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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/02/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
REPUBBLICA ITALIANA
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Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di “Contratti bancari (deposito bancario, etc)” - Opposizione a decreto ingiuntivo, promossa
DA 3
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CORRADO C.F._1
BELFIORE, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ragusa, via Picardi n. 16
OPPONENTE
CONTRO
con sede in Venezia-Mestre, via Controparte_1
Terraglio n. 63, P.I. , e per essa quale mandataria P.IVA_1 [...]
con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio n. Controparte_2
63, P.I. rappresentata e difesa dall'avv. MARCO P.IVA_2
ROSSI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, v.lo S. Bernardino n. 5A
OPPOSTA 4
IN FATTO E IN DIRITTO 5
Con atto di citazione, notificato in data 22/09/2021,
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1071/2021, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 08/07/2021, nel procedimento n. 2162/2021 R.G., con cui gli era stato ingiunto di pagare a e per essa quale mandataria Controparte_1
la somma di €.18.857,45, oltre ad interessi Controparte_2 come da domanda e spese del procedimento di ingiunzione ivi liquidate. Il pagamento della somma in questione era stato richiesto in forza del “contratto n. 101644372 (doc.03)”, stipulato fra il medesimo soggetto ingiunto e (vd. doc. n. 3 CP_3 CP_1 del fascicolo monitorio), la quale ultima aveva poi ceduto il relativo credito a che aveva mutato la propria Controparte_1 denominazione sociale in e che aveva Controparte_1 infine chiesto ed ottenuto, per il tramite della mandataria
[...]
il decreto ingiuntivo in questione (vd. doc. nn. 4, 5 Controparte_2
e 6 del fascicolo monitorio). 6
L'opponente, in particolare, eccepiva: la “NULLITA' DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO PER MANCATO ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI MEDIAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' OPPOSTA”; la “NULLITA' DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO PERCHE' FONDATO SU UN CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INESISTENTE MAI SOTTOSCRITTO DAL SIG. ”, a tal fine Parte_1 rilevando come “ fonda il presunto credito Controparte_1 vantato nei confronti dell'odierno opponente sul contratto di finanziamento n. 101644372, in realtà, inesistente in quanto mai sottoscritto dal sig. ”, mentre “Dall'esame della Parte_1 produzione documentale allegata da controparte si evince chiaramente la non corrispondenza tra il suddetto contratto su cui si fonda il titolo esecutivo oggi opposto ed il contratto realmente sottoscritto dal sig. , ovvero il n. 8107750.”; la Parte_1
“MANCANZA IN SENO AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO DI UN VALIDO PIANO DI AMMORTAMENTO.”, dovendosi conseguentemente “ritenere […] nullo il contratto di finanziamento, per indeterminatezza delle clausole contrattuali inerenti il costo del finanziamento in termini di interessi.”, nonché eccepire “la nullità del rapporto che ci occupa, anche con con riferimento alle clausole contrattuali inerenti la determinazione del tasso di interessi, ritenendosi dovuta eventualmente, qualora venisse data realmente prova scritta del diritto vantato, la sola restituzione della sorte capitale del prestito con conteggio degli interessi al tasso legale vigente tempo per tempo.”; la
“VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTA', BUONA FEDE E CORRETTEZZA NELL'ESECUZIONE DEL RAPPORTO E VIOLAZIONE DEL TASSO CONTRATTUALE”, atteso che “il TAEG effettivamente applicato al rapporto di finanziamento di cui al contratto n. 8107750, in realtà, è di gran lunga superiore a quello indicato in contratto.”, con il conseguente “venir meno di tutti gli obblighi contrattuali connessi all'esistenza delle clausole affette da nullità. Ed in particolar modo, di quella inerente al pagamento degli 7
interessi, motivo per cui si chiede, sin d'ora, la condanna della società opposta alla restituzione degli interessi sino ad oggi pagati”, nonché, in subordine, l'applicazione “dell'art. 117, settimo comma, T.U.B.”; infine, l'“ILLEGITTIMITA' DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. 8107750 PER CUMULO DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI E DI MORA.”, atteso che “ogni somma dovuta all'Intermediario, sulla base del piano di ammortamento previsto al momento della stipula, già include gli interessi corrispettivi”.
Ciò premesso, occorre innanzitutto precisare che non sussiste l'eccepita “NULLITA' DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO PER MANCATO ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI MEDIAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' OPPOSTA”. Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 28/2010, ratione temporis vigente, “I commi 1-bis e 2 [relativi all'obbligo di esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale] non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
”. Nella fattispecie, tale pronuncia è avvenuta con l'ordinanza del 06/02/2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di pari data. Inoltre, con la medesima ordinanza veniva assegnato all'opposta il termine di cui all'art. 5, comma 1bis, D.Lgs. n. 28/2010, per l'esperimento del tentativo di mediazione, e la medesima opposta ha poi dedotto e dimostrato di avervi ottemperato, depositando il relativo processo verbale di mediazione con esito negativo, “stante l'assenza della parte invitata [l'opponente] e rilevata, quindi, l'impossibilità di dar corso alla procedura”. Ne discende, pertanto, che deve ritenersi procedibile la domanda giudiziale azionata con il ricorso monitorio. 8
L'opponente ha altresì eccepito la “NULLITA' DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO PERCHE' FONDATO SU UN CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INESISTENTE MAI SOTTOSCRITTO DAL SIG.
”, rilevando come “ fonda Parte_1 Controparte_1 il presunto credito vantato nei confronti dell'odierno opponente sul contratto di finanziamento n. 101644372, in realtà, inesistente in quanto mai sottoscritto dal sig. ”, mentre Parte_1
“Dall'esame della produzione documentale allegata da controparte si evince chiaramente la non corrispondenza tra il suddetto contratto su cui si fonda il titolo esecutivo oggi opposto ed il contratto realmente sottoscritto dal sig. , ovvero Parte_1 il n. 8107750.”. L'eccezione in esame deve essere disattesa. Al di là della specifica numerazione utilizzata, l'opposta ha evidentemente inteso azionare il titolo contrattuale prodotto in allegato al n. 3 del fascicolo monitorio, e dunque, come si legge nell'intestazione del medesimo, il “Contratto n. 8107750”, che peraltro risulta validamente sottoscritto dall'opponente. Oltre a ciò, l'opposta ha dedotto e precisato (e l'opponente non ha validamente confutato) che la numerazione indicata nel ricorso monitorio (101644372), pur riferendosi al medesimo predetto contratto (doc. n. 3 del fascicolo monitorio), costituisce soltanto quella successivamente utilizzata dalla cessionaria opposta “per ragioni di catalogazione interna”. 9
Ugualmente infondata è l'eccezione con cui l'opponente ha contestato la “MANCANZA IN SENO AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO DI UN VALIDO PIANO DI AMMORTAMENTO.”, con conseguente nullità del contratto di finanziamento “per indeterminatezza delle clausole contrattuali inerenti il costo del finanziamento in termini di interessi.”, nonché “la nullità del rapporto che ci occupa, anche con riferimento alle clausole contrattuali inerenti la determinazione del tasso di interessi, ritenendosi dovuta eventualmente, qualora venisse data realmente prova scritta del diritto vantato, la sola restituzione della sorte capitale del prestito con conteggio degli interessi al tasso legale vigente tempo per tempo.”. Al riguardo, è stato condivisibilmente affermato che “Non può essere affermata la nullità del mutuo per mancata allegazione del piano di ammortamento, posto che se è vero - da un lato - che il piano di ammortamento è una clausola contrattuale, è altrettanto vero che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo azionato dalla banca per il recupero del credito la produzione del piano di ammortamento non è elemento indefettibile della prova del residuo credito.” (Corte App. Messina, sez. I, 03/02/2023
n. 79).
Ed ancora “L'omessa allegazione del piano di ammortamento iniziale applicato al contratto di mutuo non costituisce violazione dell'art. 117 t.u.b., posto che il contratto rimane valido ed efficace a prescindere dalla predisposizione del piano di ammortamento, né risulta inficiata la sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme indicate.” (Tribunale Vicenza, sez. I, 08/06/2022 n. 998).
“Il piano di ammortamento è una mera modalità esplicativa delle condizioni già dedotte all'interno del contratto, con finalità di 10
illustrare al mutuatario lo sviluppo, tempo per tempo, del rapporto di finanziamento: come tale esso non può essere considerato un elemento costitutivo del contratto, con la conseguenza che la sua mancanza non genera alcun vizio contrattuale.” (Trib. Rimini, sez.
I, 24/02/2023 n. 159).
Invero, la mancata predisposizione di un piano di ammortamento costituisce al più violazione di un obbligo accessorio della banca (quello informativo sancito a favore del cliente), di cui occorre valutare nel merito la gravità (cfr. Cass., sez. III, ordinanza 26/06/2020 n. 12922).
Orbene, nel caso di specie, deve considerarsi senz'altro sufficiente la documentazione prodotta dall'opposta ai fini della prova del credito sotteso al decreto ingiuntivo opposto.
È stato infatti prodotto il contratto di finanziamento per cui è causa (doc. n. 3 del fascicolo monitorio), e in esso risultano chiaramente riportate tutte le condizioni significative e, in particolare, l'importo finanziato e l'ammontare, il numero e la periodicità delle rate, nonché i tassi di interesse, le spese e gli oneri applicati al soggetto finanziato. 11
L'opponente ha altresì eccepito la “VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTA', BUONA FEDE E CORRETTEZZA NELL'ESECUZIONE DEL RAPPORTO E VIOLAZIONE DEL TASSO CONTRATTUALE”, atteso che
“il TAEG effettivamente applicato al rapporto di finanziamento di cui al contratto n. 8107750, in realtà, è di gran lunga superiore a quello indicato in contratto.”, con il conseguente “venir meno di tutti gli obblighi contrattuali connessi all'esistenza delle clausole affette da nullità. Ed in particolar modo, di quella inerente al pagamento degli interessi, motivo per cui si chiede, sin d'ora, la condanna della società opposta alla restituzione degli interessi sino ad oggi pagati”, nonché, in subordine, l'applicazione “dell'art. 117, settimo comma, T.U.B.”. Anche l'eccezione in questione deve essere disattesa. La stessa, invero, è rimasta priva di riscontro probatorio, atteso che si deduce soltanto, e non anche si prova, la mancata inclusione nel calcolo del T.A.E.G. delle voci di costo appena menzionate nel ricorso monitorio, e dunque l'effettiva erroneità del calcolo medesimo.
Conseguentemente, non risulta possibile neppure verificare se ricorrano o meno i presupposti per l'applicazione dell'invocato art. 125 bis Tub, mentre, d'altro canto, è comunque esclusa l'invocabilità dell'art. 117, comma 7, Tub, posto che il T.a.e.g. “non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti”
(Cass. 39169/2021). 12
Infine, l'opponente ha eccepito l'“ILLEGITTIMITA' DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. 8107750 PER CUMULO DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI E DI MORA.”, rilevando, in particolare, che “in contratto è previsto testualmente che: "Per i ritardi di pagamenti saranno addebitati al consumatore interessi di mora nella misura del tasso contrattuale maggiorato di 1,00 punto percentuale in ragione d'anno ", e che “premesso che ogni somma dovuta all'Intermediario, sulla base del piano di ammortamento previsto al momento della stipula, già include gli interessi corrispettivi, quanto sopra comporta necessariamente che la società opposta, tramite la clausola predetta si è assicurata, oltre agli interessi corrispettivi, nei casi di ritardato pagamento, anche quelli nella misura di mora.”. La contestazione in esame, con tutta evidenza, è contraddittoria e comunque infondata. È contraddittoria, atteso che con essa si fa riferimento al “piano di ammortamento previsto al momento della stipula”, di cui invece, con eccezione precedente, l'opponente aveva contestato la mancata produzione da parte dell'opposta. È altresì infondata, poi, atteso che la clausola contrattuale richiamata dall'opponente non prevede l'applicazione degli interessi moratori sull'importo complessivo di ciascuno rata e, dunque, anche sulla parte di interessi corrispettivi di cui questa si compone, limitandosi piuttosto alla previsione e alla quantificazione degli interessi moratori;
né, del resto, l'opponente ha dimostrato l'effettiva applicazione, da parte dell'opposta, del solo eccepito “cumulo di interessi corrispettivi e di mora”. Ne discende, pertanto, che anche l'eccezione in esame non merita il chiesto accoglimento. 13
Alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione proposta deve pertanto essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, già esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa
Rigetta l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1071/2021, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 08/07/2021, nel procedimento n. 2162/2021 R.G., già esecutivo.
Condanna l'opponente a rifondere a parte Parte_1 opposta e per essa quale mandataria Controparte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in €. 1.700,00 Controparte_2
a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge. Così deciso, in Ragusa il 10/02/2025.
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