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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/09/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3670/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Beatrice Ruperto, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 3670 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019 tra rappresentata e difesa dagli avv.ti Valeria Lozzi, Guido Carlo Pizzi e Maurizio Parte_1
Colaiacovo opponente e rappresentata e difesa dagli avv.ti Valentino Capece Minutolo Controparte_1
e Marco Giuliani opposta
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 13.5.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 772/2019, richiesto ed Parte_1 ottenuto da nei suoi confronti per l'importo di euro 17.686,50, oltre interessi Controparte_1 come da domanda e spese della fase monitoria, a titolo di saldo per prestazioni di fornitura e posa in opera di lavorazioni indicate in nn. 2 preventivi accettati dall'opponente, formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertato e dichiarato che il D. I. n. 772/2019, emesso dal Tribunale Ordinario di Tivoli, G. U. Dott. Scolaro in data 14/05/2019, in esito a ricorso rubricato al n. di R. G. 5387/2018, è stato emesso in totale carenza dei presupposti di cui agli Artt. 633 e ss. C.p.C., per essere il credito fatto valere antecedentemente e documentalmente contestato e non essendo esso, quindi, né certo, né liquido né esigibile e, comunque, che il suddetto credito in primo luogo è aritmeticamente inesatto per notevole eccesso (Euro 3.000,00) ed in secondo luogo per gravi difetti dell'opera fornita è destituito di qualsivoglia fondamento ed insussistente, e ne è illegittima la richiesta e la pretesa, revocare il citato D. I. per uno o per tutti i motivi esposti annullandolo e dichiarandolo di niun giuridico effetto;
- denegare in sede di udienza di comparizione in ogni caso ed in via interinale la provvisoria esecuzione dello stesso, ove ex adverso richiesta, appalesandosi la presente opposizione, in punto di summaria cognitio ed ai fini del suddetto scrutinio ex art. 648 c.p.c., fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e comunque ostando alla suddetta concessione gravi motivi;
- Nel merito, ed in via ove occorra riconvenzionale, accertato e dichiarato che la fornitura così come complessivamente eseguita presenta i gravi difetti di esecuzione e gli importanti vizi analiticamente denunziati e documentati con l'opposizione, e quindi l'inadempimento del prestatore d'opera
[...] questa condannare ad eseguire tutti gli interventi necessari e/o opportuni per il ripristino e perché tutte CP_1 le componenti della fornitura stessa restino definitivamente realizzate a tutta regola d'arte, dichiarando dovuto il saldo prezzo, nella accertanda quantificazione che tenga conto anche degli effettivi acconti versati come sopra specificati, solo e soltanto in esito all'accertamento della perfetta riuscita dell'opera dopo tali interventi;
condannando peraltro l'opposta al risarcimento danni per ridotta fruibilità dell'immobile, disagi nel suo utilizzo, necessità di ospitalità presso terzi e quant'altro da liquidarsi in almeno Euro 8.000,00 od in quella maggiore o minor somma che apparirà di giustizia in esito all'esperenda istruttoria, anche da determinarsi con valutazione equitativa, compensandola in tutto od in parte qua con quanto ritenuto dovuto alla TT in esito al suo accertando pieno adempimento in forma specifica;
in alternativa, accertato e dichiarato sempre l'inadempimento dell'opposta, questa dichiarare tenuta all'adempimento per equivalente, per
l'effetto condannandola al pagamento della somma di almeno Euro 10.711,60 I.V.A. compresa come necessari da perizia della in atti per i ripristini ed il completamento, o della maggiore o minor somma che Parte_2 apparirà di giustizia in esito all'esperenda istruttoria ed oltre al risarcimento dei danni come sopra specificati, salvo superiori per l'ulteriore tempo trascorso e trascorrendo, il tutto compensando con quanto determinato come per avventura ancora dovuto dalla opponente (da quantificare previa adeguata riconsiderazione e tenendo anche conto degli effettivi acconti versati come sopra specificati) e condannando la TT al versamento del di più; rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al dì dell'effettivo satisfo su tutte le somme di cui sopra e vittoria di spese, compensi, I.V.A.,
C.P. e spese generali incluse del presente giudizio di opposizione e sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.”
A fondamento dell'opposizione, parte opponente ha esposto:
- di aver contestato alla tramite raccomandata del 20.9.2018 inviata dai propri Controparte_1 difensori, i vizi e le difformità delle opere realizzate, non eseguite a regola d'arte – come risultante anche da perizia di parte allegata - oltre ad aver subito il danneggiamento irreversibile di due soglie in marmo peperino presenti nell'immobile;
- che tra gli acconti già corrisposti e indicati dall'opposta non si era tenuto conto del versamento della ulteriore somma di euro 3.000,00 in contanti, in data 5.4.2018, sicché gli acconti complessivamente versati erano pari ad euro 18.000,00;
2 - di aver diritto alla corretta esecuzione delle opere, riservandosi in ogni caso di chiedere la risoluzione dei contratti ex art. 1453 comma 2 c.c., oltre ad aver diritto al risarcimento del danno, per la ridotta fruibilità dell'immobile.
2. Si è costituita in giudizio l'opposta, formulando le seguenti conclusioni: “1) Preliminarmente, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo r.g. 5387/2018, n. 772/2019 emesso dal
Tribunale Ordinario di Tivoli in quanto l'opposizione proposta non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
2)
In via subordinata concedere la provvisoria esecuzione parziale quantomeno sull'importo di €.6.974,90 comprensivo di
IVA, pari alla differenza tra il credito complessivo dovuto alla deducente per €.17.686,50 e le somme asseritamente necessarie alle riparazioni unilateralmente quantificate dalla ingiunta in €. 10.711,60. 3) nel merito rigettare integralmente, per tutti i motivi in precedenza esposti, la proposta opposizione e le domande con la stessa formulate, perché del tutto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
4) in ogni caso, senza rinunzia alle superiori domande, eccezioni e difese, ritenere e dichiarare che la deducente ha diritto ad avere corrisposta la somma di €.17.686.50 iva inclusa per fornitura e la posa in opera delle lavorazioni regolarmente eseguite, o quella che risulterà in corso di causa, oltre interessi al tasso di interesse di cui al d.lgs. 231/2002 e, pertanto, condannare
l'opponente al pagamento;
5) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio sia della fase monitoria che della fase di opposizione, ivi compreso il rimborso per spese generali ex art.15 della T.F..6) Sin da ora si chiede rinvio ai sensi dell'art.183 VI comma c.p.c.”.
In particolare, parte opposta ha sostenuto:
- di aver elaborato due preventivi, rispettivamente n. 106 dell'8.3.2017 dell'importo di euro 28.115,00 oltre IVA e n. 148 del 16.5.2018 dell'importo di €.1.600,00 oltre IVA, per un totale di euro 32.686,50
IVA inclusa, accettati dall'opponente;
- di aver ultimato i lavori di cui ai suddetti preventivi, ricevendo nelle more il pagamento di acconti per un totale di euro 15.000,00 IVA inclusa, e residuando quindi la somma dovuta di euro 17.686,50 IVA inclusa, oggetto di ricorso monitorio;
- che parte opponente aveva affidato la direzione dei lavori a tecnico di sua fiducia, il quale aveva trasmesso in data 12.6.2018 - ossia a seguito dell'ultimazione dei lavori e a ridosso delle scadenze dei pagamenti - “richiesta integrazione lavorazioni”, le quali erano state correttamente eseguite dall'opposta, come certificato in data 23.7.2018 dallo stesso direttore dei lavori;
- che la diffida ad adempiere inviata dall'opponente in data 20.9.2018, a seguito del sollecito del saldo dei pagamenti e alla quale l'opposta aveva puntualmente replicato, doveva quindi ritenersi strumentale, oltre ad essere privi di consistenza i vizi invocati dalla controparte a giustificazione del mancato saldo della fornitura, in quanto basati su perizie di parte, prive di rilievo probatorio.
3. All'esito dell'udienza del 17.1.2020 il Giudice, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, ha concesso alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
3 Respinte le istanze istruttorie orali di parte opponente ed espletata CTU per valutare la sussistenza e la natura dei vizi lamentati da la causa è stata chiamata all'udienza del 13.5.2025, Parte_1 sostituita dal deposito di note scritte di trattazione, per la precisazione delle conclusioni ed è stata dunque trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
4. L'opposizione è fondata per quanto di ragione e va accolta nei limiti di seguito indicati.
Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.
L'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può, pertanto, rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. n. 16767/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr.
Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Tale principio trova applicazione anche nell'ambito del contratto di appalto, con riferimento al quale, dunque, l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (“L'applicazione all'appalto del principio generale che governa la condanna all'adempimento in materia di contratto con prestazioni corrispettive comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte; ne consegue che la domanda di condanna del committente al pagamento non può essere accolta nel caso in cui quest'ultimo contesti
l'adempimento dell'appaltatore e tale contestazione risulti fondata, non rilevando in tale contesto che l'inadempimento dell'appaltatore abbia scarsa importanza in quanto a tale nozione l'art. 1455 cod. civ. fa riferimento come limite alla domanda di risoluzione del contratto e non a quella volta ad ottenere il suo adempimento, stante l'esigenza di prevedere
l'operatività del rimedio della risoluzione solo nel caso in cui il comportamento di una parte produca un effettivo pregiudizio all'interesse della parte non inadempiente, alterando il sinallagma funzionale”, cfr. Cass. n. 3472/2008).
4 Nel caso di specie, non è in contestazione che abbia affidato alla Parte_1 Controparte_1
l'esecuzione di lavori consistenti nella fornitura e posa in opera di parquet, infissi e porte in legno,
[...] come specificati nei preventivi n. 106 dell'8.3.2017 e n. 148 del 16.5.2018 (cfr. preventivi all.ti 1, 2 ricorso monitorio); parimenti l'importo di euro 32.686,50, quale corrispettivo dell'appalto è pacifico tra le parti.
È, inoltre, pacifico che parte opponente abbia versato acconti per un totale di euro 15.000,00 IVA inclusa, prima della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo;
non ha, viceversa, trovato riscontro l'assunto di parte attrice circa il pagamento dell'ulteriore importo di euro 3.000,00, asseritamente corrisposto in contanti, non risultando agli atti alcun documento idoneo a dare dimostrazione della dazione invocata.
Ciò posto, l'opponente, pur non negando il lamentato mancato pagamento dell'importo richiesto, sostiene che il suo inadempimento sarebbe giustificato dal contrapposto inadempimento da parte dell'impresa appaltatrice alle obbligazioni contrattualmente assunte.
In merito agli aspetti tecnici dell'inadempimento è stata disposta ed espletata una CTU.
Nella fattispecie, il consulente, con elaborato peritale condivisibile in ogni sua parte e conclusione - in quanto esaustivo, chiaro, congruo, ben motivato e immune da vizi logico giuridici, anche alla luce dei chiarimenti forniti all'esito delle osservazioni formulate dalle parti - ha relazionato che “A seguito del sopralluogo effettuato nei luoghi per cui è causa, è possibile asserire che risultano presenti dei vizi per alcune delle opere oggetto dei contratti. Infatti, alcune delle opere lamentate dalla parte attrice nell'atto di citazione e nelle perizie di parte allegate, non risultano eseguiti a regola d'arte.” (p. 13 elaborato peritale).
Il consulente ha quindi proposto una serie di interventi da eseguire per eliminare i vizi riscontrati (cfr. pp. 13 – 15 elaborato peritale) e ha stimato i costi necessari in € 3.500,00 oltre IVA, quantificati dal
CTU, secondo criteri oggettivi, coerenti dal punto di vista tecnico e per questo condivisi dal Tribunale, e non specificamente contestati dall'opposta.
Alla luce della CTU espletata, si ritiene quindi provato il parziale inadempimento dell'opposta e, pertanto, la domanda di pagamento del saldo è solo parzialmente accoglibile, con riferimento alla differenza tra quanto richiesto (€ 17.686,50 corrispondente al saldo di quanto pacificamente pattuito) e quanto occorrente al ripristino (pari ad € 3.500,00, oltre IVA), apparendo pienamente giustificata la decurtazione di tale importo, pari al costo necessario per l'esecuzione degli interventi necessari a rendere l'immobile a regola d'arte.
In accoglimento dell'opposizione, il decreto deve quindi essere revocato e parte opponente condannata al pagamento del residuo importo di € 13.836,50, IVA inclusa, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, non ricorrendo i presupposti nel caso specifico di applicabilità della normativa ex d.lgs. 231/2002
(cfr. Cass. n. 21523/2019).
5 Non va, infine, accolta la domanda formulata da parte opponente di risarcimento del danno, per la ridotta fruibilità del bene immobile in conseguenza del suindicato inadempimento, stante l'assoluto difetto di allegazione e prova.
5. La parziale fondatezza dei motivi di opposizione e, comunque, l'esistenza di un residuo credito dell'opposta, giustificano la compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU già liquidate con separato decreto, devono invece essere poste definitivamente a carico dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Beatrice Ruperto, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 772/2019, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:
- accoglie, nei limiti di cui in motivazione, l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
772/2019;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore di ella somma Controparte_1 di euro 13.836,50, IVA inclusa, oltre interessi legali dalla pronuncia sino al soddisfo;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto del 12.10.2021, definitivamente a carico di parte opposta.
Addì, 15.9.2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Beatrice Ruperto, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 3670 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019 tra rappresentata e difesa dagli avv.ti Valeria Lozzi, Guido Carlo Pizzi e Maurizio Parte_1
Colaiacovo opponente e rappresentata e difesa dagli avv.ti Valentino Capece Minutolo Controparte_1
e Marco Giuliani opposta
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 13.5.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 772/2019, richiesto ed Parte_1 ottenuto da nei suoi confronti per l'importo di euro 17.686,50, oltre interessi Controparte_1 come da domanda e spese della fase monitoria, a titolo di saldo per prestazioni di fornitura e posa in opera di lavorazioni indicate in nn. 2 preventivi accettati dall'opponente, formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertato e dichiarato che il D. I. n. 772/2019, emesso dal Tribunale Ordinario di Tivoli, G. U. Dott. Scolaro in data 14/05/2019, in esito a ricorso rubricato al n. di R. G. 5387/2018, è stato emesso in totale carenza dei presupposti di cui agli Artt. 633 e ss. C.p.C., per essere il credito fatto valere antecedentemente e documentalmente contestato e non essendo esso, quindi, né certo, né liquido né esigibile e, comunque, che il suddetto credito in primo luogo è aritmeticamente inesatto per notevole eccesso (Euro 3.000,00) ed in secondo luogo per gravi difetti dell'opera fornita è destituito di qualsivoglia fondamento ed insussistente, e ne è illegittima la richiesta e la pretesa, revocare il citato D. I. per uno o per tutti i motivi esposti annullandolo e dichiarandolo di niun giuridico effetto;
- denegare in sede di udienza di comparizione in ogni caso ed in via interinale la provvisoria esecuzione dello stesso, ove ex adverso richiesta, appalesandosi la presente opposizione, in punto di summaria cognitio ed ai fini del suddetto scrutinio ex art. 648 c.p.c., fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e comunque ostando alla suddetta concessione gravi motivi;
- Nel merito, ed in via ove occorra riconvenzionale, accertato e dichiarato che la fornitura così come complessivamente eseguita presenta i gravi difetti di esecuzione e gli importanti vizi analiticamente denunziati e documentati con l'opposizione, e quindi l'inadempimento del prestatore d'opera
[...] questa condannare ad eseguire tutti gli interventi necessari e/o opportuni per il ripristino e perché tutte CP_1 le componenti della fornitura stessa restino definitivamente realizzate a tutta regola d'arte, dichiarando dovuto il saldo prezzo, nella accertanda quantificazione che tenga conto anche degli effettivi acconti versati come sopra specificati, solo e soltanto in esito all'accertamento della perfetta riuscita dell'opera dopo tali interventi;
condannando peraltro l'opposta al risarcimento danni per ridotta fruibilità dell'immobile, disagi nel suo utilizzo, necessità di ospitalità presso terzi e quant'altro da liquidarsi in almeno Euro 8.000,00 od in quella maggiore o minor somma che apparirà di giustizia in esito all'esperenda istruttoria, anche da determinarsi con valutazione equitativa, compensandola in tutto od in parte qua con quanto ritenuto dovuto alla TT in esito al suo accertando pieno adempimento in forma specifica;
in alternativa, accertato e dichiarato sempre l'inadempimento dell'opposta, questa dichiarare tenuta all'adempimento per equivalente, per
l'effetto condannandola al pagamento della somma di almeno Euro 10.711,60 I.V.A. compresa come necessari da perizia della in atti per i ripristini ed il completamento, o della maggiore o minor somma che Parte_2 apparirà di giustizia in esito all'esperenda istruttoria ed oltre al risarcimento dei danni come sopra specificati, salvo superiori per l'ulteriore tempo trascorso e trascorrendo, il tutto compensando con quanto determinato come per avventura ancora dovuto dalla opponente (da quantificare previa adeguata riconsiderazione e tenendo anche conto degli effettivi acconti versati come sopra specificati) e condannando la TT al versamento del di più; rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al dì dell'effettivo satisfo su tutte le somme di cui sopra e vittoria di spese, compensi, I.V.A.,
C.P. e spese generali incluse del presente giudizio di opposizione e sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.”
A fondamento dell'opposizione, parte opponente ha esposto:
- di aver contestato alla tramite raccomandata del 20.9.2018 inviata dai propri Controparte_1 difensori, i vizi e le difformità delle opere realizzate, non eseguite a regola d'arte – come risultante anche da perizia di parte allegata - oltre ad aver subito il danneggiamento irreversibile di due soglie in marmo peperino presenti nell'immobile;
- che tra gli acconti già corrisposti e indicati dall'opposta non si era tenuto conto del versamento della ulteriore somma di euro 3.000,00 in contanti, in data 5.4.2018, sicché gli acconti complessivamente versati erano pari ad euro 18.000,00;
2 - di aver diritto alla corretta esecuzione delle opere, riservandosi in ogni caso di chiedere la risoluzione dei contratti ex art. 1453 comma 2 c.c., oltre ad aver diritto al risarcimento del danno, per la ridotta fruibilità dell'immobile.
2. Si è costituita in giudizio l'opposta, formulando le seguenti conclusioni: “1) Preliminarmente, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo r.g. 5387/2018, n. 772/2019 emesso dal
Tribunale Ordinario di Tivoli in quanto l'opposizione proposta non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
2)
In via subordinata concedere la provvisoria esecuzione parziale quantomeno sull'importo di €.6.974,90 comprensivo di
IVA, pari alla differenza tra il credito complessivo dovuto alla deducente per €.17.686,50 e le somme asseritamente necessarie alle riparazioni unilateralmente quantificate dalla ingiunta in €. 10.711,60. 3) nel merito rigettare integralmente, per tutti i motivi in precedenza esposti, la proposta opposizione e le domande con la stessa formulate, perché del tutto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
4) in ogni caso, senza rinunzia alle superiori domande, eccezioni e difese, ritenere e dichiarare che la deducente ha diritto ad avere corrisposta la somma di €.17.686.50 iva inclusa per fornitura e la posa in opera delle lavorazioni regolarmente eseguite, o quella che risulterà in corso di causa, oltre interessi al tasso di interesse di cui al d.lgs. 231/2002 e, pertanto, condannare
l'opponente al pagamento;
5) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio sia della fase monitoria che della fase di opposizione, ivi compreso il rimborso per spese generali ex art.15 della T.F..6) Sin da ora si chiede rinvio ai sensi dell'art.183 VI comma c.p.c.”.
In particolare, parte opposta ha sostenuto:
- di aver elaborato due preventivi, rispettivamente n. 106 dell'8.3.2017 dell'importo di euro 28.115,00 oltre IVA e n. 148 del 16.5.2018 dell'importo di €.1.600,00 oltre IVA, per un totale di euro 32.686,50
IVA inclusa, accettati dall'opponente;
- di aver ultimato i lavori di cui ai suddetti preventivi, ricevendo nelle more il pagamento di acconti per un totale di euro 15.000,00 IVA inclusa, e residuando quindi la somma dovuta di euro 17.686,50 IVA inclusa, oggetto di ricorso monitorio;
- che parte opponente aveva affidato la direzione dei lavori a tecnico di sua fiducia, il quale aveva trasmesso in data 12.6.2018 - ossia a seguito dell'ultimazione dei lavori e a ridosso delle scadenze dei pagamenti - “richiesta integrazione lavorazioni”, le quali erano state correttamente eseguite dall'opposta, come certificato in data 23.7.2018 dallo stesso direttore dei lavori;
- che la diffida ad adempiere inviata dall'opponente in data 20.9.2018, a seguito del sollecito del saldo dei pagamenti e alla quale l'opposta aveva puntualmente replicato, doveva quindi ritenersi strumentale, oltre ad essere privi di consistenza i vizi invocati dalla controparte a giustificazione del mancato saldo della fornitura, in quanto basati su perizie di parte, prive di rilievo probatorio.
3. All'esito dell'udienza del 17.1.2020 il Giudice, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, ha concesso alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
3 Respinte le istanze istruttorie orali di parte opponente ed espletata CTU per valutare la sussistenza e la natura dei vizi lamentati da la causa è stata chiamata all'udienza del 13.5.2025, Parte_1 sostituita dal deposito di note scritte di trattazione, per la precisazione delle conclusioni ed è stata dunque trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
4. L'opposizione è fondata per quanto di ragione e va accolta nei limiti di seguito indicati.
Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.
L'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può, pertanto, rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. n. 16767/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr.
Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Tale principio trova applicazione anche nell'ambito del contratto di appalto, con riferimento al quale, dunque, l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (“L'applicazione all'appalto del principio generale che governa la condanna all'adempimento in materia di contratto con prestazioni corrispettive comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte; ne consegue che la domanda di condanna del committente al pagamento non può essere accolta nel caso in cui quest'ultimo contesti
l'adempimento dell'appaltatore e tale contestazione risulti fondata, non rilevando in tale contesto che l'inadempimento dell'appaltatore abbia scarsa importanza in quanto a tale nozione l'art. 1455 cod. civ. fa riferimento come limite alla domanda di risoluzione del contratto e non a quella volta ad ottenere il suo adempimento, stante l'esigenza di prevedere
l'operatività del rimedio della risoluzione solo nel caso in cui il comportamento di una parte produca un effettivo pregiudizio all'interesse della parte non inadempiente, alterando il sinallagma funzionale”, cfr. Cass. n. 3472/2008).
4 Nel caso di specie, non è in contestazione che abbia affidato alla Parte_1 Controparte_1
l'esecuzione di lavori consistenti nella fornitura e posa in opera di parquet, infissi e porte in legno,
[...] come specificati nei preventivi n. 106 dell'8.3.2017 e n. 148 del 16.5.2018 (cfr. preventivi all.ti 1, 2 ricorso monitorio); parimenti l'importo di euro 32.686,50, quale corrispettivo dell'appalto è pacifico tra le parti.
È, inoltre, pacifico che parte opponente abbia versato acconti per un totale di euro 15.000,00 IVA inclusa, prima della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo;
non ha, viceversa, trovato riscontro l'assunto di parte attrice circa il pagamento dell'ulteriore importo di euro 3.000,00, asseritamente corrisposto in contanti, non risultando agli atti alcun documento idoneo a dare dimostrazione della dazione invocata.
Ciò posto, l'opponente, pur non negando il lamentato mancato pagamento dell'importo richiesto, sostiene che il suo inadempimento sarebbe giustificato dal contrapposto inadempimento da parte dell'impresa appaltatrice alle obbligazioni contrattualmente assunte.
In merito agli aspetti tecnici dell'inadempimento è stata disposta ed espletata una CTU.
Nella fattispecie, il consulente, con elaborato peritale condivisibile in ogni sua parte e conclusione - in quanto esaustivo, chiaro, congruo, ben motivato e immune da vizi logico giuridici, anche alla luce dei chiarimenti forniti all'esito delle osservazioni formulate dalle parti - ha relazionato che “A seguito del sopralluogo effettuato nei luoghi per cui è causa, è possibile asserire che risultano presenti dei vizi per alcune delle opere oggetto dei contratti. Infatti, alcune delle opere lamentate dalla parte attrice nell'atto di citazione e nelle perizie di parte allegate, non risultano eseguiti a regola d'arte.” (p. 13 elaborato peritale).
Il consulente ha quindi proposto una serie di interventi da eseguire per eliminare i vizi riscontrati (cfr. pp. 13 – 15 elaborato peritale) e ha stimato i costi necessari in € 3.500,00 oltre IVA, quantificati dal
CTU, secondo criteri oggettivi, coerenti dal punto di vista tecnico e per questo condivisi dal Tribunale, e non specificamente contestati dall'opposta.
Alla luce della CTU espletata, si ritiene quindi provato il parziale inadempimento dell'opposta e, pertanto, la domanda di pagamento del saldo è solo parzialmente accoglibile, con riferimento alla differenza tra quanto richiesto (€ 17.686,50 corrispondente al saldo di quanto pacificamente pattuito) e quanto occorrente al ripristino (pari ad € 3.500,00, oltre IVA), apparendo pienamente giustificata la decurtazione di tale importo, pari al costo necessario per l'esecuzione degli interventi necessari a rendere l'immobile a regola d'arte.
In accoglimento dell'opposizione, il decreto deve quindi essere revocato e parte opponente condannata al pagamento del residuo importo di € 13.836,50, IVA inclusa, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, non ricorrendo i presupposti nel caso specifico di applicabilità della normativa ex d.lgs. 231/2002
(cfr. Cass. n. 21523/2019).
5 Non va, infine, accolta la domanda formulata da parte opponente di risarcimento del danno, per la ridotta fruibilità del bene immobile in conseguenza del suindicato inadempimento, stante l'assoluto difetto di allegazione e prova.
5. La parziale fondatezza dei motivi di opposizione e, comunque, l'esistenza di un residuo credito dell'opposta, giustificano la compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU già liquidate con separato decreto, devono invece essere poste definitivamente a carico dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Beatrice Ruperto, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 772/2019, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:
- accoglie, nei limiti di cui in motivazione, l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
772/2019;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore di ella somma Controparte_1 di euro 13.836,50, IVA inclusa, oltre interessi legali dalla pronuncia sino al soddisfo;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto del 12.10.2021, definitivamente a carico di parte opposta.
Addì, 15.9.2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto
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