a tempo indeterminato, rilevanti e decisive modifiche nel modo di rendere la prestazione da parte del ricorrente non vi siano state.
È inoltre significativo che tutti i testimoni ascoltati, che sono medici che hanno lavorato nell'unità nel periodo in considerazione, hanno sottolineato che la prestazione di lavoro del è stata necessaria per garantire la Pt_1
continuità assistenziale e che egli, per un tutto il cospicuo periodo d'impiego formalmente come collaboratore, ha giustificato le sue assenze ed è stato destinato preso presidi diversi da quelli di provenienza per esigenze aziendali.
Accertato pertanto che in detto periodo il ha effettuato prestazioni Pt_1 di natura subordinata, egli ha diritto di ottenere dall'Azienda le conseguenti differenze retributive.
11 Per l'esatta quantificazione di quanto dovuto alla ricorrente, occorre fare riferimento al trattamento previsto dal Ccnl Dirigenza medica/veterinaria 8 giugno 2000 e s.m.i. per i dirigenti medici del SSN con rapporto di lavoro a tempo pieno e non esclusivo.
A tale ultimo riguardo, deve notarsi che la voce “indennità di esclusività”
(inserita negli originari conteggi del ricorrente), non può essere riconosciuta al medico in ragione della mancata pattuizione tra le parti dell'obbligo di svolgere l'attività in via esclusiva per l Invero, ciò che conta, per escludere CP_1
l'indennità di esclusività, è che il avrebbe potuto contestualmente Pt_1 lavorare altrove senza violare alcun obbligo, anche tenuto conto del fatto che lo svolgimento di una ordinaria attività ospedaliera a tempo pieno, con orario di
36 ore settimanali, non avrebbe impedito all'odierno ricorrente, in termini orari, di esercitare altresì la libera professione.
Del resto, è lo stesso ricorrente che, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato di aver espletato, nel periodo in esame, attività di lavoro per altre strutture sanitarie e ciò è stato confermato anche dai testi ascoltati.
Proprio l'assenza di un vincolo di esclusività rende del tutto irrilevante acquisire, come richiesto dall' le fatture emesse dal medico nel CP_1 periodo in considerazione, atteso che l'ulteriore attività svolta fuori dall'orario di lavoro non è incompatibile con l'accertato rapporto di natura subordinato intercorso con l'odierna convenuta.
Analogo discorso vale per la voce “retribuzione di posizione parte variabile”: il ricorrente non ha spiegato i motivi per i quali spetterebbe l'emolumento in parola.
Ad ogni modo, tale voce è correlata all'attribuzione di incarichi di funzione e di professionalità e, nel caso in esame, non risulta che al siano stati Pt_1
conferiti nel corso degli anni incarichi simili.
Né il diritto al conferimento degli incarichi medesimi spetta automaticamente in virtù dell'anzianità di servizio.
Infatti, alla stregua della disciplina ratione temporis applicabile, il conferimento di incarichi di direzione e di alta professionalità, studio, ricerca,
12 ispettivo, di verifica e controllo ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio di attività (art. 27 lett. c Ccnl di riferimento) è subordinato ad una valutazione positiva da parte del collegio tecnico e condizionato all'esistenza di posti disponibili (secondo l'assetto organizzativo dell'ente fissato dall'atto aziendale), alla copertura finanziaria, oltre che al superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva (cfr. Cass. Sez. L - Ordinanza n. 11574 del 03/05/2023).
La Corte di legittimità ha escluso, quindi, che il dato testuale delle norme di legge (art. 15, comma 4 e art. 15 ter, commi 1 e 4 d.lgs. n. 502 del 1992) induca ad un'interpretazione tale per cui al compimento del quinquennio il dirigente medico abbia diritto, comunque, ad un incarico o di direzione di struttura semplice o di alta professionalità ed assimilati, di cui all'art. 27 CCNL 28.6.2000-quadriennio 1998-2001 lettere b) e c).
Si è ulteriormente osservato che la contrattazione collettiva nel regolare ex art. 15, comma 1, seconda parte, d.lgs. n. 502 del 1992 le modalità di conferimento degli incarichi, stabilisce (art. 28 cit. CCNL 2000) che si proceda alla scelta con atto scritto e motivato, sulla base di una rosa di idonei e previa fissazione aziendale di criteri e di procedure per l'affidamento, meccanismo evidentemente incompatibile con il conferimento automatico di un incarico a tutti coloro che abbiano superato il quinquennio con valutazione positiva.
Al limite, il ricorrente avrebbe potuto formulare una richiesta risarcitoria volta ad ottenere il ristoro della perdita della chance di conseguire la retribuzione correlata all'incarico non conferitogli durante il periodo in considerazione: tuttavia, il ricorso è carente di ogni elemento utile per apprezzare in che termini il avrebbe avuto possibilità di vedersi Pt_1 attribuiti tali incarichi.
Deve essere esclusa anche la voce “posizione minima unificata”, dal momento che anche detta voce spetta solo ai dirigenti medici in regime di esclusività.
13 Dunque, ai fini del trattamento spettante al occorre considerare Pt_1
esclusivamente le voci: retribuzione tabellare, indennità di specificità medica, tredicesima mensilità e Tfr.
Tuttavia, dagli atti di causa (vedi cedolini paga e cud prodotti nel fascicolo di parte ricorrente) risulta che all'odierno ricorrente, nel periodo formalmente regolarizzato con contratti di lavoro autonomo, è stato elargito un compenso superiore a quello spettante ad un dirigente medico assunto con contratto di lavoro subordinato sulla base delle previsioni collettive applicabili al rapporto.
Peraltro, sono gli stessi contratti di prestazione d'opera in atti che indicano tale maggior trattamento economico (per esempio, in relazione all'anno 2009, il contratto indica un compenso orario di euro 41,33 che corrisponde ad una retribuzione mensile di euro 5.950,08 sul monte ore di 36 ore settimanali).
A questo punto, va rammentato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in questi casi trova applicazione il principio dell'assorbimento della tredicesima, quattordicesima, r.o.l., ferie e permessi non goduti, segnatamente si è chiarito che nell'ipotesi di prestazione di attività lavorativa nell'ambito di un rapporto qualificato dalle parti come autonomo, che risulti poi in realtà di natura subordinata, opera il suddetto principio, per il quale il corrispettivo pattuito deve ritenersi di regola destinato nella intenzione delle parti a compensare interamente l'opera prestata, di modo che, ai fini della verifica del rispetto nel caso concreto dei minimi retributivi dovuti in dipendenza dell'accertata natura subordinata del rapporto, deve aversi riguardo all'importo complessivo che risulti corrisposto al lavoratore;
il diritto del lavoratore alla retribuzione trae origine esclusivamente dalla previsione del contratto collettivo di categoria in relazione al livello riconosciuto, e non più dal contratto individuale formalmente intercorso tra le parti.
La Corte di legittimità ha spiegato che tale criterio è imperniato sul trattamento globale più favorevole tra quello di fatto goduto e quello spettante sulla base dei minimi contrattuali, con conseguente imputazione alle competenze indirette degli emolumenti eccedenti e pone la necessità di operare un raffronto, per la differente qualificazione delle voci di compenso, fra il
14 percepito e il dovuto (cfr. Cass.
3.1.2017 n. 46, nonché, precedentemente, tra le tante, Cass.
3.9.2014 n. 18561, Cass. 31.5.2011 n. 12051, Cass.
7.4.10 n. 8255,
Cass. 23.1.06 n. 1261, Cass. 16.4.92 n. 4651 e 26.6.91 n. 7172), con conseguente imputazione alle competenze indirette degli emolumenti eccedenti i primi.
Dunque, in ipotesi di assorbimento, il trattamento corrisposto di fatto, se più favorevole, si sostituisce in toto a quello contrattuale (fatto salvo – come si dirà
a breve - il trattamento di fine rapporto che, prima e dopo l'entrata in vigore della legge. n. 297 del 1982, matura al momento della cessazione del rapporto), sicché va escluso il diritto ad una applicazione cumulativa dei benefici rispettivamente previsti dal contratto individuale e dalla disciplina contrattuale collettiva.
La Corte di legittimità (cfr. Cass. 17/01/2023 n. 1325) ha ulteriormente chiarito che, ai fini della determinazione dell'importo dovuto a titolo di TFR, non potrà operare l'assorbimento con le eventuali eccedenze sulla retribuzione minima contrattuale corrisposte durante il rapporto di lavoro;
esso dovrà essere determinato sulla base delle retribuzioni che risultano annualmente dovute in applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva (cfr. Cass. n.
6681 del 2019, che richiama Cass. n. 16489 del 2014 e Cass. n. 46 del 2017). Il principio dell'assorbimento per le indennità di fine rapporto non opera neanche nell'ipotesi in cui venga accertata in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in contrasto con la qualificazione operatane dalle parti in termini di autonomia (v. Cass. n. 18586 del 2016, che richiama Cass. n. 19923 del 2014 e
Cass. n. 5552 del 2011).
Sempre quanto al Tfr, va inoltre ricordato che in tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore - che non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A. - ha tuttavia diritto, tra l'altro, alla corresponsione del
Tfr per il periodo pregresso (così, la recente Cass. 13.2.2023, n. 4360).
15 Fatte queste premesse, deve rilevarsi che, come detto, la remunerazione erogata al nel periodo di lavoro autonomo è nettamente superiore a Pt_1 quella che avrebbe percepito come dirigente medico con rapporto di lavoro subordinato (vedi cedolini e CU paga in atti). Tale maggior remunerazione della prestazione di lavoro è in grado di assorbire tutte le differenze retributive pretese dal ricorrente, fatta eccezione – per le ragioni anzidette – del tfr.
A tale ultimo riguardo, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall' poiché il diritto al Tfr matura solo alla fine del rapporto e gli CP_1
accantonamenti annuali non sono soggetti a prescrizione (per tutte, Cass.
23.5.2014, n. 11579).
Sicché, tenuto conto che il rapporto di formale qualificazione autonoma è cessato in data 31.5.2018 e che le prime diffide interruttive risalgono al 2021
(vedi fascicolo parte ricorrente) comunque seguite dalla notifica del presente ricorso (28.6.2022), alcuna prescrizione è maturata.
Ebbene, il tfr complessivamente dovuto al considerando le voci Pt_1
retribuzione tabellare, indennità di specificità medica e tredicesima mensilità, ammonta a complessivi € 38.495,59.
In proposito, deve evidenziarsi che l'art. 2120, comma 2, c.c. disciplina il
T.f.r. secondo il principio di omnicomprensività della retribuzione, nel senso della computabilità in esso di ogni compenso di natura retributiva della prestazione di lavoro, salvo che avvenga a titolo occasionale o di rimborso spese. La previsione è derogabile, secondo l'incipit della disposizione: “Salvo diversa previsione dei contratti collettiva”.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'intendere la possibilità di deroga in modo chiaro ed univoco e non indiretto;
tale requisito si esplicita nella doverosa formulazione della norma collettiva in termini chiari ed univoci,
Ora, una tale deroga non deve necessariamente esprimersi in una specifica esclusione di alcuni emolumenti dal calcolo del T.f.r., ben potendo la contrattazione collettiva dettare in via più generale un'autonoma e diversa nozione di retribuzione ai detti fini (cfr. Cass. n, 17248 del 2015).
16 Ne consegue che l'indennità sostitutiva per mancata fruizione di ferie non può essere inclusa nella base di calcolo del tfr.
Invero, i contratti collettivi applicati al rapporto succedutosi nel tempo non includono la suddetta indennità nella struttura della retribuzione e, pertanto, essa va esclusa dalla base di computo.
Occorre prendere dunque in considerazione a tale fine esclusivamente le voci retribuzione tabellare, indennità di specificità medica e tredicesima mensilità i cui valori sono stati correttamente individuati nei conteggi di parte ricorrente in conformità alla contrattazione collettiva per la determinazione di tali voci.
Tuttavia, deve evidenziarsi che nel conteggio da ultimo depositato da parte ricorrente (vedi nota di deposito del 4.7.2025) è stata inspiegabilmente inserita, nel computo della retribuzione annua, la voce “retr. Pos. Fissa” in riferimento a talune annualità: tuttavia, tale voce è correlata al conferimento di un incarico e, pertanto, per le ragioni in precedenza illustrate, non può certo essere considerata ai fini della determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del tfr.
Ebbene, espungendo tale voce non dovuta dalla base di computo della retribuzione annua utile ai fini del tfr così come sopra individuata e applicando i coefficienti di rivalutazione concordemente individuati dalle parti, spetta al la suddetta somma di euro 38.495,59 a titolo di tfr. Pt_1
L' convenuta deve pertanto essere condannata a corrispondere al CP_1 ricorrente detta complessiva somma, oltre interessi legali (ovvero, in alternativa
- nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali - rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, in virtù dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91, richiamato dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94) dalle singole scadenze al saldo.
IV. Quale conseguenza della illegittimità del contratto di prestazione d'opera e delle sue proroghe, con una ulteriore domanda il ricorrente ha richiesto la condanna dell' convenuta al risarcimento dei danni ex art. CP_1
36 del d.lgs. n. 165/2001, allegando il carattere abusivo di tali contratti.
Anche detta domanda è fondata.
17 Va infatti ricordato che in tema di pubblico impiego privatizzato, qualora la
P.A. faccia ricorso a contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e il lavoratore ne alleghi l'illegittimità (anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine), il giudice è tenuto ad accertare se di fatto si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a riconoscere al lavoratore il risarcimento del danno, alle condizioni e nei limiti necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea (per tutte, Cass. 8.5.2018, n. 10951).
Orbene, l'accertato illegittimo impiego del mediante forme Pt_1 contrattuali di lavoro flessibile in violazione delle norme imperative in materia di assunzioni alle dipendenze di pubbliche amministrazioni (artt. 7 e 36 d.lgs.
n. 165/2001) determina il diritto di quest'ultimo ad ottenere il risarcimento del danno, ex art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001.
Al riguardo, per la quantificazione di danno va fatto riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183/2020, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, e senza particolari oneri probatori in capo al lavoratore (per tutte, Cass. sez. un. 15.3.2016, n.
5072).
Tenuto conto sia del cospicuo numero di anni di lavoro precario prestato dal presso l'Azienda convenuta (come detto, quasi dieci anni), sia, di Pt_1 converso, dell'indubbia esperienza acquisita dallo stesso sicuramente utile ai fini della sua successiva assunzione, si reputa equo quantificare il danno comunitario subìto dal ricorrente nella misura di otto mensilità di retribuzione globale di fatto.
Tenuto conto che la misura della retribuzione mensile del era pari, Pt_1
nel 2018, a € 4.252,18 (retribuzione tabellare + indennità di specificità medica: cfr. i conteggi del Ctu) e che quindi la retribuzione globale di fatto era pari a €
4.606,53 (€ 4.252,18 per tredici mensilità diviso dodici), il danno da risarcire alla ricorrente è pari a € 36.852,20.
18 L' convenuta va pertanto condannata a risarcire al ricorrente anche CP_1
detto danno, nella misura sopra indicata, oltre interessi legali (ovvero, in alternativa - nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali - rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, in virtù dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91, richiamato dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94) dalle singole scadenze al saldo.
V. Infine, l'affermata natura subordinata del rapporto di lavoro nel periodo dal ese di aprile 2006 al mese di giugno 2018 comporta la condanna della parte datoriale alla regolarizzazione della posizione assicurativa- previdenziale del ricorrente.
VI. E' infine infondata la domanda con il quale il ha chiesto Pt_1 che gli venga riconosciuta come utile l'intera anzianità di lavoro prestato durante il rapporto di collaborazione autonoma, ai fini dell'ottenimento della progressione di carriera (in particolare, onde ottenere un più favorevole trattamento economico ai sensi dell'art. 92 CCNL applicato al rapporto).
Quanto preteso è in contrasto con il principio secondo il quale “nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di illegittimità dell'assunzione, il rapporto di lavoro affetto da nullità può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126
c.c., applicabile anche alla P.A. Ne consegue che, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, non può tenersi conto ai fini di successive assunzioni o avanzamenti di carriera di detto rapporto di lavoro, in applicazione del principio “quod nullum est nullum producit effectum”” (così, per tutte, Cass. 5.11.2021, n. 32263).
VII. Visto l'esito del giudizio (rispetto al quantum richiesto a titolo di differenze retributive, quello riconosciuto è notevolmente inferiore e parte delle domande sono state rigettate), le spese di esse vanno compensate per la metà.
La restante metà, liquidata come in dispositivo e distratta ex art. 93 c.p.c., va posta a carico dell' convenuta. CP_1
P.Q.M.
19 dichiara che , nel periodo dall'1.4.2006 al Parte_1
31.5.2018, ha prestato attività lavorativa secondo lo schema del lavoro subordinato;
condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 della complessiva somma di € 38.495,59, oltre interessi legali (ovvero, in alternativa - nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali - rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat) dalle singole scadenze al saldo;
condanna l' convenuta al risarcimento del danno in favore della CP_1 ricorrente (ex art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001) nella misura di € 36.852,20, oltre interessi legali (ovvero, in alternativa - nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali - rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat) dalle singole scadenze al saldo;
condanna la parte convenuta alla regolarizzazione della posizione assicurativa-previdenziale del ricorrente in ragione dell'affermata natura subordinata del rapporto di lavoro;
rigetta, per il resto, la domanda;
compensa per la metà le spese del giudizio e condanna l' CP_1 convenuta a rimborsare in favore del ricorrente la restante metà che si liquida in
€ 6.697,50, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, nonché a rimborsare la metà delle spese sostenute (contributo unificato); manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori delle parti.
Così deciso in data 12.9.2025.
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