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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/05/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 847/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 847/2022 R.G. e promossa da
(P. VA ) rappresentata e difesa dall' Avv. Gabriele Cofanelli ed elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata presso e nel suo studio sito in Macerata, Galleria del Commercio n. 10;
APPELLANTE
CONTRO
- (C.F. ) rappresentata e difesa dall' Avv. Maila Catani ed Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in Ancona, P.zza Roma n. 23;
- in persona del l.r.p.t. (P. VA , rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_2 P.IVA_2
Antonio Grieco ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in Roma, Viale Liegi n. 28
APPELLATE pagina 1 di 16
nonché contro
- Arch. Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 862/2022 del Tribunale di Ancona pubblicata il
05/07/2022.
ù in materia di appalto tra privati.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1 – La vicenda e il processo di primo grado
La dott.ssa conveniva dinanzi al Tribunale di Ancona la società e Controparte_1 Parte_1
l'Architetto chiedendone la condanna al pagamento del complessivo importo di € Controparte_2
50.306,00 a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e/o responsabilità extracontrattuale.
A corredo delle proprie ragioni parte attrice deduceva specificatamente di essere proprietaria di un immobile sito in Agugliano, Via Brodolini n. 9 e che in data 05.07.2017 concludeva con la società un contratto di appalto per la ristrutturazione edilizia dell'anzidetta abitazione Parte_1
comprendente modifica degli spazi interni, aggiornamento tecnologico e sostituzione degli infissi. La direzione dei lavori veniva affidata all'architetto Controparte_2
Precisava che le parti concordavano la data del 20.10.2017 per la consegna dell'opera; decorso tale termine, la committente si recava presso il cantiere appurando la sussistenza di svariati vizi e difetti,
l'inesatta esecuzione dei lavori e la non conformità rispetto a quanto pattuito. Aggiungeva di aver regolarmente onorato il pagamento delle fatture emesse dall'impresa esecutrice come previsto da contratto.
CP_ In data 20.11.2017 la proprietaria contestava l'asserito inadempimento con missiva indirizzata alla
, chiedendo nell'occasione il completamento dei lavori e l'eliminazione dei vizi riscontrati. Pt_1 pagina 2 di 16 A fronte di tale contestazione, la ditta appaltatrice richiedeva il pagamento della fattura n. 12 del
20.11.2017 recante il complessivo importo di € 28.292,37.
Rappresentava dunque l'odierna attrice che nonostante le complicanze insorte in merito ai lavori in oggetto la stessa si trovava costretta ad accedere nella ristrutturanda abitazione in quanto doveva obbligatoriamente lasciare la precedente residenza il 30.11.2017.
In data 18.11.2017 veniva effettuato un sopralluogo per la verifica in contraddittorio delle difformità e dei vizi all'esito del quale veniva redatto un verbale sottoscritto dalla ditta e dal direttore lavori che a detta di parte attrice costituiva riconoscimento dei vizi già emersi.
In tale occasione i convenuti si sarebbero impegnati a porre in essere quanto necessario per eliminare le difformità controverse ma poi di fatto nulla facevano in tal senso né consegnavano la documentazione necessaria al completamento delle pratiche amministrative.
Si costituiva dunque nel giudizio così incardinato la ditta contestando ogni profilo della Pt_1
domanda avversaria ed eccependo preliminarmente l'intervenuta decadenza in ragione del fatto che i danni lamentati erano stati denunciati oltre il termine previsto dall'art. 1667 c.c. .
Nel merito, rilevava l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto di appalto nonché
l'assenza dei presupposti per l'accoglimento della relativa domanda.
Agiva altresì in via riconvenzionale per la condanna di parte attrice al pagamento del residuo corrispettivo per l'importo di €. 27.500,00.
Si costituiva altresì l'architetto contestando parimenti le pretese attoree;
chiedeva Controparte_2 anch'egli il rigetto della domanda introduttiva ed in ogni caso la chiamata a garanzia della società Pt_2
con cui aveva stipulato polizza assicurativa professionale. Parte_2
Si costituiva dunque la predetta società la quale nel merito faceva proprie tutte le Parte_2 difese svolte dall'arch. e, quanto al rapporto assicurativo, eccepiva l'inoperatività Controparte_2 della polizza sia per omessa comunicazione da parte dell'assicurato delle circostanze che potevano dare adito a richieste di risarcimento del danno sia per l'ipotesi in cui l'assicurato avesse ammesso una propria responsabilità, concludeva chiedendo il rigetto della domanda formulata nei suoi confronti.
La causa veniva istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio e prova per testi.
All'esito del giudizio il Tribunale di Ascoli Piceno emetteva la sentenza gravata, con cui:
- accoglieva parzialmente la domanda attorea e condannava i convenuti in solido tra loro al pagamento della somma di €. 9.214,18 oltre interessi e rivalutazione;
pagina 3 di 16 - condannava i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali che liquidava in €
4.300,00 per compenso professionale ed € 564,77 per esborsi oltre accessori come per legge;
- poneva le spese della CTU a definitivo carico dei convenuti in solido;
- condannava la terza chiamata a tenere indenne e manlevare l'arch. Parte_2 [...]
di quanto lo stesso dovrà versare a parte attrice in forza della decisione. CP_2
Le società impugnava la predetta decisione dinnanzi la Corte di Appello di Ancona e Parte_1
prospettava le doglianze di seguito riportate.
Si costituivano le appellate e contestando il gravame e Controparte_1 Parte_2
chiedendone il rigetto.
L'atto di appello veniva ritualmente notificato anche all'arch. il quale non si Controparte_2
costituiva, dovendosene pertanto dichiarare la contumacia nel presente grado di giudizio.
§ 2 - Le questioni preliminari.
2.1. L'appellata eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 Controparte_1
c.p.c., per essersi l'appellante limitatosi a censurare solo genericamente i capi della sentenza impugnata, tale da impedire la compiuta comprensione del contenuto effettivo delle doglianze introdotte.
La censura è infondata.
Ritiene il presente Collegio che dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile evincere con sufficiente chiarezza quali siano le contestazioni mosse alla pronuncia impugnata;
il gravame risulta altresì compiutamente formulato, in quanto risultano specificate, o comunque individuabili, le parti di sentenza oggetto di contestazione, delimitando così l'oggetto dell'impugnazione, unitamente alle censure all'iter logico – giuridico seguito dal Tribunale e che si assume errato.
2.2. L'appellata eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dei motivi di gravame con cui Controparte_1
l'appellante invoca la propria esenzione da responsabilità in quanto mera esecutrice o “nudus minister” rappresentando la supposta violazione dell'art. 345 c.p.c., atteso che tali censure sarebbero state introdotte per la prima volta in appello, non figurando le stesse nell'atto difensivo di primo grado.
La censura è irrilevante ai fini del decidere.
Anche a voler ammettere che tali doglianze configurino nuovi motivi, la circostanza sarebbe comunque irrilevante atteso che per costante e pacifico orientamento giurisprudenziale l'appaltatore non è mai nudus minister. pagina 4 di 16 Con l'ordinanza n. 17819/2021 la Corte di Cassazione, sez. II civile, ha avuto modo di rilevare sul punto che
“è, infatti, incontestabile il principio (cui pure dovrà conformarsi il giudice di rinvio), in virtù del quale, in tema di appalto, la circostanza che l'appaltatore esegua l'opera su progetto del committente o dallo stesso fornito non lo degrada, per ciò solo, al rango di "nudus minister" poichè la fase progettuale non interferisce nel contratto e non ne compone la struttura sinallagmatica, esulando dagli obblighi delle rispettive parti, con la conseguenza che l'appaltatore è tenuto non solo ad eseguire a regola d'arte il progetto, ma anche a controllare, con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruità e la completezza del progetto stesso e della direzione dei lavori […]”.
“In altri termini, l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto - va sottolineato - ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo (sollecitazioni che, nel caso di specie, non sono emerse). Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera-garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, nè l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.”
Il predetto convincimento è stato ribadito in termini analoghi con l'ordinanza n. 36265/2022, in cui la S.C. ha nello stesso senso specificato che
“Il direttore dei lavori ha - però - la funzione di vigilare a che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in modo regolare, controllandone la corretta esecuzione da parte dell'appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo tenuto ad astenersi dall'accettare l'incarico o a delimitare, sin dall'origine, le prestazioni promesse.
A tale figura professionale non si applica il principio dell'esclusione di responsabilità in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini ("nudus minister"), poiché, per le sue peculiari capacità tecniche, egli assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, dovendo impartire le opportune disposizioni al riguardo, e controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore (Cass. 8700/2016)”.
Alla luce dei principi di diritto appena enunciati, va dedotto come la non possa giovarsi della Parte_1 circostanza esimente secondo cui la stessa, nell'adempiere le proprie obbligazioni, sarebbe stata relegata al rango di mera esecutrice degli ordini – asseritamente – impartiti dalla pars committente, senza possibilità di disattenderli e non avendo voce in capitolo in merito all'esecuzione dei compiti ad essa spettanti.
Tale possibilità si configura solo laddove l'impresa esecutrice dia effettiva e concreta prova di non essere in alcun modo riuscita a discostarsi dalle direttive ricevute, situazione che nel caso di specie non si è configurata, poichè le risultanze della prova testimoniale invocate dalla a sostegno della propria tesi Pt_1
(cfr. pag. 8 atto di citazione in appello) non soccorrono in tal senso.
CP_ Infatti, quand'anche i testi escussi nel precedente grado di giudizio abbiano riferito che sia la sig.ra sia il di lei marito erano effettivamente soliti recarsi in maniera più o meno frequente presso il cantiere di loro proprietà (cfr. verbali delle udienze in primo grado dell'11.01.2022 e del 25.02.2022), questo nulla consente di affermare circa un atteggiamento di totale ingerenza presuntivamente tenuto dall'odierna convenuta.
È al contrario più sensato e verosimile, oltre che conforme a diritto, ritenere che la presenza della proprietà nei luoghi interessati dai lavori era dettata dall'esigenza di verificarne l'andamento e la pagina 5 di 16 progressione, senza che siffatto atteggiamento induca a ritenere configurabile la volontà di esautorare del tutto l'appaltatrice da qualsivoglia potere organizzativo.
§ 3 - Il merito.- l'appello principale
3.1. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che il mancato completamento delle opere giustificasse la fondatezza della domanda di risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento imputabile all'impresa esecutrice.
Sul punto, il primo giudice ha osservato
“L'attrice lamenta, infatti, un grave ritardo nell'adempimento e la mancata ultimazione dell'opera.
Ad avviso di questo giudice l'inadempimento lamentato da parte attrice può dirsi accertato, risulta provata la sua gravità e la sua imputabilità all'impresa, pertanto il contratto di appalto deve essere risolto ex art. 1453 c.c.
…omissis…..
Non è [però] accoglibile la domanda di risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nell'esecuzione delle opere commissionate.
Invero la riconoscibilità di un danno non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo, gravando sul soggetto leso l'onere di allegare ed individuare i concreti pregiudizi patrimoniali subiti.”
Nel dispositivo, poi virgola non sussiste alcun specifico riferimento ad una statuizione di risoluzione del contratto per il ritardo.
Non sussiste, poi, in alcun passaggio della sentenza impugnata , né nel dispositivo né nella parte motiva, alcun specifico riferimento alla risoluzione per inadempimento in relazione all'altra questione, cioè quella dei gravi vizi nell'esecuzione delle opere.
I vizi, invero, vengono riconosciuti nell'importo come indicato, ma non li si qualifica come gravi o non gravi.
La questione, peraltro, non è neutra.
L'affermazione, che appare precisa nella motivazione, secondo la quale sussiste un inadempimento che porta alla risoluzione, inadempimento consistente nel ritardo, anche se non è specificamente ripetuta nel dispositivo, è idonea comunque a costituire un punto della sentenza che passa in giudicato o, comunque, è idonea ad ingenerare un'incertezza sulla sussistenza della risoluzione per inadempimento con specifico riferimento al ritardo.
Pertanto, la questione va affrontata in questa sede, anche perché come si viene appresso a precisare, non sussiste inadempimento né sotto l'aspetto del ritardo né sotto l'aspetto dei gravi vizi.
pagina 6 di 16 Sostiene l'appellante che alcun inadempimento potesse profilarsi, atteso che alcun termine per l'ultimazione dei lavori veniva convenuto tra le parti.
Il rilievo è fondato.
Esaminando il contratto di appalto concluso tra gli odierni litiganti in data 05.07.2017 (cfr. doc.1 all. citazione in primo grado) non è dato invero rinvenire alcuna previsione che stabilisca scadenze circa il completamento delle opere appaltate.
L'odierna appellante sostiene che tale termine sia desumibile dalla lettura congiunta dell'art. 4 del predetto contratto (disciplinante la ripartizione temporale dei pagamenti) e della comunicazione inviata all' in cui veniva indicato quale giorno di inizio dei lavori il 20.07.2017 (cfr. doc. 3 all. CP_3
citazione in primo grado); asseriva cioè che considerando tale data quale dies a quo ed applicando le previsioni di cui al predetto art. 4 del contratto di appalto, che scadenzava i pagamenti in 30, 60 e 10 giorni dall'inizio dei lavori (in corrispondenza dei sal rispettivamente indicati) si poteva ottenere quale termine ultimo per l'esecuzione ed il completamento delle opere il 20.10.2017.
Ritiene il presente Collegio che tale ricostruzione sia del tutto arbitraria e pertanto non meritevole di condivisione, atteso che la norma in questione riguarda unicamente la scadenza dei singoli pagamenti, non rinvenendosi alcun riferimento ad una data specifica di fine lavori.
Il termine in questione non può cioè ricavarsi in via indiretta dalla menzionata previsione contrattuale né tantomeno essere altrimenti stabilito, mancando tra gli atti di causa apposita documentazione idonea a far desumere che le parti si siano espressamente accordate per l'ultimazione dei lavori entro un determinato momento.
Bene è vero che il committente non era tenuto a sopportare le conseguenze, per lui negative, dell'assenza di un termine specifico .
Tuttavia, a tal proposito, nessuna lettera di messa in mora, intimazione o diffida a consegnare l'opera terminata è stata mai inviata dalla committenza all'impresa appaltatrice, di tal che l'unico atto attraverso cui viene per la prima volta propugnato il siffatto rilievo è la domanda giudiziale introduttiva del pregresso grado di giudizio.
Non vale in tal senso la missiva inviata dalla dott.ssa alla in data 27.11.2017 Controparte_1 Pt_1
(cfr. doc. 7 all. citazione in primo grado): in essa infatti la scrivente chiede soltanto l'eliminazione dei pagina 7 di 16 vizi e difetti dell'opera ivi enumerati, senza contestualmente intimare anche il tempestivo completato dell'immobile.
La stessa riferisce poi che l'impresa esecutrice avrebbe provveduto ad indicare nel 30.10.2017 la data per la consegna ma siffatta circostanza, oltre ad apparire pretestuosa in quanto sfornita di prova si pone altresì in contrasto con quanto lamentato dall'odierna convenuta.
Infatti, in primo luogo, il suddetto impegno alla consegna dell'opera – solo asseritamente manifestato dall'impresa esecutrice - non risulta in alcun atto di causa;
in secondo luogo, è lo stesso atteggiamento CP_ della committenza ad apparire piuttosto ondivago, in quanto nella missiva anzidetta la sig.ra fa riferimento al 30.10.2017, mentre nella comparsa di costituzione in appello parla di 90 giorni a decorrere dal 20.07.2017 (cfr. pagg. 8 e 11) da cui ricava quale termine finale il 20.10.2017.
Stante l'impossibilità di rinvenire uno specifico obbligo nel senso appena descritto, la doglianza così esaminata non potrà che andare incontro a reiezione.
3.2 - Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ne accertava la responsabilità per i vizi ed i difetti riscontrati nell'immobile per cui è causa.
Sosteneva sul punto l'appellante che alcun addebito poteva esserle imputato per quanto sopra, atteso che la stessa avrebbe agito in totale subordine alle direttive ricevute in corso d'opera da parte della committenza dalla quale veniva integralmente condizionata e pertanto degradata a mero nudus minister.
L'aspetto in questione è stato già sopra esaminato, all'interno del paragrafo dedicato alle questioni preliminari cui si rimanda integralmente.
L'appellante si duole altresì del fatto che il primo Giudice avrebbe operato una lettura parziale della c.t.u. espletata nel precedente grado di giudizio, le cui risultanze non consentono di qualificare come gravi i difetti lamentati dalla convenuta.
Il rilievo, che, come si è detto sopra, non attiene al risarcimento dei danni come accertati, bensì alla loro idoneità a qualificare l'inadempimento come grave (e pertanto, anche qui, ad una precisazione in tema di risoluzione, che non può considerarsi assorbita nella altre statuizioni) è, del pari, fondato.
pagina 8 di 16 L'ausiliario del Tribunale ha rilevato come nell' immobile oggetto di indagine era dato effettivamente rinvenire taluni vizi che tuttavia non potevano dirsi tali da compromettere il godimento o l'abitabilità del bene per cui è causa.
Riferisce infatti l'ing. che il manufatto risultava completamente arredato, senza che fosse CP_4
possibile testimoniare la sussistenza di parti non finite o ammanchi, oltre ad essere abitato dalla proprietaria e dalla famiglia (cfr. pag. 3 ctu in primo grado).
Proseguendo nella stesura della relazione peritale, il consulente sottolinea in più occasioni come i vizi dal medesimo riscontrati potevano eventualmente integrare meri inestetismi o lievi imperfezioni, di certo non idonei ad impattare in senso peggiorativo sull'utilizzazione o sulla funzionalità dell'opera
(cfr. “risposta al terzo quesito” e “risposta osservazioni Arch. pagg. 4 e 15 c.t.u.) Per_1
La Corte non condivide pertanto l'interpretazione che il primo Giudice ha fatto dell'elaborato tecnico, sulla cui base ha conseguentemente dedotto in capo alla società un grave inadempimento alle Pt_1
obbligazioni sulla stessa gravanti in qualità di appaltatore e tale da giustificare la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.
Avuto riguardo alla valutazione del danno economico per i vizi riscontrati, sostiene l'odierna appellante che la stima corretta sia non già quella iniziale compiuta dal perito per € 9.214,18 (cfr. pag. 14 ctu in primo grado) - condivisa dal primo Giudice in sentenza - bensì quella rielaborata sulla scorta delle osservazioni del ctp dell'impresa appaltante, in seguito alle quali il consulente del Tribunale ha ritenuto di dover espungere dal computo il danno al parquet rimodulando il relativo importo in € 8.497,18.
Riteneva in proposito parte attrice che siffatta riduzione dovesse giustificarsi alla luce del fatto che il difetto della pavimentazione in legno si sarebbe verificato in un momento successivo a quello in cui la veniva allontanata dal cantiere, per cui alla stessa non ascrivibile. Pt_1
Questo profilo di doglianza non appare, invece, fondato.
La predetta ricostruzione fattuale non appare convincente, atteso che il danno al parquet risale al novembre del 2017, come oggettivato dai rilievi fotografici disponibili in atti (cfr. doc. 17 all. citazione in primo grado); in assenza di diverso riscontro, deve ritenersi che all'epoca l'appaltatrice era ancora formalmente operante presso il cantiere per cui è causa, non risultando essere stata dispensata dalla prosecuzione dei lavori.
La revoca formale dell'incarico è avvenuta infatti ufficialmente solo in data 08.03.2018, a mezzo
CP_ raccomandata a/r trasmessa dal difensore della committente sia alla società sia all'allora Pt_1
pagina 9 di 16 (cfr. doc. 20 all. II memoria 183 di parte attrice in primo grado), in un periodo Controparte_5
pertanto posteriore rispetto a quello in cui risulta il documentato danno alla pavimentazione.
3.3 - Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non configurabile il credito residuo di € 27.500,00 fatto valere nei confronti dell'appaltatrice.
Il Giudice si determinava in tal senso sul presupposto che la fattura n. 2/2018 – allegata alla comparsa di risposta in primo grado - costituiva l'unica evidenza concreta portata dall'impresa a sostegno della propria domanda riconvenzionale di pagamento (già spiegata dalla nel pregresso contenzioso) Pt_1 di tal ché non idoneo a provare l'asserito credito in quanto documento di indubbia costituzione unilaterale.
Sostiene, al contrario, l'appellante che la propria pretesa poteva trovare conferma in svariati ed ulteriori elementi documentali e fattuali da cui era dato evincere la fondatezza del proprio credito, con particolare riferimento al rilievo contenuto nell'elaborato peritale in cui si legge che “la cifra di cui la committente è debitrice nei riguardi della ditta sia di Euro 15.138,35 oltre IVA” (cfr. pag. 19 Pt_1
ctu in primo grado).
Il motivo è infondato.
Deve preliminarmente osservarsi che la fattura di cui in premessa non può essere di per sé considerata una prova del quantum di cui l'odierna appellante si assume debitrice. Come già correttamente osservato dal primo Giudice, trattasi di un documento di mera formazione unilaterale, non idoneo ad assumere valenza dimostrativa se non in combinazione con ulteriori evidenze che consentano di ricavare la sussistenza del fatto contestato.
Nel caso di specie, tuttavia, l'impresa richiedente ha fondato la propria domanda di pagamento unicamente sulla fattura anzidetta, senza null'altro allegare a sostegno delle proprie tesi, pertanto la pretesa esercitata risulta già prima facie sfornita di compiuta e puntuale prova.
In secondo luogo e per ragioni di completezza espositiva ritiene la Corte di dover puntualizzare anche la circostanza per cui la committente ha già corrisposto all'impresa quanto dovuto per le Pt_1
lavorazioni effettuate attraverso tre bonifici bancari predisposti nei mesi di luglio e di settembre 2017 per oltre € 60.000,00 (cfr. ricevute di cui ai docc. 4-5-6 all. citazione in primo grado).
pagina 10 di 16 Di tutta evidenza come la fattura azionata sia posteriore ai predetti mandati di pagamento, risalendo la sua emissione al mese di gennaio 2018 per un importo inferiore a quello ottenuto.
Deve pertanto concludersi nel senso che quanto già percepito dalla in forza dei suindicati Pt_1
bonifici esaurisca pienamente ogni pretesa creditoria che la prima abbia a vantare nei confronti della parte appaltante.
§ 4 - Il merito.- l'appello incidentale di Parte_2
La compagnia assicurativa già chiamata in garanzia dal convenuto Architetto Parte_2
spiegava appello incidentale avverso la sentenza di primo grado esponendo le Controparte_2
doglianze di cui si darà immediato esame.
4.1. Con il primo motivo di impugnazione incidentale l'appellata censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice condannava la stessa al risarcimento del danno in solido con la parte assicurata.
Il Tribunale si determinava in tal senso ritenendo non provata l'eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa volta ad escludere l'operatività della polizza;
sosteneva invece l'appellata come l'evento dannoso oggetto del presente contenzioso rientrasse tra le ipotesi di esclusione previste dall'art. 3 delle
Condizioni Generali di assicurazione – sezione Area Tecnica (cfr. pag. 22 del contratto di assicurazione come allegato alla comparsa in primo grado di tal ché non era dovuta alcuna Parte_2 copertura assicurativa in capo all'arch. in ordine ai fatti di causa. CP_2
Il motivo è fondato, comportando il rigetto della manleva richiesta.
La società di assicurazione articola la propria difesa rilevando quanto segue:
CP_
- La in qualità di soggetto appaltante, muoveva le prime contestazioni ufficiali all'impresa Pt_1
in data 20.11.2017 e 28.11.2017 con due distinte lettere raccomandate inviate rispettivamente dalla parte personalmente e dal difensore della medesima (cfr. docc. 7 e 10 all. citazione in primo grado);
- il contratto di assicurazione veniva concluso il 30.11.2017, dunque in un periodo immediatamente successivo a quello di invio delle missive predette;
- l'Architetto quand'anche non ufficialmente destinatario delle comunicazioni in esame CP_2
(indirizzate alla sola pars esecutrice) non poteva non avere avuto contezza del loro contenuto e delle pagina 11 di 16 contestazioni indirettamente mosse al suo operato professionale, atteso che questi era non soltanto il
Direttore dei lavori ma anche il figlio del legale rapp.te della;
Pt_1
- l'art. 3, n. 2) delle Condizioni generali di assicurazione di cui in premessa esclude espressamente l'operatività dell'assicurazione “per Richieste di Risarcimento causate da, oppure connesse o conseguenti in tutto o in parte a Circostanze esistenti prima od alla data di decorrenza del presente contratto che l' conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a Parte_3 generare una successiva richiesta di risarcimento contro di lui”;
- alla data di sottoscrizione della polizza sussistevano dunque già le predette circostanze impeditive (nel caso di specie rappresentate dalle già menzionate contestazioni scritte inviata alla società appaltatrice) di cui l'assicurato doveva ritenersi a conoscenza, pertanto il contratto stipulato con la compagnia non poteva operare in relazione a tali accadimenti.
La Corte ritiene di dover condividere le argomentazioni spese e la ricostruzione offerta da
[...]
. Pt_2
Nel caso di specie se è vero che l'architetto non è mai stato formalmente ricevuto dalle raccomandate in parola - le prime censure formali gli sono state mosse con le missive prima del 26.12.2017 e poi del
27.12.2017 (cfr. docc. 14 e 15 all. citazione in primo grado) – deve ritenersi in capo al medesimo una forte presunzione di conoscenza del loro contenuto. Ciò in forza non soltanto del riferito rilievo dell'essere il figlio del titolare dell'impresa esecutrice (circostanza già eccepita in primo CP_2
grado sia dall'attrice sia dalla compagnia chiamata in manleva e non contestata dal professionista convenuto), ma anche in virtù del fatto che il Direttore dei Lavori quale soggetto professionalmente qualificato, pur non avendo lo specifico obbligo di vigiliare costantemente sull'avanzamento e sulla progressione dell'opera, avrebbe dovuto avvedersi dei vizi e dei difetti che l'immobile presentava.
Il tutto alla stregua del costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità sulle casistiche di responsabilità del direttore dei lavori.
Nella recentissima sentenza n. 3249/2024 la Corte di Cassazione – sez. II civile nel solco di propri unanimi precedenti, ha rinvenuto l'obbligo di questo professionista di controllare che la realizzazione delle opere proceda a regola d'arte puntualizzando che
“In tema di appalto, il direttore dei lavori, quale rappresentante del committente, deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo altrimenti tenuto ad astenersi dall'accettare l'incarico o a delimitare, sin dall'origine, le prestazioni promesse
[…] (Sez. 3, Sentenza n. 7370 del 13/04/2015)”.
pagina 12 di 16 § 5 - I motivi d'appello espressi da in soccorso alle tesi del Parte_2 CP_2
5.1 - Come spesso accade, il chiamato in manleva scende nel merito della sussistenza del danno asseritamente provocato dal suo assicurato. I relativi motivi si esaminano per completezza, e risultano infondati.
5.1.2 - Con il secondo motivo di impugnazione incidentale l'appellata censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha ritenuto fondata la domanda attorea concernente l'inadempimento del convenuto Arch. di cui assumeva la responsabilità in solido con il soggetto esecutore CP_2 per i difetti accertati nell'immobile, per il tardivo adempimento dell'appaltatrice nonché per la mancata ultimazione dei lavori.
Sostiene al contrario la compagnia che alcun addebito potesse ascriversi al Parte_2 professionista in questione, sia per l'assenza di qualsivoglia pattuizione scritta tra quest'ultimo e la committente sia sul presupposto per cui nella relazione peritale era stato lo stesso consulente ad appurare l'esclusiva responsabilità della per avere l'architetto operato in una posizione di mera Pt_1 subordinazione rispetto all'impresa stessa (cfr. pag. 14 ctu in primo grado).
Il motivo, come detto, è infondato.
Nel caso di specie va rilevata la responsabilità dell'architetto in ordine ai fatti CP_2
controversi.
È utile menzionare l'ordinanza n. 14456/2023, in cui la Cassazione si è pronunciata su di una vicenda perfettamente sovrapponibile a quella in disamina, dove i proprietari di un'immobile citavano in giudizio l'impresa costruttrice al fine di ottenere il risarcimento dei danni sia per i vizi occorsi in fase di Cont costruzione sia per il ritardo nell'ultimazione dei lavori;
nel caso anzidetto il geometra era stato chiamato in manleva dall'impresa convenuta oltre che destinatario della medesima domanda di condanna spiegata dagli attori nei confronti della convenuta.
Per quel che attiene al profilo qui in interesse, involgente la responsabilità del direttore dei lavori, la
S.C. ha reso nella pronuncia in commento il principio di diritto per cui
“Non si sottrae, dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. Sez. 2, 14/03/2019, n. 7336; Cass. Sez. 2,
pagina 13 di 16 03/05/2016, n. 8700; Cass. Sez. 2, 24/04/2008, n. 10728; Cass. Sez. 2, 27/02/2006, n. 4366; Cass. Sez. 2,
20/07/2005, n. 15255).
La Corte di Cassazione conclude dunque la propria disamina ritenendo che
“[…] risulta evidente che l'obbligo del professionista di controllare che la realizzazione delle opere avvenga secondo le regole dell'arte - dovendo attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse opere e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi - deve avvenire in corso d'opera e non ex post, ad opere ultimate”.
Alla luce dei concetti appena espressi deve evincersi come le argomentazioni spese da parte appellata circa il (preteso) ruolo marginale ricoperto dal nella progressione dei lavori (prescindendo CP_2
in questa sede dalla valutazione circa la veridicità di tale circostanza) non possono in nessuna misura valere quali esimenti la responsabilità di quest'ultimo per i difetti palesatisi nell'immobile dell'odierna attrice.
L'architetto era infatti tenuto a monitorare periodicamente il corretto andamento del cantiere sia in virtù dell'incarico di direttore dei lavori da egli svolto sia per effetto delle competenze tecniche di cui lo stesso deve dirsi indubbiamente dotato, indipendentemente dal tipo di rapporto in essere con la committenza ovvero con l'impresa appaltatrice.
Non può inoltre sottacersi come il era senz'altro a conoscenza dei vizi in questione;
lo CP_2
CP_ stesso partecipava infatti al sopralluogo svoltosi il 18.12.2017 presso l'abitazione della sig.ra congiuntamente alle parti interessate, all'esito del quale veniva contestualmente redatto apposito verbale firmato da tutti i presenti ed attestante i difetti costruttivi riscontrati a quella data (cfr. doc. 13 alla citazione in primo grado).
Il quadro così composto e delineatosi consente di ritenere compiutamente provata la responsabilità del ddl Arch. solidalmente all'impresa appaltante CP_2 Parte_1
§ 6 – conclusioni
CP_ La domanda avanzata dalla come precisata in primo grado, è del seguente tenore
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
-accertare la sussistenza dei vizi e delle difformità dell'opera, alla stregua di quanto dedotto e prodotto in atti e, previa declaratoria di inadempimento contrattuale e/o extracontrattuale di e dell'arch. ciascuno Parte_1 Controparte_2 per la propria quota di responsabilità, dichiarare risolto il contratto di appalto stipulato in data 5/07/17 dalla committente con e con l'arch. Parte_1 Controparte_2
- per l'effetto di quanto sopra, condannare l'appaltatore e il direttore dei lavori al risarcimento dei danni conseguenti, causati all'immobile di proprietà dell'attrice, nonché per la violazione della correttezza e della buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) e per i titoli dedotti specificamente nel presente atto, pari all'importo di complessivi € 50.306,00, oltre interessi e rivalutazione.
- in subordine, dichiarare e quantificare l'importo richiesto dall'attrice nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia ovvero secondo valutazione equitativa…..”.
pagina 14 di 16 La richiesta di declaratoria del contratto per inadempimento – la quale, come si ripete, seppure non espressamente indicato, appare avvallata dalle statuizioni del primo giudice – deve essere disattesa, per le ragioni sopra esposte, anche se ciò non rende priva di fondamento la domande di risarcimento per i vizi accertati, che pur non assurgendo a presupposto per la risoluzione, vanno confermati .
La responsabilità in solido del direttore dei lavori va pure confermata.
Non va accolta, come sopra indicato, la domanda di manleva nei confronti dell'impresa di assicurazione, con le spese del doppio grado che debbono fare carico al professionista, secondo i valori medi dei parametri di riferimento (salvo la trattazione in II grado, al minimo ).
Tra le altre parti ed in relazione ai residui rapporti, le spese vanno compensate integralmente.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nonché sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza 862/2022 del Parte_2
Tribunale di Ancona, ed in parziale riforma di tale sentenza, così provvede:
CP_
- Rigetta la domanda di risoluzione per inadempimento avanzata dalla
- In accoglimento dell'appello incidentale proposto da nei confronti di Parte_2 [...]
rigetta la domanda di manleva proposta da quest'ultimo; CP_2
- conferma, nelle restanti statuizioni, e salvo il regolamento delle spese come di seguito effettuato, la sentenza di primo grado;
- Condanna alla refusione delle spese processuali a favore di le Controparte_2 Parte_2
quali si liquidano, quanto al primo grado, per la Fase di studio della controversia, in € 919,00; per la
Fase introduttiva del giudizio, in € 777,00; per la Fase istruttoria, in € 1.680,00; per la Fase decisionale, in € 1.701,00 e, quanto al secondo grado, per la Fase di studio della controversia, in € 1.134,00; per la
Fase introduttiva del giudizio, in € 921,00; per la Fase di trattazione, (valore minimo) in € 922,00; per la Fase decisionale, in € 1.911,00; su tutto rimborso forf. 15 % iva e cpa.
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti per il resto.
Così deciso in Ancona, c.c. del 11.3.25
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente dr. Gianmichele Marcelli
pagina 15 di 16
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 847/2022 R.G. e promossa da
(P. VA ) rappresentata e difesa dall' Avv. Gabriele Cofanelli ed elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata presso e nel suo studio sito in Macerata, Galleria del Commercio n. 10;
APPELLANTE
CONTRO
- (C.F. ) rappresentata e difesa dall' Avv. Maila Catani ed Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in Ancona, P.zza Roma n. 23;
- in persona del l.r.p.t. (P. VA , rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_2 P.IVA_2
Antonio Grieco ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in Roma, Viale Liegi n. 28
APPELLATE pagina 1 di 16
nonché contro
- Arch. Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 862/2022 del Tribunale di Ancona pubblicata il
05/07/2022.
ù in materia di appalto tra privati.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1 – La vicenda e il processo di primo grado
La dott.ssa conveniva dinanzi al Tribunale di Ancona la società e Controparte_1 Parte_1
l'Architetto chiedendone la condanna al pagamento del complessivo importo di € Controparte_2
50.306,00 a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e/o responsabilità extracontrattuale.
A corredo delle proprie ragioni parte attrice deduceva specificatamente di essere proprietaria di un immobile sito in Agugliano, Via Brodolini n. 9 e che in data 05.07.2017 concludeva con la società un contratto di appalto per la ristrutturazione edilizia dell'anzidetta abitazione Parte_1
comprendente modifica degli spazi interni, aggiornamento tecnologico e sostituzione degli infissi. La direzione dei lavori veniva affidata all'architetto Controparte_2
Precisava che le parti concordavano la data del 20.10.2017 per la consegna dell'opera; decorso tale termine, la committente si recava presso il cantiere appurando la sussistenza di svariati vizi e difetti,
l'inesatta esecuzione dei lavori e la non conformità rispetto a quanto pattuito. Aggiungeva di aver regolarmente onorato il pagamento delle fatture emesse dall'impresa esecutrice come previsto da contratto.
CP_ In data 20.11.2017 la proprietaria contestava l'asserito inadempimento con missiva indirizzata alla
, chiedendo nell'occasione il completamento dei lavori e l'eliminazione dei vizi riscontrati. Pt_1 pagina 2 di 16 A fronte di tale contestazione, la ditta appaltatrice richiedeva il pagamento della fattura n. 12 del
20.11.2017 recante il complessivo importo di € 28.292,37.
Rappresentava dunque l'odierna attrice che nonostante le complicanze insorte in merito ai lavori in oggetto la stessa si trovava costretta ad accedere nella ristrutturanda abitazione in quanto doveva obbligatoriamente lasciare la precedente residenza il 30.11.2017.
In data 18.11.2017 veniva effettuato un sopralluogo per la verifica in contraddittorio delle difformità e dei vizi all'esito del quale veniva redatto un verbale sottoscritto dalla ditta e dal direttore lavori che a detta di parte attrice costituiva riconoscimento dei vizi già emersi.
In tale occasione i convenuti si sarebbero impegnati a porre in essere quanto necessario per eliminare le difformità controverse ma poi di fatto nulla facevano in tal senso né consegnavano la documentazione necessaria al completamento delle pratiche amministrative.
Si costituiva dunque nel giudizio così incardinato la ditta contestando ogni profilo della Pt_1
domanda avversaria ed eccependo preliminarmente l'intervenuta decadenza in ragione del fatto che i danni lamentati erano stati denunciati oltre il termine previsto dall'art. 1667 c.c. .
Nel merito, rilevava l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto di appalto nonché
l'assenza dei presupposti per l'accoglimento della relativa domanda.
Agiva altresì in via riconvenzionale per la condanna di parte attrice al pagamento del residuo corrispettivo per l'importo di €. 27.500,00.
Si costituiva altresì l'architetto contestando parimenti le pretese attoree;
chiedeva Controparte_2 anch'egli il rigetto della domanda introduttiva ed in ogni caso la chiamata a garanzia della società Pt_2
con cui aveva stipulato polizza assicurativa professionale. Parte_2
Si costituiva dunque la predetta società la quale nel merito faceva proprie tutte le Parte_2 difese svolte dall'arch. e, quanto al rapporto assicurativo, eccepiva l'inoperatività Controparte_2 della polizza sia per omessa comunicazione da parte dell'assicurato delle circostanze che potevano dare adito a richieste di risarcimento del danno sia per l'ipotesi in cui l'assicurato avesse ammesso una propria responsabilità, concludeva chiedendo il rigetto della domanda formulata nei suoi confronti.
La causa veniva istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio e prova per testi.
All'esito del giudizio il Tribunale di Ascoli Piceno emetteva la sentenza gravata, con cui:
- accoglieva parzialmente la domanda attorea e condannava i convenuti in solido tra loro al pagamento della somma di €. 9.214,18 oltre interessi e rivalutazione;
pagina 3 di 16 - condannava i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali che liquidava in €
4.300,00 per compenso professionale ed € 564,77 per esborsi oltre accessori come per legge;
- poneva le spese della CTU a definitivo carico dei convenuti in solido;
- condannava la terza chiamata a tenere indenne e manlevare l'arch. Parte_2 [...]
di quanto lo stesso dovrà versare a parte attrice in forza della decisione. CP_2
Le società impugnava la predetta decisione dinnanzi la Corte di Appello di Ancona e Parte_1
prospettava le doglianze di seguito riportate.
Si costituivano le appellate e contestando il gravame e Controparte_1 Parte_2
chiedendone il rigetto.
L'atto di appello veniva ritualmente notificato anche all'arch. il quale non si Controparte_2
costituiva, dovendosene pertanto dichiarare la contumacia nel presente grado di giudizio.
§ 2 - Le questioni preliminari.
2.1. L'appellata eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 Controparte_1
c.p.c., per essersi l'appellante limitatosi a censurare solo genericamente i capi della sentenza impugnata, tale da impedire la compiuta comprensione del contenuto effettivo delle doglianze introdotte.
La censura è infondata.
Ritiene il presente Collegio che dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile evincere con sufficiente chiarezza quali siano le contestazioni mosse alla pronuncia impugnata;
il gravame risulta altresì compiutamente formulato, in quanto risultano specificate, o comunque individuabili, le parti di sentenza oggetto di contestazione, delimitando così l'oggetto dell'impugnazione, unitamente alle censure all'iter logico – giuridico seguito dal Tribunale e che si assume errato.
2.2. L'appellata eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dei motivi di gravame con cui Controparte_1
l'appellante invoca la propria esenzione da responsabilità in quanto mera esecutrice o “nudus minister” rappresentando la supposta violazione dell'art. 345 c.p.c., atteso che tali censure sarebbero state introdotte per la prima volta in appello, non figurando le stesse nell'atto difensivo di primo grado.
La censura è irrilevante ai fini del decidere.
Anche a voler ammettere che tali doglianze configurino nuovi motivi, la circostanza sarebbe comunque irrilevante atteso che per costante e pacifico orientamento giurisprudenziale l'appaltatore non è mai nudus minister. pagina 4 di 16 Con l'ordinanza n. 17819/2021 la Corte di Cassazione, sez. II civile, ha avuto modo di rilevare sul punto che
“è, infatti, incontestabile il principio (cui pure dovrà conformarsi il giudice di rinvio), in virtù del quale, in tema di appalto, la circostanza che l'appaltatore esegua l'opera su progetto del committente o dallo stesso fornito non lo degrada, per ciò solo, al rango di "nudus minister" poichè la fase progettuale non interferisce nel contratto e non ne compone la struttura sinallagmatica, esulando dagli obblighi delle rispettive parti, con la conseguenza che l'appaltatore è tenuto non solo ad eseguire a regola d'arte il progetto, ma anche a controllare, con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruità e la completezza del progetto stesso e della direzione dei lavori […]”.
“In altri termini, l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto - va sottolineato - ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo (sollecitazioni che, nel caso di specie, non sono emerse). Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera-garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, nè l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.”
Il predetto convincimento è stato ribadito in termini analoghi con l'ordinanza n. 36265/2022, in cui la S.C. ha nello stesso senso specificato che
“Il direttore dei lavori ha - però - la funzione di vigilare a che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in modo regolare, controllandone la corretta esecuzione da parte dell'appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo tenuto ad astenersi dall'accettare l'incarico o a delimitare, sin dall'origine, le prestazioni promesse.
A tale figura professionale non si applica il principio dell'esclusione di responsabilità in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini ("nudus minister"), poiché, per le sue peculiari capacità tecniche, egli assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, dovendo impartire le opportune disposizioni al riguardo, e controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore (Cass. 8700/2016)”.
Alla luce dei principi di diritto appena enunciati, va dedotto come la non possa giovarsi della Parte_1 circostanza esimente secondo cui la stessa, nell'adempiere le proprie obbligazioni, sarebbe stata relegata al rango di mera esecutrice degli ordini – asseritamente – impartiti dalla pars committente, senza possibilità di disattenderli e non avendo voce in capitolo in merito all'esecuzione dei compiti ad essa spettanti.
Tale possibilità si configura solo laddove l'impresa esecutrice dia effettiva e concreta prova di non essere in alcun modo riuscita a discostarsi dalle direttive ricevute, situazione che nel caso di specie non si è configurata, poichè le risultanze della prova testimoniale invocate dalla a sostegno della propria tesi Pt_1
(cfr. pag. 8 atto di citazione in appello) non soccorrono in tal senso.
CP_ Infatti, quand'anche i testi escussi nel precedente grado di giudizio abbiano riferito che sia la sig.ra sia il di lei marito erano effettivamente soliti recarsi in maniera più o meno frequente presso il cantiere di loro proprietà (cfr. verbali delle udienze in primo grado dell'11.01.2022 e del 25.02.2022), questo nulla consente di affermare circa un atteggiamento di totale ingerenza presuntivamente tenuto dall'odierna convenuta.
È al contrario più sensato e verosimile, oltre che conforme a diritto, ritenere che la presenza della proprietà nei luoghi interessati dai lavori era dettata dall'esigenza di verificarne l'andamento e la pagina 5 di 16 progressione, senza che siffatto atteggiamento induca a ritenere configurabile la volontà di esautorare del tutto l'appaltatrice da qualsivoglia potere organizzativo.
§ 3 - Il merito.- l'appello principale
3.1. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che il mancato completamento delle opere giustificasse la fondatezza della domanda di risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento imputabile all'impresa esecutrice.
Sul punto, il primo giudice ha osservato
“L'attrice lamenta, infatti, un grave ritardo nell'adempimento e la mancata ultimazione dell'opera.
Ad avviso di questo giudice l'inadempimento lamentato da parte attrice può dirsi accertato, risulta provata la sua gravità e la sua imputabilità all'impresa, pertanto il contratto di appalto deve essere risolto ex art. 1453 c.c.
…omissis…..
Non è [però] accoglibile la domanda di risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nell'esecuzione delle opere commissionate.
Invero la riconoscibilità di un danno non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo, gravando sul soggetto leso l'onere di allegare ed individuare i concreti pregiudizi patrimoniali subiti.”
Nel dispositivo, poi virgola non sussiste alcun specifico riferimento ad una statuizione di risoluzione del contratto per il ritardo.
Non sussiste, poi, in alcun passaggio della sentenza impugnata , né nel dispositivo né nella parte motiva, alcun specifico riferimento alla risoluzione per inadempimento in relazione all'altra questione, cioè quella dei gravi vizi nell'esecuzione delle opere.
I vizi, invero, vengono riconosciuti nell'importo come indicato, ma non li si qualifica come gravi o non gravi.
La questione, peraltro, non è neutra.
L'affermazione, che appare precisa nella motivazione, secondo la quale sussiste un inadempimento che porta alla risoluzione, inadempimento consistente nel ritardo, anche se non è specificamente ripetuta nel dispositivo, è idonea comunque a costituire un punto della sentenza che passa in giudicato o, comunque, è idonea ad ingenerare un'incertezza sulla sussistenza della risoluzione per inadempimento con specifico riferimento al ritardo.
Pertanto, la questione va affrontata in questa sede, anche perché come si viene appresso a precisare, non sussiste inadempimento né sotto l'aspetto del ritardo né sotto l'aspetto dei gravi vizi.
pagina 6 di 16 Sostiene l'appellante che alcun inadempimento potesse profilarsi, atteso che alcun termine per l'ultimazione dei lavori veniva convenuto tra le parti.
Il rilievo è fondato.
Esaminando il contratto di appalto concluso tra gli odierni litiganti in data 05.07.2017 (cfr. doc.1 all. citazione in primo grado) non è dato invero rinvenire alcuna previsione che stabilisca scadenze circa il completamento delle opere appaltate.
L'odierna appellante sostiene che tale termine sia desumibile dalla lettura congiunta dell'art. 4 del predetto contratto (disciplinante la ripartizione temporale dei pagamenti) e della comunicazione inviata all' in cui veniva indicato quale giorno di inizio dei lavori il 20.07.2017 (cfr. doc. 3 all. CP_3
citazione in primo grado); asseriva cioè che considerando tale data quale dies a quo ed applicando le previsioni di cui al predetto art. 4 del contratto di appalto, che scadenzava i pagamenti in 30, 60 e 10 giorni dall'inizio dei lavori (in corrispondenza dei sal rispettivamente indicati) si poteva ottenere quale termine ultimo per l'esecuzione ed il completamento delle opere il 20.10.2017.
Ritiene il presente Collegio che tale ricostruzione sia del tutto arbitraria e pertanto non meritevole di condivisione, atteso che la norma in questione riguarda unicamente la scadenza dei singoli pagamenti, non rinvenendosi alcun riferimento ad una data specifica di fine lavori.
Il termine in questione non può cioè ricavarsi in via indiretta dalla menzionata previsione contrattuale né tantomeno essere altrimenti stabilito, mancando tra gli atti di causa apposita documentazione idonea a far desumere che le parti si siano espressamente accordate per l'ultimazione dei lavori entro un determinato momento.
Bene è vero che il committente non era tenuto a sopportare le conseguenze, per lui negative, dell'assenza di un termine specifico .
Tuttavia, a tal proposito, nessuna lettera di messa in mora, intimazione o diffida a consegnare l'opera terminata è stata mai inviata dalla committenza all'impresa appaltatrice, di tal che l'unico atto attraverso cui viene per la prima volta propugnato il siffatto rilievo è la domanda giudiziale introduttiva del pregresso grado di giudizio.
Non vale in tal senso la missiva inviata dalla dott.ssa alla in data 27.11.2017 Controparte_1 Pt_1
(cfr. doc. 7 all. citazione in primo grado): in essa infatti la scrivente chiede soltanto l'eliminazione dei pagina 7 di 16 vizi e difetti dell'opera ivi enumerati, senza contestualmente intimare anche il tempestivo completato dell'immobile.
La stessa riferisce poi che l'impresa esecutrice avrebbe provveduto ad indicare nel 30.10.2017 la data per la consegna ma siffatta circostanza, oltre ad apparire pretestuosa in quanto sfornita di prova si pone altresì in contrasto con quanto lamentato dall'odierna convenuta.
Infatti, in primo luogo, il suddetto impegno alla consegna dell'opera – solo asseritamente manifestato dall'impresa esecutrice - non risulta in alcun atto di causa;
in secondo luogo, è lo stesso atteggiamento CP_ della committenza ad apparire piuttosto ondivago, in quanto nella missiva anzidetta la sig.ra fa riferimento al 30.10.2017, mentre nella comparsa di costituzione in appello parla di 90 giorni a decorrere dal 20.07.2017 (cfr. pagg. 8 e 11) da cui ricava quale termine finale il 20.10.2017.
Stante l'impossibilità di rinvenire uno specifico obbligo nel senso appena descritto, la doglianza così esaminata non potrà che andare incontro a reiezione.
3.2 - Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ne accertava la responsabilità per i vizi ed i difetti riscontrati nell'immobile per cui è causa.
Sosteneva sul punto l'appellante che alcun addebito poteva esserle imputato per quanto sopra, atteso che la stessa avrebbe agito in totale subordine alle direttive ricevute in corso d'opera da parte della committenza dalla quale veniva integralmente condizionata e pertanto degradata a mero nudus minister.
L'aspetto in questione è stato già sopra esaminato, all'interno del paragrafo dedicato alle questioni preliminari cui si rimanda integralmente.
L'appellante si duole altresì del fatto che il primo Giudice avrebbe operato una lettura parziale della c.t.u. espletata nel precedente grado di giudizio, le cui risultanze non consentono di qualificare come gravi i difetti lamentati dalla convenuta.
Il rilievo, che, come si è detto sopra, non attiene al risarcimento dei danni come accertati, bensì alla loro idoneità a qualificare l'inadempimento come grave (e pertanto, anche qui, ad una precisazione in tema di risoluzione, che non può considerarsi assorbita nella altre statuizioni) è, del pari, fondato.
pagina 8 di 16 L'ausiliario del Tribunale ha rilevato come nell' immobile oggetto di indagine era dato effettivamente rinvenire taluni vizi che tuttavia non potevano dirsi tali da compromettere il godimento o l'abitabilità del bene per cui è causa.
Riferisce infatti l'ing. che il manufatto risultava completamente arredato, senza che fosse CP_4
possibile testimoniare la sussistenza di parti non finite o ammanchi, oltre ad essere abitato dalla proprietaria e dalla famiglia (cfr. pag. 3 ctu in primo grado).
Proseguendo nella stesura della relazione peritale, il consulente sottolinea in più occasioni come i vizi dal medesimo riscontrati potevano eventualmente integrare meri inestetismi o lievi imperfezioni, di certo non idonei ad impattare in senso peggiorativo sull'utilizzazione o sulla funzionalità dell'opera
(cfr. “risposta al terzo quesito” e “risposta osservazioni Arch. pagg. 4 e 15 c.t.u.) Per_1
La Corte non condivide pertanto l'interpretazione che il primo Giudice ha fatto dell'elaborato tecnico, sulla cui base ha conseguentemente dedotto in capo alla società un grave inadempimento alle Pt_1
obbligazioni sulla stessa gravanti in qualità di appaltatore e tale da giustificare la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.
Avuto riguardo alla valutazione del danno economico per i vizi riscontrati, sostiene l'odierna appellante che la stima corretta sia non già quella iniziale compiuta dal perito per € 9.214,18 (cfr. pag. 14 ctu in primo grado) - condivisa dal primo Giudice in sentenza - bensì quella rielaborata sulla scorta delle osservazioni del ctp dell'impresa appaltante, in seguito alle quali il consulente del Tribunale ha ritenuto di dover espungere dal computo il danno al parquet rimodulando il relativo importo in € 8.497,18.
Riteneva in proposito parte attrice che siffatta riduzione dovesse giustificarsi alla luce del fatto che il difetto della pavimentazione in legno si sarebbe verificato in un momento successivo a quello in cui la veniva allontanata dal cantiere, per cui alla stessa non ascrivibile. Pt_1
Questo profilo di doglianza non appare, invece, fondato.
La predetta ricostruzione fattuale non appare convincente, atteso che il danno al parquet risale al novembre del 2017, come oggettivato dai rilievi fotografici disponibili in atti (cfr. doc. 17 all. citazione in primo grado); in assenza di diverso riscontro, deve ritenersi che all'epoca l'appaltatrice era ancora formalmente operante presso il cantiere per cui è causa, non risultando essere stata dispensata dalla prosecuzione dei lavori.
La revoca formale dell'incarico è avvenuta infatti ufficialmente solo in data 08.03.2018, a mezzo
CP_ raccomandata a/r trasmessa dal difensore della committente sia alla società sia all'allora Pt_1
pagina 9 di 16 (cfr. doc. 20 all. II memoria 183 di parte attrice in primo grado), in un periodo Controparte_5
pertanto posteriore rispetto a quello in cui risulta il documentato danno alla pavimentazione.
3.3 - Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non configurabile il credito residuo di € 27.500,00 fatto valere nei confronti dell'appaltatrice.
Il Giudice si determinava in tal senso sul presupposto che la fattura n. 2/2018 – allegata alla comparsa di risposta in primo grado - costituiva l'unica evidenza concreta portata dall'impresa a sostegno della propria domanda riconvenzionale di pagamento (già spiegata dalla nel pregresso contenzioso) Pt_1 di tal ché non idoneo a provare l'asserito credito in quanto documento di indubbia costituzione unilaterale.
Sostiene, al contrario, l'appellante che la propria pretesa poteva trovare conferma in svariati ed ulteriori elementi documentali e fattuali da cui era dato evincere la fondatezza del proprio credito, con particolare riferimento al rilievo contenuto nell'elaborato peritale in cui si legge che “la cifra di cui la committente è debitrice nei riguardi della ditta sia di Euro 15.138,35 oltre IVA” (cfr. pag. 19 Pt_1
ctu in primo grado).
Il motivo è infondato.
Deve preliminarmente osservarsi che la fattura di cui in premessa non può essere di per sé considerata una prova del quantum di cui l'odierna appellante si assume debitrice. Come già correttamente osservato dal primo Giudice, trattasi di un documento di mera formazione unilaterale, non idoneo ad assumere valenza dimostrativa se non in combinazione con ulteriori evidenze che consentano di ricavare la sussistenza del fatto contestato.
Nel caso di specie, tuttavia, l'impresa richiedente ha fondato la propria domanda di pagamento unicamente sulla fattura anzidetta, senza null'altro allegare a sostegno delle proprie tesi, pertanto la pretesa esercitata risulta già prima facie sfornita di compiuta e puntuale prova.
In secondo luogo e per ragioni di completezza espositiva ritiene la Corte di dover puntualizzare anche la circostanza per cui la committente ha già corrisposto all'impresa quanto dovuto per le Pt_1
lavorazioni effettuate attraverso tre bonifici bancari predisposti nei mesi di luglio e di settembre 2017 per oltre € 60.000,00 (cfr. ricevute di cui ai docc. 4-5-6 all. citazione in primo grado).
pagina 10 di 16 Di tutta evidenza come la fattura azionata sia posteriore ai predetti mandati di pagamento, risalendo la sua emissione al mese di gennaio 2018 per un importo inferiore a quello ottenuto.
Deve pertanto concludersi nel senso che quanto già percepito dalla in forza dei suindicati Pt_1
bonifici esaurisca pienamente ogni pretesa creditoria che la prima abbia a vantare nei confronti della parte appaltante.
§ 4 - Il merito.- l'appello incidentale di Parte_2
La compagnia assicurativa già chiamata in garanzia dal convenuto Architetto Parte_2
spiegava appello incidentale avverso la sentenza di primo grado esponendo le Controparte_2
doglianze di cui si darà immediato esame.
4.1. Con il primo motivo di impugnazione incidentale l'appellata censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice condannava la stessa al risarcimento del danno in solido con la parte assicurata.
Il Tribunale si determinava in tal senso ritenendo non provata l'eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa volta ad escludere l'operatività della polizza;
sosteneva invece l'appellata come l'evento dannoso oggetto del presente contenzioso rientrasse tra le ipotesi di esclusione previste dall'art. 3 delle
Condizioni Generali di assicurazione – sezione Area Tecnica (cfr. pag. 22 del contratto di assicurazione come allegato alla comparsa in primo grado di tal ché non era dovuta alcuna Parte_2 copertura assicurativa in capo all'arch. in ordine ai fatti di causa. CP_2
Il motivo è fondato, comportando il rigetto della manleva richiesta.
La società di assicurazione articola la propria difesa rilevando quanto segue:
CP_
- La in qualità di soggetto appaltante, muoveva le prime contestazioni ufficiali all'impresa Pt_1
in data 20.11.2017 e 28.11.2017 con due distinte lettere raccomandate inviate rispettivamente dalla parte personalmente e dal difensore della medesima (cfr. docc. 7 e 10 all. citazione in primo grado);
- il contratto di assicurazione veniva concluso il 30.11.2017, dunque in un periodo immediatamente successivo a quello di invio delle missive predette;
- l'Architetto quand'anche non ufficialmente destinatario delle comunicazioni in esame CP_2
(indirizzate alla sola pars esecutrice) non poteva non avere avuto contezza del loro contenuto e delle pagina 11 di 16 contestazioni indirettamente mosse al suo operato professionale, atteso che questi era non soltanto il
Direttore dei lavori ma anche il figlio del legale rapp.te della;
Pt_1
- l'art. 3, n. 2) delle Condizioni generali di assicurazione di cui in premessa esclude espressamente l'operatività dell'assicurazione “per Richieste di Risarcimento causate da, oppure connesse o conseguenti in tutto o in parte a Circostanze esistenti prima od alla data di decorrenza del presente contratto che l' conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a Parte_3 generare una successiva richiesta di risarcimento contro di lui”;
- alla data di sottoscrizione della polizza sussistevano dunque già le predette circostanze impeditive (nel caso di specie rappresentate dalle già menzionate contestazioni scritte inviata alla società appaltatrice) di cui l'assicurato doveva ritenersi a conoscenza, pertanto il contratto stipulato con la compagnia non poteva operare in relazione a tali accadimenti.
La Corte ritiene di dover condividere le argomentazioni spese e la ricostruzione offerta da
[...]
. Pt_2
Nel caso di specie se è vero che l'architetto non è mai stato formalmente ricevuto dalle raccomandate in parola - le prime censure formali gli sono state mosse con le missive prima del 26.12.2017 e poi del
27.12.2017 (cfr. docc. 14 e 15 all. citazione in primo grado) – deve ritenersi in capo al medesimo una forte presunzione di conoscenza del loro contenuto. Ciò in forza non soltanto del riferito rilievo dell'essere il figlio del titolare dell'impresa esecutrice (circostanza già eccepita in primo CP_2
grado sia dall'attrice sia dalla compagnia chiamata in manleva e non contestata dal professionista convenuto), ma anche in virtù del fatto che il Direttore dei Lavori quale soggetto professionalmente qualificato, pur non avendo lo specifico obbligo di vigiliare costantemente sull'avanzamento e sulla progressione dell'opera, avrebbe dovuto avvedersi dei vizi e dei difetti che l'immobile presentava.
Il tutto alla stregua del costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità sulle casistiche di responsabilità del direttore dei lavori.
Nella recentissima sentenza n. 3249/2024 la Corte di Cassazione – sez. II civile nel solco di propri unanimi precedenti, ha rinvenuto l'obbligo di questo professionista di controllare che la realizzazione delle opere proceda a regola d'arte puntualizzando che
“In tema di appalto, il direttore dei lavori, quale rappresentante del committente, deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo altrimenti tenuto ad astenersi dall'accettare l'incarico o a delimitare, sin dall'origine, le prestazioni promesse
[…] (Sez. 3, Sentenza n. 7370 del 13/04/2015)”.
pagina 12 di 16 § 5 - I motivi d'appello espressi da in soccorso alle tesi del Parte_2 CP_2
5.1 - Come spesso accade, il chiamato in manleva scende nel merito della sussistenza del danno asseritamente provocato dal suo assicurato. I relativi motivi si esaminano per completezza, e risultano infondati.
5.1.2 - Con il secondo motivo di impugnazione incidentale l'appellata censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha ritenuto fondata la domanda attorea concernente l'inadempimento del convenuto Arch. di cui assumeva la responsabilità in solido con il soggetto esecutore CP_2 per i difetti accertati nell'immobile, per il tardivo adempimento dell'appaltatrice nonché per la mancata ultimazione dei lavori.
Sostiene al contrario la compagnia che alcun addebito potesse ascriversi al Parte_2 professionista in questione, sia per l'assenza di qualsivoglia pattuizione scritta tra quest'ultimo e la committente sia sul presupposto per cui nella relazione peritale era stato lo stesso consulente ad appurare l'esclusiva responsabilità della per avere l'architetto operato in una posizione di mera Pt_1 subordinazione rispetto all'impresa stessa (cfr. pag. 14 ctu in primo grado).
Il motivo, come detto, è infondato.
Nel caso di specie va rilevata la responsabilità dell'architetto in ordine ai fatti CP_2
controversi.
È utile menzionare l'ordinanza n. 14456/2023, in cui la Cassazione si è pronunciata su di una vicenda perfettamente sovrapponibile a quella in disamina, dove i proprietari di un'immobile citavano in giudizio l'impresa costruttrice al fine di ottenere il risarcimento dei danni sia per i vizi occorsi in fase di Cont costruzione sia per il ritardo nell'ultimazione dei lavori;
nel caso anzidetto il geometra era stato chiamato in manleva dall'impresa convenuta oltre che destinatario della medesima domanda di condanna spiegata dagli attori nei confronti della convenuta.
Per quel che attiene al profilo qui in interesse, involgente la responsabilità del direttore dei lavori, la
S.C. ha reso nella pronuncia in commento il principio di diritto per cui
“Non si sottrae, dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. Sez. 2, 14/03/2019, n. 7336; Cass. Sez. 2,
pagina 13 di 16 03/05/2016, n. 8700; Cass. Sez. 2, 24/04/2008, n. 10728; Cass. Sez. 2, 27/02/2006, n. 4366; Cass. Sez. 2,
20/07/2005, n. 15255).
La Corte di Cassazione conclude dunque la propria disamina ritenendo che
“[…] risulta evidente che l'obbligo del professionista di controllare che la realizzazione delle opere avvenga secondo le regole dell'arte - dovendo attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse opere e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi - deve avvenire in corso d'opera e non ex post, ad opere ultimate”.
Alla luce dei concetti appena espressi deve evincersi come le argomentazioni spese da parte appellata circa il (preteso) ruolo marginale ricoperto dal nella progressione dei lavori (prescindendo CP_2
in questa sede dalla valutazione circa la veridicità di tale circostanza) non possono in nessuna misura valere quali esimenti la responsabilità di quest'ultimo per i difetti palesatisi nell'immobile dell'odierna attrice.
L'architetto era infatti tenuto a monitorare periodicamente il corretto andamento del cantiere sia in virtù dell'incarico di direttore dei lavori da egli svolto sia per effetto delle competenze tecniche di cui lo stesso deve dirsi indubbiamente dotato, indipendentemente dal tipo di rapporto in essere con la committenza ovvero con l'impresa appaltatrice.
Non può inoltre sottacersi come il era senz'altro a conoscenza dei vizi in questione;
lo CP_2
CP_ stesso partecipava infatti al sopralluogo svoltosi il 18.12.2017 presso l'abitazione della sig.ra congiuntamente alle parti interessate, all'esito del quale veniva contestualmente redatto apposito verbale firmato da tutti i presenti ed attestante i difetti costruttivi riscontrati a quella data (cfr. doc. 13 alla citazione in primo grado).
Il quadro così composto e delineatosi consente di ritenere compiutamente provata la responsabilità del ddl Arch. solidalmente all'impresa appaltante CP_2 Parte_1
§ 6 – conclusioni
CP_ La domanda avanzata dalla come precisata in primo grado, è del seguente tenore
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
-accertare la sussistenza dei vizi e delle difformità dell'opera, alla stregua di quanto dedotto e prodotto in atti e, previa declaratoria di inadempimento contrattuale e/o extracontrattuale di e dell'arch. ciascuno Parte_1 Controparte_2 per la propria quota di responsabilità, dichiarare risolto il contratto di appalto stipulato in data 5/07/17 dalla committente con e con l'arch. Parte_1 Controparte_2
- per l'effetto di quanto sopra, condannare l'appaltatore e il direttore dei lavori al risarcimento dei danni conseguenti, causati all'immobile di proprietà dell'attrice, nonché per la violazione della correttezza e della buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) e per i titoli dedotti specificamente nel presente atto, pari all'importo di complessivi € 50.306,00, oltre interessi e rivalutazione.
- in subordine, dichiarare e quantificare l'importo richiesto dall'attrice nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia ovvero secondo valutazione equitativa…..”.
pagina 14 di 16 La richiesta di declaratoria del contratto per inadempimento – la quale, come si ripete, seppure non espressamente indicato, appare avvallata dalle statuizioni del primo giudice – deve essere disattesa, per le ragioni sopra esposte, anche se ciò non rende priva di fondamento la domande di risarcimento per i vizi accertati, che pur non assurgendo a presupposto per la risoluzione, vanno confermati .
La responsabilità in solido del direttore dei lavori va pure confermata.
Non va accolta, come sopra indicato, la domanda di manleva nei confronti dell'impresa di assicurazione, con le spese del doppio grado che debbono fare carico al professionista, secondo i valori medi dei parametri di riferimento (salvo la trattazione in II grado, al minimo ).
Tra le altre parti ed in relazione ai residui rapporti, le spese vanno compensate integralmente.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nonché sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza 862/2022 del Parte_2
Tribunale di Ancona, ed in parziale riforma di tale sentenza, così provvede:
CP_
- Rigetta la domanda di risoluzione per inadempimento avanzata dalla
- In accoglimento dell'appello incidentale proposto da nei confronti di Parte_2 [...]
rigetta la domanda di manleva proposta da quest'ultimo; CP_2
- conferma, nelle restanti statuizioni, e salvo il regolamento delle spese come di seguito effettuato, la sentenza di primo grado;
- Condanna alla refusione delle spese processuali a favore di le Controparte_2 Parte_2
quali si liquidano, quanto al primo grado, per la Fase di studio della controversia, in € 919,00; per la
Fase introduttiva del giudizio, in € 777,00; per la Fase istruttoria, in € 1.680,00; per la Fase decisionale, in € 1.701,00 e, quanto al secondo grado, per la Fase di studio della controversia, in € 1.134,00; per la
Fase introduttiva del giudizio, in € 921,00; per la Fase di trattazione, (valore minimo) in € 922,00; per la Fase decisionale, in € 1.911,00; su tutto rimborso forf. 15 % iva e cpa.
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti per il resto.
Così deciso in Ancona, c.c. del 11.3.25
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente dr. Gianmichele Marcelli
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