TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 14/10/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2261 /2025
Oggi 14/10/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse di dall'avv. GRAMMATICO Parte_1
nonché della memoria di costituzione dell' CP_1
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia IM, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2261/2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IO MA ( , per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in persona del Controparte_2 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
( per procura generale alle liti in notaio Email_2
in atti. Per_1
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per fruire dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
2 Resisteva in giudizio l contestando l'inammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_1
cui chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va respinto.
Va anzitutto rilevato che l'art. 1 della legge n. 18/1980, annovera tra le condizioni per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, oltre alla qualifica di invalido civile,
anche l'ulteriore condizione, alternativa e prevista indistintamente per tutte le età,
consistente nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero nell'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, necessitando di continua assistenza.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto l'odierna parte ricorrente invalida al 100% ma senza il diritto all'indennità di accompagnamento ex art.1 L. 18/80.
Nella pregressa fase di ATP, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base delle visite mediche espletate, dell'esame della documentazione sanitaria in atti e dopo aver analizzato le singole patologie da cui è affetta la parte ricorrente, ha concluso la sua relazione affermando quanto segue: “La perizianda nata il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1
in Via Brindisi 7 , esaminata la documentazione agli atti , visto l'esame obiettivo in atto è in grado di
mangiare , lavarsi , vestirsi , assumere farmaci , utilizzare il denaro , muoversi e trasferirsi dal letto
alla sedia e viceversa , ADL 5/6 e IADL 6/8 , motivo per cui è da considerare : Invalida al 100%
(Centopercento) senza diritto all'indennità di accompagnamento ex art.1 L. 18/80 , non
trovandosi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un
accompagnatore ed essendo in grado di compiere da sola gli atti quotidiani della vita senza
assistenza continua”.
Il Consulente ha fornito completa e adeguata risposta al quesito sottoposto, illustrando analiticamente tutte le patologie da cui è affetta la ricorrente e indicando per ogni singola patologia, codice tabellare di riferimento e percentuale di invalidità, giungendo così al grado invalidante complessivo.
3 Appare priva di fondamento la prima censura attorea riguardante la mancata considerazione, da parte del ctu, del certificato medico del 17 ottobre 2024. Dalla lettura di tale documentazione risulta evidente che, contrariamente a quanto sostenuto dalla tesi attorea, essa non incide in alcun modo sulla indagine relativa alla sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del beneficio oggetto del presente giudizio. Invero
tale certificazione, che riporta la presenza di OSAS grave e deficit di memoria a breve termine, è esclusivamente relativa allo stato neurologico in cui verte la ricorrente e nulla asserisce rispetto alla impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero alla incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Si passi ora a considerare la seconda e terza censura di parte attrice, relativa alla asserita contraddizione tra la relazione peritale redatta dal ctu nell'ambito dell'odierno Per_2
giudizio ATPO e quella redatta dal ctu nell'ambito del separato giudizio (R.G. Per_3
2269/2024) riferito alla odierna ricorrente ed avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza dell'handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/1992.
Le valutazioni peritali realizzate nell'ambito del separato giudizio, tra l'altro avente ad oggetto una prestazione del tutto diversa dall'indennità di accompagnamento, risultano del tutto estranee alla presente controversia. Posto che parte ricorrente non esprime una motivata critica sul metodo scientifico o logico seguito dal CTU , ma si limita a Per_2
denunciarne la contraddittorietà con quella del ctu , tale motivo di ricorso non trova Per_3
alcun fondamento.
Per quanto riguarda la quarta censura di parte attrice in merito all'uso delle scale si osserva quanto segue. CP_3
Innanzitutto, il ctu , nelle pagine finali della relazione peritale, riporta in modo Per_2
preciso e dettagliato tutte le domande poste alla perizianda e le relative risposte. Invero,
come ammesso anche dalla tesi attorea, il ctu fa un corretto “uso formale” di tali scale.
In secondo luogo, non può trovare fondamento la tesi della ricorrente sullo scorretto uso sostanziale di tali scale da parte del ctu. Infatti, i punteggi totali risultanti dall'uso delle scale
4 risultano del tutto coerenti con le risposte date dalla perizianda nonché con il più ampio quadro clinico riscontrato in capo alla ricorrente.
Per quanto attiene al quinto motivo di doglianza si deve evidenziare che, contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente, il ctu analizza specificatamente le patologie ivi menzionate, le definisce ed analizza una per una, ed in relazione ad ognuna di esse attribuisce una specifica percentuale di invalidità alla ricorrente (pagine 4,5,6 della perizia).
Infine, risulta connotata dal requisito della eccessiva generalità e non sorretta da alcuna idonea e puntuale considerazione di carattere scientifico anche la sesta ed ultima censura sollevata da parte ricorrente in merito alla inidoneità complessiva della CTU. Invero,
anziché articolare una puntuale critica alla indagine medica del consulente tecnico d'ufficio,
parte ricorrente si limita a ribadire che in capo alla perizianda sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu – pienamente utilizzabili nella fase di merito (cfr.
Cass. Civ. 7160/2017) – vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
A fronte delle generiche e comunque non puntuali contestazioni sollevate da parte ricorrente, non residuano, dunque, margini razionalmente apprezzabili per non ritenere pienamente attendibile e processualmente soddisfacente la valutazione tecnica acquisita al giudizio.
Vanno dunque integralmente confermate le risultanze dell'accertamento tecnico già
espletato nella pregressa fase ex art. 445 c.p.c.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della prima CTU già liquidate CP_1
con separato provvedimento.
5
P.Q.M.
1. Rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per conseguire il beneficio dell'indennità di accompagnamento ex art. 1
L. 18/1980;
2. Dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite;
3. Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento. CP_1
Marsala, il 14.10.2025
IL GIUDICE
CI IM
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia IM in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010,
n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.
6