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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/10/2025, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino nello sciogliere la riserva assunta all'udienza del 23 ottobre
2025 pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG 1453/2024 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Correra Nicoletta presso cui Parte_1
domicilia in Nola alla via Giacomo Imbroda
Opponente
CONTRO
CP_
in proprio e quale mandatario di in persona del suo l.r.p.t. CP_2
rappresentato e difeso dall' avv.to Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura dell'Ente Previdenziale in Nola alla via Variante SS 7 bis
Opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato alla data del 28.02.2024 e regolarmente notificato, la ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2023
0012181904 000 per il pagamento della somma di euro 7.856,57 per il mancato pagamento di contributi previdenziali per gli anni 2017 – 2018 -2022 – gennaio/giugno 2023, limitandone l'impugnativa al solo periodo dell'anno 2022 e gennaio giugno 2023 per un importo di euro 3.351,17 il periodo dal sempre stesso arco temporale sino al 01/22 al 03/2023 .Ponendo a fondamento dell'opposizione la insussistenza dei crediti previdenziali dell' la illegittimità della pretesa. CP_1 CP_ Si costituiva in giudizio l' con contestuale memoria difensiva eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva della poiché alla CP_2 predetta società dal gennaio 2006 non sono più stati ceduti i crediti dovuti CP_ dall' Ciò posto la predetta società deve essere estromessa dal giudizio. Nel merito , l' contestando la fondatezza della pretesa avversaria ritiene che CP_1
l'obbligazione contributiva derivasse dall'attività svolta dal ricorrente quale socio accomandatario della società Napoli Store di VA AN & C. e poi dalla società di VA AN & C. gestendo in quanto tale tutta la Parte_2 gestione delle società.
A seguito di vari rinvio la causa veniva all'odierna udienza la causa veniva decisa.
Va osservato in via preliminare , che l'opposizione si fonda su una impugnativa di un avviso di addebito emesso in seguito ad una istanza della stessa ricorrente che dichiara CP_
“di essere tenuta all'iscrizione alla Gestione speciale degli esercenti attività commerciali in quanto partecipa direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza con Data Inizio Attività 9.12.2020”.
Tanto premesso in ossequio alla regola , ormai pacificamente recepita in ambito giurisprudenziale , della c.d.” ragione più liquida” il Giudice , in sede decisoria , non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare secondo quando disposto dall'art. 276 cpc , ove si ritenga più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che – pur logicamente subordinata alle altre – sia più evidente e rapidamente risolvibile. Si tratta , infatti, di un principio pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio , ormai anche sancito dalla Costituzione ex art. 111 Cost. , il quale persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come sovranità statale,. Ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività per la realizzazione del diritto della parte ad ottenere una decisione nel merito in tempi ragionevoli ( cfr: in questo senso Cass civ sez un. Del 09.10.2008 n. 24883) . In tal senso,dunque, recentemente la Suprema Corte di
Cassazione nel riconoscere che il principio della “ ragione più liquida” impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica ha statuito che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole - anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre. ( cifr. In proposito Cass. Civ. sez VI del 28.05.2014 n. 12002), ai fini del decidere, è sufficiente richiamare le precedenti sentenze di questo Giudicante in merito per dare atto della carenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti, nonché dell'inidoneità della qualità di socio accomandatario a costituire presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti.
CP_ Passando ad esaminare il merito del processo si rileva che la pretesa dell' si fonda su due avvisi di addebito in relazione al mancato pagamento di contributi previdenziali dovuti alla gestione commercianti per gli anni dal 2017 al 2023.
Gli elementi probatori sono insufficienti a giustificare la pretesa contributiva.
La L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che sostituisce la L. 3 giugno
1975, n. 160, art. 29, comma 1, dispone: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
L'onere della prova in ordine alla sussistenza dei suddetti presupposti è in capo CP_ all' poiché il ricorso ha per oggetto la sussistenza della pretesa contributiva
(Cass. 22862/2010: In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , preteso sulla base di verbale CP_1 ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria).
Dalla documentazione in atti del fascicolo dell' è' controversa la CP_1 sussistenza in capo a parte ricorrente dei presupposti di cui alla lettera c) e cioè la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Il carattere abituale e prevalente richiesto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, ai fini del sorgere dell'obbligo dell'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, si concreta nell'espletamento continuativa e non occasionale di attività in ambito aziendale (Cass. n. 20268 del 19.11.2012; id., Cass. n. 11804 del 12.7.2012; id., Ordinanza n. 20268 del
19/11/2012; ordinanza n.28017/2017). CP_ Il lavoro aziendale che giustifica l'iscrizione alla gestione commercianti è quello propriamente operativo e non la mera attività che il socio può svolgere in quanto amministratore, che può implicare l'iscrizione in altra gestione (cd. separata, art. 2, c. 26, L. n. 335 del 1995, in combinato disposto con l'art. 49, c.
1, del D.P.R. n. 917 del 1986). Sono infatti soggetti all'iscrizione nella gestione commercianti coloro che "sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa" (Cass. 3240/2010).
La norma è chiara nel richiedere la prova del concreto espletamento di attività di lavoro, prova necessaria in quanto i soci potrebbero delegare ad altri soggetti, anche estranei alla compagine sociale, lo svolgimento dell'attività operativa che potrebbe peraltro essere svolta anche da uno solo di essi e non necessariamente da tutti.
Ne consegue, sul piano logico e giuridico, l'inidoneità dell'annotazione, in mancanza di ulteriori elementi, a fungere da indizio univoco del fatto ignoto da provare.
Va condiviso il modus operandi suggerito dall'ente convenuto nella circolare n.
78 del 14.05.2013, nella parte in cui richiama gli uffici a che "l'attività di verifica dei requisiti non si limiti a riscontri meramente documentali, bensì si estenda, ove necessario, ad accertamenti da effettuarsi in loco". Modalità non seguita nella fattispecie in esame. La legge richiede la partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale. Per abitualità non si intende quotidianità ma soltanto non occasionalità del contributo e quindi sua continuità nel tempo, che per le attività indicate non sussiste. CP_
L' in punto di fatto nulla ha provato limitandosi aa emettere l'avviso di addebito in seguito ad una istanza della ricorrente che dichiarava di essere tenuta all'iscrizione alla Gestione speciale degli esercenti attività CP_1 commerciali in quanto partecipa direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza con Data Inizio Attività 9.12.2020”.
Non ha poi articolato alcuna istanza istruttoria.
Sulla scorta di quanto posto la domanda va accolta solo in merito al periodo dell'anno 2022 al gennaio/giugno 2023, come espressamente richiesto nel ricorso introduttivo del presente giudizio
Ogni altra questione viene assorbita dalla presente pronuncia
L'accoglimento del ricorso comporta che il carico delle spese sia posto in capo a parte opposta (nella sostanza soccombente) .
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna della parte resistente al rimborso in favore del ricorrente , le quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n.
55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro 1.1001,00 a euro 5.200,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4
P. Q. M
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando , respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione così provvede:
- Accoglie l'opposizione ed annulla l' avviso di addebito n. 371 2023
00121181904 000 solo in merito solo per i periodi dall'anno 2022 e gennaio/giugno 2023 ; CP_
- Condanna l' alla refusione delle spese di lite liquidate in € 620,20 oltre a spese generali nella misura del 15% IVA e CPA.se dovuti con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Nicoletta Correra;
Nola lì 30.10.2025
Il Got Lavoro
dott. Aristide Perrino
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino nello sciogliere la riserva assunta all'udienza del 23 ottobre
2025 pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG 1453/2024 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Correra Nicoletta presso cui Parte_1
domicilia in Nola alla via Giacomo Imbroda
Opponente
CONTRO
CP_
in proprio e quale mandatario di in persona del suo l.r.p.t. CP_2
rappresentato e difeso dall' avv.to Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura dell'Ente Previdenziale in Nola alla via Variante SS 7 bis
Opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato alla data del 28.02.2024 e regolarmente notificato, la ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2023
0012181904 000 per il pagamento della somma di euro 7.856,57 per il mancato pagamento di contributi previdenziali per gli anni 2017 – 2018 -2022 – gennaio/giugno 2023, limitandone l'impugnativa al solo periodo dell'anno 2022 e gennaio giugno 2023 per un importo di euro 3.351,17 il periodo dal sempre stesso arco temporale sino al 01/22 al 03/2023 .Ponendo a fondamento dell'opposizione la insussistenza dei crediti previdenziali dell' la illegittimità della pretesa. CP_1 CP_ Si costituiva in giudizio l' con contestuale memoria difensiva eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva della poiché alla CP_2 predetta società dal gennaio 2006 non sono più stati ceduti i crediti dovuti CP_ dall' Ciò posto la predetta società deve essere estromessa dal giudizio. Nel merito , l' contestando la fondatezza della pretesa avversaria ritiene che CP_1
l'obbligazione contributiva derivasse dall'attività svolta dal ricorrente quale socio accomandatario della società Napoli Store di VA AN & C. e poi dalla società di VA AN & C. gestendo in quanto tale tutta la Parte_2 gestione delle società.
A seguito di vari rinvio la causa veniva all'odierna udienza la causa veniva decisa.
Va osservato in via preliminare , che l'opposizione si fonda su una impugnativa di un avviso di addebito emesso in seguito ad una istanza della stessa ricorrente che dichiara CP_
“di essere tenuta all'iscrizione alla Gestione speciale degli esercenti attività commerciali in quanto partecipa direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza con Data Inizio Attività 9.12.2020”.
Tanto premesso in ossequio alla regola , ormai pacificamente recepita in ambito giurisprudenziale , della c.d.” ragione più liquida” il Giudice , in sede decisoria , non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare secondo quando disposto dall'art. 276 cpc , ove si ritenga più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che – pur logicamente subordinata alle altre – sia più evidente e rapidamente risolvibile. Si tratta , infatti, di un principio pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio , ormai anche sancito dalla Costituzione ex art. 111 Cost. , il quale persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come sovranità statale,. Ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività per la realizzazione del diritto della parte ad ottenere una decisione nel merito in tempi ragionevoli ( cfr: in questo senso Cass civ sez un. Del 09.10.2008 n. 24883) . In tal senso,dunque, recentemente la Suprema Corte di
Cassazione nel riconoscere che il principio della “ ragione più liquida” impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica ha statuito che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole - anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre. ( cifr. In proposito Cass. Civ. sez VI del 28.05.2014 n. 12002), ai fini del decidere, è sufficiente richiamare le precedenti sentenze di questo Giudicante in merito per dare atto della carenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti, nonché dell'inidoneità della qualità di socio accomandatario a costituire presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti.
CP_ Passando ad esaminare il merito del processo si rileva che la pretesa dell' si fonda su due avvisi di addebito in relazione al mancato pagamento di contributi previdenziali dovuti alla gestione commercianti per gli anni dal 2017 al 2023.
Gli elementi probatori sono insufficienti a giustificare la pretesa contributiva.
La L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che sostituisce la L. 3 giugno
1975, n. 160, art. 29, comma 1, dispone: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
L'onere della prova in ordine alla sussistenza dei suddetti presupposti è in capo CP_ all' poiché il ricorso ha per oggetto la sussistenza della pretesa contributiva
(Cass. 22862/2010: In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , preteso sulla base di verbale CP_1 ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria).
Dalla documentazione in atti del fascicolo dell' è' controversa la CP_1 sussistenza in capo a parte ricorrente dei presupposti di cui alla lettera c) e cioè la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Il carattere abituale e prevalente richiesto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, ai fini del sorgere dell'obbligo dell'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, si concreta nell'espletamento continuativa e non occasionale di attività in ambito aziendale (Cass. n. 20268 del 19.11.2012; id., Cass. n. 11804 del 12.7.2012; id., Ordinanza n. 20268 del
19/11/2012; ordinanza n.28017/2017). CP_ Il lavoro aziendale che giustifica l'iscrizione alla gestione commercianti è quello propriamente operativo e non la mera attività che il socio può svolgere in quanto amministratore, che può implicare l'iscrizione in altra gestione (cd. separata, art. 2, c. 26, L. n. 335 del 1995, in combinato disposto con l'art. 49, c.
1, del D.P.R. n. 917 del 1986). Sono infatti soggetti all'iscrizione nella gestione commercianti coloro che "sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa" (Cass. 3240/2010).
La norma è chiara nel richiedere la prova del concreto espletamento di attività di lavoro, prova necessaria in quanto i soci potrebbero delegare ad altri soggetti, anche estranei alla compagine sociale, lo svolgimento dell'attività operativa che potrebbe peraltro essere svolta anche da uno solo di essi e non necessariamente da tutti.
Ne consegue, sul piano logico e giuridico, l'inidoneità dell'annotazione, in mancanza di ulteriori elementi, a fungere da indizio univoco del fatto ignoto da provare.
Va condiviso il modus operandi suggerito dall'ente convenuto nella circolare n.
78 del 14.05.2013, nella parte in cui richiama gli uffici a che "l'attività di verifica dei requisiti non si limiti a riscontri meramente documentali, bensì si estenda, ove necessario, ad accertamenti da effettuarsi in loco". Modalità non seguita nella fattispecie in esame. La legge richiede la partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale. Per abitualità non si intende quotidianità ma soltanto non occasionalità del contributo e quindi sua continuità nel tempo, che per le attività indicate non sussiste. CP_
L' in punto di fatto nulla ha provato limitandosi aa emettere l'avviso di addebito in seguito ad una istanza della ricorrente che dichiarava di essere tenuta all'iscrizione alla Gestione speciale degli esercenti attività CP_1 commerciali in quanto partecipa direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza con Data Inizio Attività 9.12.2020”.
Non ha poi articolato alcuna istanza istruttoria.
Sulla scorta di quanto posto la domanda va accolta solo in merito al periodo dell'anno 2022 al gennaio/giugno 2023, come espressamente richiesto nel ricorso introduttivo del presente giudizio
Ogni altra questione viene assorbita dalla presente pronuncia
L'accoglimento del ricorso comporta che il carico delle spese sia posto in capo a parte opposta (nella sostanza soccombente) .
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna della parte resistente al rimborso in favore del ricorrente , le quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n.
55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro 1.1001,00 a euro 5.200,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4
P. Q. M
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando , respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione così provvede:
- Accoglie l'opposizione ed annulla l' avviso di addebito n. 371 2023
00121181904 000 solo in merito solo per i periodi dall'anno 2022 e gennaio/giugno 2023 ; CP_
- Condanna l' alla refusione delle spese di lite liquidate in € 620,20 oltre a spese generali nella misura del 15% IVA e CPA.se dovuti con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Nicoletta Correra;
Nola lì 30.10.2025
Il Got Lavoro
dott. Aristide Perrino