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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 3284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3284 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3284/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21136/2025 depositato il 03/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli - Via R. Bracco N.20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07120160119730775000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2011 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso deducendo di aver ricevuto, in data 06/10/2025, la Comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo n. 07180202500012375000, con cui l'Agenzia delle
Entrate – IO le ha richiesto il pagamento di € 938,62, avvertendola che, decorso il termine di trenta giorni, sarebbe stato iscritto fermo amministrativo sul veicolo Fiat Modello_1 – targa Targa_1; il predetto provvedimento veniva fondato su crediti recati su 2 cartelle di pagamento, puntualmente richiamate, di cui solo una (quella impugnata) afferente a crediti di natura tributaria per conto della Regione Campania, a causa del presunto mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2011.
La ricorrente ha affermato, invero, di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento n.
07120160119730775000, indicata come notificata inverosimilmente il 21/09/2017, e ha sostenuto che nessun atto prodromico, avviso o comunicazione le era mai stato notificato negli anni precedenti.
Ha quindi dichiarato di essere venuta a conoscenza della pretesa tributaria solamente con l'atto ricevuto nel 2025, rilevando come il credito si riferisse all'anno 2011, con conseguente maturazione sia della decadenza sia della prescrizione triennale prevista dall'art. 5 del D.L. 953/1982 per la tassa automobilistica, nonché dell'ulteriore prescrizione anche volendo considerare termini più lunghi previsti per altri tributi.
Ha inoltre richiamato giurisprudenza secondo cui l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e delle cartelle presupposte determina la nullità dell'intera procedura, dal momento che il contribuente è messo nell'impossibilità di esercitare il proprio diritto di difesa. La ricorrente ha infine sostenuto che la mancanza di prova certa delle notifiche, la prescrizione del diritto alla riscossione e la totale assenza di atti anteriori rendessero l'atto impugnato ingiusto, nullo e illegittimo, chiedendone l'annullamento e la declaratoria di insussistenza del credito tributario.
Nelle controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate – IO ha contestato integralmente il ricorso, rilevando innanzitutto come il credito recato dalla predetta cartella fosse stato già oggetto di impugnativa giudiziale, in sede di opposizione avverso l'intimazione di pagamento contenente il richiamo alla medesima cartella
(cfr. allegata sentenza N. 15144/24 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli- all.
9- all'esito del ricorso iscritto al N. R.G. 7884/24).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Ader, nel costituirsi, ha documentato che la medesima cartella posta a fondamento del preavviso di fermo amministrativo era stata già oggetto di impugnativa in sede giudiziale, seppur veicolata dall'impugnativa della suddetta intimazione di pagamento (contenente il richiamo alla predetta cartella).
La predetta sentenza ha rigettato il ricorso ed è passata in giudicato.
È, quindi, preclusa qualsivoglia indagine volta a riesaminare profili già esaminati nel predetto giudizio, quali la rituale notifica della cartella e la maturazione del termine di prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di ADER che si liquidano in euro 300,00 per onorari, oltre accessori di legge;
Così deciso in NAPOLI, lì 24 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21136/2025 depositato il 03/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli - Via R. Bracco N.20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07120160119730775000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2011 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso deducendo di aver ricevuto, in data 06/10/2025, la Comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo n. 07180202500012375000, con cui l'Agenzia delle
Entrate – IO le ha richiesto il pagamento di € 938,62, avvertendola che, decorso il termine di trenta giorni, sarebbe stato iscritto fermo amministrativo sul veicolo Fiat Modello_1 – targa Targa_1; il predetto provvedimento veniva fondato su crediti recati su 2 cartelle di pagamento, puntualmente richiamate, di cui solo una (quella impugnata) afferente a crediti di natura tributaria per conto della Regione Campania, a causa del presunto mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2011.
La ricorrente ha affermato, invero, di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento n.
07120160119730775000, indicata come notificata inverosimilmente il 21/09/2017, e ha sostenuto che nessun atto prodromico, avviso o comunicazione le era mai stato notificato negli anni precedenti.
Ha quindi dichiarato di essere venuta a conoscenza della pretesa tributaria solamente con l'atto ricevuto nel 2025, rilevando come il credito si riferisse all'anno 2011, con conseguente maturazione sia della decadenza sia della prescrizione triennale prevista dall'art. 5 del D.L. 953/1982 per la tassa automobilistica, nonché dell'ulteriore prescrizione anche volendo considerare termini più lunghi previsti per altri tributi.
Ha inoltre richiamato giurisprudenza secondo cui l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e delle cartelle presupposte determina la nullità dell'intera procedura, dal momento che il contribuente è messo nell'impossibilità di esercitare il proprio diritto di difesa. La ricorrente ha infine sostenuto che la mancanza di prova certa delle notifiche, la prescrizione del diritto alla riscossione e la totale assenza di atti anteriori rendessero l'atto impugnato ingiusto, nullo e illegittimo, chiedendone l'annullamento e la declaratoria di insussistenza del credito tributario.
Nelle controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate – IO ha contestato integralmente il ricorso, rilevando innanzitutto come il credito recato dalla predetta cartella fosse stato già oggetto di impugnativa giudiziale, in sede di opposizione avverso l'intimazione di pagamento contenente il richiamo alla medesima cartella
(cfr. allegata sentenza N. 15144/24 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli- all.
9- all'esito del ricorso iscritto al N. R.G. 7884/24).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Ader, nel costituirsi, ha documentato che la medesima cartella posta a fondamento del preavviso di fermo amministrativo era stata già oggetto di impugnativa in sede giudiziale, seppur veicolata dall'impugnativa della suddetta intimazione di pagamento (contenente il richiamo alla predetta cartella).
La predetta sentenza ha rigettato il ricorso ed è passata in giudicato.
È, quindi, preclusa qualsivoglia indagine volta a riesaminare profili già esaminati nel predetto giudizio, quali la rituale notifica della cartella e la maturazione del termine di prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di ADER che si liquidano in euro 300,00 per onorari, oltre accessori di legge;
Così deciso in NAPOLI, lì 24 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)