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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere
dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale dell'11/3/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 2889/2023 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Lopardi)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.ti S. Salzetta e D. Salzetta)
PARTE APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
(avv.ti Alesii e Carino)
PARTE APPELLATA
E Controparte_3
PARTE APPELLATA NON COSTITUITA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8901 dell'11/10/2023
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata - per quel che qui ancora rileva - in accoglimento della domanda, proposta da nei confronti della (d'ora in poi, breviter, solo Controparte_1 Controparte_4
“ ”), del e della , si condannavano i Pt_1 Controparte_3 CP_2 resistenti, in solido, al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 54 del CCNL di riferimento, pari a € 3.852,88, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal dì del dovuto al saldo, compensando le spese di lite.
Interponeva appello la cui resisteva il spiegando appello Controparte_5 CP_1 incidentale;
si costituiva, altresì, aderendo alla linea difensiva dell'appellante e spiegando CP_2 appello incidentale, mentre il optava per la contumacia. CP_3
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Con un unico, articolato, motivo di gravame, l'appellante principale - mediante il richiamo di pronunce
(anche dello scrivente) favorevoli alla sua tesi - censura solo la parte della sentenza in cui il Tribunale capitolino ha condannato la , sia pure in solido con gli originari resistenti, al pagamento dell'indennità di Pt_1 mancato preavviso in favore del , rilevando: a) che il ricorrente non aveva dato prova di un CP_1 licenziamento intimato nei suoi confronti, b) che il rapporto di lavoro era proseguito, senza soluzione di continuità, alle dipendenze del , e c) che il lavoratore non si era trovato all'improvviso senza CP_3 impiego, non dovendo peraltro trovare altra occupazione.
In punto di fatto, è pacifico che il ha lavorato dall'1/8/2018 al 30/6/2020 alle dipendenze CP_1 della , consorziata del aggiudicatario dell'appalto presso Pt_1 Controparte_3 le stazioni ferroviarie concesso da . CP_2
In punto di diritto, si tratta di verificare la fondatezza del diritto di tale lavoratore a vedersi riconoscere l'indennità di mancato preavviso per il venir meno del rapporto di lavoro con la Libra a seguito della sottoscrizione di verbale di accordo, in ragione del quale dall'1/7/2020 il aggiudicatario ab origine CP_3 dei servizi, subentrava alla subappaltatrice consorziata nell'esecuzione delle attività in precedenza a Pt_1 questa temporaneamente affidate e già oggetto di appalto tra lo stesso e . CP_3 CP_2
Va premesso che questo Collegio, pur nella consapevolezza dell'indirizzo da ultimo formatosi presso la Corte territoriale capitolina sulla scorta di alcune pronunce di legittimità, nel senso della spettanza dell'indennità in parola nelle fattispecie di cambio appalto, ha più volte ritenuto non competere, in tali casi,
l'indennità in parola, reputando non ricorrenti, nella specie, le finalità sottese alla disposizione di cui all'art. 2118 c.c., tanto più in presenza di previe pattuizioni tra le Società e le OO.SS, funzionali alla nuova occupazione del lavoratore e all'avvio immediato del nuovo rapporto (in linea, peraltro, con l'insegnamento espresso da Cass., sez. lav., 22/4/1995, n. 4553).
L'odierno Collegio prende atto, tuttavia, dei successivi, recenti, arresti giurisprudenziali, con cui la
Suprema Corte ha fornito ulteriore conferma ai principi dalla stessa già affermati e, pertanto, re melius perpensa, si determina a superare quanto inizialmente ritenuto (v., nel senso di tale revirement, la sent. n.
555 dell'11/2/2025).
In particolare, la Cassazione, da ultimo con l'ordinanza n. 28415 del 5/11/2024, ha osservato quanto segue: <le questioni (sulla spettanza dell'indennità di preavviso in caso cambio appalto, sulla sua natura, mancanza una risoluzione consensuale, causa del recesso) sono già state tutte risolte da questa Corte con orientamento oramai consolidato (Cass. n. 940/2024, Cass. n. 24429/2015, Cass. n.
1148/2014, Cass. n. 9195/2012, Cass. n. 20192/2011), essendosi da tempo statuito che “l'art. 2118, comma
2, c.c. prevede l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento individuale che non sia preceduto da periodo di preavviso lavorato”.
Ne consegue che l'indennità di preavviso è dovuta anche nel caso di cui all'art. 6 del CCNL 30/4/2003
FISE per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale, di c.d. passaggio diretto del lavoratore dall'azienda che cessa dall'appalto di pulizie a quella che subentra nell'appalto medesimo, mancando nella norma richiamata una previsione espressa che escluda la corresponsione dell'indennità.
Tale giurisprudenza, che riconosce la ricorrenza dei presupposti per il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso anche nell'ipotesi di cambio appalto, merita di essere confermata e rafforzata, secondo questo Collegio, non essendo stati prospettati nella causa argomenti idonei che giustifichino un mutamento di indirizzo.
Va ricordato, anzitutto, che la risoluzione del contratto per cessazione dell'appalto (a cui ha fatto seguito un cambio appalto) non può essere mai considerata alla stregua di una risoluzione consensuale, essendo la stessa fattispecie estintiva conseguenza di un fatto che è relativo alla sfera ed alla gestione dell'impresa, talché nessuna corresponsabilità può essere attribuita al lavoratore, il quale non manifesta in proposito alcuna volontà.
Ciò che rileva, invece, è che il primo rapporto viene risolto a seguito della cessazione dell'appalto e comunque per un fatto rientrante nella sfera giuridica della Società datrice di lavoro e quindi per una sua iniziativa, potendo questa in alternativa mantenere in servizio il dipendente ed adibirlo ad altro appalto o attività, non essendo previsto alcun obbligo di risolvere il rapporto di lavoro con gli addetti ai medesimi appalti.
Neppure può essere sostenuto, per evidente contraddizione logica, che la sottoscrizione del successivo contratto di lavoro con l'appaltatore subentrante equivalga a risoluzione consensuale del primo contratto, già in precedenza estinto per fatto dell'appaltatore; e nemmeno si può affermare che la sottoscrizione di un nuovo contratto equivalga a rinuncia alla percezione dell'indennità sostitutiva del preavviso relativa alla risoluzione del precedente contratto, non emergendo alcuna plausibile dimostrazione a sostegno dell'esistenza di tale volontà abdicativa.
Inoltre, la giurisprudenza consolidata ha già messo in evidenza come non esista continuità nei due rapporti di lavoro in oggetto e che quello instaurato in seguito al cambio appalto è un nuovo rapporto di lavoro che presuppone l'estinzione del primo.
Essendo il rapporto di lavoro che si verrà ad instaurare con l'impresa subentrante un rapporto nuovo rispetto a quello cessato, non vi è spazio neppure per la configurabilità giuridica di una cessione del contratto di lavoro.
D'altra parte, nemmeno rileva il fatto che il lavoratore abbia lavorato, in conseguenza del cambio appalto, dal giorno seguente alla cessazione dell'appalto, in quanto l'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 1218 c.c. spetta quand'anche il lavoratore licenziato abbia trovato lavoro immediatamente dopo il recesso. È l'eventualità del danno che crea l'obbligo di un periodo di preavviso in caso di recesso unilaterale, in mancanza del quale scatta l'obbligo della relativa indennità sostitutiva;
la parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione maturata nel periodo corrispondente.
L'indennità di preavviso prescinde perciò dalla prova di un danno con la conseguenza che essa spetta anche se il lavoratore ha trovato subito una nuova occupazione.
Il preavviso non ha efficacia reale, il rapporto si estingue immediatamente e non hanno influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti (Cass. n. 22322/2013, Cass. n. 21092/2014) e l'indennità sostitutiva ha natura retributiva ed indennitaria (Cass. S.U. n. 7914/1994).
Nel caso di specie, la Corte ha accertato, sulla base delle risultanze processuali e facendo corretta applicazione delle regole di ermeneutica, che non esiste risoluzione consensuale, né il recesso del lavoratore;
che il rapporto era cessato per fatto riconducibile al datore di lavoro e senza rispetto del termine di preavviso;
che tra l'uno e l'altro rapporto vi era stata soluzione di continuità e che nessuna deroga fosse prevista dalla disciplina del CCNL quanto all'obbligo del preavviso lavorato e, in sua mancanza,
dell'indennità sostitutiva che la parte recedente deve riconoscere all'altra parte.
Si tratta perciò di una pronuncia del tutto aderente alla giurisprudenza consolidata già citata.
In particolare, come affermato da Cass. n. 1148/2014: “L'art. 2118 c.c. prevede l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento in cui non ci sia stato un preavviso lavorato senza eccettuare l'ipotesi in cui il lavoratore licenziato abbia immediatamente trovato un'altra occupazione lavorativa, neppure nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva - quale nella specie quella di livello nazionale ex art. 6 del CCNL 30/4/2003 FISE per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale - preveda un procedimento per pervenire al passaggio diretto e immediato del personale dell'impresa cessante nell'appalto di servizi alle dipendenze dell'impresa subentrante lasciando ferme la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante”.
Non conferente, pertanto, è nella fattispecie il principio affermato da Cass. n. 4535/1995, pronuncia questa che ha sì ritenuto che l'indennità sostitutiva del preavviso non compete al lavoratore nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (ex art. 1372 c.c.) seguita, senza soluzione di continuità da una nuova assunzione dello stesso lavoratore alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, atteso che in tale ipotesi non ricorrono le finalità sottese alla disposizione di cui all'art. 2118 c.c., individuabili, da un lato,
nell'esigenza di impedire che il lavoratore si trovi all'improvviso e contro la sua volontà di fronte alla rottura del contratto ed in conseguenza di ciò, versi in una imprevista situazione di disagio economico, e, dall'altro, in quella di consentire che il lavoratore stesso possa usufruire di un tempo minimo per trovarsi una nuova occupazione o di organizzare la propria esistenza nell'imminenza della cessazione del rapporto di lavoro.
Ma appunto tale principio si riferisce alla diversa fattispecie della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
né il richiamo dell'art. 6 del CCNL 30/4/2003 FISE per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale vale a introdurre una deroga contrattuale, sia perché nulla è previsto quanto all'indennità sostitutiva del preavviso, sia perché la disposizione contrattuale in realtà prevede un procedimento per pervenire al passaggio diretto e immediato del personale dell'impresa cessante nell'appalto alle imprese subentrante. Quindi, vi era una soluzione di continuità tra il primo rapporto di lavoro con l'impresa cedente e quello successivamente instaurato con l'impresa subentrante.
Tale circostanza di fatto, prefigurata dall'art. 6 citato, non vale ad escludere l'applicazione della regola generale posta dall'art. 2118 c.c., secondo cui, in caso di recesso dal rapporto di lavoro del datore di lavoro senza giusta causa, quest'ultimo è tenuto al pagamento in favore del lavoratore licenziato dell'indennità sostitutiva del preavviso>>.
Orbene, le vicende lavorative del , come documentalmente ricostruite, sono sovrapponibili CP_1
a quelle considerate nella suddetta pronuncia, per cui l'appello principale va disatteso.
Dal canto suo, con l'appello incidentale, evidenzia la natura “indennitaria” (e non CP_2 strettamente retributiva) dell'indennità di mancato preavviso e, quindi, l'inesistenza del vincolo solidale in capo al committente di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, circoscritto, appunto, ai “trattamenti retributivi”.
Tale tesi è stata sconfessata dal Supremo Collegio - v., di recente, Cass. n. 27410 del 21/10/2024, in una causa che vedeva coinvolto proprio il - affermando Controparte_3 ripetutamente che l'indennità di preavviso ha natura retributiva, oltre che indennitaria e, quindi, è soggetta al regime di responsabilità solidale che avvince committenti, appaltatori e subappaltatori, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003.
In tale ordinanza, si legge: <va, inoltre, ribadito, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 29 citato, che l'indennità sostitutiva abbia natura retributiva (v. cass. n. 22322 2013, 20647 2019, 12932 21, e, più di recente,
n. 3247/2024) e che pertanto rientra nell'ambito della previsione che stabilisce la solidarietà del committente, appaltatori e sub appaltatori per le stesse somme.
Questa Corte sostiene infatti la natura indennitaria e retributiva e non risarcitoria dell'indennità sostitutiva del preavviso con ricomprensione della stessa nei crediti per i quali si applica la solidarietà ex art
29 (v. Cass. n. 20647/2019, Cass. n. 12932/2021, Cass. S.U. n. 7914/1994).
Come già osservato (v. Cass. n. 18508/2016), nella disciplina posta dall'art. 2118 c.c. il preavviso ha la funzione economica di attenuare le conseguenze della interruzione del rapporto per chi subisce il recesso.
Essa ha quindi una funzione retributiva-indennitaria atteso che la stessa appare riferibile non al risarcimento di un danno in senso giuridico (che presuppone un illecito), ma ad un danno in senso economico (v. in motivazione, Cass. n. 7033/2011).
Proprio sulla scorta di questa premessa, la costante giurisprudenza di questa Corte (e di recente
Cass. n. 3247/2024) riconosce - in relazione a fattispecie illegittime di licenziamento per carenza di giusta causa e con applicazione della mera tutela indennitaria - che il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso vada a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, sia stato intimato in tronco, di guisa che, stante la diversità di funzioni, esso non è incompatibile con la prestazione che risarcisce i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa o giustificato motivo (v., ex plurimis, Cass. n. 23710/2015, Cass. n.
22127/2006)>>.
Si rivela, infine, infondato l'appello incidentale spiegato dal , il quale si lamenta della CP_1 compensazione delle spese disposta con la gravata sentenza, giustamente motivata, invece, dal primo giudice alla luce dei “contrasti giurisprudenziali in materia” - sopra riportati - presenti anche all'interno del
Tribunale di Roma e della Corte d'Appello di Roma. Per quanto fin qui esposto, vanno rigettati l'appello principale proposto dalla e gli appelli Pt_1 incidentali spiegati dalla e dal . CP_2 CP_1
Parimenti, le spese del presente grado possono essere compensate stante l'esistenza del precedente diverso orientamento di questo Collegio e, quindi, il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” ex art. 92, comma 2, c.p.c.
In considerazione del tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono, in capo a tutti gli appellanti, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
a - respinge l'appello principale e gli appelli incidentali;
b - compensa le spese del grado;
c - dà atto che sussistono, per tutti gli appellanti, le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 11/3/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)