Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, presso la Corte di Appello di
Palermo, composto dai sig.ri Magistrati:
dott. Giuseppe Lupo Presidente
dott. Alfonso Pinto Giudice delegato relatore
Ing. Maurizio Onofrio Sciortino Esperto
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 397 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ), titolare dell'azienda agricola Il Biviere di Parte_1 CodiceFiscale_1
(p. iva ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Parte_1 P.IVA_1
Avv.ti Antonino Tribulato e Filadelfo Tribulato ed elettivamente domiciliati in Palermo, presso l'avv.
Antonio Giovenco, via Nunzio Morello n. 40;
RICORRENTE
E
CP_ Autorità di Bacino presso la Presidenza Regione Sicilia Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (C.F. ), presso i cui uffici in Via P.IVA_3
Mariano Stabile n. 182, è ex lege domiciliata
RESISTENTE
Conclusioni delle parti:
Per il ricorrente: “Piaccia al Tribunale adito: - ritenere e dichiarare che la Controparte_2
Dipartimento Regionale Autorità di Bacino del distretto Idrografico della Sicilia è
[...]
responsabile di tutti i danni subiti da parte ricorrente in ragione degli eventi verificatisi nel febbraio
ATP in atti;
- conseguentemente condannare la Controparte_4
Regionale Autorità di Bacino del distretto Idrografico della Sicilia al pagamento in favore del ricorrente dei danni subiti come quantificati in narrativa, o della somma maggiore o minore che il giudice adito riterrà dovuta ed equa, con la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma rivalutata dal dì dell'evento dannoso;
- con vittoria di spese e compensi, anche relativi a procedimento di ATP, da liquidarsi facendo applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 4, co.1 bis, D.M. n. 55/2014 (essendo stato il presente ricorso redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, in particolare attraverso la possibilità di consultare i documenti allegati), oltre IVA e CPA”.
Per la resistente: “VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE ADITO Reiectis Adversis - Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della e dell'Assessorato Controparte_2
e per l'effetto estrometterli dal giudizio;
- In ogni caso, Controparte_5
respingere le domande avversarie perché infondate in fatto e diritto, ovvero in subordine, nella non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi accertata la responsabilità della convenuta Autorità di
Bacino, ridurre il risarcimento dovuto ai sensi degli artt. 1227, commi 1 e 2 c.c.; - Nel caso di disposta
CTU tecnica sullo stato dei luoghi, si chiede il richiamo del C.T.U. nominato nella fase di A.T.P. ovvero la nomina di nuovo C.T.U., affinchè, previa valutazione, alla luce dei dati inseriti nella
Relazione di CTP a firma dell'Arch. , della eccezionalità degli eventi metereologici di che Per_1
trattasi e dello stato morfologico: - verifichi se ed in che misura un comportamento attivo e diligente posto in essere dal proprietario odierno ricorrente ed afferente la manutenzione ordinaria degli argini prospicienti la proprietà, avrebbe evitato e/o comunque limitato gli occorsi danni, nonché – previa verifica delle attuali limitazioni d'uso indicate nelle Norme di Attuazione del Piano per
l'Assetto Idrologico (PAI) – per verificare la sussistenza di eventuali fasce di pertinenza idraulica ovvero di altre limitazioni d'uso conseguenti allo stato dei luoghi;
- ai fini della quantificazione dei danni eventualmente subiti e previa acquisizione dei relativi documenti aziendali, valuti quali coltivazioni erano presenti negli appezzamenti all'atto dell'inondazione; se si sono registrati cali della produzione successivamente alla dichiarata inondazione degli appezzamenti;
se le piante eventualmente danneggiate sono state sostitute …Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, parzialmente devoluti ex lege al fondo per la riduzione della pressione fiscale, a norma dell'art. 9, comma 4, del D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014”.
Motivi della decisione 1.Con ricorso, depositato in data l marzo 2024, , titolare dell'azienda agricola Parte_1
Il Biviere di Borghese Giangiacomo, evocava in giudizio, davanti al Tribunale regionale delle Acque pubbliche per la , l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Regione Sicilia. CP_1
Premetteva di essere titolare dell' ”, sita in Parte_2
territorio di Lentini in contrada “Biviere”, che svolge attività di tipo agrumicolo, con annesso magazzino per la lavorazione dei prodotti agrumicoli, identificata in catasto al foglio 50 particelle n.
104, 165, 179, 180, 184, 190, 191,192, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 237, 238, 240, 242,
243, 253, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 282, 283, 286, 287, 288, e foglio 49 particelle 423
e 961, 962, 963, per una superficie catastale complessiva di Ha. 120.56.28, oltre a vari fabbricati a corpi comuni, in testa all'impresa il quale, oltre a rivestire la qualifica di Parte_1
Imprenditore Agricolo a Titolo Principale, esercita le funzioni di amministratore della medesima azienda.
Aggiungeva di essere altresì proprietario del complesso denominato “Le case del Biviere”, posto nelle vicinanze dei terreni aziendali - dichiarato d'interesse storico–artistico-architettonico ai sensi del
D.Lgs n. 42/2004 - e composto da alcuni immobili ed un giardino botanico (di Ha 2.32.59), il tutto censito nel catasto terreni del Comune di Lentini al foglio 50, particelle n. 234,18,127, 201, 205 ed al foglio 59 particelle 123, 124,127, 374, 375, 391, 392 e nel catasto fabbricati al foglio 50 particelle
234, sub. 3, 234, sub. 4, 234 sub. 5, 234 sub. 6, 234 sub. 7, 234 sub. 8, 234 sub. 9, 234 sub. 10, 234 sub. 12, 234 sub. 13 ed al foglio 59, particelle 392, 234 sub.11.
Esponeva che, a seguito delle precipitazioni atmosferiche avvenute tra il 9 ed il 10 febbraio 2023, si era verificato lo straripamento del fiume Trigona e del canale Galìce e che la propria azienda era stata invasa e completamente sommersa dalle acque e dai detriti trasportati dalle stesse con danni, oltre che alle piantagioni e alla loro produzione, anche alle strutture aziendali e al grande magazzino per la lavorazione dei prodotti agricoli.
Stessa sorte avevano subito il giardino botanico e alcune strutture del complesso denominato “Case del Biviere”.
Assumeva che i suddetti danni fossero da ascrivere alla esclusiva responsabilità dell'amministrazione convenuta, in quanto causati dalla mancata manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua coinvolti.
Si era, pertanto, rivolto al Tribunale delle Acque di Palermo chiedendo che venisse disposto ATP al fine di verificare lo stato dei luoghi e delle cose, la natura e la causa delle esondazioni, di effettuare la descrizione e valutazione dei danni, nonché la stima delle spese occorrenti per la rimozione dei materiali ed il ripristino dell'azienda.
Chiedeva, pertanto, che l'Autorità di Bacino fosse dichiarata responsabile dei danni procurati dall'esondazione del fiume Trigona e del Canale Galìce e condannata al risarcimento degli stessi.
2.Con comparsa depositata il 18 marzo 2024, si costituiva in giudizio l'Autorità di Bacino del
Distretto Idrografico della Sicilia, chiedendo il rigetto della domanda – deducendo, sotto vari aspetti,
l'insussistenza di profili di responsabilità a proprio carico ed imputando i fatti ad eventi metereologici di natura eccezionale – e, in via subordinata, la riduzione del risarcimento, in ragione del concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.
3.E ' stato, quindi, richiamato al presente procedimento il fascicolo del procedimento di a.t.p. (proc.
R.G.N. 332/2023), nell'ambito del quale i nominati consulenti Dott. e Ing. Persona_2
avevano depositato la relazione. CP_6
Ammesse ed assunte le prove testimoniali richieste da parte ricorrente, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza del 19 novembre 2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
4.Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Il ricorrente ha innanzitutto documentalmente provato - ed i CC.TT.UU. hanno espressamente verificato e confermato - di essere titolare del complesso aziendale in questione.
Secondo la descrizione fornita dagli ausiliari, si tratta di una vasta e moderna azienda agricola estesa circa 120 ettari, dei quali effettivamente coltivati ettari 106.73.30, mentre il resto della superficie è costituito da tare, fabbricati uso deposito e ricovero con relative aree di pertinenza, dall'impianto di lavorazione degli agrumi e annessi piazzali di manovra, nonché dalle cosiddette Case del Biviere, con annesso giardino botanico, di elevato pregio;
case e giardino dichiarati sito di interesse storico- artistico-architettonico, ai sensi del codice dei beni culturali.
Dal punto di vista idrografico, l'azienda confina lungo il versante sud con il fiume Trigona dopo la confluenza in questo del torrente Cave.
Il complesso è situato sulla sinistra idraulica del fiume Trigona ed in prossimità del versante sud del lago di Lentini ed è suddivisa da un canale di scarico scolmatore sia di superficie che di fondo, in due corpi separati ma collegati attraverso un ponte che sormonta tale canale.
Lungo il piede del rilevato del canale di scarico si trova il canale Galìce che corre adiacente ad esso in direzione nord-sud per tutta la lunghezza di esso, pari a circa m 1.300,00 e specificatamente a sinistra del canale di scarico, lungo il lato ovest del rilevato. Esso ha lo scopo di raccogliere le acque superficiali che defluiscono dai terreni e che vengono qui convogliati dai fossi di scolo che corrono lungo i margini dei diversi appezzamenti. I consulenti hanno constatato che l'intero soprassuolo risulta organizzato in singoli campi, coltivati prevalentemente ad aranceto in regime di biologico, ognuno dei quali è affiancato lungo il lato longitudinale sud-nord, oltre che dalle stradelle di servizio, anche da un fossato a sezione trapezoidale che ha lo scopo di drenare ed allontanare prontamente le acque in eccesso che qui vengono convogliate in prevalenza verso il canale Galìce. Questo raccoglie quindi le acque piovane o comunque in eccesso dalla porzione ovest dell'azienda. Per allontanarle da tale porzione esiste, in corrispondenza del vertice sud di tale parte ovest, un sifone che passa al di sotto del piano di campagna e che oltrepassa il rilevato per passare nell'altro versante del canale di scarico del fiume. Tale sifone costituisce l'univa via di sgrondo e allontanamento delle acque convogliate dal canale Galìce dalla porzione ovest dell'azienda.
Hanno inoltre riscontrato la presenza, lungo l'argine nord dell'azienda (a distanza di circa m 400 e dunque al di fuori dei fondi de quibus), di un varco lungo m 70-80 circa che è stato determinato dal collassamento di un tratto di tale argine per pregressi eventi meteorici.
Secondo la ricostruzione dei tecnici, in occasione dell'evento piovoso del 9 -10 febbraio 2023, le acque del fiume Trigona, attraverso il varco sopra descritto, sono penetrate nei fondi vicini, travolgendo ogni cosa ed hanno quindi raggiunto ed alluvionato i terreni del ricorrente, sommergendo la porzione di azienda posta ad ovest, estesa circa 75 ettari, tutta coltivata ad agrumeto (v. perizia pag.
15).
Sempre in tale occasione, inoltre, sono esondate in più punti le acque del Galìce - e ciò anche per il contributo delle acque provenienti, per il tramite del sifone, dalla porzione ovest del fondo - invadendo anche la porzione est dell'azienda (v. pagg- 17-19 CTU).
A giudizio dei professionisti, la causa dell'invasione delle acque a carico del fondo del ricorrente va ricollegata fondamentalmente allo stato dell'alveo del fiume Trigona che non è stato interessato né da manutenzione ordinaria (risagomatura di sponde, argini, e sfalcio della vegetazione infestante), né straordinaria (ripristino dell'argine crollato) da parte degli organi competenti, il cui intervento avrebbe consentito il passaggio dell'onda di piena (v. pag. 63 perizia).
Dall'esame dei luoghi è infatti emersa non solo la mancata manutenzione ordinaria (sfalcio periodico in più interventi nell'arco dell'anno) ma, anche quella straordinaria, riguardante interventi di sistemazione dell'alveo compromesso da modifiche della sezione idraulica rispetto allo stato preesistente e, quindi, il ripristino delle sezioni degli argini a seguito di erosione dinamica (v. pag.
44). I CC.TT.UU. hanno sottolineato come una corretta manutenzione avrebbe ragionevolmente evitato l'esondazione del corso d'acqua e i conseguenti danni alle proprietà, evidenziando, per l'appunto, la necessità di eseguire degli interventi di pulizia periodica e di rifacimento delle sezioni di deflusso, affinché gli eventi non si ripetano o comunque avvengano con entità trascurabile (pagg. 35 - 36 ATP).
In conclusione, le risultanze peritali hanno pienamente dimostrato la sussistenza di nesso di causalità tra l'avvenuta piena dei corsi d'acqua indagati nelle indicate date e il generalizzato difetto di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alveo del fiume Trigona da parte degli enti preposti.
Gli elementi esposti consentono di ravvisare la responsabilità per i danni arrecati ai ricorrenti della convenuta Autorità di Bacino – pubblica amministrazione alla quale, giusta il disposto dell'art. 3 L.R.
n. 8 dell'08 maggio 2018, sono state in materia trasferite svariate competenze ed attribuiti i compiti, fra gli altri, “di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della ” – ai sensi dell'art. 2051 c.c., per avere omesso di curare la corretta e CP_1 tempestiva manutenzione dell'alveo del fiume Trigona e del canale Calice.
In proposito, va richiamato l'art. 2 R.D. 1904 n. 523, secondo cui “spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde”.
L'art. 4 pone, poi, in capo all'autorità pubblica l'esecuzione delle opere tese alla conservazione dell'alveo dei fiumi.
Non ricorre, nel caso in esame, una ipotesi di caso fortuito, invocato dalla convenuta sub specie di precipitazioni atmosferiche caratterizzate da eccezionalità ed imprevedibilità e tali da costituire causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, la cui prova liberatoria incombe sul custode (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 21531/2017; SS.UU., n. 20943/2022).
Ed invero, i consulenti, nell'ambito delle accurate indagini idrologiche condotte, dopo avere analizzato anche da un punto di vista statistico le precipitazioni abbattutesi sul bacino idrografico del fiume Trigona nelle date indicate, hanno stimato le conseguenti portate di piena e verificata l'idoneità del corso d'acqua a convogliare le portate in transito, utilizzando i dati registrati dalle stazioni pluviografiche della zona interessata, e calcolato il tempo di corrivazione necessario per ricavare la pioggia critica;
hanno poi analizzato l'altezza di pioggia critica così ottenuta secondo l'analisi probabilistica (che prevede la determinazione delle curve di probabilità pluviometrica attraverso il metodo dei quantili regolarizzati) giungendo così a calcolare un tempo di ritorno della pioggia critica, verificatasi il 10 febbraio 2023, inferiore a 5 anni (pag. 33 ATP).
L'evento piovoso è pertanto da ritenersi, a giudizio degli ausiliari, di carattere ordinario (pag. 65 ATP).
Non risultano fondate neppure le ulteriori difese proposte, peraltro in termini estremamente generici, dall'Autorità di Bacino.
In primo luogo, non operano, nel caso in esame, in deroga all'art. 2051 c.c., le disposizioni di cui agli artt. 915, 916 e 917 c.c., attenendo esse a disciplina applicabile esclusivamente alle acque private, non anche alle acque c.d. pubbliche, vale a dire soggette al regime del demanio idrico (Cass. Civ., sez. III, n. 10287/2015).
Si è detto, d'altro canto, delle norme, statali e regionali, che attribuiscono alla pubblica amministrazione, nella specie all'Autorità di Bacino convenuta, una posizione riconducibile al concetto di custodia riguardo ai corsi d'acqua pubblici.
Nessuna responsabilità, ai sensi dell'art. 9 del R.D. n. 523/1904, può configurarsi in capo al
“consorzio degli interessati”, non avendo la convenuta provato, né essendo altrimenti emerso, che un determinato consorzio di bonifica sia stato realmente investito, peraltro in via esclusiva, di funzioni di manutenzione del corso d'acqua, in forza di formale consegna dell'opera ovvero dell'esistenza di una manutenzione di fatto, o anche delle leggi regionali in materia (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n.
1369/2021; SS.UU., n. 32730/2018).
Né rileva nella fattispecie il disposto dell'art. 12 dello stesso R.D. n. 523/1904, norma in virtù della quale i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti in via esclusiva a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza
(quali canali di bonifica) e non devono, invece, farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del r.d., di quelli a difesa di beni o aree pubbliche e, in particolare, di quelli rientranti nella quinta categoria di cui all'art. 10 del medesimo r.d. (Cass. Civ., sez. III, n. 30521/2019).
Inoltre, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati ex art. 12 solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa (ex art. 2 r.d. 25 luglio
1904 n. 523) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla regione, alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 c.c.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione salvo che l'estensione e la configurazione del bene non rendano praticamente impossibile l'esercizio di un controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (Cass. Civ., SS.UU., n. 8588/1997).
L'art. 58 R.D. n. 523/1904 si limita ad esonerare dall'omologazione del Prefetto le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo; l'art. 95 prevede che il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall'art. 58 è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.
In relazione all'eccepito concorso colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.,
i nominati consulenti, in ogni caso, hanno riferito che “non sono state rilevate né risultano effrazioni
o attività, da parte della ricorrente, o elementi di omissione tali da provocare o aumentare l'entità dei danni accertati né è stata verificata alcuna effrazione circa il rispetto della fascia di pertinenza idraulica ex art. 96 R.D. 523-1904. Sui tre appezzamenti che confinano con il fiume non sono state infatti riscontrate opere o interventi idonei, anche potenzialmente, ad arrecare pregiudizio al corretto deflusso delle acque, sia in condizione di deflusso ordinario che in condizioni di piena, né presenza di piantagioni a distanza dal piede degli argini in contrasto con il comma f dell'art. 96 del R.D.
523/1904” (v. pag. 65 perizia).
Venendo alla individuazione e quantificazione dei danni causati dal passaggio delle acque sull'azienda agricola esaminato, durante il sopralluogo i consulenti hanno potuto constatare i segni e gli esiti dell'esondazione del fiume Trigona e del canale Galìce avvenuta a seguito delle piogge del
9 e 10 febbraio 2023, ancora ben visibili in tutta la superficie aziendale che nella sua interezza è stata interessata dall'alluvionamento e conseguente ristagno, quest'ultimo durato alcuni giorni nelle porzioni più depresse. Sono state riscontrate tracce evidenti del passaggio delle acque con il loro carico di detriti in modo chiaro ed inequivocabile su tutto il fondo, sia nella porzione ovest e sia in quella est dell'azienda, con manifestazioni di diversa intensità, sia a carico del soprassuolo e sia delle infrastrutture di corredo all'aranceto, quali fossi di scolo, stradelle, recinzioni, frangivento e fabbricati
(pagg. 17-18 ATP). Le dichiarazioni rese dai testi escussi nel presente giudizio (testi , , e Tes_1 Tes_2 Tes_3
) hanno ulteriormente confermato quanto dai consulenti riscontrato e rassegnato nella Tes_4 relazione depositata in sede di ATP- che il collegio reputa di condividere integralmente in quanto redatta sulla scorta di criteri tecnici rigorosi e immuni da censura, fondata su quanto rilevato dagli ausiliari direttamente sui luoghi e sulla documentazione fotografica a corredo - il pregiudizio stimato relativamente ai danni materiali risulta pari ad un importo complessivo di € 748.392,79 euro (per le singole voci di spesa si rimanda alla relazione peritale - pagg. 49 e ss. - nonché alle note di risposta alle osservazioni di parte ricorrente, prodotta in atti).
Trattandosi di debito di valore, sulla somma di euro 748.392,79, devalutata alla data del 9 febbraio
2023 e rivalutata anno per anno, vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale fino alla pubblicazione della presente sentenza.
La somma, quindi, definitivamente dovuta è pari ad euro 800.228,57, oltre interessi al tasso legale dalla data di questa decisione al saldo.
L'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, soccombente, va condannata alla rifusione, nei confronti del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi euro 3.846, 00 per compensi ed euro 286,00 per spese per il giudizio di a.t.p. e in complessivi € 14.598,00 per compensi ed € 545,00 per spese per il giudizio di merito, in entrambi oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
p.q.m.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, così provvede:
- condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia presso la Presidenza della
Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore di
[...]
, titolare dell'azienda agricola Il Biviere di Borghese Giangiacomo, per i titoli di cui in Parte_1 parte motiva, la somma complessiva di euro 800.228,57, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia presso la Presidenza della
Regione Sicilia alla rifusione, nei confronti di , titolare dell'azienda agricola Parte_1
Il Biviere di Borghese Giangiacomo, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.846, 00 per compensi ed euro 286,00 per spese per il giudizio di a.t.p. e in complessivi € 14.598,00 per compensi ed € 545,00 per spese per il giudizio di merito, in entrambi casi oltre
CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- pone definitivamente le spese della c.t.u. svolta nell'ambito dell'a.t.p. interamente a carico di parte convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale il 16 gennaio 2025
Il giudice delegato estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo