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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/04/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9294/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, composto da:
dott. Michele Guernelli - Presidente Relatore est. dott. Vittorio Serra - Giudice dott. Roberta Dioguardi - Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9294/2020 promossa da:
(P.IVA ) con il patrocinio degli Parte_1 P.IVA_1
avv.ti Serena Russo e Sandro Corona, elettivamente domiciliato in Bologna, via Degli Agresti n. 6, presso lo studio dell'avv. Russo
ATTORE
Nei confronti di:
P.IVA ) e P.IVA Controparte_1 P.IVA_2 CP P.IVA_3
con il patrocinio dell'avv. Daniele Carucci, elettivamente domiciliati in Putignano (BA), via Verdi n.
10/C, presso il difensore
(P.IVA Controparte_3
) con il patrocinio degli avv.ti Mariano Maggi e Francesco Mollica, elettivamente P.IVA_4
1 domiciliato in Roma, via Marianna Dionigi n. 43, presso lo studio dell'avv. Maggi
P. IVA ) con il patrocinio degli avv.ti Andrea Ricci e Controparte_4 P.IVA_5
Romina Falugi, elettivamente domiciliato in GL VA (FI), piazza Marsilio Ficino n. 81, presso i difensori
CONVENUTI
DECISA SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 12 dicembre 2024.
Per : Parte_1
“IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: rigettare, in quanto inammissibile o comunque infondata, l'eccezione di incompetenza per territorio di e Controparte_1 Controparte_3 CP e, per l'effetto, dichiarare la competenza del Giudice adito. IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: Confermare la legittimazione passiva di e di per le ragioni espresse e, Controparte_3 CP per l'effetto, rigettare la richiesta di estromissione delle stesse dal presente giudizio. IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. e la responsabilità per causazione del dissesto di: -
[...]
con sede a ON (BA), 70043, Via Clemente Cancelli, 11, c.f. e p.iva in persona del suo _1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, Sig. - con sede Parte_2 Controparte_3 a LI (NA), Viale della Costituzione Centro Dir. Ed. G1, 80143, c.f. e p,iva in persona del legale P.IVA_4 rappresentante pro tempore, Sig. ; e, per l'effetto, condannare: - - CP_5 Controparte_1 [...] in via solidale al risarcimento del danno in favore del Controparte_3 [...]
per la complessiva somma di euro 1.275.435,17 (diconsi euro Parte_3 unmilioneduecentosettancinquemilaquattrocentotrentacinque/17) quanto alla responsabilità precontrattuale, oltre euro
200.000,00 (diconsi euro duecentomila/00) per causazione del dissesto, o la maggiore o minor somma che dovesse risultare a esito del presente giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la responsabilità per violazione dei segreti industriali ex artt. 98 e 99 c.p.i. e/o per concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. e la responsabilità per causazione del dissesto di: - con sede a ON Controparte_1 (BA) Via Clemente Cancelli 11, 70043, C.F. e P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 Sig. - con sede a LI (NA) in Viale della Parte_2 Controparte_3 Costituzione Centro Dir. Ed. G1, 80143, C.F. e P.IVA n. in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_4 Sig. ; - con sede legale a ON (BA) in Via Clemente Cancelli 11/A, 70043, C.F. e P.IVA CP_5 CP n. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. - P.IVA_3 Parte_4 _4 [...]CP_
con sede legale a GL e CI VA (FI), località Sant'Antonio s.n.c., 50063, C.F. e P.IVA n. , P.IVA_5 in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. e, per l'effetto, condannare: - Parte_5 Controparte_1
- - - in via solidale, a pagare
[...] Controparte_3 CP Controparte_4 a parte attrice l'importo di euro 1.316.241,08 (diconsi euro unmilionetrecentosedicimiladuecentoquarantuno/08), oltre euro 200.000,00 (diconsi euro duecentomila/00) per causazione del dissesto, o la maggiore o minor somma che dovesse risultare a esito del presente giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. ANCORA IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la responsabilità per violazione del diritto d'autore ex art. 2, n. 5, l.d.a. o comunque del diritto connesso ex art. 99 l.d.a. di: - con sede a ON (BA) Via Clemente Cancelli 11, 70043, C.F. Controparte_1
2 e P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. - P.IVA_2 Parte_2 [...]
con sede a LI (NA) in Viale della Costituzione Centro Dir. Ed. G1, 80143, C.F. e Controparte_3 P.IVA n. in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. ; - con sede P.IVA_4 CP_5 CP legale a ON (BA) in Via Clemente Cancelli 11/A, 70043, C.F. e P.IVA n. , in persona del suo legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore, Sig. - con sede legale a GL e CI Parte_4 _4 _4 VA (FI), località Sant'Antonio s.n.c., 50063, C.F. e P.IVA n. in persona del legale rappresentante P.IVA_5 pro tempore, Sig. e, per l'effetto, condannare: - - Parte_5 Controparte_1 Controparte_3
- - in via solidale, a pagare a tale titolo a parte attrice il danno
[...] CP Controparte_4 che verrà quantificato ex art. 158, comma 2, l.d.a. per la violazione dei diritti d'autore o comunque l'equo compenso ex art. 99 l.d.a. per l'utilizzo delle opere protette come diritto connesso d'autore. IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e la responsabilità per la causazione del dissesto di: -
[...]
con sede a ON (BA) Via Clemente Cancelli 11, 70043, C.F. e P.IVA , in persona del _1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, Sig. - con sede Parte_2 Controparte_3 a LI (NA) in Viale della Costituzione Centro Dir. Ed. G1, 80143, C.F. e P.IVA n. , in persona del legale P.IVA_4 rappresentante pro tempore, Sig. ; e, per l'effetto, dichiarare risolto ex art. 1453 c.c. il contratto concluso CP_5 tra e e condannare: - - in via Pt_3 _1 Controparte_1 Controparte_3 solidale al risarcimento del danno in favore del Parte_3
per la complessiva somma di euro 1.316.241,08 (diconsi euro
[...] unmilionetrecentosedicimiladuecentoquarantuno/08), oltre euro 200.000,00 per causazione del dissesto (diconsi euro duecentomila/00), o la maggiore o minor somma che dovesse risultare a esito del presente giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare ex art. 2041 c.c., a fronte delle condotte esposte in narrativa, l'arricchimento ingiustificato di: - con sede a ON (BA) Controparte_1 Via Clemente Cancelli 11, 70043, C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. P.IVA_2
- con sede a LI (NA) in Viale della Parte_2 Controparte_3 Costituzione Centro Dir. Ed. G1, 80143, C.F. e P.IVA n. in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_4 Sig. ; - con sede legale a ON (BA) in Via Clemente Cancelli 11/A, 70043, C.F. e P.IVA CP_5 CP n. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. - P.IVA_3 Parte_4 _4 [...]CP_
con sede legale a GL e CI VA (FI), località Sant'Antonio s.n.c., 50063, C.F. e P.IVA n. , P.IVA_5 in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. e, per l'effetto, condannare: - Parte_5 Controparte_1
- - - in via solidale, a pagare
[...] Controparte_3 CP Controparte_4 a tale titolo a parte attrice l'importo di euro 336.497,94 circa (diconsi trecentotrentaseimilaquattrocentonovantasette/94), o la maggiore o minor somma ritenuta equa e che dovesse risultare a esito del presente giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi tutti, oltre spese generali e accessori di legge”.
Per e Controparte_1 CP Controparte_3 :
[...]
“a. in linea preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio dell'adito Giudice, con riguardo a tutti i criteri di collegamento astrattamente applicabili a questa causa, come sopra illustrati, in favore del Tribunale di Bari,
LI o Firenze, nella loro composizione collegiale della Sezione specializzata in materia d'imprese, con ordinanza in rito, oppure sentenza, in linea subordinata, assegnando termine per la riassunzione;
b. nel rito, ove si ritenga necessaria una nuova vocatio in ius nei confronti della già convenuta , differire la prima udienza, affinché Controparte_4 quest'ultima sia chiamata, in via riconvenzionale trasversale, a tenere indenne e manlevare nonché CP e ove ne ricorrano le condizioni, da tutte le domande formulate dalla Curatela e _1 CP_6 dalle conseguenze pregiudizievoli della presente causa, in forza degli obblighi assunti, giusta contratto del 10 agosto 2018 (doc. 10), con particolare riguardo al citato art. 10; c. ancora nel rito, accertato il difetto di legittimazione passiva di ed o, comunque, la loro palese estraneità ai fatti di causa, per le ragioni sopra esposte, CP_6 CP estromettere le stesse dal presente giudizio, previo consenso delle altre Parti;
d. nel merito, rigettare tutte le domande della Curatela laddove infondate in fatto e diritto e sprovviste di prova, per i motivi diffusamente illustrati in narrativa;
e. in ogni caso, condannare a tenere indenne e manlevare nonché Controparte_4 CP _1 e ove ne ricorrano le condizioni, da tutte le domande formulate dalla Curatela e dalle conseguenze CP_6 pregiudizievoli della presente causa, in forza degli obblighi assunti, giusta contratto del 10 agosto 2018 (doc. 10), con particolare riguardo al predetto art. 10. Con vittoria di onorari, competenze e spese nonché ogni più ampia riserva in
3 via istruttoria.”
Per Controparte_4
“-Voglia il Giudice del Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di impresa, per le causali di cui in narrativa, contrariis rejectis, respingere tutte le domande avanzate nei suoi confronti dal Parte_1
, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
-in merito alla domanda riconvenzionale avanzata da
[...] CP Voglia dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Bari, in forza della clausola contrattuale
“Foro competente”, di cui all'art. 21 del contratto di fornitura Bertolotti Rail S.r.l./AICOM S.r.l.;-in merito alla domanda riconvenzionale avanzata da e Voglia Controparte_1 Controparte_3 dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Firenze o a favore di quella del Tribunale di
Bari o quella del Tribunale di LI;
-in via subordinata: Voglia respingere la domanda riconvenzionale avanzata da
e in quanto infondata in fatto Controparte_1 Controparte_3 CP ed in diritto;
-in via ulteriormente subordinata, nella denegatissima e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata da e Controparte_1 Controparte_3 CP circoscrivere la responsabilità da garanzia propria di nei soli confronti di e rigettare Controparte_4 CP la domanda da garanzia impropria avanzata da e Controparte_1 Controparte_3 Con vittoria di spese e competenze professionali di causa del presente giudizio.”
[...]
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1
(infra anche solo ”), in persona del curatore dott.
[...] Parte_6 Persona_1 agiva in giudizio nei confronti di (infra anche solo ), Controparte_1 _1
(infra anche solo Controparte_3
” o ” o ”), e Controparte_3 P_ P_ CP infra anche solo ) addebitando, in via principale, una Controparte_4 _4
responsabilità precontrattuale a quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di _1
imprese, per avere violato il principio di buona fede nella conduzione delle trattative finalizzate alla stipula di un contratto di subappalto con Parte_3 Parte_1
(infra anche solo ), ed al , quale mandante di
[...] Pt_3 Controparte_3 _1
Cont nell'ambito del predetto nonché la responsabilità di , _1 Controparte_3
e nche per appropriazione, rivelazione ed utilizzo abusivo dei progetti della CP _4
coperti da segreto commerciale ex artt. 98 e 99 c.p.i., per concorrenza sleale ex art. 2598 Pt_3 nn. 2) e 3) e violazione di diritto d'autore.
In subordine, IL addebitava a e al una Parte_1 _1 Controparte_3
responsabilità contrattuale da inadempimento delle obbligazioni nascenti dall'asserito perfezionamento, per fatti concludenti, di un contratto di subappalto. In via ulteriormente subordinata,
4 chiedeva di accertare l'ingiustificato arricchimento di , _1 Controparte_3
, n danno di CP _4 Pt_3
In ogni caso, domandava il risarcimento del danno subito.
A sostegno della domanda l'attore esponeva che:
-l'impresa individuale veniva costituita nel 1957 da per svolgere attività di Pt_3 Parte_3
progettazione e realizzazione di apparecchiature di sollevamento elettrico, pneumatico e oleodinamico per diversi settori produttivi, tra cui quello ferroviario;
-nel 2007 la conduzione dell'impresa veniva ereditata da coniuge di Pt_1 Parte_1 Pt_3
la quale veniva successivamente dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bologna del
[...]
02/08/19;
-nel 2017 indiva un bando di gara a procedura negoziata per l'affidamento di Controparte_8 interventi di potenziamento dell'Impianto Manutenzione Corrente della stazione di Bologna Centrale del valore di € 24.640.280, 44;
-il bando di gara contemplava diverse categorie di attività per le quali era richiesta la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d'appalto (c.d. SOA) tra cui la categoria OG 01, che prevedeva la realizzazione di tre capannoni industriali, e la categoria OS 04, che prevedeva la realizzazione degli “Impianti elettromeccanici trasportatori”, ossia degli attrezzaggi meccanici per il sollevamento e la manutenzione dei treni all'interno dei capannoni;
-ai fini della valutazione delle proposte era previsto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e fino a 45 punti dei 100 totali erano attribuiti per le “Soluzioni tecniche migliorative” proposte dai partecipanti alla gara;
riceveva da diverse imprese l'invito a partecipare alla gara, tra cui, in data 6 luglio 2017, Pt_3 quello della impresa operante nell'ambito dell'edilizia e nota per l'aggiudicazione di _1 importanti appalti pubblici, che le proponeva di costituire un RTI (infra anche “RTI Manelli”) per concorrere alla gara indetta da;
CP_8
non intenzionata a far parte del RTI, controproponeva fin da subito a la Pt_3 _1
realizzazione in subappalto dei lavori della categoria OS 04 e della categoria OG 01; ccoglieva con favore la proposta di e si impegnava sia a costituire il RTI, di _1 Pt_3
cui sarebbe stata mandataria, con e , per la partecipazione CP_9 Controparte_3
alla gara, sia ad indicarla quale subappaltatrice in caso di aggiudicazione della commessa;
5 -nelle more, si dedicava allo studio e alla predisposizione dei progetti dei lavori necessari Pt_3 per la presentazione dell'offerta da parte del RTI con riferimento alle categorie OSO4 e OGO1;
-nel novembre 2017 inviava via e-mail a e a incaricata da Pt_3 _1 _10 di curare la parte espositiva dell'offerta, la documentazione necessaria per redigere _1
l'offerta, tra cui i disegni d'insieme delle attrezzature, le soluzioni tecniche migliorative con le tavole e i disegni, schemi unifilari e chiavieri con un primo preventivo per l'attività svolta;
-l'offerta per la gara veniva regolamento presentata dal RTI Manelli entro il termine di CP_8
scadenza previsto per il 17 novembre 2017 ed in essa confluivano tutti i progetti per la realizzazione delle macchine dell'attrezzaggio meccanico predisposti da (doc. 15,16,17 attore), con Pt_3
menzione della stessa e dei suoi dipendenti (offerta tecnica e progetto esecutivo a base del contratto d'appalto con , ottenuti dalla stessa doc. 33 attore); CP_8
Cont
-in data 31 gennaio 2018 la iferiva alla che l'offerta presentata dal veva _1 Pt_3
ottenuto il punteggio più alto, e infatti in data 20 gennaio 2018 lo stesso risultava ufficialmente aggiudicatario dell'appalto per l'importo di € 21.786.282,20;
-venuta a conoscenza di ciò, la proseguiva nella predisposizione di quanto occorrente per Pt_3
la realizzazione dei lavori in subappalto ed inoltrava ad aprile 2018 a su richiesta, lo _1 sviluppo dell'offerta tecnica con le migliorie ideate per le singole apparecchiature, apponendovi esplicita dicitura di riservatezza (doc. 21 attore), come da avvertenza posta anche in precedente mail
(doc. 20 attore);
-in data 17 maggio 2018 invitava a formalizzare gli impegni assunti per il Pt_3 _1
subappalto ed inviava un nuovo preventivo al ribasso rispetto al precedente, sottolineando l'esigenza di tempestivo riscontro all'offerta economica proposta;
non riceveva riscontro alcuno da , in data 25 giugno 2018, inviava una terza Pt_3 _1
offerta ulteriormente ribassata;
-in data 29 giugno 2018 riceveva da na bozza di contratto di subappalto del Pt_3 _1
tutto generica e priva degli elementi essenziali, seguita qualche tempo dopo da un'offerta di d ulteriore ribasso;
_1
-in data 10 agosto 2018 la pprendeva dal sig. legale rappresentante della Pt_3 Testimone_1 che la veva conferito alla stessa l'incarico di realizzare Parte_7 _1
6 l'attrezzaggio meccanico per l'IMC della stazione di Bologna Centrale per un corrispettivo di €
4.100.000,00;
-in particolare, in questo contesto, la per il tramite della sua controllata _1 CP
associata di , aveva concluso in pari data con n contratto Controparte_3 _4
di progettazione e fornitura dei lavori oggetto del bando di gara ai quali era stata interessata Pt_3
(doc. 28 bis attore), con conseguente trasmissione e rivelazione dei progetti predisposti da Pt_3
In ragione di ciò, il attore si duole in primo luogo di aver concentrato per diversi Parte_1
mesi le proprie risorse imprenditoriali nella gara sostenendo ingenti costi per poi non CP_8
ricevere alcun incarico e, in secondo luogo, del fatto che i suoi progetti venivano prima utilizzati dal
RTI MANELLI per conseguire l'obbiettivo dell'aggiudicazione dell'appalto e poi consegnati alla competitrice _4
1.2. Con unitaria comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 13/11/2020 si costituivano in giudizio e Controparte_1 CP [...]
i quali in via preliminare eccepivano Controparte_3
l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, nonché il difetto di legittimazione passiva di ed , che non avevano avuto rapporti con;
nel merito, Controparte_3 CP Pt_3
contestavano in fatto e in diritto le allegazioni e deduzioni avversarie e domandavano il rigetto della domanda. In via riconvenzionale inoltre domandava, con le altre convenute, di essere CP
manlevata da a eventuali responsabilità riconosciute in capo alle stesse. _4
1.3. Con ulteriore comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 17/11/2020 si costituiva che, a sua volta, contestava le allegazioni e deduzioni avversarie e Controparte_4
insisteva per il rigetto della domanda.
1.4. In esito alla prima udienza del 3 dicembre 2020, tenutasi con modalità da remoto, il Giudice concedeva alle parti i termini per le memorie di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
In particolare, in sede di prima udienza la difesa di ed _1 Controparte_3
precisava che la domanda riconvenzionale “trasversale” di garanzia proposta nei confronti CP
di ra da intendersi a titolo di garanzia propria (ex art. 10 del contratto in essere tra _4
le parti) da parte di , ed a titolo di garanzia impropria da parte di e del CP _1
. In sede di prima memoria, eccepiva, relativamente a tale domanda, P_ _4
l'incompetenza del Tribunale di Bologna facendo leva, quanto ai rapporti con , sulla CP
7 previsione di cui all'art. 21.1 del contratto in essere tra le parti, e, quanto ai rapporti con _1
e , sull'art. 20 c.p.c. P_
1.5. Con ordinanza del 18 maggio 2022 venivano ammesse prove orali per interrogatorio formale e testi nei limiti ivi indicati, poi assunte il 22.9.2022, e disposti ordini di esibizione alle società convenute ed al terzo Controparte_8
La causa veniva istruita anche con l'ausilio di CTU e, a tal fine, il Giudice nominava l'Ing. Per_2 affidandogli il seguente incarico: “I. Determini il c.t.u., sulla base di tutta la
[...]
documentazione agli atti di causa, nonché di ogni altro elemento utile e necessario a rispondere al quesito, compresi eventuali documenti allegati dalle parti ai sensi dell'art. 121, comma 5, c.p.i. ed eventuali documenti richiesti dal c.t.u. alle parti, qualora gli stessi costituiscano presupposto necessario per lo svolgimento dell'indagine, se i disegni, i progetti e le descrizioni predisposti da
e dalla stessa inviati a e a con e-mail del 9 novembre 2017 (docc. 9, 9- Pt_3 _1 _10
bis, 9-ter), del 10 novembre 2017 delle ore 17:46 (doc. 10), del 10 novembre 2017 delle ore 19:57
(doc. 11), del 10 novembre 2017 delle ore 20:02 (doc. 12), del 13 novembre 2017 (doc. 13) e comunque i disegni Rinieri di cui al nostro doc. 43, corrispondano ai disegni, progetti e descrizioni contenuti nella “Busta B” dell'Offerta Tecnica di gara e/o comunque siano confluiti o siano stati utilizzati nell'àmbito della Busta B dell'Offerta Tecnica di gara;
II. “Determini il c.t.u. se le attrezzature realizzate da in esecuzione del contratto di subappalto del 10 agosto 2018 _4
siano state costruite utilizzando i disegni, progetti e descrizioni di e il relativo know-how per Pt_3 cui è causa”; III. “Determini il c.t.u. il valore economico dei documenti di cui al quesito sub I, anche in termini di tempo necessario per elaborarli”; IV. “Determini il c.t.u., sulla base dei criteri indicati nell'art. 125 c.p.i., nonché degli artt. 1218 ss., 1223 ss, 1337 ss e 2043 ss. c.c. e degli artt. 2, 99 e
158 l.d.a., quale sia il danno subito da per effetto delle rispettive violazioni delle società Pt_3
convenute: in particolare, determini il mancato fatturato e utile di la royalty del settore, il Pt_3 fatturato e l'utile delle società convenute, nonché il danno patrimoniale emergente nonché il danno derivante dalla perdita di altre opportunità di commessa;
V. “Determini, infine, il c.t.u. se l'importo di cui al preventivo da ultimo proposto da in data 25 giugno 2018, comprensivo dei lavori Pt_3
relativi alle categorie OS4 e OG1 (doc. 24 , sia più economico del corrispettivo riconosciuto Pt_3
a per l'esecuzione delle sole opere di cui alla categoria OS4 di cui al contratto di _4 subappalto Aicom/Bertolotti del 10 agosto 2018 (doc. 10 ”. _1
8 La relazione veniva depositata il 14.1.2023 e integrata con relazione a chiarimenti del 13.4.2023. Con successiva ordinanza del 5 maggio 2023 il Giudice riteneva la causa matura per la decisione. In data
3 aprile 2024 gli originari difensori di ed , avv. M. Maggi e F. Mollica, _1 CP
depositavano rinuncia al mandato e si costituiva in loro sostituzione l'avv. D. Carucci per _1
ed . Infine, all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni del 12 dicembre 2024, il CP
Presidente istruttore, dopo avvicendamenti di diversi G.I., rimetteva la causa al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Ritiene il Collegio che, sulla base delle acquisite risultanze processuali, le domande formulate da parte attrice siano solo in parte meritevoli di accoglimento.
2.1 In via preliminare, sulle eccezioni di incompetenza e difetto di legittimazione passiva proposte dalla difesa di ed e sull'eccezione di _1 Controparte_3 CP
incompetenza proposta dalla difesa di _4
La difesa di ed ha eccepito, in comparsa di _1 Controparte_3 CP costituzione e risposta, l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale, in favore di Tribunale di
LI, Bari o Firenze, nonché il difetto di legittimazione passiva in capo a ed . P_ CP
In primo luogo, deve escludersi la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale in quanto, facendo applicazione dei criteri di cui agli artt. 120, VI comma, c.p.i. e 20 c.p.c.(forum commissi delicti), il Tribunale competente è stato correttamente individuato nel Tribunale di Bologna in ragione sia del luogo in cui le opere contestate sono state eseguite (i.e. Stazione Centrale di Bologna), sia del luogo in cui si è determinato l'asserito danno conseguente alle condotte di cui è causa1, quindi prescindendo dal luogo di possibile invio dei disegni e progetti (peraltro non individuato), ma considerando anche il loro dedotto indebito utilizzo.
Parimenti, non è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo a ed P_
. CP
Quanto alla pretesa responsabilità precontrattuale azionata dal anche nei confronti di Parte_1
, deve osservarsi che, conformemente alle previsioni contenute nel codice appalti (art. P_
48 d.leg. 50/2016 applicabile ratione temporis) e delle disposizioni in tema di mandato, mandante e mandatario sono solidalmente obbligati nell'ambito di un RTI (anche verso “subappaltatori e
9 Cont fornitori”); ed invero, quale mandataria con rappresentanza del nella conduzione _1
delle trattative con ha senza dubbio agito anche nell'interesse di (che aveva Pt_3 P_ assunto fra l'altro i lavori OS 4 per i quali si era offerta e aveva mandato disegni e progetti), Pt_3
la quale, in ipotesi, non potrebbe andare esente da responsabilità. Ciò, a prescindere dal fatto che l'RTI (“verticale”) sia stato formalmente costituito solo successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, ovvero nell'aprile 2018 (v. doc. 36 bis parte attrice), e considerato anche che dal doc.
40 di parte attrice si desume la rappresentanza anche di , che del resto ha Controparte_3
demandato parte dei lavori – quelli di cui al presente procedimento, subappaltati a - _4
a una delle sue consorziate ( ) . CP
Quanto agli ulteriori addebiti mossi dal nei confronti di (i.e. per illecito Parte_1 P_
utilizzo di segreti industriali, concorrenza sleale, violazione della normativa autorale), la contestazione sembra riguardare, non tanto la legittimazione passiva intesa come presupposto processuale, ma piuttosto la fondatezza nel merito della pretesa azionata. Analogo ragionamento vale per l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo ad , qui convenuta non già in CP
Cont relazione al bensì per condotte autonomamente rilevanti rispetto alle quali sussiste legittimazione passiva.
In sede di prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. la difesa di a, a sua volta, _4 eccepito l'incompetenza di questo Tribunale a decidere relativamente alla domanda riconvenzionale
“trasversale” di garanzia proposta nei suoi confronti da ed . _1 P_ CP
Tuttavia, l'eccezione è stata tardivamente proposta solo in sede di prima memoria e, in ogni caso, trattasi di domanda attratta per connessione a quella principale, per la quale sussiste la competenza del Tribunale di Bologna.
Ne consegue il rigetto di tutte le eccezioni preliminari esaminate.
2.2 Nel merito, sulla responsabilità precontrattuale di _1 Controparte_3
Il principale addebito di responsabilità che il Fallimento attore muove nei confronti di _1
del è a titolo di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., per Controparte_3
violazione del canone della buona fede nelle trattative in danno di Sostiene infatti parte Pt_3
Cont attrice che quale mandataria del e , quale mandante del _1 Controparte_11
Cont predetto avrebbero in violazione del canone di buona fede e una volta conseguita
10 l'aggiudicazione dell'appalto , conferito l'esecuzione dei lavori della categoria OS4 del CP_8
bando di gara alla società n violazione della legittima aspettativa di circa _4 Pt_3 la conclusione di un contratto di subappalto con l'RTI Manelli.
Orbene, a prescindere dall'adesione all'una o all'altre delle ricostruzioni teoriche che ascrivono la responsabilità precontrattuale all'ambito della responsabilità extracontrattuale o contrattuale, comunque da inadempimento (v. teoria del c.d. contatto sociale qualificato), deve in proposito osservarsi che “per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca
l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto” (Cassazione
Civile, n. 7545/2016).
In particolare, nel corso delle trattative, le parti conservano piena facoltà di verificare la propria convenienza alla stipulazione del contratto, fermo restando il necessario rispetto del principio della buona fede e correttezza circa le reali, o meno, possibilità di stipulazione del contratto a tutela del legittimo affidamento della controparte.
Ciò premesso, - se è pur vero che veva riscontrato con favore la disponibilità di _1 Pt_3
ad essere indicato quale subappaltatore in caso di aggiudicazione, acquisito disegni e progetti da inserire nell'offerta (doc. 15 attore), menzionandovi la stessa impresa e poi Pt_3 successivamente acquisito più preventivi ed ulteriori schemi “migliorativi” dalla stessa -, Pt_3
nel caso di specie non è possibile addebitare a a una condotta connotata _1 P_
da vera e propria mala fede, e quindi contraria al disposto di cui all'art. 1337 c.c., per avere commissionato la realizzazione dei lavori in subappalto alla società anziché a _4
Pt_3
La decisione di di recedere dalle trattive in corso con e non dare _1 P_ Pt_3
seguito alla stipulazione con essa del contratto di subappalto, infatti trova giustificazione nel mancato compiuto accordo delle parti in punto di corrispettivo per le opere da eseguire e di altre condizioni contrattuali, comunque da ritenere, al pari di quelle sul prezzo, essenziali.
11 In punto di corrispettivo, la relazione depositata dal CTU nominato dott. - chiara, Persona_2
precisa, esaustiva ed immune da vizi logici, dalla quale non si ha ragione di discostarsi – in risposta al quesito sub (V) ha infatti accertato, tenendo conto della divergenza tra le opere oggetto del preventivo da ultimo proposto da di oltre 5 mln. di euro) e le opere poi previste dal contratto Pt_3
di subappalto concluso tra e (corrispettivo di 4,1 mln), in ogni caso la CP _4 maggiore onerosità dell'offerta economica predisposta da rispetto al corrispettivo versato Pt_3
a cfr. relazione di CTU pag. 69 “il preventivo da ultimo proposto da in data _4 Pt_3
25 giugno 2018, comprensivo dei lavori relativi alle categorie OS4 e OG1 (doc. 24 Pt_3
[ricalcolato in €4.292.327,30 per renderlo omogeneo alle opere di cui al contratto d'appalto a considerando solo la categoria OS4], non è più economico del corrispettivo [€ 4.100,00] _4 riconosciuto a per l'esecuzione delle sole opere di cui alla categoria OS4 di cui al contratto _4 di subappalto Aicom/Bertolotti del 10 agosto 2018 (doc. 10 ”). _1
Inoltre, la difesa di ha anche dedotto di essersi trovata in disaccordo con _1 P_
rispetto ad altre condizioni contrattuali quali, ad esempio, (oltre che clausole inerenti Pt_3
responsabilità o esonero di responsabilità, oneri, prezzi e modalità di calcolo ecc., cfr. schema di contratto inviata da a e corretta da quest'ultima, doc. 26 attore) i termini di _1 Pt_3
consegna ed il cronoprogramma e la circostanza non è stata contestata dalla difesa avversaria.
Ne consegue che l'abbandono delle trattative da parte di , e la stipula del _1 P_
contratto di subappalto con nziché con è stato giustificato dal disaccordo _4 Pt_3
delle parti rispetto ad elementi essenziali del contratto, e per tale ragione non può essere considerato fonte di responsabilità contrattuale né extracontrattuale;
la domanda deve essere quindi rigettata.
Neppure è accoglibile, in sostanza per gli stesi motivi, la subordinata inerente la responsabilità contrattuale di che presupporrebbe, secondo il , la già intervenuta _1 Parte_1
conclusione di un contratto con per facta concludentia, proprio perché nessun accordo si Pt_3
era perfezionato su elementi essenziali del subappalto.
Tali statuizioni determinano anche l'infondatezza della domanda di responsabilità proposta dal nei confronti di e per causazione del dissesto di Parte_1 _1 P_ Pt_3
giacché non è stata in alcun modo fornita prova di condotte imputabili alle due convenute fonte di responsabilità e idonee, specie sotto il profilo eziologico, a cagionare il dissesto di Pt_3
12 generiche essendo poi le allegazioni del (che fra l'altro riferisce anche di difficoltà Parte_1
di anni pregressi;
mentre a sua volta la CTU espone per ei MOL negativi desunti dai bilanci Pt_3
anteriori) al riguardo.
2.2.1 Sulla responsabilità per utilizzo di informazioni segrete, concorrenza sleale e violazione di diritto d'autore di , _1 CP _4 Controparte_3
Il Fallimento attore ha inoltre addebitato una responsabilità ex artt. 98 e 99 c.p.i. a quindi _1
Cont anche a quale mandante nell'ambito del - ed per avere rivelato in modo P_ CP
abusivo la documentazione tecnica elaborata da al fine dell'aggiudicazione della “gara Pt_3
Trenitalia” nonché alla società er aver acquisito la suddetta documentazione tecnica. _4
Il riferimento, in particolare, è alla documentazione contenuta nella busta B dell'offerta di gara (v. docc. 15,16 e 17 parte attrice).
Orbene, l'applicabilità al caso di specie degli artt. 98 e 99 c.p.i., di per sé soggetta a stringenti limiti di legge, si evince: (i) dagli esiti dell'istruttoria orale (v. sui capp. 8, 9, 10, 11 di cui alla memoria istruttoria di parte attrice le dichiarazioni rese dalla signora e dal tecnico informatico sig. Pt_3
i quali hanno confermato la sussistenza di un know how tecnico che Testimone_2 Pt_3
aveva sottoposto a misure di protezione, trattandosi di disegni che si trovavano su un server collocato materialmente in una stanza chiusa a chiave con accesso limitato ed a cui non erano collegati tutti i pc dei dipendenti dell'azienda, ma solo quella della signora in particolare, Controparte_12 in risposta al cap. 9 la signora ha dichiarato “al server potevo accedere solo io con le mie Pt_3
password e i tecnici non erano liberi di accedere al server, se vi avevano necessità dovevano chiedere
a me”) e (ii) dall'iter amministrativo che la ha dovuto avviare presso il TAR al fine di Pt_3
ottenere informazioni da sulla progettazione e sulla gara, nel corso del quale, lo stesso TAR CP_8
ha accertato che gli atti presentati in gara contenevano segreti industriali a sé riconducibili (v. doc. 32 pag. 4 parte attrice). Non è poi seriamente revocabile in dubbio che detta documentazione avesse anche rilevante valore economico, sia in sé (cfr. al riguardo gli esiti di CTU), sia per la destinazione all'utilizzo nell'offerta per la gara suddetta.
Tali circostanze, emblematiche della natura segreta della documentazione tecnica predisposta da sub docc. 15, 16 e 17 di parte attrice, consentono di superare la contestazione dei convenuti Pt_3
secondo cui su tale documentazione non era stata apposta dalla apposita dicitura di Pt_3
13 riservatezza, poi, invece, riportata nell'email con cui la trasmetteva a l progetto Pt_3 _1
esecutivo di RFI, contenente le migliorie effettuate a seguito dell'aggiudicazione della gara (v. doc.
22 parte attrice).
L'art. 99 c.p.i., in particolare considera illecita l'acquisizione, l'utilizzo e la rivelazione dei segreti commerciali di cui all'art. 98 c.p.i.
Ciò premesso, è in primo luogo dimostrata la rivelazione di informazioni segrete da parte di d in danno di _1 CP Pt_3
A tal proposito, infatti, è lo stesso contratto di subappalto (v. doc. 28 bis parte attrice) a prevedere, tra le altre, la trasmigrazione di tutta la documentazione di gara, ovvero anche della documentazione tecnica predisposta da e confluita nella relativa offerta, dall'appaltatore (i.e. quale Pt_3 CP
controllata di d associata a ) al fornitore (i.e. . _1 P_ _4
La responsabilità di da intendersi estesa, in via solidale, al _1 Controparte_3
quale mandante del RTI guidato da er le ragioni già esposte al punto 2.1 in punto di _1
legittimazione passiva, tanto più che la competenza per la categoria OS4 relativa agli attrezzaggi era del . Controparte_3
Per quanto concerne invece, la responsabilità ex art. 99 c.p.i. entra in gioco nella _4
misura in cui la società è entrata nella disponibilità, ovvero ha acquisito, la suddetta documentazione riservata.
L'art. 99 c. 1 e 1 bis c.p.i., infatti, provvede a sanzionare anche la condotta del soggetto che al momento dell'acquisizione era a conoscenza, o anche avrebbe solo dovuto esserlo, del fatto che le informazioni segrete erano state ottenute direttamente o indirettamente da un terzo in modo abusivo
(c.d. ignoranza colpevole).
Pertanto, ritenuto indubbio che abbia ricevuto i disegni tecnici predisposti da _4
posto che il contratto tra e lo prevedeva espressamente, Pt_3 CP _4 quest'ultima avrebbe dovuto informarsi da o irca le modalità di acquisizione CP _1
dei documenti di progettazione alla stessa conferiti.
La stessa relazione di CTU infatti ha confermato che se non ha effettivamente _4 utilizzato i documenti contenuti nell'offerta di gara predisposti da (v. risposta al quesito sub Pt_3
II), ne è comunque venuta a conoscenza proprio in quanto costituenti parte della documentazione di
14 gara (v. risposta al quesito sub I e anche la sentenza del TAR del 25 febbraio 2019, che ha accertato come nell'offerta di gara fosse confluita tutta la documentazione tecnica predisposta da . Pt_3
Ne consegue pertanto una indebita acquisizione di know how di fonte di responsabilità, a Pt_3 norma degli artt. 98 e 99 c.p.i., anche in capo a Infatti, a prescindere dall'esplicita _4 dicitura di riservatezza, quest'ultima poteva avvedersi del fatto che la documentazione tecnica pervenutale era stata predisposta da terzi ed era verosimilmente riservata.
In ragione di quanto finora esposto, risultano poi assorbite le domande di concorrenza sleale e violazione di diritto d'autore, coincidendo le relative condotte con quelle sopra esaminate;
peraltro, per quanto concerne la tutela autorale, parte attrice ha inoltre omesso di dimostrare il carattere creativo della documentazione tecnica in relazione alla quale è domandata la tutela, mentre in ogni caso l'art. 99 l.d.a. sarebbe di dubbia applicazione, in quanto la condizione prescritta dal II comma potrebbe dirsi non tempestivamente soddisfatta, essendo intervenuta solo a distanza di due anni dalla dichiarazione di fallimento della e in concomitanza con la proposizione della presente Pt_3
causa.
Parimenti assorbita è la subordinata di indebito arricchimento, per l'esistenza di un titolo che ha comportato il parziale accoglimento della domanda attrice, e quindi per concreto difetto di sussidiarietà ex art. 2042 c.c., comunque anche ex Cass. SSUU 33954/2023.
2.2.2 Sul risarcimento del danno
Parte attrice ha domandato di essere ristorata del danno a vario titolo asseritamente subito.
Orbene, l'individuazione di poste risarcibili va limitata agli addebiti di responsabilità di cui è stata riconosciuta ut supra la fondatezza, ovvero in ragione dell'illecita diffusione ed acquisizione di informazioni segrete a norma degli artt. 98 e 99 c.p.i.
In questo senso, vanno tenuti in considerazione gli esiti della CTU e in particolare la risposta che il consulente ha fornito in merito al quesito sub IV.
Corretto appare a tal fine il criterio minimale ex art. 125 CPI della royalty ragionevole, poiché gli altri criteri (utile del violatore, perdite del danneggiato inerenti il mancato conseguimento della commessa) non appaiono applicabili, considerato il fatto che la CTU ha concluso per il mancato effettivo utilizzo dei disegni e progetti di nelle lavorazioni eseguite da i Pt_3 _4
diversi MOL e ruoli delle convenute nell'appalto di che trattasi.
15 A tal fine il CTU ha calcolato un valore una tantum della royalty, essendo evidente che il possibile uso si sarebbe rivolto ad una sola specifica commessa.
In particolare, in punto di know-how di il CTU ha concluso che “il valore del know-how di Pt_3
corrispondente al valore della royalty una tantum che le sarebbe dovuta per l'opera prestata Pt_3
in fase di gara, è stato calcolato per analogia col know-how messo in campo da per la _4 progettazione della fornitura, valore che è stato certamente accettato e pagato da ” e così CP quantificato in € 280.000,00 (pag. 35-40 CTU, partendo dai prezzi di cui al prospetto nel contratto fra e in cui le prestazioni di ingegneria sono indicate in euro 320.000). E CP _4 ciò in quanto secondo il CTU “Il significato pratico del possesso di know-how nell'ambito della vicenda di cui qui ci si occupa consiste nel conoscere bene il settore ferroviario, il problema e le tecniche e tecnologie necessarie per risolverlo (il “saper come fare”), e nell'averlo già risolto in precedenza per casi analoghi (i treni sono più o meno uguali in ogni Paese, se non identici, le problematiche di manutenzione sono sempre le stesse, idem le modalità per eseguire la manutenzione). “
Per quanto concerne poi il danno emergente lamentato dall'attrice, occorre considerare che l'apporto di è stato sicuramente determinante al fine dell'aggiudicazione della gara in capo al RTI Pt_3
Manelli, quanto meno per la categoria OS 04 del bando . Coincide col costo presumibile CP_8 affrontato per l'elaborazione dei documenti utilizzati per il bando stesso. Tenuto conto delle risorse e dei costi sostenuti in fase preparatoria, la ha subito un depauperamento ragionevolmente Pt_3 stimato dal CTU in € 20.000,00 (“Considerando un costo annuo (RAL) delle persone incaricate pari a
€ 50.000, corrispondenti a 1760 ore/anno di lavoro, ne viene un costo orario medio di 28,4 €/h, da cui un costo per Rinieri stimabile di 28,4 [€/h]*700[h] = € 19.880, che si arrotonda ad € 20.000,00”), apparendo secondo il CTU manifestamente eccessivi i criteri proposti dal . Parte_1
Parimenti in € 20.000,00 è stato conteggiato dal CTU anche il valore del lucro cessante (v. in risposta al quesito sub III, paragrafo 4.3.” Si stima che il possibile ricarico di vendita per il lavoro eseguito possa essere del 100% del costo, comprendendo in ciò forfetariamente anche il costo orario delle licenze CAD utilizzate per eseguire il lavoro, quindi il ricarico è pari ad € 20.000,00.”) corrispondente al ricarico di una possibile vendita del lavoro eseguito.
Ne consegue che il Fallimento attore ha diritto di essere risarcito da _1 P_
, e in via solidale, dell'importo di complessivi € 320.000,00.
[...] CP _4
16 Trattandosi di obbligazione risarcitoria, e quindi di debito di valore, all'importo sopra indicato di €
320.000,00 devono essere applicati la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, dal dì del fatto causativo del danno - da individuarsi nella data di sottoscrizione del contratto di fornitura concluso tra e (10/08/2018) - sino alla pubblicazione del presente CP _4 provvedimento e gli interessi sulla somma periodicamente rivalutata. Sull'importo così complessivamente determinato sono altresì dovuti gli interessi di legge dalla decisione al saldo.
2.2.3 Sulla domanda riconvenzionale trasversale di , e CP _1 P_
nei confronti di
[...] _4
La difesa di ed ha proposto domanda _1 Controparte_3 CP riconvenzionale “trasversale” di garanzia nei confronti di per conto di , a _4 CP
titolo di garanzia propria ex art. 10 del contratto in essere tra le parti, e per conto di del _1
, a titolo di garanzia impropria. P_
Sgomberato il campo dalla questione di competenza già esaminata sub 2.1., nel merito, la domanda di garanzia non è meritevole di accoglimento.
Ed invero, per quanto riguarda la garanza propria, dal combinato disposto delle previsioni di cui all'art. 10.5 e 10.6 del contratto fra e si evince che la manleva da parte di CP _4
n favore di può operare solo nel caso di chiamata in giudizio dell'appaltatore _4 CP
( ) per la violazione di diritti industriali di terzi derivante dalla produzione, uso, CP commercializzazione, in Italia ed all'estero, dei Materiali. Nel caso di specie, invece, la violazione della privativa di diritto industriale di sulla documentazione tecnica coperta da segreto si è Pt_3
verificata per la sola acquisizione della stessa da parte di senza utilizzo, produzione _4
e, a fortiori, commercializzazione di alcunché. In ogni caso responsabile per aver _4
acquisito da , consorziata di (o dalla mandataria secondo quanto CP P_ _1
dichiarato dal l.r. di i documenti riservati, e non viceversa, sicché non può dover _4
tenere indenne la sua controparte contrattuale da una condotta da lei stessa in primis posta in essere.
Parimenti è priva di fondamento la domanda di garanzia proposta da e : _1 P_
quanto al contratto di subappalto, per i motivi di cui sopra e comunque anche perché non ne sono parte;
quanto alla materiale esecuzione delle opere (così sembra circoscritto il perimetro della domanda), sia perché è stato accertato che non utilizzò i documenti di _4 Pt_3
17 acquisiti per il tramite degli altri convenuti, sia perché comunque il titolo di responsabilità - da ritenere in ipotesi paritariamente ascritto ai convenuti ex art. 2055 c.c. - non comporta il regresso se non nei limiti della predetta norma .
2.2.4 Richieste istruttorie e produzioni documentali di parte attrice
Rimangono inaccoglibili le reiterate istanze istruttorie per le ragioni esposte nelle ordinanze del
18/05/22 e 04/11/22, da intendersi qui integralmente richiamate.
La difesa di in sede di terza memoria ha contestato, chiedendone l'espunzione, la _4 documentazione prodotta dal Fallimento di cui alla Busta B dell'offerta di gara (sub docc. 15,16,17), nonché quella contenente le e-mail scambiate da e con allegati i disegni e i Pt_3 _1
progetti esecutivi predisposti da (sub. docc. 9,9 bis, 9 ter e 11) e contenuti su supporto USB Pt_3
depositato in cancelleria sub doc. 45, in quanto asseritamente depositati in formato non autorizzato.
Tuttavia, trattasi di eccezione in parte tardiva, a fronte di documentazione allegata in atto di citazione
(v. docc. 9, 9 bis, 9 ter, 11, 15, 16 e 17), e inerente documentazione di cui in ogni caso tutte le parti, compresa per esplicita ammissione in sede di terza memoria e come si evince anche _4
dal deposito a controprova dei docc. 62, 63,64 - hanno avuto tempestivamente contezza e su cui hanno ampiamente contraddetto.
Il deposito di documenti su supporto USB è stato del resto espressamente autorizzato dal G.I. il
4.3.2021; inoltre l'art. 20 c. 1 bis CAD sancisce la libera valutabilità del documento informatico (cfr. anche art. 46 Reg. 2014/910 UE, citato dal ). Parte_1
Per quanto riguarda in particolare i docc. sub 15, 16 e 17, ovvero quelli contenuti nella Busta B dell'offerta di gara, trattasi di file in formato p7m, ovvero di file pdf firmati digitalmente e, come previsto dall'art. 13, comma 3, delle specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del d.m. 21 febbraio 2011 n. 44 (provvedimento 16 aprile 2014) “gli allegati possono essere sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata […]”.
Pertanto, di tutta tale documentazione si è tenuto conto a fini decisori.
3. Spese di lite
Infine, per quel che concerne le spese di lite, l'esito complessivo della controversia consente, quanto ai rapporti tra il Fallimento attore, , e i disporne _1 P_ CP _4
la compensazione nella misura di ¼ e di porre i residui ¾ (comprese quelle di CTP) a carico dei
18 convenuti in solido, stante il solo parziale accoglimento delle domande attrici;
e liquidando l'intero, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 ss. secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento, individuato sulla base del decisum.
Per quanto concerne invece la domanda riconvenzionale trasversale di garanzia proposta da ed nei confronti di il rigetto _1 Controparte_3 CP _4
determina la condanna di ed al pagamento delle _1 Controparte_3 CP
spese in favore di liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 ss. secondo _4
i parametri medi dello scaglione di riferimento, individuato sulla base del disputatum (valore indeterminato).
Spese di CTU come già liquidate dal G.I. a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA la domanda di accertamento di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. e di responsabilità contrattuale proposta da nei Parte_1
confronti di e Controparte_1 Controparte_3
[...]
2. ACCERTA la responsabilità di Controparte_1 [...]
i sensi Controparte_3 CP Controparte_4
degli artt. 98 e 99 c.p.i. come da parte motiva;
3. CONDANNA, per l'effetto, Controparte_1 Controparte_3
in solido fra loro,
[...] CP Controparte_4
a risarcire al la somma di € 320.000,00, oltre Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali;
4. RIGETTA le domande di garanzia proposte da Controparte_1 [...]
e nei confronti di Controparte_3 CP
Controparte_4
5. CONDANNA Controparte_1 Controparte_3
e al pagamento in solido fra
[...] CP Controparte_4
19 loro di ¾ delle spese di lite in favore di , che Parte_1
liquida per l'intero in € 3.399 di anticipazioni , euro 2.000 per spese di CTP, euro 22.400 di onorari, oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. se e come dovute per legge;
6. Pone definitivamente a carico delle parti convenute Controparte_1 [...]
Controparte_3 CP Controparte_4
in solido fra loro, le spese di CTU come già liquidate;
[...]
7. CONDANNA, Controparte_1 Controparte_3
l pagamento delle spese di lite in favore di
[...] CP _4
che liquida in € 14.100 di onorari, oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. se e come
[...]
dovute per legge.
Bologna, 2.4.2025
Il Presidente rel. est. Dott. Michele Guernelli
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. ad es. anche Cass. 26479/2007 in tema analogo ex Reg. CE 44/2001.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, composto da:
dott. Michele Guernelli - Presidente Relatore est. dott. Vittorio Serra - Giudice dott. Roberta Dioguardi - Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9294/2020 promossa da:
(P.IVA ) con il patrocinio degli Parte_1 P.IVA_1
avv.ti Serena Russo e Sandro Corona, elettivamente domiciliato in Bologna, via Degli Agresti n. 6, presso lo studio dell'avv. Russo
ATTORE
Nei confronti di:
P.IVA ) e P.IVA Controparte_1 P.IVA_2 CP P.IVA_3
con il patrocinio dell'avv. Daniele Carucci, elettivamente domiciliati in Putignano (BA), via Verdi n.
10/C, presso il difensore
(P.IVA Controparte_3
) con il patrocinio degli avv.ti Mariano Maggi e Francesco Mollica, elettivamente P.IVA_4
1 domiciliato in Roma, via Marianna Dionigi n. 43, presso lo studio dell'avv. Maggi
P. IVA ) con il patrocinio degli avv.ti Andrea Ricci e Controparte_4 P.IVA_5
Romina Falugi, elettivamente domiciliato in GL VA (FI), piazza Marsilio Ficino n. 81, presso i difensori
CONVENUTI
DECISA SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 12 dicembre 2024.
Per : Parte_1
“IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: rigettare, in quanto inammissibile o comunque infondata, l'eccezione di incompetenza per territorio di e Controparte_1 Controparte_3 CP e, per l'effetto, dichiarare la competenza del Giudice adito. IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: Confermare la legittimazione passiva di e di per le ragioni espresse e, Controparte_3 CP per l'effetto, rigettare la richiesta di estromissione delle stesse dal presente giudizio. IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. e la responsabilità per causazione del dissesto di: -
[...]
con sede a ON (BA), 70043, Via Clemente Cancelli, 11, c.f. e p.iva in persona del suo _1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, Sig. - con sede Parte_2 Controparte_3 a LI (NA), Viale della Costituzione Centro Dir. Ed. G1, 80143, c.f. e p,iva in persona del legale P.IVA_4 rappresentante pro tempore, Sig. ; e, per l'effetto, condannare: - - CP_5 Controparte_1 [...] in via solidale al risarcimento del danno in favore del Controparte_3 [...]
per la complessiva somma di euro 1.275.435,17 (diconsi euro Parte_3 unmilioneduecentosettancinquemilaquattrocentotrentacinque/17) quanto alla responsabilità precontrattuale, oltre euro
200.000,00 (diconsi euro duecentomila/00) per causazione del dissesto, o la maggiore o minor somma che dovesse risultare a esito del presente giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la responsabilità per violazione dei segreti industriali ex artt. 98 e 99 c.p.i. e/o per concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. e la responsabilità per causazione del dissesto di: - con sede a ON Controparte_1 (BA) Via Clemente Cancelli 11, 70043, C.F. e P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 Sig. - con sede a LI (NA) in Viale della Parte_2 Controparte_3 Costituzione Centro Dir. Ed. G1, 80143, C.F. e P.IVA n. in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_4 Sig. ; - con sede legale a ON (BA) in Via Clemente Cancelli 11/A, 70043, C.F. e P.IVA CP_5 CP n. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. - P.IVA_3 Parte_4 _4 [...]CP_
con sede legale a GL e CI VA (FI), località Sant'Antonio s.n.c., 50063, C.F. e P.IVA n. , P.IVA_5 in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. e, per l'effetto, condannare: - Parte_5 Controparte_1
- - - in via solidale, a pagare
[...] Controparte_3 CP Controparte_4 a parte attrice l'importo di euro 1.316.241,08 (diconsi euro unmilionetrecentosedicimiladuecentoquarantuno/08), oltre euro 200.000,00 (diconsi euro duecentomila/00) per causazione del dissesto, o la maggiore o minor somma che dovesse risultare a esito del presente giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. ANCORA IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la responsabilità per violazione del diritto d'autore ex art. 2, n. 5, l.d.a. o comunque del diritto connesso ex art. 99 l.d.a. di: - con sede a ON (BA) Via Clemente Cancelli 11, 70043, C.F. Controparte_1
2 e P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. - P.IVA_2 Parte_2 [...]
con sede a LI (NA) in Viale della Costituzione Centro Dir. Ed. G1, 80143, C.F. e Controparte_3 P.IVA n. in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. ; - con sede P.IVA_4 CP_5 CP legale a ON (BA) in Via Clemente Cancelli 11/A, 70043, C.F. e P.IVA n. , in persona del suo legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore, Sig. - con sede legale a GL e CI Parte_4 _4 _4 VA (FI), località Sant'Antonio s.n.c., 50063, C.F. e P.IVA n. in persona del legale rappresentante P.IVA_5 pro tempore, Sig. e, per l'effetto, condannare: - - Parte_5 Controparte_1 Controparte_3
- - in via solidale, a pagare a tale titolo a parte attrice il danno
[...] CP Controparte_4 che verrà quantificato ex art. 158, comma 2, l.d.a. per la violazione dei diritti d'autore o comunque l'equo compenso ex art. 99 l.d.a. per l'utilizzo delle opere protette come diritto connesso d'autore. IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e la responsabilità per la causazione del dissesto di: -
[...]
con sede a ON (BA) Via Clemente Cancelli 11, 70043, C.F. e P.IVA , in persona del _1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, Sig. - con sede Parte_2 Controparte_3 a LI (NA) in Viale della Costituzione Centro Dir. Ed. G1, 80143, C.F. e P.IVA n. , in persona del legale P.IVA_4 rappresentante pro tempore, Sig. ; e, per l'effetto, dichiarare risolto ex art. 1453 c.c. il contratto concluso CP_5 tra e e condannare: - - in via Pt_3 _1 Controparte_1 Controparte_3 solidale al risarcimento del danno in favore del Parte_3
per la complessiva somma di euro 1.316.241,08 (diconsi euro
[...] unmilionetrecentosedicimiladuecentoquarantuno/08), oltre euro 200.000,00 per causazione del dissesto (diconsi euro duecentomila/00), o la maggiore o minor somma che dovesse risultare a esito del presente giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare ex art. 2041 c.c., a fronte delle condotte esposte in narrativa, l'arricchimento ingiustificato di: - con sede a ON (BA) Controparte_1 Via Clemente Cancelli 11, 70043, C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. P.IVA_2
- con sede a LI (NA) in Viale della Parte_2 Controparte_3 Costituzione Centro Dir. Ed. G1, 80143, C.F. e P.IVA n. in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_4 Sig. ; - con sede legale a ON (BA) in Via Clemente Cancelli 11/A, 70043, C.F. e P.IVA CP_5 CP n. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. - P.IVA_3 Parte_4 _4 [...]CP_
con sede legale a GL e CI VA (FI), località Sant'Antonio s.n.c., 50063, C.F. e P.IVA n. , P.IVA_5 in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. e, per l'effetto, condannare: - Parte_5 Controparte_1
- - - in via solidale, a pagare
[...] Controparte_3 CP Controparte_4 a tale titolo a parte attrice l'importo di euro 336.497,94 circa (diconsi trecentotrentaseimilaquattrocentonovantasette/94), o la maggiore o minor somma ritenuta equa e che dovesse risultare a esito del presente giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi tutti, oltre spese generali e accessori di legge”.
Per e Controparte_1 CP Controparte_3 :
[...]
“a. in linea preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio dell'adito Giudice, con riguardo a tutti i criteri di collegamento astrattamente applicabili a questa causa, come sopra illustrati, in favore del Tribunale di Bari,
LI o Firenze, nella loro composizione collegiale della Sezione specializzata in materia d'imprese, con ordinanza in rito, oppure sentenza, in linea subordinata, assegnando termine per la riassunzione;
b. nel rito, ove si ritenga necessaria una nuova vocatio in ius nei confronti della già convenuta , differire la prima udienza, affinché Controparte_4 quest'ultima sia chiamata, in via riconvenzionale trasversale, a tenere indenne e manlevare nonché CP e ove ne ricorrano le condizioni, da tutte le domande formulate dalla Curatela e _1 CP_6 dalle conseguenze pregiudizievoli della presente causa, in forza degli obblighi assunti, giusta contratto del 10 agosto 2018 (doc. 10), con particolare riguardo al citato art. 10; c. ancora nel rito, accertato il difetto di legittimazione passiva di ed o, comunque, la loro palese estraneità ai fatti di causa, per le ragioni sopra esposte, CP_6 CP estromettere le stesse dal presente giudizio, previo consenso delle altre Parti;
d. nel merito, rigettare tutte le domande della Curatela laddove infondate in fatto e diritto e sprovviste di prova, per i motivi diffusamente illustrati in narrativa;
e. in ogni caso, condannare a tenere indenne e manlevare nonché Controparte_4 CP _1 e ove ne ricorrano le condizioni, da tutte le domande formulate dalla Curatela e dalle conseguenze CP_6 pregiudizievoli della presente causa, in forza degli obblighi assunti, giusta contratto del 10 agosto 2018 (doc. 10), con particolare riguardo al predetto art. 10. Con vittoria di onorari, competenze e spese nonché ogni più ampia riserva in
3 via istruttoria.”
Per Controparte_4
“-Voglia il Giudice del Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di impresa, per le causali di cui in narrativa, contrariis rejectis, respingere tutte le domande avanzate nei suoi confronti dal Parte_1
, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
-in merito alla domanda riconvenzionale avanzata da
[...] CP Voglia dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Bari, in forza della clausola contrattuale
“Foro competente”, di cui all'art. 21 del contratto di fornitura Bertolotti Rail S.r.l./AICOM S.r.l.;-in merito alla domanda riconvenzionale avanzata da e Voglia Controparte_1 Controparte_3 dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Firenze o a favore di quella del Tribunale di
Bari o quella del Tribunale di LI;
-in via subordinata: Voglia respingere la domanda riconvenzionale avanzata da
e in quanto infondata in fatto Controparte_1 Controparte_3 CP ed in diritto;
-in via ulteriormente subordinata, nella denegatissima e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata da e Controparte_1 Controparte_3 CP circoscrivere la responsabilità da garanzia propria di nei soli confronti di e rigettare Controparte_4 CP la domanda da garanzia impropria avanzata da e Controparte_1 Controparte_3 Con vittoria di spese e competenze professionali di causa del presente giudizio.”
[...]
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1
(infra anche solo ”), in persona del curatore dott.
[...] Parte_6 Persona_1 agiva in giudizio nei confronti di (infra anche solo ), Controparte_1 _1
(infra anche solo Controparte_3
” o ” o ”), e Controparte_3 P_ P_ CP infra anche solo ) addebitando, in via principale, una Controparte_4 _4
responsabilità precontrattuale a quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di _1
imprese, per avere violato il principio di buona fede nella conduzione delle trattative finalizzate alla stipula di un contratto di subappalto con Parte_3 Parte_1
(infra anche solo ), ed al , quale mandante di
[...] Pt_3 Controparte_3 _1
Cont nell'ambito del predetto nonché la responsabilità di , _1 Controparte_3
e nche per appropriazione, rivelazione ed utilizzo abusivo dei progetti della CP _4
coperti da segreto commerciale ex artt. 98 e 99 c.p.i., per concorrenza sleale ex art. 2598 Pt_3 nn. 2) e 3) e violazione di diritto d'autore.
In subordine, IL addebitava a e al una Parte_1 _1 Controparte_3
responsabilità contrattuale da inadempimento delle obbligazioni nascenti dall'asserito perfezionamento, per fatti concludenti, di un contratto di subappalto. In via ulteriormente subordinata,
4 chiedeva di accertare l'ingiustificato arricchimento di , _1 Controparte_3
, n danno di CP _4 Pt_3
In ogni caso, domandava il risarcimento del danno subito.
A sostegno della domanda l'attore esponeva che:
-l'impresa individuale veniva costituita nel 1957 da per svolgere attività di Pt_3 Parte_3
progettazione e realizzazione di apparecchiature di sollevamento elettrico, pneumatico e oleodinamico per diversi settori produttivi, tra cui quello ferroviario;
-nel 2007 la conduzione dell'impresa veniva ereditata da coniuge di Pt_1 Parte_1 Pt_3
la quale veniva successivamente dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bologna del
[...]
02/08/19;
-nel 2017 indiva un bando di gara a procedura negoziata per l'affidamento di Controparte_8 interventi di potenziamento dell'Impianto Manutenzione Corrente della stazione di Bologna Centrale del valore di € 24.640.280, 44;
-il bando di gara contemplava diverse categorie di attività per le quali era richiesta la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d'appalto (c.d. SOA) tra cui la categoria OG 01, che prevedeva la realizzazione di tre capannoni industriali, e la categoria OS 04, che prevedeva la realizzazione degli “Impianti elettromeccanici trasportatori”, ossia degli attrezzaggi meccanici per il sollevamento e la manutenzione dei treni all'interno dei capannoni;
-ai fini della valutazione delle proposte era previsto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e fino a 45 punti dei 100 totali erano attribuiti per le “Soluzioni tecniche migliorative” proposte dai partecipanti alla gara;
riceveva da diverse imprese l'invito a partecipare alla gara, tra cui, in data 6 luglio 2017, Pt_3 quello della impresa operante nell'ambito dell'edilizia e nota per l'aggiudicazione di _1 importanti appalti pubblici, che le proponeva di costituire un RTI (infra anche “RTI Manelli”) per concorrere alla gara indetta da;
CP_8
non intenzionata a far parte del RTI, controproponeva fin da subito a la Pt_3 _1
realizzazione in subappalto dei lavori della categoria OS 04 e della categoria OG 01; ccoglieva con favore la proposta di e si impegnava sia a costituire il RTI, di _1 Pt_3
cui sarebbe stata mandataria, con e , per la partecipazione CP_9 Controparte_3
alla gara, sia ad indicarla quale subappaltatrice in caso di aggiudicazione della commessa;
5 -nelle more, si dedicava allo studio e alla predisposizione dei progetti dei lavori necessari Pt_3 per la presentazione dell'offerta da parte del RTI con riferimento alle categorie OSO4 e OGO1;
-nel novembre 2017 inviava via e-mail a e a incaricata da Pt_3 _1 _10 di curare la parte espositiva dell'offerta, la documentazione necessaria per redigere _1
l'offerta, tra cui i disegni d'insieme delle attrezzature, le soluzioni tecniche migliorative con le tavole e i disegni, schemi unifilari e chiavieri con un primo preventivo per l'attività svolta;
-l'offerta per la gara veniva regolamento presentata dal RTI Manelli entro il termine di CP_8
scadenza previsto per il 17 novembre 2017 ed in essa confluivano tutti i progetti per la realizzazione delle macchine dell'attrezzaggio meccanico predisposti da (doc. 15,16,17 attore), con Pt_3
menzione della stessa e dei suoi dipendenti (offerta tecnica e progetto esecutivo a base del contratto d'appalto con , ottenuti dalla stessa doc. 33 attore); CP_8
Cont
-in data 31 gennaio 2018 la iferiva alla che l'offerta presentata dal veva _1 Pt_3
ottenuto il punteggio più alto, e infatti in data 20 gennaio 2018 lo stesso risultava ufficialmente aggiudicatario dell'appalto per l'importo di € 21.786.282,20;
-venuta a conoscenza di ciò, la proseguiva nella predisposizione di quanto occorrente per Pt_3
la realizzazione dei lavori in subappalto ed inoltrava ad aprile 2018 a su richiesta, lo _1 sviluppo dell'offerta tecnica con le migliorie ideate per le singole apparecchiature, apponendovi esplicita dicitura di riservatezza (doc. 21 attore), come da avvertenza posta anche in precedente mail
(doc. 20 attore);
-in data 17 maggio 2018 invitava a formalizzare gli impegni assunti per il Pt_3 _1
subappalto ed inviava un nuovo preventivo al ribasso rispetto al precedente, sottolineando l'esigenza di tempestivo riscontro all'offerta economica proposta;
non riceveva riscontro alcuno da , in data 25 giugno 2018, inviava una terza Pt_3 _1
offerta ulteriormente ribassata;
-in data 29 giugno 2018 riceveva da na bozza di contratto di subappalto del Pt_3 _1
tutto generica e priva degli elementi essenziali, seguita qualche tempo dopo da un'offerta di d ulteriore ribasso;
_1
-in data 10 agosto 2018 la pprendeva dal sig. legale rappresentante della Pt_3 Testimone_1 che la veva conferito alla stessa l'incarico di realizzare Parte_7 _1
6 l'attrezzaggio meccanico per l'IMC della stazione di Bologna Centrale per un corrispettivo di €
4.100.000,00;
-in particolare, in questo contesto, la per il tramite della sua controllata _1 CP
associata di , aveva concluso in pari data con n contratto Controparte_3 _4
di progettazione e fornitura dei lavori oggetto del bando di gara ai quali era stata interessata Pt_3
(doc. 28 bis attore), con conseguente trasmissione e rivelazione dei progetti predisposti da Pt_3
In ragione di ciò, il attore si duole in primo luogo di aver concentrato per diversi Parte_1
mesi le proprie risorse imprenditoriali nella gara sostenendo ingenti costi per poi non CP_8
ricevere alcun incarico e, in secondo luogo, del fatto che i suoi progetti venivano prima utilizzati dal
RTI MANELLI per conseguire l'obbiettivo dell'aggiudicazione dell'appalto e poi consegnati alla competitrice _4
1.2. Con unitaria comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 13/11/2020 si costituivano in giudizio e Controparte_1 CP [...]
i quali in via preliminare eccepivano Controparte_3
l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, nonché il difetto di legittimazione passiva di ed , che non avevano avuto rapporti con;
nel merito, Controparte_3 CP Pt_3
contestavano in fatto e in diritto le allegazioni e deduzioni avversarie e domandavano il rigetto della domanda. In via riconvenzionale inoltre domandava, con le altre convenute, di essere CP
manlevata da a eventuali responsabilità riconosciute in capo alle stesse. _4
1.3. Con ulteriore comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 17/11/2020 si costituiva che, a sua volta, contestava le allegazioni e deduzioni avversarie e Controparte_4
insisteva per il rigetto della domanda.
1.4. In esito alla prima udienza del 3 dicembre 2020, tenutasi con modalità da remoto, il Giudice concedeva alle parti i termini per le memorie di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
In particolare, in sede di prima udienza la difesa di ed _1 Controparte_3
precisava che la domanda riconvenzionale “trasversale” di garanzia proposta nei confronti CP
di ra da intendersi a titolo di garanzia propria (ex art. 10 del contratto in essere tra _4
le parti) da parte di , ed a titolo di garanzia impropria da parte di e del CP _1
. In sede di prima memoria, eccepiva, relativamente a tale domanda, P_ _4
l'incompetenza del Tribunale di Bologna facendo leva, quanto ai rapporti con , sulla CP
7 previsione di cui all'art. 21.1 del contratto in essere tra le parti, e, quanto ai rapporti con _1
e , sull'art. 20 c.p.c. P_
1.5. Con ordinanza del 18 maggio 2022 venivano ammesse prove orali per interrogatorio formale e testi nei limiti ivi indicati, poi assunte il 22.9.2022, e disposti ordini di esibizione alle società convenute ed al terzo Controparte_8
La causa veniva istruita anche con l'ausilio di CTU e, a tal fine, il Giudice nominava l'Ing. Per_2 affidandogli il seguente incarico: “I. Determini il c.t.u., sulla base di tutta la
[...]
documentazione agli atti di causa, nonché di ogni altro elemento utile e necessario a rispondere al quesito, compresi eventuali documenti allegati dalle parti ai sensi dell'art. 121, comma 5, c.p.i. ed eventuali documenti richiesti dal c.t.u. alle parti, qualora gli stessi costituiscano presupposto necessario per lo svolgimento dell'indagine, se i disegni, i progetti e le descrizioni predisposti da
e dalla stessa inviati a e a con e-mail del 9 novembre 2017 (docc. 9, 9- Pt_3 _1 _10
bis, 9-ter), del 10 novembre 2017 delle ore 17:46 (doc. 10), del 10 novembre 2017 delle ore 19:57
(doc. 11), del 10 novembre 2017 delle ore 20:02 (doc. 12), del 13 novembre 2017 (doc. 13) e comunque i disegni Rinieri di cui al nostro doc. 43, corrispondano ai disegni, progetti e descrizioni contenuti nella “Busta B” dell'Offerta Tecnica di gara e/o comunque siano confluiti o siano stati utilizzati nell'àmbito della Busta B dell'Offerta Tecnica di gara;
II. “Determini il c.t.u. se le attrezzature realizzate da in esecuzione del contratto di subappalto del 10 agosto 2018 _4
siano state costruite utilizzando i disegni, progetti e descrizioni di e il relativo know-how per Pt_3 cui è causa”; III. “Determini il c.t.u. il valore economico dei documenti di cui al quesito sub I, anche in termini di tempo necessario per elaborarli”; IV. “Determini il c.t.u., sulla base dei criteri indicati nell'art. 125 c.p.i., nonché degli artt. 1218 ss., 1223 ss, 1337 ss e 2043 ss. c.c. e degli artt. 2, 99 e
158 l.d.a., quale sia il danno subito da per effetto delle rispettive violazioni delle società Pt_3
convenute: in particolare, determini il mancato fatturato e utile di la royalty del settore, il Pt_3 fatturato e l'utile delle società convenute, nonché il danno patrimoniale emergente nonché il danno derivante dalla perdita di altre opportunità di commessa;
V. “Determini, infine, il c.t.u. se l'importo di cui al preventivo da ultimo proposto da in data 25 giugno 2018, comprensivo dei lavori Pt_3
relativi alle categorie OS4 e OG1 (doc. 24 , sia più economico del corrispettivo riconosciuto Pt_3
a per l'esecuzione delle sole opere di cui alla categoria OS4 di cui al contratto di _4 subappalto Aicom/Bertolotti del 10 agosto 2018 (doc. 10 ”. _1
8 La relazione veniva depositata il 14.1.2023 e integrata con relazione a chiarimenti del 13.4.2023. Con successiva ordinanza del 5 maggio 2023 il Giudice riteneva la causa matura per la decisione. In data
3 aprile 2024 gli originari difensori di ed , avv. M. Maggi e F. Mollica, _1 CP
depositavano rinuncia al mandato e si costituiva in loro sostituzione l'avv. D. Carucci per _1
ed . Infine, all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni del 12 dicembre 2024, il CP
Presidente istruttore, dopo avvicendamenti di diversi G.I., rimetteva la causa al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Ritiene il Collegio che, sulla base delle acquisite risultanze processuali, le domande formulate da parte attrice siano solo in parte meritevoli di accoglimento.
2.1 In via preliminare, sulle eccezioni di incompetenza e difetto di legittimazione passiva proposte dalla difesa di ed e sull'eccezione di _1 Controparte_3 CP
incompetenza proposta dalla difesa di _4
La difesa di ed ha eccepito, in comparsa di _1 Controparte_3 CP costituzione e risposta, l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale, in favore di Tribunale di
LI, Bari o Firenze, nonché il difetto di legittimazione passiva in capo a ed . P_ CP
In primo luogo, deve escludersi la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale in quanto, facendo applicazione dei criteri di cui agli artt. 120, VI comma, c.p.i. e 20 c.p.c.(forum commissi delicti), il Tribunale competente è stato correttamente individuato nel Tribunale di Bologna in ragione sia del luogo in cui le opere contestate sono state eseguite (i.e. Stazione Centrale di Bologna), sia del luogo in cui si è determinato l'asserito danno conseguente alle condotte di cui è causa1, quindi prescindendo dal luogo di possibile invio dei disegni e progetti (peraltro non individuato), ma considerando anche il loro dedotto indebito utilizzo.
Parimenti, non è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo a ed P_
. CP
Quanto alla pretesa responsabilità precontrattuale azionata dal anche nei confronti di Parte_1
, deve osservarsi che, conformemente alle previsioni contenute nel codice appalti (art. P_
48 d.leg. 50/2016 applicabile ratione temporis) e delle disposizioni in tema di mandato, mandante e mandatario sono solidalmente obbligati nell'ambito di un RTI (anche verso “subappaltatori e
9 Cont fornitori”); ed invero, quale mandataria con rappresentanza del nella conduzione _1
delle trattative con ha senza dubbio agito anche nell'interesse di (che aveva Pt_3 P_ assunto fra l'altro i lavori OS 4 per i quali si era offerta e aveva mandato disegni e progetti), Pt_3
la quale, in ipotesi, non potrebbe andare esente da responsabilità. Ciò, a prescindere dal fatto che l'RTI (“verticale”) sia stato formalmente costituito solo successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, ovvero nell'aprile 2018 (v. doc. 36 bis parte attrice), e considerato anche che dal doc.
40 di parte attrice si desume la rappresentanza anche di , che del resto ha Controparte_3
demandato parte dei lavori – quelli di cui al presente procedimento, subappaltati a - _4
a una delle sue consorziate ( ) . CP
Quanto agli ulteriori addebiti mossi dal nei confronti di (i.e. per illecito Parte_1 P_
utilizzo di segreti industriali, concorrenza sleale, violazione della normativa autorale), la contestazione sembra riguardare, non tanto la legittimazione passiva intesa come presupposto processuale, ma piuttosto la fondatezza nel merito della pretesa azionata. Analogo ragionamento vale per l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo ad , qui convenuta non già in CP
Cont relazione al bensì per condotte autonomamente rilevanti rispetto alle quali sussiste legittimazione passiva.
In sede di prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. la difesa di a, a sua volta, _4 eccepito l'incompetenza di questo Tribunale a decidere relativamente alla domanda riconvenzionale
“trasversale” di garanzia proposta nei suoi confronti da ed . _1 P_ CP
Tuttavia, l'eccezione è stata tardivamente proposta solo in sede di prima memoria e, in ogni caso, trattasi di domanda attratta per connessione a quella principale, per la quale sussiste la competenza del Tribunale di Bologna.
Ne consegue il rigetto di tutte le eccezioni preliminari esaminate.
2.2 Nel merito, sulla responsabilità precontrattuale di _1 Controparte_3
Il principale addebito di responsabilità che il Fallimento attore muove nei confronti di _1
del è a titolo di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., per Controparte_3
violazione del canone della buona fede nelle trattative in danno di Sostiene infatti parte Pt_3
Cont attrice che quale mandataria del e , quale mandante del _1 Controparte_11
Cont predetto avrebbero in violazione del canone di buona fede e una volta conseguita
10 l'aggiudicazione dell'appalto , conferito l'esecuzione dei lavori della categoria OS4 del CP_8
bando di gara alla società n violazione della legittima aspettativa di circa _4 Pt_3 la conclusione di un contratto di subappalto con l'RTI Manelli.
Orbene, a prescindere dall'adesione all'una o all'altre delle ricostruzioni teoriche che ascrivono la responsabilità precontrattuale all'ambito della responsabilità extracontrattuale o contrattuale, comunque da inadempimento (v. teoria del c.d. contatto sociale qualificato), deve in proposito osservarsi che “per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca
l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto” (Cassazione
Civile, n. 7545/2016).
In particolare, nel corso delle trattative, le parti conservano piena facoltà di verificare la propria convenienza alla stipulazione del contratto, fermo restando il necessario rispetto del principio della buona fede e correttezza circa le reali, o meno, possibilità di stipulazione del contratto a tutela del legittimo affidamento della controparte.
Ciò premesso, - se è pur vero che veva riscontrato con favore la disponibilità di _1 Pt_3
ad essere indicato quale subappaltatore in caso di aggiudicazione, acquisito disegni e progetti da inserire nell'offerta (doc. 15 attore), menzionandovi la stessa impresa e poi Pt_3 successivamente acquisito più preventivi ed ulteriori schemi “migliorativi” dalla stessa -, Pt_3
nel caso di specie non è possibile addebitare a a una condotta connotata _1 P_
da vera e propria mala fede, e quindi contraria al disposto di cui all'art. 1337 c.c., per avere commissionato la realizzazione dei lavori in subappalto alla società anziché a _4
Pt_3
La decisione di di recedere dalle trattive in corso con e non dare _1 P_ Pt_3
seguito alla stipulazione con essa del contratto di subappalto, infatti trova giustificazione nel mancato compiuto accordo delle parti in punto di corrispettivo per le opere da eseguire e di altre condizioni contrattuali, comunque da ritenere, al pari di quelle sul prezzo, essenziali.
11 In punto di corrispettivo, la relazione depositata dal CTU nominato dott. - chiara, Persona_2
precisa, esaustiva ed immune da vizi logici, dalla quale non si ha ragione di discostarsi – in risposta al quesito sub (V) ha infatti accertato, tenendo conto della divergenza tra le opere oggetto del preventivo da ultimo proposto da di oltre 5 mln. di euro) e le opere poi previste dal contratto Pt_3
di subappalto concluso tra e (corrispettivo di 4,1 mln), in ogni caso la CP _4 maggiore onerosità dell'offerta economica predisposta da rispetto al corrispettivo versato Pt_3
a cfr. relazione di CTU pag. 69 “il preventivo da ultimo proposto da in data _4 Pt_3
25 giugno 2018, comprensivo dei lavori relativi alle categorie OS4 e OG1 (doc. 24 Pt_3
[ricalcolato in €4.292.327,30 per renderlo omogeneo alle opere di cui al contratto d'appalto a considerando solo la categoria OS4], non è più economico del corrispettivo [€ 4.100,00] _4 riconosciuto a per l'esecuzione delle sole opere di cui alla categoria OS4 di cui al contratto _4 di subappalto Aicom/Bertolotti del 10 agosto 2018 (doc. 10 ”). _1
Inoltre, la difesa di ha anche dedotto di essersi trovata in disaccordo con _1 P_
rispetto ad altre condizioni contrattuali quali, ad esempio, (oltre che clausole inerenti Pt_3
responsabilità o esonero di responsabilità, oneri, prezzi e modalità di calcolo ecc., cfr. schema di contratto inviata da a e corretta da quest'ultima, doc. 26 attore) i termini di _1 Pt_3
consegna ed il cronoprogramma e la circostanza non è stata contestata dalla difesa avversaria.
Ne consegue che l'abbandono delle trattative da parte di , e la stipula del _1 P_
contratto di subappalto con nziché con è stato giustificato dal disaccordo _4 Pt_3
delle parti rispetto ad elementi essenziali del contratto, e per tale ragione non può essere considerato fonte di responsabilità contrattuale né extracontrattuale;
la domanda deve essere quindi rigettata.
Neppure è accoglibile, in sostanza per gli stesi motivi, la subordinata inerente la responsabilità contrattuale di che presupporrebbe, secondo il , la già intervenuta _1 Parte_1
conclusione di un contratto con per facta concludentia, proprio perché nessun accordo si Pt_3
era perfezionato su elementi essenziali del subappalto.
Tali statuizioni determinano anche l'infondatezza della domanda di responsabilità proposta dal nei confronti di e per causazione del dissesto di Parte_1 _1 P_ Pt_3
giacché non è stata in alcun modo fornita prova di condotte imputabili alle due convenute fonte di responsabilità e idonee, specie sotto il profilo eziologico, a cagionare il dissesto di Pt_3
12 generiche essendo poi le allegazioni del (che fra l'altro riferisce anche di difficoltà Parte_1
di anni pregressi;
mentre a sua volta la CTU espone per ei MOL negativi desunti dai bilanci Pt_3
anteriori) al riguardo.
2.2.1 Sulla responsabilità per utilizzo di informazioni segrete, concorrenza sleale e violazione di diritto d'autore di , _1 CP _4 Controparte_3
Il Fallimento attore ha inoltre addebitato una responsabilità ex artt. 98 e 99 c.p.i. a quindi _1
Cont anche a quale mandante nell'ambito del - ed per avere rivelato in modo P_ CP
abusivo la documentazione tecnica elaborata da al fine dell'aggiudicazione della “gara Pt_3
Trenitalia” nonché alla società er aver acquisito la suddetta documentazione tecnica. _4
Il riferimento, in particolare, è alla documentazione contenuta nella busta B dell'offerta di gara (v. docc. 15,16 e 17 parte attrice).
Orbene, l'applicabilità al caso di specie degli artt. 98 e 99 c.p.i., di per sé soggetta a stringenti limiti di legge, si evince: (i) dagli esiti dell'istruttoria orale (v. sui capp. 8, 9, 10, 11 di cui alla memoria istruttoria di parte attrice le dichiarazioni rese dalla signora e dal tecnico informatico sig. Pt_3
i quali hanno confermato la sussistenza di un know how tecnico che Testimone_2 Pt_3
aveva sottoposto a misure di protezione, trattandosi di disegni che si trovavano su un server collocato materialmente in una stanza chiusa a chiave con accesso limitato ed a cui non erano collegati tutti i pc dei dipendenti dell'azienda, ma solo quella della signora in particolare, Controparte_12 in risposta al cap. 9 la signora ha dichiarato “al server potevo accedere solo io con le mie Pt_3
password e i tecnici non erano liberi di accedere al server, se vi avevano necessità dovevano chiedere
a me”) e (ii) dall'iter amministrativo che la ha dovuto avviare presso il TAR al fine di Pt_3
ottenere informazioni da sulla progettazione e sulla gara, nel corso del quale, lo stesso TAR CP_8
ha accertato che gli atti presentati in gara contenevano segreti industriali a sé riconducibili (v. doc. 32 pag. 4 parte attrice). Non è poi seriamente revocabile in dubbio che detta documentazione avesse anche rilevante valore economico, sia in sé (cfr. al riguardo gli esiti di CTU), sia per la destinazione all'utilizzo nell'offerta per la gara suddetta.
Tali circostanze, emblematiche della natura segreta della documentazione tecnica predisposta da sub docc. 15, 16 e 17 di parte attrice, consentono di superare la contestazione dei convenuti Pt_3
secondo cui su tale documentazione non era stata apposta dalla apposita dicitura di Pt_3
13 riservatezza, poi, invece, riportata nell'email con cui la trasmetteva a l progetto Pt_3 _1
esecutivo di RFI, contenente le migliorie effettuate a seguito dell'aggiudicazione della gara (v. doc.
22 parte attrice).
L'art. 99 c.p.i., in particolare considera illecita l'acquisizione, l'utilizzo e la rivelazione dei segreti commerciali di cui all'art. 98 c.p.i.
Ciò premesso, è in primo luogo dimostrata la rivelazione di informazioni segrete da parte di d in danno di _1 CP Pt_3
A tal proposito, infatti, è lo stesso contratto di subappalto (v. doc. 28 bis parte attrice) a prevedere, tra le altre, la trasmigrazione di tutta la documentazione di gara, ovvero anche della documentazione tecnica predisposta da e confluita nella relativa offerta, dall'appaltatore (i.e. quale Pt_3 CP
controllata di d associata a ) al fornitore (i.e. . _1 P_ _4
La responsabilità di da intendersi estesa, in via solidale, al _1 Controparte_3
quale mandante del RTI guidato da er le ragioni già esposte al punto 2.1 in punto di _1
legittimazione passiva, tanto più che la competenza per la categoria OS4 relativa agli attrezzaggi era del . Controparte_3
Per quanto concerne invece, la responsabilità ex art. 99 c.p.i. entra in gioco nella _4
misura in cui la società è entrata nella disponibilità, ovvero ha acquisito, la suddetta documentazione riservata.
L'art. 99 c. 1 e 1 bis c.p.i., infatti, provvede a sanzionare anche la condotta del soggetto che al momento dell'acquisizione era a conoscenza, o anche avrebbe solo dovuto esserlo, del fatto che le informazioni segrete erano state ottenute direttamente o indirettamente da un terzo in modo abusivo
(c.d. ignoranza colpevole).
Pertanto, ritenuto indubbio che abbia ricevuto i disegni tecnici predisposti da _4
posto che il contratto tra e lo prevedeva espressamente, Pt_3 CP _4 quest'ultima avrebbe dovuto informarsi da o irca le modalità di acquisizione CP _1
dei documenti di progettazione alla stessa conferiti.
La stessa relazione di CTU infatti ha confermato che se non ha effettivamente _4 utilizzato i documenti contenuti nell'offerta di gara predisposti da (v. risposta al quesito sub Pt_3
II), ne è comunque venuta a conoscenza proprio in quanto costituenti parte della documentazione di
14 gara (v. risposta al quesito sub I e anche la sentenza del TAR del 25 febbraio 2019, che ha accertato come nell'offerta di gara fosse confluita tutta la documentazione tecnica predisposta da . Pt_3
Ne consegue pertanto una indebita acquisizione di know how di fonte di responsabilità, a Pt_3 norma degli artt. 98 e 99 c.p.i., anche in capo a Infatti, a prescindere dall'esplicita _4 dicitura di riservatezza, quest'ultima poteva avvedersi del fatto che la documentazione tecnica pervenutale era stata predisposta da terzi ed era verosimilmente riservata.
In ragione di quanto finora esposto, risultano poi assorbite le domande di concorrenza sleale e violazione di diritto d'autore, coincidendo le relative condotte con quelle sopra esaminate;
peraltro, per quanto concerne la tutela autorale, parte attrice ha inoltre omesso di dimostrare il carattere creativo della documentazione tecnica in relazione alla quale è domandata la tutela, mentre in ogni caso l'art. 99 l.d.a. sarebbe di dubbia applicazione, in quanto la condizione prescritta dal II comma potrebbe dirsi non tempestivamente soddisfatta, essendo intervenuta solo a distanza di due anni dalla dichiarazione di fallimento della e in concomitanza con la proposizione della presente Pt_3
causa.
Parimenti assorbita è la subordinata di indebito arricchimento, per l'esistenza di un titolo che ha comportato il parziale accoglimento della domanda attrice, e quindi per concreto difetto di sussidiarietà ex art. 2042 c.c., comunque anche ex Cass. SSUU 33954/2023.
2.2.2 Sul risarcimento del danno
Parte attrice ha domandato di essere ristorata del danno a vario titolo asseritamente subito.
Orbene, l'individuazione di poste risarcibili va limitata agli addebiti di responsabilità di cui è stata riconosciuta ut supra la fondatezza, ovvero in ragione dell'illecita diffusione ed acquisizione di informazioni segrete a norma degli artt. 98 e 99 c.p.i.
In questo senso, vanno tenuti in considerazione gli esiti della CTU e in particolare la risposta che il consulente ha fornito in merito al quesito sub IV.
Corretto appare a tal fine il criterio minimale ex art. 125 CPI della royalty ragionevole, poiché gli altri criteri (utile del violatore, perdite del danneggiato inerenti il mancato conseguimento della commessa) non appaiono applicabili, considerato il fatto che la CTU ha concluso per il mancato effettivo utilizzo dei disegni e progetti di nelle lavorazioni eseguite da i Pt_3 _4
diversi MOL e ruoli delle convenute nell'appalto di che trattasi.
15 A tal fine il CTU ha calcolato un valore una tantum della royalty, essendo evidente che il possibile uso si sarebbe rivolto ad una sola specifica commessa.
In particolare, in punto di know-how di il CTU ha concluso che “il valore del know-how di Pt_3
corrispondente al valore della royalty una tantum che le sarebbe dovuta per l'opera prestata Pt_3
in fase di gara, è stato calcolato per analogia col know-how messo in campo da per la _4 progettazione della fornitura, valore che è stato certamente accettato e pagato da ” e così CP quantificato in € 280.000,00 (pag. 35-40 CTU, partendo dai prezzi di cui al prospetto nel contratto fra e in cui le prestazioni di ingegneria sono indicate in euro 320.000). E CP _4 ciò in quanto secondo il CTU “Il significato pratico del possesso di know-how nell'ambito della vicenda di cui qui ci si occupa consiste nel conoscere bene il settore ferroviario, il problema e le tecniche e tecnologie necessarie per risolverlo (il “saper come fare”), e nell'averlo già risolto in precedenza per casi analoghi (i treni sono più o meno uguali in ogni Paese, se non identici, le problematiche di manutenzione sono sempre le stesse, idem le modalità per eseguire la manutenzione). “
Per quanto concerne poi il danno emergente lamentato dall'attrice, occorre considerare che l'apporto di è stato sicuramente determinante al fine dell'aggiudicazione della gara in capo al RTI Pt_3
Manelli, quanto meno per la categoria OS 04 del bando . Coincide col costo presumibile CP_8 affrontato per l'elaborazione dei documenti utilizzati per il bando stesso. Tenuto conto delle risorse e dei costi sostenuti in fase preparatoria, la ha subito un depauperamento ragionevolmente Pt_3 stimato dal CTU in € 20.000,00 (“Considerando un costo annuo (RAL) delle persone incaricate pari a
€ 50.000, corrispondenti a 1760 ore/anno di lavoro, ne viene un costo orario medio di 28,4 €/h, da cui un costo per Rinieri stimabile di 28,4 [€/h]*700[h] = € 19.880, che si arrotonda ad € 20.000,00”), apparendo secondo il CTU manifestamente eccessivi i criteri proposti dal . Parte_1
Parimenti in € 20.000,00 è stato conteggiato dal CTU anche il valore del lucro cessante (v. in risposta al quesito sub III, paragrafo 4.3.” Si stima che il possibile ricarico di vendita per il lavoro eseguito possa essere del 100% del costo, comprendendo in ciò forfetariamente anche il costo orario delle licenze CAD utilizzate per eseguire il lavoro, quindi il ricarico è pari ad € 20.000,00.”) corrispondente al ricarico di una possibile vendita del lavoro eseguito.
Ne consegue che il Fallimento attore ha diritto di essere risarcito da _1 P_
, e in via solidale, dell'importo di complessivi € 320.000,00.
[...] CP _4
16 Trattandosi di obbligazione risarcitoria, e quindi di debito di valore, all'importo sopra indicato di €
320.000,00 devono essere applicati la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, dal dì del fatto causativo del danno - da individuarsi nella data di sottoscrizione del contratto di fornitura concluso tra e (10/08/2018) - sino alla pubblicazione del presente CP _4 provvedimento e gli interessi sulla somma periodicamente rivalutata. Sull'importo così complessivamente determinato sono altresì dovuti gli interessi di legge dalla decisione al saldo.
2.2.3 Sulla domanda riconvenzionale trasversale di , e CP _1 P_
nei confronti di
[...] _4
La difesa di ed ha proposto domanda _1 Controparte_3 CP riconvenzionale “trasversale” di garanzia nei confronti di per conto di , a _4 CP
titolo di garanzia propria ex art. 10 del contratto in essere tra le parti, e per conto di del _1
, a titolo di garanzia impropria. P_
Sgomberato il campo dalla questione di competenza già esaminata sub 2.1., nel merito, la domanda di garanzia non è meritevole di accoglimento.
Ed invero, per quanto riguarda la garanza propria, dal combinato disposto delle previsioni di cui all'art. 10.5 e 10.6 del contratto fra e si evince che la manleva da parte di CP _4
n favore di può operare solo nel caso di chiamata in giudizio dell'appaltatore _4 CP
( ) per la violazione di diritti industriali di terzi derivante dalla produzione, uso, CP commercializzazione, in Italia ed all'estero, dei Materiali. Nel caso di specie, invece, la violazione della privativa di diritto industriale di sulla documentazione tecnica coperta da segreto si è Pt_3
verificata per la sola acquisizione della stessa da parte di senza utilizzo, produzione _4
e, a fortiori, commercializzazione di alcunché. In ogni caso responsabile per aver _4
acquisito da , consorziata di (o dalla mandataria secondo quanto CP P_ _1
dichiarato dal l.r. di i documenti riservati, e non viceversa, sicché non può dover _4
tenere indenne la sua controparte contrattuale da una condotta da lei stessa in primis posta in essere.
Parimenti è priva di fondamento la domanda di garanzia proposta da e : _1 P_
quanto al contratto di subappalto, per i motivi di cui sopra e comunque anche perché non ne sono parte;
quanto alla materiale esecuzione delle opere (così sembra circoscritto il perimetro della domanda), sia perché è stato accertato che non utilizzò i documenti di _4 Pt_3
17 acquisiti per il tramite degli altri convenuti, sia perché comunque il titolo di responsabilità - da ritenere in ipotesi paritariamente ascritto ai convenuti ex art. 2055 c.c. - non comporta il regresso se non nei limiti della predetta norma .
2.2.4 Richieste istruttorie e produzioni documentali di parte attrice
Rimangono inaccoglibili le reiterate istanze istruttorie per le ragioni esposte nelle ordinanze del
18/05/22 e 04/11/22, da intendersi qui integralmente richiamate.
La difesa di in sede di terza memoria ha contestato, chiedendone l'espunzione, la _4 documentazione prodotta dal Fallimento di cui alla Busta B dell'offerta di gara (sub docc. 15,16,17), nonché quella contenente le e-mail scambiate da e con allegati i disegni e i Pt_3 _1
progetti esecutivi predisposti da (sub. docc. 9,9 bis, 9 ter e 11) e contenuti su supporto USB Pt_3
depositato in cancelleria sub doc. 45, in quanto asseritamente depositati in formato non autorizzato.
Tuttavia, trattasi di eccezione in parte tardiva, a fronte di documentazione allegata in atto di citazione
(v. docc. 9, 9 bis, 9 ter, 11, 15, 16 e 17), e inerente documentazione di cui in ogni caso tutte le parti, compresa per esplicita ammissione in sede di terza memoria e come si evince anche _4
dal deposito a controprova dei docc. 62, 63,64 - hanno avuto tempestivamente contezza e su cui hanno ampiamente contraddetto.
Il deposito di documenti su supporto USB è stato del resto espressamente autorizzato dal G.I. il
4.3.2021; inoltre l'art. 20 c. 1 bis CAD sancisce la libera valutabilità del documento informatico (cfr. anche art. 46 Reg. 2014/910 UE, citato dal ). Parte_1
Per quanto riguarda in particolare i docc. sub 15, 16 e 17, ovvero quelli contenuti nella Busta B dell'offerta di gara, trattasi di file in formato p7m, ovvero di file pdf firmati digitalmente e, come previsto dall'art. 13, comma 3, delle specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del d.m. 21 febbraio 2011 n. 44 (provvedimento 16 aprile 2014) “gli allegati possono essere sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata […]”.
Pertanto, di tutta tale documentazione si è tenuto conto a fini decisori.
3. Spese di lite
Infine, per quel che concerne le spese di lite, l'esito complessivo della controversia consente, quanto ai rapporti tra il Fallimento attore, , e i disporne _1 P_ CP _4
la compensazione nella misura di ¼ e di porre i residui ¾ (comprese quelle di CTP) a carico dei
18 convenuti in solido, stante il solo parziale accoglimento delle domande attrici;
e liquidando l'intero, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 ss. secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento, individuato sulla base del decisum.
Per quanto concerne invece la domanda riconvenzionale trasversale di garanzia proposta da ed nei confronti di il rigetto _1 Controparte_3 CP _4
determina la condanna di ed al pagamento delle _1 Controparte_3 CP
spese in favore di liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 ss. secondo _4
i parametri medi dello scaglione di riferimento, individuato sulla base del disputatum (valore indeterminato).
Spese di CTU come già liquidate dal G.I. a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA la domanda di accertamento di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. e di responsabilità contrattuale proposta da nei Parte_1
confronti di e Controparte_1 Controparte_3
[...]
2. ACCERTA la responsabilità di Controparte_1 [...]
i sensi Controparte_3 CP Controparte_4
degli artt. 98 e 99 c.p.i. come da parte motiva;
3. CONDANNA, per l'effetto, Controparte_1 Controparte_3
in solido fra loro,
[...] CP Controparte_4
a risarcire al la somma di € 320.000,00, oltre Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali;
4. RIGETTA le domande di garanzia proposte da Controparte_1 [...]
e nei confronti di Controparte_3 CP
Controparte_4
5. CONDANNA Controparte_1 Controparte_3
e al pagamento in solido fra
[...] CP Controparte_4
19 loro di ¾ delle spese di lite in favore di , che Parte_1
liquida per l'intero in € 3.399 di anticipazioni , euro 2.000 per spese di CTP, euro 22.400 di onorari, oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. se e come dovute per legge;
6. Pone definitivamente a carico delle parti convenute Controparte_1 [...]
Controparte_3 CP Controparte_4
in solido fra loro, le spese di CTU come già liquidate;
[...]
7. CONDANNA, Controparte_1 Controparte_3
l pagamento delle spese di lite in favore di
[...] CP _4
che liquida in € 14.100 di onorari, oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. se e come
[...]
dovute per legge.
Bologna, 2.4.2025
Il Presidente rel. est. Dott. Michele Guernelli
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. ad es. anche Cass. 26479/2007 in tema analogo ex Reg. CE 44/2001.