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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/11/2025, n. 2014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2014 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 4549/2023 del R.G. Lavoro, avente ad
OGGETTO: spettanze retributive
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Alati;
Parte_1
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8.8.2023 la parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 11.4.2018 al 27.3.2023 con mansioni di grafico pubblicitario inquadrato nel livello C2 del CCNL Grafica
Industria applicato in azienda, osservando l'orario dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.30 dal lunedì al venerdì e percependo la retribuzione come da buste paga in atti, esponeva di aver ricevuto una retribuzione con tariffa retributiva inferiore rispetto a quella prevista dal CCNL applicato, di non aver ricevuto la retribuzione della mensilità di marzo 2023 nè i ratei di tredicesima mensilità, le festività, i permessi e le ferie non godute così come il trattamento di fine rapporto. Assumendo di essere quindi creditore, per i predetti titoli, della complessiva somma di euro 29.034,41, al lordo delle ritenute di legge, adiva il Tribunale di
Salerno, in funzione di giudice del lavoro, per sentire condannare la società convenuta al pagamento in proprio favore della suddetta somma oltre accessori di legge, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Ritualmente instaurato il contraddittorio la società convenuta non si costituiva in giudizio con declaratoria di contumacia.
In data odierna, acquisita la documentazione prodotta dal ricorrente, la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dal difensore di parte ricorrente con note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 12.11.2025.
Preliminarmente va ribadita la contumacia della società Controparte_1
regolarmente convenuta in giudizio e non costituita.
Nel merito la domanda è fondata nei limiti e per le ragioni di cui alla presente motivazione.
Appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale, che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697
c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento di spettanze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
E' altresì noto che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e che, a tal fine, è ugualmente irrilevante la mancata comparizione personale della parte all'udienza fissata per l'interrogatorio libero, non escludendosi il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (Cass. 12.7.2006 n. 15777); ciò non di meno tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione (Cass. 20.2.2006 n. 3601).
Ebbene, con riguardo alla fattispecie di causa si può affermare che il comportamento processuale della convenuta, che ha ritenuto di non dover contrastare le avverse pretese –mediante la deduzione e la prova di eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio- ha contribuito a consolidare l'assetto probatorio –esclusivamente documentale- che conduce all'accoglimento -solo parziale- della domanda attorea.
Occorre evidenziare che mediante la documentazione prodotta -comunicazione ed estratto contributivo- la parte ricorrente ha provato l'esistenza tra le CP_2
parti di un rapporto lavorativo di natura subordinata a tempo pieno e indeterminato a decorrere dal 11.4.2018, la qualifica e il livello di inquadramento
(conformi alle relative allegazioni attoree) e la cessazione del rapporto in data
27.3.2023 a causa di licenziamento.
La prova di tali elementi non è tuttavia sufficiente all'accoglimento di tutte le domande proposte in ricorso.
Per quanto invero concerne la domanda avente ad oggetto le differenze di retribuzione ordinaria sul presupposto di una “errata applicazione” delle tabelle retributive previste dal CCNL Grafica Industria, vi è da evidenziare in senso ostativo che la parte ricorrente non ha offerto una sufficiente prova in giudizio dell'applicazione di tale CCNL da parte della società datrice di lavoro al rapporto di lavoro intercorso con il ricorrente.
Occorre rammentare che la natura di diritto comune dei contratti collettivi di categoria rende vincolanti le prescrizioni in essi contenute solo per coloro che hanno l'obbligo di rispettarli, o perché iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti – alle quali hanno dunque conferito la rappresentanza dei propri interessi
– o perché vi hanno prestato adesione in modo esplicito ovvero per fatti concludenti, e che grava sulla parte che invoca l'efficacia di un certo contratto collettivo provarne i presupposti di fatto come sopra descritti. Come poi affermato dalla Corte di Cassazione, nel vigente ordinamento del rapporto di lavoro subordinato, regolato da contratti collettivi di diritto comune,
l'individuazione della contrattazione collettiva che regola il rapporto di lavoro va fatta unicamente attraverso l'indagine della volontà delle parti risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla protratta e non contestata applicazione di un determinato contratto collettivo. Il ricorso al criterio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro, fissato dall'art. 2070 cod. civ., è consentito al solo fine di individuare il parametro della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost., quando non risulti applicata alcuna contrattazione collettiva ovvero sia dedotta l'inadeguatezza della retribuzione contrattuale ex art. 36 Cost. rispetto all'effettiva attività lavorativa esercitata (cfr. Cass. 11372/2008).
Nella specie, come già sopra evidenziato, la parte ricorrente non ha offerto prova della applicazione al rapporto di lavoro dell'invocato CCNL sicchè deve ritenersi infondata la domanda tesa ad ottenere differenze retributive sulla base del predetto indimostrato presupposto, non essendo altresì stata specificamente dedotta la inadeguatezza ex art. 36 Cost. della retribuzione corrisposta rispetto all'effettiva attività lavorativa esercitata.
Per quanto concerne la retribuzione richiesta per la mensilità di marzo 2023, vi è da evidenziare che non vi è alcuna documentazione probante la “quantità” (in termini di giorni e ore) dell'attività lavorativa espletata dal ricorrente in tale mensilità considerato altresì, per un verso, che l'estratto contributivo prodotto in atti si ferma al mese di febbraio 2023 e per altro verso che il ricorrente -in mancanza di supporto documentale- ha ritenuto di non articolare una prova orale a dimostrazione di aver lavorato anche per tale mensilità secondo i giorni e gli orari
-solo- dedotti in ricorso. La domanda non può pertanto essere accolta.
Del pari va rigettata, per genericità di allegazione, la domanda avente ad oggetto la retribuzione per “ratei di tredicesima, le festività, i permessi, le ferie non godute” non avendo la parte ricorrente specificamente dedotto quali ratei di tredicesima non avrebbe ricevuto, per quali festività avrebbe lavorato o quali festività non sarebbero state retribuite, a quali e quanti permessi -eventualmente- non goduti avrebbe avuto diritto e per quali anni e quanti giorni di ferie non avrebbe goduto.
Il difetto di allegazione è aggravato nella specie considerando che dall'esame delle buste paga prodotte in ricorso (non inerenti all'intero rapporto di lavoro e rispetto alle quali la parte ricorrente ha ammesso in ricorso il pagamento) risulta la corresponsione della tredicesima mensilità -per gli anni 2018-2021-, il pagamento di festività e la fruizione di ferie.
In virtù di tali considerazioni deve ritenersi che, mediante la prova documentale prodotta in atti, la parte ricorrente abbia esclusivamente fornito la prova del fatto costitutivo del diritto alla retribuzione differita dovuta a titolo di trattamento di fine rapporto, mentre la parte convenuta, rimasta contumace, non ha assolto all'onere della prova su di essa gravante in ordine all'estinzione di tale obbligazione retributiva nei confronti della parte ricorrente. Riguardo alla quantificazione della somma dovuta per tale emolumento, non potendo farsi ricorso al conteggio di parte in quanto basato su presupposti indimostrati in causa, può farsi riferimento ai valori retributivi risultanti dall'estratto contributivo concludendosi che spetta al ricorrente l'importo di € 6.344,59 a titolo di trattamento di fine rapporto per il rapporto di lavoro iniziato il 11.4.2018 e cessato il 27.3.2023.
La complessiva somma dovuta, come sopra determinata, è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (cfr, Cass. nn. 9198/2000, 6337/2003 e 13735/1992).
Sul predetto credito sono dovuti, ex art. 429, comma 3, c.p.c., la rivalutazione monetaria e gli interessi al saggio legale dalla maturazione del credito (data di cessazione del rapporto) al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo rapportando il valore della controversia al criterio del decisum (Cass. 9237/2022)
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca
D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna la CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di Pt_1
, per i titoli di cui in motivazione, della complessiva somma di € 6.344,59,
[...]
al lordo delle ritenute di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito al soddisfo;
2. condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.886,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuliana Alati.
Salerno, 12.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Francesca D'Antonio
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 4549/2023 del R.G. Lavoro, avente ad
OGGETTO: spettanze retributive
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Alati;
Parte_1
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8.8.2023 la parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 11.4.2018 al 27.3.2023 con mansioni di grafico pubblicitario inquadrato nel livello C2 del CCNL Grafica
Industria applicato in azienda, osservando l'orario dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.30 dal lunedì al venerdì e percependo la retribuzione come da buste paga in atti, esponeva di aver ricevuto una retribuzione con tariffa retributiva inferiore rispetto a quella prevista dal CCNL applicato, di non aver ricevuto la retribuzione della mensilità di marzo 2023 nè i ratei di tredicesima mensilità, le festività, i permessi e le ferie non godute così come il trattamento di fine rapporto. Assumendo di essere quindi creditore, per i predetti titoli, della complessiva somma di euro 29.034,41, al lordo delle ritenute di legge, adiva il Tribunale di
Salerno, in funzione di giudice del lavoro, per sentire condannare la società convenuta al pagamento in proprio favore della suddetta somma oltre accessori di legge, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Ritualmente instaurato il contraddittorio la società convenuta non si costituiva in giudizio con declaratoria di contumacia.
In data odierna, acquisita la documentazione prodotta dal ricorrente, la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dal difensore di parte ricorrente con note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 12.11.2025.
Preliminarmente va ribadita la contumacia della società Controparte_1
regolarmente convenuta in giudizio e non costituita.
Nel merito la domanda è fondata nei limiti e per le ragioni di cui alla presente motivazione.
Appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale, che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697
c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento di spettanze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
E' altresì noto che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e che, a tal fine, è ugualmente irrilevante la mancata comparizione personale della parte all'udienza fissata per l'interrogatorio libero, non escludendosi il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (Cass. 12.7.2006 n. 15777); ciò non di meno tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione (Cass. 20.2.2006 n. 3601).
Ebbene, con riguardo alla fattispecie di causa si può affermare che il comportamento processuale della convenuta, che ha ritenuto di non dover contrastare le avverse pretese –mediante la deduzione e la prova di eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio- ha contribuito a consolidare l'assetto probatorio –esclusivamente documentale- che conduce all'accoglimento -solo parziale- della domanda attorea.
Occorre evidenziare che mediante la documentazione prodotta -comunicazione ed estratto contributivo- la parte ricorrente ha provato l'esistenza tra le CP_2
parti di un rapporto lavorativo di natura subordinata a tempo pieno e indeterminato a decorrere dal 11.4.2018, la qualifica e il livello di inquadramento
(conformi alle relative allegazioni attoree) e la cessazione del rapporto in data
27.3.2023 a causa di licenziamento.
La prova di tali elementi non è tuttavia sufficiente all'accoglimento di tutte le domande proposte in ricorso.
Per quanto invero concerne la domanda avente ad oggetto le differenze di retribuzione ordinaria sul presupposto di una “errata applicazione” delle tabelle retributive previste dal CCNL Grafica Industria, vi è da evidenziare in senso ostativo che la parte ricorrente non ha offerto una sufficiente prova in giudizio dell'applicazione di tale CCNL da parte della società datrice di lavoro al rapporto di lavoro intercorso con il ricorrente.
Occorre rammentare che la natura di diritto comune dei contratti collettivi di categoria rende vincolanti le prescrizioni in essi contenute solo per coloro che hanno l'obbligo di rispettarli, o perché iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti – alle quali hanno dunque conferito la rappresentanza dei propri interessi
– o perché vi hanno prestato adesione in modo esplicito ovvero per fatti concludenti, e che grava sulla parte che invoca l'efficacia di un certo contratto collettivo provarne i presupposti di fatto come sopra descritti. Come poi affermato dalla Corte di Cassazione, nel vigente ordinamento del rapporto di lavoro subordinato, regolato da contratti collettivi di diritto comune,
l'individuazione della contrattazione collettiva che regola il rapporto di lavoro va fatta unicamente attraverso l'indagine della volontà delle parti risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla protratta e non contestata applicazione di un determinato contratto collettivo. Il ricorso al criterio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro, fissato dall'art. 2070 cod. civ., è consentito al solo fine di individuare il parametro della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost., quando non risulti applicata alcuna contrattazione collettiva ovvero sia dedotta l'inadeguatezza della retribuzione contrattuale ex art. 36 Cost. rispetto all'effettiva attività lavorativa esercitata (cfr. Cass. 11372/2008).
Nella specie, come già sopra evidenziato, la parte ricorrente non ha offerto prova della applicazione al rapporto di lavoro dell'invocato CCNL sicchè deve ritenersi infondata la domanda tesa ad ottenere differenze retributive sulla base del predetto indimostrato presupposto, non essendo altresì stata specificamente dedotta la inadeguatezza ex art. 36 Cost. della retribuzione corrisposta rispetto all'effettiva attività lavorativa esercitata.
Per quanto concerne la retribuzione richiesta per la mensilità di marzo 2023, vi è da evidenziare che non vi è alcuna documentazione probante la “quantità” (in termini di giorni e ore) dell'attività lavorativa espletata dal ricorrente in tale mensilità considerato altresì, per un verso, che l'estratto contributivo prodotto in atti si ferma al mese di febbraio 2023 e per altro verso che il ricorrente -in mancanza di supporto documentale- ha ritenuto di non articolare una prova orale a dimostrazione di aver lavorato anche per tale mensilità secondo i giorni e gli orari
-solo- dedotti in ricorso. La domanda non può pertanto essere accolta.
Del pari va rigettata, per genericità di allegazione, la domanda avente ad oggetto la retribuzione per “ratei di tredicesima, le festività, i permessi, le ferie non godute” non avendo la parte ricorrente specificamente dedotto quali ratei di tredicesima non avrebbe ricevuto, per quali festività avrebbe lavorato o quali festività non sarebbero state retribuite, a quali e quanti permessi -eventualmente- non goduti avrebbe avuto diritto e per quali anni e quanti giorni di ferie non avrebbe goduto.
Il difetto di allegazione è aggravato nella specie considerando che dall'esame delle buste paga prodotte in ricorso (non inerenti all'intero rapporto di lavoro e rispetto alle quali la parte ricorrente ha ammesso in ricorso il pagamento) risulta la corresponsione della tredicesima mensilità -per gli anni 2018-2021-, il pagamento di festività e la fruizione di ferie.
In virtù di tali considerazioni deve ritenersi che, mediante la prova documentale prodotta in atti, la parte ricorrente abbia esclusivamente fornito la prova del fatto costitutivo del diritto alla retribuzione differita dovuta a titolo di trattamento di fine rapporto, mentre la parte convenuta, rimasta contumace, non ha assolto all'onere della prova su di essa gravante in ordine all'estinzione di tale obbligazione retributiva nei confronti della parte ricorrente. Riguardo alla quantificazione della somma dovuta per tale emolumento, non potendo farsi ricorso al conteggio di parte in quanto basato su presupposti indimostrati in causa, può farsi riferimento ai valori retributivi risultanti dall'estratto contributivo concludendosi che spetta al ricorrente l'importo di € 6.344,59 a titolo di trattamento di fine rapporto per il rapporto di lavoro iniziato il 11.4.2018 e cessato il 27.3.2023.
La complessiva somma dovuta, come sopra determinata, è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (cfr, Cass. nn. 9198/2000, 6337/2003 e 13735/1992).
Sul predetto credito sono dovuti, ex art. 429, comma 3, c.p.c., la rivalutazione monetaria e gli interessi al saggio legale dalla maturazione del credito (data di cessazione del rapporto) al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo rapportando il valore della controversia al criterio del decisum (Cass. 9237/2022)
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca
D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna la CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di Pt_1
, per i titoli di cui in motivazione, della complessiva somma di € 6.344,59,
[...]
al lordo delle ritenute di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito al soddisfo;
2. condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.886,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuliana Alati.
Salerno, 12.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Francesca D'Antonio