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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/11/2025, n. 2447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2447 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MA AP TE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 17-11-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 181 dell'anno 2025
OGGETTO
Opposizione ad avviso di addebito
TRA
[C.F: ], rapp.to e difeso dall' Avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
LA ND [C.F.: ], giusta procura rilasciata su foglio C.F._2 separato dal ricorso introduttivo telematico, elett.te dom.to presso il suo studio. ricorrente
E
(cf. ), in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ida CP_1 P.IVA_1
RR (c. f. ) in virtù di procura generale alle liti in atti. C.F._3 resistente
CONCLUSIONI CP_ Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l' come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 10-01-2025, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2024
00051450 33 000 avente ad oggetto i contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione
Commercianti, relativi all'annualità 2017, per una pretesa complessiva pari ad
€.12.806,41.
Esponeva il ricorrente di essere stato socio della F.LI IO SN fino al giorno
26/07/2018, giorno in cui la predetta società, per atto di trasformazione, ha assunto la CP_ forma di società a responsabilità limitata;
che con riguardo all'anno 2017, l' aveva emesso l'impugnato avviso di addebito, scaturente da un accertamento Unificato 1 emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della F.LI IO SN e, di conseguenza, nei confronti del socio : deduceva, al riguardo, di non aver percepito alcun Parte_1 utile e, che inoltre, era escluso dalla società; che dal 2015 al 2017, oltre ad essere stato escluso dalla società non aveva partecipato alla vita societaria, non aveva ricoperto né cariche sociali, né posizioni lavorative, né svolto mansione alcuna in azienda.
In punto di diritto, lamentava l'esponente che l'accertamento sulla cui base era stato emesso l'avviso di addebito, era stato oggetto di impugnazione dinanzi alla CP_ Commissione Tributaria e che quindi illegittimamente l' aveva scritto a ruolo il credito pur in presenza della sua contestazione giudiziale, conclusasi peraltro con sentenza di accoglimento n. 5273/23 avverso la quale l'Agenzia delle Entrate aveva proposto impugnazione alla Commissione Tributaria Regionale.
Deduceva, inoltre, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi, maturati nel 2017, laddove l'avviso di addebito era stato notificato in data 09-12-2024; che nella fattispecie non si era neanche verificata la sospensione del termine prescrizionale che, secondo l'orientamento della S.C. ricorreva quando fosse posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito.
Tanto premesso, il ricorrente, previa sospensione dell'esecutorietà dell'avviso di addebito, concludeva perché ne fosse disposto l'annullamento. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Concesso il termine per la rinotifica del ricorso introduttivo, si costituiva in CP_ giudizio l' osservando che il ricorso alla Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l'appello proposto dall'Amministrazione Finanziaria;
che non era decorsa l'eccepita prescrizione e che il ricorrente era legittimato passivo al pagamento CP_ dei contributi per il periodo in cui era stato socio della snc. Concludeva quindi l' per il rigetto della domanda.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
La domanda è infondata e va respinta.
Parte ricorrente denuncia l'illegittimità della pretesa contributiva per essere stato impugnato l'accertamento operato dall'Agenzia delle Entrate dinanzi al Giudice
Tributario: dalla documentazione versata in atti risulta che la Commissione Regionale di II grado, con sentenza n.1806/2025 ha ritenuto la legittimità del suddetto accertamento: di seguito si riporta uno stralcio della motivazione:
2 La predetta documentazione riporta, in modo analitico e completo, le attività svolte dalla società, essendo stati annotati: il servizio funebre espletato, il nominativo del defunto e data del decesso, il codice fiscale, data decesso, l'importo effettivamente pagato. Il prospetto riepilogativo consegnato riguarda tutti i servizi svolti, per gli anni intercorrenti dal 2016 al 2018 (tant'è che ne sono scaturiti diversi avvisi di accertamento, di cui quello per l'anno 2017 è oggetto dell'odierna impugnazione) e da esso emergono le sotto-fatturazioni e le omesse fatturazioni.
La precisione degli indizi è stata conseguita verificando, per i casi di omessa fatturazione, la mancanza di qualsivoglia documento contabile in relazione al servizio oggetto di annotazione e, per i casi di sottofatturazione, mediante un raffronto fra il prezzo indicato nei documenti contabili (inferiore a quello medio di mercato) e quello riportato nei documenti extra-contabili. Sono stati eseguiti complessivamente 97 rilievi ed, in relazione ad essi, cinque attività di riscontro, consistite nell'acquisire informazioni dai clienti, i quali hanno confermato di avere pagato quanto fatturato.
Tale dato non risulta smentire la pregnanza indiziaria del documento, atteso che trattasi di dichiarazioni rese da soggetti aventi interesse a dimostrare la legittimità del proprio operato e a non incorrere in sanzioni amministrative.
A tale compendio documentale, la parte ha eccepito unicamente la ritenuta inattendibilità della documentazione prodotta , in quanto proveniente da terzo, avente posizione conflittuale con gli attuali soci della Tali asserzioni sono inidonee a Pt_2 destituire di validità gli elementi presuntivi acquisiti che, per la loro analiticità e completezza, rivestono il carattere di gravità, precisione e concordanza.
Dunque, l'avviso di addebito è stato ritenuto dal Giudice Tributario, fondato su un accertamento legittimo le cui risultanze sono emerse incontrovertibilmente nel procedimento svolto dinanzi alla Commissione Regionale, sicchè la pretesa creditoria sottesa all'avviso di addebito deve ritenersi fondata.
In merito all'eccepita prescrizione, si osserva che il contributo Invalidità
Vecchiaia e Superstiti relativi all'anno 2017, che ha come scadenza di legge il
2/07/2018, per effetto delle sospensioni disposte dagli artt. 37, comma 2, del decreto- legge n. 18/2020 e 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 - con il relativo differimento dei termini prescrizionali di 129+182 gg – si sarebbe prescritto in data
08-05-2024: ebbene, in atti vi è la notifica dell'avviso di accertamento pervenuto al ricorrente (che ha sottoscritto la relata di notifica, cfr. doc. in atti) in data 23-03-2023, quindi prima della maturazione del termine quinquennale differito ex lege.
3 Infine, si osserva che l'accertamento inerente il mancato versamento della contribuzione afferisce ad un periodo in cui la compagine era costituita in forma di società di persone di cui lo IO era socio. Ebbene, sul punto va condiviso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, delle obbligazioni tributarie della società in nome collettivo rispondono solidalmente, ai sensi dell'art. 2291 c.c., tutti i soci, in quanto il debito della società è un debito degli stessi (Cass. 11-
03-2020 n.6997; Cass. nn. 21763/15; 20704/14; 11228/07). Invero, per come precisato dalla Suprema Corte (Cass. n. 10584/2007), "la responsabilità solidale e iLImitata del socio, prevista dall'art. 2291, primo comma, cod. civ. per i debiti della società in nome collettivo, opera, in assenza di un'espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, con riguardo alle obbligazioni dagli stessi derivanti". Pertanto non risultano condivisibili le obiezioni formulate dalla difesa del ricorrente in ordine al mancato svolgimento di attività sociale o la mancata assunzione di cariche per il periodo in oggetto, posto che l'obbligazione contributiva è imputabile al socio della snc sulla base della sola qualità di componente della compagine.
In conclusione, in virtù delle espresse considerazioni, l'opposizione deve essere respinta, con il consequenziale regime delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
CP_
nei confronti dell' con ricorso depositato in data 10-01-2025, così Pt_1 provvede:
• Rigetta la domanda;
• Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi €.1.320,00.
Santa Maria Capua Vetere 17-11-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MA AP TE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 17-11-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 181 dell'anno 2025
OGGETTO
Opposizione ad avviso di addebito
TRA
[C.F: ], rapp.to e difeso dall' Avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
LA ND [C.F.: ], giusta procura rilasciata su foglio C.F._2 separato dal ricorso introduttivo telematico, elett.te dom.to presso il suo studio. ricorrente
E
(cf. ), in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ida CP_1 P.IVA_1
RR (c. f. ) in virtù di procura generale alle liti in atti. C.F._3 resistente
CONCLUSIONI CP_ Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l' come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 10-01-2025, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2024
00051450 33 000 avente ad oggetto i contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione
Commercianti, relativi all'annualità 2017, per una pretesa complessiva pari ad
€.12.806,41.
Esponeva il ricorrente di essere stato socio della F.LI IO SN fino al giorno
26/07/2018, giorno in cui la predetta società, per atto di trasformazione, ha assunto la CP_ forma di società a responsabilità limitata;
che con riguardo all'anno 2017, l' aveva emesso l'impugnato avviso di addebito, scaturente da un accertamento Unificato 1 emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della F.LI IO SN e, di conseguenza, nei confronti del socio : deduceva, al riguardo, di non aver percepito alcun Parte_1 utile e, che inoltre, era escluso dalla società; che dal 2015 al 2017, oltre ad essere stato escluso dalla società non aveva partecipato alla vita societaria, non aveva ricoperto né cariche sociali, né posizioni lavorative, né svolto mansione alcuna in azienda.
In punto di diritto, lamentava l'esponente che l'accertamento sulla cui base era stato emesso l'avviso di addebito, era stato oggetto di impugnazione dinanzi alla CP_ Commissione Tributaria e che quindi illegittimamente l' aveva scritto a ruolo il credito pur in presenza della sua contestazione giudiziale, conclusasi peraltro con sentenza di accoglimento n. 5273/23 avverso la quale l'Agenzia delle Entrate aveva proposto impugnazione alla Commissione Tributaria Regionale.
Deduceva, inoltre, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi, maturati nel 2017, laddove l'avviso di addebito era stato notificato in data 09-12-2024; che nella fattispecie non si era neanche verificata la sospensione del termine prescrizionale che, secondo l'orientamento della S.C. ricorreva quando fosse posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito.
Tanto premesso, il ricorrente, previa sospensione dell'esecutorietà dell'avviso di addebito, concludeva perché ne fosse disposto l'annullamento. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Concesso il termine per la rinotifica del ricorso introduttivo, si costituiva in CP_ giudizio l' osservando che il ricorso alla Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l'appello proposto dall'Amministrazione Finanziaria;
che non era decorsa l'eccepita prescrizione e che il ricorrente era legittimato passivo al pagamento CP_ dei contributi per il periodo in cui era stato socio della snc. Concludeva quindi l' per il rigetto della domanda.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
La domanda è infondata e va respinta.
Parte ricorrente denuncia l'illegittimità della pretesa contributiva per essere stato impugnato l'accertamento operato dall'Agenzia delle Entrate dinanzi al Giudice
Tributario: dalla documentazione versata in atti risulta che la Commissione Regionale di II grado, con sentenza n.1806/2025 ha ritenuto la legittimità del suddetto accertamento: di seguito si riporta uno stralcio della motivazione:
2 La predetta documentazione riporta, in modo analitico e completo, le attività svolte dalla società, essendo stati annotati: il servizio funebre espletato, il nominativo del defunto e data del decesso, il codice fiscale, data decesso, l'importo effettivamente pagato. Il prospetto riepilogativo consegnato riguarda tutti i servizi svolti, per gli anni intercorrenti dal 2016 al 2018 (tant'è che ne sono scaturiti diversi avvisi di accertamento, di cui quello per l'anno 2017 è oggetto dell'odierna impugnazione) e da esso emergono le sotto-fatturazioni e le omesse fatturazioni.
La precisione degli indizi è stata conseguita verificando, per i casi di omessa fatturazione, la mancanza di qualsivoglia documento contabile in relazione al servizio oggetto di annotazione e, per i casi di sottofatturazione, mediante un raffronto fra il prezzo indicato nei documenti contabili (inferiore a quello medio di mercato) e quello riportato nei documenti extra-contabili. Sono stati eseguiti complessivamente 97 rilievi ed, in relazione ad essi, cinque attività di riscontro, consistite nell'acquisire informazioni dai clienti, i quali hanno confermato di avere pagato quanto fatturato.
Tale dato non risulta smentire la pregnanza indiziaria del documento, atteso che trattasi di dichiarazioni rese da soggetti aventi interesse a dimostrare la legittimità del proprio operato e a non incorrere in sanzioni amministrative.
A tale compendio documentale, la parte ha eccepito unicamente la ritenuta inattendibilità della documentazione prodotta , in quanto proveniente da terzo, avente posizione conflittuale con gli attuali soci della Tali asserzioni sono inidonee a Pt_2 destituire di validità gli elementi presuntivi acquisiti che, per la loro analiticità e completezza, rivestono il carattere di gravità, precisione e concordanza.
Dunque, l'avviso di addebito è stato ritenuto dal Giudice Tributario, fondato su un accertamento legittimo le cui risultanze sono emerse incontrovertibilmente nel procedimento svolto dinanzi alla Commissione Regionale, sicchè la pretesa creditoria sottesa all'avviso di addebito deve ritenersi fondata.
In merito all'eccepita prescrizione, si osserva che il contributo Invalidità
Vecchiaia e Superstiti relativi all'anno 2017, che ha come scadenza di legge il
2/07/2018, per effetto delle sospensioni disposte dagli artt. 37, comma 2, del decreto- legge n. 18/2020 e 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 - con il relativo differimento dei termini prescrizionali di 129+182 gg – si sarebbe prescritto in data
08-05-2024: ebbene, in atti vi è la notifica dell'avviso di accertamento pervenuto al ricorrente (che ha sottoscritto la relata di notifica, cfr. doc. in atti) in data 23-03-2023, quindi prima della maturazione del termine quinquennale differito ex lege.
3 Infine, si osserva che l'accertamento inerente il mancato versamento della contribuzione afferisce ad un periodo in cui la compagine era costituita in forma di società di persone di cui lo IO era socio. Ebbene, sul punto va condiviso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, delle obbligazioni tributarie della società in nome collettivo rispondono solidalmente, ai sensi dell'art. 2291 c.c., tutti i soci, in quanto il debito della società è un debito degli stessi (Cass. 11-
03-2020 n.6997; Cass. nn. 21763/15; 20704/14; 11228/07). Invero, per come precisato dalla Suprema Corte (Cass. n. 10584/2007), "la responsabilità solidale e iLImitata del socio, prevista dall'art. 2291, primo comma, cod. civ. per i debiti della società in nome collettivo, opera, in assenza di un'espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, con riguardo alle obbligazioni dagli stessi derivanti". Pertanto non risultano condivisibili le obiezioni formulate dalla difesa del ricorrente in ordine al mancato svolgimento di attività sociale o la mancata assunzione di cariche per il periodo in oggetto, posto che l'obbligazione contributiva è imputabile al socio della snc sulla base della sola qualità di componente della compagine.
In conclusione, in virtù delle espresse considerazioni, l'opposizione deve essere respinta, con il consequenziale regime delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
CP_
nei confronti dell' con ricorso depositato in data 10-01-2025, così Pt_1 provvede:
• Rigetta la domanda;
• Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi €.1.320,00.
Santa Maria Capua Vetere 17-11-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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