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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 09/04/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Rg. N. 1187/2024
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA UDIENZA DEL 09/04/2025
Il GOT, esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché le note depositate dalle parti, si ritira in camera di consiglio. Alle ore 23.07 dà lettura del dispositivo e della sottocalendata sentenza che fa parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
Maria VA LI
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione Civile nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria VA LI, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1187/2024 R.G.
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. MAURIZIO AUTERI, giusta Parte_1 procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo avvocato in TEMPIO PAUSANIA VIA AMSICORA 13
RICORRENTE
CONTRO
, rapp.to dall'Avv. MAURO ONOFRI che lo rappresenta e CP_1 difende giusta procura in atti ed elett.te dom.to presso lo studio dell'AVV.
PATRIZIA FRANCESCA ORSINI in CAGLIARI VIA SANNA RANDACCIO 36
RESISTENTE
Oggetto: Mediazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI, come in atti.
******************
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, la premetteva che Parte_1 in data 25.11.2023, l'odierna convenuta , aveva conferito CP_1 incarico di mediazione per la vendita immobiliare “in esclusiva” di un immobile sito nel comune di Olbia (SS), loc. San Pantaleo, alla CP_2
[...] al prezzo di vendita stabilito in €. 250.000,00, con validità fino al
[...]
30.09.2024 (vedi all. 1);
Asseriva la ricorrente che, nel momento in cui aveva ricevuto l'incarico
“in esclusiva” per la vendita del predetto immobile, si era attivata prontamente per la ricerca dei potenziali acquirenti, acquistando spazi pubblicitari su siti specializzati, ricevendo ed esaminando proposte, svolgendo visite in loco e aprendo l'immobile di cui aveva le chiavi consegnatele dalla venditrice.
Affermava, altresì, di aver reperito un potenziale acquirente, tale sig.
, residente in [...], che aveva sottoscritto una prima Persona_1 proposta di acquisto per il prezzo di € 260.000,00, come era stato in un secondo momento richiesto dalla venditrice, ed una seconda proposta per €
270.000,00.
Asseriva la ricorrente che la venditrice, odierna resistente, non aveva inteso accettare le suddette proposte, ragione per la quale concludeva, come segue, ovvero affinchè la medesima
1) fosse condannata al risarcimento dei danni patiti e patendi dalla
[...]
per i motivi e le cause di cui al presente atto e per quelli evinti in Parte_1 corso di causa, a motivo dell'inutile svolgimento dell'attività di intermediazione e delle conseguenti spese, nella misura del danno emergente e del lucro cessante, inerente il mancato guadagno delle provvigioni pattuite, ossia della provvigione pari al 3,5% + IVA sul prezzo di vendita, ovvero della clausola penale con la quale è stata pattuita una provvigione del 97% dovuta dal venditore all'agente immobiliare nella misura e per i casi in cui si è rifiutata di consentire l'esecuzione dell'incarico sottoscritto in data
25.11.2023, quantificata nell'importo di euro
8.487,50(ottomilaquattrocentoottantasette, cinquanta euro), con l'aggiunta di ulteriore somma di €. 10.000,00 (diecimilaeuro, zero, zero), rilevata dal calcolo del 4% su €. 250.000,00 (duecentoquantamilaeuro, zero, zero), che l'acquirente, Sig. , avrebbe dovuto versare alla Persona_1 Parte_1
quale provvigione per l'acquisto dell'immobile di proprietà della Sig.ra
[...]
(vedi all. 7), come determinata in narrativa, ovvero nella somma CP_1
3 maggiore o minore che riterrà sulla base delle risultanze istruttorie del procedimento, o per equità anche sostanziale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal momento del sorgere del diritto fino all'effettivo soddisfo;
2) Voglia, altresì, il Tribunale adito condannare la convenuta alla refusione delle spese di liti (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dai d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori).
Si costituiva in giudizio , eccependo preliminarmente CP_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Tempio Pausania e chiedendo la declaratoria della competenza esclusiva del Tribunale di Perugia, quale foro esclusivo del consumatore;
nel merito contestava ogni avversa pretesa e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 09.04.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies con contestuale lettura del dispositivo.
***********
Preliminarmente si rileva come l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla resistente sia fondata e meriti accoglimento.
Si ritiene, invero, applicabile al caso di specie, la disciplina relativa alla protezione del consumatore prevista prima dall'articolo 1469 bis c.c. e ss, ed ora dall'art. 33 del Codice del Consumo, che secondo la pienamente condivisibile interpretazione della Suprema Corte (cfr C. Cass. S.U. n.
14669/03), prevede quale foro esclusivo quello di residenza del consumatore.
La Suprema Corte ha difatti composto il precedente conflitto giurisprudenziale, interpretando la disposizione dell'articolo 1469 bis terzo comma n. 19, e successive modifiche, nel senso che nelle controversie tra consumatore e professionista, come nel caso di specie, la competenza territoriale esclusiva è quella del Giudice del domicilio del consumatore, presumendo vessatoria e quindi inefficace ogni clausola che individui un foro diverso, anche se previsto nel contratto.
Invero la Suprema Corte ha avuto successivamente modo di affermare
(v. Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262) che la disciplina dettata dal d.lgs. n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo), in cui è stata
4 riversata quella dettata al Capo 15 bis del Codice civile, è applicabile ai contratti stipulati tra il "consumatore" ed il "professionista" (d.lgs. n. 206 del
2005, art. 3, comma 1) a prescindere dal tipo contrattuale dalle parti posto in essere e dalla natura della prestazione oggetto del contratto (v. Cass.,
24/11/2008, n. 27911), essendo rilevante - come sottolineato anche in dottrina - il mero fatto che risulti concluso un contratto tra un soggetto
(professionista) - per il quale lo stesso costituisca atto di esercizio della professione, cioè dell'attività imprenditoriale o di professionista intellettuale esplicata (v. Cass., 27/2/2009, n. 4914; Cass., 26/9/2008, n. 24257) o che rientri nel quadro della medesima, in quanto volto a realizzarne una connessa finalità (v. Cass., 10/7/2008, n. 18863; Cass., 13/6/2006, n.
13643), - ed un altro soggetto (consumatore), per il quale - pur essendo se del caso il medesimo un professionista - il contratto sia viceversa funzionalizzato a soddisfare esigenze della vita comune di relazione, estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale sua propria (cfr. già
Cass., 25/7/2001, n. 10127).
Precisa la Suprema Corte che la disciplina di tutela è invero altra e diversa da quella - concorrente - posta dall'art. 1341 c.c. e segg., al riguardo sottolineando che, laddove l'onerosità ex art. 1341 c.c., comma 2, attiene a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, la disciplina di tutela del consumatore posta dal c.d. Codice del consumo è invece di comune e generale applicazione, non avendo riguardo solamente a contratti conclusi mediante moduli o formulari unilateralmente predisposti da uno dei contraenti, in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, ma anche al contratto dal professionista predisposto in vista della singola stipula per lo specifico affare (v. Cass. civ. 20.08.2010 n. 18.785;
Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 27/2/2009, n. 4914; Cass., 26/9/2008,
n. 24262).
La suddetta disciplina è, infatti, volta a garantire e tutelare il consumatore dalla unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di
5 abuso, sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale, concretantesi nella libertà di determinazione del contenuto del contratto.
Come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di porre in rilievo,
l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore in argomento è, in concreto, esclusa soltanto allorquando “ricorra il presupposto oggettivo della trattativa (d.lgs. n. 206 del 2005, ex art. 34, comma 4) sempre che la medesima risulti caratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità, serietà ed effettività” (v. Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n.
24262).
Dunque, quando il consumatore - convenuto avanti a foro diverso da quello proprio - eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice avanti al quale è stato tratto, al medesimo incombe di allegare che trattasi di controversia concernente un contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, ovvero dal professionista unilateralmente predisposti per il singolo affare.
Atteso che la trattativa spiega rilievo non già ai fini dell'accertamento della vessatorietà o abusività della clausola, bensì dell'applicazione o meno della disciplina di tutela del consumatore, di cui come detto costituisce oggettivo presupposto di esclusione (v. Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass.,
26/9/2008, n. 24262), va ulteriormente osservato che, in presenza della suindicata allegazione da parte del consumatore convenuto, spetta al professionista - che contrapponga l'inapplicabilità del c.d. foro del consumatore - dare anzitutto la prova positiva che il contratto è stato oggetto di specifica trattativa idonea ad escludere l'applicazione della disciplina di tutela del consumatore posta dal Codice del consumo, in quanto caratterizzata dagli imprescindibili requisiti della individualità, serietà ed effettività.
Passando all'esame della fattispecie che ci occupa, si rileva come la convenuta possa essere considerata un consumatore, con tutte le
6 conseguenze evidenziate in ordine alla competenza esclusiva del foro della propria residenza, ovvero il Tribunale di Perugia.
Per quanto qui rileva la ricorrente - a fronte delle allegazioni di parte convenuta in ordine alla sottoscrizione di un modulo predisposto unilateralmente dalla medesima - non ha neppure formulato deduzioni di prova atte a dimostrare un'eventuale trattativa intercorsa tra le parti;
al contrario parte convenuta ha dimostrato che il modulo contrattuale è stato inviato a mezzo di email dalla ricorrente e con la stessa modalità è stato alla stessa inviato debitamente sottoscritto, circostanza che esclude la possibilità di qualsiasi trattativa.
L'eccezione va, pertanto, accolta e dichiarata l'incompetenza del
Tribunale di Tempio Pausania in favore della competenza esclusiva del
Tribunale di Perugia.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, ogni contraria istanza ed eccezione respinta,
- in accoglimento dell'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Tempio Pausania e la competenza del Tribunale di Perugia;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore di nella misura di € 1.700,00, oltre 15% per spese generali, spese CP_1 vive, CPA e IVA come per legge.
Tempio Pausania, 09/04/2025
Il Giudice
Maria VA LI
7
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA UDIENZA DEL 09/04/2025
Il GOT, esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché le note depositate dalle parti, si ritira in camera di consiglio. Alle ore 23.07 dà lettura del dispositivo e della sottocalendata sentenza che fa parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
Maria VA LI
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione Civile nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria VA LI, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1187/2024 R.G.
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. MAURIZIO AUTERI, giusta Parte_1 procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo avvocato in TEMPIO PAUSANIA VIA AMSICORA 13
RICORRENTE
CONTRO
, rapp.to dall'Avv. MAURO ONOFRI che lo rappresenta e CP_1 difende giusta procura in atti ed elett.te dom.to presso lo studio dell'AVV.
PATRIZIA FRANCESCA ORSINI in CAGLIARI VIA SANNA RANDACCIO 36
RESISTENTE
Oggetto: Mediazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI, come in atti.
******************
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, la premetteva che Parte_1 in data 25.11.2023, l'odierna convenuta , aveva conferito CP_1 incarico di mediazione per la vendita immobiliare “in esclusiva” di un immobile sito nel comune di Olbia (SS), loc. San Pantaleo, alla CP_2
[...] al prezzo di vendita stabilito in €. 250.000,00, con validità fino al
[...]
30.09.2024 (vedi all. 1);
Asseriva la ricorrente che, nel momento in cui aveva ricevuto l'incarico
“in esclusiva” per la vendita del predetto immobile, si era attivata prontamente per la ricerca dei potenziali acquirenti, acquistando spazi pubblicitari su siti specializzati, ricevendo ed esaminando proposte, svolgendo visite in loco e aprendo l'immobile di cui aveva le chiavi consegnatele dalla venditrice.
Affermava, altresì, di aver reperito un potenziale acquirente, tale sig.
, residente in [...], che aveva sottoscritto una prima Persona_1 proposta di acquisto per il prezzo di € 260.000,00, come era stato in un secondo momento richiesto dalla venditrice, ed una seconda proposta per €
270.000,00.
Asseriva la ricorrente che la venditrice, odierna resistente, non aveva inteso accettare le suddette proposte, ragione per la quale concludeva, come segue, ovvero affinchè la medesima
1) fosse condannata al risarcimento dei danni patiti e patendi dalla
[...]
per i motivi e le cause di cui al presente atto e per quelli evinti in Parte_1 corso di causa, a motivo dell'inutile svolgimento dell'attività di intermediazione e delle conseguenti spese, nella misura del danno emergente e del lucro cessante, inerente il mancato guadagno delle provvigioni pattuite, ossia della provvigione pari al 3,5% + IVA sul prezzo di vendita, ovvero della clausola penale con la quale è stata pattuita una provvigione del 97% dovuta dal venditore all'agente immobiliare nella misura e per i casi in cui si è rifiutata di consentire l'esecuzione dell'incarico sottoscritto in data
25.11.2023, quantificata nell'importo di euro
8.487,50(ottomilaquattrocentoottantasette, cinquanta euro), con l'aggiunta di ulteriore somma di €. 10.000,00 (diecimilaeuro, zero, zero), rilevata dal calcolo del 4% su €. 250.000,00 (duecentoquantamilaeuro, zero, zero), che l'acquirente, Sig. , avrebbe dovuto versare alla Persona_1 Parte_1
quale provvigione per l'acquisto dell'immobile di proprietà della Sig.ra
[...]
(vedi all. 7), come determinata in narrativa, ovvero nella somma CP_1
3 maggiore o minore che riterrà sulla base delle risultanze istruttorie del procedimento, o per equità anche sostanziale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal momento del sorgere del diritto fino all'effettivo soddisfo;
2) Voglia, altresì, il Tribunale adito condannare la convenuta alla refusione delle spese di liti (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dai d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori).
Si costituiva in giudizio , eccependo preliminarmente CP_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Tempio Pausania e chiedendo la declaratoria della competenza esclusiva del Tribunale di Perugia, quale foro esclusivo del consumatore;
nel merito contestava ogni avversa pretesa e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 09.04.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies con contestuale lettura del dispositivo.
***********
Preliminarmente si rileva come l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla resistente sia fondata e meriti accoglimento.
Si ritiene, invero, applicabile al caso di specie, la disciplina relativa alla protezione del consumatore prevista prima dall'articolo 1469 bis c.c. e ss, ed ora dall'art. 33 del Codice del Consumo, che secondo la pienamente condivisibile interpretazione della Suprema Corte (cfr C. Cass. S.U. n.
14669/03), prevede quale foro esclusivo quello di residenza del consumatore.
La Suprema Corte ha difatti composto il precedente conflitto giurisprudenziale, interpretando la disposizione dell'articolo 1469 bis terzo comma n. 19, e successive modifiche, nel senso che nelle controversie tra consumatore e professionista, come nel caso di specie, la competenza territoriale esclusiva è quella del Giudice del domicilio del consumatore, presumendo vessatoria e quindi inefficace ogni clausola che individui un foro diverso, anche se previsto nel contratto.
Invero la Suprema Corte ha avuto successivamente modo di affermare
(v. Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262) che la disciplina dettata dal d.lgs. n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo), in cui è stata
4 riversata quella dettata al Capo 15 bis del Codice civile, è applicabile ai contratti stipulati tra il "consumatore" ed il "professionista" (d.lgs. n. 206 del
2005, art. 3, comma 1) a prescindere dal tipo contrattuale dalle parti posto in essere e dalla natura della prestazione oggetto del contratto (v. Cass.,
24/11/2008, n. 27911), essendo rilevante - come sottolineato anche in dottrina - il mero fatto che risulti concluso un contratto tra un soggetto
(professionista) - per il quale lo stesso costituisca atto di esercizio della professione, cioè dell'attività imprenditoriale o di professionista intellettuale esplicata (v. Cass., 27/2/2009, n. 4914; Cass., 26/9/2008, n. 24257) o che rientri nel quadro della medesima, in quanto volto a realizzarne una connessa finalità (v. Cass., 10/7/2008, n. 18863; Cass., 13/6/2006, n.
13643), - ed un altro soggetto (consumatore), per il quale - pur essendo se del caso il medesimo un professionista - il contratto sia viceversa funzionalizzato a soddisfare esigenze della vita comune di relazione, estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale sua propria (cfr. già
Cass., 25/7/2001, n. 10127).
Precisa la Suprema Corte che la disciplina di tutela è invero altra e diversa da quella - concorrente - posta dall'art. 1341 c.c. e segg., al riguardo sottolineando che, laddove l'onerosità ex art. 1341 c.c., comma 2, attiene a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, la disciplina di tutela del consumatore posta dal c.d. Codice del consumo è invece di comune e generale applicazione, non avendo riguardo solamente a contratti conclusi mediante moduli o formulari unilateralmente predisposti da uno dei contraenti, in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, ma anche al contratto dal professionista predisposto in vista della singola stipula per lo specifico affare (v. Cass. civ. 20.08.2010 n. 18.785;
Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 27/2/2009, n. 4914; Cass., 26/9/2008,
n. 24262).
La suddetta disciplina è, infatti, volta a garantire e tutelare il consumatore dalla unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di
5 abuso, sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale, concretantesi nella libertà di determinazione del contenuto del contratto.
Come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di porre in rilievo,
l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore in argomento è, in concreto, esclusa soltanto allorquando “ricorra il presupposto oggettivo della trattativa (d.lgs. n. 206 del 2005, ex art. 34, comma 4) sempre che la medesima risulti caratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità, serietà ed effettività” (v. Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n.
24262).
Dunque, quando il consumatore - convenuto avanti a foro diverso da quello proprio - eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice avanti al quale è stato tratto, al medesimo incombe di allegare che trattasi di controversia concernente un contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, ovvero dal professionista unilateralmente predisposti per il singolo affare.
Atteso che la trattativa spiega rilievo non già ai fini dell'accertamento della vessatorietà o abusività della clausola, bensì dell'applicazione o meno della disciplina di tutela del consumatore, di cui come detto costituisce oggettivo presupposto di esclusione (v. Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass.,
26/9/2008, n. 24262), va ulteriormente osservato che, in presenza della suindicata allegazione da parte del consumatore convenuto, spetta al professionista - che contrapponga l'inapplicabilità del c.d. foro del consumatore - dare anzitutto la prova positiva che il contratto è stato oggetto di specifica trattativa idonea ad escludere l'applicazione della disciplina di tutela del consumatore posta dal Codice del consumo, in quanto caratterizzata dagli imprescindibili requisiti della individualità, serietà ed effettività.
Passando all'esame della fattispecie che ci occupa, si rileva come la convenuta possa essere considerata un consumatore, con tutte le
6 conseguenze evidenziate in ordine alla competenza esclusiva del foro della propria residenza, ovvero il Tribunale di Perugia.
Per quanto qui rileva la ricorrente - a fronte delle allegazioni di parte convenuta in ordine alla sottoscrizione di un modulo predisposto unilateralmente dalla medesima - non ha neppure formulato deduzioni di prova atte a dimostrare un'eventuale trattativa intercorsa tra le parti;
al contrario parte convenuta ha dimostrato che il modulo contrattuale è stato inviato a mezzo di email dalla ricorrente e con la stessa modalità è stato alla stessa inviato debitamente sottoscritto, circostanza che esclude la possibilità di qualsiasi trattativa.
L'eccezione va, pertanto, accolta e dichiarata l'incompetenza del
Tribunale di Tempio Pausania in favore della competenza esclusiva del
Tribunale di Perugia.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, ogni contraria istanza ed eccezione respinta,
- in accoglimento dell'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Tempio Pausania e la competenza del Tribunale di Perugia;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore di nella misura di € 1.700,00, oltre 15% per spese generali, spese CP_1 vive, CPA e IVA come per legge.
Tempio Pausania, 09/04/2025
Il Giudice
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