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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4079/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAMMI Parte_1 C.F._1
LARA
AN CI, C.F. con il patrocinio dell'avv. C.F._2
MAMMI LARA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 05/10/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 5
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 18/01/2023, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 6692/2022– omologata con decreto del 25/01/2023;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1) Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in data 26.02.2000 presso il
Comune di Sassuolo (MO), registrato in Italia presso il Comune di Sassuolo nell'anno
2000, al n. 8, Parte 1, dal Sig. CI NE e dalla Sig.r , ed ordinare al Parte_1
competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2) I ricorrenti proseguiranno a vivere separati nel reciproco rispetto.
pagina 2 di 5 3) Allo stato i ricorrenti dichiarano di percepire adeguati redditi propri e di essere quindi economicamente autosufficienti, per cui rinunciano reciprocamente alla corresponsione per essi stessi dell'assegno di divorzio e/o di qualsivoglia ulteriore contributo patrimoniale di carattere alimentare e/o di mantenimento.
4) l due figli della coppia sono maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, non essendo attualmente occupati, ed abitano insieme alla madre: pertanto, il padre conferma di obbligarsi a corrispondere alla madre, la quale già si fa carico di tutte le spese connesse all'abitazione nella quale vive assieme ai figli, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli la somma mensile di euro 500,00 (cinquecento/00), di cui € 250,00 a favore della figlia ed € 250,00 a favore del figlio , già rivalutata per il Per_1 Per_2
corrente anno, da versare il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente che già comunicato dalla SI L'importo del mantenimento continuerà Pt_1
ad essere oggetto di rivalutazione annuale, secondo gli indici Istat di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati dell'anno successivo. Inoltre il padre continuerà ad anticipare o rimborsare alla madre il 50% delle spese straordinarie: i genitori dichiarano espressamente che in caso di disaccordo si farà riferimento al protocollo che la sezione famiglia del Tribunale di Modena attualmente utilizza nel decidere in merito alle spese straordinarie riguardanti i figli.
Per quanto riguarda le spese mediche, le stesse dovranno correttamente essere intestate al figlio al quale sono riferite, per permettere la qualificazione ai fini fiscali.
Le parti danno atto e concordano che il diritto a percepire contributi o assegni familiari spetterà in via esclusiva alla Sig.r Parte_1
5) I genitori dichiarano di aver provveduto a regolare ogni pendenza economica tra gli stessi, tranne quanto di seguito specificato:
pagina 3 di 5 - Per quanto riguarda le pendenze con l'Agenzia Delle Entrate riferite all'attività
commerciale di panificio nella città di Castellarano (RE) gestita di fatto dal Sig. CI ma intestata alla SI si dà atto tra le parti che il Sig. CI dichiara indenne e Pt_1
manleva la SI da qualsiasi pagamento o iniziativa giudiziaria la stessa dovesse Pt_1
subire per la suddetta posizione fiscale e commerciale, impegnandosi a restituire alla
Signor ogni importo questa fosse costretta a pagare a tale titolo. Pt_1
6) I genitori dichiarano di non vantare reciproche pretese di carattere economico, e di avere già definito e regolato ogni questione patrimoniale non menzionata nel presente atto, e di avere già diviso ogni altro bene mobile e deposito di denaro.
7) I genitori si impegnano a rispettare gli obblighi assunti;
per tutto quanto non previsto e per tutto quanto potesse sopravvenire, i genitori si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione.
8) Le parti si danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
9) Le parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale,
sin dal momento della sottoscrizione della presente domanda, ogni azione, eccezione,
pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in UO (MO) il
26/02/2000 fra nata in [...] il [...] e CI Parte_1
AN nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
pagina 4 di 5 2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di UO (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2000 Atto n. 8 Parte I
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
15/01/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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