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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2024, n. 17722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17722 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.43167 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. Antonella Anglisani, giusta procura in atti
Ricorrente
E
1 , nato a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1
dell'Avv. Anna Maria Dell'Armi, giusta procura in atti Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 29.5.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.9.20, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
, premesso che in data 6.5.13 contraeva matrimonio con Parte_1
; che dall'unione era nato il figlio (25.8.12); che la Controparte_1 Per_1
convivenza tra i coniugi era da tempo divenuta intollerabile, tanto che il marito si era allontanato dalla casa coniugale, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi, l'assegnazione della casa coniugale ove avrebbe vissuto col figlio, affidato ad entrambi con modalità di frequentazione per il padre ed un contributo di mantenimento per il figlio di euro 500,00 e per sé di euro
400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore. Si costituiva , che aderiva alla domanda di separazione, Controparte_1
contestando integralmente le circostanze dedotte dalla moglie, chiedendo l'affidamento condiviso del figlio, collocato presso la madre nella casa coniugale modalità di frequentazione paterne con contributo a suo carico per il solo minore di euro 200,00 mensili.
All'udienza presidenziale, il Presidente, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori (e, segnatamente,
autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava il figlio minore ad entrambi,
con collocamento presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata e modalità di frequentazione paterne disponeva un contributo di mantenimento a carico del padre di euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie,
mentre ciascun coniuge avrebbe provveduto al proprio mantenimento) e rimetteva le parti a sé quale G.I.
Successivamente, concessi i termini ex art.183, VI co. c.p.c., richiesto dalle parti rinvio dell'udienza in pendenza di trattative, disposta la trattazione scritta dell'udienza del 28.3.22., ex art.221, L.77/20 e succ. mod., sulle conclusioni delle parti come da note di trattazione scritta depositate, che insistevano nelle rispettive richieste istruttorie, instando la ricorrente per la sentenza parziale il
G.I. (senza rinunciare ai termini conclusionali), riservava la decisione sullo
status al Collegio, con i termini ridotti di giorni 20+20 di cui all'art. 190 c.p.c.
in difetto di rinuncia congiunta delle parti.
Con sentenza parziale del 30.5.22 il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e la causa era rimessa dinnanzi al G.I., come da separata ordinanza, per l'istruzione in merito alle ulteriori questioni agitate tra le parti,
previa concessione dei termini istruttori. Successivamente, ammesse ed espletate le prove orali articolate dalle parti,
ritenuta la causa matura per la decisione era rinviata per la precisazione delle conclusioni al 29.5.24.
A detta udienza, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c. sulle note scritte delle parti era nuovamente riservata al Collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
La decisione attiene alle sole questioni accessorie essendo intervenuta in data
30.5.22 sentenza parziale sullo status.
In ordine al regime di affidamento del figlio (oggi di anni 11), non Per_1
sussistono elementi ostativi alla conferma del regime condiviso di affidamento disposto in via provvisoria, come pure richiesto dalle parti, con collocamento preferenziale presso la madre, per come già disposto in sede presidenziale e conferma dell'assegnazione della casa coniugale.
Relativamente ai tempi di frequentazione paterni, ritiene il Tribunale che del tutto confacenti agli interessi del minore in relazione alle età e alle esigenze di cura ed educative siano i tempi di frequentazione stabiliti in via provvisoria,
disciplinati come da dispositivo.
In ordine al contributo di mantenimento paterno (la ricorrente ha rinunciato alla domanda di mantenimento per sé), per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è
necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E'
inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore,
la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, la capacità reddituale delle parti è stata accertata nei termini di seguito esposti.
, estetista, in sede presidenziale aveva dichiarato di essere Parte_1
disoccupata, dopo aver cessato l'attività in precedenza svolta nell'ambito di una società in accomandita semplice, di cui era socia al 50% Controparte_2
con il marito (che ne era accomandatario), con chiusura della partita Iva e dismissione del contratto di locazione dell'immobile, adiacente a quello del coniuge, in cui esercitava la propria attività; aveva allegato oneri locatizi per euro 1200,00 mensili, a suo dire corrisposti dai genitori e di aver svolto richiesta di reddito di cittadinanza, rappresentando, in sede di dichiarazione sostitutiva, proventi di poche decine di euro per gli anni 2018-2019, del tutto incompatibili sia con il fatturato (suo e del marito) dichiarato in sede di interrogatorio libero, pari a euro 7000,00-8000,00, sia con gli oneri agevolmente sostenuti (gli affitti per i due immobili adiacenti, per la casa coniugale, per la licenza), così da rivelarsi le risultanze fiscali del tutto inattendibili, così come la dichiarata assenza di reddito, essendo viceversa documentato dagli estratti di c/c intestato alla società la percezione di dividendi quale socio per euro 500,00 a novembre 2020, per euro 250,00 a gennaio 2021.
Successivamente, ha omesso il deposito, unitamente alla seconda memoria istruttoria, della documentazione richiesta con ordinanza del 5.7.21 (e, nello specifico: dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
modello fiscali aggiornati;
movimentazione bancaria sino al luglio 2021), limitandosi a produrre contratto di lavoro a tempo determinato parziale da settembre 2021 a marzo 2022 e bonifici di versamenti somme da parte della madre.
In seguito, ha prodotto proroga del contratto di lavoro sino al settembre 2022.
Con dichiarazione sostitutiva del 21.5.24 ha dichiarato di svolgere attività
autonoma quale “procacciatore in ambito estetico” a far data dal marzo 2023
con un reddito mensile (non documentato) di euro 1000,00, producendo il modello fiscale 2022 per 2021 con un reddito annuo di euro 8230,00.
Relativamente al marito, parrucchiere, in sede presidenziale, aveva dichiarato un reddito netto mensile di euro 600,00, incompatibile, anche a voler considerare gli effetti della notoria pandemia, sia con gli oneri allegati negli atti difensivi (peraltro non menzionati nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata in atti, lacunosa anche con riferimento agli altri elementi conoscitivi richiesti nel decreto di fissazione di udienza) ancora sostenuti per l'esercizio dell'attività e con gli oneri locatizi assunti per euro 700,00 mensili,
tenuto conto anche della natura dell'attività svolta, mentre, così come per la moglie, non attendibili (in ragione della non corrispondenza a quanto dichiarato in sede di udienza dai coniugi sul fatturato in precedenza prodotto) risultavano i modelli fiscali depositati relativi agli anni 2017-16-15, anche in ragione della costituzione di società di cui era accomandatario (la moglie accomandante).
Successivamente (cfr. dichiarazione sostitutiva del 4.10.21), ha dichiarato un reddito mensile di euro 800,00 e, a fronte delle gravose esposizioni debitorie accumulate dalle società, di essere stato costretto a rilasciare sia il locale ove svolgeva l'attività, sia l'immobile in cui viveva in locazione, per trasferirsi dalla madre (cfr. documentazione depositata in data 21.3.22. In fase conclusiva ha prodotto autocertificazione del 29.5.24 in cui ha dichiarato di essere disoccupato, vivendo presso un appartamento di proprietà
della madre in Ladispoli, provvedendo la genitrice (che risiede in Roma) sia alle di lui esigenze di vita che a fornire la provvista per il mantenimento del figlio (circostanze, queste non documentate), depositando a conforto modello fiscale per l'anno 2023 (cfr. CU 2024 per 2023) attestante l'insussistenza di introiti.
Tali circostanze risultano contestate dalla ricorrente che ha documentato la sussistenza di procedimento penale avviato nei confronti del marito per mancato versamento del mantenimento del figlio.
Dalla documentazione relativa al suddetto procedimento si evince, infatti, che in tale sede il resistente aveva dichiarato (cfr. ordinanza di rigetto all'opposizione all'archiviazione del 10.7.24) di svolgere di attività lavorativa per cinque giorni su sette alla settimana, ciò che risulta incompatibile con quanto affermato nella presente sede in ordine allo stato di disoccupazione, così
come contraddittorie si rivelano le dichiarazioni rese da , Testimone_1
madre del all'udienza del 15.2.22, in merito alla dimora propria e del CP_1
figlio (il quale in sede di interrogatorio formale aveva per parte sua dichiarato di essersi trasferito dalla madre già dall'anno 2020 ed, in sede di autocertificazione, che la madre risiedeva in Roma e lui in Ladispoli), così da far dubitare fortemente della sua attendibilità.
Deve, infine, osservarsi che risultano omessi, nell'autocertificazione depositata, i riferimenti bancari aggiornati, così da doversi valutare tale comportamento, ai sensi dell'art.116 c.p.c., quale sinonimo di una capacità economica superiore al dichiarato, anche in ragione della specifica natura dell'attività svolta.
Conseguentemente ritiene il Tribunale che, dati i redditi delle parti come ricostruiti, tenuto conto delle esigenze del figlio rapportate all'età ed i tempi di frequentazione, sia equo stabilire un contributo di mantenimento a carico del padre nella misura, come stabilita in sede presidenziale e richiesta dalla stessa ricorrente, di euro 350,00 mensili, a far data dalla pronuncia, oltre rivalutazione annuale secondo gli Indici Istat versarsi a far data dal presente provvedimento entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre.
Secondo il Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014 dal
Tribunale di Roma con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto,
abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche
(eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa,
medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare,
uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola,
dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Devono, inoltre, essere poste a carico di ambo le parti nella medesima misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, intendendosi per tali quelle concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (quali, a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività
sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (quali, a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche, per attività sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN).
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il resistente va ammonito, ai sensi del previgente art.709ter c.p.c., applicabile al procedimento de quo, ratione temporis, all'osservanza del provvedimento giudiziale.
Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, in difetto di domanda.
Non vi è luogo a provvedere in questa sede in ordine alla richiesta della ricorrente di attribuzione del c.d. assegno unico universale, per difetto di competenza del Giudice della separazione e che, comunque, in difetto di diverso accordo tra le parti, segue i criteri di attribuzione ex lege previsti.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del giudizio, per compensare le spese nella misura dei ¾, seguendo la soccombenza per il residuo ¼, distratto al procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.43167 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020
così provvede:
A) Affida il figlio minore (Roma, 27.4.13) in modo Per_1
condiviso ad entrambi i genitori, che eserciteranno la B)
C)
responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di loro,
mentre le decisioni di maggiore interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio medesimo, prevedendo che il minore conservi la residenza presso l'abitazione della madre;
assegna la casa coniugale alla moglie;
salvo diversi accordi tra le parti il padre vedrà e terrà con sé
il figlio: a) un pomeriggio a settimana con pernotto a (in difetto di accordo il giovedì per la settimana in cui non è
previsto il pernotto nel weekend ed il martedì per la settimana in cui è previsto il pernotto nel weekend); b) a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica alle ore
20; c) durante le vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni,
dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, durante le vacanze pasquali ad anni alterni in modo da comprendere un anno la Pasqua ed un anno il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo, 15 giorni anche non consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni anche non consecutivi nel mese di agosto,
da concordare previamente con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno, con la precisazione che in difetto di accordo,
il padre vedrà e terrà con sé il figlio, ad anni alterni, le prime due o le seconde due di luglio e di agosto, iniziando dal non collocatario;
e) per il compleanno del figlio, qualora non lo trascorra con entrambi, ad anni alterni, f) per il compleanno dei genitori, salvo diverso accordo;
D) il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, a far data dalla pronuncia ed entro il giorno 5 di ogni mese, fermi i precedenti provvedimenti, la somma mensile di euro 350,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base novembre 2024, con le specificazioni di cui in parte motiva;
E) pone a carico di ambo le parti, nella misura dell'50%
ciascuno le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti il figlio, con le specificazioni di cui in parte motiva;
F) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
G) ammonisce al rispetto dei Controparte_1
provvedimenti giudiziali in punto di mantenimento della prole;
A) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
con distrazione al procuratore Parte_1
antistatario, di ¼ delle spese di lite, liquidate in euro1650,00
oltre, Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali di legge,
compensandole per i residui ¾.
Così deciso in Roma il 7.11.24 Il Presidente
Dott. ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Simona Rossi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.43167 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. Antonella Anglisani, giusta procura in atti
Ricorrente
E
1 , nato a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1
dell'Avv. Anna Maria Dell'Armi, giusta procura in atti Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 29.5.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.9.20, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
, premesso che in data 6.5.13 contraeva matrimonio con Parte_1
; che dall'unione era nato il figlio (25.8.12); che la Controparte_1 Per_1
convivenza tra i coniugi era da tempo divenuta intollerabile, tanto che il marito si era allontanato dalla casa coniugale, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi, l'assegnazione della casa coniugale ove avrebbe vissuto col figlio, affidato ad entrambi con modalità di frequentazione per il padre ed un contributo di mantenimento per il figlio di euro 500,00 e per sé di euro
400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore. Si costituiva , che aderiva alla domanda di separazione, Controparte_1
contestando integralmente le circostanze dedotte dalla moglie, chiedendo l'affidamento condiviso del figlio, collocato presso la madre nella casa coniugale modalità di frequentazione paterne con contributo a suo carico per il solo minore di euro 200,00 mensili.
All'udienza presidenziale, il Presidente, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori (e, segnatamente,
autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava il figlio minore ad entrambi,
con collocamento presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata e modalità di frequentazione paterne disponeva un contributo di mantenimento a carico del padre di euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie,
mentre ciascun coniuge avrebbe provveduto al proprio mantenimento) e rimetteva le parti a sé quale G.I.
Successivamente, concessi i termini ex art.183, VI co. c.p.c., richiesto dalle parti rinvio dell'udienza in pendenza di trattative, disposta la trattazione scritta dell'udienza del 28.3.22., ex art.221, L.77/20 e succ. mod., sulle conclusioni delle parti come da note di trattazione scritta depositate, che insistevano nelle rispettive richieste istruttorie, instando la ricorrente per la sentenza parziale il
G.I. (senza rinunciare ai termini conclusionali), riservava la decisione sullo
status al Collegio, con i termini ridotti di giorni 20+20 di cui all'art. 190 c.p.c.
in difetto di rinuncia congiunta delle parti.
Con sentenza parziale del 30.5.22 il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e la causa era rimessa dinnanzi al G.I., come da separata ordinanza, per l'istruzione in merito alle ulteriori questioni agitate tra le parti,
previa concessione dei termini istruttori. Successivamente, ammesse ed espletate le prove orali articolate dalle parti,
ritenuta la causa matura per la decisione era rinviata per la precisazione delle conclusioni al 29.5.24.
A detta udienza, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c. sulle note scritte delle parti era nuovamente riservata al Collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
La decisione attiene alle sole questioni accessorie essendo intervenuta in data
30.5.22 sentenza parziale sullo status.
In ordine al regime di affidamento del figlio (oggi di anni 11), non Per_1
sussistono elementi ostativi alla conferma del regime condiviso di affidamento disposto in via provvisoria, come pure richiesto dalle parti, con collocamento preferenziale presso la madre, per come già disposto in sede presidenziale e conferma dell'assegnazione della casa coniugale.
Relativamente ai tempi di frequentazione paterni, ritiene il Tribunale che del tutto confacenti agli interessi del minore in relazione alle età e alle esigenze di cura ed educative siano i tempi di frequentazione stabiliti in via provvisoria,
disciplinati come da dispositivo.
In ordine al contributo di mantenimento paterno (la ricorrente ha rinunciato alla domanda di mantenimento per sé), per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è
necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E'
inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore,
la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, la capacità reddituale delle parti è stata accertata nei termini di seguito esposti.
, estetista, in sede presidenziale aveva dichiarato di essere Parte_1
disoccupata, dopo aver cessato l'attività in precedenza svolta nell'ambito di una società in accomandita semplice, di cui era socia al 50% Controparte_2
con il marito (che ne era accomandatario), con chiusura della partita Iva e dismissione del contratto di locazione dell'immobile, adiacente a quello del coniuge, in cui esercitava la propria attività; aveva allegato oneri locatizi per euro 1200,00 mensili, a suo dire corrisposti dai genitori e di aver svolto richiesta di reddito di cittadinanza, rappresentando, in sede di dichiarazione sostitutiva, proventi di poche decine di euro per gli anni 2018-2019, del tutto incompatibili sia con il fatturato (suo e del marito) dichiarato in sede di interrogatorio libero, pari a euro 7000,00-8000,00, sia con gli oneri agevolmente sostenuti (gli affitti per i due immobili adiacenti, per la casa coniugale, per la licenza), così da rivelarsi le risultanze fiscali del tutto inattendibili, così come la dichiarata assenza di reddito, essendo viceversa documentato dagli estratti di c/c intestato alla società la percezione di dividendi quale socio per euro 500,00 a novembre 2020, per euro 250,00 a gennaio 2021.
Successivamente, ha omesso il deposito, unitamente alla seconda memoria istruttoria, della documentazione richiesta con ordinanza del 5.7.21 (e, nello specifico: dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
modello fiscali aggiornati;
movimentazione bancaria sino al luglio 2021), limitandosi a produrre contratto di lavoro a tempo determinato parziale da settembre 2021 a marzo 2022 e bonifici di versamenti somme da parte della madre.
In seguito, ha prodotto proroga del contratto di lavoro sino al settembre 2022.
Con dichiarazione sostitutiva del 21.5.24 ha dichiarato di svolgere attività
autonoma quale “procacciatore in ambito estetico” a far data dal marzo 2023
con un reddito mensile (non documentato) di euro 1000,00, producendo il modello fiscale 2022 per 2021 con un reddito annuo di euro 8230,00.
Relativamente al marito, parrucchiere, in sede presidenziale, aveva dichiarato un reddito netto mensile di euro 600,00, incompatibile, anche a voler considerare gli effetti della notoria pandemia, sia con gli oneri allegati negli atti difensivi (peraltro non menzionati nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata in atti, lacunosa anche con riferimento agli altri elementi conoscitivi richiesti nel decreto di fissazione di udienza) ancora sostenuti per l'esercizio dell'attività e con gli oneri locatizi assunti per euro 700,00 mensili,
tenuto conto anche della natura dell'attività svolta, mentre, così come per la moglie, non attendibili (in ragione della non corrispondenza a quanto dichiarato in sede di udienza dai coniugi sul fatturato in precedenza prodotto) risultavano i modelli fiscali depositati relativi agli anni 2017-16-15, anche in ragione della costituzione di società di cui era accomandatario (la moglie accomandante).
Successivamente (cfr. dichiarazione sostitutiva del 4.10.21), ha dichiarato un reddito mensile di euro 800,00 e, a fronte delle gravose esposizioni debitorie accumulate dalle società, di essere stato costretto a rilasciare sia il locale ove svolgeva l'attività, sia l'immobile in cui viveva in locazione, per trasferirsi dalla madre (cfr. documentazione depositata in data 21.3.22. In fase conclusiva ha prodotto autocertificazione del 29.5.24 in cui ha dichiarato di essere disoccupato, vivendo presso un appartamento di proprietà
della madre in Ladispoli, provvedendo la genitrice (che risiede in Roma) sia alle di lui esigenze di vita che a fornire la provvista per il mantenimento del figlio (circostanze, queste non documentate), depositando a conforto modello fiscale per l'anno 2023 (cfr. CU 2024 per 2023) attestante l'insussistenza di introiti.
Tali circostanze risultano contestate dalla ricorrente che ha documentato la sussistenza di procedimento penale avviato nei confronti del marito per mancato versamento del mantenimento del figlio.
Dalla documentazione relativa al suddetto procedimento si evince, infatti, che in tale sede il resistente aveva dichiarato (cfr. ordinanza di rigetto all'opposizione all'archiviazione del 10.7.24) di svolgere di attività lavorativa per cinque giorni su sette alla settimana, ciò che risulta incompatibile con quanto affermato nella presente sede in ordine allo stato di disoccupazione, così
come contraddittorie si rivelano le dichiarazioni rese da , Testimone_1
madre del all'udienza del 15.2.22, in merito alla dimora propria e del CP_1
figlio (il quale in sede di interrogatorio formale aveva per parte sua dichiarato di essersi trasferito dalla madre già dall'anno 2020 ed, in sede di autocertificazione, che la madre risiedeva in Roma e lui in Ladispoli), così da far dubitare fortemente della sua attendibilità.
Deve, infine, osservarsi che risultano omessi, nell'autocertificazione depositata, i riferimenti bancari aggiornati, così da doversi valutare tale comportamento, ai sensi dell'art.116 c.p.c., quale sinonimo di una capacità economica superiore al dichiarato, anche in ragione della specifica natura dell'attività svolta.
Conseguentemente ritiene il Tribunale che, dati i redditi delle parti come ricostruiti, tenuto conto delle esigenze del figlio rapportate all'età ed i tempi di frequentazione, sia equo stabilire un contributo di mantenimento a carico del padre nella misura, come stabilita in sede presidenziale e richiesta dalla stessa ricorrente, di euro 350,00 mensili, a far data dalla pronuncia, oltre rivalutazione annuale secondo gli Indici Istat versarsi a far data dal presente provvedimento entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre.
Secondo il Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014 dal
Tribunale di Roma con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto,
abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche
(eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa,
medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare,
uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola,
dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Devono, inoltre, essere poste a carico di ambo le parti nella medesima misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, intendendosi per tali quelle concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (quali, a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività
sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (quali, a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche, per attività sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN).
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il resistente va ammonito, ai sensi del previgente art.709ter c.p.c., applicabile al procedimento de quo, ratione temporis, all'osservanza del provvedimento giudiziale.
Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, in difetto di domanda.
Non vi è luogo a provvedere in questa sede in ordine alla richiesta della ricorrente di attribuzione del c.d. assegno unico universale, per difetto di competenza del Giudice della separazione e che, comunque, in difetto di diverso accordo tra le parti, segue i criteri di attribuzione ex lege previsti.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del giudizio, per compensare le spese nella misura dei ¾, seguendo la soccombenza per il residuo ¼, distratto al procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.43167 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020
così provvede:
A) Affida il figlio minore (Roma, 27.4.13) in modo Per_1
condiviso ad entrambi i genitori, che eserciteranno la B)
C)
responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di loro,
mentre le decisioni di maggiore interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio medesimo, prevedendo che il minore conservi la residenza presso l'abitazione della madre;
assegna la casa coniugale alla moglie;
salvo diversi accordi tra le parti il padre vedrà e terrà con sé
il figlio: a) un pomeriggio a settimana con pernotto a (in difetto di accordo il giovedì per la settimana in cui non è
previsto il pernotto nel weekend ed il martedì per la settimana in cui è previsto il pernotto nel weekend); b) a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica alle ore
20; c) durante le vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni,
dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, durante le vacanze pasquali ad anni alterni in modo da comprendere un anno la Pasqua ed un anno il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo, 15 giorni anche non consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni anche non consecutivi nel mese di agosto,
da concordare previamente con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno, con la precisazione che in difetto di accordo,
il padre vedrà e terrà con sé il figlio, ad anni alterni, le prime due o le seconde due di luglio e di agosto, iniziando dal non collocatario;
e) per il compleanno del figlio, qualora non lo trascorra con entrambi, ad anni alterni, f) per il compleanno dei genitori, salvo diverso accordo;
D) il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, a far data dalla pronuncia ed entro il giorno 5 di ogni mese, fermi i precedenti provvedimenti, la somma mensile di euro 350,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base novembre 2024, con le specificazioni di cui in parte motiva;
E) pone a carico di ambo le parti, nella misura dell'50%
ciascuno le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti il figlio, con le specificazioni di cui in parte motiva;
F) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
G) ammonisce al rispetto dei Controparte_1
provvedimenti giudiziali in punto di mantenimento della prole;
A) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
con distrazione al procuratore Parte_1
antistatario, di ¼ delle spese di lite, liquidate in euro1650,00
oltre, Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali di legge,
compensandole per i residui ¾.
Così deciso in Roma il 7.11.24 Il Presidente
Dott. ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Simona Rossi