Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/02/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta: dott.ssa Antonella Izzo, presidente dott.ssa Claudia De Martin, consigliere avv. Girolamo Porcelli, consigliere aus.
all'udienza del 28 febbraio 2025 ha pronunciato all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1895/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, vertente tra
(C.f. ) e (C.f.. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Carlo Bogino appellanti contro
(P. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Aniello Pullano giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellato contro
e (contumaci) Parte_3 Controparte_2 Parte_4 appellati
oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 106/2021 emessa nel giudizio rubricato al n. 3018/2019 R.G., pubblicata in data 2.2.2021 e notificata il 1.3.2021.
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1- Con atto di citazione ritualmente notificato il domandava al Tribunale di Controparte_1
Latina di dichiarare inefficace nei suoi confronti ex art. 2901 c.c. l'atto di costituzione del fondo patrimoniale tra e nonché l'atto di compravendita del Parte_1 Parte_2
18.12.2017 stipulato a rogito del notaio rep n. 34014 racc. n. 15186 e trascritto il Persona_1
22.12.2017, con cui unitamente alla coniuge, aveva traferito ai figli la proprietà di Parte_1 tutti gli immobili già conferiti nel fondo patrimoniale.
Deduceva l'attore di essere creditore del sig. in forza della sentenza della Corte di Parte_1
Appello di Roma n. 859/2014 con cui il convenuto era stato condannato a corrispondere al
[...]
€ 51.643,62 e che gli atti impugnati erano successivi alla pubblicazione della sentenza. CP_1
Riguardo all'elemento soggettivo, il affermava la sussistenza della scientia fraudis Controparte_1 in ragione della sussistenza di una serie di elementi tra cui: l'anteriorità del credito rispetto agli atti dispositivi pregiudizievoli;
la mancata corresponsione del prezzo da parte degli acquirenti;
il valore esiguo della compravendita;
la permanenza dei beni immobili nella disponibilità dell'alienante, atteso che nella compravendita era stata pattuita una riserva di usufrutto in favore dei sig.ri e Pt_1
; il rapporto di filiazione tra debitore e acquirenti e il vincolo parentale esistente tra le Parte_5 parti.
In data 20.2.2020 si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto delle domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto.
All'esito del processo, il Tribunale così provvedeva:
“il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al R.G.A.C.C. n. 3018/19, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, cosi provvede:
1.accoglie al domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara inefficaci, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., nei confronti del a) l'atto di costituzione di fondo patrimoniale intercorso Controparte_1 fra e , a rogito del notaio , rep. 32152 - racc. 13787 Parte_1 Parte_2 Per_1 del 30/10/2014, trascritto in data 03/11/2014 ai nn. 30755/47190 di formalità, il quale è allegato in atti ed il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trasferito;
b) l'atto di compravendita intercorso fra , , e Parte_1 Controparte_2 Parte_3
, alla cui stipula è intervenuta anche , a rogito del notaio Parte_4 Parte_2 Per_1 rep. 34024 - racc. 15186 del 18/12/2017, trascritto in data 22/12/2017 ai пп. 60337/41595,
60335/41593 e 60336/41594 di formalità, il quale è allegato in atti ed il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2.ordina al Direttore dell'Ufficio del Territorio competente di procedere alla annotazione o alla trascrizione della presente sentenza con esonero da responsabilità;
3.condanna tutti i convenuti, in solido fra loro, a rifondere in favore del le spese Controparte_1 sostenute per questo giudizio, che si liquidano in Euro 825,75 per spese vive ed Euro 9.380,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali in misura del 15% come per legge”.
§ 2. – Il Tribunale motivava la decisione accertando la sussistenza di tutti i presupposti ex art. 2901
c.c.
In primo luogo, il Giudice accertava la tutelabilità del credito a mezzo dell'azione revocatoria per essere consacrato in un titolo esecutivo e la sua anteriorità rispetto agli atti pregiudizievoli posti in essere dal debitore. In secondo luogo, veniva accertata la natura di atto a titolo gratuito sia del fondo patrimoniale, come da granitica giurisprudenza, sia della compravendita, atteso che nel caso di specie la gratuità del negozio emergeva da una serie di indizi gravi, precisi e concordanti tra cui: il rapporto di parentela tra le parti contraenti, un termine per il versamento del prezzo incompatibile con le logiche di mercato e l'assenza di qualsiasi pagamento eseguito dagli acquirenti. Quanto alla sussistenza dell'eventus damni, il Tribunale accertava che gli atti posti in essere dal debitore fossero con evidenza lesivi dell'interesse creditorio poiché gli stessi avevano comportato una notevole variazione quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore.
Infine, quanto all'elemento soggettivo, veniva accertato che il sig. avrebbe dovuto essere Pt_1 consapevole che la stipulazione degli atti dispositivi impugnati avrebbero comportato una lesione degli interessi del creditore in quanto i medesimi hanno avuto sostanzialmente l'effetto di azzerare il suo patrimonio. Nessuna rilevanza, invece, doveva essere attribuita alla conoscenza dei terzi circa la portata lesiva degli atti attesa la qualificazione come atti a titolo gratuito. § 3 —Con atto di appello contenente un solo motivo, gli appellanti impugnavano la sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone chiedendone la riforma e domandavano: in via preliminare, di ammettere le prove testimoniali articolate nelle memorie istruttorie e, nel merito, di annullare la sentenza impugnata. A tal proposito, sostengono gli appellanti che nel capo in cui veniva accerta la natura di atto a titolo gratuito della compravendita, il Tribunale avrebbe proceduto in via incidentale all'accertamento della simulazione dell'atto in assenza di specifica domanda di parte. In particolare, Il Tribunale avrebbe fatto ricorso a elementi presuntivi per accertare la natura gratuita e non onerosa del contratto riferendosi a presunzioni che diversamente avrebbero trovato la propria logica a sostegno dell'azione revocatoria, piuttosto che di quella di simulazione.
Inoltre, il nel corso del giudizio avrebbe sempre sostenuto l'onerosità della Controparte_1 compravendita e, pertanto, non avrebbe dimostrato alcun intento agire a mezzo di un'azione di simulazione. La sentenza, pertanto, sarebbe viziata da ultrapetizione poiché il Tribunale si sarebbe spinto oltre i limiti del petitum ed avrebbe comportato una notevole lesione del diritto alla difesa degli appellanti poiché gli stessi non sarebbero stati posti nelle condizioni di difendersi adeguatamente.
In data 6.9.2021 si costituiva il opponendosi all'ammissione delle istanze di prova Controparte_1 testimoniale, perché verterebbero su fatti irrilevanti, ed evidenziando la rinuncia degli appellanti alla prova per interrogatorio formale, pure richiesta in primo grado e nono ammessa. Eccepiva inoltre l'inammissibilità dell'appello, per la carente formulazione delle conclusioni e la mancata riproposizione delle conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado, e l'infondatezza dell'impugnazione nel merito. L'appellato concludeva quindi per la conferma della sentenza impugnata. In data 19.11.2021 veniva dichiarata la contumacia dei sig.ri Parte_3 CP_2
e
[...] Parte_4
§ 4 — L'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal è infondata. Controparte_1
Gli appellanti hanno esposto chiaramente il motivo di critica alla decisione di primo grado, sicché l'atto è conforme ai criteri fissati dall'art.342 c.p.c., mentre le conclusioni, se pure formulate con la generica richiesta di riforma della decisione impugnata, vanno lette alla luce della parte motivazionale e sono quindi da intendere come volte al rigetto della domanda del di revoca del contratto di CP_1 vendita concluso tra gli appellanti e i loro figli il 18.12.2017.
§ 5. – Ancora in via preliminare, si osserva che gli appellanti non criticano la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha accolto la domanda di revoca dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, sicché questo capo della decisione di primo grado è passato in giudicato.
Quanto alla revoca del contratto di vendita, gli appellanti non criticano l'accertamento della dannosità dell'atto per le ragioni di credito del e dell'anteriorità del credito rispetto all'atto, ma solo CP_1 l'accertamento dell'elemento soggettivo relativo agli acquirenti, ritenuto dal tribunale superfluo in ragione della presunta gratuità dell'atto dispositivo. Dunque è incontestato e coperto da giudicato l'accertamento di tutti gli altri presupposti indicati dall'art.2901 c.c. per la revocabilità dell'atto, incluso l'elemento soggettivo relativo ai venditori. Occorre allora evidenziare che - come si legge nella sentenza di primo grado, immune da censure sul punto - l'elemento soggettivo, data l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo impugnato, è quello della cosiddetta scientia damni, ossia la mera conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore, per cui non è necessario accertare l'intenzionalità di tale pregiudizio, ossia la dolosa preordinazione dell'atto in danno del creditore, richiesta solo nel caso in cui l'atto impugnato sia anteriore al sorgere del credito.
§ 6. - Sulle istanze di prova testimoniale riproposte dagli appellanti, che sono quelle formulate nella memoria ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. del 25.6.2020, si osserva che il primo capitolo è irrilevante perché verte su un fatto incontestato, ossia l'assenza dei figli degli appellanti ai ripetuti incontri che si tennero tra e il per tentare una soluzione transattiva della Parte_1 Controparte_1 controversia relativa al contratto di appalto per la costruzione della strada comunale Volta Sacco –
Noce. Il secondo capitolo è invece inammissibile, perché indica come testimoni i figli degli appellanti, che sono parti del giudizio e come tali incapaci a deporre.
§ 7. – Nel merito, l'appello è fondato ma non può condurre alla riforma della sentenza impugnata, bensì unicamente alla rettifica della motivazione nel senso che si va a esporre. È vero che la vendita è un contratto tipicamente oneroso, sicché l'accertamento della gratuità del contratto compiuto da giudice di primo grado non è compatibile con la causa dello stesso. Pertanto il primo giudice, come osservano fondatamente gli appellanti, ha accertato incidentalmente la simulazione della vendita perché dissimulante una donazione, ma così facendo ha violato l'art.112
c.p.c., perché la simulazione relativa del contratto impugnato non era stata dedotta dal come CP_1 fatto costitutivo della sua domanda.
Occorre quindi riformare la sentenza sul punto, accertando le condizioni per la revocabilità dell'atto di cui all'art.2901 comma 1 c.c. con riferimento alla vendita in quanto tale, il che implica che sia necessario accertare l'elemento soggettivo della scientia damni anche in capo agli acquirenti.
Si premette che è sufficiente a tal fine la consapevolezza della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale dell'alienante, non occorrendo la conoscenza, da parte del terzo acquirente, dello specifico credito per cui è proposta l'azione revocatoria, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito
(Cass.n.28243/2021, conforme a n.16825/2013). L'elemento soggettivo va necessariamente accertato per presunzioni, sulla base di elementi indiziari di carattere oggettivo, e tra questi è compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente
(Cass.n.1286/2019 conforme a n.5359/2009).
Ebbene, nella fattispecie gli acquirenti sono i tre figli del debitore alienante, , CP_2 [...]
e che alla data della vendita avevano, rispettivamente, trentanove, trentotto e Parte_3 Pt_4 trentadue anni. I primi due erano conviventi con i genitori, mentre il terzo abitava nella stessa strada a brevissima distanza dai genitori e dai fratelli maggiori, come risulta dai certificati di residenza prodotti da parte attrice, oggi appellata, nel giudizio di primo grado. È quindi implausibile che gli acquirenti, tutti adulti già da tempo e in contatto continuo con i genitori, non fossero a conoscenza, quantomeno in modo generico, di una pretesa debitoria del verso il padre, anche Controparte_1 perché la notifica dell'atto di precetto era stata eseguita dal Comune meno di un anno prima
(9.12.2016) all'indirizzo di residenza del debitore.
Inoltre il contratto aveva a oggetto l'intero patrimonio immobiliare di per cui era Parte_1 di per sé pregiudizievole per qualunque suo creditore. Gli acquirenti avrebbero potuto essere ignari della dannosità dell'atto per i creditori del padre solo se avessero potuto ragionevolmente credere che egli fosse del tutto libero da debiti, ma così non era, se non altro perché una certa esposizione debitoria
è il naturale corollario della stessa attività imprenditoriale da lui svolta.
Infine, la solidarietà familiare che dovrebbe giustificare le peculiari condizioni economiche della vendita (prezzi palesemente inferiori ai valori dei beni e pagabili senza interessi entro quindici anni) si era già esplicata solo tre anni prima nel conferire gli stessi immobili in un fondo vincolato ai bisogni della famiglia, sicché è implausibile la nuova esigenza dei familiari di dar luogo a una sistemazione dei beni che anticipasse quella che avrebbe potuto essere, in futuro, la successione dei figli nei diritti patrimoniali dei genitori. Comunque - ribadito che, anche se così fosse, ciò non escluderebbe il requisito della conoscenza della dannosità dell'atto per le ragioni dei creditori dell'alienante - l'incoerente sequenza di atti dispositivi avrebbe dovuto allertare ulteriormente i compratori sulla situazione debitoria del genitore.
Conclusivamente, si ritiene che dalle risultanze dei documenti in atti emerga la prova dell'elemento soggettivo richiesto dall'art.2901 c.c. in capo ai terzi acquirenti per la revoca del contratto di vendita in questione. La sentenza di primo grado va quindi confermata, con la motivazione modificata come sopra.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per compensi secondo i valori medi di cui al D.M.n.55/14, salvo il valore minimo per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimento, riferiti allo scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di
Frosinone n. 106/2021, pubblicata il 2.2.2021, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti e a rifondere al Parte_1 Parte_2 CP_1
le spese processuali di questo grado di giudizio che liquida per compensi in €
[...]
12.154,00 oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge;
3. dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato, ex art.13 comma 1 quater
D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 28.2.2025
Il presidente est.
Antonella Izzo