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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 2787/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile composto dai Magistrati:
Dott. GI Campagna -Presidente
Dott. Francesco Campagna -Giudice
Dott. Flavio Tovani -Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2787 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 31.12.2024 promosso
DA
(C.F.: ) nata a Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria (R.C.), il 20.01.1971, rappresentata e difesa, giusta procura resa in atti, dall'Avv. Paola Mesiano, presso il cui studio sito in Reggio Calabria (R.C.), Via
Sbarre Inferiori n. 435 B, ha eletto domicilio e (C.F.: Parte_2
) nato a [...] (R.C.), il 02.09.1959, rappresentato e C.F._2
difeso, giusta procura resa in atti, dall'Avv. Aurelio Francesco Pace presso il cui studio sito in Reggio Calabria (R.C.), Via ANta Caterina Vico Leone 27, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente- * * * * *
-visto il ricorso congiunto depositato il 07.10.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Villa AN AN (R.C.) l'01.03.1992;
-considerato che con decreto del 25.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 06.12.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co. 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Villa AN AN (R.C.) l'01.03.1992, dal quale sono nati GI (06.10.1993)
e (25.08.1995); b) con decreto n. 98/23 depositato il 10.05.2023 il Tribunale Per_1
di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 23.03.2023;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 23.03.2023 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 25.10.2024, il quale ha apposto il relativo visto in data 07.11.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato il 07.10.2024 da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Villa AN AN (R.C.) l'01.03.1992 tra e Parte_1 [...]
il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune Pt_2
di Villa AN AN (R.C.) parte II, serie A, n.4 anno 1992, alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
1) i figli maggiorenni continueranno a vivere presso la casa coniugale con il sig.
, proprietario dell'abitazione; Parte_2
2) la SI.ra corrisponderà un assegno mensile di euro 150,00 Parte_1
(centocinquanta) a titolo di concorso al mantenimento del figlio in Per_1
cerca di occupazione, versandolo direttamente allo stesso entro il giorno 5
(cinque) di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie (spese universitarie, spese sportive, spese sanitarie non coperte da assistenza mutualistica e/o convenzionata, spese ricreative) che si renderanno necessarie, preventivamente concordate.
3) Le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi tipo di pretesa economica e provvederanno personalmente al proprio mantenimento.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villa AN AN (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 24.01.2025
Il Giudice Estensore
Flavio Tovani
Il Presidente
GI Campagna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile composto dai Magistrati:
Dott. GI Campagna -Presidente
Dott. Francesco Campagna -Giudice
Dott. Flavio Tovani -Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2787 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 31.12.2024 promosso
DA
(C.F.: ) nata a Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria (R.C.), il 20.01.1971, rappresentata e difesa, giusta procura resa in atti, dall'Avv. Paola Mesiano, presso il cui studio sito in Reggio Calabria (R.C.), Via
Sbarre Inferiori n. 435 B, ha eletto domicilio e (C.F.: Parte_2
) nato a [...] (R.C.), il 02.09.1959, rappresentato e C.F._2
difeso, giusta procura resa in atti, dall'Avv. Aurelio Francesco Pace presso il cui studio sito in Reggio Calabria (R.C.), Via ANta Caterina Vico Leone 27, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente- * * * * *
-visto il ricorso congiunto depositato il 07.10.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Villa AN AN (R.C.) l'01.03.1992;
-considerato che con decreto del 25.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 06.12.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co. 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Villa AN AN (R.C.) l'01.03.1992, dal quale sono nati GI (06.10.1993)
e (25.08.1995); b) con decreto n. 98/23 depositato il 10.05.2023 il Tribunale Per_1
di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 23.03.2023;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 23.03.2023 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 25.10.2024, il quale ha apposto il relativo visto in data 07.11.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato il 07.10.2024 da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Villa AN AN (R.C.) l'01.03.1992 tra e Parte_1 [...]
il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune Pt_2
di Villa AN AN (R.C.) parte II, serie A, n.4 anno 1992, alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
1) i figli maggiorenni continueranno a vivere presso la casa coniugale con il sig.
, proprietario dell'abitazione; Parte_2
2) la SI.ra corrisponderà un assegno mensile di euro 150,00 Parte_1
(centocinquanta) a titolo di concorso al mantenimento del figlio in Per_1
cerca di occupazione, versandolo direttamente allo stesso entro il giorno 5
(cinque) di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie (spese universitarie, spese sportive, spese sanitarie non coperte da assistenza mutualistica e/o convenzionata, spese ricreative) che si renderanno necessarie, preventivamente concordate.
3) Le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi tipo di pretesa economica e provvederanno personalmente al proprio mantenimento.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villa AN AN (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 24.01.2025
Il Giudice Estensore
Flavio Tovani
Il Presidente
GI Campagna