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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/07/2025, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2516/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente
dr.ssa Elena Grazioli Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione regolarmente notificato DA
codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle imprese di Milano Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Cardarelli ed elettivamente domiciliata P.IVA_1 presso il suo studio in Milano, alla Via San Senatore n. 10;
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA: , elettivamente domiciliata in Milano, COroparte_1 P.IVA_2 Via Marina n. 6 (studio Avv. Lorenzo Cassai), presso l'Avv. Maurizio Di Chiara dal quale è rappresentata e difesa;
APPELLATA
Oggetto: somministrazione
CONCLUSIONI: PER L'APPELLANTE:
1 “Piaccia alla giustizia della Corte di appello di Milano, in totale riforma della sentenza impugnata, I) rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto;
II) in caso di accoglimento dell'opposizione: - condannare al pagamento in favore di COroparte_1 Parte_1
della somma di €. 24.308,99 oltre agli interessi al tasso previsto dal d. lgs. nr° 231/2002 dalla
[...] scadenza delle singole fatture al saldo, ovvero di quella maggiore e/o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio;
- accertato il credito vantato in relazione alla fattura nr° Parte_1 FS15363000035744, oltre che alle fatture nr° 5200019451, 5200019623, 5200019696, 5200020035, 230200098288, 230200098500, 230200098902, condannare al pagamento COroparte_1 in favore di favore della somma di €. 24.308,99 oltre agli interessi di mora al Parte_1 tasso previsto dal d. lgs. nr° 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ovvero di quella maggiore e/o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio. III) condannare la CP_1 a restituire a la somma di €. 5.104,21 ricevuta in adempimento della
[...] Parte_1 sentenza impugnata, oltre interessi dal giorno del pagamento al saldo. In ogni caso con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio nonché di quelle della fase monitoria, da liquidarsi conformemente al DM nr° 147/2022, oltre al contributo forfettario, al contributo unificato, all'IVA ed alla Cap come per legge ed alle successive tutte occorrende”.
PER L'APPELLATA:
“Rigettare con ogni e qualsiasi statuizione l'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza n° 1906/24 del 21/2/24, pubblicata in pari data, non notificata, emessa dal Giudice del Tribunale di Milano, e questa confermare in toto;
- Condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi di lite”;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. Parte_1 n. 1906/2024, pubblicata in data 21.2.2024 e non notificata, con cui il Tribunale di Milano, definendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso nei suoi confronti da Parte_2
ha accolto integralmente le domande dell'opponente, revocato il D.I. opposto n. 7443/2022
[...] dell'importo di € 24.308,99, dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di e Pt_1 condannato quest'ultima al pagamento delle spese di lite.. Occorre premettere che l'ingiunzione è stata chiesta e ottenuta da in relazione alle Parte_1 fatture nn. 5200019623, 5200019696, 5200020035, 230200098288, 230200098500, 230200098902FS16363000113188 e 5200019451 (non prodotte in sede monitoria ma solo sub. docc. nn.
6-12 e 29 della comparsa di risposta) e per importi dovuti con riferimento ad un contratto di Con somministrazione di gas naturale stipulato con la soggetto grossista. Una di queste fatture riporta un saldo negativo, tre riportano un saldo complessivo di euro 59,38 (si tratta delle fatture nn. 5200019623 del 9.2.2021, 5200019696 del 12.2.2021 e 5200020035 del 1.3.2021), altre tre riportano un saldo complessivo di €. 1.167,51 richiesto a titolo di interessi moratori (precisamente le nn. 230200098288 del 19.6.2019, 230200098500 del 29.6.2020 e 230200098902 dell'11.3.2021), e l'ultima, la n. FS16363000113188 del 23/12/2016, riporta un saldo di €. 101.954,92. CO Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di opposizione ha dedotto che non fosse possibile risalire al titolo in forza del quale era stato chiesto il pagamento della somma ingiunta, “non essendo allegato alcun contratto stipulato tra le parti”, e la mancanza di prova scritta del credito azionato in via monitoria attesa la mancata produzione delle fatture, menzionate in ricorso e prodotte solo nel successivo giudizio a cognizione piena. Ha poi eccepito l'avvenuto pagamento della fattura del 23.12.2016 già in data 23.1.2017 e ha prodotto la copia della relativa disposizione di bonifico.
2 Costituendosi in giudizio ha sostenuto che il versamento di euro 101.954,92 avvenuto con il Pt_1 citato bonifico era stato imputato “quanto ad €. 23.106,19, al saldo di quanto ancora dovuto con riferimento alla fattura n. FS15363000035744 del 15.4.2015 di originari €. 49.020,46, (nota c); - quanto al residuo importo di €. 78.848,73, in conto del maggior dovuto relativamente alla fattura n. FS16363000113188 di originari €. 101.954,92, che rimaneva insoluta per €. 23.106,19 … Alla luce di quanto precede e delle imputazioni riferite, appare del tutto evidente la legittimità del credito azionato monitoriamente dalla deducente. Inutile dire che laddove il Tribunale ritenesse che con il CO CO pagamento del 25.1.2017 abbia saldato la fattura n. FS16363000113188, la stessa rimarrebbe debitrice della deducente di €. 23.106,19 quale residuo dovuto in relazione alla fattura n. FS15363000035744. In tal senso, pertanto, si formula espressa domanda subordinata di condanna, domanda che deve considerarsi ammissibile in quanto costituisce una mera mutatio della domanda formulata in via monitoria …”. CO Con memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c., ha chiarito che il pagamento della fattura n. FS16363000113188 di €. 101.954,92 era avvenuto con bonifico del 23.1.2017 nella cui causale era stato espressamente indicato il riferimento alla predetta fattura, con la conseguenza che, in applicazione dei criteri previsti dagli artt. 1193, primo comma, e 1195 c.c., non poteva ritenersi ammessa una diversa imputazione. Ha sottolineato che solo con la comparsa di risposta, e per la prima volta, aveva sostenuto che Pt_1 il pagamento della somma di €. 101.954,92, portata dalla fattura n. FS16363000113188, era stato imputato, quanto ad €. 23.106,19, a saldo della fattura n. FS15363000035744, e, per il resto, in acconto sulle maggiori somme portate dalla fattura n. FS16363000113188, e ha dichiarato di non accettare il contraddittorio “in merito all'asserito preteso mancato pagamento di fatture diverse da quelle menzionate in ricorso, quale, ad esempio, la fattura, più volte sopra menzionata, n. FS15363000035744. Priva di alcun pregio è, al riguardo, la tesi di controparte, secondo la quale si tratterebbe di una mera emendatio libelli. Trattasi, invece, di un vero e proprio radicale e, quindi, inammissibile cambio di rotta, atteso che le vicende sottese al pagamento o meno della fattura n. FS15363000035744, ben note a controparte, non hanno nulla a che vedere con quelle oggetto del presente giudizio”. Ha poi evidenziato che la diversa fattura del 15.4.2015 richiamata da e tardivamente prodotta Pt_1 solo con la comparsa di costituzione e risposta era una fattura di conguaglio, avente quindi una diversa causale da quelle poste a fondamento del ricorso per ingiunzione e peraltro oggetto di un separato contenzioso tra le parti. Il Tribunale, non concessa la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto, all'esito della causa ha accolto integralmente l'opposizione di SVE dichiarando innanzitutto inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dall'opposta con la seguente motivazione: “il Tribunale tuttavia osserva che, nel caso che ci occupa, non si possa parlare di emendatio libelli, bensì di mutatio libelli, in quanto non si tratta di una precisazione dell'ammontare del credito originariamente fatto valere per il medesimo arco temporale così come da principio enunciato nell'ordinanza della Cassazione Civile, Sez. 3, n° 23273/2022; il credito di cui alla fattura n° FS15363000035744 del 15/04/2015, introdotto in fase di opposizione a decreto ingiuntivo, afferisce infatti ad un periodo di vendita (febbraio 2015) diverso da quello delle fatture oggetto della procedura monitoria (ottobre 2016, aprile, maggio, novembre, dicembre 2020). Introdurre nel presente giudizio un credito del febbraio 2015 determinerebbe peraltro l'allungamento dei tempi processuali, attesa l'intervenuta contestazione di parte delle somme esposte in fattura così come da lettera del 02.03.2015 (allegato 1 della memoria istruttoria n° 2 di parte attrice opponente). Quanto alle ulteriori fatture azionate da , ha ritenuto il giudice che “parte convenuta opposta Pt_1 non ha offerto elementi sufficienti a supporto della pretesa creditoria;
manca infatti agli atti il contratto stipulato inter partes con l'indicazione delle tariffe concordate, nonché la prova dell'esecuzione della prestazione”.
3 2. Con i motivi di appello lamenta erroneità della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha Pt_1 CO ritenuto non provato il credito azionato in via monitoria, atteso che non aveva mai sollevato contestazioni in giudizio né sull'avvenuta fornitura di gas naturale né sulla correttezza dei corrispettivi fatturati. Sostiene poi che “anche volendo considerare opponibile alla deducente la imputazione tardivamente CO effettuata dalla (nota n)” avrebbe errato il Tribunale nel dichiarare inammissibile la domanda subordinata da essa formulata all'atto della costituzione in giudizio, in quanto (p. 16 atto di appello)
“la formulazione della stessa domanda era diretta ed immediata conseguenza della eccezione CO formulata dalla nell'atto introduttivo del giudizio ed in particolare della imputazione in conto di una diversa fattura del pagamento utilizzato dalla odierna appellante per pareggiare contabilmente la fattura nr° FS15363000035744; - la stessa domanda è stata formulata alla prima occasione utile, id est nella comparsa di costituzione in giudizio;
- la circostanza che la stessa fattura sia relativa a prelievi effettuati in un periodo diverso rispetto a quelli oggetto delle altre fatture è irrilevante;
- nel corso degli ultimi anni la Corte di cassazione ha più volte affermato la ammissibilità delle domande riconvenzionali formulate dall'opposto tutte le volte in cui le stesse domande siano collegate alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e ciò al fine di concentrare in un unico processo le controversie aventi ad oggetto la medesima vicenda (nota p); - non vi può esser dubbio in ordine al fatto che la domanda subordinata formulata dalla odierna appellante sia relativa alla stessa CO vicenda dedotta in sede monitoria, la intervenuta somministrazione di gas in favore della ”. Chiede in definitiva l'integrale riforma della sentenza impugnata formulando le conclusioni esposte in premessa.
3. L'appellata si è costituita con comparsa depositata il 19.2.2025, chiedendo il rigetto per infondatezza dell'impugnazione proposta da controparte. All'udienza del 27.5.2025, il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. L'appello è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte. La sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui il Tribunale ha integralmente revocato il D.I. opposto per mancanza di prova del credito azionato da . Occorre infatti sottolineare che Pt_1
l'opponente non ha mai contestato né l'avvenuta esecuzione delle forniture da parte dell'opposta né la correttezza dei corrispettivi fatturati, avendo anzi implicitamente ammesso – sollevando eccezione di avvenuto parziale pagamento – il regolare adempimento da parte di delle proprie Pt_1 obbligazioni contrattuali. Anche le generiche deduzioni sollevate con l'atto di citazione in opposizione a D.I., laddove, con CO particolare riferimento alle fatture per interessi di mora, si è limitata ad affermare “rispetto a cosa non è dato sapere”, sono state poi abbandonate nel corso del giudizio di primo grado in quanto non riproposte né in sede di memorie ex art. 183 c.p.c. né in sede di precisazione delle conclusioni. Con Le difese ed eccezioni di hanno infatti avuto esclusivamente ad oggetto l'intervenuto pagamento della fattura n. FS16363000113188 del 23.12.2016, la tardività della domanda di condanna subordinata proposta da e la non accettazione del contraddittorio sul contenuto di fatture Pt_1 diverse da quelle azionate in via monitoria. Ne deriva che sul punto la sentenza del Tribunale va riformata, essendo dovute dall'opponente – in assenza di prova di fatti estintivi dell'obbligazione dedotta in giudizio dall'opposta – le somme oggetto delle sei fatture nn. 5200019623 del 9.2.2021, 5200019696 del 12.2.2021, 5200020035 del 1.3.2021, 230200098288 del 19.6.2019, 230200098500 del 29.6.2020 e 230200098902 dell'11.3.2021 per l'importo complessivo di euro 1.226,89.
CO Non è invece dovuto da l'ulteriore importo di euro 23.082,10 oggetto di ingiunzione quale saldo parzialmente ancora dovuto (secondo la tesi di ) per la fattura n. FS16363000113188 di euro Pt_1
€. 101.954,92.
4 CO ha provato di aver integralmente saldato tale fattura con bonifico effettuato già in data 23.1.2017, con il quale la debitrice opponente ha espressamente imputato il pagamento della somma indicata al saldo della fattura n. FS16363000113188 azionata in via monitoria. Circostanza che, in forza di quanto previsto dagli artt. 1193, primo comma, e 1195 c.c., preclude comunque ad di Pt_1 effettuare una diversa imputazione di tale pagamento. Va aggiunto che correttamente il Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda subordinata di condanna proposta da , peraltro fondata su un documento (ovvero la diversa fattura del Pt_1 15.4.2015 di euro 49.020,46) mai prodotto all'atto del deposito del ricorso per ingiunzione ma solo sub. all. n. 5 della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio a cognizione piena. Ed infatti, se è vero che la Suprema Corte, da ultimo con la pronuncia resa a Sezioni Unite n. 23273/2022, ha ribadito il principio per il quale è possibile “in attuazione del principio del giusto processo e quindi dell'obiettivo del complessivo contenimento dei tempi processuali, modificare le domande originarie, allo scopo di concentrare in un unico giudizio la definizione dei rapporti tra le parti in relazione alla medesima pretesa originariamente fatta valere”, va al tempo stesso evidenziato che tale modifica della domanda, consentita anche al creditore opposto in un giudizio di opposizione a D.I con riguardo ad uno o ad entrambi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), richiede pur sempre una connessione alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali. Con la pronuncia citata le Sezioni Unite hanno poi precisato che “la questione posta dal ricorso va quindi inquadrata in termini di modifica della domanda originariamente posta, ed è fondata. La questione della proponibilità o meno della domanda riconvenzionale da parte dell'opposto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, evocata dal ricorrente, non viene invece in considerazione”, e, nel caso di specie, la modifica della domanda originaria da parte del creditore opposto è stata ritenuta ammissibile dalle Sezioni Unite in quanto “la nuova fattura prodotta non era altro che una precisazione dell'ammontare del credito originariamente fatto valere, facendo riferimento allo stesso arco temporale preso in considerazione dalla originaria domanda, e alla stessa causale - conguagli relativi agli ultimi mesi del rapporto di somministrazione di energia elettrica intercorso tra le parti - posta a fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo”. Tali principi non sono però, a giudizio della Corte, applicabili al caso di specie, per due ordini di ragioni. Innanzitutto perché, contrariamente all'assunto dell'appellante, la formulazione della domanda subordinata di condanna, fondata su una diversa fattura non azionata in via monitoria, non era affatto CO
“la diretta ed immediata conseguenza della eccezione formulata dalla nell'atto introduttivo del giudizio ed in particolare della imputazione in conto di una diversa fattura del pagamento utilizzato dalla odierna appellante per pareggiare contabilmente la fattura nr° FS15363000035744”. CO Infatti opponendosi al D.I., si è limitata a sollevare eccezione di avvenuto pagamento con riferimento ad una delle fatture indicate in ricorso da , la n. FS16363000113188, rilevando che Pt_1 era già stato disposto un bonifico diversi anni prima (23.1.2017) con espressa imputazione di pagamento all'importo di euro 101.954,92 portato dalla fattura stessa. Era semmai onere di , attrice in senso sostanziale, indicare nel ricorso per ingiunzione che quel Pt_1 Con pagamento – lo si ripete, ricevuto da anni prima – era da invece imputarsi in parte ad una precedente fattura emessa nel 2015, nemmeno richiamata, e in parte quale acconto della fattura FS16363000113188 di euro 101.954,92 posta invece a fondamento dell'ingiunzione. Ciò non ha fatto, anzi nemmeno ha prodotto nella procedura monitoria le fatture azionate, Pt_1 limitandosi a indicarne i numeri in nota senza specificarne gli importi: basti considerare che una di Con esse, appunto la FS16363000113188 integralmente saldata da già nel gennaio 2017, supera abbondantemente l'importo del credito azionato e della corrispondente domanda di condanna, limitata da alla somma di euro 24.308,99. Pt_1
5 avrebbe dovuto specificare in ricorso le modalità di calcolo del proprio credito, ovvero chiarire Pt_1 Con quali importi fossero ancora dovuti da anche eventualmente dando conto di precedenti pagamenti ricevuti dalla debitrice, e avrebbe dovuto indicare e produrre tempestivamente tutte le fatture (totalmente o parzialmente) rimaste insolute: essendo invece venuta meno al suo onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in giudizio, non può ora pretendere di invocare una diversa imputazione di un pagamento già ricevuto ponendola a fondamento di una domanda subordinata di condanna che è evidentemente inammissibile anche in quanto giustificata dal contenuto di produzioni documentali tardivamente effettuate. Ancora, l'inammissibilità di tale domanda, così come modificata da che anche in questa sede Pt_1 insiste per il suo accoglimento, deriva dall'ulteriore considerazione per la quale la stessa non ha ad oggetto una mera precisazione del credito, anche in ipotesi con riferimento ad un diverso periodo temporale, ma pone piuttosto una questione che, laddove ritenuta ammissibile quale “mutatio libelli”, comporterebbe indubbiamente un allungamento dei tempi processuali ed una compromissione delle potenzialità difensive dell'opponente. Ed infatti la diversa fattura n. FS15363000035744, emessa il 15.4.2015 e dell'importo di euro 49.020,46, è una fattura di conguaglio, come si comprende dalla lettura della stessa prodotta sub. doc. n. 5 del fascicolo di primo grado di (“conguaglio per servizi di vendita - Conguaglio Capacità Pt_1 Giornaliera”). La causale della domanda subordinata di condanna proposta da è quindi diversa dalla causale Pt_1 della domanda originaria, formulata in via monitoria, e, come da documentato Sve con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c., tale fattura di conguaglio è oggetto di separato contenzioso tra le parti in quanto conseguente ad un danneggiamento fortuito della rete di distribuzione con perdita di CO gas metano e successivo addebito a di costi aggiuntivi – da essa contestati – per “aumento della capacità giornaliera”. Le fatture azionate in via monitoria non riguardano invece conguagli, alcune di esse peraltro si riferiscono ai soli interessi di mora su fattura già saldate, così che, pur essendo lo stesso il titolo – contratto di fornitura – azionato in giudizio dall'opposta, non vi è connessione con la vicenda sostanziale fatta valere dalla creditrice in via monitoria e ogni questione relativa alla diversa fattura Con del 15.4.2015 dovrà essere fatta valere in separato giudizio così da consentire anche a di articolare compiutamente le proprie difese sul punto. In conclusione, nulla essendo dovuto dall'opponente per la fattura FS16363000113188 del 23.12.2016, in parziale riforma della sentenza impugnata e confermata la revoca del D.I. opposto, Con va condannata a pagare a la minor somma di euro 1.226,89 rispetto a quella oggetto di Pt_1 ingiunzione (euro 24.308,99 - 23.082,10).
CO Ai sensi dell'art. 336 comma 1 c.p.c., va condannata alla restituzione in favore di della Pt_1 somma di €. 5.104,21 ricevuta in adempimento della sentenza impugnata e parzialmente riformata (v. doc. n. 5 fascicolo appellante), oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dal giorno del pagamento al saldo.
Con 5. Al parziale accoglimento dell'appello segue la condanna di al rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio liquidate come in dispositivo in base al decisum (euro 1.226,89), secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022 e con l'applicazione dei valori medi per tutte le fasi, salvo che per la fase di decisione orale in primo grado e per la fase di trattazione in appello, entrambe liquidate in base ai valori minimi.
P.Q.M.
6 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1906/2024, pubblicata in data 21.2.2024 Parte_1 e non notificata, così provvede: 1) In parziale accoglimento dell'appello e in conseguente PARZIALE riforma sul punto della sentenza impugnata, NA al pagamento dell'importo di Parte_2 euro 1.226,89 rispetto alla maggior somma oggetto di ingiunzione;
2) NA alla restituzione in favore di Parte_2 Parte_1 della somma di euro 5.104,21, corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla data del pagamento al saldo;
3) NA l'appellata al pagamento, in favore di parte Parte_2 appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in euro 2.127,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, e, quanto al giudizio di appello, in € 2.419,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA;
Così deciso, in Milano il 3 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott. Roberto Aponte
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente
dr.ssa Elena Grazioli Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione regolarmente notificato DA
codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle imprese di Milano Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Cardarelli ed elettivamente domiciliata P.IVA_1 presso il suo studio in Milano, alla Via San Senatore n. 10;
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA: , elettivamente domiciliata in Milano, COroparte_1 P.IVA_2 Via Marina n. 6 (studio Avv. Lorenzo Cassai), presso l'Avv. Maurizio Di Chiara dal quale è rappresentata e difesa;
APPELLATA
Oggetto: somministrazione
CONCLUSIONI: PER L'APPELLANTE:
1 “Piaccia alla giustizia della Corte di appello di Milano, in totale riforma della sentenza impugnata, I) rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto;
II) in caso di accoglimento dell'opposizione: - condannare al pagamento in favore di COroparte_1 Parte_1
della somma di €. 24.308,99 oltre agli interessi al tasso previsto dal d. lgs. nr° 231/2002 dalla
[...] scadenza delle singole fatture al saldo, ovvero di quella maggiore e/o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio;
- accertato il credito vantato in relazione alla fattura nr° Parte_1 FS15363000035744, oltre che alle fatture nr° 5200019451, 5200019623, 5200019696, 5200020035, 230200098288, 230200098500, 230200098902, condannare al pagamento COroparte_1 in favore di favore della somma di €. 24.308,99 oltre agli interessi di mora al Parte_1 tasso previsto dal d. lgs. nr° 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ovvero di quella maggiore e/o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio. III) condannare la CP_1 a restituire a la somma di €. 5.104,21 ricevuta in adempimento della
[...] Parte_1 sentenza impugnata, oltre interessi dal giorno del pagamento al saldo. In ogni caso con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio nonché di quelle della fase monitoria, da liquidarsi conformemente al DM nr° 147/2022, oltre al contributo forfettario, al contributo unificato, all'IVA ed alla Cap come per legge ed alle successive tutte occorrende”.
PER L'APPELLATA:
“Rigettare con ogni e qualsiasi statuizione l'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza n° 1906/24 del 21/2/24, pubblicata in pari data, non notificata, emessa dal Giudice del Tribunale di Milano, e questa confermare in toto;
- Condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi di lite”;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. Parte_1 n. 1906/2024, pubblicata in data 21.2.2024 e non notificata, con cui il Tribunale di Milano, definendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso nei suoi confronti da Parte_2
ha accolto integralmente le domande dell'opponente, revocato il D.I. opposto n. 7443/2022
[...] dell'importo di € 24.308,99, dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di e Pt_1 condannato quest'ultima al pagamento delle spese di lite.. Occorre premettere che l'ingiunzione è stata chiesta e ottenuta da in relazione alle Parte_1 fatture nn. 5200019623, 5200019696, 5200020035, 230200098288, 230200098500, 230200098902FS16363000113188 e 5200019451 (non prodotte in sede monitoria ma solo sub. docc. nn.
6-12 e 29 della comparsa di risposta) e per importi dovuti con riferimento ad un contratto di Con somministrazione di gas naturale stipulato con la soggetto grossista. Una di queste fatture riporta un saldo negativo, tre riportano un saldo complessivo di euro 59,38 (si tratta delle fatture nn. 5200019623 del 9.2.2021, 5200019696 del 12.2.2021 e 5200020035 del 1.3.2021), altre tre riportano un saldo complessivo di €. 1.167,51 richiesto a titolo di interessi moratori (precisamente le nn. 230200098288 del 19.6.2019, 230200098500 del 29.6.2020 e 230200098902 dell'11.3.2021), e l'ultima, la n. FS16363000113188 del 23/12/2016, riporta un saldo di €. 101.954,92. CO Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di opposizione ha dedotto che non fosse possibile risalire al titolo in forza del quale era stato chiesto il pagamento della somma ingiunta, “non essendo allegato alcun contratto stipulato tra le parti”, e la mancanza di prova scritta del credito azionato in via monitoria attesa la mancata produzione delle fatture, menzionate in ricorso e prodotte solo nel successivo giudizio a cognizione piena. Ha poi eccepito l'avvenuto pagamento della fattura del 23.12.2016 già in data 23.1.2017 e ha prodotto la copia della relativa disposizione di bonifico.
2 Costituendosi in giudizio ha sostenuto che il versamento di euro 101.954,92 avvenuto con il Pt_1 citato bonifico era stato imputato “quanto ad €. 23.106,19, al saldo di quanto ancora dovuto con riferimento alla fattura n. FS15363000035744 del 15.4.2015 di originari €. 49.020,46, (nota c); - quanto al residuo importo di €. 78.848,73, in conto del maggior dovuto relativamente alla fattura n. FS16363000113188 di originari €. 101.954,92, che rimaneva insoluta per €. 23.106,19 … Alla luce di quanto precede e delle imputazioni riferite, appare del tutto evidente la legittimità del credito azionato monitoriamente dalla deducente. Inutile dire che laddove il Tribunale ritenesse che con il CO CO pagamento del 25.1.2017 abbia saldato la fattura n. FS16363000113188, la stessa rimarrebbe debitrice della deducente di €. 23.106,19 quale residuo dovuto in relazione alla fattura n. FS15363000035744. In tal senso, pertanto, si formula espressa domanda subordinata di condanna, domanda che deve considerarsi ammissibile in quanto costituisce una mera mutatio della domanda formulata in via monitoria …”. CO Con memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c., ha chiarito che il pagamento della fattura n. FS16363000113188 di €. 101.954,92 era avvenuto con bonifico del 23.1.2017 nella cui causale era stato espressamente indicato il riferimento alla predetta fattura, con la conseguenza che, in applicazione dei criteri previsti dagli artt. 1193, primo comma, e 1195 c.c., non poteva ritenersi ammessa una diversa imputazione. Ha sottolineato che solo con la comparsa di risposta, e per la prima volta, aveva sostenuto che Pt_1 il pagamento della somma di €. 101.954,92, portata dalla fattura n. FS16363000113188, era stato imputato, quanto ad €. 23.106,19, a saldo della fattura n. FS15363000035744, e, per il resto, in acconto sulle maggiori somme portate dalla fattura n. FS16363000113188, e ha dichiarato di non accettare il contraddittorio “in merito all'asserito preteso mancato pagamento di fatture diverse da quelle menzionate in ricorso, quale, ad esempio, la fattura, più volte sopra menzionata, n. FS15363000035744. Priva di alcun pregio è, al riguardo, la tesi di controparte, secondo la quale si tratterebbe di una mera emendatio libelli. Trattasi, invece, di un vero e proprio radicale e, quindi, inammissibile cambio di rotta, atteso che le vicende sottese al pagamento o meno della fattura n. FS15363000035744, ben note a controparte, non hanno nulla a che vedere con quelle oggetto del presente giudizio”. Ha poi evidenziato che la diversa fattura del 15.4.2015 richiamata da e tardivamente prodotta Pt_1 solo con la comparsa di costituzione e risposta era una fattura di conguaglio, avente quindi una diversa causale da quelle poste a fondamento del ricorso per ingiunzione e peraltro oggetto di un separato contenzioso tra le parti. Il Tribunale, non concessa la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto, all'esito della causa ha accolto integralmente l'opposizione di SVE dichiarando innanzitutto inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dall'opposta con la seguente motivazione: “il Tribunale tuttavia osserva che, nel caso che ci occupa, non si possa parlare di emendatio libelli, bensì di mutatio libelli, in quanto non si tratta di una precisazione dell'ammontare del credito originariamente fatto valere per il medesimo arco temporale così come da principio enunciato nell'ordinanza della Cassazione Civile, Sez. 3, n° 23273/2022; il credito di cui alla fattura n° FS15363000035744 del 15/04/2015, introdotto in fase di opposizione a decreto ingiuntivo, afferisce infatti ad un periodo di vendita (febbraio 2015) diverso da quello delle fatture oggetto della procedura monitoria (ottobre 2016, aprile, maggio, novembre, dicembre 2020). Introdurre nel presente giudizio un credito del febbraio 2015 determinerebbe peraltro l'allungamento dei tempi processuali, attesa l'intervenuta contestazione di parte delle somme esposte in fattura così come da lettera del 02.03.2015 (allegato 1 della memoria istruttoria n° 2 di parte attrice opponente). Quanto alle ulteriori fatture azionate da , ha ritenuto il giudice che “parte convenuta opposta Pt_1 non ha offerto elementi sufficienti a supporto della pretesa creditoria;
manca infatti agli atti il contratto stipulato inter partes con l'indicazione delle tariffe concordate, nonché la prova dell'esecuzione della prestazione”.
3 2. Con i motivi di appello lamenta erroneità della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha Pt_1 CO ritenuto non provato il credito azionato in via monitoria, atteso che non aveva mai sollevato contestazioni in giudizio né sull'avvenuta fornitura di gas naturale né sulla correttezza dei corrispettivi fatturati. Sostiene poi che “anche volendo considerare opponibile alla deducente la imputazione tardivamente CO effettuata dalla (nota n)” avrebbe errato il Tribunale nel dichiarare inammissibile la domanda subordinata da essa formulata all'atto della costituzione in giudizio, in quanto (p. 16 atto di appello)
“la formulazione della stessa domanda era diretta ed immediata conseguenza della eccezione CO formulata dalla nell'atto introduttivo del giudizio ed in particolare della imputazione in conto di una diversa fattura del pagamento utilizzato dalla odierna appellante per pareggiare contabilmente la fattura nr° FS15363000035744; - la stessa domanda è stata formulata alla prima occasione utile, id est nella comparsa di costituzione in giudizio;
- la circostanza che la stessa fattura sia relativa a prelievi effettuati in un periodo diverso rispetto a quelli oggetto delle altre fatture è irrilevante;
- nel corso degli ultimi anni la Corte di cassazione ha più volte affermato la ammissibilità delle domande riconvenzionali formulate dall'opposto tutte le volte in cui le stesse domande siano collegate alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e ciò al fine di concentrare in un unico processo le controversie aventi ad oggetto la medesima vicenda (nota p); - non vi può esser dubbio in ordine al fatto che la domanda subordinata formulata dalla odierna appellante sia relativa alla stessa CO vicenda dedotta in sede monitoria, la intervenuta somministrazione di gas in favore della ”. Chiede in definitiva l'integrale riforma della sentenza impugnata formulando le conclusioni esposte in premessa.
3. L'appellata si è costituita con comparsa depositata il 19.2.2025, chiedendo il rigetto per infondatezza dell'impugnazione proposta da controparte. All'udienza del 27.5.2025, il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. L'appello è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte. La sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui il Tribunale ha integralmente revocato il D.I. opposto per mancanza di prova del credito azionato da . Occorre infatti sottolineare che Pt_1
l'opponente non ha mai contestato né l'avvenuta esecuzione delle forniture da parte dell'opposta né la correttezza dei corrispettivi fatturati, avendo anzi implicitamente ammesso – sollevando eccezione di avvenuto parziale pagamento – il regolare adempimento da parte di delle proprie Pt_1 obbligazioni contrattuali. Anche le generiche deduzioni sollevate con l'atto di citazione in opposizione a D.I., laddove, con CO particolare riferimento alle fatture per interessi di mora, si è limitata ad affermare “rispetto a cosa non è dato sapere”, sono state poi abbandonate nel corso del giudizio di primo grado in quanto non riproposte né in sede di memorie ex art. 183 c.p.c. né in sede di precisazione delle conclusioni. Con Le difese ed eccezioni di hanno infatti avuto esclusivamente ad oggetto l'intervenuto pagamento della fattura n. FS16363000113188 del 23.12.2016, la tardività della domanda di condanna subordinata proposta da e la non accettazione del contraddittorio sul contenuto di fatture Pt_1 diverse da quelle azionate in via monitoria. Ne deriva che sul punto la sentenza del Tribunale va riformata, essendo dovute dall'opponente – in assenza di prova di fatti estintivi dell'obbligazione dedotta in giudizio dall'opposta – le somme oggetto delle sei fatture nn. 5200019623 del 9.2.2021, 5200019696 del 12.2.2021, 5200020035 del 1.3.2021, 230200098288 del 19.6.2019, 230200098500 del 29.6.2020 e 230200098902 dell'11.3.2021 per l'importo complessivo di euro 1.226,89.
CO Non è invece dovuto da l'ulteriore importo di euro 23.082,10 oggetto di ingiunzione quale saldo parzialmente ancora dovuto (secondo la tesi di ) per la fattura n. FS16363000113188 di euro Pt_1
€. 101.954,92.
4 CO ha provato di aver integralmente saldato tale fattura con bonifico effettuato già in data 23.1.2017, con il quale la debitrice opponente ha espressamente imputato il pagamento della somma indicata al saldo della fattura n. FS16363000113188 azionata in via monitoria. Circostanza che, in forza di quanto previsto dagli artt. 1193, primo comma, e 1195 c.c., preclude comunque ad di Pt_1 effettuare una diversa imputazione di tale pagamento. Va aggiunto che correttamente il Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda subordinata di condanna proposta da , peraltro fondata su un documento (ovvero la diversa fattura del Pt_1 15.4.2015 di euro 49.020,46) mai prodotto all'atto del deposito del ricorso per ingiunzione ma solo sub. all. n. 5 della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio a cognizione piena. Ed infatti, se è vero che la Suprema Corte, da ultimo con la pronuncia resa a Sezioni Unite n. 23273/2022, ha ribadito il principio per il quale è possibile “in attuazione del principio del giusto processo e quindi dell'obiettivo del complessivo contenimento dei tempi processuali, modificare le domande originarie, allo scopo di concentrare in un unico giudizio la definizione dei rapporti tra le parti in relazione alla medesima pretesa originariamente fatta valere”, va al tempo stesso evidenziato che tale modifica della domanda, consentita anche al creditore opposto in un giudizio di opposizione a D.I con riguardo ad uno o ad entrambi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), richiede pur sempre una connessione alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali. Con la pronuncia citata le Sezioni Unite hanno poi precisato che “la questione posta dal ricorso va quindi inquadrata in termini di modifica della domanda originariamente posta, ed è fondata. La questione della proponibilità o meno della domanda riconvenzionale da parte dell'opposto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, evocata dal ricorrente, non viene invece in considerazione”, e, nel caso di specie, la modifica della domanda originaria da parte del creditore opposto è stata ritenuta ammissibile dalle Sezioni Unite in quanto “la nuova fattura prodotta non era altro che una precisazione dell'ammontare del credito originariamente fatto valere, facendo riferimento allo stesso arco temporale preso in considerazione dalla originaria domanda, e alla stessa causale - conguagli relativi agli ultimi mesi del rapporto di somministrazione di energia elettrica intercorso tra le parti - posta a fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo”. Tali principi non sono però, a giudizio della Corte, applicabili al caso di specie, per due ordini di ragioni. Innanzitutto perché, contrariamente all'assunto dell'appellante, la formulazione della domanda subordinata di condanna, fondata su una diversa fattura non azionata in via monitoria, non era affatto CO
“la diretta ed immediata conseguenza della eccezione formulata dalla nell'atto introduttivo del giudizio ed in particolare della imputazione in conto di una diversa fattura del pagamento utilizzato dalla odierna appellante per pareggiare contabilmente la fattura nr° FS15363000035744”. CO Infatti opponendosi al D.I., si è limitata a sollevare eccezione di avvenuto pagamento con riferimento ad una delle fatture indicate in ricorso da , la n. FS16363000113188, rilevando che Pt_1 era già stato disposto un bonifico diversi anni prima (23.1.2017) con espressa imputazione di pagamento all'importo di euro 101.954,92 portato dalla fattura stessa. Era semmai onere di , attrice in senso sostanziale, indicare nel ricorso per ingiunzione che quel Pt_1 Con pagamento – lo si ripete, ricevuto da anni prima – era da invece imputarsi in parte ad una precedente fattura emessa nel 2015, nemmeno richiamata, e in parte quale acconto della fattura FS16363000113188 di euro 101.954,92 posta invece a fondamento dell'ingiunzione. Ciò non ha fatto, anzi nemmeno ha prodotto nella procedura monitoria le fatture azionate, Pt_1 limitandosi a indicarne i numeri in nota senza specificarne gli importi: basti considerare che una di Con esse, appunto la FS16363000113188 integralmente saldata da già nel gennaio 2017, supera abbondantemente l'importo del credito azionato e della corrispondente domanda di condanna, limitata da alla somma di euro 24.308,99. Pt_1
5 avrebbe dovuto specificare in ricorso le modalità di calcolo del proprio credito, ovvero chiarire Pt_1 Con quali importi fossero ancora dovuti da anche eventualmente dando conto di precedenti pagamenti ricevuti dalla debitrice, e avrebbe dovuto indicare e produrre tempestivamente tutte le fatture (totalmente o parzialmente) rimaste insolute: essendo invece venuta meno al suo onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in giudizio, non può ora pretendere di invocare una diversa imputazione di un pagamento già ricevuto ponendola a fondamento di una domanda subordinata di condanna che è evidentemente inammissibile anche in quanto giustificata dal contenuto di produzioni documentali tardivamente effettuate. Ancora, l'inammissibilità di tale domanda, così come modificata da che anche in questa sede Pt_1 insiste per il suo accoglimento, deriva dall'ulteriore considerazione per la quale la stessa non ha ad oggetto una mera precisazione del credito, anche in ipotesi con riferimento ad un diverso periodo temporale, ma pone piuttosto una questione che, laddove ritenuta ammissibile quale “mutatio libelli”, comporterebbe indubbiamente un allungamento dei tempi processuali ed una compromissione delle potenzialità difensive dell'opponente. Ed infatti la diversa fattura n. FS15363000035744, emessa il 15.4.2015 e dell'importo di euro 49.020,46, è una fattura di conguaglio, come si comprende dalla lettura della stessa prodotta sub. doc. n. 5 del fascicolo di primo grado di (“conguaglio per servizi di vendita - Conguaglio Capacità Pt_1 Giornaliera”). La causale della domanda subordinata di condanna proposta da è quindi diversa dalla causale Pt_1 della domanda originaria, formulata in via monitoria, e, come da documentato Sve con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c., tale fattura di conguaglio è oggetto di separato contenzioso tra le parti in quanto conseguente ad un danneggiamento fortuito della rete di distribuzione con perdita di CO gas metano e successivo addebito a di costi aggiuntivi – da essa contestati – per “aumento della capacità giornaliera”. Le fatture azionate in via monitoria non riguardano invece conguagli, alcune di esse peraltro si riferiscono ai soli interessi di mora su fattura già saldate, così che, pur essendo lo stesso il titolo – contratto di fornitura – azionato in giudizio dall'opposta, non vi è connessione con la vicenda sostanziale fatta valere dalla creditrice in via monitoria e ogni questione relativa alla diversa fattura Con del 15.4.2015 dovrà essere fatta valere in separato giudizio così da consentire anche a di articolare compiutamente le proprie difese sul punto. In conclusione, nulla essendo dovuto dall'opponente per la fattura FS16363000113188 del 23.12.2016, in parziale riforma della sentenza impugnata e confermata la revoca del D.I. opposto, Con va condannata a pagare a la minor somma di euro 1.226,89 rispetto a quella oggetto di Pt_1 ingiunzione (euro 24.308,99 - 23.082,10).
CO Ai sensi dell'art. 336 comma 1 c.p.c., va condannata alla restituzione in favore di della Pt_1 somma di €. 5.104,21 ricevuta in adempimento della sentenza impugnata e parzialmente riformata (v. doc. n. 5 fascicolo appellante), oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dal giorno del pagamento al saldo.
Con 5. Al parziale accoglimento dell'appello segue la condanna di al rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio liquidate come in dispositivo in base al decisum (euro 1.226,89), secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022 e con l'applicazione dei valori medi per tutte le fasi, salvo che per la fase di decisione orale in primo grado e per la fase di trattazione in appello, entrambe liquidate in base ai valori minimi.
P.Q.M.
6 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1906/2024, pubblicata in data 21.2.2024 Parte_1 e non notificata, così provvede: 1) In parziale accoglimento dell'appello e in conseguente PARZIALE riforma sul punto della sentenza impugnata, NA al pagamento dell'importo di Parte_2 euro 1.226,89 rispetto alla maggior somma oggetto di ingiunzione;
2) NA alla restituzione in favore di Parte_2 Parte_1 della somma di euro 5.104,21, corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla data del pagamento al saldo;
3) NA l'appellata al pagamento, in favore di parte Parte_2 appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in euro 2.127,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, e, quanto al giudizio di appello, in € 2.419,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA;
Così deciso, in Milano il 3 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott. Roberto Aponte
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