TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 13/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 955/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 955/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Parte_1 C.F._1
Milani e dall'avv. Pietro Caruso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Cristiano
Milani, in Busto Arsizio (VA), Via Castelfidardo n. 1/bis,
RICORRENTE contro
(P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Risarcimento danni: altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 31.05.2024 il sig. ha dedotto di essere stato Parte_1
assunto in data 17.03.2016 da inquadrato Controparte_1
nella qualifica di autotrasportatore (doc. 1 ricorrente) fino alle dimissioni rassegnate in data
11.04.2017 (doc. 2 ricorrente).
Il ricorrente ha dedotto che, nel dicembre 2016, mentre conduceva mezzi che la resistente gli forniva in esecuzione delle mansioni previste dal contratto, sono state elevate una serie di sanzioni amministrative riguardanti irregolarità imputabili al datore di lavoro per veicolo sottoposto a fermo amministrativo, per la mancanza di documenti e/o per la mancata esibizione alle autorità dei documenti riscontrati mancanti in sede di controllo. Non essendo pagina 1 di 5 state pagate le sanzioni da , le stesse sono Controparte_1 state iscritte a ruolo dell' che ha notificato al sig. Controparte_2 [...]
na molteplicità di cartelle, che il ricorrente ha provveduto a pagare. Pt_1
Ritenendo palese la responsabilità di nelle Controparte_1
irregolarità formali dei mezzi fornitigli in quanto non in regola con le normative in materia di circolazione, il ricorrente ha dedotto di aver subito un pregiudizio economico pari ad €
11.899,38=, di cui € 11.843,83= per sanzioni ed € 55,55= per costi di pagamento delle cartelle.
Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente ha chiesto al Tribunale adito quanto segue: “In via principale e nel merito Condannare a Controparte_1 risarcire il signor di tutti i danni patrimoniali patiti dall'illegittimo Parte_1
comportamento datoriale per aver fornito mezzi non in regola e per non aver fornito i documenti da esibire alle autorità, quantificato in € 11.899,38=, di cui € 11.843,83= per sanzioni ed € 55,55= per costi di pagamento delle cartelle. In via subordinata a quanto sopra:
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale, condannare
a risarcire il signor i tutti i Controparte_1 Parte_1
danni patrimoniali patiti nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
C) In ogni caso: 03)
Condannare la controparte al pagamento degli interessi legali ex art. 1284, IV comma, c.c. dal giorno del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, come per legge;
D) In ogni caso 04)
Condannare la convenuta alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge ex art. 91 c.p.c., per tutti i motivi di cui al presente ricorso, nessuno escluso”.
Nessuno si costituiva per la resistente che, ritualmente citata, è stata dichiarata contumace.
Fissata udienza camerale per la decisione a trattazione scritta, all'esito del deposito delle note della parte ricorrente nel termine assegnato del 9 dicembre 2024, la causa viene decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
In diritto
La presente causa ha ad oggetto la richiesta di risarcimento da parte del dipendente al proprio ex datore di lavoro dei danni patrimoniali da questi patiti in ragione dell'illegittimo comportamento datoriale consistito nell'aver fornito all'autotrasportatore mezzi non in regola e nel non aver fornito i documenti da esibire alle autorità durante i relativi controlli.
pagina 2 di 5 E' una circostanza documentale - non contestata dalla resistente rimasta contumace - che la datrice di lavoro, , ha omesso di pagare le Controparte_1 sanzioni amministrative elevate e che le stesse sono state iscritte a ruolo dall'
[...]
che ha notificato al signor obbligato in solido in quanto Controparte_2 Parte_1
conducente del mezzo di proprietà datoriale, le seguenti cartelle:
- n. 117 2019 00084163 88 000, per € 2.539,69= (doc. 3), riferita ai verbali Nr. 700013450145
(doc. 4) e 700013450146 (doc. 5), entrambi del 14.12.2016 e della Polizia Stradale di
VARESE;
- n. 117 2019 00034665 66 000, per € 2.930,10= (doc. 6), riferita ai verbali Nr. 700013450142
(doc. 7) e 700013450143 (doc. 8), entrambi del 14.12.2016 e della Polizia Stradale di
VARESE;
- n. 117 2020 00021844 62 000, per € 565,38= (doc. 9), riferita al verbale Nr. 700013450147 del 14.12.2016 della Polizia Stradale di VARESE (doc. 10);
- n. 117 2019 00030485 71 00, per € 2.321,34= (doc. 11), riferita al verbale Nr. 180
0001033642 (doc. 12) e Nr. 180 0001033643 (doc. 13), entrambi del 02.02.2017 e della
Polizia Stradale di VARESE;
- n. 117 2019 00073282 88 00, per € 1.822,45= (doc. 14), riferita al verbale Nr. UFF. 1014576 del 08.02.2017 della Polizia Stradale di MILANO (doc. 15);
- n. 117 2019 00021130 16 000, per € 1.162,27= (doc. 16), riferita al verbale Nr. 180
0001154492 del 09.02.2017 (doc. 17) della Polizia Stradale di MILANO.
Risulta documentale altresì che le summenzionate cartelle siano state pagate dall'odierno esponente come di seguito:
- n. 117 2019 00084163 88 000, per € 2.539,69= con bollettino RAV in data 07/12/2021 (doc.
18) e come emerge dall'estratto dell'elenco Cartelle/avvisi saldati o sgravati di
[...]
(doc. 19); Controparte_2
- n. 117 2019 00034665 66 000, per € 2.930,10= come emerge dall'estratto dell'elenco
Cartelle/avvisi saldati o sgravati di (doc. 19) e dai Controparte_2 CP_3
(doc. 24) riferiti all'istanza di rateizzazione della medesima cartella (doc. 23);
- n. 117 2020 00021844 62 000, per € 565,38= presso BANCO BPM in data 07/12/2021 (doc.
20) e come emerge dall'estratto dell'elenco Cartelle/avvisi saldati o sgravati di
[...]
(doc. 19); Controparte_2
- n. 117 2019 00030485 71 00 da € 2.321,34 con bollettino RAV in data 07/12/2021 (doc. 21);
pagina 3 di 5 - n. 117 2019 00073282 88 00 da € 1.822,45= con bollettino RAV in data 07/12/2021 (doc.
22);
- n. 117 2019 00021130 16 000, per € 1.162,27= come emerge dall'estratto dell'elenco
Cartelle/avvisi saldati o sgravati di (doc. 19) e dai Controparte_2 CP_3
(doc. 24) riferiti all'istanza di rateizzazione della medesima cartella (doc. 23).
In ragione di quanto esposto, risulta pacifica la responsabilità di Controparte_1
per le irregolarità formali dei mezzi via via forniti al signor
[...] Parte_1
in quanto non in regola con le normative in materia di circolazione. Tale responsabilità sussiste anche per aver fornito i rimorchi, seppur non di proprietà datoriale, costituenti un unico traino con le sue motrici;
a riguardo, la Giurisprudenza formatisi sul punto prevede che una motrice congiunta ad un rimorchio - in modo da formare un unico traino - rispondenti ad una sola guida effettiva costituiscano un tutt'uno inscindibile, con conseguente responsabilità solidale ex art. 2054, comma 3, c.c., dei differenti proprietari (in questo senso, seppur in fattispecie differenti, Cass. civ., sez. VI-3, ordinanza n. 27371 del 17.11.2017, Cass. civ., sent. n. 6431 del 31.03.2015 “Una vettura motrice, congiunta ad una vettura rimorchio allo scopo di formare un unico traino sotto una sola guida effettiva, non assume rilievo quale entità a sé stante, ma soltanto come parte di un'entità circolante idealmente inscindibile. Ne consegue che il proprietario della vettura trainata, consentendone la circolazione mediante il traino, si espone alla presunzione di responsabilità prevista dall'articolo 2054, comma 3, del
Codice civile, ed è solidalmente responsabile con il proprietario e conducente del veicolo propulsore, senza possibilità di distinguere tra i diversi elementi che compongono il mezzo circolante”).
Il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per mettere il lavoratore nelle condizioni di operare al meglio;
ai sensi dell'art. 28 D.lgs. 81/2008 Testo Unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro incombe a parte datoriale la scelta circa le attrezzature di lavoro: la resistente aveva dunque l'onere di selezionare i mezzi da fornire ai propri dipendenti al fine di non esporli a pericolo.
Si rileva che, nel caso di specie, le sanzioni comminate non riguardano una condotta di guida pericolosa di cui il proprietario del veicolo non può essere considerato responsabile, bensì riguardano le regolarità formali dei mezzi di cui il lavoratore non può essere ritenuto responsabile.
Pertanto, si ritiene che la resistente debba essere condannata a risarcire al ricorrente il pregiudizio economico patito, pari all'importo delle Cartelle di pagamento di Controparte_2 pagina 4 di 5 Riscossione relativamente alle sanzioni a cui è stato esposto in esecuzione del mandato datoriale e in ragione dell'inadempienza del suo datore di lavoro pari alla somma di €
11.899,38=, di cui € 11.843,83= per sanzioni ed € 55,55= per costi di pagamento delle cartelle.
La convenuta deve, quindi, essere condannata a pagare le somme sopra specificate, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di messa in mora del 27 gennaio 2022 al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto della natura e del valore delle questioni trattate, in complessivi euro 1.600,00, oltre spese generali e accessori di legge
(applicati i minimi stante la contumacia del resistente, omessa la fase istruttoria, ridotta la decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna a risarcire il sig. Controparte_1 [...]
i tutti i danni patrimoniali patiti dall'illegittimo comportamento datoriale per aver Pt_1
fornito mezzi non in regola e per non aver fornito i documenti da esibire alle autorità, quantificato in € 11.899,38=, di cui € 11.843,83= per sanzioni ed € 55,55= per costi di pagamento delle cartelle, con interessi e rivalutazione monetaria dal 27 gennaio 202 al saldo;
- condanna la convenuta alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro1.600,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Busto Arsizio, 12 gennaio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 955/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Parte_1 C.F._1
Milani e dall'avv. Pietro Caruso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Cristiano
Milani, in Busto Arsizio (VA), Via Castelfidardo n. 1/bis,
RICORRENTE contro
(P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Risarcimento danni: altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 31.05.2024 il sig. ha dedotto di essere stato Parte_1
assunto in data 17.03.2016 da inquadrato Controparte_1
nella qualifica di autotrasportatore (doc. 1 ricorrente) fino alle dimissioni rassegnate in data
11.04.2017 (doc. 2 ricorrente).
Il ricorrente ha dedotto che, nel dicembre 2016, mentre conduceva mezzi che la resistente gli forniva in esecuzione delle mansioni previste dal contratto, sono state elevate una serie di sanzioni amministrative riguardanti irregolarità imputabili al datore di lavoro per veicolo sottoposto a fermo amministrativo, per la mancanza di documenti e/o per la mancata esibizione alle autorità dei documenti riscontrati mancanti in sede di controllo. Non essendo pagina 1 di 5 state pagate le sanzioni da , le stesse sono Controparte_1 state iscritte a ruolo dell' che ha notificato al sig. Controparte_2 [...]
na molteplicità di cartelle, che il ricorrente ha provveduto a pagare. Pt_1
Ritenendo palese la responsabilità di nelle Controparte_1
irregolarità formali dei mezzi fornitigli in quanto non in regola con le normative in materia di circolazione, il ricorrente ha dedotto di aver subito un pregiudizio economico pari ad €
11.899,38=, di cui € 11.843,83= per sanzioni ed € 55,55= per costi di pagamento delle cartelle.
Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente ha chiesto al Tribunale adito quanto segue: “In via principale e nel merito Condannare a Controparte_1 risarcire il signor di tutti i danni patrimoniali patiti dall'illegittimo Parte_1
comportamento datoriale per aver fornito mezzi non in regola e per non aver fornito i documenti da esibire alle autorità, quantificato in € 11.899,38=, di cui € 11.843,83= per sanzioni ed € 55,55= per costi di pagamento delle cartelle. In via subordinata a quanto sopra:
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale, condannare
a risarcire il signor i tutti i Controparte_1 Parte_1
danni patrimoniali patiti nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
C) In ogni caso: 03)
Condannare la controparte al pagamento degli interessi legali ex art. 1284, IV comma, c.c. dal giorno del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, come per legge;
D) In ogni caso 04)
Condannare la convenuta alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge ex art. 91 c.p.c., per tutti i motivi di cui al presente ricorso, nessuno escluso”.
Nessuno si costituiva per la resistente che, ritualmente citata, è stata dichiarata contumace.
Fissata udienza camerale per la decisione a trattazione scritta, all'esito del deposito delle note della parte ricorrente nel termine assegnato del 9 dicembre 2024, la causa viene decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
In diritto
La presente causa ha ad oggetto la richiesta di risarcimento da parte del dipendente al proprio ex datore di lavoro dei danni patrimoniali da questi patiti in ragione dell'illegittimo comportamento datoriale consistito nell'aver fornito all'autotrasportatore mezzi non in regola e nel non aver fornito i documenti da esibire alle autorità durante i relativi controlli.
pagina 2 di 5 E' una circostanza documentale - non contestata dalla resistente rimasta contumace - che la datrice di lavoro, , ha omesso di pagare le Controparte_1 sanzioni amministrative elevate e che le stesse sono state iscritte a ruolo dall'
[...]
che ha notificato al signor obbligato in solido in quanto Controparte_2 Parte_1
conducente del mezzo di proprietà datoriale, le seguenti cartelle:
- n. 117 2019 00084163 88 000, per € 2.539,69= (doc. 3), riferita ai verbali Nr. 700013450145
(doc. 4) e 700013450146 (doc. 5), entrambi del 14.12.2016 e della Polizia Stradale di
VARESE;
- n. 117 2019 00034665 66 000, per € 2.930,10= (doc. 6), riferita ai verbali Nr. 700013450142
(doc. 7) e 700013450143 (doc. 8), entrambi del 14.12.2016 e della Polizia Stradale di
VARESE;
- n. 117 2020 00021844 62 000, per € 565,38= (doc. 9), riferita al verbale Nr. 700013450147 del 14.12.2016 della Polizia Stradale di VARESE (doc. 10);
- n. 117 2019 00030485 71 00, per € 2.321,34= (doc. 11), riferita al verbale Nr. 180
0001033642 (doc. 12) e Nr. 180 0001033643 (doc. 13), entrambi del 02.02.2017 e della
Polizia Stradale di VARESE;
- n. 117 2019 00073282 88 00, per € 1.822,45= (doc. 14), riferita al verbale Nr. UFF. 1014576 del 08.02.2017 della Polizia Stradale di MILANO (doc. 15);
- n. 117 2019 00021130 16 000, per € 1.162,27= (doc. 16), riferita al verbale Nr. 180
0001154492 del 09.02.2017 (doc. 17) della Polizia Stradale di MILANO.
Risulta documentale altresì che le summenzionate cartelle siano state pagate dall'odierno esponente come di seguito:
- n. 117 2019 00084163 88 000, per € 2.539,69= con bollettino RAV in data 07/12/2021 (doc.
18) e come emerge dall'estratto dell'elenco Cartelle/avvisi saldati o sgravati di
[...]
(doc. 19); Controparte_2
- n. 117 2019 00034665 66 000, per € 2.930,10= come emerge dall'estratto dell'elenco
Cartelle/avvisi saldati o sgravati di (doc. 19) e dai Controparte_2 CP_3
(doc. 24) riferiti all'istanza di rateizzazione della medesima cartella (doc. 23);
- n. 117 2020 00021844 62 000, per € 565,38= presso BANCO BPM in data 07/12/2021 (doc.
20) e come emerge dall'estratto dell'elenco Cartelle/avvisi saldati o sgravati di
[...]
(doc. 19); Controparte_2
- n. 117 2019 00030485 71 00 da € 2.321,34 con bollettino RAV in data 07/12/2021 (doc. 21);
pagina 3 di 5 - n. 117 2019 00073282 88 00 da € 1.822,45= con bollettino RAV in data 07/12/2021 (doc.
22);
- n. 117 2019 00021130 16 000, per € 1.162,27= come emerge dall'estratto dell'elenco
Cartelle/avvisi saldati o sgravati di (doc. 19) e dai Controparte_2 CP_3
(doc. 24) riferiti all'istanza di rateizzazione della medesima cartella (doc. 23).
In ragione di quanto esposto, risulta pacifica la responsabilità di Controparte_1
per le irregolarità formali dei mezzi via via forniti al signor
[...] Parte_1
in quanto non in regola con le normative in materia di circolazione. Tale responsabilità sussiste anche per aver fornito i rimorchi, seppur non di proprietà datoriale, costituenti un unico traino con le sue motrici;
a riguardo, la Giurisprudenza formatisi sul punto prevede che una motrice congiunta ad un rimorchio - in modo da formare un unico traino - rispondenti ad una sola guida effettiva costituiscano un tutt'uno inscindibile, con conseguente responsabilità solidale ex art. 2054, comma 3, c.c., dei differenti proprietari (in questo senso, seppur in fattispecie differenti, Cass. civ., sez. VI-3, ordinanza n. 27371 del 17.11.2017, Cass. civ., sent. n. 6431 del 31.03.2015 “Una vettura motrice, congiunta ad una vettura rimorchio allo scopo di formare un unico traino sotto una sola guida effettiva, non assume rilievo quale entità a sé stante, ma soltanto come parte di un'entità circolante idealmente inscindibile. Ne consegue che il proprietario della vettura trainata, consentendone la circolazione mediante il traino, si espone alla presunzione di responsabilità prevista dall'articolo 2054, comma 3, del
Codice civile, ed è solidalmente responsabile con il proprietario e conducente del veicolo propulsore, senza possibilità di distinguere tra i diversi elementi che compongono il mezzo circolante”).
Il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per mettere il lavoratore nelle condizioni di operare al meglio;
ai sensi dell'art. 28 D.lgs. 81/2008 Testo Unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro incombe a parte datoriale la scelta circa le attrezzature di lavoro: la resistente aveva dunque l'onere di selezionare i mezzi da fornire ai propri dipendenti al fine di non esporli a pericolo.
Si rileva che, nel caso di specie, le sanzioni comminate non riguardano una condotta di guida pericolosa di cui il proprietario del veicolo non può essere considerato responsabile, bensì riguardano le regolarità formali dei mezzi di cui il lavoratore non può essere ritenuto responsabile.
Pertanto, si ritiene che la resistente debba essere condannata a risarcire al ricorrente il pregiudizio economico patito, pari all'importo delle Cartelle di pagamento di Controparte_2 pagina 4 di 5 Riscossione relativamente alle sanzioni a cui è stato esposto in esecuzione del mandato datoriale e in ragione dell'inadempienza del suo datore di lavoro pari alla somma di €
11.899,38=, di cui € 11.843,83= per sanzioni ed € 55,55= per costi di pagamento delle cartelle.
La convenuta deve, quindi, essere condannata a pagare le somme sopra specificate, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di messa in mora del 27 gennaio 2022 al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto della natura e del valore delle questioni trattate, in complessivi euro 1.600,00, oltre spese generali e accessori di legge
(applicati i minimi stante la contumacia del resistente, omessa la fase istruttoria, ridotta la decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna a risarcire il sig. Controparte_1 [...]
i tutti i danni patrimoniali patiti dall'illegittimo comportamento datoriale per aver Pt_1
fornito mezzi non in regola e per non aver fornito i documenti da esibire alle autorità, quantificato in € 11.899,38=, di cui € 11.843,83= per sanzioni ed € 55,55= per costi di pagamento delle cartelle, con interessi e rivalutazione monetaria dal 27 gennaio 202 al saldo;
- condanna la convenuta alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro1.600,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Busto Arsizio, 12 gennaio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
pagina 5 di 5