Ordinanza collegiale 18 ottobre 2022
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00003/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00718/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 718 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Parco Eolico di San Vito S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Naimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Transizione Ecologica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
Per quanto riguarda il ricorso originario:
Per la declaratoria
dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Calabria e dal Ministero della transizione ecologica sulle istanze formulate con P.E.C. in data 5.4.2022 e in data 4.5.2022 e, prima ancora e sostanzialmente, sull'istanza in data 29.7.2020 avente ad oggetto un'ulteriore proroga dell'esclusione da V.I.A. di un progetto volto alla realizzazione di un parco eolico, denominato “San Vito”, di potenza complessiva pari a 50,4 MW nel Comune di San Vito sullo Ionio (CZ);
E per la condanna:
della Regione Calabria e del Ministero della transizione ecologica a provvedere sulle istanze formulate con P.E.C. in data 5.4.2022 e in data 4.5.2022 e, prima ancora, sull'istanza in data 29.7.2020, con la nomina, per l'ipotesi di loro perdurante silenzio, di un Commissario ad acta che provveda in sostituzione.
Nonché, ove occorra, per l’annullamento:
- delle note prot. n. 132225 del 17.3.2022 (all. 1) e prot. n. 172007 dell'8.4.2022 del Dipartimento territorio e tutela dell'ambiente e del territorio della Regione Calabria;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Parco Eolico di San Vito S.r.l. il 19/7/2022:
Per l’annullamento:
- della nota del Ministero della Transizione Ecologica – Direzione generale valutazioni Ambientali, Divisione V, procedure di valutazione VIA e VAS – prot. n. 0062274 del 19.05.2022, recante ad oggetto “parco eolico denominato San Vito, n. 14 aerogeneratori della potenza nominale unitaria pari a 3,6 MW e potenza complessiva pari a 50,4 MW – Proroga decreto esclusione VIA DDG n. 14338/2006 e s.m.i.”, con la quale il Ministero ha concluso che la disamina dell'istanza di ulteriore proroga dell'esclusione del progetto di che trattasi dalla VIA, di cui alle note 5.04.2022 e 4.05.2022, e la relativa decisione rientrino nella competenza del medesimo Dicastero;
- di ogni e qualsivoglia altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, anche se allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria e di Ministero della Transizione Ecologica;
Vista la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse del 7 ottobre 2025 con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa AL MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
con il ricorso introduttivo del giudizio la PARCO EOLICO di SAN VITO Srl ha chiesto:
- la declaratoria << dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Calabria e dal Ministero della transizione ecologica sulle istanze formulate con PEC in data 5.4.2022 e in data 4.5.2022 e, prima ancora e sostanzialmente, sull’istanza in data 29.7.2020 avente ad oggetto un’ulteriore proroga dell’esclusione -del progetto- da VIA >> e la condanna della Regione Calabria e del Ministero della transizione ecologica a provvedere sulle istanze formulate con PEC in data 5.4.2022 e in data 4.5.2022 e, prima ancora e sostanzialmente, sull’istanza in data 29.7.2020, con la nomina, per l’ipotesi di loro
perdurante silenzio, di un Commissario ad acta che provveda in sostituzione;
- l’annullamento delle note prot. n. 132225 del 17.3.2022 e prot. n. 172007 dell’8.4.2022 con le quali la Regione Calabria ha declinato la propria competenza a riscontrare l’istanza di ulteriore proroga dell’esclusione del progetto da VIA sul presupposto della competenza dell’odierno MASE a riscontrarla;
con motivi aggiunti successivamente notificati e depositati PARCO EOLICO di SAN VITO Srl ha chiesto l’annullamento della nota prot. n. 0062274 del 19.05.2022 con la quale l’odierno MASE ha avocato a sé la disamina e la definizione dell’istanza di ulteriore proroga dell’esclusione del progetto da VIA;
Rilevato che:
il MASE ha adottato il provvedimento anelato in data 11 marzo 2024 e che conseguentemente parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso;
Ritenuto:
pertanto di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso;
che le spese di lite possono essere compensate tra le parti, non avendo peraltro la parte ricorrente insistito per la condanna, previo accertamento della soccombenza virtuale, dell’amministrazione al relativo pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE EA, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
AL MI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL MI | GE EA |
IL SEGRETARIO