Trib. Bologna, sentenza 10/04/2025, n. 921
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Sentenza 10 aprile 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dal Tribunale Ordinario di Bologna, presieduto dal dott. Michele Guernelli. Le parti in causa hanno presentato richieste articolate: l'attore ha invocato la responsabilità precontrattuale e contrattuale delle convenute, sostenendo che queste ultime avessero violato il principio di buona fede durante le trattative per un contratto di subappalto, nonché utilizzato indebitamente segreti industriali e violato diritti d'autore. Le convenute, al contrario, hanno eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale e il difetto di legittimazione passiva, contestando le pretese dell'attore e chiedendo il rigetto delle domande.

Il giudice ha rigettato le domande di responsabilità precontrattuale e contrattuale, ritenendo che le convenute avessero giustificato la loro decisione di non stipulare il contratto con l'attore per il mancato accordo su elementi essenziali, come il corrispettivo. Tuttavia, ha accertato la responsabilità delle convenute per violazione degli articoli 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale, condannandole al risarcimento del danno quantificato in € 320.000,00. Il giudice ha motivato la decisione evidenziando la sussistenza di segreti industriali e l'illecita acquisizione di know-how da parte delle convenute, assorbendo le ulteriori domande di concorrenza sleale e violazione di diritti d'autore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bologna, sentenza 10/04/2025, n. 921
    Giurisdizione : Trib. Bologna
    Numero : 921
    Data del deposito : 10 aprile 2025

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