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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 20/02/2026, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 728/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente e Relatore
ERCOLANI GIORGIO, Giudice
SCARABELLI CRISTIANA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3972/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Associazione Sportiva Dilettantistica G.e.a. Le Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9504BC02884/2024 IRES-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 3973/2025 depositato il 22/09/2025 proposto da
Associazione Sportiva Dilettantistica G.e.a. Le Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9507BC02901/2024 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 235/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi – successivamente riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva – l'Ricorrente_1 (d'ora in poi, breviter, associazione) ha impugnato presso questo giudice gli avvisi di accertamento di maggiori imposte dovute in relazione ai redditi calcolati come conseguiti ed alle ritenute non versate nell'anno 2018 dall'Agenzia delle Entrate-Direzione
Provinciale di Monza e della Brianza a seguito di disconoscimento delle condizioni perchè essa potesse godere del regime fiscale agevolato previsto dalla Legge n. 398/91.
A sostegno dell'impugnazione mossa, la ricorrente eccepiva in primo luogo il vizio degli atti impositivi per difetto di potere di firma – risultando essi sottoscritti da funzionario diverso dal Direttore della DP II di Monza
e della Brianza, sfornito di delega – e del pari in via preliminare, la violazione dell'obbligo di contraddittorio perpetrata dall'Ufficio.
Quest'ultimo aveva invero fondato gli atti di accertamento anche su ragioni (e cioè il mancato invio del
Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi, d'ora in poi, mod.
EA) non evidenziate nello Schema d'atto predisposto nella fase del confronto preliminare e con specifico riferimento al contenuto del quale l'associazione aveva formulato le proprie osservazioni.
Lamentando pertanto la lesione del diritto di difesa che ne conseguiva, la ricorrente deduceva in ogni caso l'infondatezza del rilievo in questione, avendo essa provveduto alla trasmissione in via telematica del mod.
EA come ben attestavano le certificazioni di affiliazione UISP e la certificazione rilasciata dal CONI.
Del pari infondate risultavano poi secondo l'associazione, le censure mosse dall'Agenzia in relazione al contenuto del proprio Statuto registrato il 15-10-2010 – ritenuto non corrispondente alle prescrizioni normative dell'art. 148 comma 8 TUIR – richiamando lo Statuto successivamente approvato dall'assemblea del 22-7-2017, che presentava tutti i requisiti di legge per la propria qualifica come Ricorrente_1 dilettantistica.
Per tutte tali ragioni, la ricorrente concludeva quindi per l'annullamento degli atti impugnati.
Nei giudizi così instaurati si costituiva l'Agenzia convenuta documentando la delega di firma rilasciata al funzionario che aveva sottoscritto gli atti emessi nei confronti dell'associazione ed eccependo l'infondatezza delle deduzioni da questa sollevate, alla luce delle risultanze della documentazione acquisita in sede di risposta al questionario, le quali evidenziavano profili di criticità sia in termini di tracciabilità delle operazioni attive e passive compiute, che di rispondenza del solo Statuto tempestivamente registrato (e cioè quello del
15-10-2010) ai requisiti previsti dall'art. 148 comma 8 TUIR.
L'Ufficio confermava pertanto la legittimità e la fondatezza degli accertamenti emessi, chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Indi, depositata memoria di replica da parte della ricorrente, all'udienza del 21-1-2026 le cause riunite erano riservate in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'odierna pubblica trattazione, osserva la Corte come i ricorsi riuniti possano trovare accoglimento.
Superata ogni questione circa la validità della sottoscrizione degli atti impugnati alla luce della produzione in giudizio della delega rilasciata al firmatario dal Direttore della DP II di Monza e della Brianza a ciò designato
(la quale ben può ritenersi motivata dal fatto notorio delle esigenze di servizio che ne sono alla base), deve infatti rilevarsi - in via preliminare ed assorbente la disamina di ogni altra questione controversa in giudizio: cfr. Cass. ord. n. 26214/22 - la fondatezza delle eccezioni svolte dall'associazione in tema di violazione del contraddittorio obbligatorio.
Ha lamentato invero la ricorrente il mancato rispetto dell'iter procedimentale previsto dall'art.
6-bis della
Legge n. 212/00 sotto l'aspetto del difetto di correlazione fra i rilievi posti a base degli atti impositivi e quelli formulati nello Schema d'atto predisposto dall'Agenzia nella fase del confronto preventivo in esito alle risultanze della documentazione acquisita in sede di riscontro al questionario.
Orbene, è dato pacifico in causa che tale Schema d'atto non contenga menzione alcuna dell'omesso inoltro del mod. EA da parte della contribuente, mentre i rilievi ivi mossi circa l'inidoneità dello Statuto societario a rispondere ai requisiti normativamente previsti si riferiscono allo Statuto registrato il 15-10-2010, nella predetta sede acquisito dall'Ufficio.
Tuttavia l'associazione, con la memoria di osservazioni successivamente inviata alla DP II di Monza e della
Brianza, ha provveduto all'allegazione dello Statuto approvato dall'assemblea dei soci tenutasi in data
22-7-2017 in ordine al quale l'Ufficio, nella parte motiva degli atti impositivi oggetto d'impugnazione, ha sollevato “legittimi dubbi sulla veridicità”, considerata la tardiva registrazione dello stesso (avvenuta in data successiva alla notifica dello Schema d'atto) nonché la mancanza di data certa circa la deliberazione assembleare di relativa approvazione.
Alla luce di tale ultima circostanza, deve rimarcarsi una rilevante difformità fra il contenuto degli accertamenti e dell'antecedente Schema d'atto, tale da incidere significativamente non solo sull'iter procedimentale del contraddittorio obbligatorio di cui all'art.
6-bis della Legge n. 212/00, ma anche sul rispetto delle garanzie del contribuente che vi sono sottese.
Le indicazioni di carattere temporale e contenutistico ricavabili dall'art.
6-bis citato delineano invero le fasi di un procedimento destinato – dal punto di vista della conclusione - a confluire nell'atto impositivo finale;
ne consegue che in tanto un iter siffatto può ritenersi rispettoso del diritto del contribuente ad un contraddittorio effettivo ed informato, in quanto consenta a quest'ultimo di parteciparvi in termini difensivi nel corso delle varie fasi in cui esso si articola.
Nella fattispecie, è indubbio che il divario riscontrabile fra la motivazione posta a base dello Schema d'atto e quella degli accertamenti successivamente emessi sostanzi un'oggettiva alterazione dell'iter procedimentale predetto, suscettibile di riverberarsi negativamente sull'esercizio del diritto di difesa della parte privata rispetto alle argomentazioni di volta in volta poste a base del rilievo fiscale.
Ne conseguiva la necessità per l'Ufficio di avviare un'ulteriore interlocuzione – che la DP II di Monza e della
Brianza ha pacificamente omesso di attuare nella specie – tesa a consentire all'associazione di formulare proprie osservazioni anche sulle ragioni di ripresa legate all'omesso invio del mod. EA (peraltro contrastate dalla contribuente, con la produzione in giudizio della certificazione di affiliazione UISP e della certificazione rilasciata dal CONI) nonché sui rilievi in merito alla veridicità dello Statuto approvato dall'assemblea del
22-7-2017.
Del resto, il principio del contraddittorio endoprocedimentale configura espressione del “principio del giusto processo” - di rilievo costituzionale: cfr. Corte Cost., sentenza n. 71/2015 – anche sotto l'aspetto delle garanzie di trasparenza, collaborazione e buona fede dell'A.F. che vi sono correlate.
Ciò impone pertanto un'interpretazione della portata della norma di cui all'art.
6-bis Legge n. 212/00 (la quale
è frutto dell'elaborazione delle disposizioni in materia articolatasi nel corso degli anni a far tempo anche dalla pronuncia della nota decisione nella causa C-349/07 Sopropè della Corte di Giustizia UE) in senso rigorosamente ispirato alla tutela dei diritti del contribuente che ne è alla base, con la conseguenza che, qualora l'atto emesso all'esito del contraddittorio preventivo risulti irrispettoso di tali diritti, non potrà che derivarne l'annullabilità sancita dall'art.
6-bis citato.
E gli avvisi di accertamento oggetto d'impugnazione si palesano per l'appunto annullabili, non risultando essi preceduti dal necessario confronto dell'Ufficio con l'associazione sulle (nuove ed ulteriori) motivazioni poste a base della ripresa fiscale, le quali sono state portate a conoscenza della contribuente solo con l'emissione dell'atto impositivo.
Infatti, nel momento in cui la DP II di Monza e della Brianza ha ritenuto di suffragare gli avvisi di accertamento di maggiori imposte e ritenute dovute per il 2018 anche con rilievi (il mancato invio del mod. EA ed i dubbi circa la veridicità dello Statuto approvato dall'assemblea del 22-7-2017) non formulati con lo Schema d'atto, ha operato una cesura nell'iter procedimentale del contraddittorio che aveva preceduto l'emissione degli atti impositivi tale da escludere la necessaria correlazione di questi ultimi alla fase preventiva di confronto con la contribuente.
A tutto ciò consegue la violazione delle disposizioni in tema di contraddittorio obbligatorio perpetrata nella fattispecie dall'Ufficio, con susseguente annullamento degli accertamenti dallo stesso emessi.
I ricorsi riuniti vanno pertanto accolti mentre le spese di lite, in considerazione della particolarità della questione esaminata e della natura interpretativa delle valutazioni che precedono, possono interamente compensarsi fra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.
Il Presidente est.
IV NT
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente e Relatore
ERCOLANI GIORGIO, Giudice
SCARABELLI CRISTIANA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3972/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Associazione Sportiva Dilettantistica G.e.a. Le Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9504BC02884/2024 IRES-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 3973/2025 depositato il 22/09/2025 proposto da
Associazione Sportiva Dilettantistica G.e.a. Le Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9507BC02901/2024 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 235/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi – successivamente riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva – l'Ricorrente_1 (d'ora in poi, breviter, associazione) ha impugnato presso questo giudice gli avvisi di accertamento di maggiori imposte dovute in relazione ai redditi calcolati come conseguiti ed alle ritenute non versate nell'anno 2018 dall'Agenzia delle Entrate-Direzione
Provinciale di Monza e della Brianza a seguito di disconoscimento delle condizioni perchè essa potesse godere del regime fiscale agevolato previsto dalla Legge n. 398/91.
A sostegno dell'impugnazione mossa, la ricorrente eccepiva in primo luogo il vizio degli atti impositivi per difetto di potere di firma – risultando essi sottoscritti da funzionario diverso dal Direttore della DP II di Monza
e della Brianza, sfornito di delega – e del pari in via preliminare, la violazione dell'obbligo di contraddittorio perpetrata dall'Ufficio.
Quest'ultimo aveva invero fondato gli atti di accertamento anche su ragioni (e cioè il mancato invio del
Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi, d'ora in poi, mod.
EA) non evidenziate nello Schema d'atto predisposto nella fase del confronto preliminare e con specifico riferimento al contenuto del quale l'associazione aveva formulato le proprie osservazioni.
Lamentando pertanto la lesione del diritto di difesa che ne conseguiva, la ricorrente deduceva in ogni caso l'infondatezza del rilievo in questione, avendo essa provveduto alla trasmissione in via telematica del mod.
EA come ben attestavano le certificazioni di affiliazione UISP e la certificazione rilasciata dal CONI.
Del pari infondate risultavano poi secondo l'associazione, le censure mosse dall'Agenzia in relazione al contenuto del proprio Statuto registrato il 15-10-2010 – ritenuto non corrispondente alle prescrizioni normative dell'art. 148 comma 8 TUIR – richiamando lo Statuto successivamente approvato dall'assemblea del 22-7-2017, che presentava tutti i requisiti di legge per la propria qualifica come Ricorrente_1 dilettantistica.
Per tutte tali ragioni, la ricorrente concludeva quindi per l'annullamento degli atti impugnati.
Nei giudizi così instaurati si costituiva l'Agenzia convenuta documentando la delega di firma rilasciata al funzionario che aveva sottoscritto gli atti emessi nei confronti dell'associazione ed eccependo l'infondatezza delle deduzioni da questa sollevate, alla luce delle risultanze della documentazione acquisita in sede di risposta al questionario, le quali evidenziavano profili di criticità sia in termini di tracciabilità delle operazioni attive e passive compiute, che di rispondenza del solo Statuto tempestivamente registrato (e cioè quello del
15-10-2010) ai requisiti previsti dall'art. 148 comma 8 TUIR.
L'Ufficio confermava pertanto la legittimità e la fondatezza degli accertamenti emessi, chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Indi, depositata memoria di replica da parte della ricorrente, all'udienza del 21-1-2026 le cause riunite erano riservate in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'odierna pubblica trattazione, osserva la Corte come i ricorsi riuniti possano trovare accoglimento.
Superata ogni questione circa la validità della sottoscrizione degli atti impugnati alla luce della produzione in giudizio della delega rilasciata al firmatario dal Direttore della DP II di Monza e della Brianza a ciò designato
(la quale ben può ritenersi motivata dal fatto notorio delle esigenze di servizio che ne sono alla base), deve infatti rilevarsi - in via preliminare ed assorbente la disamina di ogni altra questione controversa in giudizio: cfr. Cass. ord. n. 26214/22 - la fondatezza delle eccezioni svolte dall'associazione in tema di violazione del contraddittorio obbligatorio.
Ha lamentato invero la ricorrente il mancato rispetto dell'iter procedimentale previsto dall'art.
6-bis della
Legge n. 212/00 sotto l'aspetto del difetto di correlazione fra i rilievi posti a base degli atti impositivi e quelli formulati nello Schema d'atto predisposto dall'Agenzia nella fase del confronto preventivo in esito alle risultanze della documentazione acquisita in sede di riscontro al questionario.
Orbene, è dato pacifico in causa che tale Schema d'atto non contenga menzione alcuna dell'omesso inoltro del mod. EA da parte della contribuente, mentre i rilievi ivi mossi circa l'inidoneità dello Statuto societario a rispondere ai requisiti normativamente previsti si riferiscono allo Statuto registrato il 15-10-2010, nella predetta sede acquisito dall'Ufficio.
Tuttavia l'associazione, con la memoria di osservazioni successivamente inviata alla DP II di Monza e della
Brianza, ha provveduto all'allegazione dello Statuto approvato dall'assemblea dei soci tenutasi in data
22-7-2017 in ordine al quale l'Ufficio, nella parte motiva degli atti impositivi oggetto d'impugnazione, ha sollevato “legittimi dubbi sulla veridicità”, considerata la tardiva registrazione dello stesso (avvenuta in data successiva alla notifica dello Schema d'atto) nonché la mancanza di data certa circa la deliberazione assembleare di relativa approvazione.
Alla luce di tale ultima circostanza, deve rimarcarsi una rilevante difformità fra il contenuto degli accertamenti e dell'antecedente Schema d'atto, tale da incidere significativamente non solo sull'iter procedimentale del contraddittorio obbligatorio di cui all'art.
6-bis della Legge n. 212/00, ma anche sul rispetto delle garanzie del contribuente che vi sono sottese.
Le indicazioni di carattere temporale e contenutistico ricavabili dall'art.
6-bis citato delineano invero le fasi di un procedimento destinato – dal punto di vista della conclusione - a confluire nell'atto impositivo finale;
ne consegue che in tanto un iter siffatto può ritenersi rispettoso del diritto del contribuente ad un contraddittorio effettivo ed informato, in quanto consenta a quest'ultimo di parteciparvi in termini difensivi nel corso delle varie fasi in cui esso si articola.
Nella fattispecie, è indubbio che il divario riscontrabile fra la motivazione posta a base dello Schema d'atto e quella degli accertamenti successivamente emessi sostanzi un'oggettiva alterazione dell'iter procedimentale predetto, suscettibile di riverberarsi negativamente sull'esercizio del diritto di difesa della parte privata rispetto alle argomentazioni di volta in volta poste a base del rilievo fiscale.
Ne conseguiva la necessità per l'Ufficio di avviare un'ulteriore interlocuzione – che la DP II di Monza e della
Brianza ha pacificamente omesso di attuare nella specie – tesa a consentire all'associazione di formulare proprie osservazioni anche sulle ragioni di ripresa legate all'omesso invio del mod. EA (peraltro contrastate dalla contribuente, con la produzione in giudizio della certificazione di affiliazione UISP e della certificazione rilasciata dal CONI) nonché sui rilievi in merito alla veridicità dello Statuto approvato dall'assemblea del
22-7-2017.
Del resto, il principio del contraddittorio endoprocedimentale configura espressione del “principio del giusto processo” - di rilievo costituzionale: cfr. Corte Cost., sentenza n. 71/2015 – anche sotto l'aspetto delle garanzie di trasparenza, collaborazione e buona fede dell'A.F. che vi sono correlate.
Ciò impone pertanto un'interpretazione della portata della norma di cui all'art.
6-bis Legge n. 212/00 (la quale
è frutto dell'elaborazione delle disposizioni in materia articolatasi nel corso degli anni a far tempo anche dalla pronuncia della nota decisione nella causa C-349/07 Sopropè della Corte di Giustizia UE) in senso rigorosamente ispirato alla tutela dei diritti del contribuente che ne è alla base, con la conseguenza che, qualora l'atto emesso all'esito del contraddittorio preventivo risulti irrispettoso di tali diritti, non potrà che derivarne l'annullabilità sancita dall'art.
6-bis citato.
E gli avvisi di accertamento oggetto d'impugnazione si palesano per l'appunto annullabili, non risultando essi preceduti dal necessario confronto dell'Ufficio con l'associazione sulle (nuove ed ulteriori) motivazioni poste a base della ripresa fiscale, le quali sono state portate a conoscenza della contribuente solo con l'emissione dell'atto impositivo.
Infatti, nel momento in cui la DP II di Monza e della Brianza ha ritenuto di suffragare gli avvisi di accertamento di maggiori imposte e ritenute dovute per il 2018 anche con rilievi (il mancato invio del mod. EA ed i dubbi circa la veridicità dello Statuto approvato dall'assemblea del 22-7-2017) non formulati con lo Schema d'atto, ha operato una cesura nell'iter procedimentale del contraddittorio che aveva preceduto l'emissione degli atti impositivi tale da escludere la necessaria correlazione di questi ultimi alla fase preventiva di confronto con la contribuente.
A tutto ciò consegue la violazione delle disposizioni in tema di contraddittorio obbligatorio perpetrata nella fattispecie dall'Ufficio, con susseguente annullamento degli accertamenti dallo stesso emessi.
I ricorsi riuniti vanno pertanto accolti mentre le spese di lite, in considerazione della particolarità della questione esaminata e della natura interpretativa delle valutazioni che precedono, possono interamente compensarsi fra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.
Il Presidente est.
IV NT