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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/04/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.7793/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale all'esito della trattazione cartolare del 26 marzo 2025, ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.
la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al nr.7793/2024 R.G.. promossa da:
nata a [...]/SP (Brasile) in data Parte_1
12.05.1965, cittadina brasiliana;
-
nata a [...]/SP (Brasile) in data 24.11.1978, cittadina Per_1 CP_1
brasiliana; -
nato a [...]/SP (Brasile) in data Parte_2
28.04.1996, cittadino brasiliano;
nato a [...]/SP (Brasile) in data 05.01.1984, Controparte_2
cittadino brasiliano;
in nome proprio ed insieme alla sig.ra Controparte_3 nata a [...]/SP (Brasile) in data 20/12/199, cittadina brasiliana – in
[...]
qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto del proprio figlio minore nato a [...]/SP Persona_2
(Brasile) il 05.11.2020;
, nata a [...]/SP (Brasile) in data 22.11.1955, cittadina Parte_3
brasiliana; tutti rappresentati ed assistiti dall'Avv. Antonella Castellone con studio in
Villaricca (NA), al Viale della Vittoria I traversa n. 2
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il Controparte_4
patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” nel merito:
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis
Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore di: Parte_1 nata a [...]/SP (Brasile) in data 12.05.1965;
[...] Controparte_5
nata a [...]/SP (Brasile) in data 24.11.1978; Pt_2 Parte_2
nato a [...]/SP (Brasile) in data 28.04.1996, nato a [...]
Ourinhos/SP (Brasile) in data 05.01.1984, e del proprio figlio minore
[...]
nato a [...]/SP (Brasile) il 05.11.2020; Persona_2 Parte_3
nata a [...]/SP (Brasile) in data 22.11.1955; stante la sussistenza dei
[...]
presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
per l'effetto,
ORDINARE al ed al in persona Controparte_4 Controparte_6
del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle
iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status
civitatis Italiano dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità
consolari competenti. I N V I A I S T R U T T O R I A Nella denegata ipotesi di
contestazione di validità ed efficacia della documentazione prodotta in giudizio da
parte RICORRENTE: a) In conformità a quanto previsto dalla Circolare Ministero
K 28.1 dell'08/04/1991, ORDINARE al , in persona del CP_4 Controparte_4
Ministro p.t., ed al in persona del Ministro p.t., e per il Controparte_6
tramite delle Autorità Diplomatiche Italiane territorialmente competenti, non essendo
possibile acquisirla in forma privata e diretta dalla ricorrente e in analogia al disposto
della circ. Min. Interno k.28.1. del 1991 che pone questo onere a carico dei Comuni,
di emettere la certificazione attestante che né gli ascendenti in linea diretta dei
ricorrenti né quest'ultimi hanno mai rinunciato allo status civitatis italiano, in
conformità a quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 555 del 13.06.1912 e successive modificazioni e integrazioni. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre
documentazione ed articolare mezzi istruttori. In ogni caso: Con vittoria di spese,
diritti e compensi professionali e con attribuzione alla sottoscritta procuratrice,
antistataria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30 giugno 2024 gli attori in proprio ed in rappresentanza del figlio minore, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano
nato in data [...] nel comune di Capannori (LU) emigrato Persona_3
in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.3).
Con decreto del 07.11.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno
26/03/2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati tempestivamente mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello
Stato di Firenze, difensore ex lege del convenuto del quale deve Controparte_4
essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione il 25/03/2024 insistendo per l'accoglimento della domanda. Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue:
In data 18 marzo 1884 , contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_3 [...]
e dalla loro unione coniugale nasceva a Rio Cedro/SC (Brasile), Persona_4
il giorno 28 dicembre 1894 il sig. Persona_5
In data 25 aprile 1922 a Ourinhos/SP (Brasile), il sig. contraeva Parte_4
matrimonio con la sig.ra e dalla loro unione coniugale nascevano due Persona_6
figlie:
a Ourinhos/SP (Brasile), il giorno 8 gennaio 1930 Parte_5
- a Ourinhos/SP (Brasile), il giorno 30 gennaio 1936 Persona_7
In data 12 luglio 1947 a Ourinhos/SP (Brasile), la sig.ra Parte_5
contraeva matrimonio con il sig. , e dalla loro unione coniugale nascevano Parte_2
due figli: -
a Ourinhos/SP (Brasile), il giorno 2 febbraio 1951 Parte_6
a Ourinhos/SP (Brasile), il giorno 25 novembre 1955 Parte_3
In data 9 febbraio 1974 a Ourinhos/SP (Brasile) la sig.ra Parte_6
contraeva matrimonio con il sig. , e dalla loro unione coniugale Persona_8
nascevano due figli:
a Ourinhos/SP (Brasile) il giorno 7 marzo 1975 Controparte_7 a Ourinhos/SP (Brasile) il giorno 24 novembre 1978 Controparte_5
In data 10 luglio 1982 a Ourinhos/SP (Brasile) la sig.ra Parte_6
contraeva nuovo matrimonio con il sig. e dalla loro Persona_9
unione coniugale nasceva a Ourinhos/SP (Brasile) il giorno 5 gennaio 1984 il sig.
Controparte_2
In data 16 febbraio 1996 a Ourinhos/SP (Brasile) il sig. Controparte_7
contraeva matrimonio con la sig.ra , e dalla loro unione Persona_10
coniugale nasceva a Ourinhos/SP (Brasile) il giorno 29 aprile 1996 il sig.
[...]
Parte_7
In data 17 agosto 2019 a Marilia/SP (Brasile) il sig. CP_2
ontraeva matrimonio con la sig.ra , e dalla loro
[...] Persona_11
unione coniugale nasceva a Marilia/SP (Brasile) il giorno 5 novembre 2020
[...]
Persona_2
In data 9 febbraio 1974 a Ourinhos/SP (Brasile) la sig.ra Parte_3
contraeva matrimonio con il sig. Persona_12
In data 27 ottobre 1957 a Ourinhos/SP (Brasile), la sig.ra Persona_7
contraeva matrimonio con il sig. e dalla loro unione Persona_13
coniugale nasceva a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 12 maggio 1965 la sig.ra
Parte_1
L'INTERESSE AD AGIRE In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_4
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza,
in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di
San Paolo deducendo altresì il ritardo pressochè ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento
recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità,
proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva,
giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Si deve infine osservare che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (si veda Cass sez. 2 sentenza 743 del 19.01.2012) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore.
NEL MERITO
I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver Persona_3
rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.3), ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana ai figli che l'hanno trasmessa ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti.
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così
come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana,
disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_3
Nel caso in esame, si registrano due passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata in [...] il giorno 08 Parte_5
gennaio 1930 e nata in [...] il giorno 30 gennaio 1936, talché appare Persona_7
necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità
sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme
precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora
esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore
della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed
imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte
dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto
perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima
privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U.
sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_4
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative,
peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -
peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità
stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione Pt_8
dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento –
non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016). Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del CP_4
trattandosi di comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM
147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_4 accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
Parte_1
Controparte_5
Parte_2
CP_2 CP_2
in nome proprio e nell'interesse del proprio figlio minore Persona_2
[...]
, nata a [...]/SP (Brasile) in data 22.11.1955, cittadina Parte_3
brasiliana;
sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_4
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere le spese di lite del presente Controparte_4
giudizio, in favore del procuratore, Avv. Antonella Castellone che si è dichiarata antistataria che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
• Si comunichi, Firenze, 26 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale all'esito della trattazione cartolare del 26 marzo 2025, ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.
la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al nr.7793/2024 R.G.. promossa da:
nata a [...]/SP (Brasile) in data Parte_1
12.05.1965, cittadina brasiliana;
-
nata a [...]/SP (Brasile) in data 24.11.1978, cittadina Per_1 CP_1
brasiliana; -
nato a [...]/SP (Brasile) in data Parte_2
28.04.1996, cittadino brasiliano;
nato a [...]/SP (Brasile) in data 05.01.1984, Controparte_2
cittadino brasiliano;
in nome proprio ed insieme alla sig.ra Controparte_3 nata a [...]/SP (Brasile) in data 20/12/199, cittadina brasiliana – in
[...]
qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto del proprio figlio minore nato a [...]/SP Persona_2
(Brasile) il 05.11.2020;
, nata a [...]/SP (Brasile) in data 22.11.1955, cittadina Parte_3
brasiliana; tutti rappresentati ed assistiti dall'Avv. Antonella Castellone con studio in
Villaricca (NA), al Viale della Vittoria I traversa n. 2
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il Controparte_4
patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” nel merito:
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis
Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore di: Parte_1 nata a [...]/SP (Brasile) in data 12.05.1965;
[...] Controparte_5
nata a [...]/SP (Brasile) in data 24.11.1978; Pt_2 Parte_2
nato a [...]/SP (Brasile) in data 28.04.1996, nato a [...]
Ourinhos/SP (Brasile) in data 05.01.1984, e del proprio figlio minore
[...]
nato a [...]/SP (Brasile) il 05.11.2020; Persona_2 Parte_3
nata a [...]/SP (Brasile) in data 22.11.1955; stante la sussistenza dei
[...]
presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
per l'effetto,
ORDINARE al ed al in persona Controparte_4 Controparte_6
del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle
iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status
civitatis Italiano dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità
consolari competenti. I N V I A I S T R U T T O R I A Nella denegata ipotesi di
contestazione di validità ed efficacia della documentazione prodotta in giudizio da
parte RICORRENTE: a) In conformità a quanto previsto dalla Circolare Ministero
K 28.1 dell'08/04/1991, ORDINARE al , in persona del CP_4 Controparte_4
Ministro p.t., ed al in persona del Ministro p.t., e per il Controparte_6
tramite delle Autorità Diplomatiche Italiane territorialmente competenti, non essendo
possibile acquisirla in forma privata e diretta dalla ricorrente e in analogia al disposto
della circ. Min. Interno k.28.1. del 1991 che pone questo onere a carico dei Comuni,
di emettere la certificazione attestante che né gli ascendenti in linea diretta dei
ricorrenti né quest'ultimi hanno mai rinunciato allo status civitatis italiano, in
conformità a quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 555 del 13.06.1912 e successive modificazioni e integrazioni. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre
documentazione ed articolare mezzi istruttori. In ogni caso: Con vittoria di spese,
diritti e compensi professionali e con attribuzione alla sottoscritta procuratrice,
antistataria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30 giugno 2024 gli attori in proprio ed in rappresentanza del figlio minore, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano
nato in data [...] nel comune di Capannori (LU) emigrato Persona_3
in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.3).
Con decreto del 07.11.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno
26/03/2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati tempestivamente mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello
Stato di Firenze, difensore ex lege del convenuto del quale deve Controparte_4
essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione il 25/03/2024 insistendo per l'accoglimento della domanda. Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue:
In data 18 marzo 1884 , contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_3 [...]
e dalla loro unione coniugale nasceva a Rio Cedro/SC (Brasile), Persona_4
il giorno 28 dicembre 1894 il sig. Persona_5
In data 25 aprile 1922 a Ourinhos/SP (Brasile), il sig. contraeva Parte_4
matrimonio con la sig.ra e dalla loro unione coniugale nascevano due Persona_6
figlie:
a Ourinhos/SP (Brasile), il giorno 8 gennaio 1930 Parte_5
- a Ourinhos/SP (Brasile), il giorno 30 gennaio 1936 Persona_7
In data 12 luglio 1947 a Ourinhos/SP (Brasile), la sig.ra Parte_5
contraeva matrimonio con il sig. , e dalla loro unione coniugale nascevano Parte_2
due figli: -
a Ourinhos/SP (Brasile), il giorno 2 febbraio 1951 Parte_6
a Ourinhos/SP (Brasile), il giorno 25 novembre 1955 Parte_3
In data 9 febbraio 1974 a Ourinhos/SP (Brasile) la sig.ra Parte_6
contraeva matrimonio con il sig. , e dalla loro unione coniugale Persona_8
nascevano due figli:
a Ourinhos/SP (Brasile) il giorno 7 marzo 1975 Controparte_7 a Ourinhos/SP (Brasile) il giorno 24 novembre 1978 Controparte_5
In data 10 luglio 1982 a Ourinhos/SP (Brasile) la sig.ra Parte_6
contraeva nuovo matrimonio con il sig. e dalla loro Persona_9
unione coniugale nasceva a Ourinhos/SP (Brasile) il giorno 5 gennaio 1984 il sig.
Controparte_2
In data 16 febbraio 1996 a Ourinhos/SP (Brasile) il sig. Controparte_7
contraeva matrimonio con la sig.ra , e dalla loro unione Persona_10
coniugale nasceva a Ourinhos/SP (Brasile) il giorno 29 aprile 1996 il sig.
[...]
Parte_7
In data 17 agosto 2019 a Marilia/SP (Brasile) il sig. CP_2
ontraeva matrimonio con la sig.ra , e dalla loro
[...] Persona_11
unione coniugale nasceva a Marilia/SP (Brasile) il giorno 5 novembre 2020
[...]
Persona_2
In data 9 febbraio 1974 a Ourinhos/SP (Brasile) la sig.ra Parte_3
contraeva matrimonio con il sig. Persona_12
In data 27 ottobre 1957 a Ourinhos/SP (Brasile), la sig.ra Persona_7
contraeva matrimonio con il sig. e dalla loro unione Persona_13
coniugale nasceva a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 12 maggio 1965 la sig.ra
Parte_1
L'INTERESSE AD AGIRE In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_4
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza,
in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di
San Paolo deducendo altresì il ritardo pressochè ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento
recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità,
proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva,
giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Si deve infine osservare che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (si veda Cass sez. 2 sentenza 743 del 19.01.2012) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore.
NEL MERITO
I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver Persona_3
rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.3), ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana ai figli che l'hanno trasmessa ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti.
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così
come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana,
disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_3
Nel caso in esame, si registrano due passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata in [...] il giorno 08 Parte_5
gennaio 1930 e nata in [...] il giorno 30 gennaio 1936, talché appare Persona_7
necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità
sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme
precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora
esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore
della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed
imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte
dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto
perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima
privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U.
sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_4
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative,
peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -
peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità
stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione Pt_8
dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento –
non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016). Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del CP_4
trattandosi di comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM
147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_4 accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
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Controparte_5
Parte_2
CP_2 CP_2
in nome proprio e nell'interesse del proprio figlio minore Persona_2
[...]
, nata a [...]/SP (Brasile) in data 22.11.1955, cittadina Parte_3
brasiliana;
sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_4
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere le spese di lite del presente Controparte_4
giudizio, in favore del procuratore, Avv. Antonella Castellone che si è dichiarata antistataria che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
• Si comunichi, Firenze, 26 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale