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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/04/2025, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. n. 8643/2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1 [...]
Parte_2
2 Controparte_1
3 Controparte_2
4 Controparte_3
5 Controparte_4
6 Controparte_5
7 Controparte_6
8 Controparte_7
9 Controparte_8
10 Controparte_9
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_10
Verbale di causa Udienza 22.04.2025 alle ore 14,38 e seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. Sono presenti l'avv. Pinò e l'avocado Pt_2 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre I procuratori delle parti fanno presente di avere notificato ricorso ed ordinanza e depositato la prova della notifica. Ribadiscono che la discendenza è paterna e post Unità D'Italia. Esonerano il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
IL GOP
Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 8643/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 8643 ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_11 [...]
Parte_2 2 Controparte_1
3 Controparte_2
4 Controparte_3
5 Controparte_4
6 Controparte_5
7 Controparte_6
8 Controparte_7
9 Controparte_8
10 Controparte_9
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_10
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 22.04.2025
I. Con ricorso depositato in data 03.05.2024
Dott. Giovanni Calasso 2
1 nata il [...] a [...], Brasile C.F. Parte_1
, C.F._1
2. nato il [...] a [...], Brasile C.F. Controparte_1
C.F._2
3. , nato il [...] a [...], Brasile, C.F. Controparte_2
C.F._3
4. nata il [...] a [...], Brasile C.F. Controparte_3
C.F._4
5. , nata il [...] a [...], Brasile C.F. Controparte_4
C.F._5
6. nata il [...] a [...], Brasile, C.F. Controparte_5
C.F._6
7. nato il [...] a [...], Brasile C.F. Controparte_6
C.F._7
8. nata il [...] a [...], Brasile Controparte_7
C.F. C.F._8
9. , nata il [...] a [...], Brasile C.F. Controparte_8
C.F._9
10. nato il [...] Camaqua, Brasile C.F. Controparte_9
C.F._10
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il formulando Controparte_10 le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei Sig.ri (1) Parte_1
nata il [...] a [...], Brasile C.F. , (2)
[...] C.F._1 [...]
nato il [...] a [...], Brasile C.F. Controparte_1 C.F._2
(3) nato il [...] a [...], Brasile, C.F. Controparte_2
(4) nata il [...] a [...], C.F._3 Controparte_3 Brasile C.F. (5) , nata il [...] a [...]F._4 Controparte_4
Santa Maria, Brasile C.F. (6) C.F._5 Controparte_5 nata il [...] a [...], Brasile, C.F. (7) C.F._6 CP_6 nato il [...] a [...], Brasile C.F. (8)
[...] C.F._7 [...] nata il [...] a [...], Brasile C.F. Controparte_7
(9) , nata il [...] a [...]F._8 Controparte_8
Ibarama, Brasile C.F. (10) nato il C.F._9 Controparte_9 03.12.1992 Camaqua, Brasile C.F. , e, per l'effetto, ordinare al C.F._10
e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico Controparte_10 ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio che si dichiarano antistatari. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare, se del caso, mezzi istruttori, all'esito anche delle difese articolate da controparte.
Dott. Giovanni Calasso 3
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano sig. nato il [...] a Persona_1
Cornedo Vicentino in provincia di Vicenza, Italia il quale si sposava con la Sig.ra
[...] in Brasile, il 25.07.1887 e dalla loro unione nasceva, in Brasile, il Sig. Per_2 [...] il 15.09.1898. Quest'ultimo si sposava con la Sig.ra il Per_3 Persona_4
28.02.1924 e dalla loro unione nasceva la Sig.ra il 17.10.1933 in Brasile. Persona_5
A sua volta sposava il Sig. , il 18.12.1954 in Brasile Persona_5 CP_12
e dalla loro unione nascevano quattro figli, sempre tutti in Brasile, odierni ricorrenti:
• 1. , nata il [...] che si univa in matrimonio con il Persona_6
Sig. in data 18.07.1987e dall'unione nascevano i Controparte_13 ricorrenti gemelli il 03.12.1992
➢ Controparte_1
➢ Controparte_9
• 2. , nata il [...] Controparte_8
• 3. nata il [...] che si sposava con il sig. Controparte_5 Per_7
in data 05.11.1983 e dall'unione nascevano gli odierni ricorrenti
[...]
➢ nato il [...] Controparte_6
➢ nata il [...] Controparte_7
• 4. , nato il [...] che si univa in matrimonio con la Controparte_2
Sig.ra in data 02.03.1996 e dall'unione Parte_3 nascevano, in Brasile, le odierne ricorrenti:
➢ il 11.11.1998 Controparte_3
➢ il 19.12.2000 CP_4 Controparte_3
II Il Procuratore della Repubblica di Venezia dichiarando di intervenire, ha preso, di fatto, visione del presente procedimento;
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso ed ordinanza nei termini di legge
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del
Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato
Dott. Giovanni Calasso 4
dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che Per_1 nato il [...] a Cornedo Vicentino in [...]
[...]
, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866).
( per il Veneto 1866, non 1861 come per il Lazio)
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_10 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato il 21 Persona_1 marzo 1864 a Cornedo Vicentino in provincia di Vicenza
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_10 conseguenti.
Dott. Giovanni Calasso 5
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_10 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_10 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_10 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., allegata al verbale
Lecce-Venezia, 22.04.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. n. 8643/2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1 [...]
Parte_2
2 Controparte_1
3 Controparte_2
4 Controparte_3
5 Controparte_4
6 Controparte_5
7 Controparte_6
8 Controparte_7
9 Controparte_8
10 Controparte_9
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_10
Verbale di causa Udienza 22.04.2025 alle ore 14,38 e seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. Sono presenti l'avv. Pinò e l'avocado Pt_2 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre I procuratori delle parti fanno presente di avere notificato ricorso ed ordinanza e depositato la prova della notifica. Ribadiscono che la discendenza è paterna e post Unità D'Italia. Esonerano il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
IL GOP
Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 8643/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 8643 ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_11 [...]
Parte_2 2 Controparte_1
3 Controparte_2
4 Controparte_3
5 Controparte_4
6 Controparte_5
7 Controparte_6
8 Controparte_7
9 Controparte_8
10 Controparte_9
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_10
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 22.04.2025
I. Con ricorso depositato in data 03.05.2024
Dott. Giovanni Calasso 2
1 nata il [...] a [...], Brasile C.F. Parte_1
, C.F._1
2. nato il [...] a [...], Brasile C.F. Controparte_1
C.F._2
3. , nato il [...] a [...], Brasile, C.F. Controparte_2
C.F._3
4. nata il [...] a [...], Brasile C.F. Controparte_3
C.F._4
5. , nata il [...] a [...], Brasile C.F. Controparte_4
C.F._5
6. nata il [...] a [...], Brasile, C.F. Controparte_5
C.F._6
7. nato il [...] a [...], Brasile C.F. Controparte_6
C.F._7
8. nata il [...] a [...], Brasile Controparte_7
C.F. C.F._8
9. , nata il [...] a [...], Brasile C.F. Controparte_8
C.F._9
10. nato il [...] Camaqua, Brasile C.F. Controparte_9
C.F._10
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il formulando Controparte_10 le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei Sig.ri (1) Parte_1
nata il [...] a [...], Brasile C.F. , (2)
[...] C.F._1 [...]
nato il [...] a [...], Brasile C.F. Controparte_1 C.F._2
(3) nato il [...] a [...], Brasile, C.F. Controparte_2
(4) nata il [...] a [...], C.F._3 Controparte_3 Brasile C.F. (5) , nata il [...] a [...]F._4 Controparte_4
Santa Maria, Brasile C.F. (6) C.F._5 Controparte_5 nata il [...] a [...], Brasile, C.F. (7) C.F._6 CP_6 nato il [...] a [...], Brasile C.F. (8)
[...] C.F._7 [...] nata il [...] a [...], Brasile C.F. Controparte_7
(9) , nata il [...] a [...]F._8 Controparte_8
Ibarama, Brasile C.F. (10) nato il C.F._9 Controparte_9 03.12.1992 Camaqua, Brasile C.F. , e, per l'effetto, ordinare al C.F._10
e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico Controparte_10 ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio che si dichiarano antistatari. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare, se del caso, mezzi istruttori, all'esito anche delle difese articolate da controparte.
Dott. Giovanni Calasso 3
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano sig. nato il [...] a Persona_1
Cornedo Vicentino in provincia di Vicenza, Italia il quale si sposava con la Sig.ra
[...] in Brasile, il 25.07.1887 e dalla loro unione nasceva, in Brasile, il Sig. Per_2 [...] il 15.09.1898. Quest'ultimo si sposava con la Sig.ra il Per_3 Persona_4
28.02.1924 e dalla loro unione nasceva la Sig.ra il 17.10.1933 in Brasile. Persona_5
A sua volta sposava il Sig. , il 18.12.1954 in Brasile Persona_5 CP_12
e dalla loro unione nascevano quattro figli, sempre tutti in Brasile, odierni ricorrenti:
• 1. , nata il [...] che si univa in matrimonio con il Persona_6
Sig. in data 18.07.1987e dall'unione nascevano i Controparte_13 ricorrenti gemelli il 03.12.1992
➢ Controparte_1
➢ Controparte_9
• 2. , nata il [...] Controparte_8
• 3. nata il [...] che si sposava con il sig. Controparte_5 Per_7
in data 05.11.1983 e dall'unione nascevano gli odierni ricorrenti
[...]
➢ nato il [...] Controparte_6
➢ nata il [...] Controparte_7
• 4. , nato il [...] che si univa in matrimonio con la Controparte_2
Sig.ra in data 02.03.1996 e dall'unione Parte_3 nascevano, in Brasile, le odierne ricorrenti:
➢ il 11.11.1998 Controparte_3
➢ il 19.12.2000 CP_4 Controparte_3
II Il Procuratore della Repubblica di Venezia dichiarando di intervenire, ha preso, di fatto, visione del presente procedimento;
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso ed ordinanza nei termini di legge
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del
Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato
Dott. Giovanni Calasso 4
dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che Per_1 nato il [...] a Cornedo Vicentino in [...]
[...]
, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866).
( per il Veneto 1866, non 1861 come per il Lazio)
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_10 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato il 21 Persona_1 marzo 1864 a Cornedo Vicentino in provincia di Vicenza
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_10 conseguenti.
Dott. Giovanni Calasso 5
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_10 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_10 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_10 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., allegata al verbale
Lecce-Venezia, 22.04.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6