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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 3662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3662 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO composta da: GI DI Presidente rel. Alessandra Trementozzi Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 804/2024
all'udienza del 6.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA TRA
Parte_1
Avv. Maria Di Guida appellante E CP_1
Avv. Simonetta Zannini
CP_2 contumace
CP_3 contumace appellati
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 2638/2024 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da atto d'appello e da memoria di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 30.10.2023, ha adito il Tribunale di Parte_2
Roma, in funzione di giudice del lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni “IN VIA CAUTELARE, sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202200012697000 fascicolo n. 2022/199345; IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale degli importi contenuti nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202200012697000 - fascicolo n. 2022/199345 - riguardanti i crediti relativi a tutte le summenzionate n. 33 cartelle di pagamento per i motivi indicati in narrativa, e precisamente:
1. cartella n. 09720140030600537000 dell'importo di € 1.814,02 inerente imposta sostitutiva contribuenti minimi art. 1 c. 105 L. 244/2007 asseritamente notificata il 29.08.2014;2. cartella n. 09720140106600339000 dell'importo di € 404,25 inerente premi rate asseritamente notificata il30.07.2015;3. cartella n. CP_3
09720140261704426000 dell'importo di € 2.934,14 inerente imposta sostitutiva contribuenti minimi art. 1 c. 105 L. 244/2007 asseritamente notificata il 05.03.2015;4. cartella n. 09720150139904430000 dell'importo di € 460,92 inerente premi rate asseritamente notificata il 29.02.2016;5. cartella n. CP_3
09720160004591130000 dell'importo di € 2.322,06 inerente imposta sostitutiva contribuenti minimi art. 1 c. 105 L. 244/2007 asseritamente notificata il 29.02.2016;6. cartella n. 09720160016421538000 dell'importo di € 114,83 inerente premi rate asseritamente notificata il 09.05.2016;7. cartella n. CP_3
09720160144170984000 dell'importo di € 320,31 inerente premi rate CP_3 asseritamente notificata il 13.10.2016;8. cartella n. 09720170070599475000 dell'importo di € 2.206,65 inerente imposta sostitutiva contribuenti minimi art. 1 c. 105 L. 244/2007 asseritamente notificata il 05.06.2017;9. cartella n. 09720170124388958000 dell'importo di € 393,09 inerente premi rate CP_3 asseritamente notificata il 30.01.2018;10. cartella n. 09720170274285954000 dell'importo di € 98,16 inerente premi rate asseritamente notificata il CP_3
08.10.2018; 11. cartella n. 09720180006788017000 dell'importo di € 2.139,54 inerente imposta sostitutiva contribuenti minimi art. 1 c. 105 L. 244/2007 asseritamente notificata il 08.08.2018;12. cartella n. 09720180072436616000 dell'importo di € 280,70 inerente premi rate asseritamente notificata il CP_3
03.12.2018;13. cartella n. 09720190021401734000 dell'importo di € 95,55 inerente premi rate asseritamente notificata il 27.05.2019;14. cartella n. CP_3
09720190143893448000 dell'importo di € 2.203,93 inerente imposta sostitutiva contribuenti minimi art. 1 c. 105 L. 244/2007 asseritamente notificata il 05.06.2019; 15. cartella n. 09720190174792803000 dell'importo di € 266,67 inerente CP_3 premi rate asseritamente notificata il 02.12.2019;16. cartella n. 39720120014346586000 dell'importo di € 1.198,16 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 09.10.2012;17. cartella n. 39720120026190645000 dell'importo di € 2.457,82 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 24.01.2013;18. cartella n. 39720130004910511000 dell'importo di € 1.266,68 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 16.04.2013;19. cartella n. 39720130020967967000 dell'importo di € 2.514,99 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 10.02.2014;20. cartella n. 39720140001735651000 dell'importo di € 2.623,06 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 28.05.2014;21. cartella n. 39720140011454555000 dell'importo di € 2.603,92 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 16.10.2014;22. cartella n. 39720140029639901000 dell'importo di € 2.621,18 inerente contributi IVS fissi presuntivamente notificata il 06.02.2015;23. cartella n. 39720150008361981000
2 dell'importo di € 2.630,43 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 28.10.2015;24. cartella n. 39720160005431959000 dell'importo di € 2.637,66 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 21.06.2016;25. cartella n. 39720160021528643000 dell'importo di € 2.593,39 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 18.11.2016;26. cartella n. 39720170007252419000dell'importo di € 3.300,07 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 27.10.2017; 27. cartella n. 39720170017809535000 dell'importo di € 3.740,03 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 01.12.2017;28. cartella n. 39720180010403781000 dell'importo di € 1.612,06 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 21.08.2018;29. cartella n. 39720180016885174000 dell'importo di € 3.939,16 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 27.07.2018;30. cartella n. 39720180026552629000 dell'importo di € 1.571,41 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 14.02.2019;31. cartella n. 39720190006657783000 dell'importo di € 1.544,27 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 16.07.2019;32. cartella n. 39720190015753991000 dell'importo di € 3.724,43 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 14.08.2019;33. cartella n. 39720190023823563000 dell'importo di € 1.498,75 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 24.01.2020 per i motivi indicati in narrativa;
- dichiarare, dunque, non dovuto ogni credito summenzionato vantato dalle Resistenti nei confronti del Ricorrente per i motivi indicati in narrativa;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE - in ogni caso, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale degli importi contenuti nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202200012697000 - fascicolo n. 2022/199345 - riguardanti i crediti relativi alle cartelle di pagamento di cui ai summenzionati nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 29 per i motivi indicati in narrativa, e precisamente:
1. cartella n. 09720140030600537000 dell'importo di € 1.814,02 inerente imposta sostitutiva contribuenti minimi art. 1 c. 105 L. 244/2007 asseritamente notificata il 29.08.2014;2. cartella n. 09720140106600339000 dell'importo di € 404,25 inerente premi rate asseritamente notificata il 30.07.2015;3. cartella n. CP_3
09720140261704426000 dell'importo di € 2.934,14 inerente imposta sostitutiva contribuenti minimi art. 1 c. 105 L. 244/2007 asseritamente notificata il 05.03.2015;4. cartella n. 09720150139904430000 dell'importo di € 460,92 inerente premi rate asseritamente notificata il 29.02.2016;5. cartella n. CP_3
09720160004591130000 dell'importo di € 2.322,06 inerente imposta sostitutiva contribuenti minimi art. 1 c. 105 L. 244/2007 asseritamente notificata il 29.02.2016;6. cartella n. 09720160016421538000 dell'importo di € 114,83 inerente premi rate asseritamente notificata il 09.05.2016;7. cartella n. CP_3
09720160144170984000 dell'importo di € 320,31 inerente premi rate CP_3 asseritamente notificata il 13.10.2016;8. cartella n. 09720170070599475000 dell'importo di € 2.206,65 inerente imposta sostitutiva contribuenti minimi art. 1 c. 105 L. 244/2007 asseritamente notificata il 05.06.2017;9. cartella n. 09720170124388958000 dell'importo di € 393,09 inerente premi rate CP_3 asseritamente notificata il 30.01.2018;16. cartella n. 39720120014346586000
3 dell'importo di € 1.198,16 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 09.10.2012;17. cartella n. 39720120026190645000 dell'importo di € 2.457,82 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 24.01.2013;18. cartella n. 39720130004910511000 dell'importo di € 1.266,68 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 16.04.2013;19. cartella n. 39720130020967967000 dell'importo di € 2.514,99 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 10.02.2014;20. cartella n. 39720140001735651000 dell'importo di € 2.623,06 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 28.05.2014;21. cartella n. 39720140011454555000 dell'importo di € 2.603,92 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 16.10.2014;22. cartella n. 39720140029639901000 dell'importo di € 2.621,18 inerente contributi IVS fissi presuntivamente notificata il 06.02.2015;23. cartella n. 39720150008361981000 dell'importo di € 2.630,43 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 28.10.2015;24. cartella n. 39720160005431959000 dell'importo di € 2.637,66 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 21.06.2016;25. cartella n. 39720160021528643000 dell'importo di € 2.593,39 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 18.11.2016;26. cartella n. 39720170007252419000 dell'importo di € 3.300,07 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 27.10.2017;27. cartella n. 39720170017809535000 dell'importo di € 3.740,03 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 01.12.2017;29. cartella n. 39720180016885174000 dell'importo di € 3.939,16 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 27.07.2018; - dichiarare, dunque, non dovuto ogni credito summenzionato vantato dalle Resistenti nei confronti del Ricorrente per i motivi indicati in narrativa;
Con condanna delle Resistenti al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario ed oneri di legge.”.
2. Si costituivano in giudizio l' l e , CP_1 CP_3 Parte_1 contestando la fondatezza del ricorso.
3. Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Roma così disponeva “dichiara che sono prescritti crediti dell' di cui alle seguenti cartelle esattoriali: n. CP_1
09720140030600537000 dell' rto di € 1.814,02; n. 39720120014346586000 per euro 1.198,16; n. 3972012002619064500017 per euro 2.457,82; n. 39720130004910511000 per euro 1.266,68; n. 39720130020967967000 per euro 2.514,99; n. 39720140001735651000 per euro 2.623,06; n. 39720140011454555000 per euro 2.603,92. Dichiara, pertanto, l'illegittimità parziale della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e che i resistenti non hanno diritto a procedere esecutivamente rispetto ai predetti crediti;
respinge, per il resto, il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.”.
4. Avverso tale decisione ha proposto appello l' lamentandone l'erroneità Pt_3 sotto i seguenti profili: 1) illegittimità della sentenza per non aver rilevato il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario;
2) illegittimità della sentenza impugnata per aver decretato la prescrizione della pretesa impositiva in relazione alla cartella n. 09720140030600537000;
4 5. Si è costituita in giudizio l' chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto CP_1 dall . Malgrado la ritualità delle notifiche, Parte_1 CP_2
e l' sono rimasti contumaci.
[...] CP_3
6. All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
7. L'appello è fondato e va accolto.
8. Illegittimità della sentenza per non aver rilevato il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario L'odierno appellante, con il primo motivo di gravame, eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Più in particolare, l evidenzia come, in Pt_3 prime cure, il ricorrente abbia impugnato – tra le varie cartelle sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202200012697000 – la n. 09720140030600537000. Detta cartella, come è possibile evincere dall'estratto di ruolo (doc. 4), ha ad oggetto il mancato pagamento dell'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dall'art. 1, comma 105, l. 244/2007. Va sul punto richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la giurisdizione va determinata sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento, per cui la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti o anche ad entrambi se il provvedimento esecutivo si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 14831 del 05/06/2008, Rv. 603317 – 01, ribadito anche di recente, cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 19523 del 23/07/2018, Rv. 649757 - 01). Nel caso in esame, la controversia ha ad oggetto somme richieste a titolo di imposta sostitutiva contribuenti minimi di cui all'art. 1 co. 105 L. 244/2007, tributi soggetti alla giurisdizione del Giudice Tributario, e non del Giudice del Lavoro. Tutto ciò premesso, va, dunque, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del Giudice Tributario in relazione alla cartella n. 09720140030600537000.
9. È assorbita ogni ulteriore questione.
10. Atteso l'esito complessivo del giudizio, che ha visto accolto solo in parte il ricorso promosso dal appare giustificata l'integrale compensazione delle spese CP_2 di lite del doppio grado di giudizio, tenuto altresì conto che nel presente grado l' CP_1 ha aderito alle posizioni dell e che non v'è stata costituzione dell' e del Pt_3 CP_3
CP_2
P. Q. M.
La Corte in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla cartella n. 09720140030600537000; compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado.
La Presidente est.
GI DI La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott. Enrico Vetrone.
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO composta da: GI DI Presidente rel. Alessandra Trementozzi Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 804/2024
all'udienza del 6.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA TRA
Parte_1
Avv. Maria Di Guida appellante E CP_1
Avv. Simonetta Zannini
CP_2 contumace
CP_3 contumace appellati
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 2638/2024 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da atto d'appello e da memoria di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 30.10.2023, ha adito il Tribunale di Parte_2
Roma, in funzione di giudice del lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni “IN VIA CAUTELARE, sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202200012697000 fascicolo n. 2022/199345; IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale degli importi contenuti nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202200012697000 - fascicolo n. 2022/199345 - riguardanti i crediti relativi a tutte le summenzionate n. 33 cartelle di pagamento per i motivi indicati in narrativa, e precisamente:
1. cartella n. 09720140030600537000 dell'importo di € 1.814,02 inerente imposta sostitutiva contribuenti minimi art. 1 c. 105 L. 244/2007 asseritamente notificata il 29.08.2014;2. cartella n. 09720140106600339000 dell'importo di € 404,25 inerente premi rate asseritamente notificata il30.07.2015;3. cartella n. CP_3
09720140261704426000 dell'importo di € 2.934,14 inerente imposta sostitutiva contribuenti minimi art. 1 c. 105 L. 244/2007 asseritamente notificata il 05.03.2015;4. cartella n. 09720150139904430000 dell'importo di € 460,92 inerente premi rate asseritamente notificata il 29.02.2016;5. cartella n. CP_3
09720160004591130000 dell'importo di € 2.322,06 inerente imposta sostitutiva contribuenti minimi art. 1 c. 105 L. 244/2007 asseritamente notificata il 29.02.2016;6. cartella n. 09720160016421538000 dell'importo di € 114,83 inerente premi rate asseritamente notificata il 09.05.2016;7. cartella n. CP_3
09720160144170984000 dell'importo di € 320,31 inerente premi rate CP_3 asseritamente notificata il 13.10.2016;8. cartella n. 09720170070599475000 dell'importo di € 2.206,65 inerente imposta sostitutiva contribuenti minimi art. 1 c. 105 L. 244/2007 asseritamente notificata il 05.06.2017;9. cartella n. 09720170124388958000 dell'importo di € 393,09 inerente premi rate CP_3 asseritamente notificata il 30.01.2018;10. cartella n. 09720170274285954000 dell'importo di € 98,16 inerente premi rate asseritamente notificata il CP_3
08.10.2018; 11. cartella n. 09720180006788017000 dell'importo di € 2.139,54 inerente imposta sostitutiva contribuenti minimi art. 1 c. 105 L. 244/2007 asseritamente notificata il 08.08.2018;12. cartella n. 09720180072436616000 dell'importo di € 280,70 inerente premi rate asseritamente notificata il CP_3
03.12.2018;13. cartella n. 09720190021401734000 dell'importo di € 95,55 inerente premi rate asseritamente notificata il 27.05.2019;14. cartella n. CP_3
09720190143893448000 dell'importo di € 2.203,93 inerente imposta sostitutiva contribuenti minimi art. 1 c. 105 L. 244/2007 asseritamente notificata il 05.06.2019; 15. cartella n. 09720190174792803000 dell'importo di € 266,67 inerente CP_3 premi rate asseritamente notificata il 02.12.2019;16. cartella n. 39720120014346586000 dell'importo di € 1.198,16 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 09.10.2012;17. cartella n. 39720120026190645000 dell'importo di € 2.457,82 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 24.01.2013;18. cartella n. 39720130004910511000 dell'importo di € 1.266,68 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 16.04.2013;19. cartella n. 39720130020967967000 dell'importo di € 2.514,99 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 10.02.2014;20. cartella n. 39720140001735651000 dell'importo di € 2.623,06 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 28.05.2014;21. cartella n. 39720140011454555000 dell'importo di € 2.603,92 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 16.10.2014;22. cartella n. 39720140029639901000 dell'importo di € 2.621,18 inerente contributi IVS fissi presuntivamente notificata il 06.02.2015;23. cartella n. 39720150008361981000
2 dell'importo di € 2.630,43 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 28.10.2015;24. cartella n. 39720160005431959000 dell'importo di € 2.637,66 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 21.06.2016;25. cartella n. 39720160021528643000 dell'importo di € 2.593,39 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 18.11.2016;26. cartella n. 39720170007252419000dell'importo di € 3.300,07 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 27.10.2017; 27. cartella n. 39720170017809535000 dell'importo di € 3.740,03 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 01.12.2017;28. cartella n. 39720180010403781000 dell'importo di € 1.612,06 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 21.08.2018;29. cartella n. 39720180016885174000 dell'importo di € 3.939,16 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 27.07.2018;30. cartella n. 39720180026552629000 dell'importo di € 1.571,41 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 14.02.2019;31. cartella n. 39720190006657783000 dell'importo di € 1.544,27 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 16.07.2019;32. cartella n. 39720190015753991000 dell'importo di € 3.724,43 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 14.08.2019;33. cartella n. 39720190023823563000 dell'importo di € 1.498,75 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 24.01.2020 per i motivi indicati in narrativa;
- dichiarare, dunque, non dovuto ogni credito summenzionato vantato dalle Resistenti nei confronti del Ricorrente per i motivi indicati in narrativa;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE - in ogni caso, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale degli importi contenuti nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202200012697000 - fascicolo n. 2022/199345 - riguardanti i crediti relativi alle cartelle di pagamento di cui ai summenzionati nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 29 per i motivi indicati in narrativa, e precisamente:
1. cartella n. 09720140030600537000 dell'importo di € 1.814,02 inerente imposta sostitutiva contribuenti minimi art. 1 c. 105 L. 244/2007 asseritamente notificata il 29.08.2014;2. cartella n. 09720140106600339000 dell'importo di € 404,25 inerente premi rate asseritamente notificata il 30.07.2015;3. cartella n. CP_3
09720140261704426000 dell'importo di € 2.934,14 inerente imposta sostitutiva contribuenti minimi art. 1 c. 105 L. 244/2007 asseritamente notificata il 05.03.2015;4. cartella n. 09720150139904430000 dell'importo di € 460,92 inerente premi rate asseritamente notificata il 29.02.2016;5. cartella n. CP_3
09720160004591130000 dell'importo di € 2.322,06 inerente imposta sostitutiva contribuenti minimi art. 1 c. 105 L. 244/2007 asseritamente notificata il 29.02.2016;6. cartella n. 09720160016421538000 dell'importo di € 114,83 inerente premi rate asseritamente notificata il 09.05.2016;7. cartella n. CP_3
09720160144170984000 dell'importo di € 320,31 inerente premi rate CP_3 asseritamente notificata il 13.10.2016;8. cartella n. 09720170070599475000 dell'importo di € 2.206,65 inerente imposta sostitutiva contribuenti minimi art. 1 c. 105 L. 244/2007 asseritamente notificata il 05.06.2017;9. cartella n. 09720170124388958000 dell'importo di € 393,09 inerente premi rate CP_3 asseritamente notificata il 30.01.2018;16. cartella n. 39720120014346586000
3 dell'importo di € 1.198,16 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 09.10.2012;17. cartella n. 39720120026190645000 dell'importo di € 2.457,82 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 24.01.2013;18. cartella n. 39720130004910511000 dell'importo di € 1.266,68 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 16.04.2013;19. cartella n. 39720130020967967000 dell'importo di € 2.514,99 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 10.02.2014;20. cartella n. 39720140001735651000 dell'importo di € 2.623,06 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 28.05.2014;21. cartella n. 39720140011454555000 dell'importo di € 2.603,92 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 16.10.2014;22. cartella n. 39720140029639901000 dell'importo di € 2.621,18 inerente contributi IVS fissi presuntivamente notificata il 06.02.2015;23. cartella n. 39720150008361981000 dell'importo di € 2.630,43 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 28.10.2015;24. cartella n. 39720160005431959000 dell'importo di € 2.637,66 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 21.06.2016;25. cartella n. 39720160021528643000 dell'importo di € 2.593,39 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 18.11.2016;26. cartella n. 39720170007252419000 dell'importo di € 3.300,07 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 27.10.2017;27. cartella n. 39720170017809535000 dell'importo di € 3.740,03 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 01.12.2017;29. cartella n. 39720180016885174000 dell'importo di € 3.939,16 inerente contributi IVS fissi asseritamente notificata il 27.07.2018; - dichiarare, dunque, non dovuto ogni credito summenzionato vantato dalle Resistenti nei confronti del Ricorrente per i motivi indicati in narrativa;
Con condanna delle Resistenti al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario ed oneri di legge.”.
2. Si costituivano in giudizio l' l e , CP_1 CP_3 Parte_1 contestando la fondatezza del ricorso.
3. Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Roma così disponeva “dichiara che sono prescritti crediti dell' di cui alle seguenti cartelle esattoriali: n. CP_1
09720140030600537000 dell' rto di € 1.814,02; n. 39720120014346586000 per euro 1.198,16; n. 3972012002619064500017 per euro 2.457,82; n. 39720130004910511000 per euro 1.266,68; n. 39720130020967967000 per euro 2.514,99; n. 39720140001735651000 per euro 2.623,06; n. 39720140011454555000 per euro 2.603,92. Dichiara, pertanto, l'illegittimità parziale della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e che i resistenti non hanno diritto a procedere esecutivamente rispetto ai predetti crediti;
respinge, per il resto, il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.”.
4. Avverso tale decisione ha proposto appello l' lamentandone l'erroneità Pt_3 sotto i seguenti profili: 1) illegittimità della sentenza per non aver rilevato il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario;
2) illegittimità della sentenza impugnata per aver decretato la prescrizione della pretesa impositiva in relazione alla cartella n. 09720140030600537000;
4 5. Si è costituita in giudizio l' chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto CP_1 dall . Malgrado la ritualità delle notifiche, Parte_1 CP_2
e l' sono rimasti contumaci.
[...] CP_3
6. All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
7. L'appello è fondato e va accolto.
8. Illegittimità della sentenza per non aver rilevato il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario L'odierno appellante, con il primo motivo di gravame, eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Più in particolare, l evidenzia come, in Pt_3 prime cure, il ricorrente abbia impugnato – tra le varie cartelle sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202200012697000 – la n. 09720140030600537000. Detta cartella, come è possibile evincere dall'estratto di ruolo (doc. 4), ha ad oggetto il mancato pagamento dell'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dall'art. 1, comma 105, l. 244/2007. Va sul punto richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la giurisdizione va determinata sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento, per cui la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti o anche ad entrambi se il provvedimento esecutivo si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 14831 del 05/06/2008, Rv. 603317 – 01, ribadito anche di recente, cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 19523 del 23/07/2018, Rv. 649757 - 01). Nel caso in esame, la controversia ha ad oggetto somme richieste a titolo di imposta sostitutiva contribuenti minimi di cui all'art. 1 co. 105 L. 244/2007, tributi soggetti alla giurisdizione del Giudice Tributario, e non del Giudice del Lavoro. Tutto ciò premesso, va, dunque, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del Giudice Tributario in relazione alla cartella n. 09720140030600537000.
9. È assorbita ogni ulteriore questione.
10. Atteso l'esito complessivo del giudizio, che ha visto accolto solo in parte il ricorso promosso dal appare giustificata l'integrale compensazione delle spese CP_2 di lite del doppio grado di giudizio, tenuto altresì conto che nel presente grado l' CP_1 ha aderito alle posizioni dell e che non v'è stata costituzione dell' e del Pt_3 CP_3
CP_2
P. Q. M.
La Corte in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla cartella n. 09720140030600537000; compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado.
La Presidente est.
GI DI La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott. Enrico Vetrone.
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