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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/07/2025, n. 8433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8433 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, Paola Farina, alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 5487 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti ARCANGELI Parte_1
AC ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, in Indirizzo Telematico, come da procura in atti;
Ricorrente
CONTRO in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dal funzionario dott.ssa ed elettivamente domiciliato presso la sede Filiale CP_1
Metropolitana sita in Roma, in viale Regina Margherita, come da delega in atti.
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/02/2025 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del diritto CP_1 all'indennità di accompagnamento ex art. 1, L. 18/80 e la condanna al pagamento dei relativi ratei, dovuti e non corrisposti. Premetteva che la sussistenza delle condizioni sanitarie, legittimanti il diritto alla prestazione invocata, erano state accertate dal Decreto di omologa del 02/10/2024 RG n. 9109/2024. Deduceva di aver debitamente trasmesso alle sedi competenti dell' il citato decreto CP_1 di omologa e la documentazione necessaria alla liquidazione della prestazione assistenziale invocata. L' non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità e la tempestività delle CP_1 notifiche del ricorso introduttivo del giudizio e deve esserne dichiarata la contumacia. All'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter C.p.c., rilevato che parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento avvenuto in data 7.3.2025, si dichiara cessata la materia del contendere per carenza di interesse ad agire ex art. 100 C.p.c, stante l'integrale soddisfo della pretesa attorea. Con riferimento alle spese di lite, considerando che la liquidazione (del 7.3.2025) dei ratei della provvidenza invocata è successiva al deposito del ricorso (datato 17/02/2025) ma antecedente alla notifica dello stesso (avvenuta il 24.3.2025) le stesse si compensano per metà e per la residua metà seguono il principio della soccombenza e si liquidano e distraggono secondo il dispositivo che segue.
PQM
Definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa per metà le spese di lite condannando l' a corrispondere al CP_1 ricorrente la residua metà che liquida in € 930,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario per le spese generali da distrarsi in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Roma, 14/07/2025
Il Giudice del lavoro Paola Farina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, Paola Farina, alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 5487 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti ARCANGELI Parte_1
AC ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, in Indirizzo Telematico, come da procura in atti;
Ricorrente
CONTRO in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dal funzionario dott.ssa ed elettivamente domiciliato presso la sede Filiale CP_1
Metropolitana sita in Roma, in viale Regina Margherita, come da delega in atti.
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/02/2025 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del diritto CP_1 all'indennità di accompagnamento ex art. 1, L. 18/80 e la condanna al pagamento dei relativi ratei, dovuti e non corrisposti. Premetteva che la sussistenza delle condizioni sanitarie, legittimanti il diritto alla prestazione invocata, erano state accertate dal Decreto di omologa del 02/10/2024 RG n. 9109/2024. Deduceva di aver debitamente trasmesso alle sedi competenti dell' il citato decreto CP_1 di omologa e la documentazione necessaria alla liquidazione della prestazione assistenziale invocata. L' non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità e la tempestività delle CP_1 notifiche del ricorso introduttivo del giudizio e deve esserne dichiarata la contumacia. All'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter C.p.c., rilevato che parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento avvenuto in data 7.3.2025, si dichiara cessata la materia del contendere per carenza di interesse ad agire ex art. 100 C.p.c, stante l'integrale soddisfo della pretesa attorea. Con riferimento alle spese di lite, considerando che la liquidazione (del 7.3.2025) dei ratei della provvidenza invocata è successiva al deposito del ricorso (datato 17/02/2025) ma antecedente alla notifica dello stesso (avvenuta il 24.3.2025) le stesse si compensano per metà e per la residua metà seguono il principio della soccombenza e si liquidano e distraggono secondo il dispositivo che segue.
PQM
Definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa per metà le spese di lite condannando l' a corrispondere al CP_1 ricorrente la residua metà che liquida in € 930,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario per le spese generali da distrarsi in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Roma, 14/07/2025
Il Giudice del lavoro Paola Farina