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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 10/04/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 832/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 832/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv. L. Sartini
e
Controparte_1
[...]
che si dichiara contumace stante la regolarità della notifica depositata in data 3/3/25
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, - attualmente «di ruolo» come « docente di scuola secondaria di secondo grado» - chiede che venga accertato e dichiarato il proprio diritto «al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo di docente di scuola materna;
.. al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo di docente di scuola primaria;
…al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio reso nell'anno 2013»; e quindi di «condannare l'Amministrazione scolastica resistente alla conseguente ricostruzione della carriera, rideterminazione della propria fascia stipendiale, e … pagamento delle relative differenze stipendiali .. oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo …. nei pagina 1 di 3 limiti della prescrizione decennale»
2. Quanto alla anzianità «maturata nel ruolo di docente di scuola materna» e rispettivamente «primaria», la pretesa si fonda sulla contestazione del meccanismo della « temporizzazione … a norma dell'art. 4, commi 8, 9 e 10, del D.P.R. n.
399/1988» il quale disponeva che «nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore» l'anzianità pregressa non era riconosciuta per intero, ma solo nella misura corrispondente (nella qualifica acquisita) agli incrementi economici maturati nella posizione precedente.
3. Sotto questo aspetto la piena fondatezza della domanda emerge da quanto statuito sul punto dalle SSUU con la sentenza 9144/16, invocata dalla ricorrente da intendersi qui richiamata ai sensi dell'art. 1181 delle norme di attuazione del cpc (v anche, tra le altre, la successiva Cass.22726/22).
4. La domanda non può invece essere accolta per quanto relativo alle differenze stipendiali derivanti dalla anzianità maturata nell'anno 2013.
5. Sul punto si può richiamare, per quanto di ragione e sempre ai sensi dell'art.118 1 delle norme di attuazione del cpc, la sentenza di questo Tribunale n° 25/25 del
17/1/25 (RG LAV 1529/24) osservando, in sintesi, che (a prescindere dalla distinzione lessicale e concettuale tra effetti “giuridici” ed “economici” della anzianità maturata) non appare convincente la sentenza della Cassazione 16133/24 invocata dalla ricorrente, nella parte in cui - per affermare che il «blocco» legislativo guarderebbe solo la retribuzione maturata nel 2013, e non anche la considerazione del servizio reso nello stesso anno per la quantificazione della retribuzione maturata negli anni successivi - afferma di valorizzare il tenore letterale dell'art.923 DL
78/10, estrapolando il riferimento agli «incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti», ma tralasciando l'ulteriore (più esplicita) espressa specificazione della non utilità del servizio prestato «ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali»: le quali non si vede come possano (letteralmente) rappresentare qualcosa di «diverso» rispetto alla «fascia stipendiale di pagina 2 di 3 inquadramento», per la maturazione della quale invece, secondo la Sentenza, dovrebbe comunque valere il «riconoscimento giuridico» di tale annualità.
6. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la (sostanziale) soccombenza.
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
DICHIARA il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo di docente di scuola materna e di scuola primaria;
CONDANNA l'Amministrazione scolastica resistente alla conseguente ricostruzione della carriera, ed al pagamento delle relative differenze stipendiali nei limiti della prescrizione decennale, con interessi e rivalutazione come per legge, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
nonchè al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 259,00 per spese ed € 4.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 10/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 832/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv. L. Sartini
e
Controparte_1
[...]
che si dichiara contumace stante la regolarità della notifica depositata in data 3/3/25
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, - attualmente «di ruolo» come « docente di scuola secondaria di secondo grado» - chiede che venga accertato e dichiarato il proprio diritto «al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo di docente di scuola materna;
.. al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo di docente di scuola primaria;
…al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio reso nell'anno 2013»; e quindi di «condannare l'Amministrazione scolastica resistente alla conseguente ricostruzione della carriera, rideterminazione della propria fascia stipendiale, e … pagamento delle relative differenze stipendiali .. oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo …. nei pagina 1 di 3 limiti della prescrizione decennale»
2. Quanto alla anzianità «maturata nel ruolo di docente di scuola materna» e rispettivamente «primaria», la pretesa si fonda sulla contestazione del meccanismo della « temporizzazione … a norma dell'art. 4, commi 8, 9 e 10, del D.P.R. n.
399/1988» il quale disponeva che «nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore» l'anzianità pregressa non era riconosciuta per intero, ma solo nella misura corrispondente (nella qualifica acquisita) agli incrementi economici maturati nella posizione precedente.
3. Sotto questo aspetto la piena fondatezza della domanda emerge da quanto statuito sul punto dalle SSUU con la sentenza 9144/16, invocata dalla ricorrente da intendersi qui richiamata ai sensi dell'art. 1181 delle norme di attuazione del cpc (v anche, tra le altre, la successiva Cass.22726/22).
4. La domanda non può invece essere accolta per quanto relativo alle differenze stipendiali derivanti dalla anzianità maturata nell'anno 2013.
5. Sul punto si può richiamare, per quanto di ragione e sempre ai sensi dell'art.118 1 delle norme di attuazione del cpc, la sentenza di questo Tribunale n° 25/25 del
17/1/25 (RG LAV 1529/24) osservando, in sintesi, che (a prescindere dalla distinzione lessicale e concettuale tra effetti “giuridici” ed “economici” della anzianità maturata) non appare convincente la sentenza della Cassazione 16133/24 invocata dalla ricorrente, nella parte in cui - per affermare che il «blocco» legislativo guarderebbe solo la retribuzione maturata nel 2013, e non anche la considerazione del servizio reso nello stesso anno per la quantificazione della retribuzione maturata negli anni successivi - afferma di valorizzare il tenore letterale dell'art.923 DL
78/10, estrapolando il riferimento agli «incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti», ma tralasciando l'ulteriore (più esplicita) espressa specificazione della non utilità del servizio prestato «ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali»: le quali non si vede come possano (letteralmente) rappresentare qualcosa di «diverso» rispetto alla «fascia stipendiale di pagina 2 di 3 inquadramento», per la maturazione della quale invece, secondo la Sentenza, dovrebbe comunque valere il «riconoscimento giuridico» di tale annualità.
6. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la (sostanziale) soccombenza.
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
DICHIARA il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo di docente di scuola materna e di scuola primaria;
CONDANNA l'Amministrazione scolastica resistente alla conseguente ricostruzione della carriera, ed al pagamento delle relative differenze stipendiali nei limiti della prescrizione decennale, con interessi e rivalutazione come per legge, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
nonchè al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 259,00 per spese ed € 4.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 10/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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