Sentenza 28 giugno 1984
Massime • 5
L'inversione dell'Onere della prova è collegabile esclusivamente ad eccezionali previsioni di legge, quali gli artt. Da 2050 a 2054 cod. civ., e ad altre norme che pongano praesumptiones iuris tantum oppure al caso in cui la parte, cui la prova non spettava, abbia voluto accollarsela e rinunciare in maniera non equivoca ai vantaggi derivanti dall'applicazione dell'art. 2697 cod. civ. ( V 358/83, mass n 425161; ( V 1388/65, mass n 312635; ( V 2245/63, mass n 263446).*
A norma dell'art. 8 della legge 2 febbraio 1973 n. 12, la prosecuzione volontaria, cui gli agenti ed i rappresentanti di commercio possono, in determinate condizioni, essere ammessi su specifica loro istanza, è in ogni caso un posterius (temporale e logico) rispetto alla cessazione temporanea o definitiva della attività degli stessi soggetti, con la conseguenza che a tali erogazioni contributive volontarie, previste come successive al detto presupposto, non possono essere equiparate a versamenti contributivi comunque effettuati in costanza di attività.*
Nelle controversie previdenziali, il rapporto tra procedimento amministrativo ed Azione giudiziaria si esaurisce nella configurazione del primo come condizione di procedibilità della seconda, con la conseguenza che, realizzatasi tale condizione, non sussiste alcuna preclusione per la proposizione (nel rispetto del rito speciale) di deduzioni, eccezioni, difese, contestazioni (e prove) che non abbiano formato oggetto di trattazione in Sede amministrativa.*
La previsione (art. 416 cod. proc. civ.) dell'Obbligo del convenuto di formulare nella memoria difensiva di primo grado, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere, nella stessa memoria, posizione precisa (non limitata ad una generica contestazione) in ordine alla domanda e d'indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se da parte attorea sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano state o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie (non soggette alle preclusioni previste dagli artt. 416 e 437 cod. proc. civ.).*
In Mancanza di Disposizioni esclusive o limitative dettate con riferimento all'e.N.A.S.a.R.C.o., spetta anche a tale ente, rientrante nella pubblica amministrazione lato sensu intesa, il potere - che costituisce espressione di autotutela ed è ricollegabile alla previsione dell'art. 6 del R.d. 3 marzo 1934 n. 383 - di annullare in ogni tempo, per motivi di legittimità e con effetto ex tunc, propri Atti amministrativi, restando escluso che detto potere possa incontrare limiti nella sussistenza di diritti soggettivi (che non possono sorgere da un provvedimento illegittimo) o possa considerarsi causativo, nei confronti del soggetto cui il provvedimento annullato si riferisce, di un damnum iniuria datum per non essere stato esercitato con maggiore tempestività. ( V 4625/82, mass n 422595; ( V 2550/72, mass n 360066).*
Commentario • 1
- 1. Rito del lavoro e onere di specifica contestazione dei conteggiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 aprile 2002
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/06/1984, n. 3796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3796 |
| Data del deposito : | 28 giugno 1984 |
Testo completo
La previsione (art. 416 cod. proc. civ.) dell'Obbligo del convenuto di formulare nella memoria difensiva di primo grado, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere, nella stessa memoria, posizione precisa (non limitata ad una generica contestazione) in ordine alla domanda e d'indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se da parte attorea sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano state o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie (non soggette alle preclusioni previste dagli artt. 416 e 437 cod. proc. civ.).*