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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/10/2025, n. 10729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10729 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa AR De RE, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 15 ottobre 2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato sentenza nella causa iscritta al n.
43743/2024 RG promossa da con sede legale in Romania, in persona del Parte_1
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via G.
Banti 34, presso lo studio dell'avv. Anna AR Bruni che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RICORRENTE
CONTRO
di Roma, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 149/2015, da propri funzionari
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
Oggetto: opposizione a verbale ispettivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, iscritto a ruolo in data 29.11.2024 e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, impresa costituita Parte_1
in base alla normativa di diritto Rumeno e con sede secondaria in Roma, ha esposto quanto segue: -di essere stata destinataria di un verbale di ispezione e prescrizione da parte dell'Ispettorato d'Area Metropolitana di Roma (verbale n. 0012620-24 del
12.11.2024), all'esito del quale essa opponente è stata sanzionata per aver illecitamente somministrato la prestazione di due lavoratori, Controparte_2
e , in favore di assunti il primo con
[...] Controparte_3 Parte_2
contratto a tempo determinato dall'1.03.2024 al 31.12.2024, il secondo con contratto a tempo indeterminato a far data dal 1° marzo 2024;
-che all'esito dei controlli, effettuati presso la società utilizzatrice, era emerso che la pur in possesso dell'autorizzazione allo Parte_1
svolgimento dell'attività di somministrazione rilasciata dalle autorità della
Romania e pur avendo presentato in Italia la comunicazione dell'inizio dell'attività di somministrazione, non era iscritta presso l'albo informatico italiano delle agenzie per il lavoro del Ministero del Lavoro;
-che gli Ispettori impartivano la seguente prescrizione: “allo scopo di eliminare le contravvenzioni accertate ed impedirne ulteriori conseguenze vengono impartite le seguenti prescrizioni al fine di regolarizzare le situazioni riscontrate nel più breve tempo possibile. In particolare, il contravventore dovrà attuare quanto di seguito specificato: Provvedendo a cessare l'attività di somministrazione dei lavoratori. Termine per l'adempimento: entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto”;
-che nel medesimo verbale veniva comminata la seguente sanzione:
“Descrizione Sanzione: Ai sensi dell'art. 18, comma 5-quinquies, D. Lgs. n.
276/2003, l'importo delle pene pecuniarie proporzionali previste dal medesimo articolo 18, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 60.000.
Tanto premesso la società in epigrafe ha proposto opposizione davanti al giudice del lavoro, per ottenere la declaratoria dell'infondatezza delle
2 contestazioni di cui all'impugnato verbale con conseguente pronuncia di annullamento dello stesso.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha in primo luogo eccepito la natura CP_1
penale del verbale di prescrizione, non impugnabile davanti al giudice del lavoro e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso per sua infondatezza.
Disposta in via cautelare la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, all'udienza del 15.10.2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione con deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di giorni trenta. La parte resistente ha depositato note di trattazione scritta e conclusive.
2. L'eccezione formulata dall' resistente è fondata per le seguenti CP_1
motivazioni.
La condotta contestata a rientra nell'ambito Parte_1
applicativo dell'art. 18 del d.lgs. n. 276/2003, che appronta un sistema sanzionatorio per le ipotesi di cd. somministrazione irregolare o illecita.
La predetta disposizione, modificata dal D.Lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, che aveva depenalizzato l'ipotesi base del reato di intermediazione illecita di manodopera per violazione delle disposizioni in materia di appalto e distacco (art. 18, comma
5 bis), è stata di recente oggetto di un altro intervento legislativo con il decreto legge n. 19/2024, convertito con modificazioni nella legge n. 56/2024, che ha reintrodotto, a partire dal 2 marzo 2024, la sanzione penale così prevedendo:
1. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
a) e b), è punito con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro
60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro”.
Per effetto della anzidetta modifica la condotta contestata, sia pure se iniziata prima del 2 marzo 2024, riveste rilievo penale per essere proseguita dopo detta data e dovrà pertanto soggiacere alle nuove sanzioni stabilite dal riformato art. 18 del d.lgs. n. 276/2003. Trattandosi infatti di un illecito penale di natura
3 permanente, il momento di consumazione di esso si realizza con la cessazione della condotta, avvenuta dopo l'entrata in vigore del citato decreto legge n.
19/2024 per il protrarsi dei contratti di lavoro.
Al riguardo si osserva, conformemente a quanto statuito dal Tribunale di Roma nella recentissima sentenza n. 7012/2025 (che si richiama in questa sede ex art. 118, comma 2, disp. Att. c.p.c.) che in materia di lavoro e previdenza sociale, il provvedimento prescrittivo adottato dal personale ispettivo (ex art. 20 del d.lgs. n. 758 del 1994), quale organo di vigilanza amministrativa sulla regolarità dei rapporti lavorativi, in quanto atto tipico di polizia giudiziaria privo di discrezionalità, non è soggetto a mezzi di impugnazione di natura giurisdizionale, né di legittimità innanzi al giudice amministrativo né di merito innanzi al giudice ordinario (Cass. sez. un. 15.5.2017, n. 11984).
Alla luce delle superiori considerazioni il giudice del lavoro non è giurisdizionalmente competente, derivando, dalle violazioni contestate,
l'irrogazione di sanzioni di natura penale e non più amministrativa e rientrando pertanto l'accertamento presupposto in ordine alla legittimità o meno dei rilievi ispettivi nella competenza del giudice penale. Ne consegue la revoca della sospensione concessa in via cautelare.
Le spese del giudizio, comprese quelle della fase cautelare, vanno interamente compensate, stante le difficoltà interpretative della controversia, specie con riferimento all'individuazione del regime sanzionatorio applicabile, alla collocazione temporale della condotta (che ha avuto inizio prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina) ed in considerazione altresì della natura processuale della decisione.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa 43743/2024, ogni altra eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
4 -revoca la sospensione in via cautelare e dichiara il proprio difetto di giurisdizione;
-compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Roma, 15.10.2025 Il Giudice del lavoro
AR De RE
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